Vale allora la pena riesaminare tale disciplina

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1 IL TRASPORTO DEI RIFIUTI: UNA RIFLESSIONE SUL POSSIBILE CONCORSO NELL ILLECITO AMMINISTRATIVO DEL TITOLARE DEL SITO DI DESTINAZIONE A cura della Dott.ssa Valentina Vattani Il trasporto è un punto nevralgico e sensibile nel contesto della gestione dei rifiuti In attesa di cosa ne sarà del Sistri, attualmente per tutti gli operatori del settore valgono le regole sul trasporto con formulario. Vale allora la pena riesaminare tale disciplina La legge delinea un sistema concepito in modo tale da consentire un reciproco controllo da parte di tutti i soggetti coinvolti nel trasporto dei rifiuti (produttore/detentore, trasportatore, destinatario), i quali - in relazione ognuno alla propria posizione ed al proprio ruolo nella dinamica del trasporto - comunque concorrono tutti insieme al buon esito del trasporto dei rifiuti. La finalità del trasporto è quella che il rifiuto prodotto e/o detenuto - tramite un trasportare autorizzato a trasportare quel tipo di rifiuto - venga conferito ad un soggetto anch egli autorizzato ed idoneo a ricevere quel dato rifiuto, affinché possa essere correttamente recuperato o smaltito. In definitiva, nella materia specifica, si può dire che il fine proprio del trasporto è in realtà quello di destinare i rifiuti ad un corretto recupero o smaltimento ed assolvere così all obbiettivo principale a cui tende tutta la disciplina delineata dalla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06, e cioè quello per il quale i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell uomo e pregiudizio per l ambiente. E dunque, il trasporto costituisce a pieno titolo una delle fasi della gestione dei rifiuti. In tutta la dinamica del trasporto il legislatore ha poi voluto dare al formulario di identificazione rifiuti (FIR) un ruolo fondamentale. Esso, infatti, non è solo un documento che accompagna il mero tragitto che il rifiuto compie durante il trasporto dal sito di prelievo al sito di destinazione; ma il formulario funge da prova del rispetto della normativa di settore, permettendo un constante controllo della movimentazione dei rifiuti dalla produzione fino al loro smaltimento o recupero ed ha anche un valore al fine della ripartizione delle responsabilità dei singoli operatori che partecipano alle diverse fasi della gestione dei rifiuti.

2 Questo importante aspetto è stato messo ben in evidenza dalla Cassazione Penale: «in tema di formulari, la legge pone rigide prescrizioni che tendono ad un adeguato e costante controllo della movimentazione dei rifiuti dalla produzione fino al loro smaltimento. Tali documenti, se tenuti in conformità della legge, fungono da prova del rispetto della normativa di settore ed hanno valore al fine della ripartizione delle responsabilità dei singoli operatori che partecipano alle diverse fasi della gestione limitando la responsabilità del produttore, o detentore, dei rifiuti nel caso in cui i soggetti ai quali li ha conferiti commettano illeciti.» [cit. Cassazione Penale, Sezione III, sentenza dell 11 luglio 2008, n ]. Ed ecco perché nel D.Lgs. n. 152/06 la sanzione per il trasporto irregolare è connessa alla corretta tenuta del formulario: art. 258, comma 4, D.Lgs. n. 152/06 Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all art. 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Per assolvere al compito di poter ricostruire esattamente - anche a posteriori - la tracciabilità di ogni singolo rifiuto trasportato e di permettere, contemporaneamente, a tutti i soggetti che partecipano a vario titolo alla dinamica del trasporto del rifiuto di svolgere un controllo sulla regolarità del trasporto stesso, è previsto che il formulario sia redatto in quattro esemplari che vanno distribuiti tra: il produttore/detentore, il trasportatore ed il destinatario. Si veda in tal senso sempre la Cassazione: «In particolare, si rileva che l art. 15 c. 2 DLvo 22/1997 (ora 193 c. 2 DLvo 152/2006) prevede un sistema congegnato in modo tale da consentire un reciproco controllo da parte di tutti i soggetti coinvolti nel trasporto dei rifiuti. La norma dispone che il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, datato e firmato dal produttore, o detentore, dei rifiuti e dal trasportatore. Costui conserva una copia del documento, mentre le altre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite, una dal destinatario medesimo e due dal trasportatore che provvede a trasmetterne una al detentore originario.». Attualmente, relativamente al modello ed ai contenuti del formulario di identificazione, si applica ancora il decreto del Ministro dell ambiente 1 aprile 1998, n. 145 Ricordiamo che la quinta sezione del formulario contiene le parti riservate al destinatario, il quale all arrivo del carico di rifiuti dove indicare se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta, nonché la data, l ora e la firma.

