Capitolo Unico. Gli intermediari di assicurazione. 1. La figura del mediatore e dell agente

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1 Capitolo Unico Gli intermediari di assicurazione 1. La figura del mediatore e dell agente L accordo nazionale imprese - agenti del La disciplina dell intermediazione prevista dal Codice delle Assicurazioni Il Registro Unico degli Intermediari (RUI) e le diverse figure di intermediario assicurativo. 5. Le regole di presentazione e di comportamento nei confronti della clientela Le regole di trasparenza nei confronti della clientela Le sanzioni a carico degli intermediari. 1. La figura del mediatore e dell agente Prima di affrontare la disciplina dell attività di intermediazione assicurativa prevista dal Codice delle Assicurazioni e dalla relativa normativa di attuazione, descriviamo la disciplina prevista dal Codice Civile per due figure tipiche della distribuzione assicurativa: il mediatore e l agente. A) Il mediatore Il contratto di mediazione è disciplinato dagli artt del Codice Civile. L art dà la definizione della figura del mediatore (e non già del contratto di mediazione), considerando tale «colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentazione». Elementi essenziali della mediazione sono pertanto: la «messa in relazione» delle parti per la conclusione di un affare. Pertanto, il mediatore non deve solamente mettere in relazione le parti, ma la sua attività deve anche essere idonea alla conclusione dell affare. Per questo motivo non è possibile configurare l ipotesi di mediazione involontaria o inconsapevole. Non sarà necessario che il mediatore si adoperi dall inizio alla fine delle trattative; secondo la giurisprudenza, infatti, può rinvenirsi interposizione mediatoria anche nella semplice indicazione e nel ritrovamento delle persone dei contraenti, sempre che tali attività si rivelino poi efficaci per la conclusione dell affare; l indipendenza del mediatore rispetto alle parti in favore delle quali esplica la sua attività intermediatrice. L attività del mediatore deve essere autonoma ed imparziale. Il mediatore potrà infatti essere incaricato da una delle parti a rappresentarla negli atti relativi all esecuzione del contratto soltanto ad affare concluso. La natura giuridica della mediazione è molto discussa; possiamo sintetizzare le varie posizioni dottrinali nei seguenti due filoni.

2 58 Parte II - Disciplina dell attività di agenzia e di mediazione Parte della dottrina afferma che la mediazione non ha natura contrattuale, in quanto a fondamento del rapporto non si pone l incarico conferito dall intermediato, bensì l oggettiva opera di «messa in relazione» attuata dal mediatore. Altri autori invece, facendo leva anche sulla sistemazione della mediazione nell ambito dei singoli contratti, affermano che essa presuppone un sottostante rapporto contrattuale. Il Codice Civile prevede determinati obblighi a carico al mediatore. Egli dovrà: comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia e non compiere atti in contrasto con l incarico ricevuto. Si applicano al mediatore le norme previste dagli artt e 1176 del Codice Civile relative alla correttezza del comportamento e alla diligenza nell esercizio di un attività professionale; informare le parti. Il mediatore ha l obbligo di comunicare le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell affare che possano influire sulla conclusione di esso; garantire dell autenticità della sottoscrizione degli atti delle parti che trasmette; rispondere in proprio per l esecuzione del contratto, verso la parte alla quale non ha manifestato il nome dell altro contraente. Inoltre, il mediatore potrà prestare fideiussione per garantire l adempimento degli obblighi di una delle parti. Se l affare si conclude per effetto dell opera del mediatore, questi avrà diritto alla provvigione. Affinché maturi il diritto alla provvigione, sarà necessario, quindi, il nesso di causalità tra l attività intermediatrice e la conclusione dell affare, altrimenti al mediatore spetterà soltanto il diritto al rimborso delle spese nei confronti della parte che gli ha conferito l incarico e soltanto di quelle autorizzate o necessarie alla conclusione dell affare. Nell ipotesi in cui l attività del mediatore porti alla conclusione di un contratto sottoposto a condizione, il diritto alla provvigione: sorge nel momento in cui si verifica la condizione, se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva; non viene meno con il verificarsi della condizione, se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti mediate vengono decise dalle parti stesse. In mancanza di accordo tra le parti si ricorre alle tariffe professionali, agli usi o all equità del giudice. Il diritto al pagamento della provvigione matura anche in caso di sostituzione di una delle parti e si prescrive in 1 anno a decorrere dalla data di conclusione dell affare (in 10 anni invece si prescrive il diritto al pagamento delle spese). Le azioni spettanti alle parti mediate nei confronti del mediatore si prescrivono invece nel termine ordinario di 10 anni.

