MiFID - Markets in Financial Instruments Directive

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1 MiFID - Markets in Financial Instruments Directive STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI (EXECUTION & TRANSMISSION POLICY) (documento redatto ai sensi del Regolamento Consob n 16190)

2 Indice 1 Premessa e principi generali Principi guida per l esecuzione degli ordini Classificazione della clientela Fattori di esecuzione Sedi di esecuzione (trading venues) Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini Modalità di comunicazione alla clientela della strategia di esecuzione e di trasmissione Monitoraggio e revisione della strategia di esecuzione e trasmissione PREMESSA E PRINCIPI GENERALI *** Il presente documento, denominato Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini, descrive le politiche, le procedure, le misure e i meccanismi per l esecuzione e la trasmissione degli ordini della clientela adottate dalla Banca di Cesena (di seguito la Banca ) in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa MiFID. La MiFID 1 (Markets in Financial Instruments Directive) è una direttiva europea che, intervenendo sulla regolamentazione dei mercati finanziari europei, si pone l obiettivo di rafforzare la tutela degli investitori, l efficienza e l integrità dei mercati finanziari stessi. Nell ambito del Regolamento Intermediari (Delibera Consob n del 29 ottobre 2007, artt ), sono disciplinati i principi e gli obblighi relativi alla c.d. best execution a cui le banche devono attenersi nell esecuzione ovvero trasmissione degli ordini della propria clientela. La best execution può essere definita come l obbligo dell intermediario di adoperarsi affinché gli ordini conferiti dai clienti siano eseguiti assicurando il raggiungimento del miglior risultato possibile per gli stessi in modo duraturo. Le citate disposizioni prevedono, tra l altro, l obbligo per la Banca di definire e adottare, in funzione del proprio modello operativo, una strategia di esecuzione ovvero di trasmissione degli ordini (di seguito Strategia ) e di fornire alla propria clientela informazioni sulla Strategia. La Strategia consente alla Banca di valutare e confrontare le diverse sedi di esecuzione, ovvero di individuare il/i negoziatore/i (di seguito broker ) di riferimento, per poter indirizzare gli ordini dei clienti laddove sia assicurato il rispetto del principio di best execution. Per il concreto rispetto dei principi innovati dalla normativa MiFID, la Banca deve definire, ed attuare, una strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini del cliente esplicitando: la strategia di esecuzione (in seguito anche: execution policy), che la Banca adotterà nel servizio di esecuzione degli ordini della clientela mediante negoziazione per conto proprio, al fine di garantire il rispetto della best execution. la strategia di trasmissione (in seguito anche: transmission policy), che la Banca adotterà nel servizio di ricezione e trasmissione ordini. le modalità di monitoraggio e di revisione cui la Banca sottoporrà le proprie strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini. La Banca è tenuta, inoltre, a comunicare alla clientela le strategie adottate. A tale scopo si delineano di seguito le modalità individuate per la comunicazione dello stesso a tutta la clientela destinataria di servizi di investimento. 1 Direttiva 2004/39/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Direttiva di Livello 1), Direttiva 2006/73/CE (Direttiva di Livello 2), recepite nel Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/98) e successive modificazioni, nel Regolamento Intermediari adottato da Consob con Delibera n /07, nel Regolamento Mercati adottato da Consob con Delibera n /07. 2

