COMUNE DI LUCIGNANO Provincia di Arezzo

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1 COMUNE DI LUCIGNANO Provincia di Arezzo REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 12/04/2014 Pubblicato il 15/04/2014 Ripubblicato il 30/04/2014 Efficace dal 15/05/2014 1

2 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I NORME PRELIMINARI Art. 1 Riferimenti normativi Art. 2 Oggetto e finalità Art. 3 Definizioni Art. 4 Competenze Art. 5 Responsabilità Art. 6 Servizi gratuiti e a pagamento Art. 7 Atti a disposizione del pubblico CAPO II ADEMPIMENTI CONSEGUENTI IL DECESSO Art. 8 Dichiarazione di morte Art. 9 Autorizzazione al seppellimento del cadavere Art. 10 Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali, ossa umane Art. 11 Nati morti, feti, prodotti del concepimento e parti anatomiche riconoscibili Art. 12 Seppellimento senza autorizzazione CAPO III PERIODO E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE Art. 13 Periodo di osservazione Art. 14 Depositi di osservazione CAPO IV CARATTERISTICHE DEI FERETRI Art. 15 Deposito della salma nel feretro Art. 16 Verifica e chiusura dei feretri Art. 17 Caratteristiche dei feretri Art. 18 Targhetta di riconoscimento CAPO V TRASPORTI FUNEBRI Art. 19 Modalità del trasporto e percorso Art. 20 Norme generali per i trasporti Art. 21 Trasferimento di salme Art. 22 Trasporto da comune a comune per seppellimento o cremazione Art. 23 Trasporto di resti e ceneri Art. 24 Trasporti funebri internazionali TITOLO II CIMITERI CAPO I CIMITERI Art. 25 Cimiteri Art. 26 Disposizioni generali Art. 27 Reparti speciali nei cimiteri Art. 28 Ammissione nei cimiteri Art. 29 Assegnazione di sepoltura in casi particolari CAPO II INUMAZIONI E TUMULAZIONI Art. 30 Inumazione Art. 31 Disposizioni generali dei campi per inumazioni Art. 32 Tumulazione Art. 33 Tumulazione provvisoria 2

3 Art. 34 Traslazione CAPO III ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Art. 35 Esumazione Art. 36 Esumazione ordinaria Art. 37 Esumazione straordinaria Art. 38 Estumulazione ordinaria Art. 39 Estumulazione straordinaria Art. 40 Divieti nelle estumulazioni Art. 41 Tariffe cimiteriali Art. 42 Oggetti da recuperare Art. 43 Disponibilità dei materiali Art. 44 Rifiuti provenienti da esumazioni o estumulazioni e da altre attività cimiteriali TITOLO III CONCESSIONI CIMITERIALI CAPO I CONCESSIONI CIMITERIALI Art. 45 Oggetto delle concessioni per sepolture private Art. 46 Atto di concessione Art. 47 Modalità di concessione Art. 48 Durata delle concessioni Art. 49 Concessioni pregresse Art. 50 Diritto d uso delle sepolture private Art. 51 Riuso posto salma per tumulazione Art. 52 Divisioni e subentri Art. 53 Scadenza delle concessioni Art. 54 Rinuncia Art. 55 Rimborsi per rinuncia a concessioni Art. 56 Modifica e revoca Art. 57 Decadenza Art. 58 Soppressione del cimitero TITOLO IV LAPIDI, EPIGRAFI, MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE CAPO I LAPIDI ED EPIGRAFI Art. 59 Collocazione di cippi, lapidi e ornamenti nei campi di inumazione Art. 60 Collocazione di lapidi su loculi, tombe ed ossari Art. 61 Epigrafi Art. 62 Deposizione e coltivazione di fiori ed arbusti CAPO II MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE Art. 63 Manutenzione delle cappelle di famiglia Art. 64 Manutenzione delle sepolture individuali TITOLO V CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI CAPO I CREMAZIONE Art. 65 Cremazione Art. 66 Autorizzazione alla cremazione dei cadaveri Art. 67 Cremazione di ossa e di resti mortali 3

4 Art. 68 Destinazione delle ceneri Art. 69 Tumulazione dell urna cineraria Art. 70 Affidamento dell urna cineraria Art. 71 Inumazione dell urna cineraria Art. 72 Dispersione delle ceneri Art. 73 Luoghi di dispersione delle ceneri Art. 74 Deposito provvisorio Art. 75 Registri cimiteriali Art. 76 Senso comunitario della morte Art. 77 Tariffe TITOLO VI ORGANIZZAZIONE DEI CIMITERI CAPO I ORGANIZZAZIONE DEI CIMITERI Art. 78 Orario Art. 79 Disciplina dell ingresso nel cimitero Art. 80 Norme di comportamento all interno dei cimitero Art. 81 Riti funebri Art. 82 Accesso delle imprese al cimitero per l esecuzione di lavori Art. 83 Obblighi e divieti per gli addetti ai servizi cimiteriali Art. 84 Obblighi di custodia TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI CAPO I DISPOSIZIONI FINALI Art. 85 Ambito di applicabilità delle norme del presente regolamento Art. 86 Efficacia delle disposizioni del regolamento Art. 87 Richiamo norme vigenti Art. 88 Rinvio dinamico Art. 89 Abrogazione di precedenti disposizioni Art. 90 Entrata in vigore 4

