POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI
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- Edoardo Monaco
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1 POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI stipulata tra il COMUNE DELLA SPEZIA e l'impresa di Assicurazioni: Decorrenza: ore 24,00 del 31/12/2012 Scadenza: ore 24,00 del 31/12/2015 1
2 Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che devono pertanto intendersi abrogate e prive di effetto. Nel testo che segue si intendono: DEFINIZIONI CONTRAENTE Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione; ASSICURATO il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione; SOCIETÀ la Compagnia Assicuratrice, nonché le coassicuratrici; ASSICURAZIONE il contratto di assicurazione; POLIZZA il documento che prova l'assicurazione; PREMIO la somma dovuta dal Contraente alla Società; RISCHIO la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne; SINISTRO il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; RISARCIMENTO / INDENNIZZO la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; COSE sia gli oggetti materiali sia gli animali; FRANCHIGIA la parte di danno che l'assicurato tiene a suo carico; 2
3 SCOPERTO la parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico; DANNO CORPORALE il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale e/o altre tipologie di danni riconosciute dalla magistratura, o da disposizioni legislative e/o provvedimenti delle Autorità; DANNI MATERIALI ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa; MASSIMALE PER SINISTRO la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà; ANNUALITÀ ASSICURATIVA il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione; RETRIBUZIONE ANNUA LORDA ai fini dei conteggio del premio: quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti ed i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori con rapporto regolare, disciplinato dalle forme previsti dal D.Lgs.vo n. 276/2003 e s.m.i. effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; BROKER il mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. 3
4 PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO Massimali assicurati L assicurazione vale fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di: PER OGNI SINISTRO CON IL LIMITE PER E CON IL LIMITE PER PERSONA DANNI A COSE ED DANNEGGIATA ANIMALI RCT Euro ,00 Euro ,00 Euro ,00 RCO Euro ,00 Euro ,00 Limite in aggregato annuo Euro ,00 Preventivo retribuzioni annue lorde per il calcolo del premio anticipato (sono riferite ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori parasubordinati ed ai lavoratori con rapporto regolare, disciplinato dalle forme previsti dal D.Lgs.vo n. 276/2003 e s.m.i.) Euro ,00 I compensi percepiti dai lavoratori parasubordinati e dai lavoratori con rapporto regolare, disciplinato dalle forme previsti dal D.Lgs.vo n. 276/2003 e s.m.i., verranno inclusi in sede di regolazione del premio anticipato; il tasso applicato sarà quello della polizza base. TASSO ANNUO LORDO:... pro mille PREMIO ANNUO LORDO ANTICIPATO (al netto della regolazione premio) 80 % Preventivo retribuzioni annue lorde Euro ,00 x... pro mille = Euro 4
5 DESCRIZIONE DELLA GARANZIA L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'assicurato in relazione allo svolgimento della propria attività istituzionale e comunque di fatto svolta, comprese tutte le attività ed i servizi che in futuro possano essere espletati, anche quelli di carattere amministrativo, sociale, assistenziale, con la sola esclusione di quelle delegate o attribuite alle Aziende Speciali e Consorzi o ad altri enti pubblici o privati, che gestiscono in autonomia con o per conto del Contraente/Assicurato servizi o attività in regime di concessione, di appalto o altre forme possibili, salvo che ne derivi al Comune medesimo una responsabilità indiretta o solidale. La presente assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell Amministrazione Comunale, sia diretta che indiretta anche quale committente, organizzatore, cogestore o a qualunque altro titolo, in quanto l Assicurato può svolgere la propria attività direttamente o indirettamente, avvalendosi di terzi e/o subappaltatori. La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni (compreso quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.). L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque di fatto svolte anche mediante l utilizzo di ogni mezzo ritenuto utile o necessario, nessuna esclusa né eccettuata. 5
