Aspetti legali del commercio elettronico

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1 STUDIO LEGALE COMMERCIALE ASSOCIATO Avv. ANDREA GATTAMORTA Avv. GLORIA BONGIOVANNI Consulenza fiscale e tributaria: Dott. LUIGI RECCHIONI Dott. ANDREA ROSSI JANE SCHORAH, Solicitor Adm. in England and Wales Avv. ANTONIO ZAMA Dott.ssa VERONICA LOCATELLI Dott. GIAMPAOLO PEARSON BENEDETTI CCIAA Prato Prato, 11 maggio 2006 Aspetti legali del commercio elettronico Avv. Antonio Zama Programma Obiettivo e argomenti Materiali PARTE I: INTERNET E SISTEMA DEI NOMI A DOMINIO Commissione per le regole e le procedure tecniche del Registro del cctld it : Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il cctld it, Versione 4.0. (p. 4) PARTE II: COMMERCIO ELETTRONICO Articoli del Codice Civile in materia di conclusione del contratto (1322 e ss.); di condizioni generali di contratto (1341 e 1342) (p. 15) Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206: Codice del consumo, a norma dell articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (p. 16) Legge 31 maggio 1995, n. 218: Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (Articoli 3, 4 e 57) (p. 59) Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili (11 aprile 1980) (ratificata con Legge 11 dicembre 1985, n. 765) (p. 60) Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (19 giugno 1980) (ratificata con Legge 18 dicembre 1984, n. 975) (p. 76) Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114: Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Articoli 18 e 21) (p. 80) Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato, Circolare 1 giugno 2000, n. 3487/c: Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n Disciplina della vendita di beni tramite mezzo elettronico. Commercio elettronico (p. 81) Regolamento 2001/44/CE del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (p. 84) Ministero delle attività produttive, Nota 7 marzo 2002, n : Quesito Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n Commercio elettronico (p. 96)

2 Ministero delle attività produttive, Circolare 17 giugno 2002, n. 3547/C: Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n Commercio elettronico. Indicazioni sulle aste on line (p. 97) Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70: Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico (p. 108) Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82: Codice dell amministrazione digitale (p. 115) Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68: Regolamento concernente disposizioni per l utilizzo della posta elettronica certificata (p. 144) PARTE III: REGIME IVA NEL COMMERCIO ELETTRONICO Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Risoluzione 15 novembre 2004, n. 133/E: Trattamento fiscale ai fini IVA delle transazioni, nazionali ed internazionali, effettuate a mezzo internet (p. 150) Check list Indicazioni di massima per redigere Condizioni generali di vendita on line (p. 155) Sito internet Criteri da tenere a mente per la predisposizione di una piattaforma di commercio elettronico (p. 159) Commento Disciplina del commercio elettronico (p. 160) Siti internet Elenco di siti internet di interesse (p. 163) 2

3 Obiettivo e argomenti Obiettivo Nel corso del seminario, che non ha alcuna pretesa di completezza, verrà fornita un indicazione delle maggiori problematiche giuridiche sottese alla materia in oggetto, ma allo stesso tempo un quadro pratico degli adempimenti da porre in essere per intraprendere un attività di commercio elettronico. Ove possibile, ad integrazione dei singoli argomenti trattati, non mancheranno consigli pratici di cui tenere conto per la predisposizione degli strumenti necessari per la fase di start up. Argomenti trattati Introduzione alla disciplina del commercio elettronico. Il problema delle fonti. Il sito internet. Struttura, pagine interne, link. Gli strumenti per la visibilità. Adempimenti e autorizzazioni. La formazione del contratto telematico. Cenni sulla disciplina del documento informatico e delle firme elettroniche. La giurisdizione competente. La legge applicabile ai contratti telematici. La vendita Business to Business (B2B). La vendita Business to Consumer (B2C). La tutela del consumatore. Cenni al nuovo Codice del consumo. Strumenti di pagamento on line. L esecuzione dei contratti telematici. Spedizione e consegna dei beni. 3

4 PARTE I: INTERNET E SISTEMA DEI NOMI A DOMINIO Commissione per le regole e le procedure tecniche del Registro del cctld it : Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il cctld it, Versione 4.0 Regolamento di Assegnazione 1. Scopo Il presente Regolamento contiene le norme per l assegnazione dei nomi a dominio all interno del cctld it (Italia), per quel che riguarda sia gli standard Internet Protocol Suite (IPS) sia gli standard Open System Interconnection (OSI). Fanno parte integrante del presente regolamento le Procedure tecniche di registrazione (allegato A), la Procedura di Riassegnazione del nome a dominio (allegato B) e i Nomi a dominio riservati (allegato C). Il presente Regolamento in base al quale opera il registro del cctld it (di seguito Registro) è definito dal Registro stesso previo parere della Commissione Regole del registro del cctld it costituita ai sensi e per gli effetti di quanto disposto nel regolamento della commissione stessa di cui al provvedimento del Direttore dell Istituto di Informatica e Telematica del CNR n del 07 aprile 04. Nota Dichiaratoria: i principali concetti e termini presenti in questo regolamento sono descritti in un apposito Tutorial. Il Tutorial non fa parte in alcun modo della normativa, non può venire utilizzato come testo probante ed è messo a disposizione a puro scopo didattico informativo. 2. Compiti del registro del cctld it Il Registro gestisce e mantiene il database dei nomi a dominio sotto il cctld it, detto anche Registro dei Nomi Assegnati (RNA). Le modalità operative generali del Registro derivano dalle specifiche ISO , RFC1591, ICANN ICP-1 e ICANN-ICP2 e successivi aggiornamenti. Al Registro è affidata la verifica della rispondenza delle richieste di assegnazione in uso dei nomi a dominio al presente Regolamento. Il Registro provvede alla registrazione e assegnazione in uso dei seguenti oggetti relativi ai nomi a dominio all interno del cctld it (ISO 3166), compresa la parte geografica: a) nomi a dominio secondo lo standard ISO/IEC e successivi aggiornamenti; b) nomi a dominio secondo gli standard IPS RFC822, RFC1034, RFC1035 e loro successivi aggiornamenti; c) regole di traduzione tra lo standard ISO/IEC (ITU X.400) e IPS RFC822 secondo lo standard IPS MIXER (RFC2156) e successivi aggiornamenti; d) relative distinguished names secondo lo standard ITU X.500 e successivi aggiornamenti. 3. Nomi a dominio I nomi a dominio vengono assegnati in uso dal Registro ai richiedenti, seguendo l ordine cronologico delle richieste, come definito dalle Procedure Tecniche di Registrazione (Allegato B). 4. Registrazione I nomi a dominio all interno del cctld it possono essere assegnati in uso solo a soggetti appartenenti ad un paese membro dell Unione Europea. 5. Struttura dell albero dei nomi a dominio italiani I nomi a dominio possono essere assegnati direttamente sotto al cctld it oppure sotto la struttura geografica predefinita. 4

