La confisca di prevenzione disgiunta dall applicazione delle misure personali: verso un actio in rem contro l accumulo di ricchezza illecita.

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1 La confisca di prevenzione disgiunta dall applicazione delle misure personali: verso un actio in rem contro l accumulo di ricchezza illecita. 1. Le novità dei due pacchetti sicurezza. L elemento di maggiore innovazione contenuto nelle recenti modifiche alla legislazione in materia di misure di prevenzione è indubbiamente l introduzione della possibilità di chiedere ed ottenere una misura patrimoniale indipendentemente dalla richiesta di una misura personale, nonché nei casi in cui il proposto muoia nel corso del procedimento o sia deceduto (artt. 2 bis, 6 bis, 2 ter co. 11 L. n. 575/65 e succ. mod.). Raccogliendo, sia pur parzialmente, le numerose sollecitazioni formulate dagli esperti della materia, il legislatore ha sostanzialmente sganciato il procedimento per l applicazione delle misure patrimoniali dalla sorte delle misure di prevenzione personali, così risolvendo uno dei nodi critici che, nell esperienza giudiziaria, avevano determinato l impossibilità di disporre il sequestro e la confisca di beni di cui era stata comunque dimostrata l illegittima provenienza: o per l impossibilità di dimostrare l attualità della pericolosità personale del soggetto proposto o per la sua morte. In linea generale, l introduzione del comma 6 bis dell art. 2bis della l. 575/65 ad opera della l. 125/08 e l ulteriore modifica di tale disposizione ad opera della l. 94/09, ha introdotto il principio generale di autonomia reciproca delle misure di prevenzione patrimoniali da quelle personali. Inoltre, a ribadire tale autonomia, è stato chiarito che le misure di prevenzione patrimoniali possono essere richieste ed applicate indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione 1

2 In tal modo si elimina espressamente la necessità di legare l accertamento sull origine illecita del patrimonio riconducibile al proposto con la formulazione di un giudizio sull attualità della sua pericolosità sociale. Infine, la parte finale dell art. 2bis, comma 6bis l.cit., nonché l art. 2ter comma 10 l. cit., disciplinano l esempio più evidente di applicazione autonoma della misura di prevenzione patrimoniale: la morte del proposto o del soggetto che avrebbe potuto essere proposto. Infatti, nel primo caso è previsto che le misure di prevenzione patrimoniali possano essere applicate anche nei confronti del soggetto che muoia nel corso del procedimento, continuando il procedimento nei confronti degli eredi. Nel secondo caso, la proposta di confisca può essere formulata entro cinque anni dalla scomparsa del soggetto che avrebbe potuto essere soggetto passivo del procedimento, con l evidente conseguenza che la proposta dovrà essere formulata nei confronti dei suoi successori a titolo universale o particolare. 2. Verso l actio in rem come strumento generale di contrasto alla redditività del crimine Occorre ricordare che il sistema così sinteticamente descritto, recante delle novità strutturali di straordinaria rilevanza nel sistema delle misure di prevenzione, è il frutto di due successivi interventi del legislatore sull impianto delle misure di prevenzione patrimoniali, entrambi adottati nel contesto di due cosiddetti decreti legge recanti provvedimenti urgenti a tutela della sicurezza pubblica. Il tema dello sganciamento delle misure di prevenzione personali da quelle patrimoniali è stato oggetto di numerosi interventi della dottrina e di significativi arresti giurisprudenziali, resi soprattutto nei casi in cui il proposto era deceduto prima della conclusione del procedimento. E d altra parte, si era più volte sollecitata la riforma complessiva del sistema delle misure di prevenzione, sia al fine di eliminare gli aspetti di genericità ed 2

