CRAB. D. Lgs. 81 /2008. Valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria. Relatore : Rege Paolo

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1 CRAB Medicina Ambiente S.r.l. D. Lgs. 81 /2008 Valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria Relatore : Rege Paolo Convegno Sicurezza e salute in agricoltura: istruzioni per l uso

2 D.Lgs. 81/2008 Di cosa parliamo? Le figure La valutazione dei rischi La formazione, l informazione e l addestramento La sorveglianza sanitaria 2

3 D.Lgs. 81/2008 LE FIGURE 3

4 CRAB Medicina Ambiente S.r.l. D.Lgs. 81/2008 Le figure Le figure identificate che si devono occupare della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro sono: 1. Datore di lavoro 2. Dirigente 3. Preposto 4. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 5. Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 6. Medico Competente 7. Lavoratore 8. Addetto alla squadra d emergenza (primo soccorso e antincendio) 4

5 D.Lgs.81/2008 Le figure Il datore di lavoro definizione «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. INDIVIDUAZIONE UNIVOCA 5

6 D.Lgs.81/2008 Le figure Il datore di lavoro obblighi non delegabili (art.17): Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall articolo 28 b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 6

7 D.Lgs.81/2008 Le figure Il dirigente definizione «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa; 7

8 D.Lgs.81/2008 Le figure Il datore di lavoro e dirigente obblighi (art.18): a) nominare il medico competente per l effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo. b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza; c) nell affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; f) richiedere l osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; 8

9 D.Lgs.81/2008 Le figure g)inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cuiagliarticoli36e37; o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda 9

10 D.Lgs.81/2008 Le figure p) elaborare il documento di cui all articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda; v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all articolo 35; z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. 10

11 D.Lgs.81/2008 Le figure Il preposto definizione «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; 11

12 D.Lgs.81/2008 Le figure Il preposto obblighi a)sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 12

13 D.Lgs.81/2008 Le figure e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall articolo

14 D.Lgs.81/2008 Le figure L RSPP definizione «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 14

15 D.Lgs.81/2008 Le figure La figura dell RSPP può essere ricoperta da: Datoredilavoro Esterno Lavoratore Requisiti previsti dall art.32 15

16 D.Lgs.81/2008 Le figure Art.33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all articolo 28, comma 2, e i sistemi dicontrollo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all articolo

17 D.Lgs.81/2008 Le figure L RLS definizione «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall articolo

18 D.Lgs.81/2008 Le figure Il medico competente definizione «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto; 18

19 D.Lgs.81/2008 Le figure Il medico competente obblighi a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale; b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente; 19

20 D.Lgs.81/2008 Le figure d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale; e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto; i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; 20

21 D.Lgs.81/2008 Le figure Il lavoratore definizione «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell ente stesso; l associato in partecipazione di cui all articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; 21

22 D.Lgs.81/2008 Le figure Il lavoratore obblighi 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 22

23 D.Lgs.81/2008 Le figure f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente. 23

24 D.Lgs.81/2008 Definizioni utili «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell integrità dell ambiente esterno; «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un assenza di malattia o d infermità; «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; 24

25 D.Lgs. 81/2008 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 25

26 D.Lgs.81/2008 Titolo I, Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Art Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione di cui all articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell Accordo Europeo dell 8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. 26

27 D.Lgs.81/2008 Titolo I, Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro 2. Il documento di cui all articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; b) l indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all articolo 17, comma 1, lettera a); 27

28 D.Lgs.81/2008 Titolo I, Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l individuazione delle procedure per l attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente Decreto. 3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. 28

29 D.Lgs.81/2008 Titolo I, Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Art.29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all articolo Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. 4. Il documento di cui all articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale di cuiall articolo6, comma8, letteraf), e, comunque,nonoltreil 30giugno 2012, glistessidatoridilavoro possono autocertificare l effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodononsiapplicaalleattivitàdicuiall articolo31,comma6,letterea),b),c),d)nonchég). 29