5 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I NORME PRELIMINARI Art. 1 Riferimenti normativi 1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza alle disposizioni di cui al titolo VI del R.D. n del 27/07/1934 Testo Unico delle Leggi Sanitarie, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 Regolamento di Polizia Mortuaria, del D.P.R. 28/11/2000, n.396 Regolamento di Stato Civile, delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, della Legge n. 130 del 30/03/2001, del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31/05/2004 e della Legge Regionale Toscana n. 18 del 04/04/2007. Art. 2 Oggetto e finalità 1. II presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese e a disciplinare, in ambito comunale, i servizi relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle destinazione dei cadaveri o parte di essi, ai trasporti funebri, alla gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di manufatti destinati a sepoltura nonché alla loro vigilanza, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con l evento morte. 2. Con il presente regolamento si intendono coordinare le attività e i comportamenti, posti in essere da Enti Pubblici e da privati, anche incaricati di pubblici servizi, per garantire la salvaguardia della salute e dell igiene pubblica e la possibilità di manifestare il lutto e di praticare atti di pietà e di memoria. 3. Il personale comunale e i soggetti privati a cui sono affidati compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura, sono chiamati a svolgerli con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall evento luttuoso e tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie. 4. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell uomo. Art. 3 Definizioni 1. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato: feretro: il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire, di struttura e materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre; inumazione: la sepoltura del feretro in terra; tumulazione: la sepoltura di feretri, cassette di resti ossei o urne cinerarie in loculo, tomba, cappella di famiglia, ossario; 5

6 traslazione: il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali o ceneri da una sepoltura ad un altra all interno del cimitero o in altro cimitero; esumazione: l operazione di recupero di resti mortali ovvero resti ossei da terra; estumulazione: l operazione di recupero di resti mortali, resti ossei da loculo, tomba, cappella di famiglia ; ossario comune: un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni, per i quali gli aventi titolo non hanno richiesto diversa destinazione; cinerario comune: un manufatto adibito alla raccolta e conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione; resti ossei: le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni; resti mortali : gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione. Art. 4 Competenze 1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, il quale si avvale degli organi preposti della Azienda Sanitaria Locale per quanto di specifica competenza igienicosanitaria e degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune sulla base delle rispettive competenze. 2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono gestiti in una delle forme individuate dal D.lgs. 18 agosto 2000, n.267,compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere. Art. 5 Responsabilità 1. Il Comune cura che all interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. 2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale. Art. 6 Servizi gratuiti e a pagamento 1. Fatti salvi i servizi esplicitamente classificati gratuiti dalla legge, l individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti ed a pagamento nonché l applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale. 2. Tra i servizi gratuiti sono compresi: - l esumazione e l estumulazione ordinarie quando non richieste dai familiari; - la deposizione delle ossa in ossario comune. 3. Sono, altresì, a carico del Comune, come previsto dal comma 7-bis dell art. 1 del d.l n. 392, convertito in legge n. 26 del 28/02/2001, i servizi di cremazione ed inumazione in campo comune, nel caso di cadavere di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per il 6

7 quale vi sia disinteresse da parte dei familiari salvo, in quest'ultimo caso, la facoltà per il Comune di porre a carico dei familiari le spese sostenute. Art. 7 Atti a disposizione del pubblico 1. Presso il cimitero è a disposizione di chiunque possa averne interesse il registro giornaliero dei movimenti di cui all art. 52 del D.P.R. 285/ Sono inoltre in visione al pubblico : - l'orario di apertura e chiusura; - l'elenco delle fosse soggette ad esumazione ordinaria; - copia del presente regolamento; - le deliberazioni di Giunta comunale con le quali sono stabilite le tariffe cimiteriali; - ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n Gli atti e documenti di interesse pubblico sono pubblicati anche sul sito internet del Comune. 4. Gli atti e documenti di cui ai primi due punti del comma 2 di questo articolo, sono esposti e ben visibili all ingresso del cimitero, sotto forma di avviso pubblico. CAPO II ADEMPIMENTI CONSEGUENTI IL DECESSO Art. 8 Dichiarazione di morte 1. Di ogni decesso che avviene nell ambito del territorio comunale deve esser fatta dichiarazione o data notizia all Ufficiale di stato civile da parte dei soggetti legittimati o di chi per essi, secondo quanto specificato all articolo 1 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e all articolo 72 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396, non oltre ventiquattro ore dall evento. 2. Per le registrazioni dell atto di morte l Ufficiale di Stato civile osserva le prescrizioni degli artt. 71 e 73 del D.P.R. 396/2000, nonché quelle del successivo art. 78 in caso di irreperibilità o irriconoscibilità del cadavere. Art. 9 Autorizzazione al seppellimento del cadavere 1. Ai fini del rilascio della autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione, l Ufficiale dello stato civile acquisisce il certificato rilasciato dal medico necroscopo a seguito di ispezione eseguita sul cadavere non prima di 15 ore e non oltre 30 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o protrazione previsti dalla legge. 2. L autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione non può essere accordata se non siano trascorse 24 ore dal decesso, salvo le ipotesi descritte agli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. 285/ Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da personale medico della Azienda U.S.L. e per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore Sanitario o da medico da lui delegato. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Dirigente Sanitario della Azienda U.S.L. che li ha nominati e a lui riferiscono sull espletamento del servizio. 7