3 inadeguatezza di una disciplina introdotta all inizio degli anni ottanta, quando la dimensione economica della criminalità organizzata era meno complessa, sia al fine di razionalizzare il diritto penale dell intervento patrimoniale 1, in modo da superare l apparente anomalia di una procedura destinata ad incidere su diritti costituzionalmente garantiti, ma formalmente autonoma e distinta dal processo penale. Tuttavia, come è noto il dibattito scientifico, le numerose proposte di legge 2 ed anche i lavori di una apposita commissione ministeriale 3 non si sono mai tradotti nell approvazione di un organico testo di riforma, così, come spesso accade in Italia, l introduzione di innovazioni destinate a incidere profondamente sul sistema penale avviene mediante la legislazione di emergenza. E ciò, ovviamente, con tutti i limiti di interventi affrettati e non inseriti in organici disegni di riforma. Infatti, il legislatore, mosso dal condivisibile disegno di consentire il funzionamento di un procedimento volto a colpire direttamente i patrimoni di origine illecita, ritenuti pericolosi in sé, indipendentemente dall eventuale cessazione della pericolosità o della morte di chi li ha accumulati, non ha ritenuto di ridisegnare complessivamente l architettura delle misure patrimoniali, ridefinendo la struttura ed il rito di un processo con finalità e presupposti ormai radicalmente differenti da quello volto all applicazione delle misure di prevenzione personale, ma ha preferito ancora una volta intervenire sul già stravolto corpo della legge 575/65. Come già detto, la legge n. 125/08 ha inserito nell art. 2bis della legge n. 575/65 il comma 6bis, secondo cui "Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste ed applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro 1 L espressione è di A. Gialanella, Lo stato di diritto e la sua difficile antimafia: la questione penalistica della sanzione patrimoniale, la razionalità del garantismo penale e l orizzonte di una possibile riforma, in La difficile antimafia, a cura di M. Vallefuoco e A. Gialanella, p. 29, Roma, Si veda, tra gli altri, lo schema di disegno di legge delega Misure di contrasto alla criminalità organizzata. Delega al governo per l emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di misure di prevenzione. Disposizioni in materia di ordinamento giudiziario e patrocinio a spese dello Stato - A.C presentato nella scorsa legislatura, 13 novembre Si tratta della commissione presieduta dal prof. Giovanni Fiandaca sulla normativa di contrasto della criminalità organizzata, Istituita presso il Ministero della Giustizia con D.M. 15 ottobre

4 applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento esso procede nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa." Tale disposizione, sia pure generica e non felicemente collocata topograficamente, rivelava comunque la volontà del legislatore di strutturare un autonomo processo di prevenzione patrimoniale, avente la finalità di colpire i patrimoni di origine illecita, indipendentemente dalle vicende del procedimento finalizzato all applicazione di una misura personale. E evidente l innovazione che sposta il fuoco della pericolosità dalla persona al patrimonio. Non ha più fondamento logico la massima giurisprudenziale secondo cui il presupposto della confisca di prevenzione sarebbe soprattutto quello di disinnescare il potenziale di pericolosità del patrimonio derivante dal fatto che lo stesso sia in mano ad un soggetto che sia in atto socialmente pericoloso. Di contro, emerge una sorta di pericolosità autonoma del patrimonio fondata sull accertamento della sua origine illecita e sulla sua riconducibilità ad un soggetto che ha posto in essere una condotta antisociale riconducibile alle categorie indicate all art. 1 l. 575/65 ed a quelle di cui all art. 1 numeri 1 e 2 l. 1423/56 4, anche in relazione a condotte che - per le ragioni più svariate - non possono fondare un giudizio sull attualità delle loro pericolosità sociale.. Infatti, la libera disponibilità di tali beni in capo ai tali soggetti risulta non soltanto un evidente fattore di distorsione dell economia lecita, ma anche una potenziale fonte di ulteriori attività illecite. Diversamente, non avrebbe avuto senso la netta formulazione della disposizione recante la possibilità di chiedere ed applicare disgiuntamente le misure di prevenzione personali e patrimoniali. 4 L estensione dell applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali anche ai soggetti indicati nell art. 1, numeri 1 e 2 della legge 1423/56 è un effetto dell abrogazione dell art. 14 della l. n. 55/90, disposta dalla l. 125/08. Infatti, il mantenimento in vigore dell art. 19 l. 152/75 fa si che le disposizioni di cui alla l. 575/64 de dunque anche le misure patrimoniali siano applicabili ai soggetti abitualmente dediti ai traffici delittuosi o che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose 4