5 La struttura geografica predefinita è costruita con i nomi e le sigle delle province e delle regioni italiane, nonché, al di sotto delle province, con i nomi dei comuni italiani. I nomi a dominio che costituiscono la struttura geografica predefinita sono un contenitore gerarchico per altri nomi a dominio (funzionalmente equivalente ad un cctld o gtld) e come tali non sono assegnabili. La struttura geografica dell albero dei nomi a dominio italiano è riportata nel documento Nomi a Dominio Riservati (Allegato C). 6. Obbligatorietà della registrazione Per tutti i nomi a domino collocati direttamente sotto al cctld it, oppure direttamente sotto la struttura geografica predefinita, è obbligatoria la registrazione presso il Registro. 7. Nomi Riservati Alcuni nomi a dominio sono riservati, e come tali non assegnabili od assegnabili solo a soggetti predeterminati. Non sono assegnabili i nomi a dominio costituiti da uno o due soli caratteri: a) direttamente al di sotto del cctld it (IPS); b) come campo PRMD (ISO/IEC 10021); c) come campo Org (X.500). L elenco dei nomi a dominio riservati, riportato nel documento Nomi a Dominio Riservati (Allegato C), è parte integrante del presente Regolamento ed è inoltre disponibile sul sito web del Registro. I nomi a dominio, contenuti nell elenco dei nomi riservati ed appartenenti alla struttura geografica predefinita registrati in data antecedente al loro inserimento come nomi a dominio riservati, potranno essere mantenuti dagli assegnatari per un periodo massimo di un anno dalla data in cui tali nomi sono stati dichiarati riservati. Dopodiché verranno utilizzati in conformità al Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il cctld it. I nomi a dominio già registrati che risultassero corrispondere a gtld rimangono in uso agli attuali assegnatari. Tuttavia sono inibiti Sottodomini su di essi, in qualsiasi modo effettuati, per soggetti terzi rispetto all assegnatario. 8. Nomi a dominio pregressi, prenotazioni Un nome a dominio non è prenotabile. Un nome a dominio assegnato in uso all interno dello spazio dei nomi sotto il cctld it non può considerarsi come pre-riservato in altre posizioni dell albero dei nomi stesso. 9. Assegnazione di un nome a dominio La procedura di assegnazione di un nome a dominio si conclude quando avviene il suo inserimento nel RNA. Tale caricamento viene effettuato solo dopo che è pervenuta al Registro la documentazione richiesta e sia stata verificata l effettiva funzionalità, cioè: la corretta operatività dei nameserver autoritativi del nome a dominio e la raggiungibilità dell indirizzo postmaster per il nome a dominio nel caso IPS e ISO/IEC 10021; la corretta operatività e la raggiungibilità del DSA nel caso ITU X Trasferimento e modifica di un nome a dominio assegnato Un nome a dominio può essere trasferito per accordo delle parti, per successione a titolo particolare od universale, o ad esito di una procedura di riassegnazione condotta ai sensi dell articolo 16. È comunque vietato l accaparramento ed il cybersquatting dei nomi a dominio. Un nome a dominio sospeso oppure contestato ai sensi dell articolo 14 non può essere trasferito se non a chi lo ha sottoposto a contestazione. Una volta cessato lo stato di contestazione il nome a dominio può nuovamente essere trasferito dall assegnatario a chiunque. Salvi i casi di successione a titolo universale o particolare, una richiesta di modifica di un nome a dominio assegnato, compreso il cambiamento di posizione all interno dell albero dei nomi a dominio italiano, è considerata a tutti gli effetti 5

