MEDICO COMPETENTE Art.2 comma 2 lettera h del D.lgs. 81/08
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- Alfredo Spinelli
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2 MEDICO COMPETENTE Art.2 comma 2 lettera h del D.lgs. 81/08 in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali (art.38) collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi (art.29, comma 1) nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal decreto E inoltre L attività di medico competente deve essere svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH) (art. 39 comma 1 D.Lgs. 81/08). Il dipendente di una struttura pubblica, che svolge attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente (art. 39 comma 3 D.Lgs. 81/08). Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l autonomia (art. 39 comma 4 D.Lgs. 81/08)
3 TITOLI E REQUISITI Art.38 del D.Lgs.81/08 specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro autorizzazione di cui all articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale Medici competenti Medici specialisti in igiene e medicina legale educazione continua in medicina percorsi formativi universitari Autocertificazione dei propri titoli presso il Ministero della Salute 6 mesi elenco dei medici competenti
4 AMBITI OPERATIVI Art.38 del D.Lgs.81/08 COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE Datore di lavoro Dirigenti Preposti RLS Lavoratori
5 COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE Art.25comma 1 lettera a) e m) del D.Lgs.81/08 alla valutazione dei rischi con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori COLLABORA: all attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale alla programmazione del controllo dell esposizione dei lavoratori
6 SORVEGLIANZA SANITARIA Art.2 comma 1 lettera m del D. Lgs. 81/08 insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell attività lavorativa. Visite mediche specialistiche in medicina del lavoro Questionari clinici Esami strumentali Indagini di laboratorio Indagini diagnostiche Consulenze specialistiche Compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi Effetti precoci sulla salute correlati all esposizione professionale Verifica delle misure di prevenzione dei rischi
7 SORVEGLIANZA SANITARIA Art.41 comma 2 del D. Lgs. 81/08 Accertamenti medici preventivi (anche in fase preassuntiva) e periodici Accertamenti medici su richiesta del lavoratore (dopo prolungato periodo di assenza dovuto a malattia comune, malattia professionale, infortunio sul lavoro o grave incidente) Accertamenti medici precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l idoneità alla mansione Accertamenti medici alla cessazione del rapporto di lavoro Accertamenti medici in occasione del cambio di mansione
8 GIUDIZIO DI IDONEITÀ Art.41 comma 6 del D. Lgs. 81/08 Idoneità Idoneità parziale, temporanea o permanente Inidoneità, temporanea o permanente con prescrizioni con limitazioni Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all organo di vigilanza territorialmente competente (art. 41, comma 9). il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore norma abrogata (art.41, comma 8) dal D.lgs. 106/09 e reinserita dal Decreto 9 Luglio 2012
9 SORVEGLIANZA SANITARIA Art.41 comma 3 lettera b c del D. Lgs. 81/08 NON deve includere accertamenti sanitari: per accertare stati di gravidanza negli altri casi vietati dalla normativa vigente: per verificare stati di sieropositività per HIV che espongano a rischi (radiografie o esami invasivi) se non esiste precisa indicazione clinica finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto Esclusi: problemi alcol-correlati assunzione sostanze psicotrope e stupefacenti su richiesta del datore di lavoro per controllare l idoneità fisica o le assenze per infermità del lavoratore
10 SORVEGLIANZA SANITARIA Art.41 del D.lgs. 81/08 PROTOCOLLO SANITARIO definito dal medico competente in funzione dei rischi specifici presenti in azienda tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (art.25, comma 1 lettera b) Include gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori, mirati al rischio e il meno invasivi possibili (art. 229, comma 4) va considerato parte integrante del documento di valutazione dei rischi (art. 29, comma 1)
