Lo schema domanda a preventivo e il soggetto terzo.

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1 Lo schema domanda a preventivo e il soggetto terzo. Francesco Belcastro, FIRE Conto Termico: DM 28/12/ febbraio 2013, Roma

2 Cos è la FIRE La Federazione Italiana per l uso Razionale dell Energia è un associazione tecnico-scientifica che dal 1987 promuove per statuto efficienza energetica e rinnovabili, supportando chi opera nel settore. Oltre alle attività rivolte ai circa 500 soci, la FIRE opera su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico per gestire le nomine e promuovere il ruolo degli energy manager nominati ai sensi della Legge 10/91. La Federazione collabora con le Istituzioni, la Pubblica Amministrazione e varie Associazioni per diffondere l uso efficiente dell energia ed opera a rete con gli operatori di settore e gli utenti finali per individuare e rimuovere le barriere di mercato e per promuovere buone pratiche. Certificazione EGE Esperti in Gestione dell Energia UNI CEI Rivista Gestione Energia 2

3 Progetti e collaborazioni Fra i progetti conclusi: Enerbuilding - Eurocontract - ST-Esco Oltre a partecipare a progetti europei, la FIRE realizza studi e analisi di mercato e di settore su temi di interesse energetico, campagne di sensibilizzazione e informazione, attività formative a richiesta. Fra i soggetti con cui sono state svolte delle collaborazioni si segnalano l ENEA, il GSE, l RSE, grandi aziende, università, associazioni, agenzie e enti fieristici. 3

4 Obiettivi Edifici esistenti o unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale Impianti termici per il condizionamento invernale e per l ACS Enti ed amministrazioni pubbliche (spesa annua 200 M.ni di ) Soggetti ammessi agli incentivi Solo per alcuni interventi: persone fisiche, condomini e inquilini, enti e soggetti titolari di reddito d impresa Efficienza energetica Soggetti pubblici Rinnovabili termiche Soggetti pubblici Soggetti privati Efficientamento involucro Generatori di calore a condensazione Schermatura e/o ombreggiamento Pompe di calore Scaldacqua a pompa di calore Solare termico e solar cooling Generatori di calore a biomassa 4

5 Art. 2 - Definizioni Commi: l) tecnico abilitato: soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto agli specifici ordini e collegi professionali; m) soggetto responsabile: soggetto che ha sostenuto le spese per l esecuzione degli interventi di cui al presente decreto e che ha diritto all incentivo e stipula il contratto con il GSE per mezzo della scheda di cui alla lettera i); può operare attraverso un soggetto delegato, di cui alla successiva lettera n), per la compilazione della scheda- domanda di cui alla lettera j) e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE; n) soggetto delegato: persona fisica o giuridica che opera, tramite delega, per nome e per conto del soggetto responsabile sul portale predisposto dal GSE; può coincidere con il tecnico abilitato; o) amministrazioni pubbliche: tutte le amministrazioni di cui all art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati e trasformati dalle regioni N.B. D.Lgs. 165/01 art. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. 5

6 Art. 3 - Soggetti ammessi 1. Sono ammessi agli incentivi previsti dal presente decreto: a) le amministrazioni pubbliche, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di cui all'art. 4; b) i soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di cui all'art. 4, comma I soggetti di cui al comma 1, ai fini dell'accesso agli incentivi, possono avvalersi dello strumento del finanziamento tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico ovvero di un servizio energia, anche tramite l'intervento di una ESCo. Modalità di accesso: ü Accesso diretto ü Schema domanda a prenotazione 6

7 Art. 7 procedura di accesso 3. Le PA, in alternativa alla procedura di accesso diretto agli incentivi previsti al comma 2, possono presentare la domanda al GSE, attraverso una scheda domanda a preventivo, già all atto della definizione del contratto di rendimento energetico con la ESCO o della convenzione con «Consip S.p.a.» o con la centrale di acquisti regionale per l affidamento del servizio energia, integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati. [ ]. Termini temporali previsti dal contratto: il soggetto responsabile deve presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti: a) l avvio dei lavori per la realizzazione dell intervento previsto, entro 60 gg dalla data di accettazione della prenotazione dell intervento previsto, comunicata dal GSE; b) la conclusione dei lavori di realizzazione dell intervento previsto, entro 12 mesi dalla data di accettazione della prenotazione dell intervento previsto, comunicata dal GSE. 7

