Prot. n. F88/RNS Bologna, 5 giugno 2012

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1 Prot. n. F88/RNS Bologna, 5 giugno 2012 DIRITTO ANNUALE CCIAA PER IL 2012

2 2 I N D I C E SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2012 Pag. 3 SOGGETTI ESONERATI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2012 Pag. 4 IMPORTI DOVUTI PER IL 2012 Pag. 4 TERMINI E MODALITA DI VERSAMENTO Pag. 10 SANZIONI PER OMESSO O TARDIVO PAGAMENTO Pag. 12 MODALITA PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI RIMBORSO DI DIRITTI NON DOVUTI Pag. 14

3 3 Si riepilogano di seguito gli adempimenti per assolvere il diritto annuale per il 2012 dovuto alle Camere di Commercio. Segnaliamo che sui siti Internet delle CCIAA di competenza ed, in generale, sul sito sezione Servizi per le imprese si potranno consultare tutte le informazioni pratiche nonché la normativa sul diritto camerale. Le novità e/o le integrazioni rispetto all analoga circolare dello scorso anno sono evidenziate in corsivo grassetto. SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2012 Sono obbligate al pagamento del diritto 2012 tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1 gennaio 2012 nonché quelle iscritte o annotate nel Registro Imprese nel corso dell anno di riferimento. A decorrere dall anno 2011, il diritto annuale è dovuto anche dai soggetti iscritti al solo Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), quali - ad esempio - fondazioni, associazioni ed altri enti collettivi e similari che pongono in essere attività economiche. Si sottolinea l importanza di effettuare il versamento del diritto annuale, in quanto la legge 449 del 27/12/97 all art.24, comma 35, dispone che il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1 gennaio dell anno successivo al versamento, per il rilascio delle certificazioni da parte dell Ufficio del Registro delle Imprese. Sono tenute al pagamento anche le società inattive, cioè quelle società iscritte che non hanno mai svolto alcuna attività connessa al perseguimento dell oggetto sociale, poiché il diritto annuale rappresenta una sorta di tributo sull iscrizione nel Registro Imprese. Ricordiamo inoltre che: - sono tenute al versamento del diritto annuale anche le società iscritte negli anni precedenti, che al primo gennaio dell anno di riferimento risultano poste in liquidazione; - la cessazione totale dell attività da parte della società, senza l avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese, non è causa di esonero;

4 4 - la cancellazione dal Registro delle Imprese con decorrenza retroattiva non comporta l esonero per gli anni pregressi. SOGGETTI ESONERATI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2012 Sono esonerati dal pagamento del diritto annuale in particolare i seguenti soggetti: 1) le imprese per le quali sia stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, a partire dall anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, esclusi i casi in cui sia stato autorizzato l esercizio provvisorio dell impresa e fino a quando questo non sia terminato; pertanto saranno escluse le imprese che sono entrate in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa entro il 31/12/2011; 2) le società e gli altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2011, purché la domanda di cancellazione dal Registro imprese sia stata presentata entro il 30 gennaio 2012; 3) le società cooperative che ricadono nelle ipotesi dell art septiesdecies, purché il provvedimento di scioglimento sia stato assunto dall autorità governativa nel IMPORTI DOVUTI PER IL 2012 Con la nota del 27 dicembre 2011 Prot. n , il Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato gli importi del diritto annuale In particolare, con la suddetta nota sono confermate le misure del diritto annuale già definite per il 2011 con il decreto interministeriale del 21 aprile 2011, sia con riferimento alle misure fisse, alle fasce e alle aliquote di fatturato, che alle misure transitorie definite lo scorso anno per quei soggetti per i quali le modifiche normative hanno comportato un obbligo di pagamento in passato non previsto ovvero nel sistema di determinazione delle misure stesse. 1. Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro imprese Il diritto viene applicato in misura fissa di 88,00 euro.