3 2 PRINCIPI GUIDA PER L ESECUZIONE DEGLI ORDINI Le disposizioni impartite dalla clientela o dai mercati vengono eseguite dalla Banca in modo rapido, corretto, equo e professionale al fine di garantire un elevata qualità di esecuzione degli ordini, nonché l integrità e l efficienza dei mercati. La disciplina della best execution 2 attiene tutti gli ordini impartiti dai clienti che abbiano ad oggetto un qualsiasi strumento finanziario, indipendentemente dal fatto che sia o meno quotato e a prescindere dalla sede in cui sia negoziato. Tuttavia, tale obbligo deve essere adempiuto in modo da tenere conto delle diverse circostanze collegate all esecuzione degli ordini aventi ad oggetto particolari tipi di strumenti finanziari. Con tale disciplina, pertanto, si vuole assicurare una ampia protezione degli investitori classificati nella categoria dei clienti al dettaglio (c.d. clienti retail) e clienti professionali, con la sola esclusione delle controparti qualificate in virtù della loro elevata esperienza e conoscenza dei mercati finanziari (ad eccezione dei casi in cui richiedano un livello maggiore di protezione per sé stesse o per i propri clienti verso i quali effettuano il servizio di ricezione e trasmissione ordini). Sempre in un ottica di ampiezza del principio e di maggiore tutela degli investitori, la MiFID ha esteso l applicabilità della best execution ai servizi di ricezione e trasmissione degli ordini, nonché alla gestione di portafogli. Per gli strumenti finanziari di propria emissione, è prevista la possibilità che gli stessi vengano eseguiti al di fuori sia dei Mercati Regolamentati, sia degli MTF e quindi ponendosi in contropartita diretta con la clientela (c.d. operazioni over the counter OTC). La Banca si impegna ad eseguire tale tipologia di ordini solo con il consenso preliminare ed esplicito del cliente, in via generale prima della prestazione del servizio. In caso di istruzioni specifiche (ad esempio, il cliente indica la sede di esecuzione su cui acquistare/vendere gli strumenti finanziari, la quantità, il prezzo) la Banca esegue l ordine secondo tali istruzioni. In caso di istruzioni parziali (ad esempio, il cliente indica limiti di prezzo senza indicare la sede di esecuzione) la Banca esegue l ordine per le istruzioni ricevute e applica la propria execution/transmission policy per la parte non specificata. Qualora le istruzioni fornite dal cliente (siano esse parziali o totali) non consentano alla Banca il rispetto della propria execution/transmission policy, è fatta salva la possibilità per la Banca di rifiutare l esecuzione dell ordine, salvo il caso di contrarie indicazioni della normativa comunitaria e nazionale. In caso di motivate ragioni tecniche, la Banca può derogare alla propria execution/transmission policy anche in assenza di specifiche istruzioni del cliente, ciò può accadere per ragioni di convenienza per il cliente medesimo. La scelta di una sede di esecuzione non presente nella propria execution/transmission policy potrebbe verificarsi nel caso in cui: si verifichi una naturale sproporzione fra i tempi in cui significativamente evolvono le condizioni di mercato e quelli amministrativi necessari al conseguente mutamento della policy (con comunicazione delle nuove condizioni al cliente); in caso di momentanea interruzione dei meccanismi di esecuzione che rendano impossibile eseguire l ordine sulle sedi di esecuzione indicate nell execution/transmission policy. Le disposizioni dei clienti sono raccolte tramite il canale delle Dipendenze, canale telefonico e trading on line ed eseguite trasmettendo le stesse alle sedi di esecuzione (con contestuale esecuzione) oppure tramite la spedizione dell ordine ai broker autorizzati. Tutti gli ordini sono inoltre registrati con le informazioni relative all esito degli stessi. La Banca si riserva la facoltà, nel caso di motivate ragioni tecniche, di derogare alla propria Strategia anche in assenza di istruzioni specifiche del cliente. In tal caso, la convenienza a non rispettare la presente Strategia al fine di ottenere un miglior risultato per il cliente (es. si inoltra l ordine su una sede di esecuzione non presente nella propria strategia) potrebbe emergere se si considerano le diverse dinamiche esistenti tra la tempistica con la quale evolvono le condizioni di mercato e i tempi amministrativi necessari per realizzare 2 Il principio di best execution si concretizza in una complessa architettura di regole, criteri, misure organizzative e procedurali che tutti gli intermediari, che a diverso titolo intervengono nella catena della trasmissione/esecuzione degli ordini dei clienti, sono tenuti ad adottare e che tiene conto di una pluralità di fattori di esecuzione che non attengono esclusivamente al prezzo dell operazione. In tal modo le disposizioni regolamentari in materia intendono agevolare la selezione dei "migliori" broker a cui trasmettere gli ordini dei clienti e delle "migliori" sedi di esecuzione ove eseguirli. 3

