REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

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1 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 dd. 19 febbraio 2007 COMUNE di CAGNO Provincia di Trento REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N. 285

2 I N D I C E CAPITOLO I Deposizione dei cadaveri nel feretro Pag. 02 CAPITOLO II Trasporto dei cadaveri Pag. 03 CAPITOLO III Inumazioni Pag. 07 CAPITOLO IV Tumulazioni Pag. 10 CAPITOLO V Cremazioni Pag. 11 CAPITOLO VI Concessione delle tombe di famiglia Pag. 12 CAPITOLO VII Esumazione ed estumulazione Pag. 15 CAPITOLO VIII Norme generali Pag. 18 CAPITOLO IX Polizia del cimitero Pag. 19 CAPITOLO X Norme di servizio Pag. 21 CAPITOLO XI Contravvenzioni Pag. 23 CAPITOLO XII Disposizioni Finali Pag. 24 ALLEGATO A Tariffe Pag. 25 1

3 CAPITOLO I DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO Art Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro. 2. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso. Art Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo. 2

4 CAPITOLO II TRASPORTO DEI CADAVERI Art Il trasporto dei cadaveri al cimitero è fatto a cura della famiglia. 2. L incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco del luogo ove è avvenuto il decesso, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero. 3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse, si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990. Art Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. 2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni. Art I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati in luogo idoneo (deposito di osservazione) e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita. Art Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso. 2. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, E consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l estero, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all elenco citato nel primo capoverso. 3

5 4. Per quanto non specificato nel presente articolo, nel caso di morte per malattia infettiva compresa si rimanda al Capo I del D.P.R. n. 285/1990. Art Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale. Art I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose. Art I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro, eccetto i mezzi di soccorso. Art Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. 2. Al rilascio del decreto di autorizzazione al trasporto di cui al precedente articolo 4) è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune. 3. La consegna dell urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in due esemplari, dai quali uno per chi prende in consegna l urna ed uno per l ufficiale di stato civile. Il primo esemplare sarà ritirato e conservato dall incaricato del servizio di custodia del cimitero accogliente l urna. Art Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convezione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n

6 3. Per l introduzione e estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n Art Per il trasporto di salme all estero o dall estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da comune a comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 c.c. di formalina F.U. 3. Negli altri mesi dell anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore del decesso. 4. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione, in caso di trasporto di ceneri derivanti da cremazione, di ossa umane e altri resti mortali. Art Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con apposito carro chiuso, se per via ordinaria, od in alternativa dalla porta della chiesa o della camera mortuaria. Art Il feretro proveniente da altro Comune o dall estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento. 2. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario. Art Sia nel caso di cui all articolo precedente che nel caso di attraversamento in transito del territorio comunale, il convoglio funebre deve, per quanto è possibile, percorrere la strada più corta. Art Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale o da comune a comune, dei cadaveri destinati all insegnamento ed alle indagini scientifiche, 5

7 richiamando per quando concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n Art Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando l autorizzazione al trasporto di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. 2. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto. 3. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l indicazione del luogo e della data del rinvenimento. 6

8 CAPITOLO III INUMAZIONI Art Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda idrica. 2. I campi per l inumazione saranno divisi in riquadri e l utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Art Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo o lapide. 2. Sul cippo verrà applicata una targhetta o incisa una scritta di materiale inalterabile con l indicazione del nome e del cognome del defunto, della data di nascita e di quella di morte. 3. Il cippo o lapide non può superare l altezza di 1 metro. 4. Tale cippo sarà posto a cura degli autorizzati alla sepoltura, entro un anno dalla copertura della fossa con la terra, curandone poi l assetto fino alla costipazione del terreno. Art Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Art Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere profondità non inferiore a m. 2, nella loro parte più profonda lunghezza di m. 2,20 e larghezza di m. 0,8 e devono distare l una dall altra almeno m. 0,50 da ogni lato. 2. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere profondità non inferiore a m. 2, nella parte più profonda lunghezza di m. 1,50 e larghezza di m. 0,5 e devono distare l una dall altra almeno m. 0,50 da ogni lato. 3. Nell attuale cimitero possono essere conservate le misure delle tombe già esistenti. Nel caso di evidente difformità nelle dimensioni della tomba con quelle limitrofe l Amministrazione comunale può imporre una riduzione delle misure per regolarizzare le vie di transito 7