6 come una cancellazione del nome a dominio precedentemente assegnato unita ad una nuova richiesta di un nome a dominio. 11. Revoca dell assegnazione di un nome a dominio Il Registro può revocare l assegnazione di un nome a dominio soltanto: a) dietro rinuncia dell assegnatario; oppure b) d ufficio; oppure c) a fronte di sentenza passata in giudicato o decisione arbitrale Revoca per rinuncia Nel caso di revoca per rinuncia ad un nome a dominio da parte dell assegnatario, se da questi richiesta il Registro è tenuto ad assicurare il mantenimento del vecchio nome a dominio per un periodo massimo di sei mesi Revoca d ufficio Il Registro revoca d ufficio l assegnazione di un nome a dominio nei seguenti casi: venuta meno degli elementi oggettivi e soggettivi che hanno determinato l assegnazione di un nome a dominio nel cctld it, ove previsti; mancata presentazione dei documenti richiesti dal Registro ai sensi del successivo articolo 13.2; mancata presentazione dei documenti previsti ai sensi dell articolo 3.2 delle Procedure tecniche di registrazione ; non visibilità/raggiungibilità, per più di 3 mesi, degli oggetti appartenenti al dominio assegnato (o mancato funzionamento dei nameserver autoritativi riportati nel modulo tecnico presente nello RNA o loro errata configurazione in accordo a quanto specificato nell articolo 1.4 delle Procedure tecniche di registrazione o irraggiungibilità dell indirizzo di posta elettronica postmaster@<dominio registrato>.it ). La verifica di questa mancanza di visibilità/raggiungibilità deve essere effettuata tecnicamente a cura del Registro, d ufficio o su richiesta scritta di parte. Nel caso di revoca, il nome a dominio non può venire riassegnato in uso ad altri prima di un mese dalla data della revoca. violazione del disposto di cui all ultimo comma dell articolo 7 del presente Regolamento Revoca a seguito di sentenza o decisione arbitrale Il Registro revoca l assegnazione di un nome a dominio a fronte di una decisione arbitrale o sentenza passata in giudicato che stabilisca che l assegnatario non ne aveva diritto all uso. Un nome a dominio sospeso non può venire riassegnato in uso ad altri se non dopo che sia stato revocato. Un nome a dominio revocato ai sensi del comma precedente è immediatamente reso disponibile per l assegnazione ad altri soggetti diversi dal precedente assegnatario, a meno di esplicita indicazione contraria espressa nella decisione arbitrale o nella sentenza. 12. Sospensione dell assegnazione di un nome a dominio Il Registro può sospendere l assegnazione di un nome a dominio soltanto: a) per ordine dell autorità; oppure b) su richiesta dell assegnatario; oppure c) nell ipotesi di cui all art Sospensione per ordine dell autorità Il Registro sospende l assegnazione di un nome a dominio su ordine dell autorità giudiziaria notificato nelle forme di legge o di provvedimento cautelare comunicato dal collegio arbitrale, con cui ne venga inibito all assegnatario l uso. Il nome a dominio così sospeso viene ripristinato a favore dell originario assegnatario solo a fronte di provvedimento esecutivo dell autorità giudiziaria o di decisione arbitrale con cui siano respinte le richieste di chi ne contestava la 6

7 legittimità dell uso, oppure a fronte della dimostrazione che il procedimento, nell ambito del quale il provvedimento che ha portato alla sospensione è stato emesso, si è estinto. Il nome a dominio sospeso ai sensi del primo comma del presente articolo viene revocato dal Registro solo a fronte di sentenza passata in giudicato o decisione arbitrale che confermi l atto sospensivo o dichiari che l assegnatario non ne aveva diritto all uso Sospensione a richiesta dell assegnatario Il Registro sospende un nome a dominio su richiesta dell assegnatario al quale ne sia contestato giudizialmente l uso. In questa ipotesi, il Registro è tenuto a ripristinare il nome a dominio a favore dell assegnatario originale non appena questi glielo richieda Sospensione di un nome a dominio appena assegnato Contestualmente all assegnazione di un nome a dominio, il Registro qualora ravvisi la necessità e l urgenza di una verifica di quanto dichiarato dall assegnatario nella lettera di AR, può richiedere la verifica dei documenti ai sensi dell articolo 13.2 e sospendere il nome a dominio nell attesa del ricevimento dei documenti. Il Registro, una volta espletate le verifiche previste all articolo 13.2, è tenuto a ripristinare il nome a dominio all assegnatario, oppure, qualora si verifichino le ipotesi di cui all articolo 13.3, a revocarlo. 13. Documentazione per l assegnazione di un nome a dominio La richiesta di un nuovo nome a dominio avviene attraverso un modulo elettronico contenente i dati tecnici necessari alla sua funzionalità ed operatività inviato dal provider/maintainer del nome a dominio al Registro ed una lettera di assunzione di responsabilità predisposta da chi richiede l uso del nome a dominio. Il Registro accetta richieste di assegnazione solo se accompagnate dalla suddetta documentazione, redatta in modo conforme alle sue istruzioni Lettera di Assunzione di Responsabilità L assegnatario di un nome a dominio si assume la piena responsabilità civile e penale dell uso del nome a dominio stesso. A tale fine il richiedente è tenuto ad inviare al Registro una lettera di Assunzione di Responsabilità (lettera di AR) secondo lo schema predisposto dal Registro stesso. Nella lettera di AR devono essere dichiarati i dati identificativi del richiedente. Il richiedente deve inoltre dichiarare di conoscere i principi fondamentali di utilizzo delle risorse e della rete Internet, di avere preso visione delle norme predisposte dal Registro così come definito all articolo 1 comma 2 del presente Regolamento e dei principi espressi nel documento Netiquette (disponibile sul sito web del Registro) e di impegnarsi a rispettarli. Nella lettera di AR, il dichiarante può impegnarsi a devolvere le controversie relative al nome a dominio richiesto al comitato arbitrale costituito presso il Registro Verifiche della Documentazione Il Registro può, a sua discrezione, chiedere che gli siano forniti i documenti comprovanti quanto dichiarato nella lettera AR. I suddetti documenti devono essere fatti pervenire al Registro entro 15 giorni dalla richiesta. Per gli assegnatari esteri tale termine si intende raddoppiato Mancata presentazione di documentazione Nei casi in cui: la documentazione non pervenga al Registro entro il suddetto termine; oppure il richiedente si rifiuti di inviarla; oppure 7

