I nuovi reati di omicidio e lesioni stradali nel solco del diritto penale della differenziazione

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1 DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICO-LETTERALI, STORICO- FILOSOFICI E GIURIDICI Relazione per il Corso di Diritto Penale progredito del Corso di Laurea in Giurisprudenza, LMG-01 A.A. 2016/ maggio 2017 I nuovi reati di omicidio e lesioni stradali nel solco del diritto penale della differenziazione Relazione di Alma Poli e Annalaura Soannini Insegnamento: Diritto Penale Progredito Relatori: Prof. Carlo Sotis e Dott.ssa Martina Galli 1

2 INDICE: 1. Excursus normativo in materia di omicidio stradale 1.1 La riforma n. 125 del 2008: in particolare le modifiche relative all art. 589 c.p. pag I progetti di riforma e l introduzione delle nuove fattispecie di omicidio e lesioni personali stradali. pag Analisi della fattispecie di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) pag Art. 589-bis, comma 1, c.p.: la fattispecie base pag Art. 589-bis, comma 2, c.p.: stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica pag Art. 589-bis, comma 3, c.p.: stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica dei guidatori professionisti pag Art. 589-bis, comma 4, c.p.: l omicidio colposo del conducente con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l... pag Art. 589-bis, comma 5, c.p.: condotte pericolose alla guida. pag Art. 589-bis, comma 6, c.p.: il soggetto non munito di patente o con patente sospesa o revocata ovvero il veicolo a motore sprovvisto di assicurazione obbligatoria pag Art. 589-bis, comma 7, c.p.: la concausa...pag Art. 589-bis, ultimo comma, c.p.: l evento plurimo e la particolare ipotesi del concorso formale. pag Il reato colposo di evento 3.1 Diritto penale della differenziazione.pag L omicidio stradale: una riforma davvero necessaria? pag. 23 BIBLIOGRAFIA 2

3 Introduzione Il cuore della legge n. 41 del 2016 è costituito dall introduzione nel codice penale degli artt. 589-bis e 590-bis, rubricati rispettivamente omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime. Sono invece abrogate le disposizioni che nei precedenti articoli 589 e 590 c.p. prevedevano degli aggravamenti di pena per fatti commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale. Le disposizioni appena citate restano quindi attualmente in vigore in riferimento alla sola violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro 1. Come hanno sottolineato alcuni commentatori, ci troviamo di fronte all ennesima riforma che introduce nel codice penale il frutto di opzioni politico-criminali di impostazione mediatico-emergenziale 2. Non sorprende dunque che la nuova disciplina sia diffusamente caratterizzata da svariati errori di scrittura e scarso coordinamento sistematico 3. Sarà pertanto nostro compito segnalare i caratteri di maggiore criticità della riforma, concentrandoci in particolar modo sui profili di irragionevolezza/sproporzione legati al significativo avvicinamento di cornici edittali di ipotesi colpose a quelle previste in presenza di dolo. 1.1 La Riforma n. 125 del 2008: in particolare le modifiche relative all art. 589 c.p. Prima di passare all analisi dell art. 589-bis c.p., appare opportuno ripercorrere brevemente l iter legislativo che ha condotto all introduzione della nuova disciplina. La legge n. 125 del 2008 aveva apportato una serie di modifiche al codice penale. In particolare due erano le novità di maggiore rilevanza: la modifica della disciplina in materia di omicidio 1 Per approfondimenti vedi Cfr. A. MASSARO, Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime: da un diritto penale frammentario a un diritto penale frammentato, (20 maggio 2016). 2 I commentatori presi in considerazione sono: Cfr. A. MENGHINI, L Omicidio stradale scelte di politica criminale e frammentazione del sistema, Trento, 2016; Cfr. G. LOSAPPIO, Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni stradali. Cenni introduttivi ad alcuni problemi interpretativi di diritto sostanziale, (30 giugno 2016); Cfr. D. NOTARO, I nuovi reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali: norme manifesto o specializzazione dello statuto colposo; Cfr. A. ROIATI, L introduzione dell omicidio stradale e l inarrestabile ascesa del diritto penale della differenziazione, (1 gennaio 2016). 3 Si consiglia la lettura di Cfr. G. LOSAPPIO, Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni stradali. Cenni introduttivi ad alcuni problemi interpretativi di diritto sostanziale, (30 giugno 2016). 3

