SENATO DELLA REPUBBLICA
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- Giuliana Mori
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1 SENATO DELLA REPUBBLICA VI LEGISLATURA (N. 845} DISEGNO DI LEGGE approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 febbraio 1973 (V. Stam pato n. 1402) presentato dal Ministro delle Finanze (VALSECCHI) Trasmesso dal Presidente della Camera dai deputati alla Presidenza il 7 febbraio 1973 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, concernente variazioni delle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, in relazione alla introduzione dell im posta ed alla soppressione sia dell'im posta sul consumo del sale che del monopolio delle cartine e tu b etti per sigarette e delle pietrine focaie DISEGNO DI LEGGE Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 18 dicem bre 1972, n. 787, concernente variazioni deile tabelle dei prezzi dei generi di monopolio annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, in relazione alì introduzione dell'im posta sui valore ed alia soppressione sia del-
2 A tti Parlamentari 2 Senato della Repubblica 845 l im posta sul consum o del sale che del monopolio delle cartine e tubetti per sigarette e delle pietrine focaie, con le seguenti modificazioni: All articolo 4, dopo il prim o comma, è inserito il seguente: «È altresì abolito, a far data dal prim o gennaio 1974, il monopolio dei sali». N ell allegato F, nella quarta colonna intitolata Im posta le cifre: 442, 680 e 838, sono sostituite dalle cifre: 453, 679 e 849.
3 A tti Parlamentari 3 Senato della Repubblica 845 Allegato Decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 328 del 20 dicembre IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione; Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei ta bacchi e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n, 1342, sul monopolio delle cartine e tubetti per sigarette; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni concernente il regime d imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l istituzione e la disciplina dell imposta ; Ritenuta la straordinaria necessità e l urgenza di modificare l imposta sui tabacchi lavorati in dipendenza dell introduzione dell im posta al fine di mantenere invariati i relativi prezzi di tariffa, nonché di procedere alla formazione di una nuova tabella dei prezzi dei sali, conseguente all abolizione della relativa imposta ; Ritenuta altresì la straordinaria necessità e l urgenza di provvedere alla soppressione del monopolio delle cartine e tubetti per sigarette; Sentito il Consiglio dei M inistri; Sulla proposta del M inistro per le finanze; Decreta: Articolo 1. Le tabelle A, B, C, D, E, F annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto. Le tabelle G ed H sono soppresse. Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto a stabilire i nuovi prezzi di quei prodotti che, in applicazione delle tabelle di cui al prim o comma, subiscono variazioni. A rtico lo 2. Sono abrogati gli articoli 23, 24, 31, 33, 34, 41, 67, 69, 70 e 102 della legge 17 luglio 1942, n La norma dell articolo 36 della legge 17 luglio 1942, n. 907, si applica esclusivamente ai tabacchi. Sono soppresse le parole «di sali» dal titolo, il n. 1, e la parola «sali» dal n. 5 dell articolo 64; le parole «di sali o» dal titolo e «sali» dall ar
4 A tti Parlamentari 4 _ Senato della Repubblica 845 LEGISLATURA V I DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ticolo 65; le parole «sali o» dall articolo 68; le parole «sali o» dall a r ticolo 73; il n. 3 dell articolo 75; il n. 4 dell articolo 99 della legge 17 luglio 1942, n Le disposizioni del Titolo I della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, che prescrivono l osservanza di cautele, vincoli o form alità, non si applicano ai sali resi inadatti a ll alimentazione um ana m e diante denaturazione con sostanze ritenute idonee dall Am m inistrazione autonoma dei monopoli. Articolo 3. Chiunque produce, fabbrica, prepara o vende sale contro i divieti stabiliti dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, o senza l osservanza delle condizioni da essa prescritte, è punito con l ammenda da lire 800 a lire quando la quantità del sale non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena è aumentata da lire 30 a lire 60 per ogni chilogram mo in più. Chiunque cede o impiega sali non denaturati destinati alle industrie, senza l osservanza delle prescrizioni all uopo stabilite, è punito ai sensi del comma precedente. Articolo 4. È abolito il monopolio delle cartine e tubetti per sigarette ed è abrogato il regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, ed ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto. I rivenditori di generi di monopolio hanno diritto al rim borso dell im posta sulle scatole e sui pacchi interi di cartine e tubetti per sigarette restituiti al proprio organo di approvvigionam ento entro il 15 gennaio La spesa farà carico al capitolo 1901 dello stato di previsione della spesa del M inistero delle finanze per l anno finanziario Con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio. Articolo 5. II presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1973 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 dicembre LEONE Visto, il Guardasigilli: Gonella Andreotti - Valsecchi
5 A tti Parlamentari 5 Senato della Repubblica 845 Tabella Allegato A. TABACCHI DA FIUTO imposta importo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
6 A tti Parlamentari 6 Senato della Repubblica 845 TRINCIATI T ab ella A lleg ato B , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
7 A tti Parlamentari 7 Senato della Repubblica 845 TRINCIATI Segue: T ab ella A lleg ato B. A m montare ,397, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,728' , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
8 A tti Parlamentari _ 8 Senato della Repubblica 845 TRINCIATI Segue: T ab ella A lleg ato B , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9% 3.165, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,885, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
9 A tti Parlamentari 9 Senato della Repubblica 845 Tabella Allegato C. SIGARI (a) C o m u n i , , , , , ,00 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , A l t r i , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (a) Sono considerati «sigari» ai fini della presente classificazione i sigari di peso non inferiore a gr. 3. Sono considerati «comuni» i sigari fabbricati con interno di foglia di ta bacco pesante trattato totalmente con fermentazione spinta. Per chilogrammo s intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero sigarette.
