Annarita Castrucci Medico del Lavoro U.O.C. PISLL AUSL Viterbo
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1 CEFAS GIORNATE DI AGGIORNAMENTO PER I COORDINATORI DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE E PER L ESECUZIONE DEI LAVORI (ai sensi dell allegato XIV del D.lgs 81/ edizione 2013) LA GESTIONE DEI PROTOCOLLI SANITARI ED I RAPPORTI TRA IL MEDICO COMPETENTE E LE DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI DELLA PREVENZIONE NEI CANTIERI MOBILI E TEMPORANEI Annarita Castrucci Medico del Lavoro U.O.C. Viterbo, 20/03/2013
2 LA GESTIONE DEI PROTOCOLLI SANITARI ED I RAPPORTI TRA IL MEDICO COMPETENTE E LE DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI DELLA PREVENZIONE NEI CANTIERI MOBILI E TEMPORANEI Il medico competente Il protocollo di sorveglianza sanitaria Collaborazione tra medico competente e altre figure della prevenzione nei cantieri
3 LA GESTIONE DEI PROTOCOLLI SANITARI ED I RAPPORTI TRA IL MEDICO COMPETENTE E LE DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI DELLA PREVENZIONE NEI CANTIERI MOBILI E TEMPORANEI Il medico competente Il protocollo di sorveglianza sanitaria Collaborazione tra medico competente e altre figure della prevenzione nei cantieri
4 Il Medico Competente collabora alla valutazione dei rischi visita gli ambienti di lavoro collabora alla predisposizione delle misure di tutela della salute dei lavoratori collabora all attività di informazione e formazione collabora all organizzazione del servizio di PS cura la sorveglianza sanitaria
5 Il Medico Competente collabora alla valutazione dei rischi collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria
6 CLASSIFICAZIONE FATTORI DI RISCHIO LAVORATIVI Fattori di Rischio per la sicurezza Fattori di Rischio per la salute Fattori di Rischio per la sicurezza e per la salute
7 CLASSIFICAZIONE FATTORI DI RISCHIO LAVORATIVI FATTORI DI RISCHIO PER LA SICUREZZA (di tipo infortunistico) strutture macchine impianti elettrici sostanze pericolose incendio-esplosioni
8 CLASSIFICAZIONE FATTORI DI RISCHIO LAVORATIVI FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE (di natura igienico-ambientale) agenti chimici agenti biologici agenti fisici (rumore )
9 CLASSIFICAZIONE FATTORI DI RISCHIO LAVORATIVI FATTORI DI RISCHIO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE (di tipo trasversale) organizzazione del lavoro (turni, lavoro notturno) fattori psicologici fattori ergonomici (posture incongrue, movimentazione pesi)
10 DANNO infortunio malattia professionale
11 INFORTUNIO SUL LAVORO Lesione avvenuta per causa violenta in occasione di lavoro causa violenta: la causa ha agito in un periodo concentrato nel tempo (convenzionalmente inferiore o uguale ad un turno lavorativo)
12 MALATTIA PROFESSIONALE Malattia contratta nell esercizio di un attività lavorativa e a causa dell esposizione prolungata ad un agente nocivo (chimico, fisico, biologico, organizzativo ) presente nell attività stessa
13 CONSEGUENZE morte inabilità permanente al lavoro assoluta parziale inabilità temporanea assoluta che l astensione dal lavoro per più di 3 giorni comporti
14 INAIL Ente assicurativo cui vanno denunciati tutti gli infortuni e le malattie professionali
15 LA LISTA CHIUSA Il sistema della lista chiusa, voluto con il T.U. 1124/65 ed operante sino ad oggi, prevede che: la malattia si verifichi nell esercizio ed a causa delle lavorazioni contemplate si tratti di lavorazioni per le quali già sussista l obbligo assicurativo contro gli infortuni la malattia deve insorgere entro il termine massimo previsto dalla cessazione della esposizione
16 LA TABELLA malattia (tutte le malattie causate da ) minimo 18 mesi lavorazione 20 anni per le pneumoconiosi periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro illimitato per le malattie neoplastiche