30 D.Lgs.81/2008 Titolo I, Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro 6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1,2,3,e4. 6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all articolo Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: a)aziende dicuiall articolo31,comma6,letterea),b),c),d),f)eg); b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all esposizione ad amianto; 30

31 D.Lgs.81/2008 Elenco titoli: Titolo II: luoghi di lavoro Titolo III: uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI Titolo IV: cantieri temporanei o mobili Titolo V: segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro Titolo VI: movimentazione manuale dei carichi Titolo VII: attrezzature munite di videoterminali Titolo VIII: agenti fisici Titolo IX: sostanze pericolose Titolo X: esposizione ad agenti biologici Titolo XI: protezione da atmosfere esplosive 31

32 D.Lgs. 81/2008 Titolo II Luoghi di lavoro Art.62 Definizioni 1... si intendono per luoghi di lavoro.. i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all interno dell azienda o dell unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell azienda o dell unità produttiva accessibile al lavoratore nell ambito del proprio lavoro. 2. Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano: d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un azienda agricola o forestale.. 32

33 D.Lgs. 81/2008 Titolo II Luoghi di lavoro Art.63 - Requisiti di salute e di sicurezza 1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell ALLEGATO IV. NON forniscono valori numerici i parametri ma si fa riferimento a Regolamenti comunali, Linee Guida, Buone Prassi e agli standard prodotti dagli Enti di normazione nazionale ed internazionale che rappresentano le norme di buona tecnica 33

34 D.Lgs. 81/2008 Titolo II Luoghi di lavoro Allegato IV - requisiti dei luoghi di lavoro Altezza, cubatura e superficie Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi Vie e uscite di emergenza Porte e portoni Scale Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni Microclima Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi Temperatura dei locali Umidità Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro Illuminazione sussidiaria 34

35 D.Lgs. 81/2008 Titolo II Luoghi di lavoro Art.64 - Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all articolo 63, commi 1, 2 e 3; b) le vie di circolazione interne o all aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l utilizzazione in ogni evenienza; c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento. 35

36 D.Lgs. 81/2008 Titolo III -Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale Art.69 Definizioni Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all attuazione di un processo produttivo, desti b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; c) zona pericolosa: qualsiasi zona all interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso; d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa; e) operatore: il lavoratore incaricato dell uso di una attrezzatura di lavoro. 36

37 D.Lgs. 81/2008 Titolo III -Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale Articolo 70 - Requisiti di sicurezza 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto. 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all ALLEGATO V. 27nato ad essere usato durante il lavoro 37

38 D.Lgs. 81/2008 Titolo III -Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale Art.76 - Requisiti dei DPI 1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni. 2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati all utilizzatore secondo le sue necessità. 3. In caso di rischi multipli che richiedono l uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili etalida mantenere, anche nell uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. 38

39 D.Lgs. 81/2008 Titolo III -Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale Sono suddivisi in tre categorie: I cat. DPI solo per rischi minori II catdpi per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria rischio medi III catdpi per rischi di morte o di lesioni gravi ed a carattere permanente 39

40 D.Lgs. 81/2008 Titolo III -Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al D.Lgs. 475/92 i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta: una dichiarazione di conformità CE un fascicolo tecnico relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, l'attestato di certificazione CE(da parte di un organismo certificato esterno). 40

41 D.Lgs. 81/2008 Titolo III -Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale L addestramento è indispensabile: per ogni DPI che, ai sensi del D.Lgs. 475/95, appartenga alla terza categoria per i dispositivi di protezione dell udito 41

42 D.Lgs. 81/2008 Titolo III -Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale I principali DPI utilizzati in agricoltura: Dispositivi otoprotettori Ipoacusia Occhiali protettivi Lesioni oculari Maschera facciale con filtro universale Inalazione di prodotti pericolosi Scarpe di sicurezza Lesioni agli arti inferiori Guanti da lavoro Lesioni agli arti superiori Guanti di protezione chimica Contatto con prodotti chimici Tuta protettiva Imbrattamenti 42

