OGGETTO: Inquadramento fiscale dell attività di affitto di beni strumentali nell ambito dell attività di acconciatore.

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1 Confederazione Nazionale dell Artigianato e della Piccola e Media Impresa Sede Nazionale Via G. A.. Guattani, Roma Tel. 06/ Fax. 06/ polfis@cna.it ISB in Europe Rue Joseph II - B Bruxelles Tel Fax info@isbineurope.eu Divisione Economica e Sociale Ufficio politiche fiscali Roma, lì 26 marzo 2012 Prot. n. 9/2012/CC Egr. Dott. Arturo Betunio Direttore centrale Normativa Agenzia delle Entrate Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D Roma Trasmissione esclusivamente via fax n OGGETTO: Inquadramento fiscale dell attività di affitto di beni strumentali nell ambito dell attività di acconciatore. 1. Premessa: individuazione della fattispecie Alla luce della crisi economica, diventa sempre più frequente che nei saloni di coloro che svolgono l attività di acconciatori siano presenti delle poltrone costantemente inutilizzate, espressione di una capacità produttiva in eccesso. Di conseguenza può verificarsi che un soggetto, esercente l attività professionale di acconciatore, come disciplinata dalla L. 17 agosto 2005, n. 174, conceda in uso ad un altro soggetto, esercente la medesima attività, una o più postazioni di lavoro all interno dei locali sede della propria attività.

2 pag. 2 La finalità dell accordo è quella di consentire all affittuario, in possesso dell apposita a- bilitazione professionale richiesta dall art. 3 della L. 174/2005 ma che non dispone di locali adeguati e delle attrezzature necessarie, lo svolgimento della propria attività. Il concedente può consentire all affittuario anche l utilizzo delle proprie attrezzature compresi, eventualmente, anche l utilizzo di prodotti e di materiali di consumo di proprietà del concedente e di godere delle forniture di acqua, energia elettrica e gas. Il rapporto fra i due soggetti è regolato da un apposito contratto di affitto stipulato ai sensi dell art del C.C..nel quale sono indicati la o le postazioni di lavoro concesse in uso e tutti gli altri beni materiali nonchè materiali di consumo concessi in uso, a fronte di un canone annuo. Il canone può essere determinato in modo forfetario, quale corrispettivo unitario di tutte le prestazioni del concedente (affitto, utilizzo delle attrezzature, dei prodotti ecc.), oppure in modo analitico. In questo caso i corrispettivi relativi all utilizzo delle attrezzature e dei prodotti nonché quelli relativi al godimento delle forniture di acqua, energia elettrica e gas possono essere predeterminati o da determinarsi periodicamente. Il concedente può assumere la forma giuridica di impresa o di società di ogni tipo, al contrario nell ipotesi qui formulata, l affittuario assume la forma giuridica di imprenditore individuale. In proposito si chiede quale debba essere il corretto comportamento che il concedente e l affittuario devono tenere relativamente alle predette discipline, in relazione alle operazioni fra di loro intercorrenti. 2. Inquadramento generale della disciplina tributaria applicabile Riteniamo che nell esame della fattispecie, in primo luogo, si debba considerare l unitarietà e l inscindibilità della azienda utilizzata dal concedente per lo svolgimento dell attività di acconciatore. L insieme dei beni concessi in uso al secondo acconciatore, non possono cioè essere considerati un ramo d azienda, dal momento che con il contratto di affitto non si compie un trasferimento di una articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, (cfr articolo 2112, c. 5 del c.c.). In effetti, in questo caso il secondo acconciatore, sottoscrivendo il contratto di affitto, acquista il diritto ad utilizzare, autonomamente, parte dei beni dell unica azienda organizzata dal imprenditore che concede i beni in affitto. Insieme di beni strutturati, non solo sotto il profilo aziendale, ma anche sotto il profilo della conformità dei locali ai requisiti previsti dalle disposizioni