8 emerga la non rispondenza al vero delle dichiarazioni effettuate dal richiedente. È facoltà del Registro revocare l assegnazione del nome a dominio Pubblicazione dei moduli e delle istruzioni Il Registro rende pubblici e mantiene in linea sui propri server i modelli del modulo e della lettera di assunzione di responsabilità, nonché le istruzioni per la registrazione dei nomi a dominio e di quanto altro necessario. Risoluzione delle Dispute 14. Procedura di Contestazione Chiunque può contestare presso il Registro i nomi a dominio da esso assegnati in uso e contenuti nel RNA Introduzione della contestazione Una contestazione ha inizio mediante lettera raccomandata indirizzata al Registro da chi assume aver subito un pregiudizio a causa di un oggetto assegnato in uso ad un soggetto altrui. La lettera di contestazione deve contenere le generalità del mittente, il nome a dominio contestato, i motivi della contestazione, il pregiudizio subito dal mittente o il proprio diritto che questi assume leso Procedure del Registro in caso di Contestazione In presenza di una contestazione il Registro aggiunge la annotazione valore contestato/challenger value al valore contenuto nel RNA e vi annota anche la data di inizio contestazione in un apposito file non ad accesso pubblico ma ottenibile su richiesta. Inoltre, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, il Registro comunica via posta elettronica all assegnatario la contestazione dell oggetto a lui assegnato, e invita entrambe le parti a dar inizio alla procedura arbitrale di cui all articolo 15 o alla procedura di riassegnazione del nome a dominio di cui all articolo 16. La comunicazione all assegnatario dell oggetto contestato deve contenere tutte le informazioni rilevanti alla contestazione, comprese le informazioni non disponibili per la consultazione pubblica nel RNA. Il Registro è tenuto a fornire tutti i dati e la documentazione relativa all oggetto contestato alla parte che ne faccia richiesta, previo rimborso delle spese Contestazione Pendente Il Registro non prende parte alla risoluzione di una contestazione, che, nel caso non possa essere risolta amichevolmente, può essere devoluta dalle parti al collegio arbitrale di cui all articolo 15, oppure da parte del contestante attivando una procedura di riassegnazione di cui all articolo 16. Il Registro non è tenuto a nessun altra azione sino a che la contestazione viene risolta. In pendenza di contestazione, la parte che l ha posta è tenuta a confermare al Registro almeno ogni sei mesi la propria volont à di mantenere pendente la contestazione ed il proprio interesse per l oggetto contestato. In mancanza, il Registro riterrà risolta la contestazione, salvo che abbia ricevuto comunicazione dell esistenza di un giudizio, di un arbitrato o di una procedura di riassegnazione relativa a tale dominio Contestazione Risolta Il Registro considera una contestazione come risolta nel momento in cui a) riceve comunicazione in tal senso da tutte le parti interessate; oppure b) riceve dal presidente del collegio arbitrale una decisione arbitrale sulla questione reso in conformità con quanto previsto all articolo 15.6 di questo Regolamento; oppure c) riceve notifica di sentenza passata in giudicato dell autorità giudiziaria, o lodo arbitrale passato in giudicato che risolve la questione; oppure d) riceve dalla parte che ha posto la contestazione comunicazione della sua volontà di abbandonarla; oppure 8

9 e) la precedente assegnataria dell oggetto contestato rinuncia alla sua assegnazione; oppure f) il nome a dominio contestato sia nello stato di NO-PROVIDER-MNT e siano decorsi i tre mesi previsti dall articolo 3.2 delle Procedure Tecniche di Registrazione senza che il Registro abbia ricevuto da parte del soggetto assegnatario ulteriori comunicazioni in merito a tale registrazione; g) una delle due parti offra prova dell avvenuta estinzione di un procedimento giudiziario avviato per la risoluzione della controversia; oppure h) siano trascorsi 6 mesi dal momento in cui è stata posta la contestazione senza che la parte che l ha iniziata abbia ribadito la propria volontà di mantenere la sua contestazione; oppure i) siano trascorsi 6 mesi dall ultima volta in cui la parte che ha iniziato la contestazione abbia ribadito la propria volontà di mantenerla; oppure j) riceva la decisione su una procedura amministrativa di cui all articolo 16 che trasferisce a chi lo ha contestato il nome a dominio; oppure k) riceva la decisione su una procedura amministrativa di cui all articolo 16 che respinga la contestazione; oppure l) proceda alla revoca d ufficio del nome a dominio ai sensi dell articolo Una contestazione risolta non può essere nuovamente riproposta fra le stesse parti per lo stesso nome a dominio, a meno che la risoluzione non sia stata risolta ai sensi dei precedenti punti 10 e 11 di questo articolo Effetti della risoluzione della contestazione Risolta la contestazione ai sensi del precedente articolo 14.4, il Registro: a) se la risoluzione è avvenuta: in base ai punti 4, 7, 8, 9 o 11 del precedente articolo 14.4; oppure in base al punto 10 del precedente articolo 14.4; oppure in base ai punti 2 o 3 del precedente articolo 14.4 e la sentenza, il lodo o la decisione arbitrale siano favorevoli all assegnatario resistente alla contestazione; oppure in base al punto 1 del precedente articolo 14.4 e le parti concordino sulla legittimità della registrazione dell assegnatario resistente alla contestazione, allora il Registro rimuove dal RNA la notazione valore contestato/challenged value per il nome a dominio contestato; b) se la risoluzione è avvenuta: in base ai punti 2 o 3 del precedente articolo 14.4 e la sentenza, il lodo o la decisione arbitrale siano favorevoli a chi ha posto la contestazione; oppure in base al punto 9 del precedente articolo 14.4; oppure in base al punto 1 del precedente articolo 14.4 e le parti concordino sulla illegittimità della registrazione dell assegnatario resistente alla contestazione; oppure in base al punto 5, 6, 10 o 12 del precedente articolo 14.4 allora il Registro rimuove dal RNA l assegnazione del nome a dominio contestato Riassegnazione del nome a dominio contestato e rimosso Nei casi previsto ai punti b del precedente articolo 14.5, la rimozione del nome a dominio sotto contestazione non ne comporta l automatica assegnazione alla parte che ha iniziato la contestazione. Risolta la contestazione, il Registro non rende disponibile il nome a dominio contestato per libera assegnazione per almeno 30 giorni. Il Registro deve inoltre invitare, non oltre 10 giorni lavorativi dalla risoluzione della contestazione, la parte che ha iniziato la contestazione ad iniziare la normale procedura per l assegnazione del nome a dominio. Se la procedura per l assegnazione non viene iniziata entro 30 giorni dal momento in cui la contestazione è stata risolta, il nome a dominio può essere nuovamente assegnato dal Registro a chiunque ne faccia richiesta. 15. Comitato di arbitrazione Clausola arbitrale 9