5 E vero che una possibilità di applicazione disgiunta era già prevista dalla normativa già in vigore, che consentiva la possibilità di chiedere ed applicare una misura patrimoniale anche nel caso in cui non fosse cessata l applicazione di una misura personale precedentemente disposta (art. 2ter comma 6, l. n.575/65). Tuttavia, è anche vero che tale ipotesi non disciplina l applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale effettivamente disgiunta dalla misura personale e, segnatamente, dall attualità della pericolosità sociale del proposto. E evidente che, nel caso in esame, la misura personale - e dunque la necessaria persistenza di una pericolosità sociale attuale del proposto - risulta comunque un presupposto necessario per l applicazione, anche separata, della misura patrimoniale. In realtà, l unica ipotesi residuale di applicabilità di una misura di prevenzione patrimoniale autonomamente dall avvio di un procedimento personale sarebbe quella dell assenza, residenza e dimora all estero del proposto, condizione che consente la possibilità di iniziare un procedimento di prevenzione ai soli fini dell applicazione della confisca a carico dei beni di provenienza illecita del soggetto assente, residente o dimorante all estero. Altro esempio di possibile applicazione della confisca indipendentemente dall applicazione di una misura personale era già offerto dall'art. 3 quater e l'art. 3 quinquies della legge n. 575/65, inseriti dall'art. 24 del d.l. 306 del 1992 (convertito nella legge n. 356/92). Infatti, tali disposizioni hanno introdotto una forma di sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni, di sequestro e di confisca nei confronti di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali; e ciò indipendentemente dalla riconducibilità dei titolari fittizi o reali ad una delle categorie di cui all art. 1 l. 575/65. Il presupposto di tali misure è la sussistenza di sufficienti indizi per ritenere che l esercizio di tali attività "sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'art. 416 bis c.p. o che possa comunque agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o 5

6 applicata una delle misure di prevenzione di cui all'art. 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli art. 416 bis, 629, 630, 648 bis e 648 ter del codice penale e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 2" Se ciò è vero, non è possibile pensare che il preciso riferimento della novella alla possibilità di applicare le misure patrimoniali disgiuntamente da quelle personali, sia stato espressamente introdotto dal legislatore quale norma di carattere generale rispetto a due previsioni già autonomamente regolate e che si pongono come casi particolari rispetto alla disciplina generale. Allo stesso modo pare illogico pensare che tale norma generale sia stata introdotta soltanto come premessa per la possibilità di proseguire o iniziare un procedimento patrimoniale a carico del defunto, prevista dall ultima parte dello stesso art. 2bis comma 6bis, l. cit. Dunque, se si vuole attribuire un significato alla disposizione che apre il comma 6bis dell art. 2ter della l. 575/65, l unica conclusione possibile rimane quella della volontà del legislatore di introdurre una disposizione generale finalizzata a sganciare le misure di prevenzione personali da quelle patrimoniali, con la possibilità di avviare autonomi procedimenti aventi ad oggetto il solo patrimonio ritenuto di origine illecita. Tuttavia, è innegabile che la disposizione, così come era stata formulata dal frettoloso legislatore dell urgenza, presentava indubbi profili di ambiguità interpretativa. Infatti, pur ammettendo la possibilità di avviare un procedimento di prevenzione patrimoniale indipendentemente dalla contestuale richiesta di applicare una misura personale, rimaneva irrisolto il nodo dei presupposti in base ai quali pronunciare una confisca disgiunta. Va ricordato che la riforma ha lasciato immutato il presupposto soggettivo in base al quale è possibile disporre un sequestro ed, eventualmente, una confisca: la 6