43 D.Lgs. 81/2008 Titolo III -Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale Art.80- Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. 43

44 D.Lgs. 81/2008 Titolo III - Impianti e apparecchiature elettriche Art.81 - Requisiti di sicurezza 1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d arte. 2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche. 44

45 D.Lgs. 81/2008 Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro Art.162 Definizioni 1.AifinidelpresenteTitolosiintendeper: a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata segnaletica di sicurezza : una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale; 45

46 D.Lgs. 81/2008 Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 46

47 D.Lgs. 81/2008 Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro Comunicazione verbale via : per indicare che si è assunta la direzione dell operazione; alt : per interrompere o terminare un movimento; ferma : per arrestare le operazioni; solleva : per far salire un carico; abbassa : per far scendere un carico; avanti indietro se necessario, questi ordini andranno coordinati con codici gestuali corrispondenti); a destra a sinistra attenzione : per ordinare un alt o un arresto d urgenza; presto : per accelerare un movimento per motivi di sicurezza 47

48 D.Lgs. 81/2008 Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro Comunicazione gestuale 48

49 D.Lgs. 81/2008 Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 49

50 D.Lgs. 81/2008 Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 50

51 D.Lgs. 81/2008 Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 51

52 D.Lgs. 81/2008 Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi Art Campo di applicazione 1. Le norme del presente Titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorsolombari. 2. Ai fini del presente Titolo, s intendono: a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari; b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari. 52

53 D.Lgs. 81/2008 Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi Il TITOLO VIdel Testo Unico stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di adottare misure organizzative e mezzi adeguati per eliminare o almeno ridurre il rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi, tenendo conto degli elementi forniti dall'allegato XXIII. 53

54 D.Lgs. 81/2008 Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi Per la stesura di tale valutazione si utilizzano le norme tecniche di riferimento ISO 11228, che si applicano ad ogni movimentazione; carichi di peso superiore a 3 kg; azioni di movimentazione che vengono svolte in via non occasionale (ad es. con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa tipo). 144 PES 54

55 D.Lgs. 81/2008 Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi 144 PES 55

56 D.Lgs. 81/2008 Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi 56

57 D.Lgs. 81/2008 Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi Per quanto riguarda il sovraccarico biomeccanico, i metodi di valutazione del rischio sono innumerevoli ed alcuni risalgono a quasi venti tanni or sono. Per loro natura alcuni metodi risultano di tipo qualitativo altri semiquantitativi o interamente quantitativi. I metodi valutativi maggiormente diffusi ed utilizati risultano essere: RULA OSHA CHECK-LIST CTD-RISK INDEX STRAIN INDEX ACGIH-TLVformonotaskhandwork OCRA(index checklist) 57

58 D.Lgs. 81/2008 Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi I campanelli d allarme di questa tipologia di problematica sono: Ripetitività dei compiti (ripetizione di un compito almeno 2 volte al minuto per almeno 2 ore complessive al turno) Forza (uso ripetuto della forza almeno 1 volta ogni 5 minuti per almeno 2 ore complessive al turno) Posture incongrue (raggiungimento o il mantenimento di posizioni estreme della spalla o del polso per periodi di 1 ora continuativa o di2orecomplessivenelturnodilavoro) Impatti ripetuti (Lavori che comportano l uso della mano come un attrezzoperpiùdi10volteall oraperalmeno2orecomplessivesul turno di lavoro) 58

59 D.Lgs. 81/2008 Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi I principali fattori di rischio in ambito lavorativo sono: RIPETITIVITA :movimenti sempre uguali a se stessi ripetuti a lungo; FREQUENZA:alta frequenza di gesti in ogni minuto di lavoro; FORZA:uso di forza elevata con gli arti superiori; POSTURA:posizione scorrette del polso, del gomito, delle spalle o movimenti articolari estremi; PERIODI DI RECUPERO: tempi di recupero insufficienti (pause o mancanze di rotazioni su lavori più tranquilli); FATTORI COMPLEMENTARI: maneggiare oggetti molto freddi, vibrazioni, compressioni sulle mani durante l uso di attrezzi, uso di guanti inadeguati, frequente uso di mazza e/o martello per dare colpi ecc. 59