10 Chi richiede in uso un nome a dominio presso il Registro può impegnarsi, con la lettera di AR o con atto successivo, a devolvere ad arbitrato irrituale le eventuali controversie connesse alla assegnazione di quel nome a dominio ai sensi del presente Regolamento, riconoscendo come valide e vincolanti le decisioni prese dal collegio arbitrale Costituzione del comitato di arbitrazione È costituito presso il Registro un elenco di arbitri,. composto da esperti in materia di nomi a dominio. Fanno parte di questo elenco gli arbitri già nominati ai sensi delle Regole di naming ver La proposizione di nuove domande da parte di esperti del settore Internet è presentata al Registro e subordinata al parere favorevole della Commissione Regole. L elenco degli arbitri nominati dal Registro e facenti parte del comitato di arbitrazione è disponibile presso il Registro Composizione del collegio arbitrale Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri di cui due scelti da ciascuna delle due parti, il terzo, che funge da presidente del collegio arbitrale, scelto dai due arbitri di parte come sopra nominati. La parte che desidera dar inizio alla procedura arbitrale è tenuta a procedere alla nomina del proprio arbitro mediante lettera raccomandata indirizzata alla controparte, all arbitro che intende nominare ed al Registro, nella quale è indicato il nome dell arbitro prescelto fra quelli indicati nell elenco di cui al punto 15.2, l oggetto della domanda da sottoporre al collegio arbitrale, le ragioni di fatto e di diritto su cui essa si fonda, le proprie conclusioni, il proprio domicilio ed il proprio indirizzo di posta elettronica, nonché l invito all altra parte a nominare il proprio arbitro fra i membri del comitato di arbitrazione. La parte alla quale è rivolto l invito di nomina dell arbitro è tenuta a sua volta entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione a nominare il proprio arbitro negli stessi modi indicati al precedente comma. In mancanza, la parte che ha fatto l invito può chiedere che la nomina sia fatta dal Registro, il quale procede alla nomina di tale arbitro entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. La nomina è comunicata alle parti per posta elettronica. Gli arbitri di parte così nominati scelgono entro 5 giorni lavorativi dalla nomina del secondo arbitro il presidente del collegio arbitrale. Qualora tale scelta non si verifichi entro tale termine, la parte più diligente può chiedere la nomina del terzo arbitro al Registro, che procede entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, comunicando il nominativo del presidente del collegio arbitrale prescelto alle parti via posta elettronica. Il collegio arbitrale si considera costituito a far data dal giorno successivo alla accettazione dell incarico da parte del presidente del collegio stesso. Gli arbitri devono pronunciare la loro decisione entro 90 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale Procedura innanzi al collegio arbitrale Il presidente del collegio arbitrale può nominare un segretario che assiste il collegio durante il procedimento e redige i verbali delle sedute in cui siano sentite le parti od i loro rappresentanti. Il collegio arbitrale ha facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene più opportuno, purché sia assicurato il rispetto del contraddittorio. È in ogni caso tenuto a concedere alle parti un termine non minore di 10 giorni lavorativi per presentare le proprie difese ed i propri documenti, ed un ulteriore termine non minore di 10 per le repliche, nonché a convocare personalmente le parti e sentirle in contraddittorio qualora ciò sia richiesto anche da una sola di esse. Innanzi al collegio arbitrale ciascuna parte può farsi rappresentare da altra persona, salvo che il collegio arbitrale non ritenga di sentirla personalmente. Le comunicazioni del collegio arbitrale alle parti, lo scambio delle memorie e delle repliche può avvenire anche per posta elettronica, salvo che le parti non ne richiedano esplicitamente la forma scritta cartacea, o che sia necessario scambiare od esaminare documentazione originale non trasmissibile per posta elettronica Poteri istruttori del collegio arbitrale Ricorrendo gravi motivi, su richiesta di una delle parti il collegio arbitrale ha facoltà di prendere provvedimenti cautelari relativi al nome a dominio e al nome a dominio assegnato in contestazione. Il Registro è tenuto a dare immediatamente esecuzione a tali provvedimenti. 10