6 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO ART. 1 - ALTRE ASSICURAZIONI Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni stipulate dal Contraente per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art.1910 C.C. ART. 2 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 30 giorni successivi a detta data; altrimenti ha effetto dalle ore del giorno del pagamento. Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore del 60 giorno dopo quello della scadenza. Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell Art C.C.. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società o al Broker. Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente stabilito in polizza. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza e pertanto i compensi erogati ai dipendenti. Le differenze, attive o passive a favore della Società o del Contraente, risultanti dalla regolazione premio, devono essere pagate dal Contraente o dalla Società entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell apposita appendice, che verrà spedita entro 30 giorni dalla ricezione dei dati. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la 6
7 Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione e ciò sino all adempimento di tali obblighi. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. ART. 3 DURATA DELL ASSICURAZIONE Il presente contratto ha validità dalle ore del 31/12/2012 alle ore del 31/12/2015 (scadenza anniversaria di ogni anno) e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta. Ove, in base alle proprie valutazioni e se compatibile con la normativa vigente, il Contraente lo ritenga opportuno, è tuttavia in facoltà di quest ultimo richiedere il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella iniziale, con lettera raccomandata da inviarsi almeno due mesi prima della scadenza. E comunque facoltà del Contraente,, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna in tal caso a prorogare l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza. ART. 4 - PREMIO ANNUO LORDO DELL'ASSICURAZIONE Il premio dell'assicurazione anticipato nella misura indicata in polizza, del quale il 75% rappresenta il premio minimo annuo, verrà regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o del minor periodo cui l'assicurazione stessa si riferisce, applicando al consuntivo delle retribuzioni erogate a tutto il personale dipendente ed ai lavoratori parasubordinati e temporanei il tasso indicato in polizza. ART. 5 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 6 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 7 - ESTENSIONE TERRITORIALE La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero, con esclusione di USA, Canada e Messico. Solo per la partecipazione a fiere, mostre, convegni e simili le garanzie saranno valide anche per USA, Canada e Messico. La garanzia R.C.O. è valida per il mondo intero. 7
8 ART. 8 - CLAUSOLA BROKER Alla società di brokeraggio AON S.p.A., in qualità di mandataria dell A.T.I. costituita con Willis Italia S.p.A., è affidata l assistenza nella gestione ed esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker assicurativo, ai sensi di legge. La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione così come il pagamento dei premi dovuti potrà avvenire per il tramite del Broker ed i rapporti inerenti alla presente assicurazione potranno essere svolti per conto dell Assicurato da AON S.p.A. La società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico nella misura del 10% (dieci per cento) del premio imponibile. ART. 9 - COASSICURAZIONE E DELEGA Qualora la polizza risulti ripartita tra diverse Società Coassicuratrici, la sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Società Coassicuratrici, indicate in polizza o appendice, a firmare anche in loro nome per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, nessuna esclusa, s'intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici, ivi comprese citazioni e notificazioni di carattere processuale. La Società Delegataria è incaricata dalle Società Coassicuratrici dell'intera gestione della polizza di assicurazione, ivi compresi, ad esempio, l'esazione dell'intero premio, il rilascio quietanze, la liquidazione ed il pagamento dei danni. Si dà e si prende atto che non vi è responsabilità solidale tra le Società Coassicuratrici. 8
9 NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO ART OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve: darne avviso scritto alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società di brokeraggio, entro 30 giorni lavorativi da quando il competente ufficio dell Ente contraente ne ha avuto conoscenza, in parziale deroga dell'art C.C.. Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui al successivo art. 21 solo ed esclusivamente: a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge; b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte dei danneggiati o loro aventi causa nonché da parte dell'inail qualora esercitasse azione di regresso ai sensi del D.P.R n e s.m.i. In caso di sinistro rientrante nella garanzia Responsabilità civile verso terzi, il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società solamente gli eventi per cui abbia ricevuto una formale richiesta risarcitoria scritta da parte dei danneggiati o dei loro aventi causa, nonché gli eventi per cui abbia ricevuto comunicazione da parte dell Autorità Giudiziaria o altra Autorità competente. Nei casi di particolare gravità, il Contraente è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile. Sinistri di modesta entità Gestione diretta del Contraente Il Contraente, in considerazione della franchigia di 3.000,00 stabilita in polizza (vedi seguente art. 22) e allo scopo di contenere il costo dei sinistri e delle relative spese di gestione, provvederà direttamente alla gestione dei sinistri di importo presumibilmente inferiore o uguale a quello della franchigia di cui al citato art. 22. A questo proposito il Contraente e la Società concorderanno specifiche modalità circa i tempi ed i modi per la presentazione delle denunce dei sinistri il cui importo risulti o venga a risultare presumibilmente superiore alla franchigia di cui all art. 22 che segue. ART RINUNCIA ALLA RIVALSA La Società rinuncia al diritto di surrogazione e rivalsa, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo, nei confronti dei Dipendenti/Amministratori/ Lavoratori parasubordinati o con rapporto regolare, disciplinato dalle forme previsti dal D.Lgs.vo n. 276/2003 e s.m.i. e delle persone in genere delle quali il Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività, così come descritta in polizza, con esclusione di Società, Aziende e/o Liberi Professionisti che operano per conto del Contraente /Assicurato. La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatori degli stabili tenuti in locazione dal Contraente nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione o comunque condotti in uso a qualsiasi titolo dal Contraente. ART RECESSO IN CASO DI SINISTRO 9
10 Dopo ogni sinistro, e fino al novantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di comunicare il proprio recesso dal contratto, con preavviso di 120 giorni. ART GESTIONE DELLE VERTENZE E DIFESA PENALE La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato, e ciò fino all esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Per i procedimenti penali la Società, ove possibile, concorderà con il Contraente/Assicurato la designazione di legali o tecnici di gradimento dello stesso. Resta inteso comunque che in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza sino all esaurimento del giudizio. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l istruttoria, l assistenza legale e tecnica verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essi designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale. 10
11 ALTRE NORME CHE DISCIPLINANO L OPERATIVITÀ DEL CONTRATTO ART DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO/BUONA FEDE Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C., salvo quanto previsto all ultimo capoverso del presente articolo. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio entro 6 mesi dal suo verificarsi. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art C.C., fermo tuttavia quanto previsto all ultimo capoverso del presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato, ai sensi dell'art C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza influente sulla valutazione del rischio od eventualmente aggravante il rischio stesso, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente. ART FORO COMPETENTE PER L'ESECUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO Per le eventuali controversie riguardanti l applicazione e l esecuzione della presente polizza, le Parti convengono che sia competente, nel rispetto delle norme vigenti, un Organismo di mediazione, riconosciuto dal Ministero della Giustizia e costituito ai sensi del D.Lgs 28/2010 e s.m.i., ubicato nel luogo più vicino alla sede del Contraente o a quello della residenza dell Assicurato. Parimenti resta convenuto che, qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, sarà competente l autorità giudiziaria del luogo più vicino alla sede del Contraente o a quello della residenza dell Assicurato. ART. 16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. ART RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 17 Bis - Tracciabilità dei flussi finanziari. In ottemperanza all'articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010, il Contraente, la Società e il Broker assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla 11
12 gestione del presente contratto, obbligandosi in particolare ad effettuare tutte le transazioni finanziarie su appositi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. ovvero utilizzando altro idoneo strumento di pagamento che consenta la piena tracciabilità delle operazioni, per ciascuna delle quali sarà evidenziato il Codice CIG o CUP attribuito dall AVCP (Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici). 12