5 5 2. Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese Il diritto viene applicato in misura fissa di 200,00 euro. 3. Soggetti iscritti al REA Il diritto annuale è dovuto, in via transitoria, nella misura fissa di 30,00 euro. 4. Tutte le altre imprese iscritte nel Registro imprese (diverse da quelle individuate ai punti sub 1) e 2). Il diritto annuale è determinato, con riferimento alla sede legale, applicando al fatturato dell esercizio 2011 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato : Sottolineiamo che la natura giuridica delle imprese iscritte in sezione ordinaria non incide in alcun modo sull importo da versare e, quindi, anche le SOCIETA COOPERATIVE E CONSORZI, per l anno 2012, dovranno fare riferimento agli scaglioni di fatturato e alle aliquote indicate nella tabella sopra riportata. Si evidenzia che anche le imprese con ragione di società semplice agricola e non agricola nonché le società tra professionisti rientrano tra le altre imprese che determinano il diritto annuale per scaglioni di fatturato. E, però, stabilito che, transitoriamente, il diritto annuale è dovuto in misura fissa come segue: - Società semplice agricola: il diritto annuale è dovuto nella misura del 50% della misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato ( 100,00). Ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto alla camera di commercio devono essere considerate agricole le società semplici iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese relativa alle imprese

6 6 agricole/imprenditori agricoli, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l indicazione di società agricole ; - Società semplice non agricola: il diritto annuale è dovuto nella misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato ( 200,00); - Società tra professionisti: il diritto annuale è dovuto nella misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato ( 200,00). All importo determinato in base alla tabella sopra riportata, va aggiunto quanto eventualmente dovuto per le unità locali (nelle misure di seguito riportate). L importo da versare a ciascuna Camera di Commercio è espresso in unità di euro applicando le regole dell arrotondamento contenute nella Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot del 3 marzo 2009 (allegata alla nostra circolare n. RNS F86 08/06/2009). In estrema sintesi (consigliando comunque di consultare la circolare citata e gli esempi pratici in essa riportati) il nuovo sintema di calcolo si basa su un unico arrotondamento finale all unità di euro mentre per tutti i calcoli intermedi dovranno essere mantenuti cinque decimali. L arrotondamento all unità di euro andrà, dunque, effettuato solo sull importo complessivo finale da versare a ciascuna camera di commercio. Con riferimento all ammontare del fatturato, la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot del 2009 soprarichiamata, chiarisce che tale ammontare andrà individuato dai quadri del Modello IRAP2012: enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del conto economico a norma dell articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 somma degli interessi attivi e assimilati e delle commissioni attive: si sommano gli importi indicati nel Quadro IC della Sezione II al rigo IC15 (interessi attivi e proventi assimilati) e al rigo IC18 (commissioni attive); imprese di assicurazione tenute alla redazione del conto economico a norma dell articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 somma dei premi e degli altri proventi tecnici: si sommano gli importi così come rappresentati nelle scritture contabili previste dall articolo 2214 e ss. del codice civile, precisamente devono far riferimento alla somma delle voci I.1, I.3, II.1, II.4 del

7 7 conto economico, allegato al provvedimento approvato con regolamento dell ISVAP 4 aprile 2008 n. 22; imprese che esercitano in via esclusiva o prevalente attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari somma dei ricavi delle vendite e prestazioni, degli altri ricavi e proventi ordinari e degli interessi attivi e proventi assimilati: si sommano gli importi indicati nel Quadro IC della Sezione I, al rigo IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e al rigo IC5 (altri ricavi e proventi) e della Sezione 2 al rigo IC15 (interessi attivi e proventi assimilati); altri soggetti, cioè imprese industriali e commerciali (comprese le società cooperative e i consorzi) - somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi: si sommano gli importi indicati nel Quadro IC della Sezione I, al rigo IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e al rigo IC5 (altri ricavi e proventi); contribuenti che svolgono attività diverse da quelle sopra indicate - possono prendere in considerazione i valori contabili corrispondenti a quelli sopra indicati come dichiarati ai fini IRAP o, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli artt e seguenti del codice civile. Tra tali soggetti rientrano, come specificato dalla Camera di Commercio di Bologna 1, le società cooperative edilizie, i consorzi di garanzia fidi, ecc. Conseguentemente, con particolare riferimento alle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, ancorché per le stesse la base imponibile Irap relativa all attività istituzionale sia determinata su base retributiva, l importo del diritto annuale è determinato sulla base del fatturato considerato come somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1 di conto economico) e degli altri ricavi e proventi ordinari (voce A5 di conto economico). Analoga determinazione del diritto annuale dovranno effettuare le società cooperative a proprietà divisa fino al frazionamento del mutuo relativo agli alloggi oggetto di assegnazione. Unita locali Per le imprese che esercitano attività economica attraverso le unità locali deve essere versato, per ciascuna di queste ultime, in favore delle Camere di commercio nel cui 1 A seguito di risposta ufficiosa fornita al nostro specifico quesito.