11 Nel caso vi sia necessità di istruttoria, il collegio arbitrale può delegare gli atti di istruzione ad uno solo degli arbitri. Il Registro è tenuto a fornire al Collegio arbitrale tutte le informazioni da esso richieste Decisione del collegio arbitrale Gli arbitri giudicano secondo equità, quali amichevoli compositori, sulla base del presente Regolamento e delle norme dell Ordinamento italiano. Il presidente del collegio arbitrale comunica via Raccomandata A.R. la decisione definitiva alle parti ed al Registro. Le decisioni del collegio arbitrale sono conservate presso il Registro a disposizione dei membri del comitato arbitrale. La decisione arbitrale è resa pubblica a cura del Registro, salvo che il collegio arbitrale, su richiesta di una delle parti, decida il contrario. La decisione del collegio arbitrale è inappellabile nel merito. Le decisioni del collegio arbitrale sono poste in esecuzione da parte del Registro nel termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della decisione stessa Compenso del collegio arbitrale e spese. Con la decisione, gli arbitri liquidano anche il loro compenso e quello del segretario del collegio, ponendoli, in tutto o in parte, a carico della parte soccombente. Su richiesta anche di una sola delle parti, il collegio può anche condannare il soccombente a rifondere in tutto o in parte le spese sostenute per il giudizio dalla parte vittoriosa, determinandole, se del caso, in via equitativa. I compensi che il collegio arbitrale liquida agli arbitri per il giudizio non possono essere superiori alla metà del massimo previsto dalla tariffa forense vigente al momento della decisione. 16. Procedura di riassegnazione di nome a dominio contestato Applicabilità della Procedura I domini registrati sottoposti a contestazione ai sensi dell articolo 14 possono essere, a richiesta di chi li ha contestati, sottoposti alla presente procedura di riassegnazione. La procedura amministrativa è applicabile a tutti i nomi a dominio registrati sotto il cctld it Natura della Procedura La Procedura ha come scopo la verifica del titolo all uso o alla disponibilità giuridica del nome a dominio, e che il dominio non sia stato registrato e mantenuto in mala fede. L esito della procedura può essere solo la riassegnazione di un nome a dominio. La procedura non ha natura giurisdizionale, e come tale non preclude alle parti il ricorso, anche successivo, alla magistratura o all arbitrato previsto dall articolo 15 del presente Regolamento Procedura, arbitrato e ricorso alla magistratura. La Procedura viene condotta da apposite organizzazioni, rispondenti ai requisiti predisposti dal Registro previo parere della Commissione Regole, denominate Enti Conduttori. La scelta dell ente conduttore cui far svolgere la Procedura spetta a chi contesta il nome a dominio. Le spese per la Procedura sono ad esclusivo carico di chi contesta un nome a dominio. La Procedura non può essere attivata se in relazione al nome a dominio contestato è già pendente un giudizio innanzi al giudice ordinario o al collegio arbitrale previsto dall articolo 15 del presente Regolamento. Qualora un giudizio innanzi al giudice ordinario o l arbitrato previsto dall articolo 15 del presente Regolamento siano introdotti in pendenza della Procedura, essa si estingue Fonti della Procedura 11

12 La Procedura è regolata: dal presente Regolamento incluse le norme contenute nell articolo 16 e da quanto riportato nel documento Procedura di riassegnazione del nome a dominio ; dalle eventuali disposizioni di attuazione predisposte dagli enti conduttori ed approvate ai sensi del successivo articolo 16.5, II comma Controllo sugli enti conduttori Le organizzazioni di cui All articolo 16.3, I comma, potranno adottare proprie disposizioni di attuazione per meglio definire il procedimento. Le disposizioni di attuazione non possono essere in contrasto con il presente Regolamento e devono riferirsi ad aspetti quali le tariffe, i limiti sulla lunghezza dei procedimenti, le direttive sulle loro impostazioni, i mezzi di comunicazione tra ente conduttore ed i propri collegi, nonché la modulistica. Tali disposizioni di attuazione dovranno essere approvate dal Registro, e previo parere della Commissione Regole. L accertamento dell esistenza dei requisiti da parte delle organizzazioni che faranno domanda per la conduzione delle Procedure e il controllo sull operato di tali organizzazioni è demandato al Registro di concerto con la Commissione Regole. Nel caso ripetute violazioni delle norme procedurali o di merito da parte di un ente conduttore, il Registro può esonerarlo dalla conduzione delle procedure previo parere della commissione regole. In via transitoria e fino al 31 dicembre 2004 sono abilitati alla conduzione delle procedure di riassegnazione gli Enti Conduttori già abilitato al 31 dicembre Sono altresì congelate le procedure di accreditamento di nuovi Enti Conduttori Trasferimento del nome a dominio contestato Sono sottoposti alla Procedura i nomi a dominio per i quali un terzo (denominato ricorrente ) affermi che: a) il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che b) l attuale assegnatario (denominato resistente ) non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; ed infine che c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede. Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni a) e c) di cui sopra ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato, quest ultimo viene trasferito al ricorrente. In relazione al precedente punto b) del presente articolo, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi che: a) prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio od un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure b) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in mala fede Le seguenti circostanze, se dimostrate, saranno ritenute prova della registrazione e dell uso del dominio in mala fede: a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o ad un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio; b) la circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente; c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente; d) la circostanza che, nell uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente. 12