3 A seconda dei casi debbono essere barrate le corrispondenti voci. Naturalmente, per decidere se accettare in tutto o in parte o respingere il carico (e conseguentemente barrare le corrispondenti caselle sul formulario) il destinatario deve per forza di cose operare un controllo sia dei documenti sia dei rifiuti stessi che gli sono giunti presso l impianto. E, dunque, se il carico di rifiuti una volta giunto all impianto di destinazione - risulta essere in parte o totalmente non conforme in via formale a quanto dichiarato documentalmente, o mancano i documenti previsti obbligatoriamente dalle normative di settore (come è il formulario) e/o può essere appurato che il carico di rifiuti è illegale o gestito in modo illegale, il destinatario deve non accettare il carico, indicando i motivi del respingimento sul formulario. È di tutta evidenza, pertanto, che il destinatario dei rifiuti non si limita meramente a controfirmare il formulario, ma compila una parte importante del formulario e - con la sua accettazione o meno - concorre attivamente al corretto svolgimento del trasporto dei rifiuti. Peraltro va ricordato che i formulari costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti o gestiti. A tal fine gli estremi identificativi del formulario devono essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, ed il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi (art. 4, comma, 3 Decreto 1 aprile 1998, n. 145). E dunque, come documentazione, i FIR concorrono anche alla corretta tenuta anche dei registri di c/s. Premesso ciò, dopo aver ricostruito la disciplina sul trasporto, vogliamo offrire un nostro modesto contributo di idee e riflessioni in ordine al dibattito dottrinario e giurisprudenziale in materia, ed - in particolare - sul punto specifico dell individuazione della possibile responsabilità del destinatario finale del trasporto.

4 Su tale aspetto un certo indirizzo della giurisprudenza civile ritiene non applicabile, nel caso di accettazione da parte dell impianto di destinazione di rifiuti non pericolosi non accompagnati da formulario o con formulario che riporta dati incompleti o inesatti 1, il concorso del destinatario nell illecito ai sensi dell art. 5 legge n. 689/81, con la motivazione che in tale ipotesi si è in presenza di una condotta tipica che si consuma nel momento della spedizione dei rifiuti, per cui - quando il destinatario riceve i rifiuti senza formulario o con formulario che riporta dati incompleti o inesatti - la condotta illecita è già compiuta ed il destinatario (che, secondo i giudici, sarebbe tenuto solo a controfirmare il FIR) se accetta i rifiuti non è in alcun modo sanzionabile perché nel D.Lgs. n. 152/06 manca una sanziona specifica riferita al tale soggetto (così Cassazione Civile Sesta Sezione ordinanza del 20 maggio 2011 n ). Va tuttavia a nostro avviso tenuto in considerazione che sempre la giurisprudenza di Cassazione ha evidenziato come: in tema di sanzioni amministrative, l'art. 5 l. n. 689/1981, il quale contempla il concorso di persone, recepisce i principi fissati in materia dal codice penale (Cass , n. 7336; Cass , n. 3288). Nel concorso di persone nel reato, e quindi anche nella violazione amministrativa, il legislatore ha adottato la teoria monistica, ripudiando le varie ed antiche figure di compartecipazione primaria, secondaria, morale psichica, formale di complicità ecc., eliminando ogni distinzione di concorso, ha invece accolto il principio di equivalenza delle cause, ponendo l evento a carico di tutti i concorrenti, giacché esso è di tutti quelli che vi presero parte, perché è il risultato della comune cooperazione morale e materiale (Cass. pen , Li Volsi). Il contributo alla realizzazione collettiva dell illecito è concepito quindi come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei compartecipi, anche se detti atti, atomisticamente considerati, possano non essere illeciti, sicché questi singoli atti sono al tempo stesso loro propri e comuni anche agli altri, allorché sussista in ciascuno dei partecipi la consapevolezza del collegamento finalistico dei vari atti e cioè la coscienza e volontà di portare il loro contributo materiale e psicologico alla realizzazione dell'evento illecito perseguito da tutti. (cit. Cassazione Civile Sez. Terza sentenza del 18 febbraio 2000, n. 1876). Ed ancora: La L. 689 del 1981, art. 5, che contempla il concorso di persone, dispone che "Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge". Tale norma recepisce i principi fissati in materia dal codice penale, rendendo così applicabile la pena pecuniaria non soltanto all'autore, o ai coautori, dell'infrazione, ma anche a coloro che 1 Fattispecie punita, per i rifiuti non pericolosi, solo con sanzione amministrativa art. 258, comma 4, D.Lgs. n. 152/06 Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all art. 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

5 abbiano comunque dato un contributo causale, pure se esclusivamente sul piano psichico (cit. Cassazione Civile Sez. Prima sentenza del 22 settembre 2006, n ). Orbene, con riferimento a tali principi espressi dalla Cassazione - a nostro modesto avviso - il caso del trasporto di rifiuti in questo senso ci appare emblematico. Infatti, il destinatario che accetta una partita di rifiuti non pericolosi accompagnata da un formulario recante dati incompleti o inesatti (esempio, manca il dato del peso, o i codici CER indicati nel FIR sono diversi dai rifiuti effettivamente trasportati) sempre a nostro avviso rende di fatto possibile il compimento effettivo del trasporto irregolare; che diversamente non si sarebbe mai realizzato se il titolare del sito finale avesse respinto il carico di rifiuti. Ed il tutto riteniamo - nella piena consapevolezza di ciò, dato che egli è tenuto anche a compilare l ultima parte del formulario, dopo gli opportuni accertamenti, con la dichiarazione espressa dell accettazione del carico e la controfirma. E pertanto, a nostro avviso, il destinatario nella dinamica del trasporto dei rifiuti come delineata dal legislatore è comunque in grado potenzialmente di apportare quel contributo causale evidenziato dalla giurisprudenza per il concorso, che agevola la realizzazione collettiva del fatto illecito. Dunque la materia, pur nella consapevolezza della citata giurisprudenza antitetica, merita a nostro avviso un dibattito ampio sui principi che regolano le dinamiche in esame e le connesse responsabilità. Valentina Vattani Pubblicato il 10 aprile 2015

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