11 SOGGETTI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 2, del D.Lgs.81/08 Il lavoratore è persona che: tutti i lavoratori esposti a rischio indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari
12 SOGGETTI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA Soggetti: A carico di: Lavoratori subordinati Lavoratori con contratto somministrazione lavoro Lavoratori pubbliche amministrazioni Dipendenti pubblici che prestano servizio con rapporto di dipendenza funzionale c/o altre amministrazioni Lavoratori a progetto, Co.Co.Co, Co.Co.Pro. se le prestazioni si svolgono c/o il committente Lavoratori subordinati a distanza Lavoratori autonomi, componenti dell impresa familiare, piccoli imprenditori, soci di società semplici agricole Lavoratori volontari Soci lavoratori di cooperative Datore di lavoro Utilizzatore Datore di lavoro Datore di lavoro Committente Datore di lavoro Facoltativa e a loro carico Datore di lavoro Datore di lavoro
13 VERIFICA DI ASSENZA DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE D.Lgs.81/08, Intesa Stato Regioni del 30 ottobre 2007 S.S. finalizzata alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art.41, comma 4) Visite specialistiche in medicina del lavoro con anamnesi mirata Test di screening su urina Verifica positiva: giudizio di inidoneità temporanea alla mansione Invio ai SERT SOGGETTI CON MANSIONE A RISCHIO IDENTIFICATA NELLA NORMATIVA (D.M. 186/90)
14 CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO Art. 25, comma 1, lett. c) d) e), Allegato 3A del D. Lgs. 81/08 istituita e aggiornata periodicamente dal medico competente custodia sotto la responsabilità del medico competente con salvaguardia del segreto professionale nelle aziende con più di 15 dipendenti: luogo di custodia concordato con il datore di lavoro in caso di cessazione dell attività dell azienda o di risoluzione del rapporto di lavoro: consegna al lavoratore, che firmerà per ricevuta se agenti cancerogeni/mutageni o biologici gr. III e IV ISPESL in caso di cessazione dell incarico: consegna al datore di lavoro, che firmerà per ricevuta firma del datore di lavoro sul frontespizio abrogata dal D.lgs. 106/09 firma dal lavoratore per presa visione - dei dati anamnestici e clinici abrogata dal D.M. 9 luglio del giudizio di idoneità alla mansione
15 SOPRALLUOGO IN AZIENDA Art. 25, comma 1, lettera l) del D.Lgs 81/08 Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno o con cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi L indicazione di una periodicità diversa deve essere comunicata al datore di lavoro e annotata nel documento di valutazione dei rischi Nei cantieri temporanei o mobili può essere sostituito o integrato con la visione dei piani di sicurezza per i cantieri cui la durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi ed il medico abbia già effettuato sopralluogo in altri cantieri aventi caratteristiche analoghe e gestiti dalla stessa impresa Non è previsto l obbligo di sopralluogo congiunto con il responsabile del servizio di prevenzione
16 RIUNIONE PERIODICA Art.35 del D.Lgs.81/08 Dove: nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori nelle aziende fino a 15 lavoratori è facoltà del RLS chiedere la convocazione di un apposita riunione Quando: almeno una volta all anno in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio Chi partecipa: Argomenti da trattare: Vanno individuati: il datore di lavoro o un suo rappresentante L RSPP il medico competente, ove nominato I RLS - documento di valutazione dei rischi; - andamento infortuni, malattie professionali e sorveglianza sanitaria - criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei DPI - programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute codici di comportamento e buone prassi obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva
17 Questionario: Le aziende sono obbligate ad effettuare la Riunione Periodica (Art.35 del D.Lgs.81/08): 1.quando occupano più di 15 lavoratori, almeno una volta l anno 2.sempre indipendentemente dal numero di occupati, almeno una volta l anno unitamente al sopralluogo del Medico Competente 3.sempre indipendentemente dal numero di occupati, quando si verificano infortuni o malattie professionali
18 RELAZIONE SANITARIA Art. 25, comma 1, lettera i) prodotta in forma scritta e presentata nell ambito della riunione periodica comunica per iscritto, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori
19 Rapporti del Medico Competente con il S.S.N. Art. 40, Allegato 3B del D.lgs. 81/08 mod. dal D.M. 9 luglio 2012 trasmessa entro il primo trimestre dell anno ai servizi competenti per territorio esclusivamente per via telematica È individuato un periodo transitorio di mesi 12 a far data 25/08/2012 per la sperimentazione delle disposizioni previste Unicamente con riferimento al periodo di sperimentazione, il termine per la trasmissione delle informazioni dell allegato 3B, scade il 30 giugno 2013 Al termine del periodo di sperimentazione, potranno essere adottate con successivi decreti modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalità di trasmissione dei dati di cui al comma I dell art. 40, comma 1 Per la durata del periodo di sperimentazione, con riferimento a possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1 dell art. 40, la sanzione è sospesa sino al termine della sperimentazione
20 Questionario: Secondo il Decreto 9 luglio 2012, i contenuti delle informazioni da comunicare ai sensi del comma 1 dell art. 40 del D.lgs. 81/08, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, dell allegato 3B: 1.può essere trasmesso mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o via telematica. 2.èsanzionabile se non viene trasmessa entro il 30 giugno deve essere effettuata unicamente in via telematica
21 Contenuti della cartella sanitaria e di rischio Art. 41 -, Allegato 3A del D.lgs. 81/08 mod. dal D.M. 9 luglio 2012 I contenuti previsti nell allegato 3A sono da considerarsi come informazioni minime della cartella sanitaria e di rischio Il medico competente risponde della raccolta, dell aggiornamento e della custodia delle informazioni di cui al periodo che precede. Per la mancata fornitura da parte del datore di lavoro delle informazioni di propria esclusiva pertinenza non può essere imputata alcuna responsabilità al medico competente che le abbia richieste anche se una precisa disposizione del D.lgs. 81/08 (art. 18 comma 2) impone correttamente al datore di lavoro la spontanea e doverosa fornitura di tali dati, senza alcuna sollecitazione o intervento da parte del medico competente
22 Contenuti della cartella sanitaria e di rischio Art. 41 -, Allegato 3A del D.lgs. 81/08 mod. dal D.M. 9 luglio 2012 ANAGRAFICA DEL LAVORATORE: Cognome e Nome Sesso Luogo di nascita Data di nascita Domicilio (Indicare Comune e Provincia, indirizzo, recapito telefonico) Nazionalità Codice Fiscale
23 Contenuti della cartella sanitaria e di rischio Art. 41 -, Allegato 3A del D.lgs. 81/08 mod. dal D.M. 9 luglio 2012 DATI RELATIVI ALL AZIENDA: Ragione Sociale o codice conto (nel caso di natanti) Unità Produttiva sede di lavoro / numero certificato unità navale Indirizzo Unità produttiva Attività svolta (riferita a comparto/lavorazione/ codice categoria naviglio)
24 Contenuti della cartella sanitaria e di rischio Art. 41 -, Allegato 3A del D.lgs. 81/08 mod. dal D.M. 9 luglio 2012 VISITA PREVENTIVA REPARTO (da non indicare in caso di reparto unico) E MANSIONE SPECIFICA DI DESTINAZIONE FATTORI DI RISCHIO (Specificare quali fattori di rischio, indicando anche, nei casi previsti dalla normativa vigente, i livelli di esposizione Individuale) ANAMNESI LAVORATIVA (Specificare, con riferimento all intera storia lavorativa del soggetto, comparti/lavorazioni svolte, relativo periodo e principali rischi riferiti dal lavoratore e tipologia contrattuale)
25 Contenuti della cartella sanitaria e di rischio Art. 41 -, Allegato 3A del D.lgs. 81/08 mod. dal D.M. 9 luglio 2012 ANAMNESI FAMILIARE ANAMNESI FISIOLOGICA ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA [Indicare sempre tipologia di invalidità (lavorativa o civile), malattie professionali riconosciute, tipologia e anno, infortuni riferiti dal lavoratore] ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA [Indicare sempre tipologia di invalidità (lavorativa o civile), malattie professionali riconosciute, tipologia e anno, infortuni riferiti dal lavoratore]