9 Art Entro un anno dalla sepoltura le tombe dovranno essere delimitate con cordoli in marmo rispettando le seguenti misure: - tomba tradizionale familiare per due sepolture lunghezza m. 2,20 e larghezza m. 1,60; - tomba per defunto singolo privo di discendenza parentale o per bambino lunghezza m. 2,20 e larghezza m. 0, I cordoli di recinzione da una tomba all altra debbono consentire una luce netta per il passaggio pedonale di m. 0, Il posizionamento di marmi e lapidi è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune. Art I feretri da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio. 2. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra. 3. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa. 4. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo. 5. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm. 6. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa. 7. E vietato l impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. 8. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l indicazione della ditta costruttrice e del fornitore. 9. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, deve essere apposta una targhetta metallica con l indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. 10. Nella cassa, prima della chiusura, se necessario, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi. 11. Per le inumazioni non è consentito l uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile, ad eccezione dei casi nei quali sussiste l obbligo della duplice cassa. 12. Qualora si tratti di salme provenienti dall estero o da altro Comune per le quali sussiste l obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla 8

10 cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno. Art Ogni cadavere destinato all inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre. 2. Ogni feretro può contenere un solo cadavere. 3. Soltanto madre e neonato, morti nell atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. Art Per calare nella fossa il feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo di meccanico sicuro. 2. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 20. Tale operazione avverrà al termine della cerimonia religiosa. 3. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa. 4. E pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc. Art Sia sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici ed i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi anche arbusti di altezza non superiore a m. 1,00. Piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. 2. Eccetto quanto indicato nei precedenti articoli, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria. 9

11 CAPITOLO IV TUMULAZIONI Art Nelle tumulazioni ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. 2. I loculi possono essere anche a più piani sovrapposti. 3. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 millimetri se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri. 10

12 CAPITOLO V CREMAZIONI Art La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base di volontà testamentaria espressa dal defunto. 2. In mancanza di disposizioni testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in assenza di questo, dal parente più prossimo, con atto scritto munito di sottoscrizione autentica. 3. Nel caso di iscrizione ad associazioni riconosciute aventi come fine quello della cremazione dei cadaveri dei propri iscritti, è sufficiente presentare dichiarazione scritta e datata convalidata dal presidente dell associazione. 4. Le ceneri derivanti dalla cremazione di cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria riportante all esterno nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto. 5. Nel cimitero deve essere predisposto idoneo luogo per la collocazione delle urne cinerarie. 6. Il cimitero deve inoltre essere dotato di un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri. 11

13 CAPITOLO VI CONCESSIONE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA Art Tutte le tombe del cimitero di Cagnò che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non hanno ospitato salme negli ultimi 30 anni, sono da ritenersi di proprietà del Comune, che può concederle ad altro richiedente con diritto di prelazione del precedente concessionario. 2. Al momento dell entrata in vigore del presente regolamento le tombe che hanno ospitato salme negli ultimi 30 anni, se curate o che comunque non versino in stato di degrado o di abbandono, otterranno, previo pagamento della tariffa di cui al seguente punto 3), una concessione pari ad anni Le tariffe per formalizzare le concessioni delle tombe di famiglia già esistenti nel cimitero comunale, sono fissate negli importi di cui all allegato A) al presente Regolamento. 4. Sono abilitati alla richiesta della concessione gli ascendenti e i discendenti in linea retta di qualunque grado, i fratelli e le sorelle consanguinei ed il coniuge dei defunti. 5. Il mancato pagamento della tariffa di cui al precedente punto 3) comporta automaticamente la cessione della tomba al Comune. 6. Le concessioni per nuove tombe di famiglia sono rilasciate dalla Giunta comunale per la durata di anni 30 e si intendono automaticamente rinnovate per ulteriori anni 30 dal giorno dell ultima sepoltura, venendo a cadere il precedente termine. 7. Il costo per la concessione di nuove tombe di famiglia (concessione della durata di anni 30) è fissato negli importi di cui all allegato A) al presente Regolamento. 8. Nuove concessioni possono essere rilasciate a tutti i residenti ed ai non residenti nati nel Comune o che nel Comune abbiano risieduto. 9. Nelle tombe di famiglia potranno essere sepolti gli ascendenti e i discendenti in linea retta di qualunque grado, i fratelli e le sorelle consanguinei ed il coniuge del concessionario. 10. Allo scadere della concessione, gli interessati dovranno richiederne il rinnovo. 11. Il rinnovo della concessione, nel caso non ci siano stati defunti sepolti negli ultimi 30 anni, sarà rilasciato dalla Giunta comunale per un periodo di ulteriori anni 30, rinnovabile a seconda della disponibilità di spazio cimiteriale. 12. Sono abilitati alla richiesta del rinnovo della concessione gli ascendenti e i discendenti in linea retta di qualunque grado, i fratelli e le sorelle consanguinei ed il coniuge del precedente concessionario, residenti nel Comune di Cagnò ovvero non residenti nati nel Comune o che nel Comune abbiano risieduto. 12

