Imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine. Domande Frequenti

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1 CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE Imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine Domande Frequenti

2 Sommario 1. In cosa consiste il regime sostitutivo previsto dagli artt. 15 e ss. del D.P.R. n. 601 del 1973? 2. Cosa si intende per operazioni relative a finanziamenti? 3. La procura rientra tra gli atti inerenti ai fini dell applicabilità del regime sostitutivo? 4. Cosa si intende per aziende ed istituti di credito? 5. L imposta sostitutiva sui finanziamenti si applica in caso di banche comunitarie? 6. Rientrano nell ambito dell imposta sostitutiva anche operazioni di finanziamento effettuate da enti previdenziali? 7. In quali ipotesi si decade dall imposta sostitutiva? 8. In quali casi si applica l aliquota del 2%? 9. Quali sono le novità introdotte dalla legge finanziaria del 2008? 10. Cosa si intende per finanziamento a medio e lungo termine? Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 2 di 12

3 1. In cosa consiste il regime sostitutivo previsto dagli artt. 15 e ss. del D.P.R. n. 601 del 1973? Dal combinato disposto degli artt. 15 e 17 del D.P.R. n. 601 del 1973 emerge che alle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, e quelle effettuate ai sensi dell articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 si applica un imposta sostitutiva delle cd. imposte d atto. In particolare, il successivo art. 17 del medesimo testo normativo prevede che gli enti che effettuano le operazioni indicate negli artt. 15 e 16 sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva. Non è prevista alcuna sostituzione delle tasse ipotecarie che sono dovute nella misura ordinaria. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 3 di 12

4 2. Cosa si intende per operazioni relative a finanziamenti? La genericità del dato testuale, che fa espresso riferimento al finanziamento e non al credito, permette di ricomprendere nell ambito applicativo del regime sostitutivo tutte le operazioni che nel loro complesso consentono al soggetto finanziato di ottenere nuove disponibilità finanziare e cioè nuove disponibilità di denaro. Inoltre, il riferimento alle operazioni relative a finanziamenti e non al finanziamento tout court ha una sua specifica funzione, perché consente di allargare la copertura offerta dal regime sostitutivo a tutto ciò che prepari, attui e sviluppi nel tempo la concessione del credito. Infine, il concetto di operazione rivela ben altre potenzialità quando si tratti di contrastare la pretesa di percepire le imposte ordinarie su singoli momenti negoziali, asserendo che non integrino, isolatamente considerati, erogazione di nuove risorse finanziarie e rispetto ai quali deve essere apprezzata la finalità di messa a disposizione di risorse finanziarie perseguita con il complessivo e pur articolato programma. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 4 di 12

5 3. La procura rientra tra gli atti inerenti ai fini dell applicabilità del regime sostitutivo? Si. La procura conferita dal mutuante o dal mutuatario per stipulare i contratti di finanziamento in parola, in quanto funzionale all operazione di finanziamento da compiere è coperta dal regime sostitutivo ed esente dall imposta di bollo, nonché dall imposta di registro ove conferita per il compimento di più atti. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 5 di 12

6 4. Cosa si intende per aziende ed istituti di credito? Attualmente non vi è più una distinzione tra aziende ed istituti di credito: ai fini del regime sostitutivo in esame ciò che rileva è che il finanziamento sia erogato da una banca, ovverosia dal soggetto che effettua tali operazioni nell ambito della propria attività imprenditoriale. Infatti, l art. 17 del D.P.R. n. 601/1973 stabilisce che i soggetti passivi che sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva sono esclusivamente gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16, ovverosia, ai sensi dell art. 15, le aziende ed istituti di credito, attualmente identificabili con le banche, così come definite dall art. 10 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), il quale stabilisce al primo comma che la raccolta di risparmio tra il pubblico e l esercizio del credito costituiscono l attività bancaria e al secondo comma che l esercizio dell attività bancaria è riservato alle banche. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 6 di 12

7 5. L imposta sostitutiva sui finanziamenti si applica in caso di banche comunitarie? In un primo tempo, le operazioni di finanziamento concesso da banche estere si consideravano pacificamente escluse da tale regime impositivo per mancanza del requisito soggettivo posto che, in base alla nostra legislazione, costituiscono aziende ed istituti di credito solo gli enti soggetti, in forza della legge bancaria, alla vigilanza della Banca d Italia ovvero, fra le aziende straniere, solamente quelle operanti in Italia mediante filiali o sportelli. A seguito dell emanazione della direttiva CE del 15 dicembre 1989, n. 89/646/CE, recepita nel nostro ordinamento con il D. Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481 (la quale ha sancito la libertà di stabilimento delle banche e la libera prestazione di servizi tra Paesi comunitari, in regime di parità concorrenziale) si è pervenuti, in via interpretativa, a considerare soggettivamente ricomprese nel regime sostitutivo anche le banche comunitarie. Con la Circolare n. 246/E-IV dell 8 ottobre 1996, l Amm. Fin. ha ritenuto contrario al principio della libera prestazione dei servizi, sancito dall art. 49 (ex art. 59) del Trattato, il mancato assoggettamento ad imposta sostitutiva delle operazioni poste in essere dai richiamati enti creditizi nel territorio dello Stato italiano. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 7 di 12