8 Art. 10 Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali, ossa umane 1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne il Sindaco il quale, a sua volta, ne dà immediata comunicazione all Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all Azienda U.S.L. per l adozione degli adempimenti di rispettiva competenza. 2. L Azienda U.S.L. incarica il medico necroscopo dell esame del materiale rinvenuto e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla Autorità Giudiziaria, che è competente a rilasciare il nulla osta per la sepoltura. 3. Sulla base del nulla osta l Ufficiale dello stato civile autorizza l inumazione, la tumulazione o, in caso di ossa umane, la collocazione nell ossario comune. Art. 11 Nati morti, feti, prodotti del concepimento e parti anatomiche riconoscibili 1. In caso di nati morti non viene redatto l atto di morte, ma solo l atto di nascita dove verrà indicata tale circostanza e l Ufficiale dello stato civile procederà al rilascio delle autorizzazioni alla inumazione, alla tumulazione. 2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale dello stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall Azienda U.S.L. 3. Su richiesta scritta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. 4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, la domanda di seppellimento è presentata, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, al Servizio di Igiene Pubblica dell' Azienda U.S.L., accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto. 5. Per le parti anatomiche riconoscibili, così come definite dall art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. 15/07/2003, n. 254, spetta all Azienda U.S.L. territorialmente competente autorizzare il trasporto, l inumazione, la tumulazione o la cremazione. Art. 12 Seppellimento senza autorizzazione 1. Qualora sia stata data sepoltura a un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica a norma dell art. 75 del D.P.R. 396/2000. CAPO III PERIODO E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE Art. 13 Periodo di osservazione 8

9 1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a venti minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge n. 644/75 e successive modifiche. 2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente. 3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, il Sindaco o un suo delegato, su proposta del Responsabile dell U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o di altra persona autorizzata, può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. Art. 14 Depositi di osservazione 1. Il Comune si avvale, di regola, dei depositi di osservazione e degli obitori allestiti secondo le modalità stabilite negli articoli da 12 a 15 del D.P.R. 285/1990 e messi a disposizione dall Azienda U.S.L. 2. Le salme possono essere tenute, per il tempo strettamente necessario alla veglia funebre, anche in strutture, all uopo convenzionate, o in altri luoghi, purché idonei per destinazione, decoro e rispetto e sempre previa autorizzazione del medico del servizio sanitario o dell autorità comunale nei casi di rispettiva competenza. CAPO IV CARATTERISTICHE DEI FERETRI Art. 15 Deposito della salma nel feretro 1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche previste dalla normativa vigente di cui al successivo art In ciascun feretro si può racchiudere un solo cadavere, ad eccezione del caso di madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto. 3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti o avvolto in lenzuola. 4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. 5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente del servizio di igiene pubblica dell' Azienda U.S.L., detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Art. 16 Verifica e chiusura dei feretri 9