60 D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Agenti fisici Art Valutazione dei rischi 1. Nell ambito della valutazione di cui all articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi. 2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio. 60

61 D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Agenti fisici - rumore La valutazione dell esposizione personale al rumore durante il lavoro deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dalla norma tecnica UNI 9432:2011 Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell ambiente di lavoro. 61

62 D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Agenti fisici - Rumore Valori limite di esposizione: LEX,8h = 87 db(a) e ppeak = 140 db(c) Valori superiori di azione: LEX,8h = 85 db(a) e ppeak = 137 db(c) Valori inferiori di azione: LEX,8h = 80 db(a) e ppeak = 135 db(c) 62

63 D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Agenti fisici - rumore nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il Datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito; nelcasoincuil'esposizionealrumoresiaparioaldisopradeivalori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito; 63

64 D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Agenti fisici - Rumore Esempio di rilevazioni fonometriche in un azienda agricola: 64

65 D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Agenti fisici - Rumore..e il relativo valore dell esposizione al rumore degli addetti: 65

66 D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Agenti fisici - vibrazione La valutazione dell esposizione personale alle vibrazioni deve essere effettuata secondo le metodiche stabilite dalla UNI EN ISO 5349 parti 1 e 2(2004) per quanto concerne il sistema mano-braccio 66

67 D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Agenti fisici - vibrazione..e dalla ISO 2631(1997) per quanto concerne il corpo intero. 67

68 D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Agenti fisici - Vibrazioni Valori limite di esposizione e valori di azione sistema mano braccio Valore limite di esposizione giornaliera normalizzato ad un periodo di 8 ore 5 m/s² Valore limite di esposizione su periodi brevi 20 m/s² valore d azione normalizzato ad un periodo di 8 ore, che fa scattare l azione 2,5 m/s² Valori limite di esposizione e valori di azione corpo intero Valore limite di esposizione giornaliera normalizzato ad un periodo di 8 ore 1 m/s² Valore limite di esposizione su periodi brevi 1,5 m/s² valore d azione normalizzato ad un periodo di 8 ore, che fa scattare l azione 0,5 m/s² 68

69 D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Agenti fisici - Vibrazioni Esempio di misurazioni delle vibrazioni a corpo intero a cui sono esposti gli addetti di un azienda agricola: 69

70 D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Agenti fisici - Vibrazioni Valori dell esposizione giornaliera alle vibrazioni degli addetti: 70

71 D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Agenti fisici - Vibrazioni Esempio di misurazioni delle vibrazioni al sistema mano braccio a cui sono esposti gli addetti di un azienda agricola: 71

72 D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Agenti fisici - Vibrazioni Valori dell esposizione giornaliera alle vibrazioni degli addetti: 72

73 D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Agenti fisici campi elettromagnetici Art.207 Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per: a) campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz; La valutazione dell esposizione personale a campi elettromagnetici durante il lavoro viene effettuata in conformità a quanto previsto dalla norma tecnica CEI Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell intervallo di frequenza 0 Hz 10 khz, con riferimento all esposizione umana e dalla norma tecnica CEI Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell intervallo di frequenza 10 khz 300 GHz, con riferimento all esposizione umana. 73

74 D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Agenti fisici campi elettromagnetici La valutazione del rischio derivante da esposizioni a campi elettromagnetici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione del rischio è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla superata, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio 74

75 D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Agenti fisici campi elettromagnetici I valori limite di esposizione sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto dei valori limite di esposizione garantisce che i lavoratori sono protetti contro tutti gli effetti nocivi a breve termine per la salute conosciuti. 75

