Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 4. La responsabilità dell Internet Intermediary

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1 Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 4. La responsabilità dell Internet Intermediary Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 1

2 SERVIZI E PRESTATORI Internet service providers (ISP) e Internet intermediaries (II) ISP (II) professionali e non professionali Prestatore (art.2, comma 1, lett.b, d.lgs.70/2003) - persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione Servizi della società dell informazione (art.2, comma 1, lett.a, d.lgs.70/2003) - attività «economiche» svolte on-line - servizi ex art.1, comma 1, lett.b), l. n.317/1986: servizio prestato «normalmente» dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 2

3 Dir. 2000/31/CE, art.14 («Hosting») 1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione, o b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. 2. [ ] 3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime. Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 3

4 Dir. 2000/31/CE, art.15 (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza) 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. 2. Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell'informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati. Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 4

5 Dir. 2000/31/CE, considerando (42) Le deroghe alla responsabilità stabilita nella presente direttiva riguardano esclusivamente il caso in cui l'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell'informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate. Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 5

6 Dir. 2000/31/CE, considerando (46) Per godere di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime non appena sia informato o si renda conto delle attività illecite. La rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime devono essere effettuate nel rispetto del principio della libertà di espressione e delle procedure all'uopo previste a livello nazionale. La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di stabilire obblighi specifici da soddisfare sollecitamente prima della rimozione delle informazioni e della disabilitazione dell'accesso alle medesime. Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 6

7 4.1 European Court of Human Rights, Grand Chamber, 16 June 2015, application n.64569/09 (Delfi v. Estonia) NORME (1/2) Art.8, 1, CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Art.10, CEDU (Libertà di espressione) 1. Ogni persona ha diritto alla libertà d espressione. Tale diritto include la libertà d opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera [ ] 2. L esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, [ ] alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, [ ]. Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 7

8 4.1 European Court of Human Rights, Grand Chamber, 16 June 2015, application n.64569/09 (Delfi v. Estonia) NORME (2/2) Art.14, dir. 2000/31/CE ( Hosting ) 1. Gli Stati membri provvedono affinché [ ] nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate [ ], a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita [ ] o b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. [ ] 3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, [ ], di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime. Art.15, dir. 2000/31/CE (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza) 1. [ ] gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. 2. Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi [ ] siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati. Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 8

9 4.1 European Court of Human Rights, Grand Chamber, 16 June 2015, application n.64569/09 (Delfi v. Estonia) DISCUSSIONE 1. Delfi dovrebbe essere responsabile per i commenti dei lettori agli articoli pubblicati sul portale? Se sì, sempre, o solo a certe condizioni? Nel caso, quali? 2. Delfi deve essere considerato come un service provider o invece (o anche) come l editore o il coordinatore della pubblicazione on-line? 3. Quali sono le misure individuate da Delfi per ridurre le probabilità di commenti diffamatori o minacciosi? Le ritenete sufficienti? 4. Delfi ricopre un ruolo attivo sulla pubblicazione dei commenti dei lettori? 5. A Delfi può essere ascritta la violazione di un obbligo generalizzato di sorveglianza sui contenuti pubblicati? 6. Quale è, secondo voi, il giusto bilanciamento tra diritto alla privacy (inteso in senso lato) e libertà di espressione, in riferimento alla responsabilità di soggetti come Delfi? 7. Quali possono essere le conseguenze di questo caso sullo sviluppo della Rete? Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 9

10 4.2 Corte di Cassazione, sez.iii penale, 3 febbraio 2014, n.5107 NORME (1/2) Art.13, d.lgs. n.196/2003 (Informativa) 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; [ ] Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 10

11 4.2 Corte di Cassazione, sez.iii penale, 3 febbraio 2014, n.5107 NORME (2/2) Art.16, d.lgs. n.70/2003 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting -) 1. [ ] il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita [ ]; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. [ ] 3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, [ ] impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. Art.17, d.lgs. n.70/2003 (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza) 1. [ ] il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. 2. [ ] il prestatore è comunque tenuto: a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite [ ]; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi [ ], al fine di individuare e prevenire attività illecite. 3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente. Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 11