17 LA SENTENZA 179/88 La garanzia assicurativa si estende alle tecnopatie non tabellate, di cui sia dimostrata, con onere della prova a carico del lavoratore, l origine professionale sistema misto o doppia tabellazione
18 D.M. 27/04/2004: MALATTIE PROFESSIONALI PER LE QUALI È OBBLIGATORIA LA DENUNCIA Lista I: malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità Lista II: malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità Lista III: malattie la cui origine lavorativa è possibile
19 D.M. 27/04/2004: MALATTIE PROFESSIONALI PER LE QUALI È OBBLIGATORIA LA DENUNCIA agente ( movimentazione manuale dei carichi ) malattia specifica ( ernia discale ) codice identificativo
20 MALATTIE PROFESSIONALI qualsiasi medico, nel momento in cui diagnostica una malattia di sospetta origine professionale informa (certificazione INAIL) il lavoratore entro 15 gg informa l azienda entro 5 gg Denuncia all INAIL emette referto medico entro 48 ore autorità giudiziaria eventuale inchiesta
21 Malattie professionali denunciate per anno di manifestazione Fonte: INAIL 2011
22 Malattie professionali denunciate per tipo di malattia Industria e servizi Fonte: INAIL 2011
23 In edilizia..
24 In edilizia..
25 In edilizia..
26 Il Medico Competente collabora alla valutazione dei rischi visita gli ambienti di lavoro collabora alla predisposizione delle misure di tutela della salute dei lavoratori collabora all attività di informazione e formazione collabora all organizzazione del servizio di PS cura la sorveglianza sanitaria
27 Il Medico Competente visita gli ambienti di lavoro (D.lgs 81/08, art. 25) almeno una volta l anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l indicazione di una periodicità diversa deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi
28 Il Medico Competente visita gli ambienti di lavoro (D.lgs 81/08, art. 104) nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi e, ove sia prevista la sorveglianza sanitaria, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro, in cantieri gestiti dalle stesse imprese e aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l esame dei piani di sicurezza
29 Il Medico Competente collabora alla predisposizione delle misure di tutela della salute dei lavoratori valutazione dei dati sanitari del gruppo omogeneo e andamento nel tempo riunione periodica scelta DPI
30 Il Medico Competente collabora soccorso all organizzazione del primo art. 25: con il datore di lavoro e SPP art. 104: il datore di lavoro è esonerato dalla nomina, tra gli altri, dei lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di primo soccorso, quando nei contratti di affidamento dei lavori è previsto che il primo soccorso venga organizzato dal committente o dal responsabile dei lavoratori
31 Il Medico Competente cura la sorveglianza sanitaria insieme di accertamenti clinici e strumentali mirati, effettuati sui soggetti esposti a rischi professionali specifici. Strumento di prevenzione delle patologie nei luoghi di lavoro e di tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori
32 La sorveglianza sanitaria Si esplica attraverso: visita preventiva visita preassuntiva visita periodica visita su richiesta del lavoratore visita per cambio mansione visita di fine rapporto di lavoro visita precedente la ripresa del lavoro se malattia>60 giorni
33 La sorveglianza sanitaria Non può essere effettuata: per accertare stati di gravidanza per verificare stati di sieropositività per HIV se non correlata ai rischi cui il lavoratore è esposto se richiesta dal datore di lavoro
34 La sorveglianza sanitaria Visite preventive effettuate prima dell inizio di un lavoro Obiettivo: svelare condizioni congenite o acquisite che possono rendere il lavoratore non idoneo alla mansione specifica.