10 1. La chiusura della salma nel feretro, la verifica dell identità del defunto, l applicazione dei sigilli per attestarne la regolarità del confezionamento e la verifica sull osservanza delle norme prescritte per il trasporto, ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 18 del 04/04/2007, sono effettuate direttamente dagli addetti al trasporto, i quali accertano l avvenuta esecuzione degli adempimenti in qualità di incaricati di pubblico servizio ai sensi dell art. 358 c.p. e s.m.i. 2. Il verbale di chiusura del feretro viene redatto e sottoscritto dall addetto al trasporto, secondo il modello di cui all Allegato B della sopra citata legge regionale. 3. Copia originale del verbale di chiusura del feretro viene consegnato all addetto al servizio di custodia del cimitero, insieme alle autorizzazione al seppellimento. L addetto al servizio di custodia del cimitero ricevente rilascia una ricevuta che attesta l arrivo del feretro. Art. 17 Caratteristiche dei feretri 1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali variano in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto dovendo comunque rispondere alle caratteristiche previste dal D.P.R. 285/ Qualora un cadavere già sepolto, venga esumato o estumulato, previa autorizzazione del competente ufficio comunale, per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della Azienda U.S.L. che riguardino il rifascio (Circ. Min. Sanità 10/98). 3. Qualora il cadavere provenga da altro Comune, l addetto al servizio di custodia del cimitero verifica la rispondenza del feretro alle caratteristiche previste dalla normativa vigente per il tipo di sepoltura cui è destinato. L addetto al servizio di custodia verifica, altresì, l integrità del sigillo apposto sulle viti di chiusura del coperchio della bara da parte dell incaricato del trasporto e controlla la corrispondenza di questo sigillo, su cui è impresso il nominativo dell impresa, con quello riprodotto in calce al verbale di chiusura del feretro. 4. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute, con sistema di fissazione o a neutralizzazione dei gas della putrefazione. Art. 18 Targhetta di riconoscimento 1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte. 2. Per la salma di persona sconosciuta la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. CAPO V TRASPORTI FUNEBRI Art. 19 Modalità del trasporto e percorso 10

11 1. Gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco (art. 22 D.P.R. 285/90). 2. II trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Leggi Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta. 3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. Art. 20 Norme generali per i trasporti 1. Il trasporto funebre è disciplinato dal capo IV del D.P.R. 285/1990 e, in ambito regionale, dalla Legge Regionale Toscana n. 18 del Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata o il trasporto avvenga in ambito regionale). Negli altri mesi il trattamento è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso. 3. II feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto fino al raggiungimento della destinazione. L incaricato dovrà essere in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e seppellimento, unitamente al verbale di chiusura feretro di cui al precedente art L incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale addetto presso il cimitero. 5. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90. Art. 21 Trasferimento di salme 1. Il trasporto di salme ai locali di osservazione o ad altro luogo per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all obitorio, deve essere eseguito, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall esterno. Art. 22 Trasporto da comune a comune per seppellimento o cremazione 1. Il trasporto di cadaveri nel cimitero di altro Comune è autorizzato a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall autorizzazione al seppellimento rilasciata dall ufficiale di stato civile. 2. Dell autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. 3. I cadaveri provenienti da altro Comune, qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Lucignano, devono essere trasportate direttamente al 11

12 cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati. 4. Per i deceduti a seguito di malattie infettive-diffusive l autorizzazione al trasporto è data osservando le norme di cui all art. 25 comma 1 e 2 del D.P.R. 285/ Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso. Art. 23 Trasporto di resti e ceneri 1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune. 2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili. 3. Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolte in una cassetta di zinco, con targhetta recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. 4. Le ceneri devono essere raccolte in urne debitamente sigillate ed aventi le caratteristiche di cui alla vigente normativa. Art. 24 Trasporti funebri internazionali 1. Il trasporto di salme da o verso uno Stato estero ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del , approvata con R.D. n dell , oppure di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all art. 27 del D.P.R. 285/1990, nel secondo caso quelle di cui all art. 28 e 29. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all art. 25 del citato D.P.R. 285/ La materia è regolata, altresì, dalla Convenzione con la Santa Sede sui servizi di Polizia mortuaria firmata a Roma il 28 aprile 1938, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n e dagli Scambi di note con la Svizzera firmati a Roma il 14/05/1951 per il trasporto dei feretri attraverso la frontiera nelle regioni limitrofe. TITOLO II CIMITERI CAPO I CIMITERI Art. 25 Cimiteri 1. Ai sensi dell art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie 1265/1934 il Comune di Lucignano provvede al servizio di seppellimento nel cimitero principale del Capoluogo e nel cimitero rurale situato in Località Calcione. 12

13 2. Nel cimitero comunale del Capoluogo è presente da tempo immemorabile un area, di competenza della Venerabile Confraternita di Misericordia di Lucignano, nella quale le inumazioni avvengono in deroga ai criteri di ammissione di cui al successivo articolo 28, commi 1 e 2. Art. 26 Disposizioni generali 1. L'ordine e la vigilanza sui cimiteri spettano al Sindaco, che si avvarrà del personale comunale adibito a tali funzioni o tramite apposito soggetto esterno qualificato incaricato dall Amministrazione Comunale. 2. E vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo i casi di cui agli articoli 101,102 e 105 del D.P.R. 285/ Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di cadaveri, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo dal personale addetto al cimitero o da apposito soggetto esterno qualificato incaricato dall Amministrazione Comunale. Art. 27 Reparti speciali nei cimiteri 1. All'interno del cimitero comunale è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico (art. 100 D.P.R. 285/90). 2. Al fine di regolamentare le modalità di sepoltura, la concessione in uso e la gestione di apposite aree da individuarsi successivamente, dovranno essere formalizzati appositi accordi con le comunità religiose interessate. 3. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, saranno a totale carico delle comunità richiedenti. Art. 28 Ammissione nei cimiteri 1. Nel cimitero comunale, ai sensi dell art.50 del D.P.R. 285/90, sono ricevuti: a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune ma aventi in esso, in vita, la residenza; c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso; d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90; e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate. 2. Nel cimitero possono inoltre essere accolti, indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri, i resti mortali, le ceneri di persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo Comune la residenza o il domicilio e del coniuge o convivente, degli ascendenti o discendenti entro il terzo grado e dei collaterali entro il secondo grado, di persone residenti in questo Comune o di defunti già sepolti nel cimitero comunale. 3. Resta fermo che le ipotesi di cui al precedente comma 2, vengono subordinate alla sussistenza dell effettiva disponibilità di posti e comunque alla complessiva valutazione della sussistenza della capacità ricettiva al momento della richiesta. 13