26 Contenuti della cartella sanitaria e di rischio Art. 41 -, Allegato 3A del D.lgs. 81/08 mod. dal D.M. 9 luglio 2012 PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA (protoc. sanitario) ESAME OBIETTIVO (con particolare riferim. agli organi bersaglio) ACCERTAMENTI INTEGRATIVI (Elencare gli accertamenti eseguiti riportando in forma sintetica i risultati e allegando alla cartella i relativi referti) EVENTUALI PROVVEDIMENTI DEL MEDICO COMPETENTE (Indicare gli eventuali provvedimenti adottati dal medico competente quali ad esempio 1 certificato di malattia professionale ai sensi dell art. 53 D.P.R. 1124/65, segnalazione di malattia professionale ex art. 139 D.P.R. 1124/65, lettere al curante, ecc )
27 Contenuti della cartella sanitaria e di rischio Art. 41 -, Allegato 3A del D.lgs. 81/08 mod. dal D.M. 9 luglio 2012 GIUDIZIO DI IDONEITA dell art. 41 c 6 D.lgs. 81/08) ALLA MANSIONE SPECIFICA (Ai sensi SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA (Da indicare solo se diversa da quella riscontrabile dal protocollo sanitario) DATA FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE
28 Contenuti della cartella sanitaria e di rischio Art. 41 -, Allegato 3A del D.lgs. 81/08 mod. dal D.M. 9 luglio 2012 VISITE SUCCESSIVE (Specificare la tipologia di visita di cui all art.41 comma 2) REPARTO E MANSIONE SPECIFICA FATTORI DI RISCHIO (se diversi o variati rispetto ai precedenti controlli Specificare quali con riferimento alla valutazione dei rischi, indicando anche, nei casi previsti dalla normativa vigente, i livelli di esposizione individuale) RACCORDO ANAMNESTICO VARIAZIONI DEL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA
29 Contenuti della cartella sanitaria e di rischio Art. 41 -, Allegato 3A del D.lgs. 81/08 mod. dal D.M. 9 luglio 2012 ESAME OBIETTIVO (con particolare riferimento agli organi bersaglio) ACCERTAMENTI INTEGRATIVI (Ai sensi dell art. 41 c 6 D.lgs. 81/08) EVENTUALI PROVVEDIMENTI DEL MEDICO COMPETENTE (certificato di malattia professionale ) GIUDIZIO DI IDONEITA ALLA MANSIONE SPECIFICA (Ai sensi dell art. 41 c 6 D.lgs. 81/08) SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA (Da indicare solo se diversa da quella riscontrabile dal protocollo sanitario) DATA FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE
30 Contenuti della cartella sanitaria e di rischio Art. 41 -, Allegato 3A del D.lgs. 81/08 mod. dal D.M. 9 luglio 2012 CONTENUTI MINIMI DELLA COMUNICAZIONE SCRITTA DEL GIUDIZIO DI IDONEITA ALLA MANSIONE GENERALITA DEL LAVORATORE RAGIONE SOCIALE DELL AZIENDA REPARTO MANSIONE E RISCHI GIUDIZIO DI IDONEITA ALLA MANSIONE SPECIFICA DATA DELLA ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA (periodicità) FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE
31 Contenuti della cartella sanitaria e di rischio Art. 41 -, Allegato 3A del D.lgs. 81/08 mod. dal D.M. 9 luglio 2012 GIUDIZIO DI IDONEITA ALLA MANSIONE INFORMAZIONI SULLA POSSIBILITÀ DI RICORSO DATA DI TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO AL LAVORATORE FIRMA DEL LAVORATORE (La firma del lavoratore dovrà attestare l informazione circa il significato e i risultati della sorveglianza sanitaria, la corretta espressione dei dati anamnestici, l informazione circa la possibilità di ricorrere contro il giudizio di idoneità) DATA DI TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO AL DATORE DI LAVORO
32 PACCHETTO SEMPLIFICAZIONE MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (in attesa della valutazione definitiva del Ministero del Lavoro) Art. 2 (Misure di semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria e in relazione ai rapporti tra medico competente e servizio sanitario nazionale) Comma 1. All articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, i commi 1 e 2 sono soppressi. Il comma 2-bis dell articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, èriformulato come segue: Entro il 31 dicembre 2013, con decreto del Ministro del lavoro edel Ministro della salute, previa intesa della Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, vengono definiti, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, i contenuti dell allegato 3A.
33 PACCHETTO SEMPLIFICAZIONE MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (in attesa della valutazione definitiva del Ministero del Lavoro) Art. 2 (Misure di semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria e in relazione ai rapporti tra medico competente e servizio sanitario nazionale) Comma 2. L Allegato 3B Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria è soppresso.
Specialista in Medicina del Lavoro
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