Le motivazioni della sentenza del Tribunale di Torino su Fabbrica Italia di Pomigliano

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1 LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO SU FABBRICA ITALIA DI POMIGLIANO Il 15 settembre sono state pubblicate le motivazioni in base alle quali il tribunale ordinario di Torino, con funzione di giudice del lavoro, ha deciso il 16 luglio in merito al ricorso presentato dalla FIOM che chiedeva la dichiarazione di illegittimità e nullità degli accordi fiat del 29 dicembre 2010 e del 17 febbraio 2011 e la condanna di FIAT per comportamento antisindacale. Le motivazioni risultano molto interessanti per i profili generali che investono la contrattazione collettiva anche al di là degli stessi accordi FIAT. Nelle pagine che seguono abbiamo sinteticamente analizzato le motivazioni e il lungo ragionamento che sorreggono la sentenza Le motivazioni della sentenza del Tribunale di Torino su Fabbrica Italia di Pomigliano. il Tribunale di Torino ha con sentenza del 16 luglio respinto le domande formulate dalla FIOM-CGIL in ricorso, tese ad ottenere la dichiarazione di illegittimità dei contratti collettivi FIAT del 29 dicembre 2010 e del 17 febbraio 2011 inerenti Pomigliano, 2. dichiarato antisindacale il comportamento aziendale poiché determina, come conseguenza, l estromissione della FIOM-CGIL dal sito di Napoli e conseguentemente ordinato a Fabbrica Italia di Pomigliano di riconoscere alla FIOM-CGIL la disciplina giuridica in materia di attività sindacale come regolata dal titolo 3 art. da 19 a 27 della legge 300/70. In estrema sintesi le motivazioni che hanno portato il Giudice alla decisione Contratto come fonte di diritto Principio di effettività 1. Sul primo punto, dopo una lunga ricostruzione della dottrina e della giurisprudenza in materia e dopo aver analizzato cronologicamente e in modo dettagliato i fatti, le argomentazioni del Giudice possono essere così sintetizzate: - secondo dottrina e giurisprudenza, pur nel persistere della mancata attuazione della seconda parte dell art. 39 della Costituzione, il contratto collettivo è fonte di diritto. - Questa convinzione, largamente supportata dalla giurisprudenza, ruota intorno a due capisaldi: a) il principio di effettività che governa le relazioni industriali e b) l autonomia (seppur relativa) dell ordinamento sindacale rispetto a quello statale. a) Il principio di effettività: fa riferimento alla capacità delle parti sindacali di darsi norme durevoli nel tempo e in grado di assicurare la regolarità 1

2 dell osservanza delle sue regole. Questo fatto rappresenta dal punto di vista del diritto una vera e propria fonte normativa. L ordinamento sindacale e la sua capacità di assicurare la regolarità nell osservanza delle sue regole dipende dai soggetti interessati e destinatari delle stesse regole, si fonda sulla reciproca legittimazione tra organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Anche lo stesso principio di gerarchia delle fonti normative dell ordinamento sindacale (rapporto tra accordi interconfederali, contratti nazionali e contratti aziendali) presenta portata ed efficacia nel tempo, sino a che le parti sociali, ai diversi livelli si riconoscono in questo sistema di regole. Quando tale riconoscimento venga meno, perché sostituito dalle parti da una nuova situazione normativa diversa da quella precedente, solo il principio di effettività potrà poi dar conto della capacità delle nuove norme di regolare i rapporti sociali. Autonomia collettiva Legittimità dei contratti b) L art. 39 della Costituzione sancisce la libertà sindacale dentro un modello di tipo pluralistico. La scelta dei costituenti è chiaramente in favore della libertà di associazione sindacale. Non compete pertanto al Giudice intervenire sul merito di eventuali contrapposizioni sindacali essendo queste governate dal principio di libertà sindacale e quindi dal pluralismo sindacale, fermo restando la verifica su eventuale violazione di leggi o lesioni a diritti e prerogative di alcune organizzazioni sindacali. Ciascuna organizzazione sindacale è legittimamente portatrice di una propria strategia e legittimata a condotta concorrenziale; deve pertanto ritenersi autorizzata a svolgere il compito di agente della contrattazione in quanto titolare del potere negoziale nei confronti della parte datoriale. il giudice può solo prendere atto della rottura dell unità sindacale limitandosi a verificare che il nuovo assetto contrattuale promani da parti sociali realmente rappresentative e non da organizzazioni di comodo e che comunque che il comportamento del datore di lavoro non abbia leso diritti e prerogative delle organizzazioni sindacali in dissenso. Alla luce di tali principi generali la sentenza affronta poi la questione specifica relativa alla legittimità dei contratti collettivi stipulati a Pomigliano rilevando che: - sono stati sottoscritti da organizzazioni sindacali, tra le quali la FIM e la UILM nazionali e locali, dotate di indubbia rappresentatività. - il primo contratto (27 dicembre 2010) che le parti definiscono di primo livello, contiene una regolamentazione contrattuale completa ed esaustiva dei rapporti di lavoro. - i contratti presentano quindi le caratteristiche di legittimi contratti separati. - ulteriore argomento rafforzativo è rappresentato dal fatto che è stato sottoposto a referendum il cui esito ha espresso un voto maggioritario a favore. 2

