RIEPILOGO GARANZIE ACQUISTATE (le garanzie acquistate sono contrassegnate dalla X)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "RIEPILOGO GARANZIE ACQUISTATE (le garanzie acquistate sono contrassegnate dalla X)"

Transcript

1 /11/ C 1 01 Cat ol i ca Condomini&Fabbricati RIEPILOGO GARANZIE ACQUISTATE (le garanzie acquistate sono contrassegnate dalla X) INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI (settore A) GARANZIA BASE GARANZIE AGGIUNTIVE Eventi atmosferici (AB1) Sovraccarico di neve (AB1) Rinuncia all'azione di surroga (AB4) ALTRI DANNI AI BENI (settore B) GARANZIA BASE GARANZIE AGGIUNTIVE Eventi sociopolitici (AB1) Danno elettrico a impianti elettrici fissi (AB1) Acqua condotta (AB2) Danni da gelo (AB2) Ricerca del guasto per acqua condotta (AB3) Occlusione condutture (AB3) Ricerca e riparazione in caso di dispersione gas (AB3) Rinuncia all'azione di surroga (AB4) RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO (settore C) GARANZIA BASE GARANZIE AGGIUNTIVE Danni a terzi da spargimento d'acqua (C1) RC Conduzione (C2) RC Amministratore condomino non professionista (C3) VETRI E CRISTALLI (ALTRI DANNI AI BENI) (settore D) GARANZIA BASE TUTELA GIUDIZIARIA FABBRICATO (settore E) GARANZIA BASE 1 / 37 COPIA PER IL CONTRAENTE

2 2 / 37 COPIA PER IL CONTRAENTE

3 Nel testo si intende per: Assicurazione Il contratto di assicurazione. DEFINIZIONI Definizioni valide per l'assicurazione in generale Assicurato La persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione. Cattolica Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa brevemente denominata anche Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.. Contraente Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio. Franchigia La parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Indennizzo La somma dovuta da Cattolica in caso di sinistro. Polizza Il documento che contiene il contratto di assicurazione e ne prova l'esistenza. Premio La prestazione in denaro dovuta dal contraente a Cattolica per le garanzie prestate. Rischio La possibilità che si verifichi il sinistro. Scoperto La percentuale del danno che rimane a carico dell'assicurato. Sinistro Evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Definizioni valide per incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Fabbricato L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi e opere di fondazione o interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne televisive, come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione. Costituiscono fabbricato le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli, nonché le 3 / 37 COPIA PER IL CONTRAENTE

4 dipendenze e pertinenze separate. Fenomeni elettrici Sono manifestazioni di fenomeno elettrico: corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso; variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto; sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche; arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete. Incendio Combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare. Materiali incombustibili Sostanze e prodotti che fino alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'interno. Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. Supermercato Locale di vendita di prodotti di largo consumo di superficie superiore a mq. 400, con vendita a self-service. Tetto - Copertura - Solai tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene); copertura: complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti; solai: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature. Cose Gli oggetti materiali e gli animali. Definizioni valide per responsabilità civile Definizioni valide per tutela giudiziaria Sinistro o caso assicurativo Il verificarsi del fatto dannoso - ossia la controversia - per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società Gestionaria ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A., la quale ha sede in Viale delle Nazioni n Verona - Tel. 045/ Fax 045/ , e di cui Cattolica si avvale, 4 / 37 COPIA PER IL CONTRAENTE

5 per la gestione dei sinistri. L'assicurato ha facoltà di prendere contatto con ARAG per tutto quanto attiene alla gestione dei sinistri. Unico sinistro o unico caso assicurativo Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge uno o più assicurati. Forme di garanzia Primo rischio assoluto (PRA) La garanzia è prestata senza applicare la regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del codice civile. Il valore degli eventuali recuperi spetterà all'assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che eventualmente fosse rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà a Cattolica. Valore intero (VI) La garanzia è prestata per la totalità dei beni esistenti e deve quindi corrispondere all'intero valore dei beni stessi. Se tuttavia l'assicurazione viene stipulata per un valore inferiore, l'assicurato sopporta la parte proporzionale dei danni secondo il disposto dell'articolo 1907 del codice civile. 5 / 37 COPIA PER IL CONTRAENTE

6 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 - Oggetto del contratto Con il presente contratto Cattolica si obbliga a tenere indenne l'assicurato per i danni determinati dagli eventi previsti nelle condizioni contrattuali relativi alle garanzie indicate nella scheda di polizza. Art. 2 - Operatività del contratto Le garanzie sono prestate esclusivamente per quelle partite per le quali risultano indicati nella scheda di polizza le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi e valgono per l'ubicazione e/o le persone indicate in polizza. Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio a) Dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave. Le dichiarazioni relative al rischio assicurato che si rivelino inesatte o le reticenze rese dal contraente che abbia agito con dolo o colpa grave possono comportare l'annullamento del contratto, nei casi e secondo le modalità previste dall'articolo 1892 del codice civile, fermo restando il diritto di Cattolica a percepire i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento dell'eventuale richiesta di annullamento del contratto. Tuttavia il contratto non può essere impugnato se Cattolica non dichiara al contraente la sua volontà di impugnazione entro tre mesi dal momento in cui è venuta a conoscenza dell'inesattezza o della reticenza delle dichiarazioni. In ogni caso, qualora si verifichi un sinistro prima della scadenza dei tre mesi suddetti, Cattolica non è tenuta a pagare la somma assicurata. b) Dichiarazioni inesatte o reticenti senza dolo o colpa grave. Se il contraente, agendo senza dolo o colpa grave, ha reso dichiarazioni inesatte o reticenti in merito alle circostanze di rischio, Cattolica può recedere dal contratto comunicando tale sua decisione al contraente entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o della reticenza, nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 1893 del codice civile. Tuttavia, ai sensi della norma sopracitata, se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza o la reticenza sia conosciuta da Cattolica, o prima che la stessa abbia dichiarato di recedere dal contratto, l'indennizzo dovuto è ridotto in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato, se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. Art. 4 - Assicurazioni per conto altrui Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo assicurato. Art. 5 - Altre assicurazioni L'assicurato deve comunicare per iscritto a Cattolica l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del codice civile. Art. 6 - Modifiche al contratto Le eventuali modificazioni al contratto devono essere provate per iscritto. 6 / 37 COPIA PER IL CONTRAENTE