8 Art. 7 procedura di accesso Se la domanda è accettata, il GSE procede ad impegnare a favore del richiedente la somma corrispondente all incentivo spettante al momento della presentazione della dichiarazione di cui alla lettera a), fermo restando che l effettiva erogazione degli incentivi avverrà ad intervento effettuato come previsto al comma 6. Alla procedura d accesso di cui al presente comma, è riservato un contingente di spesa cumulata annua per incentivi non superiore al 50% di quanto previsto all art. 1, comma 3; il GSE accetta le domande presentate fino al 60 giorno successivo al raggiungimento di tale contingente di spesa e provvede a dare evidenza separata sul proprio sito Internet del volume di risorse impegnate a tale scopo. 8

9 Art. 7 procedura di accesso 6. Il soggetto responsabile, attraverso la scheda-domanda, fornisce informazioni [ ], in base a quanto richiesto per ciascun tipo di intervento dagli allegati 1 e 2 e secondo le modalità applicative di cui all art. 8, comma 2: g) ove il soggetto responsabile sia una ESCO, copia dell accordo contrattuale recante l eventuale avvenuto finanziamento tramite terzi ovvero copia del contratto di rendimento energetico da cui sia possibile evincere le spese sostenute dalla ESCO per gli interventi di efficienza energetica. 11. Al fine di facilitare l accesso delle PA all incentivo di cui al presente decreto, il GSE, entro 120 gg [ ], e sulla base dei contratti tipo di cui al comma 12, predispone e pubblica sul proprio portale un elenco di ESCO interessate alla loro implementazione, ai fini della realizzazione e del finanziamento degli interventi incentivabili ai sensi dell art. 4. [ ]. 12. Entro 90 gg [ ] «Consip S.p.a.» e le regioni, anche con il coinvolgimento dell ANCI, tenuto conto delle norme tecniche di cui all art. 16 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sviluppano congiuntamente contratti tipo di rendimento energetico, tra le amministrazioni pubbliche, le ESCO e gli enti finanziatori al fine di facilitare l accesso agli incentivi per l efficienza energetica e la produzione di calore da fonti rinnovabili. [ ]. Tali modelli contrattuali sono resi disponibili anche dal GSE sul proprio portale. 9

10 ALL. III Determinazione incentivo diagnosi energetiche preliminari e ACE Ai fini dell applicazione dell articolo 15, i costi unitari massimi ammissibili e il valore massimo erogabile per l esecuzione di diagnosi energetiche e certificazioni energetiche sono ricavabili dalla Tabella 1: Tabella 1 Costi unitari massimi ammissibili e valore massimo erogabile per diagnosi energetica ante intervento e certificazione energetica. Nel caso di PA che optano per la domanda a preventivo, i dati a consuntivo sono da intendersi come massimali a preventivo, fermo restando che al termine dell opera dovrà essere presentata la scheda-domanda relativa all intervento come realizzato, fornendo tutti i corrispondenti dati a consuntivo. 10

11 : art. 2 D. Lgs. 115/08 La ESCo ideale (e utile) può offrire: ü la garanzia dei risultati; ü il finaziamento tramite terzi; ü i servizi energetici integrati. Il D. Lgs. 115/08 ha recepito la definizione di ESCO introdotta a livello legislativo dalla Commissione Europea, con la direttiva 2006/32/CE: Comma i) persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti. Il D. Lgs. 115/08 introduce anche la figura della ESPCo Comma aa) soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le imprese artigiane e le loro forme consortili, che ha come scopo l offerta di servizi energetici atti al miglioramento dell efficienza nell uso dell energia 11

12 Come riconoscere una ESCO Occorre ricordare che l elenco riportato nel sito dell AEEG non riporta necessariamente delle ESCO, ma i soggetti accreditati che abbiano ottenuto dei certificati bianchi. Per la sola partecipazione al meccanismo dei titoli di efficienza energetica, la ESCO è: società di servizi energetici sono le società, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che alla data di avvio del progetto hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l offerta di servizi integrati per la realizzazione e l eventuale successiva gestione di interventi (allegato A delibera AEEG 103/03 art. 1 modificata dalla 12 delibera AEEG 11/02/09, EEN 1/09).

