GARANZIE DEI DIRITTI DELL'UOMO NEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE

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1 PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'UNIVERSITA DI ROMA 18 FLAVIA LATTANZI GARANZIE DEI DIRITTI DELL'UOMO NEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE MILANO * DOTT. A. GIUFFRE EDITORE * 1983

2 INTRODUZIONE pag. 1. L'individuo nel diritto internazionale sino alia seconda guerra mondiale: assenza di norme a tutela della persona umana in quanto tale 1 2. Rilievo assunto, nel diritto internazionale contemporaneo, dalla tutela dei diritti dell'uomo Peculiarita dei problemi attinenti aile garanzie eli realizzazione delle norme internazionali sui diritti dell'uomo Piano dell'indagine 38 PARTE PRIMA PREMESSE A UNO STUDIO SULLE GARANZIE INTERNAZIONALI DEI DIRITTI DELL'UOMO CAPI'COLO I NOZIONE DI GARANZIA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE E SUA VALIDITA' IN MATERIA DI DIRITTI DELL'UOMO 5. Garanzia come reallzzazione delle norme. 45

3 II 6. Elemento esecutivo-riparatorio ed elemento afflittivo nella garanzia del diritto in genere e nella garanzia del diritto internazionale in ispecie La garanzia come reazione del corpo sodale organizzato e I' accertamento come conditio sine qua non di tale garanzia. Inaccettabilita di queste nozioni specie nel diritto internazionale La garanzia come sanzione-coercizione e il diritto internazionale La pura azione sanzionatoria come garanzia Spontanea osservanza e rimedi offerti dagli ordinamenti intemi quali garanzie delle norme internazionali L'opinione pubblica Nozione di garanzia accolta Interesse giuridico di tutti gli Stati alia reintegrazione dell'ordine giuridico Interesse giuridico di tutte le parti di un accord a multilaterale a esigerne il rispetto Interesse giuridico di tutte le parti a esigere il rispetto delle norme contenute in accordi multilaterali che «istituzionalizzino» determinati interessi Interesse giuridico di tutti gli Stati o delle << entita protette >> a esigere il rispetto delle norme che tutelino interessi fondamentali della «comunita internazionale nel suo insieme >> Fondamento della pretesa o dell'azione degli Stati «terzi >> o delle «entita protette» secondo le dottrine considerate: teoria dell'interesse legittimo e teoria dell'actio popularis 111 III 22. segue: esame critico della teoria dell'interesse legittimo 114 CAPITOLO II TITOLO A ESIGERE IL RISPETTO DELLE NORME INTERNAZIONALI SUI DIRITTI DELL'UOMO 23. segue: esame critico della teoria dell'actio popularis COSTRUZIONE PROPOSTA: IL TITOLO A ESIGERE IL RISPE'f'l'O DELLE NORME INTERNAZIONALI UMANITARIE Natura degli interessi tutelati dalle norme sui diritti dell'uomo e preteso carattere oggettivo di tali norme DANNO E RESPONSABILITA INTERNAZIONALE La titolarita del diritto sostanziale come fondamento della pretesa a esigere il rispetto delle norme internazionali II diritto soggettivo degli Stati partecipanti all'accordo in materia di diritti dell'uomo come fondamento della pretesa a esigere il rispetto 1' II danno come condizione della responsabilitil internazionale. Critica segue: Danno e responsabilitil in tema di trattamento degli stranieri 88 TEORIE CORRENTI SULL'ESERCIZIO DELLA PRETESA AL RISPETTO DELLE NORME INTERNAZIONALI INDIPENDENTEMENTE DALLA TITOLARITA DEL DIRITTO SOSTANZIALE 16. Teorie recenti e meno recenti in tema eli garanzia di interessi generali Estensione della soluzione adottata a! problema del fondamento della pretesa a esigere il rispetto delle norme cogenti La «pretesa umanitaria» e gli accordi «universali» in materia di diritti dell'uomo 139 Sezione quarta L'INDIVIDUO E L'ESERCIZIO DI «PRETESE UMANITARIE» INTERNAZIONALI 28. II ruolo dell 'individuo secondo Ia dottrina dominante Costruzione proposta. I.'individuo come strumento materiale di pretese di Stati 153