7 Art. 7 - Pagamento del premio Il contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità: assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a Cattolica o all agente in qualità di agente Cattolica; ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario Cattolica o l agente in qualità di agente Cattolica. Non è possibile il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a euro 500,00 (cinquecento/00). AVVERTENZA: in presenza di pagamento contestuale di più premi riferiti a contratti diversi, e quindi con un unica operazione di importo complessivamente superiore a euro ,00 (dodicimilacinquecento/00), sarà vietato il ricorso al denaro contante. Art. 8 - Decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo. Se il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto di Cattolica al pagamento del premio scaduto, secondo quanto previsto dall'articolo 1901 del codice civile. Art. 9 - Durata La durata del presente contratto viene concordata tra le parti al momento della sottoscrizione del contratto stesso e viene indicata sulla scheda di polizza. Art Variazione del premio alla scadenza del contratto Qualora Cattolica intenda rinnovare il contratto a condizioni tariffarie diverse da quelle precedentemente convenute deve darne comunicazione al contraente almeno 30 giorni prima della scadenza. Se il contraente comunica di non accettare le nuove condizioni tariffarie o entro 30 giorni dalla comunicazione di Cattolica non dichiara di accettare, il contratto si intende risolto. In ogni caso il pagamento del nuovo premio e il ritiro della relativa quietanza ne comportano l'accettazione. Art Aggravamento del rischio Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso a Cattolica dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse esistito o fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, Cattolica non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato per un premio più elevato. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Cattolica possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1898 del codice civile. Art Diminuzione del rischio Il contraente è tenuto a comunicare a Cattolica le eventuali diminuzioni del rischio. In tale evenienza Cattolica è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla suddetta comunicazione, ai sensi dell'articolo 1897 del codice civile. Cattolica dichiara altresì di rinunciare allo specifico diritto di recesso riconosciutole dall'articolo 1897 del codice civile. 7 / 37 COPIA PER IL CONTRAENTE

8 Art Proroga del contratto e disdetta Il contratto si intende tacitamente prorogato per un anno alla sua scadenza e così per le scadenze annuali successive, salvo facoltà di entrambe le parti di esercitare il diritto di disdetta a mezzo di lettera raccomandata a. r. che dovrà essere spedita all'altra parte almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto. Qualora, sulla scheda, non sia richiamata la dicitura "tacito rinnovo SI" la polizza si intende estinta alla sua naturale scadenza. Art Caratteristiche dei fabbricati e tipologia di utilizzo Per la validità della garanzia i fabbricati assicurati debbono avere le caratteristiche costruttive dichiarate dall'assicurato e indicate nella scheda di polizza. Le garanzie di polizza sono operanti a condizione che le caratteristiche di utilizzo del fabbricato corrispondano a quanto dichiarato dall'assicurato e indicato sulla scheda di polizza. Art Somme assicurate Le somme assicurate debbono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area e, se assicurate, al valore di rimpiazzo delle lastre qualora la garanzia sia prestata nella forma a valore intero. Se l'assicurazione è stipulata per singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre anche le relative quote di proprietà comune. Art Assicurazione parziale Qualora le somme previste dal presente contratto risultino inferiori, sulla base delle stime effettuate secondo quanto disposto dall'art. 15 Somme assicurate, rispetto all'effettivo valore che le cose avevano al momento del verificarsi del sinistro, Cattolica risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Art Deroga alla proporzionale A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 16 Assicurazione parziale, si conviene tra le parti che non si procederà all'applicazione della riduzione proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% sia superiore o uguale al valore risultante al momento del sinistro. Qualora invece la somma assicurata maggiorata del 10% fosse inferiore, Cattolica risponderà del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e il valore suddetto. Art Fabbricato unifamiliare o singolo appartamento Se l'assicurazione riguarda un fabbricato adibito a dimora unifamiliare o un solo appartamento in condominio, le garanzie guasti causati dai ladri a fissi e infissi e rottura lastre di vetro - se prestate - riguardano la globalità di tali beni. Art Verifica dello stato delle cose assicurate A Cattolica è consentito verificare lo stato delle cose assicurate previo accordo con il contraente e l'assicurato in merito al tempo e alle modalità della verifica, e potendosi avvalere della loro collaborazione. In caso di sinistro Cattolica ha inoltre diritto di prendere visione delle fatture al fine di poter determinare l'ammontare del danno. Art Delimitazione territoriale La garanzia prestata con la presente polizza si intende per il fabbricato o porzione di fabbricato che deve essere situato in Italia. 8 / 37 COPIA PER IL CONTRAENTE

9 Art Adeguamento garanzia Con esplicita pattuizione (risposta SI alla relativa domanda di polizza) le somme assicurate, i massimali, le franchigie, gli altri limiti di indennizzo e i premi relativi alle garanzie incendio, altri danni ai beni, cristalli e responsabilità civile sono collegati agli indici dei "prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" pubblicati dall'istituto Centrale di Statistica, con esclusione della garanzia tutela giudiziaria, in conformità a quanto segue: a) nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente; b) alla scadenza di ogni rata annuale, la somma assicurata, i massimali, le franchigie, gli altri limiti di indennizzo e i premi, verranno aumentati o ridotti in proporzione alla variazione dell'indice; non si effettueranno ulteriori adeguamenti qualora, per effetto della presente clausola, si raggiungessero rispettivamente i seguenti limiti massimi di esposizione di Cattolica: relativamente alla garanzia incendio per il fabbricato: euro ,00; relativamente alla garanzia cristalli (forma a valore intero o primo rischio assoluto): euro ,00; relativamente alla garanzia R.C. Fabbricato: euro ,00 unico per sinistro; c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annuale, dietro rilascio all'assicurato di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento. Le parti potranno recedere dalla presente clausola mediante lettera raccomandata da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, semprechè le somme assicurate e i massimali alla stipulazione della polizza siano aumentati almeno del 50% a seguito dell'applicazione della presente clausola. In tal caso la clausola cessa di avere vigore, restando somme assicurate, massimali e premio quelli dell'ultimo adeguamento effettuato. In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, Cattolica proporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento; qualora il contraente non accetti l'adeguamento, Cattolica ha facoltà o di mantenere in vigore il contratto in base all'ultimo adeguamento effettuato oppure di recedere dallo stesso con preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata. Art Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e da Cattolica. Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. Art Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro per garanzie a P.R.A. In caso di sinistro, le somme assicurate con le singole partite di polizza nella forma di garanzia a primo rischio assoluto e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso Cattolica decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere. Sarà tuttavia in facoltà del contraente o dell'assicurato di chiedere il reintegro della somma assicurata, che potrà avvenire - previo esplicito consenso di Cattolica - mediante apposito atto scritto e con la corresponsione del relativo premio. 9 / 37 COPIA PER IL CONTRAENTE

10 Art Recesso in caso di sinistro Dopo ogni denuncia di sinistro, le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto tramite lettera raccomandata a.r. spedita entro 60 giorni dal momento del pagamento o del rifiuto dell'indennizzo. Il recesso ha effetto dal 30 giorno successivo all a data di ricevimento della comunicazione. In ogni caso di recesso Cattolica rimborsa al contraente, entro 15 giorni dalla data del recesso, la parte di premio versata relativa al periodo di garanzia non goduto. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente. 10 / 37 COPIA PER IL CONTRAENTE