13 L elencazione di cui sopra è meramente esemplificativa. Il collegio di saggi potrà quindi rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate Pluralità di procedure Nel caso in cui vengano introdotte più procedure nei confronti di un singolo nome a dominio, quelle introdotte successivamente alla prima sono sospese in attesa dell esito della prima fra esse iniziata. Qualora la prima procedura iniziata si concluda con il trasferimento al ricorrente del nome a dominio contestato, le altre procedure si estinguono Ruolo del Registro Il Registro è estraneo al merito del procedimento e non è responsabile dell operato degli enti conduttori che gestiscono le procedure Pubblicazione delle decisioni L elenco delle procedure in corso e le decisioni sulle procedure sono rese pubbliche sul web del Registro e sul web dell ente conduttore cui appartiene il collegio che ha deciso, salvo il caso in cui detto collegio, per casi eccezionali e con provvedimento motivato, non ritenga di non pubblicarla, in tutto o in parte Attuazione della decisione Nel caso in cui il collegio decida la riassegnazione del nome a dominio contestato, la sua decisione sarà eseguita dal Registro (applicandosi in tale ipotesi le norme di cui agli articoli 14.5 e 14.6), a meno che lo stesso non riceva, entro 15 giorni dalla data in cui le è pervenuta la decisione del collegio, una comunicazione adeguatamente documentata da parte del resistente di aver iniziato un procedimento giudiziario in relazione al nome a dominio contestato. Qualora ricorrendone i presupposti la parte che ha iniziato il suddetto procedimento giudiziario intenda avvalersi del termine di cui al successivo terzo comma, essa dovrà farne esplicita e motivata richiesta nella stessa comunicazione. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere integrata, entro i successivi 10 giorni, dalla produzione di fotocopia dell atto introduttivo del giudizio regolarmente notificato; in difetto di ciò, il Registro procede alla riassegnazione del nome a dominio. Esclusivamente nel caso in cui l atto introduttivo del giudizio debba essere notificato da o per nazioni diverse, il termine per la produzione della fotocopia dell atto notificato (trascorso inutilmente il quale il Registro effettuerà la riassegnazione del nome a dominio) è di 30 giorni, decorrenti dalla data in cui il Registro ha ricevuto la comunicazione di cui al primo comma. Nel caso in cui il procedimento giudiziario di cui sopra si estingua, su istanza della parte interessata, il Registro da esecuzione alla decisione del collegio Costo della procedura Il costo della procedura non può essere inferiore a 400 euro (più IVA, ove applicabile). 17. Requisiti degli enti conduttori delle Procedure Requisiti soggettivi Le Procedure possono essere condotte da persone giuridiche pubbliche, o private, o da studi professionali, costituiti nell Unione europea Presentazione delle domande Le domande per essere ammessi a condurre le Procedure devono essere inviate al Registro che, previo parere della Commissione Regole, decide entro 20 giorni dalla presentazione delle domande. 13

14 La domanda deve contenere: nome dell ente conduttore, e l indicazione del suo legale rappresentante; la data di costituzione; il nome e l indirizzo della persona delegata alla gestione amministrativa delle procedure; i criteri ai quali l ente conduttore si è attenuto ed intende attenersi per la scelta dei propri saggi; l indicazione dell URL dell ente conduttore; l indicazione del numero di Procedure che ritiene essere in grado di gestire mensilmente; l indicazione del costo della Procedura nel caso di collegi unipersonali e collegi di tre saggi. Nella propria domanda l ente conduttore deve dichiarare: di sottoporsi alle norme predisposte dal Registro nei modi e forme di cui All articolo 1 comma 2 del presente Regolamento ed accettare le variazioni che fossero nel tempo ad esse apportate; che i saggi indicati nell elenco conoscono il presente Regolamento e le norme predisposte per la conduzione delle procedure; la dichiarazione che i propri saggi sono liberi di agire come tali anche presso altri enti conduttori. Alla propria domanda l aspirante ente conduttore deve allegare: un elenco di non meno di 15 persone, con le relative qualifiche, che accettino di agire quali saggi nelle procedure di riassegnazione dei nomi a dominio; il testo delle eventuali norme di attuazione che l ente conduttore intende seguire per la conduzione delle Procedure. l accettazione da parte dei saggi di far parte dell elenco di cui al punto a) del presente comma. al momento della presentazione della domanda, l ente conduttore deve rendere accessibile al Registro l URL in cui sono pubblicate le indicazioni contenute nella domanda e gli allegati di cui ai punti a) e b) del precedente comma del presente articolo Accettazione della domanda Il Registro, valutata l opportunità di abilitare nuovi enti conduttori in relazione alle necessità dell cctld it e sentito il parere della Commissione Regole, accetta le domande ed abilita gli enti conduttori le cui domande siano conformi a quanto previsto nell articolo 17.2, e le cui eventuali norme di attuazione non siano in contrasto con il presente Regolamento. La eventuale reiezione della domanda deve essere motivata e non preclude la presentazione di una nuova domanda da parte dello stesso ente. Gli enti le cui domande siano state respinte per motivi di opportunità devono essere avvertiti nel momento cui tali motivi vengano meno Abilitazione alla conduzione delle procedure L accettazione della domanda abilita l ente richiedente alla conduzione delle procedure. L inizio della sua attività come ente conduttore è subordinato all apertura alla pubblica visibilità dell URL di cui all articolo 17.2, ultimo comma delle indicazioni contenute nella domanda e degli allegati di cui all articolo 17.2, IV comma, punti a) e b) Revoca dell abilitazione L abilitazione alla conduzione delle procedure amministrative è revocata dal Registro nel caso in cui: a) l ente conduttore sia sottoposto a liquidazione o a procedura concorsuale; b) i suoi saggi si riducano a meno di 15; c) sia comprovata una generalizzata violazione delle norme procedurali da parte dei collegi; d) sia comprovata la falsità delle indicazioni contenute nella domanda. 14