4 l aggiornamento delle strategie oppure in caso di momentanea interruzione dei sistemi di esecuzione che rendano impossibile eseguire l ordine sulle sedi indicate nella strategia di esecuzione. 3 CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA La direttiva MiFID definisce inoltre altri principi che riguardano la classificazione della clientela, in base alla quale si assicurano maggiori o minori gradi di protezione e le modalità con cui eseguire ordini contenenti istruzioni specifiche della clientela. La materia è ampliamente trattata nella Policy di classificazione della clientela, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 16 ottobre 2007 e reperibile presso tutte le filiali della Banca o consultabile in internet all indirizzo 4 FATTORI DI ESECUZIONE I fattori considerati rilevanti dalla normativa comunitaria per il raggiungimento della best execution per il cliente (al dettaglio e professionale) sono: Total Consideration (o corrispettivo totale): è data dalla combinazione del prezzo dello strumento finanziario e di tutti i costi sopportati dal cliente e direttamente legati all esecuzione dell ordine, comprensivi delle commissioni di negoziazione applicate dall intermediario, quali: o costi di accesso e/o connessi alle Trading Venues (Sedi di esecuzione); o o o o costi di Clearing e Settlement; costi eventualmente pagati a soggetti terzi coinvolti nell esecuzione; oneri fiscali; commissioni proprie dell intermediario. La Banca, in accordo con quanto previsto dalla direttiva MiFID, ritiene che tale fattore assuma primaria importanza in particolare per la clientela al dettaglio e professionale. Una maggiore importanza può comunque essere attribuita ad altri fattori di esecuzione, qualora questi, a giudizio della Banca, risultino decisivi, ai fini del raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente. Tali fattori vengono così sintetizzati: rapidità di esecuzione; probabilità di esecuzione; probabilità di regolamento; natura dell ordine; dimensione dell ordine. 5 SEDI DI ESECUZIONE (TRADING VENUES) Gli ordini di acquisto e di vendita (cfr. art. 2 comma 1, lettera e) della delibera CONSOB n /2007) potranno essere eseguiti utilizzando le seguenti sedi di esecuzione (trading venues): mercati regolamentati sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) internalizzatori sistematici (intermediari che in modo organizzato, frequente e sistematico negoziano in conto proprio eseguendo gli ordini della clientela al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema MTF) market maker (intermediari che assumono l obbligo di esporre in via continuativa proposte di negoziazione in conto proprio, in acquisto e/o in vendita, di strumenti finanziari) Internalizzatore non sistematico o liquidity provider (intermediario che si impegna ad esporre su propria iniziativa o su richiesta del cliente proposte di negoziazione in conto proprio, in acquisto e/o in vendita, di strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da soggetti terzi senza assumere la qualifica di market maker). 6 STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI Nella presente sezione sono descritte le modalità di esecuzione e trasmissione degli ordini sugli strumenti finanziari oggetto dei servizi di investimento prestati dalla Banca. Viene dedicato un apposito paragrafo per ciascuna tipologia di servizio di investimento ( ricezione e trasmissione di ordini e negoziazione per conto proprio ). 6.1 Strategia di ricezione e trasmissione degli ordini Le disposizioni impartite dalla clientela vengono eseguite dalla Banca in modo rapido, onesto, equo e professionale al fine di garantire un elevata qualità di esecuzione degli ordini stessi nonché l integrità e l efficienza dei mercati. Nell ambito del servizio di Ricezione e trasmissione di ordini la Banca riceve gli ordini 4