13 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI ART RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta, così come descritta in polizza. ART NOVERO DEI TERZI Si prende atto fra le parti che ai fini dell assicurazione R.C.T. sono considerati terzi tutte le persone fisiche o giuridiche con la sola esclusione di: a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato stesso, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente, quando l'assicurato è una persona fisica; b) il Legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a), quando l'assicurato non è una persona fisica; c) le persone in rapporto di dipendenza con l Assicurato, nonché i lavoratori parasubordinati così come definiti all art. 5) del D.Lgs. 38/2000 e s.m.i., quando subiscano il danno in conseguenza delle mansioni a cui sono adibiti. Peraltro questi prestatori di lavoro sono considerati terzi: - qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio; - per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi. Lesioni personali subite dagli appaltatori/subappaltatori e loro dipendenti: la garanzia comprende i danni subiti dagli appaltatori/subappaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro, che pertanto sono considerati terzi. A titolo di maggior precisazione, fatto salvo quanto precisato al precedente punto c), si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro, come sopra definiti, dei quali il Contraente si avvalga per lo svolgimento delle attività descritte in polizza, anche nel caso di loro partecipazione alle attività dell'assicurato stesso (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività. ART RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO) La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, nei limiti indicati in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1) ai sensi: - degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n e s.m.i.; - del D. Lgs 23 febbraio 2000, n. 38 e s..m.i.; - del D. Lgs 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.; 13
14 per gli infortuni ed i danni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, dai lavoratori parasubordinati e dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal citato D. Lgs 276/2003 e s.m.i.; 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1), cagionati ai suindicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente, calcolata sulla base delle tabelle di cui al D. Lgs 23 febbraio 2000, n. 38 e s.m.i. Resta Convenuto che i risarcimenti dovuti ai sensi del Codice Civile sono soggetti ad una franchigia di 2.500,00 per ogni sinistro. L assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi per l assicurazione di legge, ove previsto. Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia, il fatto che l Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia. La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e s.m.i. Dall assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. LESIONI PERSONALI SUBITE DAI LAVORATORI SUBORDINATI DIPENDENTI DAL CONTRAENTE/ ASSICURATO NON SOGGETTI ALL OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INAIL I lavoratori subordinati dipendenti dall Assicurato non soggetti all obbligo di assicurazione INAIL sono considerati terzi per morte o lesioni personali subiti in occasione di lavoro o di servizio (escluse le malattie professionali). Sono inoltre esplicitamente considerati terzi, per morte o lesioni personali, tutti i lavoratori utilizzati dal Contraente a fronte di un contratto di Somministrazione di Lavoro (c.d. Lavoratori Interinali), non soggetti ad obbligo di assicurazione INAIL da parte del Contraente. Per questi lavoratori le garanzie di polizza opereranno sia per l eventuale azione di rivalsa esercitata dall INAIL a seguito di azione di surroga ai sensi dell art C.C., sia per l azione diretta esercitata da tali lavoratori e/o dall azienda somministratrice. Si conviene inoltre che i dipendenti e l altro personale soggetto all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'inail non riconosca la propria copertura assicurativa. A titolo di maggior precisazione, resta inoltre inteso che la Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dal Contraente/Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra il Contraente e la Società, tenendo conto degli interessi del Contraente, dell'assicurato e delle persone delle quali il Contraente e l'assicurato debbano rispondere ai sensi del citato articolo 2049 C.C.. 14