13 Allegato II D. Lgs. 115/08: il nuovo Contratto Servizio Energia Definizione di Servizio energetico (art.2 D.Lgs.115/08): Art. 2 comma 1 lettera e) La prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili ; Definizione di Fornitore di Servizi Energetici (art.2 D.Lgs.115/08): Soggetto che fornisce servizi energetici che può essere uno dei seguenti soggetti : Ma chi sono i FORNITORI DI SERVIZI ENERGETICI? ESCO; ESPCo; Distributore di energia; gestore del sistema di distribuzione; società di vendita di energia al dettaglio; Esperto in gestione dell'energia. 13

14 Alcune tipologie di contratti FTT Differenze principali tra Guaranteed Savings e Shared Savings Guaranteed Savings (prestazioni garantite) 1. Il cliente finanzia gli interventi di riqualificazione 1. energetica (o attraverso fondi propri, o ricorrendo a un prestito o al leasing) realizzati dalla ESCo 2. La ESCo garantisce un livello minimo concordato di risparmio energetico, aspetto che consente al 2. cliente di accedere al debito a condizioni migliori e/o chirografarie (senza garanzie reali) La ESCo riceve un canone per la durata del contratto che copre le spese di diagnosi, progettazione e gestione e manutenzione degli impianti realizzati 4. La ESCo si assume il rischio legato alla performance garantita (rischio tecnico ) Il cliente si assume il rischio finanziario 6. Il cliente deve avere la disponibilità di fondi propri o la possibilità di ricorrere al debito 7. La durata del contratto può essere svincolata dal 5. tempo di ritorno dell investimento, sebbene usualmente si scelga di estendere la garanzia delle performance oltre il pay back time Shared Savings (risparmi condivisi) La ESCo si occupa della realizzazione e del finanziamento dell intervento di riqualificazione energetica (a sue spese, self financing, o attraverso il debito, debt financing) La ESCo si assume il rischio tecnico e quello finanziario La ESCo e il cliente si spartiscono il risparmio in bolletta (la quota ESCo sarà più alta rispetto al guaranteed savings, dovendo coprire il costo dell investimento, le attività di gestione e manutenzione e i rischi maggiori assunti dal fornitore) I risparmi generati dall intervento possono essere usati per costituire un fondo con cui finanziare nel tempo interventi più complessi e a lungo tempo di ritorno La durata contrattuale deve consentire alla ESCo di recuperare il capitale investito e le attività svolte; per ridurla occorre diminuire la percentuale di risparmio riconosciuta al cliente, eventualmente azzerandola (contratto first out) 14

15 Allegato II D. Lgs. 115/08: il nuovo Contratto Servizio Energia L Allegato II contiene quello che è l aspetto più importante della Direttiva 2006/32/CE, vale a dire la definizione del Contratto Servizio Energia e quindi le indicazioni per lo sviluppo di un mercato di servizi energetici. Il decreto definisce i requisiti e le prestazioni che qualificano il contratto servizio energia introdotti dal D.P.R. 412/93. D.P.R. 412/93, art. 1 comma 1, lettera p) per "contratto servizio energia", l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia; Di fatto l Allegato II è l attuazione dello stesso D.P.R. 412/93, il quale rimandava ad opportuni decreti successivi (mai emanati) la disciplina dei contratti in questione. 15

16 Allegato II D. Lgs. 115/08: il nuovo Contratto Servizio Energia Fra i punti salienti del contratto base (paragrafo 4) si segnalano: a) l obbligo della certificazione energetica dell edificio b) l individuazione di un corrispettivo da versare tramite un canone periodico; d) l'indicazione preventiva di specifiche grandezze che quantifichino ciascuno dei servizi erogati; h) la rendicontazione periodica dell'energia termica complessivamente utilizzata dalle utenze servite dall'impianto; i) la preventiva indicazione che gli impianti interessati al servizio sono in regola con la legislazione vigente o l eventuale messa a norma degli impianti stessi; o) l'assunzione da parte del Fornitore della mansione di terzo responsabile; p) l'indicazione da parte del committente, di un tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto; q) la responsabilità del Fornitore del Contratto SE nel mantenere la precisione e l'affidabilità di tutte le apparecchiature di misura eventualmente installate; r) l'annotazione puntuale sul libretto di centrale, o di impianto, degli interventi effettuati sull'impianto termico e della quantità di energia 16 fornita annualmente.