7 riconducibilità dei beni ad un soggetto nei cui confronti sia stato iniziato il procedimento (art. 2 ter l. cit. commi 2 e 3). Ovviamente tale disposizione si riferiva all inizio del procedimento per l applicazione di una misura di prevenzione personale, sicchè la pericolosità sociale del soggetto (accertata o in corso di accertamento) si configurava come il presupposto logico per la verifica della legittima acquisizione del patrimonio del proposto 5, nonché la copertura costituzionale della semplificazione probatoria del procedimento di prevenzione 6, posto che è stato in vario modo affermato il principio secondo cui (la confisca è rivolta non ai beni di provenienza illegittima come tali, ma in quanto posseduti da persone ritenute pericolose, in quanto la pericolosità del bene deriva dalla pericolosità della persona 7. Dunque, è emerso subito il dubbio sull armonia dell innovazione rispetto alle citate previsioni dell art. 2ter l.cit., rilevandosi da più parti che l applicazione disgiunta delle misure patrimoniali non avrebbe potuto prescindere dal formale accertamento dell attuale pericolosità del soggetto proposto. E ciò sia per ragioni di coerenza normativa, che in ossequio al quadro costituzionale di riferimento della confisca di prevenzione. 5 Si tratta dell orientamento consolidato della Suprema Corte, di recente confermato dalla sentenza Cass., sez. I, 8 aprile 2008 n , Failla, ove è stato chiaramente ribadito che : Nell art. 2 ter della L n. 575 non si rinviene alcun elemento che possa far ritenere che i beni sequestrabili e poi confiscabili debbano essere stati acquisiti nel periodo al quale l accertata pericolosità del soggetto è riferita Il Legislatore nell art. 2 ter, comma 2, L n. 575 ha solo previsto il sequestro dei beni, dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento per l applicazione di una misura di prevenzione personale risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all attività economica svolta. Nel successivo terzo comma è previsto che con l applicazione della misura di prevenzione sia disposta la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia dimostrata la legittima provenienza. Quindi l unico presupposto che la legge vuole realizzato è l inizio di un procedimento di applicazione di misura personale nei confronti di una persona pericolosa. Una volta accertata la pericolosità (pericolosità che costituisce la conditio sine qua non per poter accertare la formazione di tanti patrimoni il cui valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all attività economica svolta) del soggetto, la legge impone una verifica della legittima acquisizione del suo patrimonio. In buona sostanza il legislatore ha creato un vincolo di pertinenzialità solo tra i beni non importa quando acquisiti di cui non sia provata la legittima provenienza e soggetti portatori di pericolosità sociale. D altronde la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2004 n. 920 ha riconosciuto la validità di tale principio per la confisca ex art. 12 sexies L. 356/1992, norma questa che, sul punto specifico, è stata strutturata dal legislatore come l art. 2 ter L n E evidente che se un tale principio è stato affermato per la confisca ex art. 12 sexies L. 356/1992, confisca che richiede un collegamento con un reato, a maggior ragione questo principio è applicabile alla parallela e affine confisca deliberata ai sensi dell art. 2 ter L. 356/ Corte Cost. ord. 675/88; Corte Cost. 19 novembre 1992, n. 464, in Cass. pen. 1993, p o Per il medesimo orientamento nella giurisprudenza di legittimità si veda: Cass., 7 maggio 1993, n. 704, Carnana, in Riv. pen. 1994, p. 441; Cass., 12 maggio 1986, Oliveri, in Riv. pen. 1987, m. 499; Cass., 4 gennaio 1985, Pipitone, in Cass. pen. 1986, p. 378; Cass., 18 maggio 1992, Vicenti ed altri, in Mass. Cass. pen. 1992, fasc. 12, m Si veda tra le altre Corte Cost., 8 ottobre 1996, n. 335, in Foro it. 1997, I, c