14 Art.29 Assegnazione di sepoltura in casi particolari 1. In deroga a quanto stabilito nel precedente articolo, possono essere accolte nel cimitero comunale, con apposito provvedimento del Sindaco emesso a seguito di domanda degli interessati, salme di persone che, pur non rientrando nei casi precedenti, abbiano acquisito in vita particolari benemerenze nei confronti della collettività di Lucignano. CAPO II INUMAZIONI E TUMULAZIONI Art. 30 Inumazione 1. L inumazione è la sepoltura in terra praticata ogni qualvolta non sia richiesta una diversa sepoltura. 2. Il tempo ordinario di inumazione è di 10 anni. Art. 31 Disposizioni generali dei campi per inumazioni 1.Il cimitero dispone di campi destinati alla inumazione di adulti e di bambini di età inferiore a dieci anni. 2. Le caratteristiche del suolo per i campi di inumazione, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le caratteristiche e misure delle fosse devono essere conformi a quanto previsto dagli artt. 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90. 3.L utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Art. 32 Tumulazione 1. La tumulazione è la sepoltura di feretri, cassette di resti od urne cinerarie in opere murarie quali loculi, tombe, cappelle di famiglia ed ossari, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali. 2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste del presente regolamento. 3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme e le prescrizioni tecniche previste dalle normative vigenti di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e all'art 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/ E consentita la collocazione di più cassette di resti ed urne cinerarie in un unico loculo, tomba od ossario, anche in presenza di un feretro, fino all esaurimento della capienza (art della Circ. Min. Sanità n.24/93). 14

15 Art. 33 Tumulazione provvisoria 1. La tumulazione provvisoria di una salma, è consentita, su richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata. 2. Può essere autorizzata nei seguenti casi : - qualora il cadavere sia destinato a essere tumulato in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora ultimate, per le quali sia stata già presentata la domanda di concessione; - qualora il cadavere sia destinato a essere tumulato in sepolture in concessione ove già esistono cadaveri per i quali è necessario procedere alla estumulazione, al fine di liberare il sepolcro. 3. In tal caso le salme potranno essere tumulate provvisoriamente in loculi a disposizione del Comune, previo pagamento del canone di concessione provvisorio stabilito con proprio atto dalla Giunta Comunale. 4. La durata della concessione di deposito provvisorio è fissata in un anno rinnovabile successivamente fino ad un massimo tre anni. 5. Le spese di traslazione del feretro dal loculo in cui è avvenuta la tumulazione provvisoria a quello per la tumulazione definitiva (da effettuare in piena conformità delle norme igienico-sanitarie) sarà a totale carico del richiedente. 6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario. Art. 34 Traslazione 1. Per traslazione si intende l estumulazione al fine del trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali o ceneri da una sepoltura ad un altra all interno del cimitero o in altro cimitero. CAPO III ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Art. 35 Esumazione 1. L'esumazione è l'operazione di recupero, dalla fossa scavata nella terra, dei resti del cadavere che vi era stato sepolto. 2. Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie. 3. Sono ordinarie le esumazioni che si eseguono dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni. 4. Sono straordinarie le esumazioni che si eseguono, prima del decorso di un decennio dalla inumazione, per ordine dell autorità giudiziaria per indagini nell interesse della giustizia o, su richiesta dei familiari o di chi ne ha interesse e diritto, per trasportare i cadaveri in altre sepolture o per cremarle. Art. 36 Esumazione ordinaria 15