4 colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 589, comma 2, c.p.) e l introduzione del nuovo terzo comma dell art. 589 c.p. 4 Per quanto riguarda la disciplina dell omicidio colposo, la riforma si caratterizzava sostanzialmente per l innalzamento dei livelli di pena. Nella relazione del disegno di legge n. 125 del 2008, relativamente ai fatti di omicidio e lesioni legati alla guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope si esplicitava come le risposte sanzionatorie allora previste dal codice fossero «sostanzialmente prive di adeguata efficacia deterrente», rendendosi pertanto «indispensabile un loro inasprimento, sia sul piano penale che su quello delle sanzioni amministrative accessorie» 5. Il limite massimo di pena previsto dal comma 2 dell art. 589 c.p. veniva così portato da cinque a sette anni. Inoltre, nelle ipotesi più gravi di omicidio colposo stradale, veniva prevista la reclusione fino ad un massimo di quindici anni. Rimanevano invece immutate le pene previste per il reato di lesioni colpose stradali di cui all art. 590 c.p. Queste modifiche non furono accolte positivamente da una parte della dottrina, che segnalava come la Riforma, preoccupandosi di creare un «circuito punitivo differenziato per reati (colposi) che creano un forte allarme sociale» mancasse di esprimere una scala coerente di valutazioni, tra cui la gravità del fatto commesso, la meritevolezza e il bisogno di pena 6 ; quantomeno opinabile appariva infatti la scelta legislativa di contrastare il fenomeno della criminalità da circolazione stradale soltanto intervenendo sui limiti edittali e mantenendo come unica sanzione la pena privativa della libertà personale 7. Tutti problemi, questi, che come vedremo più avanti si ripropongono anche nell ultima Riforma. Per quanto riguarda invece l introduzione del terzo comma dell art. 589 c.p. 8 (oggi abrogato), questo prevedeva una circostanza aggravante per il caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada da un soggetto che si trovasse in stato di ebbrezza 4 Cfr. A. MENGHINI, L Omicidio stradale scelte di politica criminale e frammentazione del sistema, Trento, 2016, p. 38, par Cfr. la relazione al disegno di legge di conversione in legge n. 125/2008 del d.l. n. 92/2008, consultabile su 6 Cfr. in questo senso A. MENGHINI, op. cit., pag. 40, che a sua volta rinvia a D. PULITANÒ, Tensioni vecchie e nuove sul sistema penale, in Diritto penale e processo, 2008, 9, pag In particolare cfr.: A. MEREU R. ZANOTTI, il cosiddetto decreto sicurezza: profili di diritto sostanziale, in Giur. di merito, 2009, p Disponeva l art. 589 comma 3, oggi abrogato: «si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) Soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell art. 186, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) Soggetto sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope». 4

5 alcolica (art. 186, c. 2, lett. c, C.d.S. 9 ) o sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187, c. 1, C.d.S. 10 ). L elemento specializzante di tale disposizione rispetto all ipotesi base di omicidio colposo era rappresentata dal fatto che l evento dovesse essere il risultato della violazione di una delle norme cautelari in materia di circolazione stradale, in particolare quella relativa alla guida in stato di ebbrezza grave o di alterazione psicofisica derivante dall assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. A rilevare, dunque, era l importante collegamento tra la circostanza aggravante del codice penale e le fattispecie di cui agli artt. 186 c. 2 lett. c) e 187 c. 1 C.d.S., cui peraltro il codice penale esplicitamente rinviava, da cui la caratterizzazione della colpa in termini di colpa specifica. Nei paragrafi che seguono vedremo cosa ad oggi rimane di questo sistema. 1.2 I progetti di riforma e l introduzione delle nuove fattispecie di omicidio e lesioni stradali Numerose proposte di legge hanno preceduto l approvazione del nuovo art 589-bis c.p. I disegni di legge proposti dai deputati Barbaro (2010), Spadoni Urbani (2011), Li Gotti (2011), Valducci (2011), La Russa (2013), Falanga e Mostardelli (2014), pur con le diversità che andremo brevemente a illustrare, presentavano un tratto comune: tutti perseguivano l obiettivo di tutelare la sicurezza stradale e l effettività degli istituti sanzionatori attraverso un inasprimento dei minimi edittali. Il deputato Barbaro, con la proposta di legge n del 2010, chiedeva che la pena di cui al comma 2 (allora da 3 a 7 anni di reclusione) venisse raddoppiata per caso in cui la morte fosse stata causata da un soggetto che avesse guidato con azzardo, temerarietà o con aggressività manifesta. Si chiedeva inoltre di prevedere una pena da 5 a 10 anni di reclusione per il fatto commesso da un soggetto in stato di ebbrezza grave o in stato di alterazione psico- 9 Dispone l art. 186 comma 2, lettera c), C.d.S.: «Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: c) con l'ammenda da euro a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter». 10 Dispone l art. 187, comma 1, C.d.S.: «Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro a euro e l'arresto da sei mesi ad un anno». 5