8 3. I presupposti per l applicazione della confisca disgiunta. Consapevole dei limiti dell intervento emergenziale, nonché della concreta possibilità di una non facile applicazione di un strumento ritenuto centrale nell efficace contrasto al crimine organizzato, il legislatore ha messo mano alla novella a pochi mesi dalla sua introduzione, modificando ulteriormente il testo della l. 575/65, nel contesto di un ulteriore pacchetto sicurezza introdotto con la l. n. 94/09. Tale nuovo intervento ha, infatti, rivelato chiaramente l intenzione del legislatore di trasformare il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali in una actio in rem generale da utilizzare nei confronti di determinate categorie di soggetti che, con le loro condotte, hanno manifestato una pericolosità sociale qualificata 8. Tale finalità emerge chiaramente, da un lato con l allargamento delle categorie dei soggetti cui ricondurre la disponibilità dei beni ritenuti di provenienza illecita, dall altro con il netto sganciamento della procedura finalizzata all applicazione della confisca dalla necessità di accertare la attuale pericolosità sociale del proposto mediante l applicazione di una misura di prevenzione personale. Sotto il primo profilo, una delle caratteristiche dell intervento in due tempi del legislatore è stata quella dell allargamento delle categorie dei soggetti sottoponibili alle misure patrimoniali. In particolare, il decreto n. 92/2008 e la l. 94/09 hanno ampliato i confini dell applicabilità soggettiva della l. 575/65, includendo tra i soggetti proponibili non soltanto coloro che sono indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate 9, ma anche gli 8 Si tratta di linee di politica criminale che si colgono con evidenza nella legge 94/2009, ove lo scopo di recidere i legami tra criminalità organizzata ed economia si coglie non soltanto con l introduzione dell azione patrimoniale autonoma, ma anche con l introduzione della la responsabilità da reato degli enti per reati connessi alla criminalità organizzata e con la previsione dell obbligo di denuncia delle richieste estortive. 9 Dopo la modifica dell art. 416 bis ad opera dello stesso decreto n. 92/08 convertito con l. 125/08 è pacifico che nel novero dei soggetto sottoponibili alle misure di prevenzione di cui alla legge 575/65 rientrino anche gli appartenenti alle mafie straniere. 8

9 indiziati di uno dei reati previsti dall art. 51, c. 3 bis c.p.p. e del reato previsto dall art. 12 quinquies l. 306/1992. Si tratta di una modifica che non si limita ad ampliare il perimetro delle categorie di soggetti proponibili per una misura di prevenzione personale o patrimoniale, ma che incide in maniera indiretta sullo stesso concetto di pericolosità sociale su cui fondare l applicabilità di tali misure. Infatti, una cosa è fare riferimento al concetto di appartenenza ad un contesto associativo, collegando la pericolosità alla manifestazione tendenzialmente abituale e sistematica di una pericolosità comunque riferita alla viva operatività di una associazione criminale, altra cosa è mettere in relazione la pericolosità alla mera qualifica di indiziato di determinati reati di natura non necessariamente associativa. In sostanza, l indiziato di uno dei reati richiamati dall art. 51 comma 3 bis c.p.p., nonostante la sostanziale riconducibilità di tali fattispecie all ambito di operatività del crimine organizzato, può avere posto in essere condotte isolate e ben delimitate nel tempo, talvolta sganciate da un contesto associativo. Il risultato è che il mero riferimento alla qualifica di indiziato consentirà l applicazione delle misure personali e patrimoniali senza la necessità di dimostrare l appartenenza del soggetto ad un sodalizio mafioso o, comunque, la riconducibilità della sua condotta ad un contesto associativo o a forme abituali di criminalità. L allargamento dei soggetti proponibili per una misura di prevenzione personale o patrimoniale è stato determinato anche in conseguenza dell abrogazione l art. 14 della l. 55/ 90, ad opera della l. 94/09. Tale disposizione, intervenuta a seguito dell estensione dell applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniali anche ai soggetti indicati negli artt. 1 e 2 della l. 1423/1956 (art. 19 della l. 22 maggio 1975, n. 152), aveva limitato la categoria dei soggetti sottoponibili a confisca, prevedendo che tale misura fosse applicabile soltanto quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando. 9

