Il Giudice Sportivo della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali

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1 Il Giudice Sportivo della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali Avv. Alessandro Avagliano ha emesso la seguente decisione disciplinare di primo grado nei confronti di: Luigi TRICARICO S.S. JUDO ITALIA nel procedimento disciplinare n. 1383/J A seguito della nota informativa del inviata dalla Sig.ra Erminia Zonno, nella sua veste di Vice Presidente Comitato Regionale Puglia Fijlkam Settore Judo, con allegata la relazione a firma del C.R.U.G Puglia Sig. Angelo Ruscigno, il Sostituto Procuratore Federale avviava un procedimento disciplinare a carico, tra gli altri, del Sig. Luigi Tricarico, reo di aver tenuto una condotta antisportiva, ed in particolare di aver officiato e arbitrato durante la manifestazione sportiva 1 Trofeo della Daunia di Judo Città di F oggia organizzata dal Commissario Straordinario CSEN per la Provincia di Foggia presso il Palazzetto dello Sport di Foggia in data , e durante il Trofeo di Judo Città di Bari (manifestazione individuale di Judo per le classi giovanili bambini, ragazzi maschile e femminile) organizzata dal Comitato Provinciale CSEN di Bari presso il PalaFlorio Palazzetto dello Sport di Bari in data , nonostante al momento fosse tesserato Fijlkam quale Insegnante Tecnico. Il Sig. Ruscigno riferiva, più nello specifico, che ad officiare la gara erano presenti i Sig. Luigi Tricarico, Gennaro Tricarico e Giovanni Paparella, tutti con la qualifica di Insegnante Tecnico Fijlkam e che In particolare il Sig. Luigi Tricarico rivestiva la funzione di Commissario Ufficiale Gara Regionale dello CSEN. In fase istruttoria, il Sostituto Procuratore Federale riteneva opportuno procedere nei confronti del Sig. Luigi Tricarico con separato giudizio. Acquisita inoltre la documentazione trasmessa a seguito di ordinanza istruttoria dal Comitato Regionale Puglia dello CSEN in data 18 Giugno 2012 nonché quella trasmessa dal Comitato Provinciale di Foggia dello CSEN, è emerso che il Sig. Luigi Tricarico era effettivamente tesserato per la stagione sportiva 2012 presso lo CSEN ricoprendo la qualifica di Ufficiale di gara CSEN n Si constatava, altresì, che il Sig. Tricarico aveva regolarmente frequentato un Corso Nazionale di Formazione e Aggiornamento Judo CSEN, che aveva successivamente arbitrato il sopracitato

2 Trofeo di Judo Città di Foggia e che aveva partecipato, infine, attivamente a manifestazioni a carattere Nazionale organizzate sia dallo CSEN che dalla Fijlkam. Con nota del la Procura Federale, esperiti i necessari accertamenti e ravvisati elementi di responsabilità a carico del Tecnico Tricarico, comunicava a quest ultimo e alla società S.S. Judo Italia in persona del suo Presidente pro tempore, di aver promosso nei loro confronti un azione disciplinare contestando al primo la violazione dell art. 47, comma 5, del Regolamento Organico della Fijlkam, nonché la violazione dell art. 3.2 (rectius 3.3) della Convenzione stipulata tra Fijlkam e lo CSEN che stabilisce che i tesserati con la Federazione non possono accettare dagli Enti di Promozione Sportiva qualifiche incompatibili con la normativa federale, nonché la violazione dei principi sportivi sanciti dalle Carte Federali ex art. 6 n. 2 del RFGS. Contestava quindi alla società S.S. Judo Italia, in persona del proprio Presidente p.t., la violazione dell art. 7, comma 2, del RFGS a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tecnico. A conclusione dell intera fase di indagine, ed esperiti i necessari accertamenti, evidenziata la rilevanza disciplinare per i fatti descritti in premessa per entrambi i rubricati, con provvedimento del la Procura Federale, precisate le proprie conclusioni, rimetteva gli atti al Giudice Sportivo con richiesta a carico degli indagati della sanzione di squalifica in misura di sette mesi, aumentata di mesi due per la recidiva, per il Sig. Luigi Tricarico, e la sanzione dell ammenda di 450,00 a carico della società S.S. Judo Italia. All udienza di discussione tenuta in data 14 Febbraio 2013, erano presenti l Avv. Andrea D Agosto, in rappresentanza dei Sig.ri Luigi Tricarico presente anche personalmente - e della società S.S. Judo Italia presente nella figura del vicepresidente Sig. Giuseppe Sellaro -, il quale depositava memoria difensiva a favore dei propri assistiti mediante la quale formulava una eccezione preliminare di inammissibilità, improcedibilità e/o nullità del procedimento disciplinare per violazione dell art. 13 punto 8 del Regolamento di Giustizia Sportiva FIJLKAM e, nel merito, chiedeva il rigetto delle richieste formulate dal Sostituto Procuratore Federale. Era altresì presente il Sostituto Procuratore Federale il quale, in conseguenza della discussione e delle difese formulate, chiedeva al Giudice Sportivo un supplemento di indagine. Espletata e conclusa anche la successiva fase di supplemento istruttorio, la Procura Federale con provvedimento del rimetteva gli atti di causa al Giudice Sportivo per la prosecuzione del giudizio.