6 fisica dovuta all assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Inoltre si chiedeva di equiparare alla condotta di colui che cagiona la morte quella di colui che cagioni uno stato di coma irreversibile 11. Diversa era la via seguita nel disegno di legge n del 2011, (Sen. Spadoni Urbani ed altri), dove veniva proposta l introduzione di un nuovo art. 575-bis c.p., che avrebbe così recitato: «Chiunque, essendo alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo, cagiona la morte di una persona, qualora a causare tale fatto concorrano la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale unitamente ad uno stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dovuta all assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma due lettere b) e c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni.» 12. Oltre al nuovo art. 575-bis in questa proposta di legge venivano riformulati anche gli articoli 589 comma 3 e 590 commi 3 e 5 c.p., il cui campo di applicazione appariva limitato alla sola ipotesi, oggi depenalizzata, di ebbrezza alcolica più lieve di cui all art 186 comma 2 lettera a), ed esteso nei confronti dei soggetti individuati all articolo 186-bis C.d.S., qualsiasi fosse il tasso alcolemico, sempre che permanesse nel limite superiore pari a 0,5 g/l 13. La proposta di legge n del 30 settembre 2011 del deputato Valducci avrebbe invece voluto revisionare il codice della strada. L intenzione dichiarata era di procedere alla redazione di un codice breve e modificare l entità delle sanzioni alla luce dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione indicati dall Unione europea. Nei fatti la delega prevedeva però l introduzione di una fattispecie autonoma di omicidio stradale, caratterizzata da pena severissime (non inferiori nel minimo a 8 anni e nel massimo a 18) 14. La proposta di legge n. 361, di iniziativa del deputato La Russa, prevedeva l introduzione di una fattispecie autonoma di omicidio colposo all interno di un nuovo art. 589-bis c.p., conseguente alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. A differenza delle precedenti, in questa proposta troviamo la scelta di selezionare alcune norme del codice della strada (la cui violazione era ritenuta in grado di ingenerare un evidente e significativo pericolo per la sicurezza stradale 15 ), quali espresse modalità della condotta produttiva dell evento morte o lesioni. Nel disegno di legge n. 1357, di iniziativa del senatore Falanga, comunicato alla presidenza il 5 marzo 2014, l art. 586 c.p. 16 veniva elevato a riferimento sistematico della riforma. Secondo il proponente l ipotesi di un soggetto pienamente consapevole di trovarsi alla guida in condizioni psico-fisiche alterate o senza titolo abilitativo evidenziava infatti un coefficiente soggettivo più forte rispetto alla semplice colpa; di conseguenza essa avrebbe 11 Cfr. A. MENGHINI, op. cit. p. 44, par Il medesimo articolo prevedeva l aumento discrezionale della pena fino al doppio nel caso in cui l incidente provocasse la morte di più persone ovvero la morte di una persona o più e di lesioni ad una o più altre. Infine, l ultimo comma del nuovo articolo prevedeva che il ritiro della patente si protraesse, al termine della pena, per un periodo ulteriore pari alla durata della condanna. 13 Cfr. A. MENGHINI, op. cit., pag. 46, par Ivi, pag Ibidem. 16 L art. 586 disponeva: «Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate [571 2, 572 2, 630 2].». 6

7 dovuto essere ricondotta al caso, compendiato nel brocardo latino causa causae est causa causati, disciplinato all art. 586 c.p. Degno di nota è infine l ultimo dei disegni di legge presentati. Il disegno di legge n. 1378, presentato dal Sen. Moscardelli, fu fortemente voluto dal premier Matteo Renzi, già primo firmatario della proposta di legge popolare dell Associazione Guarnieri 17. Anch essa si caratterizzava per l introduzione di una nuova fattispecie autonoma di omicidio stradale. Le modalità della condotta erano ancora una volta quella di porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi degli articoli 186, comma 2 b) e c) e 187 C.d.S. alle quali venivano aggiunte il superamento del doppio del limite di velocità prescritto e il darsi alla fuga dopo l incidente. Finalmente, il 23 marzo 2016, a seguito di 5 passaggi parlamentari e due voti di fiducia, è stata approvata la legge n. 41 che, optando per una responsabilità di tipo pienamente colposo 18, ha introdotto nel codice penale gli articoli 589-bis e 590-bis relativi alle nuove fattispecie di omicidio stradale e lesioni stradali gravi e gravissime. Nel prosieguo intendiamo concentrare l attenzione esclusivamente sulla prima delle fattispecie appena citate. 2. Analisi della fattispecie di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) 17 La legge n. 41 del 2016 è entrata in vigore come risposta ad una serie di eventi mediatici, i quali hanno profondamente sconvolto l opinione pubblica. Queste vicende, meglio conosciute come stragi del sabato sera, consistevano in sinistri stradali causati dall inosservanza di regole cautelari, spesso determinati dall assunzione di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti. La società civile, turbata, chiedeva un intervento immediato del legislatore al fine di prevenire e reprimere tali accadimenti. In particolare, si sono occupate di questo problema alcune associazioni, nate proprio in seguito ad incidenti mortali che coinvolgevano ragazzi giovani ed innocenti. Una tra le tante è proprio quella di Lorenzo Guarnieri, nata nel 2010 per ricordare Lorenzo e per salvare delle vite umane, favorendo un attività di prevenzione attraverso il coinvolgimento delle amministrazioni e dell opinione pubblica sul dramma della violenza stradale e fornendo anche assistenza alle famiglie colpite da incidenti gravi. L Associazione Lorenzo Guarnieri, unendosi ad altre che già esistono, vuole provare a cambiare lo status quo, portando il problema della sicurezza stradale a diventare priorità dell agenda politica dei nostri amministratori. 18 Con la nuova fattispecie di omicidio stradale, punita più severamente dell omicidio colposo, si è sanata la frattura che si era creata intorno all elemento soggettivo, con riferimento alle figure di colpa cosciente e dolo eventuale. Dottrina e giurisprudenza infatti, fin dai primi casi di omicidio stradale e lesioni personali stradali hanno tentato di fare chiarezza sull aspetto volitivo dell agente al momento della realizzazione dell evento. Ciò che rende difficile la distinzione tra questi due istituti sta nel fatto che, in entrambi c è la previsione possibile o probabile dell evento lesivo e la scelta di agire nonostante tale ipotesi, tuttavia, una volta accertata l esistenza di elementi in comune, il problema si pone con riferimento ai parametri distintivi dei due istituti. Numerose dunque, sono state le sentenze che hanno tentato di trovare una soluzione a tale questione ma, soltanto con l introduzione dell art. 589-bis c.p. si è potuto superare a piè pari il dibattito sull elemento soggettivo. Sul punto già Cfr. G. LATTANZI, L omicidio stradale vehicular homicide relazione al convegno sul tema ipotesi su una nuova figura di reato: l omicidio stradale, Napoli, 7 marzo 2014, Cass. Pen., fasc. 6, 2014, p. 1978B; Cfr. D. D AURIA, L omicidio stradale: prime osservazioni, Dir. Pen. e Processo, 2016, 4, 429 (commento alla norma). 7