35 La sorveglianza sanitaria Visite periodiche svolte secondo scadenze stabilite dalla legge e/o dal medico competente Obiettivo: verificare il mantenimento dello stato di salute, in seguito all esposizione ad un agente lesivo professionale, evidenziando eventuali alterazioni precoci
36 La sorveglianza sanitaria Visite straordinarie richieste dal dipendente per: insorgenza di patologie derivanti dal lavoro insorgenza di patologie limitanti il lavoro
37 La sorveglianza sanitaria Visite per cambio mansione effettuate per spostamento ad altra mansione, con l obiettivo di evidenziare eventuali controindicazioni alla nuova attività lavorativa
38 La sorveglianza sanitaria Visite di fine rapporto di lavoro effettuate a tutti coloro per i quali la valutazione dei rischi ha rilevato l esposizione a rischio chimico e radiazioni ionizzanti Obiettivo: fornire eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare
39 La sorveglianza sanitaria Il lavoratore è valutato in merito a: condizioni fisiologiche condizioni patologiche suscettibilità individuale rischi connessi con l attività lavorativa svolta o che dovrà essere svolta
40 La sorveglianza sanitaria Il giudizio di idoneità Idoneità assoluta Idoneità con prescrizioni Non idoneità temporanea permanente
41 La sorveglianza sanitaria Il giudizio di idoneità comunicazione scritta lavoratore entro 30 gg datore di lavoro ricorso alla ASL competente Ricorso art.41 D.Lgs. 81/08 conferma modifica revoca
42 La sorveglianza sanitaria DOCUMENTAZIONE SANITARIA CONSERVATA CON SALVAGUARDIA DEL SEGRETO PROFESSIONALE Il medico concorda con datore di lavoro luogo di custodia accessibile servizi di vigilanza ed ispezione (ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.) medico competente aziendale
43 La sorveglianza sanitaria I risultati aggregati confluiscono nella relazione sanitaria annuale trasmessa a datore di lavoro, RSPP, RLS
44 La sorveglianza sanitaria La relazione sanitaria annuale costituisce il meccanismo di FEED-BACK del processo della sicurezza
45 La sorveglianza sanitaria A livello individuale ha lo scopo di verificare le condizioni di salute di ogni lavoratore in relazione ai possibili effetti imputabili all esposizione lavorativa, così da adottare particolari misure di prevenzione A livello collettivo, consente di osservare gli effetti sulla salute di gruppi di lavoratori esposti agli stessi rischi, valutando l efficacia delle misure adottate
46 LA GESTIONE DEI PROTOCOLLI SANITARI ED I RAPPORTI TRA IL MEDICO COMPETENTE E LE DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI DELLA PREVENZIONE NEI CANTIERI MOBILI E TEMPORANEI Il medico competente Il protocollo di sorveglianza sanitaria Collaborazione tra medico competente e altre figure della prevenzione nei cantieri
47 Il protocollo sanitario Elaborato dal medico competente sulla base di: documento di valutazione dei rischi analisi delle mansioni specifiche orientamenti legislativi evidenze scientifiche
48 Il protocollo sanitario Stabilisce: periodicità delle visite tipologia degli accertamenti
49 Il protocollo sanitario modello per mansione o per gruppo omogeneo
50 Il protocollo sanitario in edilizia Descrizione attività lavorativa. scavi e movimentazione terra, preparazione del calcestruzzo e del cemento armato, impermeabilizzazione, intonacatura, montaggio ponteggi, conduzione macchine di cantiere, tinteggiatura, lavorazioni metalliche, realizzazione di impianti termici, idraulici, elettrici, etc.