11 INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI - SETTORE A Garanzia base Art Oggetto della garanzia incendio ed elementi naturali Con il presente contratto Cattolica assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato in conseguenza di: incendio; fulmine, escluso fenomeno elettrico; esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi. Art Estensioni di garanzia I. Sono inoltre compresi nell'assicurazione: a) i danni per i quali è prestata l'assicurazione SETTORE A - incendio ed elementi naturali - cagionati con colpa grave del contraente o dell'assicurato, nonché da dolo e colpa grave delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere; b) i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui all' art. 26 Oggetto della garanzia incendio ed elementi naturali, che abbiano colpito le cose assicurate oppure beni posti nell'ambito di 20 m da esse. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata la franchigia scelta dall'assicurato ed indicata sulla scheda di polizza; c) i danni causati al fabbricato assicurato allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio; d) i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata la franchigia scelta dall'assicurato e indicata sulla scheda di polizza. II. L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti dalla perdita delle pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato o abitato dall'assicurato proprietario e rimasto danneggiato, sino a un massimo del 10% del valore delle singole unità immobiliari colpite da sinistro, per il periodo necessario al suo ripristino con il massimo di un anno. I locali abitati dall'assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa. III. Cattolica garantisce il rimborso delle spese, fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza col massimo di euro ,00, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro entro i limiti della somma assicurata per sinistri indennizzabili a termini di polizza. Art Esclusioni Non sono compresi in garanzia i danni: a) cagionati con dolo del contraente o dell'assicurato; b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti; d) all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; e) subiti da alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere; 11 / 37 COPIA PER IL CONTRAENTE

12 f ) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate; g) non sono inoltre comprese in garanzia le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro oltre quelle previste dall'art. 27 Estensioni di garanzia, punto III. 12 / 37 COPIA PER IL CONTRAENTE

13 ALTRI DANNI AI BENI - SETTORE B Garanzie base Art Oggetto della garanzia altri danni ai beni Con il presente contratto Cattolica assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato in conseguenza di caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate. Art Estensioni di garanzia I. Sono inoltre compresi nell'assicurazione: a) i danni per i quali è prestata l'assicurazione SETTORE B - altri danni ai beni - cagionati con colpa grave del contraente o dell'assicurato, nonché da dolo e colpa grave delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere; b) i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, che non siano di proprietà o in uso all'assicurato e/o contraente; c) i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica; d) i danni materiali e diretti derivanti da rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni. II. L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti dalla perdita delle pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato o abitato dall'assicurato proprietario e rimasto danneggiato, sino a un massimo del 10% del valore delle singole unità immobiliari colpite da sinistro, per il periodo necessario al suo ripristino con il massimo di un anno. I locali abitati dall'assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa. III. Cattolica garantisce il rimborso delle spese, fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza col massimo di euro ,00, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro entro i limiti della somma assicurata per sinistri indennizzabili a termini di polizza. Art Esclusioni Non sono compresi in garanzia i danni: a) cagionati con dolo del contraente o dell'assicurato; b) causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato e agli elettrodomestici, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici; c) causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati; d) causati da gelo, rigurgiti di fogna, da infiltrazioni in genere e quelli conseguenti a umidità o stillicidio; e) ai vetri e ai cristalli f ) di scritte e imbrattamento; g) subiti da alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere; h) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate; i ) non sono inoltre comprese in garanzia le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro oltre quelle previste dall'art. 30 Estensioni di garanzia, punto III. 13 / 37 COPIA PER IL CONTRAENTE

14 DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI E ALTRI DANNI AI BENI Art Denuncia del sinistro e obblighi dell'assicurato in caso di sinistro a) Obblighi dell'assicurato L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. L'assicurato ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. Cattolica non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui. b) Denuncia di sinistro a Cattolica L'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile dare avviso del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Cattolica entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa oltrechè esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto. L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del codice civile determinano le conseguenze previste dall'articolo 1915 del codice civile, e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto da Cattolica, in caso di omissione colposa di tali obblighi. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico di Cattolica in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che Cattolica provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. c) Denuncia all'autorità giudiziaria L'assicurato è tenuto a presentare, nei cinque giorni successivi al sinistro, una dichiarazione scritta all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Cattolica. Art Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti. Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata all'art. 34 Determinazione del danno da parte dei periti, del presente contratto. Art Determinazione del danno da parte dei periti I. Mandato Qualora una delle parti ne faccia richiesta, la determinazione del danno viene demandata a un collegio di tre periti. Il collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trovava l'immobile assicurato o la maggior parte dei beni assicurati. Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio. Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle 14 / 37 COPIA PER IL CONTRAENTE

15 spese del terzo. II. Contenuto del mandato peritale I periti individuati dalle parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti: indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro; verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall'assicurato e/o contraente in sede di stipula del contratto; verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero. III. Risultati della perizia I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate. Del verbale dovrà essere redatto doppio originale da consegnarsi in copia a ognuna delle parti. I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo. Art Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno Sia nel caso in cui le parti procedano direttamente alla valutazione del danno, sia nel caso in cui esse demandino tale determinazione al collegio peritale, la procedura dovrà essere svolta secondo la valutazione del "valore a nuovo" del fabbricato, in base ai seguenti criteri: 1) Ai fini del presente articolo, il termine "valore a nuovo" indicherà la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione del fabbricato assicurato, escluso il valore dell'area e le spese di urbanizzazione, o, in caso di danni limitati ad alcune parti del fabbricato stesso, la spesa per la sostituzione e/o riparazione delle parti distrutte o danneggiate. 2) In caso di sinistro, per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo si dovrà procedere come segue: a) si determinerà il valore del fabbricato, stimando il valore a nuovo e sottraendo da esso un deprezzamento determinato in considerazione del grado di vetustà, dello stato di conservazione, del modo di costruzione, dell'ubicazione, della destinazione, dell'uso e di ogni altra circostanza concomitante (nel seguito, il "Deprezzamento"); b) si determinerà l'ammontare del danno sottraendo il valore dei residui esistenti a seguito del sinistro dalla somma determinata secondo le disposizioni del precedente punto a); c) qualora la somma assicurata risulti inferiore al valore a nuovo, l'indennizzo verrà ridotto di una percentuale corrispondente al rapporto tra la somma assicurata e il valore a nuovo; d) sulla somma calcolata secondo le disposizioni dei punti precedenti, saranno applicati gli scoperti e franchigie previsti dal contratto. Sulla somma risultante in seguito alla deduzione degli scoperti e delle franchigie saranno applicati i limiti di indennizzo previsti dal contratto. 3) Qualora la ricostruzione del fabbricato e/o la riparazione o la sostituzione delle parti danneggiate avvenga entro dodici mesi dalla liquidazione dell'indennizzo di cui al punto 2, salvo comprovata forza maggiore, Cattolica si impegna a corrispondere un indennizzo supplementare corrispondente all'ammontare del deprezzamento. Tale indennizzo supplementare sarà corrisposto entro trenta giorni dalla presentazione da parte dell'assicurato della documentazione comprovante l'avvenuta ricostruzione e/o riparazione. Qualora la somma assicurata sia risultata inferiore al valore a nuovo, l'indennizzo supplementare sarà ridotto di una percentuale corrispondente al rapporto tra la somma assicurata e il valore a nuovo. 4) Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, un 15 / 37 COPIA PER IL CONTRAENTE