16 1. L'esumazione si definisce ordinaria quando si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni. 2. Il turno ordinario di esumazione, nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali, sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, dalla Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31/07/1998 e dal D.P.R. n. 254 del 15 luglio Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite sia su richiesta dei familiari, sia su disposizione dell Ente. 4. Le esumazioni ordinarie disposte dall Ente possono essere svolte in qualunque periodo dell anno. Periodicamente vengono predisposti gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è prevista l' esumazione ordinaria. Tali elenchi, a disposizione dei cittadini presso l ufficio competente, vengono resi pubblici tramite l affissione all ingresso del cimitero e tramite ulteriori misure ritenute opportune per assicurare la conoscenza dell esumazione da parte dei familiari. Vengono, altresì, collocati appositi cartelli direttamente sui campi e/o sulle fosse interessate. 5. Le esumazioni si effettuano in date stabilite dagli uffici comunali e sono comunicate alle persone interessate. 6. Le esumazioni ordinarie eseguite su richiesta presentata all Ufficio competente dai familiari, al di fuori dei turni di rotazione previsti dall Ente, sono soggette al pagamento delle tariffe vigenti. Tali esumazioni possono essere eseguite in qualunque periodo dell anno, escludendo preferibilmente i mesi di luglio e agosto. 7. Nel caso che il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione è possibile: - il mantenimento nella fossa originaria di inumazione; - la reinumazione in apposito reparto del cimitero; - la cremazione, su richiesta degli aventi diritto. Tale operazione è a carico dei familiari. In caso di mantenimento nella fossa originaria o di reinumazione, i resti ed il terreno circostante il relativo contenitore possono essere trattati con sostanze idonee a favorire i processi di scheletrizzazione. In questa ipotesi, il periodo di reinumazione o di permanenza nella fossa originaria è di due anni. In mancanza di utilizzo di additivi biodegradanti il periodo suddetto è elevato a cinque anni. 8. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute sono raccolte e depositate nell ossario comune, a cura e spese dell Ente, a meno che i familiari interessati non facciano richiesta per raccoglierli e depositarli in cellette ossario, loculi, tombe e cappelle di famiglia posti all interno del cimitero comunale o in cimitero di altro comune oppure per cremarle. I costi per la raccolta dei resti e per il loro trasporto in altra sede e per la cremazione sono a totale carico dei familiari. Art. 37 Esumazione straordinaria 1. L'esumazione di un cadavere si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente, rispetto alla scadenza decennale. Le esumazioni straordinarie sono consentite nei limiti e con le modalità dettate dalla normativa nazionale agli artt. 83 e 84 del D.P.R. 285/ Può essere eseguita per provvedimento dell'autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, su richiesta dei familiari o di chi ne ha interesse e diritto per traslazione ad altra sepoltura a sistema di tumulazione dello stesso cimitero o per cremazione. E altresì consentita la esumazione straordinaria nel caso in cui la salma debba essere trasferita in altro Comune. 3. Salvo i casi ordinati dall Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. 4. Quando trattasi di cadavere di persona morta di malattia infettiva- diffusiva, tranne il caso in cui sia ordinata dall Autorità giudiziaria, l esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano 16

17 trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente Sanitario della Azienda U.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica. 5. Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del personale sanitario della Azienda U.S.L. Art. 38 Estumulazione ordinaria 1. L estumulazione è l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo. Le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie. 2. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dall art. 86 del D.P.R. 285/90 e si eseguono allo scadere del periodo di concessione o decorsi almeno venti anni dalla tumulazione. 3. Le estumulazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque mese dell anno. 4. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere, i resti mortali, su richiesta dei familiari possono essere: a) tumulati nella stessa o altra sepoltura; b) inumati per il periodo previsto dalla normativa vigente; c) cremati. 5. Il trattamento dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari o aventi causa, viene ordinariamente individuato nella loro inumazione. 6. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa che si rinvengono sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. A richiesta degli aventi titolo, i resti ossei, possono essere cremati. I costi per la raccolta dei resti e per il loro trasporto in altra sede e per la cremazione sono a totale carico dei familiari. Art. 39 Estumulazione straordinaria 1. Le estumulazioni straordinarie o precedenti alla scadenza della concessione, possono essere eseguite, previa autorizzazione del Comune, su ordine dell'autorità Giudiziaria o su richiesta dei familiari o di chi ne ha diritto, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 20 anni. 2. Le estumulazioni straordinarie sono disciplinate dall art.88 del D.P.R. 285/ Le estumulazioni straordinarie richieste dagli interessati possono essere finalizzate : a) alla traslazione del feretro per dargli una diversa sepoltura all interno del cimitero o presso i cimiteri di altri Comuni; b) alla cremazione del defunto. 4. Le estumulazioni straordinarie possono svolgersi in qualunque periodo dell anno e debbono essere eseguite alla presenza del personale sanitario dell Azienda U.S.L. Art. 40 Divieti nelle estumulazioni 1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. 17