17 Allegato II D. Lgs. 115/08: il nuovo Contratto Servizio Energia Plus Il contratto servizio energia plus è un contratto che richiede, oltre al rispetto dei requisiti e delle prestazioni del Contratto SE base e ad un sistema di qualità aziendale conforme alle norme ISO 9001:2000 o altra certificazione equivalente, ulteriori caratteristiche (paragrafo 5). Tali peculiarità si configurano come fattispecie di un energetico : contratto di rendimento Art.2 D.Lgs. 115/08 comma l) «contratto di rendimento energetico»: accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente; Art.2 Definizioni Direttiva europea 2012/27/CE 27) «contratti di rendimento energetico», accordi contrattuali tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, laddove siano erogati investimenti (lavori, forniture o servizi) nell'ambito della misura in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari; 17

18 Allegato II D. Lgs. 115/08: il nuovo Contratto Servizio Energia Plus Il contratto servizio energia plus richiede inoltre (paragrafo 5): a) per la prima stipula contrattuale, la riduzione dell'indice di energia primaria (EP) per la climatizzazione invernale di almeno il 10% rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione, non oltre il primo anno di vigenza contrattuale, attraverso la realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati nell'attestato; b) l'aggiornamento dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio a valle degli interventi di cui sopra alla lettera a); c) per rinnovi o stipule successive alla prima la riduzione dell'indice di energia primaria (EP) per la climatizzazione invernale di almeno il 5 % rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione; d) l'installazione, laddove tecnicamente possibile, ovvero verifica e messa a numero se già esistente, di sistemi di termoregolazione asserviti a zone aventi caratteristiche di uso ed esposizione uniformi o a singole unità immobiliari, ovvero di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura 18 ambiente nei singoli locali.

19 Allegato II D. Lgs. 115/08: il nuovo Contratto Servizio Energia In sintesi il D.Lgs. 115/08 disciplina gli aspetti fondamentali della materia, ovvero: " i requisiti del fornitore del Servizio Servizio Contratto Servizio energia base energia Plus Energia; " i requisiti e le prestazioni minime offerte nell ambito di un Contratto Servizio Energia; " i requisiti e le prestazioni aggiuntive che danno accesso a particolari incentivazioni e agevolazioni (Contratto Plus); Certificazione energetica Riduzione indice di EP Contatori di energia termica Termoregolazione Messa a norma CT e Terzo responsabile Finanziamento tramite terzi Canone all-inclusive (beni e servizi) Riqualificazione edifici/impianto e telecontrollo " i limiti della durata contrattuale. (fonte: FIRE) 19

20 I Contratti a Prestazione ( energy performance contract) Con i servizi integrati è stato introdotto il principio dei contratti a prestazione o Energy performance contracts () che prevedono la garanzia di un risultato o un livello di confort prestabilito attraverso un servizio integrato di gestione degli impianti e approvvigionamento delle relative commodities. Fonte: Consip 20

21 Nuova Direttiva sull efficienza energetica 2012/27/CE Art.2 Definizioni Comma 24) «fornitore di servizi energetici», una persona fisica o giuri- dica che fornisce servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali del cliente finale; Art. 5 Enti pubblici A partire dal 1 gennaio 2014, il 3% della superficie utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del governo centrale e da esso occupati sia ristrutturata ogni anno per rispettare i requisiti minimi di EP stabiliti e obbligo di acquisti di prodotti, di servizi, edifici ad alta efficienza energetica (art.6) Art. 16 Disponibilità dei regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione 1. [ ] entro il 31 dicembre 2014, regimi di certificazione e/o accreditamento e/o regimi equivalenti di qualificazione, inclusi eventualmente adeguati programmi di formazione, diventino disponibili o siano disponibili per i fornitori di servizi energetici e di audit energetici, per i responsabili delle questione energetiche e gli installatori di elementi edilizi con- nessi all'energia quali definiti all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE. Art. 18 Servizi energetici Promozione dei servizi energetici e facilitazione di accesso delle PMI al mercato, sviluppo di marchi di qualità, pubblicazione elenchi dei fornitori di servizi energetici qualificati/certificati, offerta di tipo e informazioni su best practice (con analisi costi benefici con LCA) 21