4 IV v PARTE SECONDA LE SINGOLE GARANZIE DELLE NORME INTERNAZIONALI SUI DIRITTI DELL'UOMO CAPITOLO III RIPARAZIONE IN FORMA SPECIFICA E RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE IN MATERIA Dl DIRITTI DELL'UOMO 30. Obbligo di riparare e violazioni di norme internazionali volte alia tutela eli interessi individuali 159 DANNO E RIPARAZIONE 31. Coincidenza fra danno dell'individuo e danno della State. Critica Rilevanza dell'interesse individuale in tema eli trattamento dei sudeliti stranieri Danno e riparazione: a) nella prassi e nella dottrina meno recenti segue: b) nella prassi e nella dottrina contemporanee L'obbligo di riparare in alcuni accoreli internazionali sui eliritti dell'uomo 192 L'OBBLIGO DI RIPARARE COME CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE DELLE NORME INTERNAZIONALI SUI DIRITTI DELL'UOMO 36. Riparazione in forma specifica: a) adempimento specifico (obblighi di non fare) segue: b) restitutio in integrum (obblighi di non fare) La riparazione in forma specifica: a) nella prassi della Corte europea dei diritti dell'uomo segue: h) nella prassi del Comitate dei diritti dell'uomo istituito con il Patto sui diritti civili e politici La sodelisfazione come riparazione nei casi eli violazione eli norme sui diritti dell'uomo: la punizione dei funzionari responsabili segue: Ia punizione dei funzionari responsabili come adempimento dell'obbligo primario ovvero dell'obbligo secondario (responsabilita) La repressione delle violazioni poste in essere da privati I punitive damages II risarcimento dei danni materiali e morali del privata come oggetto dell'obbligo interstatale eli riparazione segue: a) prassi della Corte europea dei eliritti dell'uomo segue: b) prassi del Comitate dei diritti dell'uomo. CAPITOLO IV RAPPRESAGLIA E RITORSIONE A GARANZIA DEI DIRITTI DELL'UOMO 47. Le nozioni eli rappresaglia e di ritorsione. Tratti elistintivi della rappresaglia rispetto alia legittima difesa e allo state eli necessita 241 RAPPRESAGLIA E DIRITTI DELL'UOMO As PETTI GENERAL! 48. Problematica dell'ammissibiliti\ della rappresaglia Rapporto fra rappresaglia e riparazione Rapporto fra rappresaglia e mezzi eli soluzione pacifica delle controversie 258 INAMMISSIBILITA DELLA RAPPRESAGLIA ARMATA 51. Considerazioni prellminari II elivieto della rappresaglia armata nel eliritto internazionale 237

5 VI anteriore alia Carta delle Nazioni Unite: il Patto della Societe delle Nazioni e il Patto Briand-Kellogg Violazione di atti costitutivi di organizzazioni 324 Vii 53. L'illiceita della rappresaglia armata come parte del divieto espresso nell'art. 2 (4) della Carta delle Nazioni Unite. 273 MISURE COERCITIVE DIVERSE DALLA FORZA ARMATA E DIRITTI DELL'UOMO 54. La coercizione politica ed economica nel sistema delle Nazioni Unite:!'art. 2 (4) della Carta Rilevanza in tema di coercizione politica ed economica di altri strumenti internazionali 284 Sezione quarta Sezione settima RI'I'ORSIONE E GARANZIA DEI DIRITTI DELL'UOMO 66. La ritorsione come garanzia di fatto dell'osservanza di norme internazionali Esempi eli misure di ritorsione adottate in materia eli diritti dell'nomo 344 CAPITOLO v LA REPRESSIONE DEI DELICT A ]URIS GENTIUM CONTRO LA PERSONA UMANA «lnadimplenti NON EST ADIMPLENDUM» E RISPETTO DEI DIRITTI DELL'UOMO Considerazioni preliminari II divieto di rappresaglie in violazione dei ptincipi di umanita nei conflitti internazionali II divieto di rappresaglie in violazione dei principi di umanita nei conflitti interni e il II Protocollo aggiuntivo aile Convenzioni di Ginevra del 1949 II divieto di rappresaglie in violazione di norme umanitarie e gli accordi sui diritti dell'uomo I «crimini di diritto internazionale >> (delicta iuris gentium) Delicta iuris gentium e crimine internazionale dello Stato 358 l «CRIMINI INDIVIDUAL! CONTRO IL DIRITTO INTERNAZIONALE,» NEL PERIODO PRECEDENT LA SECONDA GUERRA lyiondiale 70. La responsabilita internazionale per violazione dei principi fondamentali di umanite nel periodo precedente il Trattato di Versailles 362 Sezione quinta PROPORZIONALITA., «JUS COGENS» E OBBLIGHI «ERGA OMNES >~ QUALI LIMIT! ALLA RAPPRESAGLIA 60. La proporzionalite della rappresaglia ]us cogens, crimini internazionali dello Stato e rappresaglia 62. Obblighi erga omnes e rappresaglia. Se:don~ sesta VIOLAZIONE DI ALTRE NORME GENERAL! 0 PA'I'TIZIE E GARANZIA DEI DIRITTI DELL 'UOMO 63. Violazione di norme generali 64. Sospensione e risoluzione di accordi La punizione degli individui-organi alla Conferenza della Pace di Parigi La repressione dei << crimini individuali contro il diritto internazionale >> nel periodo fra Ie due guerre, nei lavori della Societe delle Nazioni e di alcune organizzazioni non governative 372 Sezione Seconda I CRIMINI Dl GUERRA, I C:RIMINI CONTRO LA PACE E I CRIMINI CONTRO L'UMANITA NELL'ESPERIENZA- DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 73. I crimini di guerra nel corso del secondo conflitto mondiale e nello statuto di Norimberga I crimini contro Ia pace e i crimini contro l'umanite nel corso del secondo conflitto moneliale e nello Statuto del Tribunale