10 A tti Parlamentari 10 Senato della Repubblica 845 SIGARI (a) Segue: T abella Allegato C , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,858, , , , , , (a) Sono considerati «sigari» ai fini della presente classificazione i sigari di peso non inferiore a gr. 3. Sono considerati «comuni» i sigari fabbricati con interno di foglia di ta bacco pesante trattato totalmente con fermentazione spinta. Per chilogrammo s intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero sigarette.
11 Atti Parlamentari 11 Senato della Repubblica 845 SIGARI (a) Segue: Tabella Allegato C. Am montare , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , s , , , , , (a) Sono considerati «sigari» ai fini della presente classificazione i sigari di peso non inferiore a gr. 3. Sono considerati «comuni» i sigari fabbricati con interno di foglia di tabacco pesante trattato totalmente con fermentazione spinta. Per chilogrammo s intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero sigarette.
12 A tti Parlamentari 12 Senato della Repubblica 845 LEGISLATURA VI DISEGNI DI LEGGE: E RELAZIONI - DOCUMENTI Segue: Tabella Allegato C. SIGARI (a) r ic h ie s to dal f o rn ito r e p e r c h ilo g r a m m o c o n v e n z io n a le (C) all'amministrazione , , , , , , , , , , , , ,153 12,050, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (a) Sono considerati «sigari» ai fini della presente classificazione ì sigari di peso non inferiore a gr. 3. Sono considerati «comuni» i sigari fabbricati con interno di foglia di ta bacco pesante trattato totalmente con fermentazione spinta. Per chilogrammo s intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero sigarette.
13 A tti Parlamentari 13 Senato della Repubblica 845 SIGARI {a) Segue: T ab ella A lleg ato C. dì vendita , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,800, , , , , , , , , , , , , , , ,00 125, , , , , , , , , , , , , , , , (a) Sono considerati «sigari» ai f i n i della presente classificazione i sigari di peso non inferiore a gr. 3. Sono considerati «comuni» i sigari fabbricati con interno di foglia di ta bacco pesante trattato totalmente con fermentazione spinta. Per chilogrammo s intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero sigarette.
14 A tti Parlamentari 14 Senato della Repubblica 845 Tabella Allegato D. SIGARETTI (6) air Amministrazione C o m u n i , , ,00 7, ,209, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 24, , , , A l t r i , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (6) Sono considerati «sigaretti» ai fini della presente classificazione i sigari di peso inferiore a gr. 3, Sono considerati «comuni» i sigaretti fabbricati con interno di foglia di tabacco pesante trattato totalmente con fermentazione spinta. Per chilogrammo s intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero sigarette.
15 A tti Parlamentari 15 Senato della Repubblica 845 SIGARETTE T abella Allegato E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Per chilogrammo s intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero sigarette.
16 A tti Parlamentari _ 16 _ Senato della Repubblica 845 SIGARETTE Segue: T ab ella A lleg ato E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,684, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Per chilogrammo s intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero sigarette.
17 A tti Parlamentari 17 Senato della Repubblica 845 SALI Allegato F. Monopoli per quintale (1) ' (1) Compreso l imballaggio.
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