Sentenza di condanna - La compensazione delle spese comprende anche quelle successive alla sentenza

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1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIFONE Francesco - Presidente - Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere - Dott. LANZILLO Raffaella - rel. Consigliere - Dott. D'AMBROSIO Vito - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AMERIGO VESPUCCI 41 2^ SC. INT. 21, presso lo studio dell'avvocato LETIZIA TAMBURRINI, rappresentata e difesa dall'avvocato LISCIO MARIO con studio in CERIGNOLA (FG), VIALE DI LEVANTE 67 giusta delega in atti; - ricorrente - contro 1 / 7

2 ALLIANZ S.P.A. (già R.A.S. S.P.A.) (OMISSIS), in persona del procuratore speciale Sig. P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II N. 11, presso lo studio dell'avvocato SCARPA ANGELO, rappresentata e difesa dall'avvocato LANDI GIUSEPPE giusta delega in atti; Controricorrente - avverso la sentenza n. 30/2009 del GIUDICE DI PACE di FOGGIA, depositata il 13/01/2009, R.G.N. 1013/08; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO C.G. propone due motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza n. 30/09, notificata il 9 febbraio 2009, con cui il Giudice di pace di Foggia ha accolto l'opposizione proposta dalla s.p.a. Allianz all'esecuzione promossa nei suoi confronti dalla ricorrente. Espone che con sentenza n. 581/2007 il Tribunale di Foggia ha condannato la s.p.a. RAS (oggi Allianz) a pagarle la somma capitale di Euro ,70, con interessi e rivalutazione, oltre alle 2 / 7

3 spese di CTU liquidate in Euro 479,37, ed ha compensato per intero le altre spese processuali. La RAS ha corrisposto l'importo capitale, ma non il rimborso delle spese di CTU, nè l'importo dei diritti di procuratore maturati dopo la sentenza. Essa pertanto ha notificato alla società atto di precetto per l'importo complessivo di Euro 1.981,44. A seguito di ciò la RAS ha pagato Euro 436,50 e la C. ha proceduto al pignoramento presso terzi in danno della società, la quale ha proposto opposizione all'esecuzione. Con la sentenza impugnata in questa sede il GdP ha accolto l'opposizione, sul rilievo che la somma richiesta dalla C. comprendeva il pagamento del 50% delle spese di registrazione della sentenza - rimborso che presupponeva l'esercizio di azione di regresso da parte di chi le avesse anticipate - ed il rimborso di spese processuali maturate dopo la sentenza di condanna, rimborso che non spettava, poichè nella compensazione delle spese sono da comprendere anche le voci che vengano eventualmente a maturare dopo la sentenza. Al ricorso resiste Allianz con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. DIRITTO MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 92 e 474 cod. proc. civ., art cod. civ., sul rilievo che l'efficacia di titolo esecutivo della sentenza di condanna include anche il diritto della parte al rimborso delle spese di registrazione, senza che sia necessario per la stessa precostituirsi un nuovo titolo tramite l'esercizio dell'azione di regresso. 3 / 7

4 Il quesito di cui all'art. 366-bis cod. proc. civ. è così formulato: "Accerti la Corte se vi è stata violazione degli art. 414 c.p.c....per non avere il giudice di primo grado considerato la sentenza di condanna quale titolo esecutivo, pur in difetto di un' espressa domanda e di una specifica pronuncia, per conseguire il rimborso delle spese di registrazione della sentenza". La ricorrente richiama a supporto alcune sentenze di questa Corte (Cass. civ. S.U. 21 agosto 1990 n. 8533; Cass. civ. 3 maggio 1991 n. 4858) Il motivo è manifestamente infondato. A parte il fatto che non si comprende a che titolo sia stato richiamato l'art cod. civ., che riguarda l'amministratore di condominio, la sentenza impugnata si è uniformata al principio consolidato, più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (anche nelle sentenze citate dal ricorrente), secondo cui la sentenza non costituisce titolo esecutivo, quanto alle spese di registrazione che la parte abbia sostenuto successivamente alla pronuncia, e tali spese non sono incluse nell'eventuale provvedimento di compensazione contenuto nella sentenza, ma vanno ripartite fra le parti in base ai principi del diritto civile e tributario circa la responsabilità solidale delle parti contendenti nei confronti del fisco. Ne consegue che la parte che abbia sostenuto le spese di registrazione ha il diritto di ripeterne l'importo dalla controparte - sia pur nella misura risultante dalla ripartizione delle spese contenuta nella sentenza impugnata - solo in presenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso fra condebitori solidali (cfr., oltre alle sentenze erroneamente citate dalla ricorrente in suo favore, Cass. civ. Sez. 1, 21 febbraio 2001 n. 2500; Cass. civ. Sez. 2, 16 giugno 2008 n e 27 giugno 2011 n ). 4 / 7

5 La sentenza impugnata non ha escluso che la Caruso abbia diritto al rimborso della metà delle spese di registrazione che abbia in ipotesi anticipato per intero. Ha disposto invece che il titolo in base al quale essa può procedere esecutivamente sui beni della controparte per ottenerne il rimborso non è (solo) la sentenza da essa invocata, bensì quella che accerti l'esistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso: prima fra tutti la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di cui si chiede il rimborso, prova che non risulta dalla sentenza utilizzata come titolo esecutivo, essendo l'imposta dovuta solo dopo il deposito della sentenza medesima. La ricorrente non risulta avere neppure dichiarato - men che mai dimostrato - di avere effettivamente provveduto al pagamento dell'imposta di registro, nel momento in cui ha chiesto il rimborso della quota a carico della controparte. Si spiega e si giustifica quindi la resistenza dell'intimata al rimborso, ove si consideri che - qualora la Caruso non avesse effettivamente provveduto al pagamento - Allianz resterebbe responsabile verso il fisco per l'intero, pur dopo avere soddisfatto l'avversaria pretesa. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha accolto l'opposizione all'esecuzione sul punto. 2.- Il secondo motivo, con cui la ricorrente denuncia ancora violazione dell'art. 474 cod. proc. civ., per averle il GdP negato il rimborso delle spese maturate successivamente alla sentenza di condanna della controparte, è inammissibile perchè generico, in quanto sia il motivo, sia ed ancor più il quesito formulato ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ., non specificano quali siano 5 / 7

6 le spese successive che hanno giustificato l'intimazione del precetto, considerato che la stessa ricorrente afferma che le spese di CTU sono state pagate dalla controparte, e che le spese di registrazione della sentenza non spettavano in mancanza della prova di averne anticipato l'intero l'importo. Solo dalla memoria illustrativa sembra potersi desumere che la ricorrente si riferisca al fatto che le spese di CTU sarebbero state rimborsate da Allianz successivamente alla notificazione del precetto. Resta il fatto che la formulazione del motivo e del relativo quesito è in ammissibilmente generica e non contiene alcun riferimento alla documentazione relativa alle circostanze rilevanti (importo delle spese richieste, data dei pagamenti, ecc), e che comunque l'opposizione di Allianz all'esecuzione è risultata fondata, quanto meno relativamente alla domanda di rimborso della tassa di registro. Non si comprende a che titolo le spese del precetto (peraltro solo genericamente indicate) dovrebbero gravare sulla resistente per l'intero. 3.- Il ricorso deve essere rigettato. 4.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 800,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge. 6 / 7

7 Così deciso in Roma, il 14 dicembre Depositato in Cancelleria il 27 gennaio / 7

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