8 Per facilitare la lettura dei paragrafi che seguono riportiamo il testo dell art. 589-bis c.p.: «Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona [c.p. 590-quater]. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto», 2.1 Art. 589-bis, comma 1, c.p.: la fattispecie base Il primo comma punisce con la reclusione da due a sette anni chiunque provochi per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. 8

9 Si tratta di una fattispecie autonoma, in cui confluisce immutato (si tratta infatti dello stesso fatto e della stessa pena) quanto già era previsto nel comma 2 dell art 589 c.p. 19, ad oggi abrogato. Il carattere autonomo di questa fattispecie è riconosciuto dallo stesso legislatore quando, nell art. 590-quater c.p. 20, definisce aggravanti le sole ipotesi contemplate nei commi 2 e 6 dell art. 589-bis c.p. I destinatari del precetto a differenza di quanto previsto nelle ipotesi aggravate, sono tutti gli utenti della strada e non solo i conducenti di veicoli a motore 21. Per utenti della strada si intendono tutti coloro che circolano sulla carreggiata, compresi pedoni, ciclisti, gli stessi passeggeri dei veicoli, così come coloro che si occupano della manutenzione del tratto stradale. Rientra in questa fattispecie, ad esempio, il caso del caposquadra incaricato di dirigere i lavori di manutenzione della strada che, omettendo di segnalare con apposita segnaletica il cantiere, crei una situazione di pericolo (come potrebbe essere la presenza di un dosso non visibile, a causa del quale un motociclista perda la vita). 22 Può essere inoltre fatto l esempio del pedone che, attraversando la strada improvvisamente e in assenza di strisce pedonali provochi un incidente stradale. La fattispecie si applica altresì al passeggero di un veicolo fermo in sosta che, aprendo la portiera con imprudenza, urti violentemente un ciclista regolarmente circolante nella sua corsia. Non vi è dubbio che la ragion d essere dei nuovi delitti di omicidio e lesioni debba essere rintracciata nella correlazione tra la colpa e la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Tuttavia, la formula dell art. 589-bis c.p. presenta profili di imprecisione sia quando, ricalcando la formula già prevista nell articolo 589 c.p., parla genericamente di «norme sulla disciplina della circolazione stradale» 23, sia quando manca di istituire un preciso collegamento tra violazione della regola cautelare circolatoria ed evento. L art. 589-bis c.p. con una formula tanto generica, confonde l interprete, poiché lo sollecita ad amplificare i profili di disvalore collegati con la circolazione stradale. 19 L art. 589, comma 2, c.p. (oggi abrogato) disponeva: «Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è della reclusione da due a sette anni». 20 Così l art. 590-quater c.p.: «Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti». 21 Per queste informazioni vedi: prot. n. 801/2016 della Procura della Repubblica, presso il tribunale di Sondrio, consultabile in: (21 aprile 2016) 22 Cfr. Cass. pen. 3 ottobre 2014, n , in Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali, 2015, 2, p. 145; Cass. pen. 29 marzo 2016, n , in De Jure. 23 Cfr. G. LOSAPPIO, Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni stradali,. Cenni introduttivi ad alcuni problemi interpretativi di diritto sostanziale, (30 giugno 2016), p , par

10 Diverse interpretazioni dunque, ritengono necessaria una restrizione dell ambito applicativo della nuova disposizione. In particolare, con riferimento a due aspetti: la formula «norme sulla disciplina della circolazione stradale» deve essere sostituita con una ben più precisa che escluda ogni profilo di colpa generica e che faccia riferimento alla violazione di una regola cautelare specifica dell attività circolatoria; il nesso di causalità deve riguardare solo manifestazioni di colpa specifica e non altri profili di colpa generica. È necessaria perciò una tale interpretazione restrittiva, poiché sarebbe in contrasto con il dato storico, un interpretazione dell art. 589-bis c.p. che renda la violazione delle norme legate alla circolazione stradale meno rilevante di quanto lo fosse nella previgente disciplina (art. 589, comma 2, c.p.) 24. Per il resto, valgono le regole che conosciamo in materia di delitto colposo, in base alle quali la violazione della regola cautelare deve caratterizzare come colposa tanto l azione, quanto l evento che è conseguenza dell azione. Il nesso che deve intercorrere dunque, è duplice. In primo luogo l evento concreto deve essere realizzazione del pericolo (o di uno dei pericoli) che la norma cautelare violata mirava a prevenire 25 ; ovvero, in altri termini, è necessario che l evento lesivo rientri nella classe di eventi alla cui prevenzione è destinata la norma cautelare. Così ad esempio se un automobilista, marciando con la propria autovettura in senso vietato, fa inavvertitamente schizzare un sasso che ferisce un bambino sul marciapiede, le lesioni cagionate non costituiscono l evento per scongiurare il quale è prescritto il rispetto del senso unico; tale regola è infatti diretta ad impedire lo scontro con veicoli che procedano nella giusta direzione e non ad assicurare la stabilità del manto stradale. Ne consegue che non può considerarsi dovuto a colpa un evento cagionato attraverso un processo causale diverso da quello che è all origine della norma cautelare violata. Ad esempio, la regola di diligenza che impone all automobilista di avvedersi del semaforo rosso e di fermarsi ha la finalità esclusiva di evitare la collisione con altri veicoli o l investimento di pedoni nell area dell incrocio, con conseguente messa in pericolo dell altrui vita o integrità fisica. Manca perciò il nesso tra colpa ed evento se l automobilista, avendo attraversato un incrocio con il semaforo rosso e proseguendo la sua corsa, investe e uccide un pedone che, cento metri oltre l incrocio, ha improvvisamente attraversato la strada. La funzione della norma che impone di fermarsi al rosso è quella di prevenire incidenti lesivi o mortali nell area dell incrocio e non quella di fare arrivare il veicolo più tardi nel luogo in cui si è poi verificato l investimento del pedone. 24 Ivi, p Vedi G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Manuale di Diritto Penale, IV edizione, Giuffrè editore, p