18 2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero e' tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale. Art. 41 Tariffe cimiteriali 1. Le tariffe per le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione, nonché per la deposizione di cassettine contenenti resti ed urne cinerarie in loculo, tomba od ossario, sono stabilite dalla Giunta comunale. Art. 42 Oggetti da recuperare 1. I familiari che ritengono che, nel corso di operazioni di esumazioni od estumulazioni, possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali che intendono recuperare, devono darne avviso al Responsabile del servizio incaricato, al momento della richiesta dell'operazione. Gli oggetti, richiesti e rinvenuti, sono consegnati agli aventi diritto previa sottoscrizione di una apposita ricevuta contenente la descrizione sommaria dei beni consegnati, conservata agli atti del servizio cimiteriale. 2. Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti, non preventivamente richiesti dai familiari, devono essere idoneamente conservati all'interno del cimitero comunale da parte del personale addetto, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. 3. Qualora, decorso tale termine, non venissero richiesti, gli eventuali oggetti preziosi entrano nella disponibilità del Comune che potrà anche alienarli. Il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Art. 43 Disponibilità dei materiali 1. Al momento delle esumazioni e/o delle estumulazioni o al venir meno delle concessioni, ove gli interessati non curino il recupero dei segni funerari quali lapidi, oggetti, parti decorative apposti dai concessionari, i materiali e le opere passano nella disponibilità del Comune che provvederà al loro utilizzo per costruzioni, riparazioni, manutenzioni o miglioramento del cimitero, ovvero alla loro distruzione e smaltimento, se inservibili. 2. Tali materiali ed ornamenti potranno altresì essere assegnati, per la sistemazione di sepolture di familiari, a cittadini residenti che ne facciano esplicita richiesta, di cui il Comune possa accertare, attraverso i Servizi sociali, lo stato di effettiva precarietà delle condizioni economiche. Art. 44 Rifiuti provenienti da esumazioni o estumulazioni e da altre attività cimiteriali 1. Secondo quanto indicato all art. 2, comma 1, lett. e ed f, del D.P.R. 254/03, i rifiuti provenienti dalle operazioni di esumazione o di estumulazione, nonché quelli derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i resti vegetali provenienti dalle aree cimiteriali, sono classificati come rifiuti urbani non pericolosi. 2. Per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di cui al primo comma si seguono i principi indicati nel D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., nonché la disciplina dettata dal D.P.R. 254/03. Gli stessi devono essere 18

19 smaltiti in contenitori distinti dai rifiuti cimiteriali non provenienti dalle attività di estumulazione/esumazione. TITOLO III CONCESSIONI CIMITERIALI CAPO I CONCESSIONI CIMITERIALI Art. 45 Oggetto delle concessioni per sepolture private 1. Per le sepolture private può essere concesso l'uso di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano: - cappelle di famiglia - tombe - loculi individuali - cellette ossario per la raccolta di resti ossei e/o urne cinerarie. Art. 46 Atto di concessione 1. La concessione di sepoltura privata, è concessione amministrativa di bene demaniale che comporta il diritto d'uso a tempo determinato e revocabile, lasciando integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. 2. La concessione per le sepolture indicate nell articolo precedente è consentita solo agli aventi diritto alla ammissione nel cimitero comunale ai sensi dell art. 28 del presente regolamento. 3. II rilascio della concessione è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale. 4. Ogni concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi a cura dell Ente ed a spese del concessionario. L'atto di concessione deve indicare: - la natura della concessione e la sua identificazione; - la data di inizio della concessione e la durata della stessa; - la/e persona/e concessionaria/e; - il/i nominativo/i del/i destinatario/i della concessione; - la tariffa applicata; - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca. 5. La concessione decorre dal giorno della sottoscrizione dell atto di concessione. 6. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento. Art. 47 Modalità di concessione 1. La concessione in uso delle sepolture individuali può essere rilasciata solo in presenza di salme per i loculi e tombe e dei resti ossei o ceneri per gli ossari. 19

20 2. E fatto salvo il diritto del coniuge o convivente superstite che abbia compiuto il 60 anno di età di avere in concessione, ove disponibile, il loculo adiacente. 3. Al momento della costruzione di un nuovo lotto nel cimitero e/o nel caso di recupero di vecchi settori, è data facoltà al Comune di procedere alla prevendita dei manufatti (loculi ed ossari) di nuova costruzione o recuperati. Il numero dei loculi e/o ossari da concedere non in presenza di una salma, di resti mortali o ceneri da tumulare, sarà definito in percentuale, contestualmente all approvazione del progetto dell opera da realizzare. 4. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per i quali viene prevista la concessione di soli ossari. 5. L assegnazione di cappelle di famiglia potrà avvenire previo apposito avviso pubblico, da utilizzare sia in caso di assegnazione di nuove concessioni, sia nel caso di assegnazione di concessione su manufatti recuperati. Art. 48 Durata delle concessioni 1. Le concessioni di cui al presente regolamento sono a tempo determinato ai sensi dell art. 92 del D.P.R. 285/90 e soggette a tariffa. 2. La durata delle concessioni è fissata in: - 99 anni per le cappelle di famiglia - 50 anni per i loculi e le tombe - 50 anni per gli ossari 3. Le concessioni delle tombe, dei loculi e degli ossari possono essere rinnovate alla loro scadenza per un ulteriore periodo di durata da un minimo di 10 ad un massimo di 50 anni. 4. Le concessioni delle cappelle di famiglia, alla loro scadenza, sono rinnovabili per un ulteriore periodo di durata da un minimo di 10 ad un massimo di 99 anni. 5. Il rinnovo della concessione avviene previo pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. 6. Le sepolture, oggetto delle concessioni scadute, rientreranno nella libera disponibilità del Comune. 7. Il rinnovo della concessione non sarà tuttavia consentito ogniqualvolta si verifichino gravi situazioni di insufficienza del cimitero, rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all' ampliamento del cimitero. Art. 49 Concessioni pregresse 1. Le concessioni rilasciate prima dell entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata, il regime indicato nell'atto di concessione stesso. 2. Le concessioni perpetue conservano la loro peculiarità sino a che non si proceda all utilizzo del loculo, della tomba o dell ossario, per un fine diverso da quello prestabilito nella concessione originaria. La perpetuità decadrà al momento della rinuncia alla concessione originaria o, nel caso di loculi e tombe, al momento della stipula di nuova concessione per il loro riuso. La durata della nuova concessione sarà quella stabilita dal presente regolamento. 3. Per le eventuali concessioni costituite prima dell entrata in vigore del R.D. 1880/1942, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l istituto dell immemoriale, quale presunzione juris tantum della sussistenza del diritto d uso sulla concessione. 20