8 8 territorio ha sede l unità locale, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, con arrotondamento all unità di euro, fino ad un massimo di 200,00 euro per ciascuna unità locale. Si rammenta che il calcolo del 20% andrà effettuato sull importo dovuto per la sede principale prima dell arrotondamento (considerando quindi 5 decimali). Imprese nuove iscritte nel corso del 2012 Tutte le imprese che si iscrivono nel Registro delle Imprese nel corso del 2012 (esclusi i casi di trasferimento della sede da altra provincia) e/o aprono unità locali in corso d anno, versano il diritto al momento dell iscrizione o annotazione e comunque entro 30 giorni dall iscrizione, direttamente allo sportello camerale o mediante modello F24. In quest ultimo caso, l allegazione alla pratica telematica della copia informatica scansionata del modello F24 in formato.tif o.pdf, dimostrerà l avvenuto pagamento. In mancanza di tale allegazione l ufficio provvederà all addebito automatico del diritto annuale. Qualora l utente intenda avvalersi della facoltà di pagare entro 30 gg. dalla presentazione dell istanza di iscrizione (diritto 2012), deve indicarlo espressamente nel campo note. In particolare, le nuove imprese iscritte e le nuove unità locali (appartenenti ad imprese già iscritte nel Registro delle Imprese) che si iscrivono nel corso del 2012 sono tenute al pagamento del diritto annuale determinato nella tabella sottostante (per le nuove unità locali il diritto è calcolato nella misura del 20% dell importo dovuto dalle nuove imprese iscritte nel Registro delle Imprese nel corso del 2012).

9 9 Nuove imprese e nuove unità locali iscritte nel corso del 2012 Sede unità locale imprese individuali sezione speciale euro 88,00 euro 18,00 Imprese individuali sezione ordinaria euro 200,00 euro 40,00 società semplici agricole euro 100,00 euro 20,00 società semplici non agricole euro 200,00 euro 40,00 società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell art. 16 del D.Lgs. 2 Febbraio euro 200,00 euro 40, , n. 96 (società tra avvocati) Società cooperative euro 200,00 euro 40,00 Consorzi euro 200,00 euro 40,00 Società di persone euro 200,00 euro 40,00 imprese con sede principale all estero (per nuove unità locale e/o sede secondaria) _ euro 110,00 Nota: Come si evince dalla tabella sopra riportata, TUTTE le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, sono tenute a corrispondere l importo relativo alla prima fascia di fatturato. Sedi secondarie di imprese con sede principale all estero Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all estero devono versare per ciascuna di esse in favore della CCIAA nel cui territorio competente hanno sede, un diritto annuale pari a 110,00 euro. Maggiorazioni Alcune Camere di Commercio possono stabilire di applicare agli importi di base per il 2012 (sia per la sede sia per eventuali unità locali) una maggiorazione che può arrivare fino al 20% (previsione contenuta nell art. 18, comma 6, della L. 580/93). Riteniamo pertanto opportuno verificare presso la CCIAA competente l'adozione o meno dell eventuale maggiorazione, nonché la misura della stessa.