5 dei Clienti aventi ad oggetto strumenti finanziari (descritti nei successivi sottoparagrafi) e li trasmette per la loro esecuzione ad un intermediario abilitato alla negoziazione in conto proprio ed all esecuzione di ordini per conto dei clienti. Si evidenzia che la Banca ha adottato tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i suoi clienti. In questo senso - per il servizio di trasmissione ordini la Banca - ha selezionato come unico intermediario negoziatore Iccrea Banca Spa ( negoziatore di categoria ); la Banca dunque si avvale dell intermediario negoziatore Iccrea Banca Spa Via Lucrezia Romana 41/ ROMA. Ciò è stato ritenuto il più coerente con la struttura organizzativa, l attività e le dimensioni della Banca. Si evidenziano i criteri di selezione adottati, al fine di garantire il miglior risultato possibile: garanzia per i clienti della Banca di un offerta continuativa delle migliori condizioni possibili, in quanto il negoziatore prescelto, anche in virtù del suo rapporto continuativo con la Banca, può garantire la propria offerta di servizi di investimento in maniera tempestiva ed efficace; garanzia di costi competitivi, in quanto possono convogliare e gestire presso di sé i flussi provenienti da tutto il sistema d offerta del Credito Cooperativo. In relazione ai mercati regolamentati esteri, la scelta risulta valida e vantaggiosa in termini commissionali anche in virtù di precisi accordi commerciali che la società ha raggiunto con i rispettivi broker prescelti (in grado di assicurare l accesso diretto ai principali mercati non nazionali); garanzia di integrazione dei sistemi informatici di ICCREA BANCA con quelli della Banca; gestione integrata di tutte le complesse fasi del processo di negoziazione degli strumenti assenza del rischio di dumping strumentale, in quanto il negoziatore, in qualità di banca di banche si asterrà dal competere con la Banca nel medesimo bacino di utenza; Inoltre la scelta di ICCREA Banca è motivata anche dalla considerazione che l istituto sostiene ed integra l attività svolta dal Sistema del Credito Cooperativo, grazie ad attività di sviluppo e di miglioramento dei servizi, di assistenza finanziaria e tecnica. La società sostiene e favorisce altresì lo sviluppo delle banche clienti, fornendo prodotti finanziari e servizi bancari in grado di rispondere alle esigenze della clientela, sia alternativi che complementari tra loro. Si precisa che la scelta di un negoziatore unico per la medesima categoria di strumenti finanziari esime la Banca dall assumere la figura di raccoglitore attivo di ordini, che comporterebbe al fine di individuare, in quello specifico momento, il negoziatore migliore la dotazione di una struttura organizzativa e investimenti informatici per indirizzare al meglio gli ordini (c.d. sistema di smart order routing systems), non compatibili, anche sotto il profilo degli investimenti economici relativi, con le dimensioni e l attività della Banca. La Banca, infine, in situazioni del tutto eccezionali, quando il collegamento non sia funzionante, può decidere di dirottare l operatività su altri negoziatori senza informare il cliente, al fine di evitare che il ritardo possa compromettere l esecuzione dell ordine. La Banca può, infatti, in situazioni eccezionali, utilizzare un negoziatore non indicato nella propria transmission policy, purché tale operatività non sia costante e continuativa (in tal caso, si dovrà provvedere ad una revisione ed aggiornamento della Strategia). La Banca mette inoltre a disposizione della clientela gratuitamente per la consultazione sul sito internet il documento relativo alle politiche di esecuzione degli ordini adottate dall intermediario negoziatore Iccrea Banca Spa. Il medesimo documento è disponibile gratuitamente anche presso tutte le filiali della Banca. Si fa pieno rinvio al documento per l ordinamento dei fattori di esecuzione e la scelta delle sedi di esecuzione operati dal negoziatore 3. Tipologie di strumenti finanziari e strategie di trasmissione: Titoli azionari e relativi diritti di opzione, covered warrants, certificates, obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant ed ETF negoziati unicamente o prevalentemente sui mercati regolamentati italiani, su sistemi multilaterali di negoziazione, gestiti da Borsa Italia Spa o da Euro Tlx Sim raggiunti direttamente dall Istituto; Titoli azionari e relativi diritti di opzione, covered warrants, certificates, obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant ed ETF negoziati unicamente o prevalentemente su sedi di esecuzione non nazionali raggiunte indirettamente mediante broker; 3 I fattori di esecuzione indicati per ciascuno strumento finanziario si ritengono validi ed applicabili agli ordini inoltrati sia dai clienti al dettaglio che dai clienti professionali. Sebbene, infatti, la MiFID consenta un ordine dei fattori di esecuzione diverso per tipologia di clientela, si è ritenuto opportuno assegnare a tutti gli investitori il trattamento riservato ai clienti al dettaglio, che rappresenta la categoria a cui è attribuito il maggior livello di tutela. 5