3 Art del codice civile Conferma della validità del modello L esclusione della FIOM Abuso di diritto - in ultimo ma non per importanza, il giudice rigetta la domanda avanzata dalla FIOM di considerare antisindacale l atteggiamento aziendale perché violerebbe l art del codice civile (relativo ai trasferimenti di ramo d azienda). Il giudice nega che vi sia, sulla base della ricostruzione dei fatti e della dichiarazione delle parti, un trasferimento (ex art. 2112). Tuttavia anche nell ipotesi che vi fosse effettivamente un trasferimento d azienda, questo fatto non sarebbe comunque idoneo a integrare gli estremi di antisindacalità, in quanto l art ha rilevanza per i diritti dei singoli lavoratori. Tali diritti non sono stati lesi in quanto, con l accordo sindacale, è prevista la ricollocazione presso la nuova società di tutti i lavoratori ai quali viene applicato il nuovo contratto che contiene una regolamentazione di tutti gli aspetti contrattuali. L art (comma 3 ) stabilisce, infatti, che il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti in essere alla data del trasferimento ma solo nell ipotesi in cui lo stesso non applichi un diverso contratto collettivo di pari livello. A sostegno delle proprie argomentazioni infine il Giudice sottolinea che l accordo interconfederale del 28 giugno 2011 al pari di quello del 29 settembre 2010 FIM UILM Federmeccanica costituiscono riprova indiretta della validità della soluzione adottata negli accordi FIAT in quanto attestano che tale soluzione è in linea con gli orientamenti delle parti sociali e in particolare con quelli delle organizzazioni confederali maggiormente rappresentative ivi compresa la confederazione di appartenenza del sindacato ricorrente. 2. Sul secondo punto relativo alla dichiarazione di antisindacalità del comportamento aziendale nell escludere la FIOM (applicando l art. 19 della legge 300) dalla possibilità di costituire RSU/RSA. Il ragionamento che conduce il giudice alle conclusioni citate si fonda sui seguenti punti, con il puntuale richiamo alla giurisprudenza di merito: - l attività antisindacale (ex art. 28 della legge 300/70) deriva da un fatto oggettivo. Non è necessario che vi sia uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro. - Tale requisito oggettivo è sufficiente anche se la condotta del datore di lavoro non contrasta con una norma formalmente lecita, perché potrebbe integrare gli estremi di abuso di diritto. A supporto di ciò il giudice fa riferimento a numerose sentenze della Cassazione in materia: l elemento intenzionale è peraltro irrilevante anche nei casi in cui l uso di strumenti, in astratto leciti, appare, nelle circostanze concrete, oggettivamente idoneo, nel risultato, a limitare la libertà sindacale 1 - Tale situazione si verifica anche nel caso in cui la condotta datoriale sia frutto di errata valutazione circa la portata e gli effetti della propria condotta. Dopo avere ricostruito la norma (art. 19 dello Statuto) e le modifiche intervenute a seguito del referendum del 1995, il giudice riferendosi al caso specifico conclude: 1 Corte di Cassazione sezioni unite, sentenza n.5295 del 12 giugno