10 10 TERMINI E MODALITA DI VERSAMENTO Il diritto annuale va versato alla Camera di Commercio dove è ubicata la sede legale o principale al 1 gennaio dell anno cui si riferisce il pagamento. Le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie situate in province diverse da quella di ubicazione della sede legale devono effettuare il versamento ancorché sia possibile l utilizzo di un unico modello F24 - alla/e competente/i CCIAA, con riferimento a ciascuna unità locale/sede. Se l impresa è stata costituita successivamente al 1 gennaio, e nel corso dello stesso anno effettua il trasferimento di sede in altra provincia, il diritto è dovuto solo alla Camera di Commercio di prima iscrizione. Il pagamento del diritto CCIAA per le imprese già iscritte al primo gennaio dell anno di riferimento va eseguito in unica soluzione (senza possibilità di rateizzazione), esclusivamente utilizzando il modello F24, con possibilità di compensare quanto dovuto con eventuali altri tributi o contributi ai sensi del D.Lgs. n. 241/97. Si rammenta l OBBLIGO per tutti i contribuenti titolari di partita IVA, di utilizzare esclusivamente il CANALE TELEMATICO anche per il versamento in questione. Per le imprese già iscritte al 1 gennaio dell anno di riferimento, il termine per il versamento coincide con quello di pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, compresa la possibilità di effettuare il pagamento nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%. Pertanto, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l anno solare, nella generalità dei casi, la scadenza per il versamento del diritto annuale CCIAA è: 18 giugno 2011 (prorogato al 18 giugno 2012 cadendo il 16 giugno di sabato) Oppure entro i successivi 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

11 11 Qualsiasi richiesta di pagamento che venga recapitata all indirizzo delle imprese e che contenga bollettini di conto corrente postale e generici riferimenti a iscrizioni o registri deve considerarsi non proveniente dalla camera di Commercio, in quanto per il diritto annuale di competenza anni 2001 e seguenti non è più possibile effettuare pagamenti in c/c postale. L importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell anno. COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 La compilazione del modello F24 prevede l inserimento dei seguenti dati: nella Sezione dei dati anagrafici, occorre riportare con estrema attenzione il CODICE FISCALE della società (e non la Partita IVA), i dati anagrafici e il domicilio fiscale; nella Sezione ICI e altri tributi locali: - codice ente locale: sigla automobilistica della provincia della Camera di Commercio alla quale viene effettuato il pagamento (nel caso della CCIAA di Bologna, indicare BO ); - codice tributo: 3850; - anno: anno cui si riferisce il pagamento, da indicare con quattro cifre (es: 2012); - colonna importi a debito versati: importo del diritto annuale. Le imprese che hanno unità locali in province diverse devono indicare gli importi distinti per ciascuna provincia. Per ogni provincia va compilata una sola riga, sommando gli eventuali importi multipli destinati a quella provincia. Occorre inoltre considerare le eventuali maggiorazioni dei diritti deliberate dalle CCIAA. Nel caso di versamenti non dovuti o effettuati in misura superiore al dovuto che abbiamo determinato un importo di diritto annuale a credito, l eccedenza può essere utilizzata in compensazione per il pagamento di qualsiasi imposta/tributo/contributo con Mod. F24 indicando l importo nella colonna Importi a credito compensati.