3 pag. 3 statali o regionali vigenti ed alla relativa regolamentazione comunale, con specifico riguardo ai requisiti urbanistici, di sicurezza nei luoghi di lavoro ed igienico-sanitari. E evidente che l affittuario avrà una sua autonomia per l esercizio dell attività sotto il profilo dell orario di lavoro, dei materiali di consumo da utilizzare, non solo ma avrà dei propri clienti, comportandosi da imprenditore che utilizza un azienda creata dal suo dante causa. Considerata questa premessa di carattere generale, appresso si avanzano delle ipotesi di soluzione operativa, in relazione alle quali si chiede una condivisione. Disciplina fiscale del CONCEDENTE Disciplina I.V.A. La locazione dei beni e delle attrezzature rappresenta una prestazione di servizio assoggettata ad Iva. Pertanto, con riferimento al canone (forfetario o analitico) da addebitare all affittuario, il concedente emette fattura ai sensi dell art. 21 del DPR 633/72, soggetta ad I.V.A. con l aliquota ordinaria (21%). In considerazione del fatto che la prestazione di servizio è assoggettata ad Iva, il concedente esercita il diritto alla detrazione integrale dell I.V.A. assolta sugli acquisti di beni e servizi, anche sui beni utilizzati dall affittuario. Deve ritenersi, infatti, che la natura del rapporto contrattuale instaurato non sia causa di alcuna limitazione a tale diritto. Sono naturalmente fatte salve eventuali limitazioni alla detrazione di natura oggettiva. La determinazione del REDDITO D IMPRESA Con riferimento alla determinazione del reddito d impresa, il canone (forfetario o analitico) dovuto dall affittuario costituisce ricavo ai sensi dell art. 85, comma 1, lettera a), del Tuir. Specularmente, i costi sostenuti per l acquisto dei beni e dei servizi sono integralmente deducibili, anche nell ipotesi in cui questi siano utilizzati in parte dall affittuario. Detti costi conservano integralmente la loro naturale classificazione. Qualora i materiali di consumo siano inclusi nel contratto di affitto, il valore delle rimanenze finali è determinato tenendo conto delle effettive giacenze di magazzino, al netto pertanto dei consumi effettuati da entrambi i soggetti. Le quote di ammortamento dei beni strumentali sono deducibili nella misura ordinaria, anche nell ipotesi in cui questi siano utilizzati in parte dall affittuario.

4 pag. 4 Disciplina dell IRAP Per quanto riguarda la disciplina IRAP, indifferentemente dall applicazione dell art. 5 o 5-bis del D.Lgs. 446/1997: 1. il canone (forfetario o analitico) dovuto dall affittuario concorre alla determinazione della base imponibile; 2. i costi sostenuti per l acquisto dei beni e dei servizi sono integralmente deducibili, anche nell ipotesi in cui questi siano utilizzati in parte dall affittuario. Detti costi conservano integralmente la loro naturale classificazione. 3. la variazione delle rimanenze finali è determinata avendo a riferimento le effettive giacenze di magazzino, al netto pertanto dei consumi effettuati da entrambi i soggetti. 4. le quote di ammortamento dei beni strumentali sono deducibili nella misura ordinaria, anche nell ipotesi in cui questi siano utilizzati in parte dall affittuario. Disciplina fiscale dell AFFITTUARIO Disciplina I.V.A. Come si diceva in premessa, l affittuario deve considerarsi una impresa individuale a tutti gli effetti. Pertanto, oltre ad avere completa libertà nella decisione dei giorni nei quali recarsi sul posto di lavoro e nelle modalità di lavoro, ai fini Iva avrà un proprio registratore di cassa ovvero un proprio blocchetto di ricevute fiscali, che dovrà rilasciare alla propria clientela nei termini fissati in via ordinaria, ciò entro il termine di ultimazione della prestazione ovvero nel momento del pagamento se precedente (cfr articolo 1 del D.M. 30 marzo 1992). Anche qui, in modo speculare, l affittuario esercita il diritto alla detrazione integrale dell I.V.A. assolta sulla fattura ricevuta dal concedente per l affitto, come anche in relazione agli altri beni di consumo (shampoo, lozioni ecc.) ovvero beni strumentali secondari (phon, forbici ecc) che intende acquistare per svolgere la propria attività. La determinazione del REDDITO D IMPRESA Il canone dovuto al concedente è deducibile nel suo intero ammontare. Esso è diversamente classificabile secondo che sia determinato in modo analitico o forfetario. Nel primo caso le sue componenti sono classificate secondo la loro natura (affitto, noleggio attrezzature, acquisti di beni e servizi, consumi di acqua, energia elettrica e gas,

5 pag. 5 ecc.). Nel secondo caso, l intero canone è classificato quale affitto. Ovviamente sono sempre deducibili i costi relativi agli acquisti di altri materiali o di altri beni strumentali, inerenti all attività d impresa. Qualora i materiali di consumo, in tutto o in parte, vengano acquistati direttamente, si dovranno gestire anche le rimanenze finali, sottraendo dagli acquisti le materie prime ancora in giacenza al 31 dicembre. Disciplina IRAP Come già anticipato, l affittuario, con la stipula del contratto, si cala in una struttura d impresa già costruita da altri. O meglio, la causa del contratto di affitto è proprio l utilizzo autonomo di una struttura altrui. Sulla base di questa premessa, si ritiene che l affittuario non integri il presupposto di applicazione dell IRAP non avendo generato alcuna autonoma organizzazione, così come, invece, richiede l articolo 2 del D.Lgs n. 446/1997. Caratteristica identificabile anche nell esercizio d impresa come emerge dalla più recente giurisprudenza (cfr una per tutte Ordinanza della Corte di Cassazione 24 giugno 2010 n ). In tal caso, pertanto, il valore della produzione generato con l attività d impresa non dovrà essere assoggettato ad IRAP. F.TO CLAUDIO CARPENTIERI Resp.

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