CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE PER GLI STUDI POLITICO-COSTITUZIONALI E DI LEGISLAZIONE COMPARATA GIORGIO RECCHIA.

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1 CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE PER GLI STUDI POLITICO-COSTITUZIONALI E DI LEGISLAZIONE COMPARATA GIORGIO RECCHIA Regolamento Art. 1 (Denominazione, costituzione e sede) E costituito il e di Legislazione comparata Giorgio Recchia (C.R.I.S.P.E.L.), d ora in poi denominato Centro, promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza, dal Dipartimento di Scienze Politiche, dal Dipartimento di Economia e dal Dipartimento di Scienze della Formazione dell Università degli Studi Roma Tre. Il Centro costituisce una struttura di ricerca cui possono afferire professori e ricercatori dei Dipartimenti di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Scienze della Formazione dell Università degli Studi Roma Tre. Al Centro possono altresì aderire studiosi italiani e stranieri, secondo quanto previsto dall art. 8 del presente Regolamento. Il Centro ha autonomia regolamentare e organizzativa, nonché autonomia amministrativa, gestionale e contrattuale nei limiti fissati dalla legge e come stabiliti dal Regolamento di Ateneo per l amministrazione, la finanza e la contabilità. Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'università degli Studi Roma Tre.

2 Art. 2 (Scopi) Lo scopo del Centro è quello di promuovere e realizzare studi avanzati a carattere politicocostituzionale e di legislazione comparata. Per il raggiungimento dei suoi scopi il Centro potrà, anche in collaborazione o per conto di altri soggetti, sviluppare e coordinare programmi di ricerca; svolgere attività di consulenza; promuovere conferenze, seminari, convegni; costituire banche dati e servizi bibliografici e di documentazione da rendere disponibili su rete informatica; costituire una rete informativa tra tutti gli studiosi; realizzare pubblicazioni specializzate, anche per diffondere i risultati delle ricerche; favorire la formazione di giovani studiosi, anche attraverso l organizzazione di corsi di perfezionamento, di specializzazione, di alta formazione, di stages, nonché attraverso l istituzione e la gestione di borse di studio; favorire rapporti e promuovere collaborazioni nel quadro delle proprie finalità con istituzioni universitarie e soggetti culturali e scientifici nazionali, comunitari ed internazionali, sia pubblici che privati. Art. 3 (Organi) Sono organi del Centro: il Presidente onorario; il Direttore; il Direttore Vicario e il Consiglio. Art. 4 (Presidente onorario) Il Consiglio può nominare tra gli afferenti e gli aderenti al Centro un Presidente onorario. Il Presidente onorario dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

3 Art. 5 (Direttore e Direttore Vicario) Il Direttore è eletto dal Consiglio tra i professori di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno, e nominato con decreto del Rettore dell Università degli Studi Roma Tre. Egli dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per non più di una volta consecutivamente. Il Direttore ha la rappresentanza del Centro, ne promuove le attività e ne cura la gestione. Egli provvede, in particolare, a predisporre la proposta di programma annuale delle attività; provvede altresì a dare attuazione al programma annuale delle attività approvato dal Consiglio ed alle altre delibere del Consiglio. E il consegnatario dei beni del Centro, ne coordina le attività e i servizi, dispone quanto occorre al suo funzionamento, sovrintende alla sua amministrazione, ed assume gli impegni finanziari, con potere di firma, per conto del Centro. Il Direttore può delegare parte delle sue competenze a un Vicario. Il Direttore Vicario dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Art. 6 (Consiglio) Il Consiglio è costituito dai professori e dai ricercatori afferenti al Centro, ai quali è attribuito il diritto di voto. Esso è presieduto dal Direttore e, in caso di assenza, dal suo Vicario. Il Consiglio determina le linee di attività del Centro, cura la programmazione delle attività scientifiche ed approva il programma annuale delle ricerche. Il Consiglio approva e verifica il piano di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Centro, nonché i contratti, le convenzioni e gli accordi di collaborazione scientifica. Il Consiglio, oltre a poter nominare un Presidente onorario, elegge il Direttore. Per tale ultimo adempimento il Consiglio viene convocato e presieduto dal Decano fra i suoi componenti. La votazione si svolge fra i 90 ed i 15 giorni prima della scadenza della relativa carica. Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, i membri aderenti al Centro.