3 Alla successiva udienza tenuta in data 13 Giugno 2013, erano presenti il Tecnico Sig. Luigi Tricarico ed il Sig. Sellaro per la società S.S. Judo Italia, tutti assistiti dall Avv. Andrea D Agosto, il quale, dopo aver preso visione del sopracitato provvedimento del Procuratore Federale di rimessione degli atti e delle note inviate medio tempore da dirigenti dello CSEN ed acquisite nel fascicolo d ufficio, si riportava ai propri precedenti scritti difensivi depositati chiedendo l integrale accoglimento delle conclusioni ivi riportate. Era altresì presente il Procuratore Federale Avv. Cristina Varano, il quale anche si riportava alle conclusioni già formulate nel proprio atto di deferimento chiedendone l integrale accoglimento. Il Giudice Sportivo pertanto, espone i seguenti Motivi della Decisione Si osserva preliminarmente che la eccezione preliminare di decadenza dell azione esercitata dal Procuratore Federale, sollevata dalla difesa dei deferiti, non è meritevole di accoglimento, in quanto i termini indicati dall art. 13, comma 8, del Regolamento di Giustizia sono ordinatori e certamente non perentori, come confermato anche da giurisprudenza della Commissione Federale d Appello (cfr. decisione relativa al procedimento n. 1079/K pubblicata sul periodico mensile della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali Athlon n. 5/2005). Nel merito, questo Giudice osserva che alla luce della documentazione presente in atti, ivi compresa quella acquisita in corso di istruttoria, è emerso che il fatto oggetto di deferimento è provato. E, infatti, acclarato che il Sig. Luigi Tricarico, benché fosse tesserato quale tecnico per la F.I.J.L.K.A.M., ha contemporaneamente svolto funzioni arbitrali per conto dello CSEN in campo nazionale, contravvenendo in tal modo alle norme espresse nei Regolamenti e nelle Carte Federali approvate dagli Organi Nazionali del Coni che prevedono chiaramente la incompatibilità tra i due ruoli. Infatti, benché nella organizzazione dello CSEN non esista formalmente la distinzione tra Arbitri Regionali ed Arbitri Nazionali, è utile ai fini della definizione del presente giudizio analizzare nel concreto quali siano state le attività poste in essere dal Sig. Luigi Tricarico. In primo luogo, i Trofei Città di Foggia e Città di Bari avevano entrambi carattere nazionale perché aperti a tutte le società a livello nazionale e perché ammesso e confermato sia dagli stessi soggetti deferiti che dal Segretario Nazionale dello CSEN non sua nota del :

4 basterebbe solo questo rilievo, quindi, per desumere senza dubbio che l attività arbitrale fosse svolta dal Sig. Luigi Tricarico a livello non locale bensì nazionale. Inoltre è agli atti anche copia del cosiddetto Budopass n. 2959, formale certificazione rilasciata dalla Presidenza Nazionale dello CSEN che, nel caso specifico, attesta come il Tricarico abbia regolarmente frequentato e superato i Corsi di Formazione ed Aggiornamento per Arbitri e Presidenti di Giuria CSEN, come abbia conseguito la qualifica di arbitro di 1^ Categoria CSEN in data e come ancora nella presente stagione sportiva svolga attività nazionale in qualità di Ufficiale di Gara. Infine, ad abundantiam, non può non rilevarsi come anche lo stesso Presidente Regionale CSEN Puglia, Sig. Domenico Marzullo, con dichiarazione del abbia testualmente affermato che il sig. Tricarico Luigi, tesserato CSEN per la stagione sportiva in corso (2012) n , avente qualifica di ufficiale di gara CSEN n. 2959, ha regolarmente frequentato un corso Nazionale di Formazione e Aggiornamento per Arbitri e Presidenti di Giuria del Settore judo CSEN; lo stesso partecipa attivamente a tutte le manifestazioni CSEN FIJLKAM a carattere Nazionale. E quindi uno stesso autorevole dirigente dello CSEN a confermare il carattere nazionale delle attività di arbitraggio prestate dal Sig. Tricarico, e sul punto non si potrà tener conto della sua successiva dichiarazione datata allegata alle difese dei deferiti perché contraddittoria con quanto sempre dichiarato dai dirigenti dello CSEN, ovverosia della asserita assenza di distinzione formale tra Arbitri Nazionali ed Arbitri Regionali. Ciò detto tali comportamenti, concretizzatisi nell aver accettato la qualifica di Ufficiale di Gara Nazionale CSEN e l aver arbitrato i Trofei di Judo Città di Foggia in data e Città di Bari in data , sono certamente violativi di quanto statuito dall art. 3.3 della Convenzione stipulata in data tra la Fijlkam e lo CSEN e dell art. 47, comma 5, del Regolamento Organico Federale che sancisce che la qualifica di Arbitro Nazionale CSEN è incompatibile con quella di Insegnante Tecnico Fijlkam, nonché dell art. 6, comma 2, del R.F.G.S. e degli artt. 8 e 10 dello Statuto Federale, che obbligano tutti i tesserati ad operare con assoluta lealtà, probità e correttezza sportiva. Ne discende, per l effetto, anche la responsabilità oggettiva ai sensi dell art. 7, comma 2, del R.F.G.S. in capo alla società S.S. Judo Italia che dovrà rispondere in tal senso per l operato del proprio tecnico. Questo Giudice, ai fini della giusta commisurazione della pena, non ritiene di dover applicare un aumento a titolo di recidiva, in quanto quest ultima non è stata specificatamente contestata dall Ufficio della Procura Federale in sede di addebito disciplinare.

5 P.Q.M. Il Giudice Sportivo, riconosciuta la responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti, commina loro le seguenti sanzioni: - Sig. Luigi TRICARICO, la sanzione della squalifica per mesi tre (3) - la società S.S. JUDO ITALIA in persona del Presidente pro tempore, la sanzione dell ammenda di 300,00 (trecento/00). Roma, 13 Giugno 2013 IL GIUDICE SPORTIVO Avv. Alessandro Avagliano Sentenza depositata il

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