11 Il secondo nesso tra colpa ed evento si lascia così individuare: accertato che l evento è la realizzazione del pericolo colposamente creato dall agente, bisogna appurare se la condotta rispettosa delle regole di diligenza avrebbe evitato nel caso concreto il verificarsi dell evento 26. Risulta dunque chiaro che in assenza della prova di questo duplice nesso causale non sarà possibile un imputazione a titolo di omicidio stradale, residuando in tal caso solo la responsabilità per le contravvenzioni di cui all art. 186 comma 2 lettera c) o 187 C.d.S. A conferma di quanto appena detto sul nesso di causalità può essere utile prendere in esame una 27 tra le pur numerose sentenze della Cassazione in tema di responsabilità colposa e circolazione stradale. L.G. veniva tratto a giudizio innanzi al GUP del Tribunale di Perugia con l accusa di omicidio colposo plurimo e di lesioni colpose a seguito di un sinistro stradale. In particolare i fatti contestati all imputato si erano svolti nel modo che segue: egli procedendo alla guida della sua autovettura Fiat Stilo, era andato a collidere frontalmente contro un auto marca Mercedes che procedeva in senso inverso in direzione. Nell incidente erano deceduti il conducente e tutti i passeggeri della Mercedes. A L.G. viene contestato di aver tenuto una velocità eccessiva in violazione dell art. 142 C.d.S. e di non essersi mantenuto in prossimità del margine destro della semicorsia da lui percorsa, così violando anche l art. 143 C.d.S. (in tema di posizione dei veicoli sulla carreggiata). Sia in primo che in secondo grado, l imputato veniva però assolto con la formula il fatto non costituisce reato. Anche la Cassazione ritenendo i motivi infondati, rigettava il ricorso. Appariva infatti pienamente provato che nel caso di specie la morte del conducente C.F. si sarebbe verificata comunque anche se L.G. avesse rispettato il limite di velocità e la posizione del suo veicolo sulla carreggiata; noi invece sappiamo che il rimprovero colposo riguarda la realizzazione di un fatto di reato che poteva essere evitato mediante l esigibile osservanza delle norme cautelari violate. 2.2 Art. 589-bis, comma 2, c.p.: stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica Il secondo comma sanziona con la reclusione da 8 a 12 anni il comportamento di chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore, in condizioni di alterazione dovuta all assunzione di alcool con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (solo per le ipotesi di cui alla lett. b del comma 2 dell art. 186 C.d.S.) o stupefacenti (art.187 C.d.S.), cagioni per colpa la morte di una persona. Si tratta di una circostanza aggravante ad effetto speciale. Si noti che, a differenza della fattispecie base prevista nel comma 1, questa norma sanziona, in termini generali, la condotta colposa dei soli conducenti di veicoli a motore, non rivolgendosi perciò indiscriminatamente a tutti gli utenti della strada Ivi, p Cass. pen., sez. IV, 16/06/2010, n , (17 gennaio 2011). 28 Per queste informazioni vedi: prot. n. 801/2016, Procura della Repubblica, cit. 11

12 Da segnalare è inoltre il notevole inasprimento sanzionatorio rispetto al passato: si rammenta infatti che la pena prevista dal comma 3 dell art. 589 c.p. (oggi abrogato) per identici casi andava da 3 a 10 anni. Per quanto attiene la prova del nesso causale tra stato di alterazione e la violazione del codice della strada, in giudizio dovrà essere provato un triplice nesso, segnatamente tra: a) l assunzione e lo stato di alterazione; b) lo stato di alterazione psico-fisica e la violazione della regola cautelare in materia stradale; c) quest ultima violazione e l evento morte. Volendo approfondire questo profilo, la fase di assunzione delle sostanze solleva il problema di stabilire se la stessa debba avvenire consapevolmente o meno da parte dell agente. Stando quanto affermato dalla Corte costituzionale nel 1988, per cui i profili psichici debbono abbracciare gli elementi più significativi della fattispecie 29, non importa se le sostanze siano assunte consapevolmente o meno. Tuttavia, bisogna effettuare una distinzione. Nel caso in cui, per l entità delle sostanze, per la modalità della loro ingestione e per la costituzione fisica della persona, l assunzione di queste non è tale da eliminare del tutto le facoltà di discernimento del soggetto, sicché questi è in grado di rendersi conto di non avere sufficiente controllo per mettersi alla guida, la realizzazione del fatto tipico (guidare e cagionare l evento lesivo per colpa), potrà essere imputato non solo qualora l assunzione sia stata volontaria o colpevole, ma anche quando questa sia dovuta a un fattore soverchiante: ad esempio, qualora sia avvenuta per caso fortuito o per inganno da parte di terzi. Se invece, l assunzione si rileva altamente incidente sulle capacità di autodeterminazione della persona, al punto che il soggetto non è in grado di rendersi conto delle condizioni in cui versa, si pone il problema della condotta tipica del soggetto incapace di intendere e di volere al momento del fatto. Il fatto tipico non può attribuirsi al soggetto, non solo quando egli assuma le sostanze per caso fortuito o per fatto compiuto contro la sua volontà (ad esempio, per inganno), ma anche qualora le ingerisca volontariamente in una situazione in cui non è previsto che egli di lì a poco si possa mettere alla guida esponendo a rischio l incolumità propria e altrui. Alla base di suddetta distinzione si pone il problema di riuscire ad accertare le condizioni di alterazione psicofisica in cui si trovi il soggetto al momento in cui si metta alla guida. La variabilità dei fattori che influenzano la misura dell incidenza della sostanza sulle facoltà dell individuo, lascia agli organi accertatori un notevole margine di discrezionalità. 29 Per C. Cost., , n. 364, in RIDPP 1988, 686, e C. Cost , n. 1085, in RIDPP 1990, 290. Cfr. D. NOTARO, I nuovi reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali: norme manifesto o specializzazione dello statuto colposo?, p