4 Art. 7 (Afferenza) Afferiscono al Centro i professori ed i ricercatori dei Dipartimenti promotori che ne facciano richiesta al Direttore, dopo averne dato formale notizia al Dipartimento di appartenenza. Le domande di afferenza, debitamente motivate, sono deliberate dal Consiglio e divengono esecutive con decreto del Direttore qualora abbiano raccolto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Art. 8 (Adesione di studiosi italiani e stranieri) Al Centro possono aderire, senza acquisire titolo per partecipare agli organi decisionali, studiosi italiani e stranieri dei quali il Centro può avvalersi per specifici apporti. Per le adesioni di cui sopra si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 7, comma 2. Art. 9 (Contratti, convenzioni ed accordi di collaborazione scientifica) Per la realizzazione dei propri scopi il Centro potrà stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione scientifica con soggetti pubblici e privati ed avvalersi di collaborazioni esterne. Mediante appositi contratti, convenzioni ed accordi di collaborazione scientifica il Centro può fornire servizi a soggetti pubblici o privati nell ambito delle finalità istituzionali. Art. 10 (Risorse) Per lo svolgimento delle attività il Centro si avvale di un contributo di funzionamento annuale da parte di ciascuno dei Dipartimenti promotori, nonché di risorse, in relazione alle finalità da esso perseguite, costituite o provenienti da:

5 - eventuali finanziamenti provenienti da parte dell Ateneo e dei Dipartimenti interessati sulla base del programma annuale delle attività scientifiche e della valutazione di specifici progetti di ricerca; - strutture di ricerca (patrimonio librario, laboratorio informatico etc.) che i Dipartimenti promotori potranno mettere a disposizione dei membri afferenti al Centro per lo svolgimento delle specifiche finalità perseguite dal Centro; - apporti scientifici degli afferenti ed aderenti. I professori ed i ricercatori, dopo la loro afferenza/adesione al Centro, potranno scegliere se affidare al Centro stesso i finanziamenti extrauniversitari ricevuti per progetti coerenti con le sue finalità. Contribuiranno, inoltre, alla gestione del Centro e faranno parte delle sue risorse finanziarie, qualora da esso acquisiti: - fondi di ricerca del MIUR e del CNR; - convenzioni, contratti e contributi di Organismi internazionali, dell'unione Europea, dello Stato italiano, di Enti Locali, di soggetti pubblici e privati; - proventi di attività per conto terzi; - corrispettivi derivanti dalla vendita di proprie pubblicazioni e dalle attività realizzate anche nella didattica e nella organizzazione e promozione di attività culturali; - contributi di iscrizione a iniziative scientifiche, didattiche e formative di altro genere; - atti di liberalità. Art. 11 (Gestione) La gestione del Centro spetta al Direttore, coadiuvato, per gli aspetti amministrativi e contabili, dal Segretario Amministrativo, che partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio. Il Direttore stipula le convenzioni e i contratti relativi all attività del Centro. Per la gestione del Centro si applicano le norme del Regolamento di Ateneo per l amministrazione, la finanza e la contabilità.

6 Art. 12 (Scioglimento) In caso di scioglimento del Centro le risorse disponibili verranno suddivise fra i Dipartimenti che lo hanno promosso. Art. 13 (Revoca dell afferenza/adesione) I professori e i ricercatori del Centro possono revocare la loro afferenza/adesione dandone comunicazione scritta al Direttore, il quale ne dà notizia al Consiglio. L afferenza/adesione cesserà alla fine dell esercizio finanziario del Centro e non dovrà comunque comportare pregiudizio per le attività del Centro in cui il professore o il ricercatore interessato risulti coinvolto. Le risorse comunque acquisite a titolo individuale verranno trasferite al Dipartimento di appartenenza al termine dell esercizio finanziario. Art. 14 (Modifiche del Regolamento) Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Direttore o dai due terzi degli afferenti al Centro; dovranno essere poi deliberate dal Consiglio a maggioranza dei voti degli aventi diritto e quindi sottoposte al Senato Accademico per l approvazione definitiva.

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