6 vrn IX di Norimberga 378 LA NUOVA NOZIONE DI CRIMINE CONTRO L'UMANITA E LA SUA REPRESSION NEGLI STRUMENTI ADOTTATI DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE 75. I crimini contro l'umanita e Ia!oro repressione nella Convenzione contto il genocidio I crimini contro!'urn anita e Ia!oro repressione nelle Convenzioni di Ginevra sui diritto umanitario applicabile nei conflitti armati I crimini contro l'umanita e Ia!oro repressione negli altri atti internazionali adottati dopo Ia seconda guerra mondiale 392 Sezione quarta LA REPRESSION DEI CRIMINI DI GUERRA E DEI CRIMINI CONTRO L'UMANITA. NEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE IN VIGORE 78. La repressione dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanita secondo il criteria territoriale, personale attivo e personale passivo La repressione dei critnini di guerra e dei critnini contro l'umanit~ secondo il criteria dell'universalita II problema dell'imprescrittibilita dei crimini di guerra e dei crimini contra l'umanita e il problema dell'esttadizione degli individui accusati 411 CAPITOLO VI CRIMINE INTERNAZIONALE E DIRITTI DELL'UOMO 81. Insufficienza della repressione dei delicta ;uris gentium neue ipotesi di violazione grave, perpettata a livello della complessiva organizzazione statale, delle norme internazionali sui diritti essenziali della persona umana 419 Lo SVILUPPO DELLA NOZIONE DI CRIMINE INTERNAZIONALE 82. Tracce di una nozione di critnine internazionale precedenti Ia seconda guerra mondiale L'affermazione della nozione di crimine internazionale dopo Ia seconda guerra mondiale, con particolare riferimento alia materia umanitaria II crimine internazionale nelle Convenzioni sulla prevenzione e repressione dei delicta juris gentium in materia umanitaria II crimine internazionale nel I Protocollo di Ginevra sui diritto umanitario applicabile nei conflitti armati 438 IL CRIMINE INTERNAZIONALE IN SEDE DI CODIFICAZIONE DELLE REGOLE SULLA RESPONSABILITA DEGLI STAT! 86. II cnmme internazionale nei lavori della Commissione del diritto internazionale sui rrogetto di articolo Conseguenze ricollegabili ai crimini internazionali alla!nee dei progetti di articoli 33 (stato di necessita) e 34 (legitima difesa) I lavori della Commissione del diritto internazionale sulla second a parte del progetto di articoli La oosizione degli Stati in seno alia VI Commissione dell'assemblea penerale delle Nazioni Unite: a) nei dibattiti sui nrogetto di articolo 19 e sulla seconda parte del progetto di articoli se~ue: b) nei dibattiti sui pro~etti di articoli 33 (stato di necessit~) e 34 (legittima difesa) 478!L CRIMINE INTERNAZIONALE IN ALTRE MANIFESTAZIONI DELLA PRASSI 91. II crimine internazione nell'attivita degli organi politici delle Nazioni Unite II crimine internazionale nell'azione concreta degli Stati II crimine internazionale nella giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia 501