13 Più impegnativa è l imputazione dell evento lesivo al conducente di un veicolo in stato di ebbrezza o di stupefazione. Secondo l interpretazione maggiormente in linea col principio di colpevolezza, la violazione cautelare integrata dal conducente ebbro o stupefatto dovrebbe essere ulteriore rispetto a quella consistente nel mettersi alla guida in condizioni di alterazione. A favore di questa interpretazione, le nuove norme precisano che chi si mette alla guida in condizioni di ebbrezza o di stupefazione deve cagionare «per colpa» la morte o la lesione di una o più persone. La fattispecie implicherebbe dunque, sia la condotta colposa, sia la necessaria correlazione fra questa e lo stato di alterazione psicofisica del conducente del veicolo. Se manca questa correlazione, dovrà essere applicata la sola fattispecie di cui agli artt. 186 o 187 C.d.S., essendo l evento dovuto da una violazione cautelare indipendente dallo stato di alterazione psicofisica del soggetto agente 30. Ad esempio il caso di un incidente, provocato da un conducente ebbro o stupefatto, verificatosi però a causa di un difetto tecnico del veicolo (malfunzionamento dei fari durante la guida notturna). In definitiva, possiamo dire che non sono riconducibili a questo comma: le ipotesi nei quali il fatto sia cagionato da altri, essendo ad esempio, l ubriaco o il drogato vittima del reato; quelli in cui l evento sia imputabile esclusivamente alla condotta della vittima, non essendo addebitabile all agente alcuna violazione cautelare (ad esempio, allorché questi attraversi l incrocio semaforico con la luce verde e a velocità moderata, e venga investito in pieno da altro veicolo a folle velocità); quelli in cui l imprudenza e la disattenzione del guidatore non presentino connessione con lo stato di alterazione psicofisica in cui versa Art. 589-bis, comma 3, c.p.: stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica dei guidatori professionisti Il comma tre prevede la pena da 8 a 12 anni (come nel comma 2) in riferimento ad una cerchia di soggetti delimitata: i conducenti che esercitano l attività di trasporto professionale di cose o persone; i conducenti di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (anche se trainati da rimorchio); i guidatori di autobus e autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere sia superiore a 8, di autoarticolati e autosnodati, i quali ai 30 Ivi, p. 7 8, par. ( ). 31 Ivi, p

14 sensi dell art. 186, comma due, lettera b) (c.d. ubriachezza media), abbiano causato la morte di una persona per colpa 32. Si osserva dunque che per le categorie di soggetti qualificati enunciate è comminata la stessa pena dei casi di ebbrezza grave o di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti (comma 2) anche quando il grado di ubriachezza a loro attribuibile sia notevolmente inferiore, trattandosi appunto di ubriachezza media (tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e inferiore a 1,5 g/l). Il legislatore sembra dunque compensare il minor disvalore della condotta determinato da una alcolemia significantemente inferiore, con un presunto maggior disvalore legato alla qualifica soggettiva degli agenti, trattandosi di conducenti che, in ragione alla loro posizione professionale sono chiamati ad un livello di attenzione maggiore. I guidatori professionisti, in quanto tali, devono saper riconoscere ed affrontare le situazioni ed i problemi inerenti a quel ruolo, secondo standard di diligenza, di capacità, di conoscenze richieste per il corretto svolgimento del loro lavoro e per la salvaguardia dell incolumità degli utenti della strada. Dovrà essere valutata perciò la correttezza o meno del comportamento concreto del singolo agente confrontandolo con quello che, nelle stesse circostanza, avrebbe tenuto il modello di agente che svolga le stesse attività. Tuttavia sappiamo che nell ordinamento italiano la colpa si configura quando la condotta concreta è difforme dal modello di condotta prescritto da una regola di diligenza, prudenza o perizia, codificata o non codificata. Il grado della colpa, cioè il divario tra la condotta concreta e il modello di condotta che l agente doveva rispettare, è dunque irrilevante ai fini della realizzazione per colpa di questa o quella figura di reato colposo: rileverà invece ai fini della commisurazione della pena, che appunto dipende, tra l altro, dal «grado della colpa» (art. 133, comma 1, n. 3, c.p.) 33. Ad esempio in un omicidio colposo sarà elevato il grado della colpa, e parlerà dunque a favore di una pena superiore al medio edittale, se il dottore di lavoro ha completamente omesso di adottare o far adottare le misure di sicurezza imposte dalla legge a protezione dei lavoratori. Sarà invece minimo il grado della colpa nel caso dell automobilista che abbia investito e ucciso un pedone avendo superato di un solo chilometro all ora il limite massimo di velocità dei centri urbani. Questa sensibilità da parte del legislatore nei confronti di taluni soggetti lascia peraltro perplessi in considerazione dell estromissione di soggetti come ad esempio neo patentati (che abbiano conseguito la patente da meno di tre anni) e i conducenti di età inferiore ai 21 anni, 32 Cfr. A. MENGHINI, op. cit., p. 84, par Vedi G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Manuale di Diritto Penale, V edizione, Giuffrè editore, p