12 12 SANZIONI PER OMESSO O TARDIVO PAGAMENTO La disciplina delle sanzioni amministrative tributarie riferite al diritto annuale è contenuta nel decreto n. 54/2005, e nei chiarimenti ministeriali forniti con circolare del M.A.P. n. 3587/C del 20/6/05 (cfr. ns. circ. prot. n. RNS F191 del 5/9/05). Nel caso di tardivo versamento 2 si applica una sanzione amministrativa del 10% di quanto dovuto. Nel caso di omesso versamento 3 integrale o parziale - si applica una sanzione amministrativa dal 30% al 100% dell ammontare del diritto dovuto limitatamente all importo non versato. Il versamento eseguito ad una CCIAA diversa da quella territorialmente competente non viene considerato omesso solo se effettuato entro la scadenza ordinaria. Nel caso di irregolarità, si può sanare la violazione dell omesso o tardivo versamento ricorrendo al ravvedimento operoso di cui al D.Lgs. n. 472/97, pagando con un unico modello F24: a) il diritto annuale dovuto; b) gli interessi pari alla misura del saggio legale 4 calcolati dal giorno successivo a quello in cui il versamento del diritto annuale andava eseguito fino al momento della presentazione del modello F24 in questione. Tale importo deve essere versato separatamente dal diritto annuale, cioè compilando un rigo sullo stesso modello F24 e utilizzando il codice tributo appositamente approvato; c) la sanzione ridotta a seguito del ravvedimento operoso. Le violazioni riferite al diritto annuale commesse dopo il 19 aprile 2005 (entrata in vigore del citato decreto n. 54/05) sono ravvedibili nella misura di 1/8 della sanzione, nella misura del 30%, per versamenti tardivi (cioè eseguiti entro 30 gg dalla scadenza) e di 1/5 del 30% per versamenti omessi; Si evidenzia che con Circolare prot del 30 dicembre 2008 il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che non si applica al 2 Per tardivo versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore a 30 giorni dalla scadenza ordinaria. 3 Per omesso versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo superiore a 30 giorni dalla scadenza ordinaria. 4 1% misura in vigore per il 2010; 1,5% misura in vigore per il 2011; 2,5% misura in vigore dal 1 gennaio 2012.

13 13 ravvedimento di diritto annuale la riduzione delle percentuali di sanzione disposta dal comma 5 dell art. 16 D.L. n. 185/2008 convertito in legge, con modificazioni, dall art. 1 L. n. 2/2009. Le violazioni formali, come ad esempio l'errata indicazione del codice tributo camerale e/o del codice fiscale e/o della sigla della provincia e/o dell'anno di competenza, che non comportano accrediti di somme al di fuori del sistema camerale, non sono sanzionabili. L Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 115/E del 25/5/2003, ha istituito appositi codici tributo per il versamento delle somme di cui ai sopra indicati punti b) e c): 3851 interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale 3852 sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale Mentre il versamento del diritto annuale con codice 3850 è compensabile, quello delle somme dovute mediante i codici tributo 3851 e 3852 non è soggetto a compensazione su F24 con eventuali crediti risultanti per altri tributi o contributi. Tutti i codici sopra visti vanno riportati nella sezione ICI e altri tributi locali del modello F24, indicando come anno quello di competenza del diritto e come codice ente/comune la sigla automobilistica della provincia in cui ha sede la CCIAA destinataria del versamento. La CCIAA di competenza può consentire, su richiesta dell interessato, il pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione e interessi, in rate mensili e fino ad un massimo di dieci. Il debito può essere estinto in un unica soluzione in ogni momento. Nel caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Le sanzioni saranno irrogate dalla CCIAA competente per territorio nei casi di tardivo o omesso versamento, nonché nei casi di maggior ammontare del diritto annuale accertato sulla base della comunicazione ricevuta dall Agenzia delle Entrate. L atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data di notificazione dell atto di irrogazione. L impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione.

14 14 E ammesso ricorso contro il provvedimento di irrogazione sanzioni davanti alle Commissioni tributarie entro 60 giorni dalla notifica dello stesso. MODALITA PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI RIMBORSO DEI DIRITTI NON DOVUTI Dal primo gennaio 2002 non è più possibile presentare istanze di rimborso per annualità anteriori al 2000 (art.17 Legge 23 dicembre 1999, n. 488). Per le annualità dal 2000 in poi, le richieste di rimborso e le azioni giudiziali conseguenti devono essere presentate e proposte, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di pagamento. Si precisa che non è possibile procedere a rimborsi nei confronti di società che risultino già cancellate dal Registro Imprese. I modelli e le relative istruzioni per il rimborso possono essere scaricate dal sito Internet della CCIAA competente. Cordiali saluti. Allegato: - Nota del 27 dicembre 2011 Prot. n

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