7 X Sezione quatta!l CRIMINE INTERNAZIONALE NELLA DOTTRINA 94. Gli atteggiamenti della dottrina in favore della nozione di cri mine internazionale Le critiche della dottrina alla scelta operata nel progetto di articolo INTRODUZIONE.. 'i. :\ Sezione quinta CoNSIDERAZIONI CONCLUSIVE SUL CRIMINE INTERNAZIONALE E SULLE CONSEGUENZE GIURIDICHE AD ESSO RICOLLEGATE Il contenuto degli obblighi Ia cui violazione comporta Ia qualifica di crimine internazionale. Le conseguenze del crimine internazionale sui piano della responsabilitli: a) responsabilitli erga omnes; b) contenuto della responsabilitli CONCLUSION! 98. Il rispetto dei diritti dell'uomo come condizione della pace internazionale 99. Rapporti interstatali di diritto-obbligo quale oggetto delle nor me umanitarie 100. Tutti gli Stati partecipi di un certo ambito normativo come destinatari della pretesa umanitaria 101. Dh-itti dell'uomo e non intervento 102. Dh-itti dell'uomo e garanzie riparatorie 103. Diritti dell'uomo e garanzie sanzionatorie 104. La repressione dei delicta juris gentium in materia umanitaria 105. Le conseguenze speciali del crimine internazionale in materia umanitaria 106. Le garanzie internazionali dei per permettere agli individui propri diritti INDICE DEGLI AUTORI INDICE DEI CASI INDICE PER MATERIA diritti dell'uomo quale mezzo e ai popoli di cohquistare i SOMMARIO: L L'individuo nel diritto internazionale sino alla seconda guerra mondiale: assenza di norme a tutela della persona urhana' 'ili quanto tale Rilievo as!'llnto, nel diritto intemazionale contem, poraneo, dalla tutela dei diritti dell'uomo Peculiarita dei pr~ blemi attinenti aile garanzie di realizzazioj)e delle norme intemazionali sui diritti dell'uomo. - 4; Piano dell'ilidagine. 1. Fino ad epoca recente le norme intetnazionall prendevano in considerazione l'individuo soltarito in.. quanto stranjero, per asskurare ad esso 'una tutela.che acquistava contenuti diversi da situazione a situazione. E cos{ che in periodo di pace allo straniero veniva garantito uno standard minimo di tratiamenti) che aveva riguardo sia alia sua persona che ai suoi beni ('). II di- 1 ( ) Si davano in veritil posizioni diverse quanto agli obb!ighi internazionali degli Stati in merito al. trattamento degli stranieri. Nei rapporti fra paesi europei si affermava di solito l'obbligo al riconoscimento del trattamento nazionale ( cfr. in La prassi italiana di diritto inter~iazionale, Prima serie ( ), vol. II, New York, 1970, i casi riportati ai nn. 637, 643, 644, 672), mentre nei rapporti fr.a paesic!jropei e quelli estranei al vecchio continente, i primi pretendevano che si rjconoscesse, ai!oro cittadini all'estero, un minimum standard di trattamento. Questa pretesa si fondava sulla asserita superioritil della dvilta dell'europa (cfr, ibidem il caso n. 670). La richiesta dj un minimum ~tandard di trattac mento riguardava pero essenzialmente il rispetto di fondamentali norrhe di umanita. Quanta invece ai diritti piu specifici da assicurare allo straniero, l'italia ha avuto occ sione di affermare ripetutamente, per esempio, che «gli stranieri non devono pretendere di essere in condizione migliore.dei nazionali» (ili La prassi italiana, cit., Secondo serie ( ),. vol. II, caso n. 1902) e che, «gli stranieri residenti» nei nuovi paesi d'america «devono ormai persuadersi che, come profittano dei facili e larghi guadagni che qui trovano, cosl e del pari necessaria che si rassegnino aile eventuali difficolta e perdite che possono incontrarvi a causa delle iliec vitabili condizioni locali, in rapporto aile quali il patrio Governo non puo nulla fare>> (ibidem, caso n. 1904). Sui minimum standard e sui trattamento nazionale cfr. RoTH, The

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