10 Dunque, venuto meno l art. 14 l. 55/ 90, si riespande la possibilità di applicare la confisca di prevenzione anche ai soggetti rientranti nelle categorie di cui all art. 1 n. 1 e 2 della l. 1423/56; e cioè soggetti indiziati di essere dediti a traffici delittuosi o che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, indipendentemente dalla natura delle condotte a cui agganciare il giudizio di pericolosità 10. La conseguenza immediata di tale espansione del procedimento di prevenzione personale, non essendo stato modificato l impianto fondamentale ed i presupposti della l. 575/65, è la configurazione della confisca di prevenzione come strumento di prevenzione generale finalizzato a colpire la redditività di un ampia gamma di condotte criminali, non necessariamente dotate di un forte impatto antisociale come quelle associative. Sotto altro profilo, tale disegno di politica criminale è stato completato con l ulteriore modifica dell art. 2bis comma 6bis l. 575/65, effettuato dalla l. n. 94/09. Infatti, per dissipare i possibili dubbi interpretativi il legislatore ha previsto che l applicazione disgiunta delle misure di prevenzione patrimoniali possa essere fatta indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa. Dunque, si afferma chiaramente il principio di autonomia reciproca tra misure di prevenzione personali e patrimoniali: da un lato eliminando la necessità che, il pur doveroso accertamento sulla pericolosità del soggetto, si concluda con una pronuncia sulla sua pericolosità; dall altro prevedendo l applicabilità delle misure patrimoniali nei confronti dei successori (a titolo universale o particolare) e la prosecuzione del procedimento nei confronti di costoro nel caso di decesso del proposto. 10 Tale interpretazione è stata recentemente fatta propria anche dalla Suprema Corte. Si veda: Cass. 4 febbraio (11 febbraio) 2009, n In dottrina anche GIORDANO, Senza controllo sull effettiva applicazione la filosofia dell inasprimento non basta, in Guida al diritto 2008, fasc. 32,

11 Lo sganciamento della confisca dalla pericolosità sociale del proposto non può evidentemente essere inteso con l eliminazione di qualsiasi valutazione della pericolosità personale manifestata da costui, né che la misura di prevenzione patrimoniale possa teoricamente essere proposta nei confronti di chiunque non sia in grado di giustificare la legittima provenienza del proprio patrimonio. Tali conclusioni, infatti, incrinerebbero con ogni evidenza la tenuta costituzionale del nuovo sistema delle misure di prevenzione patrimoniali. La lettura dell elisione del requisito della pericolosità, infatti, deve essere calata nell intero contesto della l. 575/65. con la conseguenza che l applicazione disgiunta della misura patrimoniale non fa può venir meno la necessità che la misura patrimoniale sia comunque proposta nei confronti delle categorie di soggetti indicati nell art. 1 della predetta legge, norma che delimita l ambito di applicazione soggettiva delle misure personali e, indirettamente, di quelle patrimoniali previste dall art. 2 ter. Sicchè, occorre comunque valutare l originaria sussistenza dei presupposti di pericolosità sociale delineati dall'art. 1 della L. n. 575/1965 (nuovo testo) o di quelli previsti dall'art. 19 L.n. 152/1975. La novità sta nel fatto che la proposta di confisca può essere formulata indipendentemente dalla formulazione di una proposta di natura personale, per cui non discutendosi dell applicazione di una misura personale, non occorre dimostrare la persistente attualità della pericolosità del soggetto proposto. D altro canto, l eventuale possibilità di sequestrare e confiscare dei beni sganciata da una valutazione, sia pure incidentale, sulla pericolosità (attuale o passata) del reale dominus, porrebbe seri problemi di compatibilità costituzionale con le norme a tutela della proprietà privata e dell iniziativa economica. In altri termini, la valutazione dell origine illecita - e dunque e della pericolosità - del patrimonio oggetto della proposta autonoma di confisca non può prescindere dalla necessità che il giudice individui, sia pure incidentalmente, gli elementi di 11