6 Titoli azionari ed obbligazioni covertibili negoziati unicamente sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Hi-Mtf Order Driven Azionario raggiunto indirettamente mediante broker; Titoli azionari non negoziati sui mercati regolamentati italiani e/o su sistemi multilaterali di negoziazione e per i quali l Istituto non assicura la condizione di liquidità; Titoli di stato ed obbligazioni negoziati unicamente o prevalentemente su mercati regolamentati italiani, gestiti da Borsa Italiana SpA o su sistemi multilaterali di negoziazione denominati Hi Mtf, EuroTlx ed ExtraMOT raggiunti direttamente dall Istituto; Titoli di stato ed obbligazioni negoziati contestualmente sui mercati regolamentati italiani, gestiti da Borsa Italiana SpA e sui sistemi multilaterali di negoziazione denominati Hi Mtf, EuroTlx ed ExtraMOT, raggiunti direttamente dall Istituto; Titoli di stato ed obbligazioni non negoziati sui mercati regolamentati e/o su sistemi multilaterali di negoziazione raggiunti da Iccrea Banca e per i quali l Istituto assicura le condizioni di liquidità; Titoli di stato, obbligazioni, certificates e warrants non negoziati su mercati regolamentati e/o su sistemi multilaterali di negoziazione raggiunti da Iccrea Banca e per i quali l istituto non assicura le condizioni di liquidità La Banca non riceve ordini aventi per oggetto strumenti finanziari che rientrano nell ambito di applicazione dell art.100 bis del TUF D.Lgs. 58/98 e ordini su strumenti derivati ad eccezione per i covered warrants e certificates 4. In accordo con la strategia di esecuzione e trasmissione ordini di Iccrea Banca si rinvia al documento predisposto dallo stesso istituto per quanto attiene l elenco e l ordine dei fattori di negoziazione e le sedi di esecuzione. Fattori e sedi di esecuzione Vedi Strategia di Esecuzione e Trasmissione Ordini di Iccrea Banca Spa (messa gratuitamente a disposizione del pubblico sul sito internet Banca di Cesena e Strategia di esecuzione mediante negoziazione in conto proprio La Banca anche per il servizio di negoziazione in conto proprio si impegna a garantire al Cliente il raggiungimento del miglior risultato possibile. Tale obbligo si applica sia verso la clientela al dettaglio, sia verso la clientela professionale con riferimento a tutti i tipi di strumenti finanziari, siano essi quotati o meno su mercati regolamentati e siano essi negoziati su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) o al di fuori di essi (OTC). La Banca provvede alla negoziazione in contropartita diretta degli ordini della clientela (sede di esecuzione = conto proprio), senza tuttavia qualificarsi come Internalizzatore Sistematico, non ricorrendo i requisiti di frequenza, sistematicità ed organizzazione. Nell attività di negoziazione per conto proprio, gli ordini sono raccolti direttamente presso le Dipendenze, oppure tramite il canale telefonico e possono riguardare solo le seguenti categorie di strumenti finanziari: Obbligazioni di propria emissione; Pronti contro Termine non negoziati in mercati regolamentati Obbligazioni di propria emissione Gli ordini relativi a gli strumenti finanziari di cui alla presente sezione sono negoziati, in genere, esclusivamente presso la Banca in contropartita diretta con il cliente. L ordine di rilevanza sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono riepilogati di seguito: probabilità di esecuzione e regolamento; corrispettivo totale; velocità di esecuzione; natura dell ordine; dimensione dell ordine. 4 In questi casi la Banca non darà quindi corso ad operazioni aventi per oggetto detti strumenti finanziari. 6