12 4.2 Corte di Cassazione, sez.iii penale, 3 febbraio 2014, n.5107 DISCUSSIONE 1. La definizione di dato personale fa riferimento anche a foto, filmati, tag? Siete d accordo? 2. Cosa si intende per informativa nella disciplina del Codice per la protezione dei dati personali? Come si applica in relazione ai contenuti pubblicati in Rete? 3. Google era da ritenere responsabile, in concorso, per il reato di diffamazione? Perché? 4. Google ricopriva un ruolo attivo nella pubblicazione di contenuti? 5. A Google poteva essere ascritta la violazione di un obbligo generalizzato di sorveglianza sui contenuti pubblicati? 6. Quali sarebbero state le conseguenze di questo caso sullo sviluppo della Rete se la sentenza di primo grado fosse stata confermata? Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 12

13 CATEGORIE Fornitori di accesso (e cache) Fornitori di hosting Fornitori di contenuti Fornitori di altri servizi - - social networking, forum, blogging - condivisione contenuti, peer-to-peer - motori di ricerca - portali - piattaforme per e-commerce - servizi di pagamento - altri servizi (intermediazione) Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 13

14 PROSPETTIVE Prospettiva dell ISP (II) Responsabilità civilistica e penalistica Assunzione di un ruolo di ausiliare del giudice o della polizia (controllore; censore; informatore) Prospettiva dello sviluppo della Rete Equilibrio tra libertà e controllo Possibile limite al web 2.0 Ruolo degli ISP (II) condizionato dal regime di responsabilità Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 14

15 4.3 European Court of Human Rights, Fourth Section, 2 February 2016, appl. n.22947/13 (MTE and Index.hu v. Hungary) DISCUSSIONE 1. Il caso in esame richiama più volte il caso Delfi: quali sono le differenze e quali le similitudini? 2. I titolari dei siti web sono considerati come service providers o invece (o anche) come editori delle pubblicazioni on-line? 3. I titolari dei siti web dovrebbero essere responsabile per i commenti dei lettori agli articoli pubblicati sul portale? Se sì, sempre, o solo a certe condizioni? Nel caso, quali? 4. I titolari dei siti web ricoprono un ruolo attivo sulla pubblicazione dei commenti dei lettori? 5. Ai titolari dei siti web possono essere ascritte la violazione di un obbligo generalizzato di sorveglianza sui contenuti pubblicati? 6. Nella sentenza viene compiuta una distinzione tra commenti offensivi e volgari e commenti che non costituiscono espressioni chiaramente illegali? Cosa ne pensate? Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 15

16 4.4 Corte di Giustizia dell Unione Europea, 23 marzo 2010 (cause da C-236/08 a C-238/08) DISCUSSIONE 1. Un operatore economico può utilizzare, nell ambito di un servizio di posizionamento su Internet, un marchio di cui è titolare un diverso soggetto, senza il consenso di questi? Perché? Siete d accordo? 2. Il prestatore di un servizio di posizionamento su Internet che memorizza come parola chiave un segno identico a un marchio notorio fa un uso di tale segno ai sensi della normativa sul diritto d autore? Perché? Siete d accordo? 3. Il servizio di posizionamento su Internet costituisce un servizio della società dell informazione (hosting)? 4. A quali condizioni il prestatore di tale servizio di hosting può avvalersi delle norme di esenzione della responsabilità previste per i service providers? Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 16

17 4.5 Corte di Giustizia dell Unione Europea, 23 marzo 2010 (cause da C- 236/08 a C-238/08) NORME Art.12, dir. 2000/31/CE [Semplice trasporto ("mere conduit")] 1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non sia responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che egli: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse. 2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. 3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione. Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 17

18 4.5 Corte di Giustizia dell Unione Europea, 15 settembre 2016 (causa C-484/14) DISCUSSIONE 1. Il fornitore di una rete locale senza fili è da considerare, ai sensi della direttiva 2000/31/CE, quale Internet service provider? Di che tipo? 2. Ai sensi della direttiva 2000/31/CE, gli Internet service providers sono soggetti alle medesime regole di responsabilità? Se differiscono, come e perché? 3. La Corte ammette la richiesta di danni nei confronti del fornitore di una rete locale senza fili? Se sì, a quali condizioni? 4. Quali sono le misure che la Corte individua per evitare la continuazione delle violazioni della normativa in materia di copyright da parte degli utenti della rete locale senza fili? 5. Quali sono gli interessi contrapposti? Quale può essere un bilanciamento ragionevole? 6. Quale è il ruolo dell anonimato, in relazione all individuazione delle responsabilità? Nicola Lugaresi - Diritto di Internet 18

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