15 anche loro meritevoli di maggiore attenzione 34. Questi ultimi, invece, rientrano nella fattispecie descritta nel comma 4 dell art. 589-bis c.p. 2.4 Art. 589-bis comma 4, c.p.: l omicidio colposo del conducente con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l Il comma 4 dell art. 589-bis c.p. punisce con la reclusione da 5 a 10 anni chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media (art. 186, comma 2, lett. b) C.d.S.) cagioni per colpa la morte di una persona. La disposizione si apre con una clausola di riserva salvo quanto previsto dal terzo comma ; di conseguenza, vengono esclusi i soggetti attivi ivi contemplati (soggetti con tasso alcolico superiore a 1,5 g/l, guidatori professionisti conducenti di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate). La fattispecie appare simile all aggravante prevista al comma 2, ma rispetto ad essa esprime un disvalore minore (tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e inferiore a 1,5 g/l) che si riflette nella previsione di una cornice edittale inferiore (reclusione da 5 a 10 anni). Dunque il giudice dovrà stabilire la rilevanza causale diretta rispetto all evento morte e la violazione di cui all art. 186, comma 2, lett. a) C.d.S. 2.5 Art. 589-bis, comma 5, c.p.: condotte pericolose alla guida La novità forse più rilevante della riforma 2016 si rintraccia nelle fattispecie descritte in questo comma, diretto a sanzionare con la pena della reclusione da 5 a 10 anni alcune condotte di guida che il legislatore ha ritenuto più pericolose. Stiamo parlando di: Superamento del limite di velocità consentito: il primo caso descritto è quello del conducente del veicolo che transita in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagionando la morte per colpa di una o più persone. L attraversamento con il semaforo rosso e la circolazione contromano: il secondo caso descritto dalla norma punisce il conducente che con un veicolo a motore, attraversando un intersezione con il semaforo rosso, ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la 34 Cfr. A. MENGHINI, op. cit., p

16 morte di una o più persone 35. Appare peraltro discutibile la scelta del legislatore di circoscrivere l applicabilità di questa fattispecie al solo caso di attraversamento con semaforo rosso, la quale porta ad escludere la circostanza egualmente pericolosa del conducente che non si fermi allo stop. Manovre vietate dal codice della strada: nell ultimo caso descritto, il legislatore decide di punire il conducente di un veicolo a motore che, effettuando manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, o che in seguito al sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona. Una riflessione critica non può che riguardare proprio questa selezione delle condotte considerate particolarmente pericolose dal legislatore. L aggravante del comma 5 accomuna infatti condotte tra loro molto disomogenee dal punto di vista della gravità soggettiva della colpa. Mentre la circolazione contromano, l inversione del senso di marcia, il sorpasso e l eccesso di velocità, sono manifestazioni tipiche della colpa cosciente (trasgressioni di regole cautelari consapevoli e volontarie), non si può dire lo stesso per l attraversamento con il semaforo rosso, che invece potrebbe essere il risultato di una mera distrazione. Con questa osservazione non si intende aprire una discussione se nell ambito della circolazione stradale l imprudenza sia più o meno pericolosa della negligenza (intesa come distrazione) o che il conducente distratto meriti o meno di essere punito più del conducente imprudente. Piuttosto si vuole sottolineare che l aggravante in esame equipara delle situazioni che possono sottendere gradi di gravità della colpa molto differenti tra loro 36. Tenuto conto di ciò, attraverso questa selezione, rimangono escluse condotte considerevolmente pericolose, tra cui quella di chi provoca la morte di una persona mentre guida parlando al telefono, o di chi in autostrada sorpassa a destra. Tale disposizione, così strutturata, sembra collidere con i principi di proporzionalità e di uguaglianza, costituzionalmente garantiti, e di conseguenza con il ruolo rieducativo della pena. 2.6 Art. 589-bis, comma 6, c.p.: il soggetto non munito di patente o con patente sospesa o revocata ovvero il veicolo a motore sprovvisto di assicurazione obbligatoria 35 In riferimento a quanto detto nel punto 2.1, non si configura il nesso tra colpa ed evento se un automobilista, avendo attraversato un incrocio con il semaforo rosso e proseguendo la sua corsa, investe e uccide un pedone che, cento metri oltre l incrocio, ha improvvisamente attraversato la strada. La funzione della norma che impone di fermarsi al rosso è quella di prevenire gli incidenti lesivi o mortali nell area dell incrocio e non quella di fare arrivare il veicolo più tardi nel luogo in cui si è poi verificato l investimento del pedone. Cit. in Vedi G. MARINUCCI, E. DOLCINI, op. cit., p Cfr. G. LOSAPPIO, op. cit, p. 21, par