51 Il protocollo sanitario in edilizia Rischi per la salute. RISCHI ATTIVITA ATTIVITA CHE POSSONO DETERMINARE IL RISCHIO RIFERIMENTI NORMATIVI S.S. Rumore Uso di macchine ed attrezzature di cantiere D.Lgs. 81/08 titolo VIII capo II Movimentazione manuale dei carichi Sollevamento e trasporto di cemento, laterizi ed altri materiali D.Lgs. 81/08 titolo VI Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio Uso di strumenti vibranti ad aria compressa D.Lgs. 81/08 titolo VIII capo III
52 Il protocollo sanitario in edilizia Rischi per la salute. RISCHI ATTIVITA ATTIVITA CHE POSSONO DETERMINARE IL RISCHIO RIFERIMENTI NORMATIVI S.S. Agenti chimici: Resine solventi Olii disarmanti Impiego di vernici, adesivi e sigillanti Distacco del calcestruzzo dalle casseforme D.Lgs. 81/08 titolo IX capo I Polveri di calce, cemento, malta, laterizi, marmo Preparazione ed impiego di calce, cemento,malte Taglio meccanico di laterizi e travertino
53 Il protocollo sanitario in edilizia Accertamenti e periodicità PRIMA VISITA VISITE SUCCESSIVE ACCERTAMENTI Spirometria Audiometria Es. clinico funz. funz. del rachide ECG PERIODICITA PERIODICITA Es. clinico funz. funz. del rachide Spirometria Ogni 2 anni Audiometria In base al livello di esposizione personale
54 Il protocollo sanitario in edilizia Il protocollo deve prevedere anche accertamenti mirati a verificare l assenza di condizioni di alcol dipendenza in quanto l attività rientra tra quelle che comportano particolari rischi.controlli alcolimetrici durante il turno di lavoro, esami ematochimici mirati al consumo di alcol, ripetuti annualmente o con frequenza diversa, a giudizio del medico competente
55 LA GESTIONE DEI PROTOCOLLI SANITARI ED I RAPPORTI TRA IL MEDICO COMPETENTE E LE DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI DELLA PREVENZIONE NEI CANTIERI MOBILI E TEMPORANEI Il medico competente Il protocollo di sorveglianza sanitaria Collaborazione tra medico competente e altre figure della prevenzione nei cantieri
56 Le figure della prevenzione nei cantieri Committente Responsabile dei lavori Coordinatori in materia di sicurezza e salute durante la progettazione e realizzazione dell opera Datori di lavoro (dell impresa affidataria e delle imprese esecutrici) RSPP (dell impresa affidataria e delle imprese esecutrici) Medici Competenti (dell impresa affidataria e delle imprese esecutrici) RLS
57 Le figure della prevenzione nei cantieri La normativa prevede l obbligo, per il medico competente, di collaborare con datore lavoro, RSPP, RLS
58 Le figure della prevenzione nei cantieri Non si trovano espliciti riferimenti legislativi riguardo la collaborazione con i coordinatori per la progettazione e per l esecuzione dei lavori
59 Collaborazione tra medico competente e coordinatori Nel PSC, per l organizzazione di primo soccorso, per l analisi del rischio rumore e da uso sostanze chimiche, per la scelta delle misure preventive e protettive (rif. All. XV), nelle analisi delle interferenze tra le lavorazioni (durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l andamento dei lavori, aggiornando il piano)
60 Collaborazione tra medico competente e coordinatori il fascicolo con le caratteristiche dell opera predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione è eventualmente modificato nella fase esecutiva e aggiornato a cura del committente o, in caso di interventi su opere esistenti, a cura del coordinatore per la progettazione. Elementi da considerare: Igiene sul lavoro (fattori di rischio per LA SALUTE)
61 Collaborazione tra medico competente e coordinatori In occasione della valutazione della congruità tra POS e PSC Durante la verifica dell applicazione delle disposizioni contenute in POS e PSC Durante adeguamento PSC e fascicolo, in relazione all evoluzione lavori, valutando le proposte delle imprese esecutrici Durante i sopralluoghi Durante le riunioni
62 Collaborazione tra medico competente e coordinatori Nel POS elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza. Individuazione di misure preventive e protettive integrative rispetto a quelle contenute nel PSC, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere
63 Conclusioni Il D.lgs 81/08 sanziona pesantemente la mancata collaborazione del medico competente nel processo di valutazione dei rischi; La legge non indica esplicitamente modalità e procedure attraverso le quali l obbligo possa considerarsi assolto; Incontri e riunioni tra tutte le varie figure della prevenzione e sopralluoghi congiunti forniscono un contributo concreto alla tutela della salute dei lavoratori
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