7 Le caratteristiche dei titoli trattati portano ad individuare quale naturale e migliore sede di esecuzione la Banca stessa in quanto con l attività di negoziazione per conto proprio può garantire in modo duraturo il rispetto della disciplina della best execution nei confronti dei propri clienti. La Banca rappresenta nei fatti l unica sede di negoziazione disponibile. La Banca, al fine di assicurare la liquidità delle proprie obbligazioni ai sensi della Comunicazione Consob n del 2 marzo 2009, definisce, adotta e mette in atto regole interne formalizzate che individuano procedure e modalità di negoziazione. A tal fine, le obbligazioni emesse dalla Banca sono valutate sulla base della metodologia definita nel documento Policy di Valutazione e Pricing adottata dalla Banca stessa 5. Sia pur rinviando al documento appena citato si evidenzia che la componente obbligazionaria è valutata attualizzando i flussi di cassa sulla base della curva dei tassi euro risk free alla quale viene applicato uno spread banca. Nel caso di obbligazioni con componente derivativa, al valore determinato secondo le metodologie sopra descritte, viene sommato il valore della componente opzionale. Ai prezzi così determinati, la Banca applica uno spread denaro (proposte di acquisto) e lettera (proposte di vendita). Nell effettuare il servizio di negoziazione in conto proprio la Banca può applicare spese fisse per l esecuzione dell operazione, come contrattualmente definito con il cliente ed eventualmente descritto nella documentazione di offerta. La Banca non applica altri oneri o commissioni per il servizio di negoziazione dei propri prestiti obbligazionari sul mercato secondario Pronti contro Termine non negoziati su mercati regolamentati La sede di esecuzione su cui la Banca opera ed i fattori di esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono riepilogati di seguito: probabilità di esecuzione e regolamento; corrispettivo totale; velocità di esecuzione; natura dell ordine; dimensione dell ordine. La presente gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire per la clientela al dettaglio primaria importanza al corrispettivo totale. L art. 45, comma 5 del Regolamento Intermediari, infatti, consente la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggior importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il cliente. La migliore sede di esecuzione per i pronti contro termine (di seguito PCT) è rappresentata dalla Banca stessa, che negozia per conto proprio, in quanto attualmente non esistono mercati regolamentati che consentano l esecuzione degli ordini della clientela al dettaglio. L unico mercato ad oggi esistente è, infatti, un mercato all ingrosso I prodotti finanziari in oggetto, inoltre, possono presentare un discreto grado di personalizzazione in termini di sottostanti/scadenze scelte dal cliente, che si traducono in una maggiore difficoltà nel garantire l esecuzione sulla base di offerte disponibili sul mercato. Tale sede di esecuzione, tuttavia, comporta per la Banca un maggior onere operativo, derivante dalla gestione dei rischi sulla proprietà, ma permette di ottenere vantaggi in termini di: rapidità, in quanto l esecuzione non risulta essere vincolata alle tempistiche di altri negoziatori; probabilità di esecuzione, in quanto l operazione viene chiusa con la Banca stessa e non è subordinata alla disponibilità di una controparte terza a concludere operazioni. Sarà comunque cura della Banca operare a prezzi di mercato competitivi, in quanto le modalità di esecuzione dei pronti contro termine si concretizzano nella negoziazione di strumenti finanziari soggetti agli obblighi di best execution. Per la negoziazione di ordini aventi ad oggetto operazioni di Pronti contro Termine, la Banca applica una metodologia interna di formazione del prezzo che prende a riferimento l opportuna curva dei tassi di mercato, coerentemente con gli strumenti finanziari sottostanti alle operazioni. 5 Il documento è disponibile gratuitamente presso tutte le filiali della Banca di Cesena e sul sito internet all indirizzo 7

