Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione da parte delle Sedi provinciali INPDAP, si forniscono i criteri di attuazione della nuova normativa.
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- Donata Guglielmi
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1 Roma, 12/03/2001 Alla Segreteria degli Organi Collegiali S E D E Istituto nazionale Di previdenza Per i dipendenti Dell amministrazione Pubblica DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI UFF. 1 NORMATIVA AA.GG. Ai Dirigenti Generali Centrali e Compartimentali Ai Direttori degli Uffici Centrali e Periferici Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionai Agli Enti di Patronato INFORMATIVA N. 14 OGGETTO: Maggiorazioni sociali di cui all art. 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n.544, come modificato dall art. 69, comma 3, della legge 23/12/2000, n L art. 69, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2001, le maggiorazioni sociali di cui all art. 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, come modificato dal comma 3 del richiamato art. 69, sono concesse, alle medesime condizioni previste dalla citata disposizione della legge n. 544/1988, anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell assicurazione generale obbligatoria. Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione da parte delle Sedi provinciali INPDAP, si forniscono i criteri di attuazione della nuova normativa. Ai sensi di quanto stabilito dall art. 1 della ripetuta legge n. 544/1988, la maggiorazione sociale è subordinata ad apposita domanda del pensionato, decorre, come previsto dal comma 10 del suindicato articolo 1, dal 1 giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima e spetta alle seguenti condizioni: a) abbia compiuto 60 anni di età;
2 b) non possegga redditi annui pari o superiori a determinati limiti personali o cumulati con quelli del coniuge non legalmente ed effettivamente separato. Per effetto dell art. 69, comma 3, lettere a) e b) della legge 388/2000, la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici, per l anno 2001, è pari: - a mensili per i pensionati di età compresa tra il 60 ed il 64 anno di età ( annue); - a mensili per i pensionati di età compresa tra il 65 ed il 74 anno di età ( annue); - a mensili per i pensionati di età superiore al 75 anno ( annue). Detto importo compete per tredici mensilità e viene attribuito dal mese successivo a quello di compimento dell età. Si precisa che, ai sensi dell art. 78, comma 10, della più volte riferita legge n. 388/2000, ai pensionati che, in possesso dei prescritti requisiti, presentino domanda entro il 30 giugno 2001, la maggiorazione sociale decorre dal 1 gennaio 2001 ovvero dal mese successivo a quello di compimento dell età prevista, nel caso in cui quest ultima ipotesi si verifichi in data successiva. CONDIZIONE REDDITUALE LIMITI DI REDDITO ANNUO a) Nel caso di pensionato non coniugato, ovvero effettivamente e legalmente separato, la maggiorazione sociale compete a condizione che lo stesso possegga redditi propri per un importo inferiore al limite costituito dalla somma dell ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell ammontare annuo della maggiorazione sociale prevista in relazione all età del pensionato; b) nel caso di pensionato coniugato, non effettivamente e legalmente separato, ai fini del diritto alla maggiorazione sociale è richiesto, oltre al non superamento del limite di reddito personale del richiedente, anche che il reddito del pensionato, cumulato con quello del coniuge, sia inferiore al limite costituito dalla somma dell ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del F.P.L.D., dell ammontare annuo della maggiorazione sociale prevista in relazione all età del pensionato e dell ammontare annuo dell assegno sociale (che ha sostituito, come è noto, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la pensione sociale). In ordine alla misura della maggiorazione sociale, si fa presente che: 1) nel caso di pensionato non coniugato la maggiorazione sociale spetta in misura intera (nell importo previsto in relazione all età) a condizione che i redditi personali non eccedano l importo annuo del trattamento minimo di pensione dei lavoratori dipendenti. Qualora i redditi posseduti superino tale importo, ma siano inferiori al limite di reddito personale stabilito nell anno, la misura annua della maggiorazione sociale sarà determinata dalla differenza tra tale limite e il reddito proprio posseduto nell anno; 2) nel caso di pensionato coniugato, non effettivamente e legalmente separato, la maggiorazione sociale spetta in misura intera (nell importo previsto in relazione all età del pensionato) a condizione che i redditi personali non superino l importo annuo del trattamento minimo di pensione dei lavoratori dipendenti e che i redditi cumulati con quelli del coniuge non eccedano la somma degli importi annui del trattamento minimo di pensione dei lavoratori dipendenti e dell assegno sociale. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, ma il reddito proprio e quello cumulato siano rispettivamente inferiori al limite di reddito personale e al limite di reddito cumulato stabiliti nell'anno, per determinare la misura annua della maggiorazione sociale occorrerà procedere distintamente al calcolo dei seguenti importi:
3 - differenza tra il limite di reddito personale e il reddito personale posseduto; - differenza tra il limite di reddito cumulato e il reddito cumulato posseduto. determinati. La maggiorazione sociale spetterà in misura pari al minore dei due importi così L importo annuo calcolato secondo il criterio illustrato, diviso per tredici, dà l importo mensile della maggiorazione sociale. REDDITI DA CONSIDERARE L art. 1, comma 4, della riferita legge n. 544/1988 stabilisce esplicitamente che, ai fini del diritto e della misura della maggiorazione sociale, è rivelante non solo il reddito assoggettabile all IRPEF, ma occorre tenere conto di tutti i redditi, compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, come gli interessi derivanti da depositi bancari e postali, da BOT e da CCT, nonché eventuali redditi conseguiti all estero, con esclusione dei redditi derivanti dall assegno per il nucleo familiare ovvero gli assegni familiari. Deve essere considerato anche il reddito della casa di abitazione, quantunque tale reddito sia deducibile fiscalmente ai sensi dell art. 10, comma 3 bis, del T.U.I.R., come modificato, da ultimo, dall art. 2, comma 1, lettera a) della legge finanziaria 2001 n. 388/2000. In concreto, nel computo dei redditi, oltre ai trattamenti di famiglia comunque denominati, non devono essere valutati: - le pensioni di guerra, ai sensi dell art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261; - le indennità di accompagnamento di ogni tipo; - l indennità per i ciechi parziali di cui all art. 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e l indennità di comunicazione prevista dall art. 4 della suindicata legge per i sordi prelinguali; - l indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n Non devono altresì essere considerati il rimborso di stabilito, per l anno 2000, dall art. 1 bis del decreto legge 30 settembre 2000,n. 268, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2000, n. 354, nonché l importo di previsto dall art. 70, commi da 7 a 10, della legge n. 388/2000. E appena il caso di precisare che, ai fini che qui interessano, vale il principio dell autocertificazione, nel senso che il richiedente può dichiarare, sotto la propria responsabilità, la natura e gli importi dei propri redditi. LIMITI DI REDDITO VALIDI PER L ANNO 2001 Precisato che i limiti di reddito relativi all anno 2001 sono calcolati sulla base degli importi di pensione determinati con le percentuali di perequazione automatica stabilite in via previsionale con il decreto interministeriale 20 novembre 2000, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di accertamento della perequazione definitiva, si riportano, di seguito, i limiti di reddito relativi all anno 2001:
4 LIMITI DI REDDITO VALIDI PER L ANNO ) PENSIONATO DI ETA COMPRESA TRA IL 60 E IL 64 ANNO DI ETA Limite di reddito personale (¹) Lire Lire Lire maggiorazione sociale di lire ) PENSIONATO DI ETA COMPRESA TRA IL 65 E IL 74 ANNO DI ETA Lire Lire Lire maggiorazione sociale di lire ) PENSIONATO DI ETA SUPERIORE AL 75 ANNO Lire Lire Lire maggiorazione sociale di lire
5 ISTRUZIONI OPERATIVE Circa le modalità di disposizione del pagamento delle pensioni cui va attribuita la maggiorazione sociale, si fa presente che le procedure ON-LINE in vigore non possono essere modificate in modo da consentirne la gestione automatizzata. Pertanto le Sedi provinciali INPDAP dovranno provvedervi direttamente, attenendosi alle seguenti istruzioni: - in sede di attribuzione del beneficio, dovrà essere segnalato l importo annuo lordo risultante dalla somma della voce pensione e della maggiorazione sociale, calcolata per tredici mensilità per le pensioni degli ex Istituti di Previdenza e per 12 mensilità per le pensioni a carico delle Amministrazioni dello Stato e delle Ferrovie dello Stato S.p.a.. Per questi ultimi trattamenti, infatti, la maggiorazione verrà corrisposta in uno con la 13ma mensilità della voce pensione, considerata come assegno accessorio aggiuntivo. IL DIRIGENTE GENERALE Dr. Luigi MARCHIONE F.to Marchione
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