17 Questa aggravante ad effetto comune 37 si applica quando le condotte descritte ai commi precedenti siano state commesse dal soggetto non munito di patente di guida, con patente di guida sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria, sempre che, in quest ultimo caso, il conducente sia proprietario del veicolo. La disposizione suscita una serie di perplessità. Per quanto riguarda la guida senza patente, una prima perplessità è di ordine interpretativo. L espressione utilizzata dal legislatore («persona non munita di patente di guida») potrebbe infatti riguardare una molteplicità di ipotesi eterogenee, potendo riferirsi sia al caso di persona che non abbia mai conseguito la patente di guida, sia al caso di chi ne sia occasionalmente sprovvisto (ossia di colui che non abbia con sé la patente al momento del fatto). Inoltre non si comprende nemmeno se in una simile fattispecie possa rientrare il caso in cui la validità della stessa patente di guida sia scaduta, del tutto comparabile al caso di patente mai conseguita. In assenza di indicazioni desumibili dalla lettera della norma, che si riferisce ai soli casi in cui la patente sia sospesa o revocata, il necessario rispetto del divieto di analogia sfavorevole in materia penale induce a propendere per la soluzione negativa: appare chiaro però che in questo caso siamo di fronte ad una svista del legislatore 38. Ancora con riguardo alla guida senza patente, si deve segnalare che questa aggravante stigmatizza una modalità operativa dell autore di per sé sicuramente censurabile ma non riferibile al dinamismo causale dell evento 39. L assenza del titolo che abilita alla circolazione ritrae una modalità comportamentale che, anche quando, sintomatica di un livello qualificato di pericolosità del conducente (come nel caso di patente sospesa o revocata), tuttavia, di per sé, in nessun caso è causa dell evento. Chi guida senza la patente è un imprudente ma questo non vuol dire che il comportamento in relazione al quale si è verificato l evento debba essere sempre e comunque affetto da imprudenza; in nessun caso quindi (neanche quando sia riscontrata nel guidatore un inclinazione a violare le regole della circolazione stradale) l accertamento di questa circostanza può surrogare l indagine relativa all individuazione della regola cautelare la cui violazione è stata la causa dell evento lesivo o letale. Ulteriori criticità riguardano la guida senza assicurazione obbligatoria. Una di queste risiede nel fatto che la norma collega un aggravamento di pena all assenza di assicurazione solamente nel 37 Circostanza ad effetto comune sono, nel linguaggio della dottrina, quelle che comportano un aumento o una diminuzione fino ad un terzo della pena che dovrebbe essere inflitta per il reato semplice. Vedi G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Manuale di Diritto Penale, V ed., Milano, pag. 533, par Cfr. E. SQUILLACI, Ombre e (poche) luci nell introduzione dei reati di omicidio e lesione personali stradali, par. 8, (18 aprile 2016), p Cfr. A. MENGHINI, op. cit., p. 93, par

18 caso in cui il conducente sia il proprietario del veicolo. Il legislatore sembrerebbe così presumere che solo il titolo di proprietario comporti il controllo totale sul veicolo e quindi la conoscenza della copertura assicurativa. In verità una simile presunzione ben potrebbe valere anche nei confronti del possessore, ossia colui che abbia la piena disponibilità sul mezzo. Emerge allora in modo lampante una disparità di trattamento di situazione analoghe e non differenziabili. 40 Tuttavia l aspetto forse più critico della norma risiede nel fatto che essa prende in considerazione, associandovi un aggravamento di pena, comportamenti del conducente che, per quanto rimproverabili, non assumono nessun rilievo causale rispetto alla dinamica dell incidente 41, né tantomeno integrano un autonomo profilo di colpa 42. Ad esempio se Tizio viene coinvolto in un incidente mortale trovandosi alla guida di un autoveicolo non coperto da assicurazione o dal pagamento della tassa non gli si può addossare per colpa la morte del conducente dell auto contro la quale è andato a cozzare. L eventuale responsabilità di Tizio per omicidio colposo potrà essere fondata soltanto su un rimprovero per colpa generica. La scelta di inserire questa particolare fattispecie nel comma 6, sottolinea inoltre quanto la disposizione delle aggravanti nel testo normativo non corrisponda ad un climax di gravità delle circostanze. In altre parole, sembra che il legislatore non abbia seguito un particolare ordine di gravità nell introduzione delle condotte colpose all interno del 589-bis c.p. Come prima condotta colposa troviamo infatti lo stato di ubriachezza e di alterazione psico-fisica (comma 2, art. 589-bis, c.p.) punita con la reclusione dagli 8 ai 12 anni; da questa prima disposizione incontriamo una serie di condotte sì lesive dello stesso bene giuridico tutelato, ma con un disvalore colposo evidentemente più basso (se non nullo). 2.7 Art. 589-bis, comma 7, c.p.: la concausa La previsione in oggetto tipizza l unica attenuante ad effetto speciale presente nell art. 589-bis c.p. capace di comportare una diminuzione di pena fino alla metà nel caso in cui «l evento non sia esclusiva conseguenza dell azione o dell omissione del colpevole». 40 Ivi, p Cfr. A. MENGHINI, op. cit., p. 95, par Ibidem. 18

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