16 importo superiore al doppio del valore determinato in base alle stime di cui al precedente punto 2) - paragrafo a). 5) La ricostruzione in luoghi diversi da quelli originari, nonché la modifica delle caratteristiche costruttive dei beni danneggiati, non potrà comportare aggravio per Cattolica. Art Limite di indennizzo Cattolica è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto e indicata specificatamente sulla scheda di polizza, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del codice civile. Art Modalità di pagamento dell indennizzo Cattolica provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo stesso. Art Erogazione di anticipi sull indennizzo Trascorsi 90 giorni dal momento del verificarsi del sinistro, l'assicurato ha il diritto di ottenere da Cattolica il pagamento di un anticipo, a titolo di acconto sull'indennizzo, pari al 50% dell'indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato per il sinistro stesso sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento, a condizione che non siano state sollevate e presentate per iscritto all'assicurato contestazioni in merito all'indennizzabilità del sinistro stesso da parte di Cattolica e che l'indennizzo complessivo raggiunga un importo pari ad almeno euro ,00. L'acconto sull'indennizzo dovrà essere erogato da Cattolica entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'assicurato. Nella determinazione dell'acconto non si terrà in considerazione il fatto che l'assicurazione sia stata stipulata in base al valore a nuovo, anche qualora tale condizione particolare sia stata richiamata. L'assicurato potrà in seguito richiedere un anticipo del supplemento d'indennità di cui all art. 35 punto 3. Tale anticipo verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta e dovrà essere erogato da Cattolica entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'assicurato. L'importo totale dei due anticipi non potrà comunque essere superiore a euro ,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. 16 / 37 COPIA PER IL CONTRAENTE

17 Combinazione AB1 (operante solo se richiamata in polizza) Garanzie aggiuntive incendio ed elementi naturali Art Eventi atmosferici Cattolica si obbliga a indennizzare all'assicurato i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non. Cattolica non risponde dei danni: a) verificatisi all'interno dei fabbricati, escluso il contenuto, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra; b) causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; mareggiata o penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, neve, valanghe, slavine; cedimento o franamento del terreno. c) subiti da: alberi, cespugli e coltivazioni in genere; recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), tettoie, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; vetrate e lucernari in genere; lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata la franchigia scelta dall'assicurato e indicata sulla scheda di polizza. Art Sovraccarico di neve Cattolica si obbliga a indennizzare all'assicurato i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da sovraccarico di neve, col massimo indennizzo annuo di euro ,00. Restano in ogni caso esclusi dall'indennizzo i danni: causati da valanghe e slavine; da gelo, ancorchè conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia; a fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della stipulazione della polizza. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicato uno scoperto del 10% col minimo pari all'importo della franchigia scelta dall'assicurato e indicata sulla scheda di polizza. 17 / 37 COPIA PER IL CONTRAENTE

18 Garanzie aggiuntive altri danni ai beni Art Eventi sociopolitici Cattolica risponde dei danni materiali e diretti al fabbricato assicurato verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, nonché causati da atti vandalici o comunque dolosi compresi quelli conseguenti a esplosione o scoppio causati da ordigni esplosivi, nonché quelli di terrorismo o di sabotaggio. Sono compresi i guasti o le rotture causati al fabbricato assicurato dai ladri in occasione di furto tentato o consumato. Sono esclusi dall'assicurazione i danni: verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata; derivanti da scritte o imbrattamento; avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata la franchigia scelta dall'assicurato e indicata sulla scheda di polizza. Art Danno elettrico a impianti elettrici fissi Cattolica indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi a uso comune del fabbricato assicurato, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, entro l'1% della somma assicurata col massimo di euro 3.000,00. La garanzia si estende alle antenne radio - televisive, citofoni, videocitofoni, motori elettrici automatici per apertura di cancelli, saracinesche e simili. Cattolica non risponde dei danni: causati da usura o da carenza di manutenzione; verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore. Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche degli impianti fissi del fabbricato sono altresì esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a: controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata la franchigia scelta dall'assicurato e indicata sulla scheda di polizza. 18 / 37 COPIA PER IL CONTRAENTE

19 Combinazione AB2 (operante solo se richiamata in polizza) Garanzie aggiuntive altri danni ai beni Art Acqua condotta Cattolica risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato assicurato. Cattolica non risponde: dei danni causati da umidità, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione; dei danni causati da traboccamento, rigurgito o rottura di fognature; dei danni causati da guasto o rottura di condutture completamente interrate; delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione; dei danni alle cose poste in locali interrati o seminterrati. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicato uno scoperto del 10% col minimo pari all'importo della franchigia scelta dall'assicurato e indicata sulla scheda di polizza. Art Danni da gelo Cattolica risponde dei danni materiali e diretti al fabbricato assicurato avvenuti a seguito di rottura, derivante dal gelo, di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato entro l'1% della somma assicurata col massimo di euro 3.000,00. Sono esclusi i danni conseguenti a rotture causate da gelo avvenute in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianti non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata la franchigia scelta dall'assicurato e indicata sulla scheda di polizza. 19 / 37 COPIA PER IL CONTRAENTE

20 Combinazione AB3 (operante solo se richiamata in polizza) Garanzie aggiuntive altri danni ai beni Art Ricerca del guasto per acqua condotta Cattolica indennizza le spese sostenute per la demolizione e il ripristino di parte del fabbricato e impianti fatte allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, a seguito di evento indennizzabile ai sensi della garanzia aggiuntiva "acqua condotta", con il massimo indennizzo pari al 3 della somma assicurata alla garanzia incendio del fabbricato, col massimo di euro 6.000,00. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata la franchigia scelta dall'assicurato e indicata sulla scheda di polizza. Art Occlusione condutture Cattolica risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da occlusione di condutture, di impianti idrici, igienici, e di riscaldamento, esclusi quelli di raccolta e deflusso dell'acqua piovana, con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari a euro 500,00. Sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata la franchigia scelta dall'assicurato e indicata sulla scheda di polizza. Art Ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas Cattolica, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'azienda di distribuzione e comportante da parte dell'azienda stessa il blocco della erogazione, indennizza, con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari al 10% della somma assicurata e col massimo di euro 1.000,00 per ogni sinistro, le spese sostenute per: riparare o sostituire le tubazioni o relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas; demolire e ripristinare il fabbricato allo scopo di cui al comma precedente. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata la franchigia scelta dall'assicurato e indicata sulla scheda di polizza. 20 / 37 COPIA PER IL CONTRAENTE

21 Combinazione AB4 (operante solo se richiamata in polizza) Garanzia aggiuntiva incendio ed elementi naturali Art Rinuncia all'azione di surroga Cattolica rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'articolo 1916 del codice civile, verso: le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge; gli inquilini con regolare contratto di affitto o verso i proprietari del fabbricato; purché gli assicurati, a loro volta, non esercitino l'azione verso il responsabile. Garanzia aggiuntiva altri danni ai beni Art Rinuncia all'azione di surroga Cattolica rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'articolo 1916 del codice civile, verso: le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge; gli inquilini con regolare contratto di affitto o verso i proprietari del fabbricato; purché gli assicurati, a loro volta, non esercitino l'azione verso il responsabile. 21 / 37 COPIA PER IL CONTRAENTE