14 13. Constatato il diritto al rinnovo della concessione, la conferma verrà accordata dalla Giunta comunale previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza. 14. La mancata richiesta di rinnovo costituisce legale presunzione di abbandono: la sepoltura, il monumento e la tomba cadranno nella libera disponibilità del Comune. All uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere pubblica ragione dell azione del Comune. 15. Le sepolture private disponibili vengono concesse ai richiedenti nel momento in cui si verifica la necessità della sepoltura. 16. Allo scopo di assicurare un corretto e razionale utilizzo delle sepolture private, non può essere assegnato ad ogni richiedente, per la sua famiglia, più di una tomba di famiglia. Esclusivamente ai fini dell assegnazione, la famiglia del richiedente è intesa quella composta dallo stesso, dal coniuge e dai figli non coniugati. 17. Le tombe di famiglia non possono essere oggetto di cessione tra privati. 18. Il concessionario e coloro che hanno diritto alla sepoltura ai sensi del precedente comma 9, hanno l obbligo di mantenere la tomba oggetto della concessione in condizioni decorose, pena la decadenza della concessione stessa, secondo quanto disposto al comma 1, lett. B) del successivo art. 30. Art Le concessioni, oltre che per la scadenza del termine, cessano per: A) RINUNCIA: La rinuncia ad una sepoltura può avvenire per trasferimento della salma, dei resti o delle ceneri in altro Comune o in altra sepoltura. B) DECADENZA: La decadenza della concessione potrà essere dichiarata dal Sindaco per: 1) mancata costruzione del monumento e degli altri segni funebri di cui agli artt. 19 e 22 del presente Regolamento entro un anno dalla data di sepoltura; 2) inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture, di cui al precedente art. 29, comma 18); 3) inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell atto di concessione. La decadenza della concessione potrà altresì essere dichiarata qualora nel corso dei lavori venga accertata la difformità delle opere rispetto al progetto ed il concessionario, diffidato al riguardo, non ottemperi all invito nel termine all uopo prescritto. C) REVOCA: La concessione può essere revocata per esigenze di ordine generale. In tal caso viene assegnata altra sistemazione a cura del Comune, mantenendo la durata della concessione originaria. 2. Allo scadere della sepoltura o in caso di rinuncia o decadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità di quanto concesso e tutto ciò che è posto nel sepolcro stesso diviene proprietà del Comune, senza diritto per il concessionario di indennizzo alcuno. 13

15 Art Tutto ciò che, passato in proprietà del Comune a termine dell art. 30, comma 2), sarà giudicato di pregio artistico o storico, verrà conservato preferibilmente all interno del cimitero. Ricordi strettamente personali potranno essere, a richiesta, concessi alle famiglie. Art Nessuna opera, anche di minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l autorizzazione scritta del Sindaco. 14