15 PARTE II: COMMERCIO ELETTRONICO Articoli del Codice Civile in materia di conclusione del contratto (1322 e ss.); di condizioni generali di contratto (1341 e 1342) Articolo Conclusione del contratto Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell accettazione dell altra parte. L accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all altra parte. Qualora il proponente richieda per l accettazione una forma determinata, l accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. Un accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta. Articolo Esecuzione prima della risposta dell accettante Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l esecuzione. L accettante deve dare prontamente avviso all altra parte dell iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno. Articolo Revoca della proposta e dell accettazione La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l accettante ne ha intrapreso in buona fede l esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l iniziata esecuzione del contratto. L accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell accettazione. Articolo Offerta al pubblico L offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi. La revoca dell offerta, se è fatta nella stessa forma dell offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia. Articolo Condizioni generali di contratto Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie alla competenza dell autorità giudiziaria. Articolo Contratto concluso mediante moduli o formulari 15

16 Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell articolo precedente. *** Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206: Codice del consumo, a norma dell articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell 8 ottobre 2005, n Supplemento Ordinario) Parte I - DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITÀ Articolo 1 - Finalità ed oggetto 1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell Unione europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo all articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché nei trattati internazionali, il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi dì acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti. Articolo 2 - Diritti dei consumatori 1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne é promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni. 2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; d) all educazione al consumo; e) alla correttezza, alla trasparenza ed all equità nei rapporti contrattuali; f) alla promozione e allo sviluppo dell associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; g) all erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza. Articolo 3 - Definizioni 1. Ai fini del presente codice si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti; c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario; d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell articolo 103, comma 1, lettera d), e nell articolo 115, comma 1, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l importatore del bene o del servizio nel territorio dell Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo; e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell ambito di un attività 16

17 commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto; f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori. Parte II- EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ Titolo I - EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE Articolo 4 - Educazione del consumatore 1. L educazione dei consumatori e degli utenti è orientata a favorire la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché la rappresentanza negli organismi esponenziali. 2. Le attività destinate all educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non hanno finalità promozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre, in particolare considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili. Titolo II - INFORMAZIONI AI CONSUMATORI Capo I - Disposizioni Generali Articolo 5 - Obblighi generali 1. Fatto salvo quanto disposto dall articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali. 2. Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi. 3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore. Capo II - Indicazione dei prodotti Articolo 6 - Contenuto minimo delle informazioni 1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative: a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto; b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell Unione europea; c) al Paese di origine se situato fuori dell Unione europea; d) all eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all uomo, alle cose o all ambiente; e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto; f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto. Articolo 7 - Modalità di indicazione 1. Le indicazioni di cui all articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell articolo 6 possono essere 17

18 riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi. Articolo 8 - Ambito di applicazione 1. Sono esclusi dall applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento. 2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati. Articolo 9 - Indicazioni in lingua italiana 1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana. 2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue. 3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune. Articolo 10 - Attuazione 1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme di attuazione dell articolo 6, al fine di assicurare, per i prodotti provenienti da Paesi dell Unione europea, una applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non é obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell articolo 6. Tali disposizioni di attuazione disciplinano inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti nelle indicazioni di cui all articolo Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato 8 febbraio 1997, n Articolo 11 - Divieti di commercializzazione 1. É vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo. Articolo 12 - Sanzioni 1. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai contravventori al divieto di cui all articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a euro. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita. 2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all accertamento delle violazioni provvedono d ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, é presentato all ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi é la residenza o la sede legale del professionista. Capo III - Particolari modalità di informazione Sezione I - Indicazione dei prezzi per unità di misura Articolo 13 - Definizioni 18

19 1. Ai fini del presente capo si intende per: a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell IVA e di ogni altra imposta; b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa é impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici; c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed é misurato alla presenza del consumatore; d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà; e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio; f) prodotto preconfezionato: l unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto e dall imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata. Articolo 14 - Campo di applicazione 1. Al fine di migliorare l informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto all articolo Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita. 3. Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura. 4. La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l indicazione del prezzo per unità di misura quando é indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all articolo Il codice non si applica: a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande; b) ai prodotti offerti nelle vendite all asta; c) agli oggetti d arte e d antiquariato. Articolo 15 - Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura 1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore. 2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica quanto stabilito dall articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio. 3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato. 4. É ammessa l indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità. 5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. É fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo. Articolo 16 - Esenzioni 1. Sono esenti dall obbligo dell indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti: a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo; b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione; c) prodotti commercializzati nei distributori automatici; 19

20 d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio; e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari; f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l alimento finito; g) prodotti di fantasia; h) gelati monodose; i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo. 2. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, può aggiornare l elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni. Articolo 17 - Sanzioni 1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dal presente capo é soggetto alla sanzione di cui all articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste. Titolo III - PUBBLICITÀ E ALTRE COMUNICAZIONI COMMERCIALI Capo I - Disposizioni generali Articolo 18 - Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ad ogni forma di comunicazione commerciale in qualsiasi modo effettuata. 2. Fatto salvo quanto disposto dall articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica o giuridica cui sono dirette le comunicazioni commerciali o che ne subisce le conseguenze. Capo II - Caratteri della pubblicità Sezione I - Pubblicità ingannevole e comparativa Articolo 19 - Finalità 1. Le disposizioni della presente sezione hanno lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa. 2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta. Articolo 20 - Definizioni 1. Ai fini della presente sezione si intende: a) per pubblicità: qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell esercizio di un attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi; b) per pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali é rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea ledere un concorrente; 20

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