22 RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO SETTORE C Garanzia base Art Oggetto della garanzia responsabilità civile fabbricato Cattolica si obbliga a tenere indenne l'assicurato nei limiti dei massimali indicati in polizza, di quanto questi sia tenuto a versare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nella sua qualità di proprietario del fabbricato indicato in polizza e relative parti comuni, nonché degli impianti fissi, ivi compresi gli ascensori, destinati alla conduzione del medesimo. Art Estensioni di garanzia I. La presente garanzia estende la copertura assicurativa ai risarcimenti per responsabilità civile dell'assicurato, quale proprietario del fabbricato o di parte di esso - nelle seguenti ipotesi: 1) danni a terzi derivanti dalla conduzione delle parti comuni; 2) danni a terzi cagionati da antenne radiotelevisive, dipendenze e pertinenze del fabbricato, giardini, compresi i parchi, gli alberi d'alto fusto (escluse le operazioni di potatura e abbattimento), le attrezzature sportive (escluse piscine) e per giochi e le recinzioni in muratura, sempreché dette dotazioni costituiscano per destinazione uso e ampiezza complemento del fabbricato; 3) danni a terzi cagionati da caduta di neve o ghiaccio non rimossi a tempo debito dai tetti e dalle coperture in genere del fabbricato con esclusione dei danni direttamente provocati al fabbricato dalla caduta della neve; 4) danni a terzi derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguente a sinistro indennizzabile a termine di polizza. Questa estensione è prestata col massimo di euro ,00 per ciascun periodo assicurativo annuo. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicato uno scoperto del 10% col minimo pari all'importo della franchigia scelta dall'assicurato e indicata sulla scheda di polizza; 5) danni a terzi derivanti da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualsiasi natura, emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Questa estensione è prestata col massimo di euro ,00 per ciascun periodo assicurativo annuo. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicato uno scoperto del 10% col minimo pari all'importo della franchigia scelta dall'assicurato ed indicata sulla scheda di polizza. II. L assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante all'assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del fabbricato assicurato, a condizione che tali lavori siano dati in appalto in base a regolare contratto. III. Assicurazione Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) Cattolica si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n 1124 del 30 giugno 1965, e del D. Lgs. n 38 del 23 febbraio 2000, verso prestatori di lavoro da lui dipendenti per infortuni (escluse malattie professionali) da loro sofferti; b) ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n 1124 del 30 giugno 1965, e del D. Lgs. n 38 del 23 febbraio 2000, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali 22 / 37 COPIA PER IL CONTRAENTE

GLOBALE FABBRICATI. con attività commerciali o artigianali all interno. credito, la durata massima è innalzata a quaranta anni.

GLOBALE FABBRICATI. con attività commerciali o artigianali all interno. credito, la durata massima è innalzata a quaranta anni. INDICE SCHEDA 5 PROFILO PRO GLOBALE FABBRICATI Contratto di Assicurazione Incendio, Cristalli, R.C.G., Tutela Legale dedicato ad immobili destinati ad uso civile Cos è A chi è rivolto Caratteristiche del

Dettagli

Polizza Assicurativa. Leasing Immobiliare Finito

Polizza Assicurativa. Leasing Immobiliare Finito Polizza Assicurativa Leasing Immobiliare Finito La polizza assicurativa Leasing Immobiliare Finito, studiata da UniCredit Leasing in convenzione con compagnie di assicurazione di elevato standing, oltre

Dettagli

Sezione II - Responsabilità Civile

Sezione II - Responsabilità Civile 10 di 36 Sezione II - Responsabilità Civile Articolo 5 - Oggetto dell assicurazione La Società assicura sino a concorrenza del massimale indicato sul modulo di polizza (partita 3) la somma che l Assicurato

Dettagli

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

Polizza Assicurativa. Leasing Immobiliare Finito

Polizza Assicurativa. Leasing Immobiliare Finito Polizza Assicurativa Leasing Immobiliare Finito Fino a 10 Mil. La polizza assicurativa Leasing Immobiliare Finito, studiata da UniCredit Leasing in convenzione con compagnie di assicurazione di elevato

Dettagli

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE PROFESSIONAL Amministratore di stabili condominiali SCHEDA DI COPERTURA 005 Le condizioni che seguono integrano le Condizioni di Assicurazione previste dal mod.

Dettagli

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Seguito aggiudicazione gara pubblica è in corso un contratto All Risk Property ed RCTO con la Carige

Dettagli

COMUNE DI GONNOSTRAMATZA (OR) UFFICIO TECNICO

COMUNE DI GONNOSTRAMATZA (OR) UFFICIO TECNICO COMUNE DI GONNOSTRAMATZA (OR) UFFICIO TECNICO CAPITOLATO D ONERI PER COPERTURA ASSICURATIVA (Allegato alla procedura di gara di cui alla Det. U.T. n 128/2013) Oggetto: Richiesta di quotazione polizza incendio

Dettagli

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata

Dettagli

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO Nel testo che segue, si deve intendere per: DEFINIZIONI ASSICURATO ASSICURAZIONE BROKER CONTRAENTE ASSICURATI INDENNIZZO INDENNITÀ LIMITE DI INDENNIZZO PERIODO DI ASSICURAZIONE

Dettagli

O B x P A O C Dove: [O B : offerta più bassa] [P A : punteggio massimo attribuibile] [O C : offerta a confronto]

O B x P A O C Dove: [O B : offerta più bassa] [P A : punteggio massimo attribuibile] [O C : offerta a confronto] ALLEGATO 1 I punteggi saranno assegnati come segue: A) PREZZO Massimo Punteggio= 70 PUNTI B) QUALITÀ Massimo Punteggio= 30 PUNTI A) PREZZO: Premio annuo lordo riportato nell offerta economica dell Allegato

Dettagli

FormulaDomus. A chi si rivolge. Modulo incendio Fabbricato base. Fabbricato completo

FormulaDomus. A chi si rivolge. Modulo incendio Fabbricato base. Fabbricato completo La compagnia BCC Assicurazioni S.p.A. A chi si rivolge La persona fisica o giuridica residente e/o domiciliata in Italia, proprietaria del fabbricato indicato nel modulo di adesione e che abbia aderito

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 37 dello Statuto

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 18 lettera 4 dello

Dettagli

Polizza Incendio a Copertura di Mutuo

Polizza Incendio a Copertura di Mutuo MutuoLiguria Polizza Incendio a Copertura di Mutuo DEFINIZIONI Nel testo si intende: Assicurato: Assicurazione: Contraente: Esplosione: Fabbricato: Incendio: Indennizzo: IVASS o ISVAP: Scoppio: Sinistro:

Dettagli

Il Contratto di Assicurazione

Il Contratto di Assicurazione Il Contratto di Assicurazione Concas Alessandra Il Contratto di Assicurazione, è un contratto mediante il quale una parte, che prende il nome di assicurato, versa all'altra parte, che prende il nome di

Dettagli

Il Fabbricato : collocazione assicurativa, criteri di valutazione preventiva e di riduzione del rischio

Il Fabbricato : collocazione assicurativa, criteri di valutazione preventiva e di riduzione del rischio Executive Program Percorso di sviluppo professionale per gli amministratori di condominio ANACI 3 modulo - L amministratore di condominio: le competenze fiscali, bancarie, assicurative, contabili e informatiche

Dettagli

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI OBBLIGATORIE: AUMENTO MASSIMALE DA EURO 150.000,00 A EURO 3.000.000,00 E RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA DA EURO 50.000,00 A EURO 15.000,00 CONDIZIONI

Dettagli

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ALL. 10 Il presente documento riporta un estratto delle condizioni di polizza e ha scopo puramente informativo. Il testo integrale del contratto originale

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società

Dettagli

Capitolo 4 - LEASING. Sommario

Capitolo 4 - LEASING. Sommario Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore

Dettagli

GARANZIE RELATIVE AL PARCO AUTOMEZZI COSMO S.p.A. CAPITOLATO 2

GARANZIE RELATIVE AL PARCO AUTOMEZZI COSMO S.p.A. CAPITOLATO 2 GARANZIE RELATIVE AL PARCO AUTOMEZZI COSMO S.p.A. CAPITOLATO 2 Capitolato di assicurazione C.V.T. per la copertura dei rischi Incendio; Furto; Eventi Naturali; Eventi Sociopolitici; Ricorso Terzi; Cristalli;

Dettagli

ESTRATTO CONDIZIONI DAL 1 GENNAIO 2014 POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DI PERDITE OCCULTE DI ACQUA POTABILE

ESTRATTO CONDIZIONI DAL 1 GENNAIO 2014 POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DI PERDITE OCCULTE DI ACQUA POTABILE ASPEM S.p.A. Servizio Acquedotto AXA Agenzia Sviluppo & Trading ESTRATTO CONDIZIONI DAL 1 GENNAIO 2014 POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DI PERDITE OCCULTE DI ACQUA POTABILE CONTRAENTE: ASPEM S.p.A.

Dettagli

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per "assicurazione": il contratto di assicurazione; per "polizza": il documento che prova l'assicurazione;

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,

Dettagli

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE CA FOSCARI FORMAZIONE E RICERCA S.r.l., con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3246, C.F. e Partita IVA 03387580271, rappresentata dal Prof. Maurizio Scarpari

Dettagli

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del

Dettagli

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 5 Il presente fascicolo è redatto

Dettagli

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI PRINCIPALI DI ASSICURAZIONE (dalle Norme che regolano l assicurazione in generale MOD. D CONV INCENDIO 01)

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI PRINCIPALI DI ASSICURAZIONE (dalle Norme che regolano l assicurazione in generale MOD. D CONV INCENDIO 01) ESTRATTO DELLE CONDIZIONI PRINCIPALI DI ASSICURAZIONE (dalle Norme che regolano l assicurazione in generale MOD. D CONV INCENDIO 01) L assicurazione riguarda interi immobili e\o singole porzioni di immobili

Dettagli

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA Art. 1 - Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto la stipulazione delle polizze assicurative contro i rischi

Dettagli

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013 La garanzia finanziaria può essere prestata mediante: reale e valida cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Toscana n 743 del 06/08/2012 e

Dettagli

Copertura Multiline per la PMI. Obiettivi, confini e struttura

Copertura Multiline per la PMI. Obiettivi, confini e struttura Copertura Multiline per la PMI Obiettivi, confini e struttura 0 ASSICURAZIONE MULTIRISCHI AZIENDE Struttura Sezione I Danni Materiali All risks Sezione II Danni Indiretti Loss of profit Sezione III Responsabiltà

Dettagli

del 27/02/2007 n. 184

del 27/02/2007 n. 184 D E T E RMINAZI ONE DEL DIRIGENTE del 27/02/2007 n. 184 I X S E T T O R E T u t e l a d e l l A m b i e n t e Oggetto: Approvazione schemi per la stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività

Dettagli

Assicurazione Incendio fabbricati, magazzini, depositi, uffici

Assicurazione Incendio fabbricati, magazzini, depositi, uffici Assicurazione Incendio fabbricati, magazzini, depositi, uffici Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI CONTRAENTE: CLUB VALDARNO AUTO E MOTO D EPOCA SEDE LEGALE: Piazza delle Scuole, 145 LEVANELLA MONTEVARCHI (AR) SOCIETÀ: FONDIARIA SAI S.p.A. ASSICURATI:

Dettagli

Convegno Culturale Interregionale AIPAI. CASO PRATICO n. 3

Convegno Culturale Interregionale AIPAI. CASO PRATICO n. 3 a cura di FABIO RIMEDIOTTI COESISTENZA DI POLIZZE: CASO PRATICO n. 3 GLOBALE FABBRICATI DEL CONDOMINIO POLIZZA INCENDIO DEL SINGOLO CONDOMINO POLIZZA INCENDIO DI UN ESERCIZIO COMMERCIALE Condominio Tubo

Dettagli

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave Destinatari dell Assicurazione Qualunque persona che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione,

Dettagli

Condizioni di assicurazione

Condizioni di assicurazione Mod. 5251 RCA - Ed. 08/14 Autovetture Condizioni di assicurazione 1 di 96 2 di 96 1.1 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dal giorno e dall ora indicati in polizza

Dettagli

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA:

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA: CONVENZIONE TRA: ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA CON SEDE IN VIA CHE GUEVARA, 4 42100 REGGIO EMILIA E COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. VIA STALINGRADO,

Dettagli

REGOLAMENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA

REGOLAMENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA REGOLAMENTO del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 1 ART. 1 Oggetto del regolamento Il presente Regolamento disciplina il servizio di illuminazione

Dettagli

Famiglia C o o p e r ativa M e z z o c o r o n a e San Michele all A dige Società C o o p erativa

Famiglia C o o p e r ativa M e z z o c o r o n a e San Michele all A dige Società C o o p erativa REGOLAMENTO DEL PRESTITO DA SOCI Scopi e funzionamento Art. 1. In esecuzione dell'art. 4 dello statuto sociale è istituita una sezione di attività denominata, gestita con apposita contabilità sezionale.

Dettagli

COMUNE DI BARLASSINA. (Provincia di Monza e Brianza) CONTRATTO DI LOCAZIONE. Il giorno del mese di dell anno con il

COMUNE DI BARLASSINA. (Provincia di Monza e Brianza) CONTRATTO DI LOCAZIONE. Il giorno del mese di dell anno con il COMUNE DI BARLASSINA (Provincia di Monza e Brianza) CONTRATTO DI LOCAZIONE Il giorno del mese di dell anno con il presente contratto il signor Responsabile del Settore Tecnico nominato con Decreto del

Dettagli

PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI

PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI Allegato 3 Convenzione Nazionale CISL - UGF PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI Condizioni riservate alle Strutture Sindacali (Nazionali, Regionali, Territoriali e di Categoria) e alle Società ed Enti di loro

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,

Dettagli

SCHEDE dei RISCHI CONVENZIONE MULTIRISCHI ALL RISKS RCT/O - RCP

SCHEDE dei RISCHI CONVENZIONE MULTIRISCHI ALL RISKS RCT/O - RCP SCHEDE dei RISCHI CONVENZIONE MULTIRISCHI ALL RISKS RCT/O - RCP PER I CONSORZIATI A Consorzio Brokers Italiani di Assicurazione e Riassicurazione Indipendenti Via Soperga 2 20127 - Milano ed operante esclusivamente

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 1 REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. con sede legale in Mura di Porta Galliera n. 1/2 A 40126 Bologna 051242557 e sede amministrativa:

Dettagli

OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo

OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo Informativa per la clientela di studio N. 81 del 23.05.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al

Dettagli

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO Spett.le Comune di Bardonecchia Piazza De Gasperi 1 10052 Bardonecchia (TO) COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO Scheda di offerta tecnica Premesso che

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO ENTE CONTRAENTE: COMUNE DI B I B B I E N A Decorrenza: dalle ore 24 del 30 Giugno 2010 Scadenza: alle ore 24 del 30 Giugno 2012 1 DEFINIZIONI