8 7 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E DI TRASMISSIONE La Banca deve comunicare al cliente, nella forma e con le modalità previste dalla normativa vigente, una adeguata informativa sulla propria: execution policy (cfr. art. 46 Regolamento Consob 16190/2007) transmission policy (cfr. art. 48 Regolamento Consob 16190/2007) Tale informativa deve contenere: (i) l indicazione dell importanza attribuita dalla Banca ai fattori di esecuzione; (ii) l elenco delle sedi di esecuzione sulle quali la Banca fa motivato affidamento per adempiere all obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per l esecuzione degli ordini dei clienti; (iii) un chiaro avviso che eventuali istruzioni specifiche del cliente possono pregiudicare le misure previste nella execution policy limitatamente agli elementi oggetto di dette istruzioni. Allo scopo sarà predisposto un apposito capitolo denominato: INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI - all interno dell Informativa Precontrattuale che (in osservanza delle previsioni del Regolamento 16190) deve essere consegnata al cliente prima della prestazione dei servizi di investimento da parte del personale di filiale addetto alla prestazione dei servizi di investimento. Il consenso preliminare del cliente alla execution policy verrà raccolto in sede di stipula del contratto per la prestazione dei servizi di investimento mentre la presa d atto della informativa fornita sulla strategia di trasmissione degli ordini sarà contestuale alla consegna della informativa precontrattuale che viene fornita alla clientela su supporto cartaceo. Il presente documento verrà pubblicato sul sito internet: 8 MONITORAGGIO E REVISIONE DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE La Banca prevede una attenta attività di monitoraggio della efficacia della Strategia di esecuzione e trasmissione, al fine di identificare e correggere eventuali carenze, nonché prevede una attività di revisione almeno annuale, o non appena si verifichino circostanze rilevanti, per verificare che le misure adottate siano in grado di garantire in modo duraturo il migliore risultato possibile per il cliente. 8.1 Monitoraggio della strategia di esecuzione La Banca monitora l efficacia della presente Strategia ed esegue i controlli finalizzati ad appurare se nell esecuzione degli ordini è stato ottenuto il miglior risultato per il cliente. Ogni qualvolta un cliente ne faccia richiesta per il tramite di strumenti formali di comunicazione (ed esempio, lettera), la Banca si impegna a fornire in forma scritta, la dimostrazione che l ordine sia stato eseguito nel rispetto della presente Strategia (rif. art. 46, comma 5 del Regolamento Intermediari). In particolare, per gli strumenti finanziari per i quali la Banca ha scelto un unica sede di esecuzione / negoziatore sarà sufficiente dimostrare che l ordine è stato effettivamente e tempestivamente negoziato/ trasmesso tramite quella sede/ negoziatore, nel presupposto che all origine sia stata fatta un adeguata valutazione sulla capacità della sede di esecuzione/ negoziatore di garantire in modo duraturo il conseguimento del miglior risultato possibile. Nell ipotesi in cui venga derogato il rispetto della Strategia, la Banca si impegna a dimostrare che tale deroga: è avvenuta nel rispetto delle istruzioni specifiche fornite dal cliente; (in assenza di istruzioni specifiche del cliente) è giustificata in virtù dell esistenza di motivate ragioni tecniche ed è stata realizzata nell interesse del cliente, costituendo una eccezione rispetto alla normale operatività. Inoltre, la Banca si impegna a dimostrare che il processo di selezione delle sedi di esecuzione/negoziatori non avviene sulla base di criteri di scelta discriminatori, bensì basandosi su criteri di ragionevolezza (analisi strutturata e documentata dei vantaggi/svantaggi per l accesso o l esclusione di un mercato) sempre comunque con l obiettivo del raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente. 8

9 8.2 Revisione della strategia La Banca si impegna a riesaminare le misure e la strategia di esecuzione con periodicità almeno annuale. Tale riesame è, inoltre, eseguito al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di continuare ad ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l esecuzione degli ordini dei clienti. In tutte le ipotesi in cui vengano apportate modifiche rilevanti alla strategia di esecuzione, la Banca provvederà a notificare tempestivamente tali variazioni alla clientela. Ogni modifica rilevante apportata alla strategia di esecuzione è comunicata al cliente affinché lo stesso possa assumere una decisione informata in merito; inoltre i documenti aggiornati sono resi disponibili ai clienti sul sito Internet della Banca ( dove sarà disponibile e regolarmente aggiornato l elenco delle sedi di esecuzione previste per le diverse tipologie di prodotti. *** fine documento *** 9

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