12 pericolosità sociale del proposto, manifestati anche in passato ed eventualmente non più attuali al momento della proposta. Ne deriva che il sistema risultante dalle due novelle del 2008 e del 2009 prefigura senz altro la possibilità di una vera e propria actio in rem avente come oggetto il patrimonio. Tuttavia, anche in caso di proposizione di una misura patrimoniale disgiunta da una personale, la richiesta deve essere comunque essere formulata nei confronti di uno o più soggetti cui sono riconducibili i beni, e che siano inquadrabili nelle categorie di coloro che possono essere destinatari dell azione di prevenzione. In ogni caso, non essendo necessario dimostrare l attuale pericolosità del proposto al momento della richiesta, sarà sufficiente verificare, in via incidentale, quantomeno che tale soggetto abbia in passato manifestato una pericolosità sociale qualificata. D altra parte, è importante sottolineare che gli elementi di pericolosità personale del proposto sono comunque rilevanti per valutare la pericolosità intrinseca del patrimonio riconducibile a un determinato contesto associativo, nonché gli elementi indiziari che rivelano l illecita origine di tali beni. Una chiara indicazione in tal senso si coglie anche dai lavori preparatori della novella, ove si afferma che, al fine di contrastare più efficacemente la criminalità organizzata, è necessario un passaggio da un approccio incentrato sulla "pericolosità del soggetto" a una visione imperniata sulla formazione illecita del bene che, una volta reimmesso nel circuito economico, è in grado di alterare il sistema legale di circolazione della ricchezza, minando così alla radice le fondamenta di una economia di mercato. In definitiva, l attualità della pericolosità del soggetto non è più un presupposto necessario per l applicazione della misura di prevenzione patrimoniale: il patrimonio non è più considerato pericoloso in quanto attualmente appartenente ad un soggetto attivamente coinvolto in vicende criminali, ma è considerato pericoloso in quanto 12

13 frutto dell attività illecita del proposto e dunque della sua condotta antisociale, anche se la stessa ha cessato di essere attuale. Rimane da precisare che, i parametri di giudizio in base al quale disporre il provvedimento di sequestro - e di eventuale confisca - rimane ancorato alle previsioni di cui all art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 e succ. mod., nella parte in cui prevede che il Tribunale ordina il sequestro dei beni dei quali l indiziato risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego. In definitiva, occorre verificare - con il livello indiziario richiesto nel sequestro di prevenzione - la pericolosità qualificata manifestata, anche in passato, dai proposti, nonchè gli elementi sulla dedotta origine illecita dei beni oggetto della proposta o in relazione alla sproporzione con i redditi leciti del nucleo familiare dei proposti o in relazione ad un compendio indiziario idoneo a dimostrare di per sé la presumibile origine illecita. 3. La morte del proposto Le considerazioni generali appena svolte valgono anche nel caso di decesso del soggetto cui erano riconducibili i beni ritenuti di provenienza illecita. Coerentemente a quanto finora si è detto, si deve ritenere che l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 1 L. n. 575/1965 nei confronti del soggetto successivamente deceduto dovrà, in caso di misura disgiunta, essere effettuato in via incidentale, tendo conto del fatto che il comma 11 dell'art. 2ter l. 575/65, introdotto dall'art 10, lett. d) n. 4), L. n. 2008/125, stabilisce che La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso. 13

14 La formulazione della norma rende chiaro che in questo caso la richiesta patrimoniale può essere avanzata nei confronti di soggetto già deceduto, dato che il termine temporale dei cinque anni non può che riferirsi ad un procedimento che inizia dopo la morte del soggetto. Fabio Licata Giudice del Tribunale di Palermo. 14

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