76 Le radiazioni ottiche possono essere generate da: sorgenti naturali(non citate nel D.Lgs. 81/2008) sorgenti artificiali D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Agenti fisici radiazioni ottiche La sorgente naturale per eccellenza è il sole che è caratterizzato da una emissione su tutto lo spettro elettromagnetico. Le sorgenti artificiali si differenziano a seconda: del principale spettro di emissione del tipo di fascio emesso(coerente o incoerente) La luce incoerente è quella da tutti conosciuta cioè policromatica e senza coerenza di fase mentre la luce coerente è quella monocromatica e con coerenza di fase(laser). 76

77 D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Agenti fisici radiazioni ottiche La valutazione del rischio derivante da esposizioni a radiazioni ottiche artificiali è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione del rischio è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla superata, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti e coerenti sono riportati nell ALLEGATO XXXVII, rispettivamente parte I e parte II del D.Lgs. 81/

78 D.Lgs. 81/2008 Titolo IX Agenti chimici Art.222 Definizioni 1.Aifinidelpresentecaposiintendeper: a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato; 78

79 D.Lgs. 81/2008 Titolo IX Agenti chimici Art Valutazione dei rischi 1. Nella valutazione di cui all articolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l eventuale presenzadiagentichimicipericolosisulluogodilavoroevalutaancheirischiperlasicurezzaelasalute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003,n. 65, e successive modifiche; c) illivello,ilmodoeladuratadellaesposizione; d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare; e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati ALLEGATO XXXVIII e ALLEGATO XXXIX; f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese. 79

80 D.Lgs. 81/2008 Titolo IX Agenti chimici Valutazione del rischio chimico Fase I Individuazione della presenza dei fattori di rischio chimico (pericoli) e acquisizione schede di sicurezza. Fase II Individuazione della presenza di potenziali situazioni di esposizione ai fattori di rischio chimico (esposizione). Fase III Rilevazione e misurazione dei livelli di esposizione ai fattori di rischio chimico. Fase IV Stima e valutazione dell esposizione ad agenti chimici pericolosi. 80

81 D.Lgs. 81/2008 Titolo IX Agenti chimici In relazione a TIPO, QUANTITA, MODALITA e FREQUENZA di esposizione RISCHIO basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori RISCHIO NON basso per la sicurezza e NON irrilevante per la salute dei lavoratori Misure generali di prevenzione Misure specifiche di prevenzione e protezione 81

82 D.Lgs. 81/2008 Titolo IX Agenti chimici A partire dal 1/12/2010 è entrato in applicazione il Regolamento Europeo 1272/2008 inerente alla nuova Classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele di sostanze chimiche pericolose. Le SDS saranno (almeno fino al giugno 2015) redatte sia con la vecchia etichettatura che con quella nuova 82

83 D.Lgs. 81/2008 Titolo IX Agenti chimici Etichettatura di pericolosità vecchia normativa: Etichettature di pericolosità CPL: 83

84 Cos è cambiato? D.Lgs. 81/2008 Titolo IX Agenti chimici Metodologia di classificazione delle sostanze/miscele Impostazione della classificazione basati sui pericoli e non sui rischi Nuovi pittogrammi di identificazione Sostituzione delle frasi di rischio R con le indicazioni di pericolo H Sostituzione dei consigli di prudenza S con i consigli di prudenza P Inserimento delle Avvertenze: PERICOLO o ATTENZIONE In funzione del livello di pericolosità della sostanza/miscela Riclassificazione delle sostanze/miscele con il metodo CLP ed anche sulla base delle nuove informazioni tossicologiche ed ecotossicologiche provenienti dal REACH 84

85 D.Lgs. 81/2008 Titolo IX Agenti cancerogeni Arti.234 Definizioni Agli effetti del presente Decreto si intende per: a) agente cancerogeno: 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni; 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni; 3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all ALLEGATO XLII, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall ALLEGATO XLII; b) agente mutageno: 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni; 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni; 85

86 D.Lgs. 81/2008 Titolo IX Agenti cancerogeni Art Sostituzione e riduzione 1. Il datore di lavoro evita o riduce l utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l utilizzazione dell agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile. 3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L esposizione non deve comunque superare il valore limite dell agente stabilito nell ALLEGATO XLIII. 86

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