22 Nuova Direttiva sull efficienza energetica 2012/27/CE ALLEGATO XIII ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Elementi minimi che devono figurare nei contratti di rendimento energetico sottoscritti con il settore pubblico o nel relativo capitolato d'appalto Un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei risultati da ottenere in termini di efficienza, i risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto, la durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti, un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono a ciascuna parte contrattuale, data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati, un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o di un pacchetto di misure e, ove pertinente, dei relativi costi, l'obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto, disposizioni che disciplinino l'inclusione di requisiti equivalenti in eventuali concessioni in appalto a terze parti, un indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati (ad esempio, remunerazione dei prestatori di servizi), disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie, disposizioni che chiariscano la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto (ad esempio, modifica dei prezzi dell'energia, intensità d'uso di un impianto), informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e sulle sanzioni in caso di inadempienza. 22

23 nel Social Housing Specificità per l implementazione dell nel Social Housing Scelta del tipo di appalto: ü Appalto di fornitura/fornitura o lavori ü Concessione di servizi o di costruzione e gestione Rapporto con gli utenti a fronte dell impossibilità di modificare il canone di affitto per ammortizzare l investimento: ü Attribuire al servizio calore un valore convenzionale parametrato sulla base dei consumi ma con miglioramento del benessere ambientale (costi invariati ma miglioramento confort) ü Accordo consensuale con inquilini che accettano di pagare una maggiorazione concordata Inquilino che diventa attore chiave Strade perseguibili per la riqualificazione energetica sono: ü Comune o operatore di edilizia sociale coprono i costi dell investimento ma non beneficiano dei risparmi successivi conseguenti la riqualificazione (investimento a fondo perduto) ü Inquilini, ovvero i beneficiari degli interventi continueranno a pagare le stesse bollette anche ad interventi realizzati ü Comune/operatore edilizia sociale ed ESCo partecipano insieme all investimento e definiscono non solo la percentuale di risparmio garantita a seguito degli investimenti ma la ripartizione tra la stessa ESCO e gli inquilini. Anche in questo caso è la PA ad investire la la quota più onerosa è coperta dalla ESCo e ripagata attraverso la rinuncia di una quota dei risparmi Fonte: progetto Fresh - ACER 23

24 Quadro normativo italiano D. Lgs. 115/2008 (recepimento direttiva 2006/32/CE) art Qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici Allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di obiettività e di attendibilità per le misure e i sistemi finalizzati al miglioramento dell efficienza energetica con rimando ad uno o più decreti futuri del MSE e a seguito dell'adozione di apposita norma tecnica UNI-CEI, verranno definite: " una procedura di certificazione Società di servizi di efficienza energetica: ESCo UNI CEI Sistemi di Gestione dell Energia UNI CEI EN ISO D.Lgs. 115/08 Esperto in Gestione dell Energia: EGE UNI CEI volontaria per le ESCO e per gli esperti in gestione dell'energia (Art. 16, comma 1), " una procedura di certificazione per il sistema di gestione energia e delle diagnosi energetiche (Art. 16, comma 2). Diagnosi Energetiche: UNI/TR Guppo Gestione Energia UNI-CEI 24

25 Struttura della UNI CEI 11352:2010: Punto 4 - Requisiti generali 4.1 Generalità La ESCO deve possedere i seguenti requisiti: a) offrire il Servizio Efficienza Energetica EN di cui al punto 4.2; b) offrire le attività riportate di cui al punto 4.3; c) avere le capacità riportate di cui al punto 4.4; d) offrire garanzia contrattuale dei risultati di miglioramento dell efficienza energetica. L eventuale quota parte dei rischi (tecnici e finanziari) non assunti dalla ESCO deve essere definita contrattualmente; e) Collegare la remunerazione dei servizi e delle attività fornite al miglioramento dell efficienza energetica ed ai risparmi conseguiti. 25

26 Il Servizi di Efficienza Energetica: EN 15900:2010 La EN 15900, pubblicata nell estate 2010, si applica ai: fornitori di servizi energetici (ESCO, ESPCO, etc); fruitori dei servizi medesimi. 26

27 Il Piano d Azione Nazionale per il Il (Green Public Procurement) è definito dalla Commissione europea come... l approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull ambiente lungo l intero ciclo di vita. Il MATTM, seguendo le indicazioni della CE, ha elaborato con la collaborazione degli altri Ministeri Competenti (Economia e Finanza e Sviluppo Economico) e di enti e strutture tecniche di supporto (CONSIP, ENEA, APAT, ARPA), attraverso un ampio processo di consultazione con enti locali e parti interessate, il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN ). Il Piano è stato adottato con il Decreto Interministeriale n. 135 dell'11 Aprile 2008 e pubblicato in gazzetta ufficiale n. 107 dell'8 maggio Il decreto ha fissato l obiettivo del 30% di penetrazione degli acquisti verdi entro il 2009 per una serie di soggetti, tra cui province e 27 comuni oltre i abitanti.