15 ESONERO DENUNCIA POSIZIONI INAIL L Assicurato è esonerato dall obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l INAIL fermo l obbligo, in sede di regolazione premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate. ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLE MALATTIE PROFESSIONALI La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30/06/1965, o contemplate dal D.P.R. n /06/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni in vigore al momento del sinistro, nonchè a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura. L'assicurazione vale per le malattie manifestatesi durante il periodo di validità della polizza a condizione che tali malattie sino conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell assicurazione o comunque in data successiva al 31/03/2002. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi; 2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale: per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto; per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; per malattie professionali conseguenti: a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali del Contraente/Assicurato; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente/Assicurato. Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. per le malattie professionali che si manifestino 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli insediamenti ed uffici del Contraente/Assicurato, ispezione per le quali il Contraente/Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'inps e/o dall INAIL e/o da altri Enti similari ai sensi delle vigenti leggi. 15
16 ART RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutti i Dipendenti ed Amministratori del Contraente e delle persone delle quali il Contraente stesso si avvale per lo svolgimento delle proprie attività, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: lavoratori parasubordinati così come definiti dall art.5 del Dlgs. n 38/2000 e s.m.i., lavoratori con rapporto regolare, disciplinato dalle forme previsti dal D.Lgs.vo n. 276/2003 e s.m.i., lavoratori temporanei, titolari di contratti formativi e/o di inserimento, personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per specializzazione, soggetti portatori di handicap, lavoratori socialmente utili, addetti alla prestazione di assistenza, convenzionati o meno, volontari, anche convenzionati, e altre figure similari. L assicurazione vale per i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, comprese le incombenze derivanti dal D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, gli appaltatori/ subappaltatori ed i loro dipendenti e gli altri dipendenti dell Assicurato obbligatoriamente iscritti all INAIL. L Assicurazione copre altresì la responsabilità civile professionale dei Dirigenti Amministrativi e Tecnici, quadri e tutti gli altri Dipendenti per l attività svolta nell ambito delle proprie funzioni e per conto dell Ente Contraente, con esplicita esclusione dei danni di natura esclusivamente patrimoniale. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati. ART ESTENSIONI DI GARANZIA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO. Per ogni sinistro di danni a persone e/o a cose gravante sulla presente polizza, risarcibile a termini contrattuali, verrà applicata la franchigia fissa ed assoluta di Euro 3.000,00. Si ribadisce che il Comune della Spezia è tenuto a denunciare solo i sinistri con richiesta di risarcimento superiore alla predetta franchigia o quelli per i quali, durante l istruzione/gestione della pratica, si evidenzi un danno presumibilmente superiore alla franchigia stessa, restando inteso che in quest ultimo caso il termine previsto per la presentazione della denuncia di cui all art. 10 decorrerà dal momento in cui il Contraente avrà evidenza di tale situazione. In questi casi la Società subentrerà nella gestione della vertenza di danno. Il Contraente è comunque obbligato a denunciare i sinistri per cui vi è atto di citazione all Autorità Giudiziaria. Resta convenuto tra le Parti che, la Società sarà tenuta a corrispondere direttamente ai danneggiati i risarcimenti dovuti per l intero importo al lordo delle franchigie sopra indicate, provvedendo successivamente a recuperare dal Contraente le somme rientranti in dette franchigie. A questo proposito, la Società, con cadenza semestrale a partire dalla data di decorrenza della polizza ed anche oltre il termine di durata della stessa, presenterà l elenco dei sinistri liquidati, corredato dalla fotocopia degli atti di quietanza, sottoscritti dai danneggiati, oppure da copia degli assegni di liquidazione o altra idonea documentazione, 16
17 ed il Contraente provvederà a corrispondere alla Società gli importi dovuti, così come risultanti dalla documentazione probatoria prodotta, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta. Resta inoltre convenuto che il Contraente avrà diritto di richiedere di verificare a campione la documentazione dell intera pratica riguardante i sinistri rientranti in franchigia, previo accordo con la Società sui tempi e modi di effettuazione di tale verifica. A puro titolo esemplificativo, e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi, con l applicazione dei massimali, franchigie e scoperti eventualmente indicati che prevalgono su quelli altrove previsti: 1) Danni derivanti da colpa grave dell'assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere; 2) RC per i danni ai visitatori ed agli ospiti derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non (artt bis C.C.). La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di Euro 5.000,00 per ogni danneggiato, per ogni sinistro e con un massimo per anno assicurativo di Euro ,00, con l applicazione di una franchigia fissa pari a Euro 150,00 per sinistro. L assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, danaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute; 3) RC derivante al Contraente/Assicurato per i servizi che lo stesso debba o intenda erogare presso il domicilio degli assistiti o comunque fuori sede, con suo personale dipendente e/o collaboratori e/o volontari, anche convenzionati, incluso il servizio di continuità assistenziale, ivi compresi i danni "in itinere" al personale e/o collaboratori e/o volontari stessi. 4) RC derivante dalla gestione di mense, bar e spacci all interno di strutture del Contraente. E altresì compresa la responsabilità derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili. Resta inteso che, qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi; 5) RC derivante dalla proprietà e gestione, nell ambito dell Ente, di distributori automatici di bevande, cibi e simili, nonché dall esistenza di distributori di proprietà di terzi; 6) RC derivante dalle operazioni di disinfestazione, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici; 7) RC per i danni cagionati dalle apparecchiature che l'assicurato ha in comodato od uso a qualsiasi titolo; 8) RC derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato od uso a terzi a qualsiasi titolo; 17
18 9) RC per danni cagionati durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione o pulizia di locali, giardini, strade, parchi, macchinari ed impianti. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante alla Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza (sono compresi i lavori svolti presso Comuni o enti vari, anche se svolti da portatori di handicap); 10) RC derivante all'assicurato dall'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario del Contraente/Assicurato. Si intende altresì compresa la responsabilità civile derivante all Assicurato dall esercizio di magazzini, uffici e depositi in Italia, purché inerente l attività dichiarata in polizza; 11) RC connessa all esistenza di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni di proprietà, ovunque installati sul territorio nazionale, compresa la relativa manutenzione con l intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate; 12) Responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati ed immobili in genere ad uso istituzionale e patrimoniale siano essi di proprietà o tenuti in locazione e/o ricevuti in comodato e/o in uso a qualsiasi titolo o prova occasionale, compreso tutte le pertinenze nessuna esclusa né eccettuata (quali ad esempio : rustici, cancelli, anche elettrici, recinzioni, insegne, tabelloni per affissioni, parchi, parchi gioco e giardini, con le relative attrezzature, e alberi anche di alto fusto, a qualunque uso destinati, anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate e dei relativi impianti fissi e/o mobili quali ascensori, montacarichi, elevatori, ecc.), aree e terreni, anche appartenenti al demanio ferroviario, fluviale o marittimo. L assicurazione comprende i danni da spargimento di acque in seguito a rotture accidentali di condutture, serbatoi, vasche, termosifoni e simili, previa deduzione di una franchigia di Euro 150,00 per ogni sinistro. La garanzia è estesa anche al rischio della conduzione, ai lavori di ordinaria manutenzione, nonché alla R.C. derivante al Contraente nella sua qualità di Committente per i lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati in questione, a condizione che tali lavori siano dati in appalto a terzi in base a regolare contratto. Sono comunque esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali. 13) L assicurazione vale anche per la responsabilità civile dell Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per commettere l azione delittuosa, di impalcature, ponteggi o attrezzature dell Assicurato o da lui detenute e/o da lavori eseguiti dallo stesso e/o siano state agevolate da fatti imputabili all assicurato. La presente estensione di garanzia viene prestata fino a concorrenza della somma di Euro ,00.= per sinistro e per annualità assicurativa; 18