Dettagli

9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;

9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione; '(),1,=,21, Nel testo che segue si intendono per: 9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 3ROL]]D: il documento che prova l assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;

Dettagli

Servizio per l Automazione Informatica e l Innovazione Tecnologica Ufficio IV

Servizio per l Automazione Informatica e l Innovazione Tecnologica Ufficio IV Servizio per l Automazione Informatica e l Innovazione Tecnologica Ufficio IV. Accogliendo le richieste pervenute da parte di diverse scuole questo Servizio ha provveduto a sottoscrivere un apposito accordo,

Dettagli

COMUNE DI ADRANO REGOLAMENTO. del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA

COMUNE DI ADRANO REGOLAMENTO. del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA Pagina 1 di 5 COMUNE DI ADRANO Provincia di Catania REGOLAMENTO del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 27/02/2010 Pagina 1 INDICE Pagina 2 di

Dettagli

POLIZZA INCENDIO MUTUI

POLIZZA INCENDIO MUTUI POLIZZA INCENDIO MUTUI Offerta 2011 Polizza assicurativa Incendio Mutui Collocatore Contraente Vincolatario Struttura del business Ente Erogante Ente Erogante Ente Erogante Verranno stipulati due distinti

Dettagli

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) Pagina 1 di 5 SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) RC DANNI PATRIMONIALI DIRIGENTI AREA 7 ISPRA In riferimento alla gara a procedura

Dettagli

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Polizza :

Dettagli

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela 1. IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO

Dettagli

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto POLIZZA NAUTICA per l assicurazione di unità da diporto Condizioni di Assicurazione Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le garanzie 3 Garanzie: Responsabilità

Dettagli

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE. L'anno 20..., il giorno... del mese di..., in..., nella sede dell'agenzia di

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE. L'anno 20..., il giorno... del mese di..., in..., nella sede dell'agenzia di CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE L'anno 20..., il giorno... del mese di..., in..., nella sede dell'agenzia di... alla presenza dell'agente Immobiliare Sig...., tra i Signori:..., nato

Dettagli

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo CIRCOLARE A.F. N. 73 del 17 Maggio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Premessa L articolo 28, comma 1, del decreto legge 24

Dettagli

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO Copia originale per UNICREDIT INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO 1. identità e contatti del finanziatore/intermediario DEL CREDITO Finanziatore UniCredit S.p.A.

Dettagli

L assicurazione del rischio da prodotto difettoso.

L assicurazione del rischio da prodotto difettoso. L assicurazione del rischio da prodotto difettoso. Dott.ssa Raffaella Tassinari Treviso, 13/04/2012 D o Perché la polizza RC Prodotti? Mutate tecnologie di produzione; Molteplicità di partecipanti al processo

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 del reg. ISVAP n. 5/2006 in tema

Dettagli

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

Contratto di assicurazione sui beni ed il patrimonio dell Impresa. Il presente Fascicolo Informativo, contenente

Contratto di assicurazione sui beni ed il patrimonio dell Impresa. Il presente Fascicolo Informativo, contenente TUA IMPRESA Fascicolo Informativo Modello: FASIMP 5 ed. 05/2011 Copertina Tua Assicurazioni S.p.A. Gruppo Cattolica Assicurazioni Contratto di assicurazione sui beni ed il patrimonio dell Impresa. Il presente

Dettagli

L'importo dovuto quale premio minimo imponibile, per ciascun anno o frazione, in nessun caso potrà essere inferiore a 00,00 ITALIA

L'importo dovuto quale premio minimo imponibile, per ciascun anno o frazione, in nessun caso potrà essere inferiore a 00,00 ITALIA POLIZZA Numero Agenzia Canale Distribuzione F50.025.0000904486 MILANO F50 DATI DEL CONTRAENTE Ragione Sociale Partita Iva F.I.T.E.T. ST. OLIMPICO CURVA NORD SNC DATI DI POLIZZA Effetto Ore 24.00 del 31/12/09

Dettagli

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: linea SOLUTIO SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: Protection Medici Tipologia di prodotto: Protection Medici è un prodotto assicurativo a contraenza collettiva e individuale dedicato al libero professionista

Dettagli

AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA

AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI IN MATERIA DI IMPIANTISTICA ELETTRICA RELATIVI AD IMMOBILI CIVILI DI PROPRIETA CONDOMINIALE (INSTALLAZIONE,

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Premessa : ogni fornitura comprende esclusivamente la merce e i servizi indicati nel relativo ordine d acquisto, nel preventivo e/o nella lettera di conferma d ordine accettati

Dettagli

In partnership con il. state selezionate alcune linee di prodotto sviluppate. dalla Fabbrica Prodotti del Gruppo Alliance

In partnership con il. state selezionate alcune linee di prodotto sviluppate. dalla Fabbrica Prodotti del Gruppo Alliance In partnership con il sono state selezionate alcune linee di prodotto sviluppate dalla Fabbrica Prodotti del Gruppo Alliance Progetto SCRIGNO_ Linea SMERALDO (TCM e Protezione CASA) Linea ZAFFIRO (PROTEZIONE

Dettagli

Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41

Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41 REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41 www.granterre.it Art. 1 Il presente Regolamento

Dettagli

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E AA.GG. Servizio Provveditorato ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE ART. 1. OGGETTO 1.A.

Dettagli

Entusiasmo? «Proteggere gli investimenti sull ambiente.»

Entusiasmo? «Proteggere gli investimenti sull ambiente.» Entusiasmo? «Proteggere gli investimenti sull ambiente.» Assicurazione per impianti fotovoltaici Helvetia. Qualsiasi sia il suo progetto, noi siamo al suo fianco. La Sua Assicurazione svizzera. Protezione

Dettagli

Decreto ministeriale 05/02/2004 Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2004, n. 87

Decreto ministeriale 05/02/2004 Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2004, n. 87 Legge Decreto ministeriale 05/02/2004 Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2004, n. 87 Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano

Dettagli

Considerazioni relative ai problemi legati agli indennizzi Pierluigi Cavallotti

Considerazioni relative ai problemi legati agli indennizzi Pierluigi Cavallotti 7 Marzo 2013 - Associazione Industriali Mantova - Via Portazzolo 9 Mantova Terremoto: i dati e la gestione del rischio. Quale prevenzione? Come assicurarsi? Considerazioni relative ai problemi legati agli

Dettagli

CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE. Fra ASSOCIAZIONE LOGOPEDISTI MARCHE. Italiana Assicurazioni S.p.A.

CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE. Fra ASSOCIAZIONE LOGOPEDISTI MARCHE. Italiana Assicurazioni S.p.A. CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE Fra ASSOCIAZIONE LOGOPEDISTI MARCHE e Italiana Assicurazioni S.p.A. La Convenzione Contiene la previsione degli obblighi delle Parti in relazione

Dettagli

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club SARA assicurazioni spa Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Sede e Direzione Generale 00198 Roma - Italia - Via Po n. 20 Iscrizione Tribunale Roma

Dettagli

CONTRATTO-TIPO DI MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTI TERMICI CON POTENZA NOMINALE INFERIORE A 35 kw. Telefono: Fax.:. Partita I.V.A.:

CONTRATTO-TIPO DI MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTI TERMICI CON POTENZA NOMINALE INFERIORE A 35 kw. Telefono: Fax.:. Partita I.V.A.: All. 1b CONTRATTO-TIPO DI MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTI TERMICI CON POTENZA NOMINALE INFERIORE A 35 kw Art. 1 - LE PARTI - CONDIZIONI PARTICOLARI Il presente contratto è stipulato tra la ditta: Attestato

Dettagli

C O M U N E D I C A N N A R A Provincia di Perugia

C O M U N E D I C A N N A R A Provincia di Perugia Cottimo fiduciario per l affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Cannara per l anno 2014 LOTTO C CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE KASKO - DIPENDENTI IN MISSIONE CON MEZZI PROPRI C O M U N E D I C

Dettagli

Contratto di locazione commerciale per attività industriale

Contratto di locazione commerciale per attività industriale Contratto di locazione commerciale per attività industriale Addì ***, in *** sono presenti: - ***, con sede legale in ***, P. IVA ***, nel presente atto rappresentata da ***, C.F. ***, residente in ***,

Dettagli

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5 Italcuscinetti S.p.A. CAPITOLATO DI FORNITURA (CONDIZIONI GENERALI) Introduzione Le forniture dei prodotti, presenti in questo documento redatto da Italcuscinetti S.p.A., sono gestite e regolate dalle

Dettagli

Garanzie Aggiuntive - DANNI DA ACQUA pag. 11 Garanzie Aggiuntive - RICERCA GUASTI pag. 13

Garanzie Aggiuntive - DANNI DA ACQUA pag. 11 Garanzie Aggiuntive - RICERCA GUASTI pag. 13 Indice Premessa pag. 2 Norme che regolano l assicurazione in generale pag. 3 Garanzia Base - Norme che regolano la Sezione Incendio pag. 5 Garanzia Base - Che cosa è assicurato pag. 5 Che cosa non è assicurato

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE LIGURIA PROTEGGE Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente

Dettagli

RC INQUINAMENTO DEFINIZIONI. Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato. RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

RC INQUINAMENTO DEFINIZIONI. Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato. RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE 13 RC INQUINAMENTO Le norme di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa su moduli della Compagnia assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza,

Dettagli

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945 UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945 COMUNICATO DEL 31 GENNAIO 2002 La Zoccatelli Assicurazioni ha fatto presente

Dettagli

Polizza Responsabilità civile della famiglia

Polizza Responsabilità civile della famiglia Polizza Responsabilità civile della famiglia Polizza N. Edizione Febbraio 2001 Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione 3 Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile della

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A LA GIUNTA REGIONALE - Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale che, all art. 242, comma 7, stabilisce che il provvedimento di approvazione del progetto operativo di

Dettagli

SCHEDA PRODOTTO (ed. Dicembre 2008) PRESTITI A LAVORATORI DIPENDENTI CON RIMBORSO MEDIANTE TRATTENUTA SULLO STIPENDIO

SCHEDA PRODOTTO (ed. Dicembre 2008) PRESTITI A LAVORATORI DIPENDENTI CON RIMBORSO MEDIANTE TRATTENUTA SULLO STIPENDIO SCHEDA PRODOTTO (ed. Dicembre 2008) PRESTITI A LAVORATORI DIPENDENTI CON RIMBORSO MEDIANTE TRATTENUTA SULLO STIPENDIO Contraente: CONSEL S.p.A., quale Istituto mutuante. Assicuratore: l Impresa di Assicurazioni

Dettagli

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO Finanziatore Intermediario del credito INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI Agos Ducato S.p.A. Via Bernina, 7-20158

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

Convenzione Assicurativa Colpa Grave Annualità 31.12.2013 31.12.2014 Novità normative introdotte.

Convenzione Assicurativa Colpa Grave Annualità 31.12.2013 31.12.2014 Novità normative introdotte. Convenzione Assicurativa Colpa Grave Annualità 31.12.2013 31.12.2014 Novità normative introdotte. Polizza RC Patrimoniale Colpa Grave Polizza Tutela Legale Colpa Grave Modifiche Introdotto (premi come

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo finalizzato. VIA LIBERA abbattimento barriere

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo finalizzato. VIA LIBERA abbattimento barriere 1. Identità e contatti della Banca Finanziatore Indirizzo BCC DI ROMA VIA SARDEGNA, 129 00187 - ROMA (RM) Telefono 06/5286 1 Email info@roma.bcc.it Fax 06/52863305 Sito web www.bccroma.it 2. Caratteristiche

Dettagli

LA CONVENZIONE DELLA CISL FP

LA CONVENZIONE DELLA CISL FP LA CONVENZIONE DELLA CISL FP La CISL FP offre ai propri iscritti soluzioni assicurative che riescono a garantire la piena, reale ed efficace copertura dai rischi derivanti da colpa grave a prezzi tra i

Dettagli

Assicurazione professionale

Assicurazione professionale Assicurazione professionale dei medici-chirurghi e odontoiatri Caratteristiche per una copertura assicurativa ideale massima Caratteristiche per una copertura assicurativa ideale massima Nell analisi delle

Dettagli

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti stipulati dalla società Ghibli Design srl (d ora innanzi Ghibli)

Dettagli

AZIENDA OSPEDALIEARA S.MARIA VIA TRISTANO DA JOANNACCIO 51100 TERNI (TR) POLIZZA RCT N (EMITTENDA) ART. 39 : RINUNCIA RIVALSA IN CASO DI COLPA GRAVE

AZIENDA OSPEDALIEARA S.MARIA VIA TRISTANO DA JOANNACCIO 51100 TERNI (TR) POLIZZA RCT N (EMITTENDA) ART. 39 : RINUNCIA RIVALSA IN CASO DI COLPA GRAVE AZIENDA OSPEDALIEARA S.MARIA VIA TRISTANO DA JOANNACCIO 51100 TERNI (TR) POLIZZA RCT N (EMITTENDA) ART. 39 : RINUNCIA RIVALSA IN CASO DI COLPA GRAVE CONDIZIONI DI GARANZIA MODALITÀ DI ADESIONE Pagina 1

Dettagli

SINDACATI BANCARI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

SINDACATI BANCARI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE SINDACATI BANCARI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE COMPAGNIA ASSICURATRICE: MILANO DIVISIONE SASA Numero di polizza Sostituisce la polizza Broker/Agenzia Codice ==== RELA BROKER s.r.l. CONTRAENTE RELA

Dettagli

I.A.C.P ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA Via E. Ruggiero, 134 81100 CASERTA

I.A.C.P ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA Via E. Ruggiero, 134 81100 CASERTA I.A.C.P ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA Via E. Ruggiero, 134 81100 CASERTA Capitolato di polizza di Assicurazione GLOBALE FABBRICATI LOTTO N. 1 UNICOVER S.p.A. Sede Legale:

Dettagli

CONTRATTO PER VENDITA FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI

CONTRATTO PER VENDITA FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI CONTRATTO PER VENDITA FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI CONTRATTO DI VENDITA DI BENI STIPULATO FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI DELL IMPRESA. 1. CONTRAENTI: VENDITORE: DENOMINAZIONE... INDIRIZZO SEDE LEGALE: VIA...

Dettagli