28 Il Piano d Azione Nazionale per il Le categorie prioritarie individuate dal Piano sono le seguenti: " arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura) " edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai materiali da costruzione, costruzione e manutenzione delle strade) " gestione dei rifiuti " servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano) " servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, illuminazione pubblica e segnaletica luminosa) " elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d ufficio e relativi materiali di consumo, apparati di telecomunicazione) " prodotti tessili e calzature " cancelleria (carta e materiali di consumo) " ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti) " servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l igiene) " trasporti (mezzi e servizi di trasporto, Sistemi di mobilità sostenibile) 28

29 Prescrizioni metodologiche per gli EELL Tutti gli enti pubblici sono invitati ad adottare pratiche di, in modo da favorire gli approvvigionamenti di prodotti, servizi e lavori meno dannosi per l ambiente e per la salute umana. Al fine di far in modo che il venga assunto come una strategia politica da implementare in maniera graduale e costante, tutte le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 3 e 32 del D. Lgs. 163/200, e principalmente: le Amministrazioni centrali dello Stato (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri); gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Comunità Montane); gli enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico e altri enti aggiudicatori quali: le Agenzie delle amministrazioni centrali dello Stato e delle Regioni (l APAT, le ARPA); gli Enti parco Nazionali e Regionali; le università, gli enti di ricerca, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado; le ASL, le USL; le centrali di committenza (CONSIP S.P.A., IntercentER ); i concessionari di pubblici servizi o lavori; gli enti, le società e le imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico locale per mezzo di autobus e servizi di erogazione e gestione dell energia elettrica e del calore. 29

30 Criteri Ambientali Minimi (CAM) per i servizi energetici per gli edifici illuminazione / FM e riscaldamento / raffrescamento Pubblicato sulla G. U. del 28 marzo 2012 n.74 il DM del MATTM I criteri verdi prevedono che l appaltatore, nell ambito di un contratto d appalto di durata limitata (non superiore a 3 anni), oltre a: a) b) fornire energia elettrica/termica e/o combustibili; gestire esercizio e manutenzione degli impianti; in modo tale da ridurne gli impatti ambientali, provveda anche, ove mancante: a) b) c) d) e) alla messa a norma degli impianti (entro 6 mesi progetto definitivo-esecutivo interventi); alla raccolta ed informatizzazione dei dati storici disponibili sugli impianti; alla realizzazione di sistemi di gestione e monitoraggio automatizzati degli impianti e delle condizioni climatiche (entro 6 mesi progetto definitivoesecutivo interventi); alla redazione di analisi, certificazione e diagnosi energetico-ambientale degli impianti e degli edifici (entro 3 mesi); alla redazione di un progetto definitivo di interventi di riqualificazione energetica e ambientale di impianti ed edifici che comprenda una stima dei tempi e dei costi necessari per la sua realizzazione e una valutazione della possibilità di raggiungere con tali opere le condizioni per l accesso ad incentivi od altri strumenti finanziari previste dalle leggi vigenti, (TEE, 30 detrazioni fiscali o altri incentivi eventualmente disponibili).

31 Criteri Ambientali Minimi (CAM) per i servizi energetici per gli edifici illuminazione / FM e riscaldamento / raffrescamento CAM per i servizi energetici per gli edifici illuminazione / FM e riscaldamento / raffrescamento E invece facoltativo l utilizzo dei criteri descritti nel paragrafo Specifiche tecniche premianti (può essere attribuito uno specifico punteggio premiante per le offerte maggiormente attente alla sostenibilità, senza tuttavia imporre criteri d accesso troppo elevati che potrebbero comportare il rischio di mandare deserta la gara d appalto. Secondo le indicazioni della Commissione Europea, allo scopo di fornire al mercato un segnale adeguato, è opportuno che le stazioni appaltanti assegnino ai criteri ambientali premianti punti in misura non inferiore al 15% del punteggio totale disponibile) I CAM servizio energia, parte A, si applicano nel caso in cui la Stazione Appaltante non disponga di certificazione e diagnosi energetiche aggiornate di impianti ed edifici rispetto al riscaldamento/raffrescamento. Le stazioni appaltanti che vogliano realizzare appalti verdi disponendo già di diagnosi e certificazioni energetiche di impianti ed edifici debbono stipulare un contratto servizio energia o un contratto servizio energia plus che includa gli ulteriori criteri definiti nelle schede parte B relative rispettivamente ai servizi di illuminazione e FM e di riscaldamento/raffrescamento 31