21 4. Per le sepolture, per cui non risulta rinvenibile un atto di concessione, il relativo diritto all utilizzo decorre dalla data del pagamento, se esiste una ricevuta o altra scrittura contabile, o in ultima analisi, dalla data di morte o, se conosciute, di tumulazione o di collocazione dei resti mortali ( per le cappelle si utilizza il criterio temporale della prima utilizzazione). Art. 50 Diritto d uso delle sepolture private 1. Il diritto d uso di un loculo, tomba od ossario spetta, in linea di principio, esclusivamente al soggetto individuato nell atto di concessione. Dopo la stipula dell atto di concessione, nel caso in cui il manufatto non sia stato ancora utilizzato, il concessionario può chiedere di essere autorizzato ad individuare, previa apposita appendice all originaria concessione, un diverso avente diritto alla sepoltura, compreso fra i propri familiari, intendendosi per tali, il coniuge o convivente, gli ascendenti o discendenti entro il sesto grado, i collaterali entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado. Nel caso di estumulazione di feretri/cassette ossario/urne cinerarie destinati ad essere trasportati in altra sede è previsto l obbligo della rinuncia alla concessione e il recupero del manufatto nella disponibilità del Comune, che potrà avvenire anche d ufficio. 2. Il diritto d uso di una cappella di famiglia spetta al concessionario ed ai suoi familiari, fino al completamento della capienza del sepolcro. Ai fini di quanto precede, sono da intendersi familiari il coniuge o il convivente, gli ascendenti o discendenti, i collaterali e gli affini fino alla concorrenza del sesto grado rispettivo. Il concessionario può permettere la sepoltura anche a persone legate a lui da vincoli di convivenza anagrafica. Il concessionario può permettere, altresì, la sepoltura al benemerito, cioè colui che attraverso una azione specifica o con comportamento generale ha assunto nei confronti del concessionario o della sua famiglia un particolare merito tanto da riconoscergli per ricompensa il diritto di sepoltura. Ai fini della tumulazione di soggetti diversi dal concessionario, è richiesta apposita comunicazione ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 445/2000, da presentare preventivamente all ufficio preposto da parte del titolare della concessione o dagli aventi titolo. Art. 51 Riuso posto salma per tumulazione 1. Qualora non vi siano impedimenti od opposizioni, a richiesta degli aventi diritto, trascorsi almeno 35 anni dalla tumulazione, si può procedere all'estumulazione dei defunti da loculi o tombe, oggetto di concessioni perpetue o a tempo determinato, per creare un nuovo posto salma e consentire quindi la tumulazione di altro defunto della stessa famiglia, così come individuata al comma 1 del precedente art Dovrà in questo caso essere stipulata una nuova concessione assoggettata alle regole di cui all art. 48 del presente regolamento. 3. La richiesta di riuso di loculi o tombe, oggetto di concessioni perpetue può essere presentata senza limitazioni temporali, previa corresponsione di un prezzo pari al 50% della tariffa vigente. 4. Nel caso di riuso di loculi o tombe,oggetto di concessioni novantanovennali, la relativa richiesta deve essere effettuata non oltre lo scadere del 90^ anno dall avvenuta concessione, con corresponsione degli importi riportati in percentuale, come di seguito dettagliato: - dal 36^ al 50^ anno dalla concessione è dovuto un importo pari al 50% del costo in vigore; - dal 51^ al 70^ anno dalla concessione è dovuto un importo pari al 70% del costo in vigore; - dal 71^ al 90 anno dalla concessione è dovuto un importo pari al 90% del costo in vigore. 21

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