8 6. Rientrano nell ambito dell imposta sostitutiva anche operazioni di finanziamento effettuate da enti previdenziali? Si ma solo a partire dal La legge di conversione del 19 ottobre 2004, n. 257, ha aggiunto all art. 2 del D.L. n. 220 del 2004 il comma 1-bis, ai sensi del quale Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, trovano applicazione anche con riferimento alle operazioni di mutuo relative all acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti ed iscritti. La disposizione del periodo precedente si applica ai mutui erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comma 1-bis dell art. 2 prevede una limitata estensione dell imposta sostitutiva disciplinata dagli art. 15 e seguenti del D.P.R. 601/73 ai mutui erogati dagli enti previdenziali che, in vigore della normativa previgente, erano esclusi tout court dall ambito di applicazione di tale regime sostitutivo. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 8 di 12

9 7. In quali ipotesi si decade dall imposta sostitutiva? Il regime impositivo in esame si connota come proprio, alternativo e derogatorio. Non è pertanto corretto parlare di decadenza dall imposta sostitutiva perché il sistema impositivo previsto dal D.P.R. n. 601 del 1973 costituisce il normale ed ordinario trattamento tributario dei contratti bancari di finanziamento a medio ed a lungo termine e non rappresenta un sistema di agevolazione, ma più propriamente un autonomo tributo correlato a presupposti propri, un diverso sistema di tassazione previsto in via unica ed esclusiva per determinate operazioni di finanziamento. Il tributo infatti è dovuto, ricorrendone i presupposti, anche quando le imposte d atto sostituite non sarebbero dovute o lo sarebbero per un ammontare complessivamente inferiore. Invero, si verifica frequentemente, nei casi in cui il finanziamento non sia assistito da garanzie reali, che l applicazione dell imposta sostitutiva porti ad un imposizione di ammontare superiore rispetto a quella ottenibile dall applicazione delle singole imposte d atto sostituite (solo allorché il finanziamento sia garantito da ipoteca può con certezza ravvisarsi un effetto favorevole, poiché l ipoteca rientra nel novero degli atti sottoposti, ex art. 17, al regime sostitutivo, non scontando l imposta ipotecaria al 2%). Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 9 di 12

10 8. In quali casi si applica l aliquota del 2%? A seguito delle modifiche apportate nel 2004 al comma 2 dell art. 18 del D.P.R. 601/73, le aliquote applicabili all ammontare complessivo dei finanziamenti erogati in ciascun esercizio risultano essere due: una ordinaria dello 0,25% ed una speciale, avente ad oggetto una specifica fattispecie, del 2%. In particolare, il suddetto comma 2 dell art. 18 è stato modificato a seguito dell entrata in vigore della L. n. 191 del 2004 che, in sede di conversione del D.L. n. 168/2004, ha introdotto l art. 1-bis, il quale al sesto comma reca la previsione di una nuova aliquota dell imposta sostitutiva, nella misura del 2%, dovuta per le operazioni relative a finanziamenti a medio/lungo termine di cui all art. 15 del D.P.R. 601/73, applicabile qualora il finanziamento stesso non si riferisca all acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze. Successivamente, con una norma di interpretazione autentica (art. 2 del D.L. n. 220 del 2004) i finanziamenti cui applicare l aliquota del 2%, sono stati individuati in positivo, chiarendo che, ferma restando in via residuale l aliquota nella misura dello 0,25%, l aliquota maggiorata si applica ai soli finanziamenti erogati per l acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili a uso abitativo e relative pertinenze per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all art. 1 della Tariffa, parte prima, annessa al D.P.R. 131/1986. Il rinvio alla normativa di cui alla nota II-bis citata deve essere utilizzato come parametro per stabilire ciò che non è prima casa, per cui l oggetto della destinazione del finanziamento che determina l applicazione del 2% deve essere individuato a contrario rispetto a quanto disposto dalla nota II-bis, non esistendo una nozione normativa di seconda casa rilevante a tale fine. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 10 di 12

11 9. Quali sono le novità introdotte dalla legge finanziaria del 2008? L art. 1 comma 160 della finanziaria 2008 (L. n. 244/2007, entrata in vigore il 1 gennaio 2008) ha modificato l art. 18, comma 3 e l art. 20, comma 4, D.P.R. n. 601/1973, prevedendo un meccanismo di decadenza dal beneficio della riduzione dell'imposta sostitutiva speculare alla decadenza dal trattamento di favore per l acquisto della prima casa in materia di imposte indirette. Più precisamente, nel caso di recupero delle maggiori imposte sull'atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i benefici della "prima casa", per decadenza dagli stessi a causa di dichiarazione mendace o di trasferimento degli immobili acquistati prima del decorso del quinquennio dalla data del loro acquisto (senza riacquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale), l'agenzia competente deve recuperare nei confronti del mutuatario - nel termine di tre anni da quando si sia verificata la causa di decadenza - anche la differenza tra la maggiore imposta sostitutiva e quella, ridotta, concretamente applicata ai sensi dell'art. 18 terzo comma D.P.R. n. 601/1973, oltre che irrogare una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza stessa. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 11 di 12

12 10. Cosa si intende per finanziamento a medio e lungo termine? Il finanziamento a medio/lungo termine ricorre quando la durata programmata del rapporto superi 18 mesi, come specifica l ultimo comma dell art. 15 del D.P.R. n. 601/1973. A tal proposito, si evidenzia che non rileva la durata effettiva, ma solo quella contrattualmente stabilita, talché l imposizione tributaria non muta quando a fronte di una durata programmata di oltre 18 mesi il rapporto si concluda prima di tale termine per volontà del mutuatario; diversamente, ove il rapporto possa cessare per volontà del soggetto mutuante, si ritiene violato il criterio della durata di oltre 18 mesi quando il mutuante possa recede ad nutum e si ritiene rispettato quando il mutuante faccia valere una clausola risolutiva espressa oppure agisca in risoluzione, a causa di inadempimento. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 12 di 12

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