32 Criteri Ambientali Minimi (CAM) per i servizi energetici per gli edifici illuminazione / FM e riscaldamento / raffrescamento Fornitura di energia elettrica L appaltatore deve fornire energia elettrica, nell espletamento del servizio, che: 1) non è stata prodotta utilizzando combustibili fossili solidi o liquidi (possibile il gpl per le zone senza gasdotto) 2) la fornitura annuale deve essere costituta per almeno il 30% da energia da fonti rinnovabili e per almeno un altro 15% o da energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento; 3) le fonti energetiche rinnovabili di cui sopra, se costituite da biomasse o biogas, debbono essere state prodotte entro il raggio di 70 km dall impianto di produzione dell energia elettrica (devono essere tracciabili), 4) l offerta relativa alla fornitura di energia rinnovabile deve essere presentata nel rispetto dei criteri di cui alla delibera AEEG: ARG/elt 104/1136 5) l eventuale extra costo dell energia da fonte rinnovabile rispetto all energia da fonte non rinnovabile deve essere evidenziato. 32

33 Criteri Ambientali Minimi (CAM) per i servizi energetici per gli edifici illuminazione / FM e riscaldamento / raffrescamento PARTE B Il servizio comprende la fornitura dei beni e l esecuzione dei lavori necessari, a partire da certificazione e diagnosi energetiche di impianti ed edifici precedentemente realizzate, a mettere a norma gli impianti ove necessario, ad ottimizzarne la gestione, a sensibilizzare gli utenti ad un uso corretto delle apparecchiature, a ridurre l impatto ambientale dell energia utilizzata e ad attuare interventi di riqualificazione ambientale ed energetica degli impianti e degli edifici, conformemente a quanto previsto nel contratto servizio energia o nel contratto servizio energia «Plus», allo scopo di ridurre l impatto ambientale del servizio in un ottica di ciclo di vita. In particolare: I. esercizio e manutenzione ordinaria degli impianti, II. progettazione di interventi di riqualificazione energetico-ambientale di impianti ed edifici: redazione e presentazione di un progetto preliminare di interventi di riqualificazione energetico-ambientale degli impianti e degli edifici, con l obiettivo di ridurne il più possibile gli impatti ambientali in un ottica di ciclo di vita, ed in particolare il consumo di energia da fonti non rinnovabili. redazione, a seguito dell approvazione del progetto preliminare da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo degli interventi di riqualificazione energetica e ambientale. realizzazione, a seguito dell approvazione da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo entro un termine stabilito nei documenti di gara e comunque all interno del contratto. 33

34 Criteri Ambientali Minimi (CAM) per i servizi energetici per gli edifici illuminazione / FM e riscaldamento / raffrescamento 1. Per la più efficace gestione del contratto d appalto è opportuno che, in analogia con quanto previsto per il contratto servizio energia dal D.Lgs. 115/2008, [ ] la nomina di un tecnico esperto come proprio rappresentante e controparte dell appaltatore con la funzione di monitorare lo stato dei lavori e la loro corretta esecuzione. Per i soggetti obbligati alla nomina dell energy manager (E.M.), questa controparte dovrebbe (nel caso del servizio energia deve) essere lo stesso E.M. Tale rappresentante, sia o meno energy manager, non deve avere alcun conflitto di interessi nello svolgere il ruolo di controparte. 2. Oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, i candidati per essere ammessi alla gara d appalto debbono avere capacità organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria almeno pari a quelle previste dalla norma UNI CEI 11352, sulle società che forniscono servizi energetici, ed inoltre debbono avere i requisiti di cui all allegato II al D.Lgs. 115/08 relativo al contratto servizio energia e al contratto servizio energia plus. Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte del candidato dei seguenti documenti: [ ]. Tale documentazione non è richiesta all offerente che dimostri di essere in possesso di certificazione di parte terza che attesti il rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI CEI o il rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI CEI

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