16 CAPITOLO VII ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE Art Le esumazioni possono avere carattere ordinario o straordinario. 2. Le prime si hanno quando è trascorso almeno un decennio del seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata. 3. Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell Autorità Giudiziaria per indagini nell interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati. Art Le esumazioni ordinarie per compiuto decennio, a mente dell art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate. Art Nell escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvengano dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nella stessa sepoltura od in sepoltura privata acquisita nel recinto del cimitero, ovvero nell ossario comune. 2. Le lapidi, i cippi, le decorazioni, ecc., devono essere ritirate dal custode del cimitero. Esse rimarranno di proprietà del Comune che valuterà se conservarli nel recinto cimiteriale. 3. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all Ufficio comunale per esser restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune. 4. Tutti i rifiuti risultanti dall attività cimiteriale saranno smaltiti secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Art Prima che siano trascorsi 10 anni dalla sepoltura è vietata l apertura dei feretri per qualsiasi motivo, salvo le disposizioni dell Autorità Giudiziaria e l autorizzazione del Sindaco. Art In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sale delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità. 15

17 Art Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. e del custode del cimitero. 2. Il Sindaco può autorizzare l esumazione straordinaria dei feretri a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. 3. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. 4. Si dovranno comunque osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario. 5. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni. Art Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all Autorità od al personale addetto ad assistere per legge all operazione, presenziare alle esumazioni ordinarie e straordinarie. Art E comunque proibita l esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Art Ad eccezione dei casi in cui ciò sia stato ordinato dall Autorità Giudiziaria, è vietato eseguire esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. Art Dell operazione di esumazione straordinaria deve essere redatto processo verbale che dovrà essere depositato presso l Ufficio di Stato Civile. Art Per eseguire una esumazione viene calcolato il periodo di tempo di inumazione della salma, onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa. 2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà posta e chiusa 16

18 in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio. 3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio. 4. Avuto particolare riguardo durante la manovra del feretro, l esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno avere un abbigliamento a norma di legge. Art Nei casi di esumazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compenso per assistenza ed opera del personale stabilite dalla Giunta comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento. Art Le estumulazioni, quando non si tratti di sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco. 2. I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna aperta al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. 3. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione, può provvedersi nell immediato alla raccolta dei resti mortali in cassetta ossario su parere del coordinatore sanitario. 4. E vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. 5. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall art. 410 del codice penale. 6. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni di cui agli articoli 38), 39), 40), 41) e 42) del presente Regolamento. 17

19 CAPITOLO VIII NORME GENERALI Art Nel cimitero comunale devono essere ricevuti: a) le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; b) le salme delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, durante la vita, la loro residenza anagrafica; c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori da esso ma aventi diritto ad una sepoltura nel cimitero stesso, ai sensi del precedente articolo 29); d) i nati morti ed i prodotti del concepimento (art. 7 del D.P.R. 285/1990); e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate. 2. Nel cimitero comunale possono ricevere sepoltura, compatibilmente con gli spazi disponibili, anche coloro che siano morti fuori dal Comune e residenti fuori da esso, purché nati nel Comune o ivi residenti al momento della nascita (art. 75, comma 2, L.P. 10/98). Art La manutenzione, l ordine e la vigilanza sul cimitero spettano al Sindaco, anche tramite l individuazione del responsabile e del necroforo-fossore di cui ai successivi articoli. Art Colui che si presenta per richiedere un servizio, autorizzazione, concessione o rinnovo di concessione, o per concordarne le modalità, si presume agisca per sé ed in nome e per conto, è quindi con il loro preventivo consenso, di tutti i familiari interessati. 2. Qualora sorgano contrasti o dissidi tra i familiari, l ufficio segue le indicazioni del concessionario per quanto concerne le sepolture private. Negli altri casi seguirà le indicazioni dettate dal familiare più stretto, secondo il seguente ordine: a) coniuge; b) figli (in ordine di anzianità) c) genitori; d) fratelli e sorelle (in ordine di anzianità); e) nipoti (in ordine di anzianità). 3. Il Comune rimane comunque estraneo alle contestazioni ed alle azioni che eventualmente ne conseguono; si limita a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia stato raggiunto un accordo fra le parti ovvero non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. 18