19 14) RC per danni cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro da persone non dipendenti del Contraente della cui opera comunque lo stesso si avvalga per lo svolgimento delle sue attività. E altresì compresa la RC per i danni subiti dalle persone non dipendenti della cui opera il Contraente/Assicurato si avvalga per lo svolgimento delle sue attività; 15) RC derivante dalla proprietà e/o conduzione di stadi, palestre e campi sportivi, palestre di roccia attrezzate, piscine e impianti sportivi e ricreativi in genere; 16) RC derivante dalla proprietà e/o conduzione di parcheggi pubblici e/o aree di sosta, con esclusione dei danni da furto; 17) Responsabilità civile derivante dalla proprietà e conduzione di strade e aree pubbliche in genere, con relativa segnaletica orizzontale e verticale, luminosa e non, ivi compresi i danni derivanti dalla presenza o caduta di neve, ghiaccio, valanghe, slavine, sassi anche se non tempestivamente rimossi. Per quanto riguarda la manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada, situati all esterno della proprietà del Contraente, alla cui manutenzione provvede il Contraente stesso; 18) RC derivante dall esercizio di asili, colonie estive o invernali, centri di soggiorno, scuole, centri culturali/ricreativi/ludici e simili compresi i danni cagionati dai bambini, dagli studenti e/o dagli ospiti o frequentatori e la R.C. personale del personale docente e/o incaricato della sorveglianza. E compreso l esercizio della mensa ed i rischi derivanti dalla somministrazione di cibi, bevande e simili; 19) RC derivante dalla partecipazione e/o organizzazione di mostre, fiere, convegni, congressi e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand), attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi organizzano manifestazioni; l'assicurazione comprende, in caso di concorsi, seminari, congressi, corsi di formazione professionali e simili, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, oltre alla RC per l organizzazione/patrocinio/partecipazione, anche la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo, nonché RC derivante dall organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative, culturali, politiche, religiose, spettacoli, di giornate o incontri a tema, gite, viaggi e vacanze anche per anziani, per danni cagionati all interno di sedi dell Ente o di terzi, ovvero all aperto nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni stesse o nei percorsi per raggiungerle. In relazione alla suddetta garanzia rimangono comunque esclusi spettacoli pirotecnici compresa la manipolazione di fuochi d artificio, nonché i danni subiti dagli agenti attivi del rischio. 20) RC derivante dall effettuazione di prelievo, trasporto, consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico. 21) L assicurazione è estesa ai danni a veicoli sotto carico e scarico e/o in sosta nell ambito dell esecuzione delle anzidette operazioni. Restano esclusi i danni da furto. 19
20 22) RC per i danni (escluso il furto/incendio) ai veicoli di dipendenti, di amministratori, di altri soggetti assicurati e di terzi in sosta nelle aree di pertinenza del Contraente/Assicurato. 23) RC per i danni a cose di terzi che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori. La garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo Euro ,00 per anno assicurativo; 24) RC per i danni a cose che l'assicurato detenga o abbia in consegna, custodia e/o possesso a qualunque titolo o destinazione, esclusi gli strumenti di lavoro. La garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro ,00 per anno assicurativo 25) RC per i danni da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti, muletti e macchine semoventi che siano condotti od azionati anche da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore - con la sola esclusione degli autoveicoli e motoveicoli, salvo che per la circolazione all'interno delle strutture del Contraente/Assicurato - il tutto con esclusione di quanto previsto dal Titolo X del D.Lgs.vo n. 209/2005 e s.m.i.; 26) RC relativa alla proprietà di cani e al servizio di Guardie armate, vigilanza, caccia e pesca, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa; 27) RC per i danni a condutture e impianti sotterranei. Per tale garanzie è previsto un limite massimo di risarcimento di Euro ,00 per anno e per sinistro. 28) RC per i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, purché conseguenti a rottura accidentale di condutture o tubazioni. Per tale garanzia è previsto un limite massimo di risarcimento di Euro ,00 per anno e per sinistro. 29) RC per i danni dovuti ad assestamento, cedimento e/o franamento del terreno, con l esclusione dei lavori di sottomuratura o altre tecniche sostitutive o da vibrazioni od a questi assimilabili. La garanzia viene prestata con un massimo risarcimento per anno e per sinistro di Euro ,00. Per i danni ai fabbricati è applicato uno scoperto del 10%; 30) RC per i danni derivanti da mancato o ritardato avvio, interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistri risarcibili a termini di polizza. La garanzia viene prestata con un massimo risarcimento per anno e per sinistro di Euro ,00, con l applicazione di uno scoperto del 5% ; 31) Premesso che l'assicurato può appaltare lavori e servizi a Terzi, l assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile gravante sul Contraente stesso, compresa quella derivante dalla D.Lgs. n 494/96, nella sua qualità di Committente di lavori e 20
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