3 Capitolo Unico - Gli intermediari di assicurazione Infine, la mediazione si estingue per conclusione dell affare, morte del mediatore, impossibilità sopravvenuta da parte del mediatore a prestare la sua opera. B) L agente Gli artt del Codice Civile disciplinano un altra figura tipica del mercato assicurativo che è quella dell agente. L art specifica che la disciplina del Codice Civile relativa al contratto di agenzia potrà essere applicata anche agli agenti di assicurazione, se non è derogata da accordi economici collettivi o dagli usi e se compatibile con la natura dell attività assicurativa. Questo articolo inverte quindi la consueta gerarchia delle fonti, attribuendo alle norme del Codice Civile carattere di mera disposività e cioè di derogabilità. Le parti saranno, pertanto, libere di regolare tutti gli aspetti del contratto di agenzia assicurativa in deroga alle disposizioni del Codice Civile, come vedremo anche più avanti quando analizzeremo l Accordo Nazionale Agenti 2003, che rappresenta il contratto collettivo nazionale della categoria tuttora in vigore. L art del Codice Civile non dà la definizione della figura dell agente ma del contratto di agenzia, che è quello con cui una parte (appunto l agente) assume l incarico di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona per conto del preponente, verso retribuzione. Dalla definizione del contratto di agenzia si possono desumere le sue caratteristiche: la professionalità dell attività e la stabilità dell incarico. L agente svolge la sua attività con un incarico generale e continuativo (non occasionale o temporaneo); l obbligo promozionale teso alla conclusione di contratti per conto del preponente; l autonomia. L agente è un libero professionista e non un dipendente del preponente, che non può quindi impartirgli degli ordini; la retribuzione a provvigione; la gestione a proprio rischio e a proprie spese. L agente non ha infatti diritto al rimborso delle spese di agenzia e quindi la sua remunerazione dipenderà dalla provvigione che è legata all andamento della sua attività; il rapporto diretto con la direzione dell impresa preponente; la delimitazione territoriale; l incarico in forma scritta a fini probatori. Altro carattere distintivo di questa figura è il diritto di esclusiva, che consiste nel fatto che il preponente non può avvalersi di più agenti nella stessa zona, né l agente può assumere incarico da più imprese in concorrenza tra loro (art del Codice Civile). A questa norma le parti possono derogare: infatti l Accordo Nazionale Agenti 2003 prevede quattro regimi di esclusiva. Va però precisato che con la legge n. 248/2006 è stato vietato il regime di esclusiva per gli agenti di assicurazione nel settore della responsabilità civile auto e con la legge n. 40/

4 60 Parte II - Disciplina dell attività di agenzia e di mediazione questo divieto si è poi esteso a tutto il ramo danni. Gli agenti assicurativi possono dunque essere plurimandatari per il ramo danni, in quanto le Compagnie assicurative non potranno più prevedere delle clausole di distribuzione esclusiva delle loro polizze. Per quanto riguarda i poteri che possono essere attribuiti all agente, l impresa preponente può abilitarlo soltanto a condurre le trattative oppure può anche conferirgli il potere di rappresentanza in ordine alla conclusione dei contratti (art del Codice Civile); l agente potrà in questo caso agire in nome e per conto dell impresa preponente e gli atti da lui compiuti si produrranno direttamente in capo a quest ultima. Anche se l impresa preponente non conferisce procura e piena rappresentanza all agente, questi, ai sensi dell art del Codice Civile, avrà pur sempre un limitato potere rappresentativo che consiste nella possibilità: di ricevere le dichiarazioni che riguardano l esecuzione del contratto concluso per il suo tramite; di proporre reclami per inadempienze contrattuali e per la conservazione dei diritti del preponente; di chiedere provvedimenti cautelari nell interesse di quest ultimo. Agli agenti di assicurazione autorizzati a concludere contratti l art del Codice Civile attribuisce anche poteri di rappresentanza negoziale e processuale attiva e passiva, potendo questi compiere tutti gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei contratti e promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome dell assicuratore per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell esecuzione del loro mandato. Elemento fondamentale infine dell attività dell agente è, così come per il mediatore, la retribuzione a provvigione. Per tutti gli affari conclusi durante il contratto per effetto del suo intervento l agente ha diritto alla provvigione. Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all agente dal momento dell esecuzione dell obbligazione contrattuale da parte del preponente. Poiché la prestazione del preponente è la garanzia assicurativa e la sua operatività scatta con il pagamento del premio, la provvigione spetterà dal momento del pagamento del premio. La provvigione spetta inoltre: per gli affari indiretti, cioè quelli conclusi direttamente dal preponente con i terzi che l agente aveva in precedenza acquisito come clienti e quelli conclusi nella zona o con la categoria o gruppo di clienti riservata all agente; per gli affari conclusi dopo lo scioglimento del rapporto, se la proposta è pervenuta al preponente o all agente in data antecedente, gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all attività da lui svolta;