4 RSU / RSA L articolo 19 dello statuto - Il passaggio dalle RSU alla RSA non può essere considerato un effetto necessario della stipula degli accordi di Pomigliano, le pattuizioni non richiedevano che fosse affrontato il tema della presenza dei sindacati in azienda né un intervento sulla rappresentanza. - L innovativa disciplina derivante da quegli accordi può ritenersi operativa ed efficace anche in presenza di RSU ed è indipendente dallo specifico sistema di rappresentanza sindacale dei lavoratori. - L effetto oggettivo del passaggio alle RSA (dell applicazione dell art. 19 dello Statuto) è quello di privare la FIOM-CGIL, collocatasi in una posizione di dissenso, della propria rappresentanza sindacale. - La conseguenza (definita dal giudice paradossale) è che la stessa FIOM riconosciuta come soggetto contrattuale all inizio della trattativa, viene infine esclusa dalla rappresentanza aziendale, rendendo i lavoratori iscritti a tale organizzazione privi di rappresentanza. - L articolo 19 ha la funzione di elidere le OO SS non rappresentative ma non sul piano dell effettività dell azione sindacale; la ratio dell art. 19 secondo il Giudice infatti (anche nella formulazione modificata dal referendum) è quella di escludere nell unità produttiva le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività presunta e non invece un ruolo sul piano dell effettività dell azione sindacale, rappresentatività che non si può negare alla FIOM in FIAT. Il giudice perciò ritiene che questo stato di cose integri gli estremi della condotta antisindacale in quanto vi sarebbe un abuso del diritto di negoziazione da parte aziendale, dal momento che da esso discende un effetto gravemente lesivo, per la FIOM-CGIL, della propria libertà e agibilità sindacale. La rimozione della condotta antisindacale le conclusioni a cui perviene il Giudice circa le modalità di rimozione della condotta antisindacale: Vanno applicate le norme della L.300/1970 anche alla FIOM - Il Giudice non accoglie la richiesta FIOM di applicazione dell accordo del 93 sulle RSU, per la semplice motivazione che tale accordo non è recepito nel contratto di primo livello di Pomigliano. Le organizzazioni sindacali firmatarie non hanno concorso all attività antisindacale, che è invece in capo esclusivamente all azienda. Conseguentemente quanto previsto dall accordo (passaggio da RSU a RSA) va rispettato e conservato pienamente 2. - Dovendosi pertanto riconoscere una rappresentanza alla FIOM per porre fine alla antisindacalità del comportamento aziendale, il giudice ordina all azienda di riconoscere i diritti relativi al titolo III dello Statuto (dell attività sindacale - art. da 19 a 27) anche alla stessa FIOM e quindi il diritto di nomina delle RSA. 2 se il giudice avesse accolto questa domanda, come viene detto in un passaggio della sentenza, la FIOM avrebbe avuto la possibilità di presentarsi alle elezioni delle RSU ma avrebbe avuto l obbligo di accettare pienamente il responso del referendum secondo quanto previsto dalle intese unitarie FIM-FIOM-UILM del 14 dicembre

5 La conclusione a cui arriva il giudice sul punto della rappresentanza, contiene aspetti di paradossalità, soprattutto nelle conseguenze (l applicazione anche alla FIOM di quanto previsto dall art. 19, diritto di nominare le RSA ); da una parte legittima l azienda sulla base dell art 19 a riconoscere i diritti sindacali solo ai firmatari dei contratti collettivi dall altro solleva l obiezione che se un organizzazione sindacale è rappresentativa in azienda ha diritto ad esprimere rappresentanza e a godere dei diritti sindacali. Il riconoscimento di una rappresentanza alla FIOM non è mai stato un problema per la FIM, anche se a tale riconoscimento va fatto seguire un comportamento coerente con le nuove regole dell accordo interconfederale unitario. Roma ottobre

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