20 CAPITOLO XI POLIZIA DEL CIMITERO Art Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco. Art Qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. 2. E assolutamente vietata l introduzione di cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. 3. E proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta. Art Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel migliore ordine e l erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Art E lasciata facoltà alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi ecc. 2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cadere, quando non possano più essere rimessi a posto, verranno ritirati a cura del necroforo per essere distrutti od usati per costruzioni del cimitero, previo avviso di trenta giorni da parte dello stesso alle famiglie interessate se rintracciabili o previo avviso da apporre sulla tomba stessa per analogo periodo. Art Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto. Art Qualunque esportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è pure vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone da tombe altrui. 19

21 Art E assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni ed esterni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall Autorità comunale. Art Chiunque all interno del cimitero tenesse un comportamento non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. 2. Restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge. 20

22 CAPITOLO X NORME DI SERVIZIO Art Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale: a) un responsabile del servizio; b) un custode; c) un necroforo. Art Il responsabile del servizio: a) ritira e conserva presso di se le autorizzazioni rilasciate dal Sindaco; b) tiene aggiornato l apposito registro previsto dall art. 52 del D.P.R. di cui sopra; c) è tenuto a denunciare all Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall art. 410 del codice penale. Art Il custode del cimitero: a) ritira l apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all incaricato del trasporto di una salma come previsto dall art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; b) assiste alle esumazioni ordinarie e straordinarie e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere; c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza generale del cimitero; d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco; e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone che entrano nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari; f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombro della neve del suolo viabile; g) impedisce che vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura senza preavviso od autorizzazione del Comune. Art Incarico del necroforo è quello delle inumazioni/tumulazioni e delle esumazioni/estumulazioni dei cadaveri. 2. Egli deve scavare le fosse, ricevere le salme alle porte del cimitero, trasportale al luogo d inumazione, calarle nelle fosse o deporle nelle celle murali, riempire le fosse, esumare e 21

23 trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi. Art Il personale a servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente: a) dal Sindaco; b) dal Responsabile del Servizio. Art Nessuna salma può essere sepolta nel cimitero senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco o da persona da lui delegata. 2. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri per i quali si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o da suo delegato. 3. Tale deposito non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell accennata autorizzazione. 22

24 CAPITOLO XI CONTRAVVENZIONI Art La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, salvo l applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1939 n. 1265, come modificati per effetto dell art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 602, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1982, n

25 CAPITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI Art Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nella circolare del Ministero della Sanità in data 24 maggio 1993, n. 24 e nel T.U. delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n Art Le tariffe deliberate in calce al presente regolamento sono aggiornate periodicamente dalla Giunta Comunale. Art Solo eccezionalmente, per documentati motivi di interesse pubblico, è ammessa deroga alle vigenti disposizioni regolamentari, da concedersi con deliberazione consiliare. Art Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge. 24

26 Allegato A TARIFFE PER SPAZI CIMITERIALI tipologia durata costo Sepoltura in fossa comune anni 10 gratuita Concessione di tombe di famiglia esistenti (regolarizzazione ai sensi dell art. 29) - residenti Concessione di tombe di famiglia esistenti (regolarizzazione ai sensi dell art. 29) - non residenti anni 30 anni 30 Euro 20,00/mq Euro 300,00/mq Nuova concessione di tombe di famiglia - residenti anni 30 Euro 20,00/mq Nuova concessione di tombe di famiglia - non residenti anni 30 Euro 300,00/mq Rinnovo concessione di tombe di famiglia - residenti anni 30 Euro 30,00/mq Rinnovo concessione di tombe di famiglia - non residenti anni 30 Euro 300,00/mq Sepoltura in loculi anni 30 Euro 300,00/mq Sepoltura in ossario comune illimitata gratuita TARIFFE PER SERVIZI tipologia costo Escavazione fossa comune Euro 380,00 Escavazione fossa privata Euro 380,00 Inumazione di urna cineraria Euro 180,00 Tumulazione Euro 100,00 Esumazione straordinaria Euro 450,00 Estumulazione Euro 100,00 25

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