5 Capitolo Unico - Gli intermediari di assicurazione per gli affari non conclusi, se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto. L agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità. L agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all agente. Come già anticipato, l agente non ha invece diritto al rimborso delle spese di agenzia. In caso di cessazione del rapporto, il preponente deve corrispondere all agente un indennità annua aggiuntiva calcolata sulla base della media delle provvigioni riscosse negli ultimi 5 anni, purché ricorrano le seguenti condizioni: l agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; l indennità sia fissata in modo equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, soprattutto delle provvigioni che l agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. L indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell agente. L indennità non è dovuta quando: il preponente risolve il contratto per un inadempienza imputabile all agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; quando l agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell attività; in forza di un accordo con il preponente, l agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d agenzia. L agente decade dal diritto all indennità se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l intenzione di far valere i propri diritti. Queste disposizioni relative alla cessazione del rapporto e alla relativa indennità sono inderogabili a svantaggio dell agente. 2. L accordo nazionale imprese - agenti del 2003 La figura dell agente assicurativo non è definita dal Codice Civile essa è, pero, delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra imprese ed agenti di assicurazione il 23 dicembre L accordo è stato concluso tra l Associazione 61

6 62 Parte II - Disciplina dell attività di agenzia e di mediazione nazionale delle imprese di assicurazione (ANIA), il Sindacato Nazionale Agenti (SNA) e l Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione (Unapass) e si applica a tutti gli agenti di assicurazione, anche quelli non aderenti al sindacato. Così recita l art. 2 di tale accordo: «È agente di assicurazione colui che, iscritto all Albo nazionale degli agenti di assicurazione (oggi, ai sensi del Codice delle Assicurazioni, Registro Unico degli Intermediari, RUI), mettendo a disposizione del pubblico la sua competenza tecnica, svolge stabilmente, in forma professionale ed autonoma, l incarico di provvedere a proprio rischio e spese, con compenso in tutto od in parte a provvigione, alla gestione ed allo sviluppo degli affari di un agenzia». Quanto detto va però riferito al solo agente in gestione libera, cioè colui che svolge la propria attività in autonomia e senza vincolo di subordinazione. Ne restano esclusi gli agenti in economia, cioè coloro che, pur svolgendo attività analoga, operano all interno dell impresa con vincolo di subordinazione nei confronti dell imprenditore; essi costituiscono, in realtà, dei dipendenti dell impresa di assicurazione. A) Forma del contratto L art. 2 del contratto collettivo nazionale impone l impiego della forma scritta per il contratto di agenzia assicurativa come requisito di validità dello stesso (ad substantiam) e ne stabilisce i requisiti minimi. Questo articolo stabilisce infatti che: «l incarico agenziale e le sue condizioni di esercizio devono risultare per iscritto dal contratto di agenzia, dal quale deve risultare: se si tratti di agente il cui contratto di agenzia è stipulato con l impresa per il tramite della direzione oppure di agente di città; la data di decorrenza dell incarico a tempo indeterminato; la zona agenziale; la determinazione dei compiti dell agente; la previsione che le quotazioni di uno stesso affare non risentano, a parità di ogni altra condizione, di criteri sostanzialmente diversi per il fatto che a presentare l affare siano differenti agenzie; il trattamento provvigionale e gli eventuali ulteriori compensi non temporanei; l ammontare della cauzione, sue condizioni e forma ed eventuali criteri di adeguamento; il regime di esclusiva o di non esclusiva nel quale viene svolto l incarico; la disciplina delle utenze; il richiamo al presente accordo nazionale agenti». Tutte le norme che regoleranno più in dettaglio il rapporto d agenzia verranno inoltre contenute in un documento detto capitolato d agenzia, predisposto unilateralmente dall impresa assicuratrice. B) La provvigione L agente di assicurazione viene retribuito a provvigione. S intende per provvigione un compenso in denaro commisurato al volume degli affari conclusi. General-

7 Capitolo Unico - Gli intermediari di assicurazione mente essa è costituita da una percentuale del valore del contratto stipulato, ma può anche essere fissa, in tutto o in parte. Spesso all agente sono erogati anche i cosiddetti rappels, cioè maggiorazioni della provvigione che scattano al superamento di un certo livello di produzione. La prassi assicurativa conosce tre tipi di provvigioni: provvigione di acquisto, relativa all acquisizione di nuovi clienti; provvigione d incasso, per l esazione dei premi; provvigione di rinnovo, per il rinnovo dei contratti scaduti. Secondo l art. 10 dell accordo, la provvigione d incasso spetta all agente anche quando il premio sia stato incassato dall impresa. Se il premio è stato recuperato dai servizi legali dell impresa, il contratto di agenzia può prevedere che all agente spetti la metà della provvigione, oppure che l agente abbia diritto all intera provvigione, detratte, però, le spese sostenute dall impresa. Se poi l agente accetta il pagamento del premio in cambiali, sempre che sia stato a ciò autorizzato dall impresa, il diritto alla provvigione matura solo all integrale incasso delle cambiali. Per quanto riguarda le modalità di pagamento, è possibile distinguere: provvigione precontata: che viene corrisposta in un unica soluzione al momento della stipula del contratto, anche se si tratti di un contratto pluriennale; provvigione ricorrente: che viene corrisposta in base alle annualità di premio effettivamente pagate; provvigione unificata: quando, per un contratto annuale, si corrisponde un unica provvigione per l acquisto e l incasso. C) La cauzione L art. 4 dell accordo attribuisce all impresa il diritto di chiedere all agente di prestare una cauzione a garanzia degli obblighi assunti. L agente può prestare la cauzione in contanti o titoli o in forma fideiussoria bancaria o assicurativa oppure attraverso un apposito fondo o deposito, aziendale o nazionale. L entità della cauzione e la sua forma (contanti, titoli o fideiussioni) è concordata dalle parti. L agente può chiedere che la cauzione venga depositata presso una banca gradita anche all impresa, a proprio nome ma con vincolo di garanzia. I frutti della cauzione spettano all agente. La cauzione non è compensabile con gli importi dovuti dall agente all impresa prima del rendiconto finale. La cauzione va restituita all agente o ai suoi eredi entro 12 mesi dallo scioglimento del contratto, sempreché l agente non abbia pendenze con l impresa. Questa disciplina è derogabile a favore dell agente. D) Il diritto di esclusiva Per quanto riguarda il regime di esclusiva, l accordo distingue 4 regimi di esclusiva: agente in esclusiva bilaterale assoluta (regime 1). In questo caso l agente non può operare per altre imprese e allo stesso tempo l impresa non può conferire 63

8 64 Parte II - Disciplina dell attività di agenzia e di mediazione altri incarichi (nella zona assegnata all agente e per gli stessi rami) né operare con agenzie in economia. Nella zona assegnata all agente potranno essere conferiti incarichi da parte di impresa appartenente allo stesso gruppo finanziario dell impresa preponente, ma che opera in rami diversi dove quest ultima non opera, o si potranno utilizzare produttori dipendenti. In quest ultimo caso dovrà essere corrisposta all agente una interessenza non inferiore a 1/10 delle provvigioni previste dal contratto di agenzia e per gli anni successivi gli affari conclusi dai produttori faranno parte del portafoglio di agenzia a tutti gli effetti; agente in esclusiva di marchio con esclusiva di territorio nei soli confronti di altre agenzie (regime 2). L agente non può svolgere l attività di intermediazione assicurativa per conto di altre imprese, salvo autorizzazione scritta. A sua volta l impresa, nella zona e per i rami assegnati all agente, non può affidare incarichi ad altri agenti o costituire agenzie in economia, ma può operare direttamente senza obblighi nei confronti dell agente attraverso produttori dipendenti; agente in esclusiva di marchio senza esclusiva di territorio (regime 3). L agente non può svolgere attività di intermediazione per conto di più imprese, mentre l impresa preponente può operare senza alcun obbligo nei confronti dell agente: può, ad esempio, costituire agenzie in economia o conferire altri incarichi; agente senza esclusiva di marchio né di territorio (regime 4). L agente è libero di svolgere la sua attività per conto di più imprese e l impresa preponente può, a sua volta, operare liberamente nella zona assegnata all agente. Questa distinzione, riportata nell accordo collettivo nazionale, va rivista alla luce degli importanti cambiamenti apportati dalla L. 40/2007 di conversione del decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007 (cd. decreto Bersani-bis) in materia di liberalizzazioni del settore assicurativo. In particolare, come ricordato, l art. 5 del decreto legge, come modificato dalla legge di conversione, contempla nell ambito del rapporto di agenzia l estensione a tutti i rami danni del divieto di clausole di distribuzione in esclusiva che vincolano l agente di assicurazione a promuovere i prodotti di una sola Compagnia. Questo divieto opera solo per quest ultima, mentre il plurimandato per l agente è una facoltà e non un obbligo. L introduzione della figura dell agente plurimandatario è finalizzata a tutelare gli interessi del cliente, che dispone in tal modo di una più ampia possibilità di scelta in ordine alle offerte più convenienti presenti sul mercato. E) Le cause di scioglimento Le cause di scioglimento del contratto di agenzia sono diverse. L accordo prevede in questo caso un indennità di risoluzione. La disciplina dell indennità di risoluzione è contenuta negli artt dell accordo che stabiliscono che l indennità venga calcolata secondo tre diversi criteri: incremento del monte premi (art. 25): consiste nella «differenza tra il monte premi esistente al 31 dicembre dell anno immediatamente precedente lo scio-

9 Capitolo Unico - Gli intermediari di assicurazione glimento del contratto (monte premi finale) ed il monte premi esistente al 31 dicembre dell anno precedente a quello in cui avvenne la nomina (monte premi iniziale)»; ammontare complessivo dei premi incassati (art. 26): si calcola su tutti gli anni gestione, tranne la frazione dell ultimo, al netto di tasse ed imposte; media delle provvigioni (art. 27): si calcola sugli ultimi 3 esercizi, anche per i rami credito e cauzione. L indennità così determinata varia poi a seconda dell anzianità dell agente. Allo scioglimento del contratto l agente è tenuto a restituire all impresa tutto quanto di sua pertinenza. Sino all adempimento di tale obbligo di riconsegna, l impresa non è tenuta al pagamento dell indennità di risoluzione. L indennità varia a seconda delle cause di scioglimento come indicato di seguito: cancellazione dal registro dell agente. Spetteranno le indennità di risoluzione previste dagli artt dell accordo; morte o invalidità totale dell agente. Spetteranno le indennità di risoluzione previste dagli artt dell accordo più una somma ulteriore se l agente non abbia superato i 68 anni calcolata percentualmente a scaglione sulle provvigioni incassate nell esercizio precedente; raggiungimento dei limiti di età da parte dell agente. Spetteranno le indennità di risoluzione previste dagli artt dell accordo più una somma aggiuntiva calcolata percentualmente a scaglione sulle provvigioni incassate nell esercizio precedente, che decresce dal 65 al 68 anno di età (70% - 40% - 20%); recesso per giusta causa. Se recedente è l impresa, all agente spetterà un indennità di risoluzione limitata e in particolare quella prevista dagli artt dell accordo (non verrà corrisposta l indennità sull incremento del monte premi e quella sull ammontare dei premi incassati). In questo caso l agente ha facoltà di ricorrere al Collegio Unico Nazionale di Conciliazione e Arbitrato, che esperito un tentativo di conciliazione, dovrà decidere in ordine alla fondatezza o meno della giusta causa invocata dall impresa. Se questo decide che la giusta causa era infondata, l impresa è tenuta a corrispondere le indennità di risoluzione previste dagli artt dell accordo più una somma aggiuntiva calcolata in base allo schema dell art. 12 A maggiorata del 100%. Le spese dell arbitrato sono a carico della parte soccombente; recesso dell impresa con indicazione dei motivi. Spetteranno le indennità di risoluzione previste dagli artt dell accordo. In questo caso l agente ha facoltà di ricorrere ad un Collegio Arbitrale per impugnare il recesso e questo stabilirà in relazione ai motivi addotti una somma aggiuntiva che va da un minimo di zero ad un massimo pari alla somma aggiuntiva calcolata in base allo schema dell art. 12 A che dovrà poi essere maggiorata del 15%. Le spese del Collegio Arbitrale saranno ripartite al 50%. È facoltà dell impresa di interrompere la procedura arbitrale, mettendo a disposizione dell agente la somma aggiuntiva calcolata in base allo schema dell art. 12 A maggiorata del 15%; 65

10 66 Parte II - Disciplina dell attività di agenzia e di mediazione recesso dell impresa senza indicazione dei motivi. Spetteranno le indennità di risoluzione previste dagli artt dell accordo nonché una somma aggiuntiva calcolata in base allo schema dell art. 12 A maggiorata del 50% elevata al 100% qualora l agente sottoscriva, entro 15 giorni alla risoluzione del rapporto, un impegno con durata massima di 24 mesi a non trasferire ad imprese concorrenti le polizze appartenenti al portafoglio dell agenzia; recesso dell impresa senza indicazione dei motivi (art. 12 ter ANIA 1994). Agli agenti che, nella vigenza del precedente accordo collettivo, hanno optato per la fattispecie prevista dall art. 12 ter del precedente accordo, spetteranno in questo caso le indennità di risoluzione previste dagli artt dell accordo nonché una somma aggiuntiva calcolata in base allo schema dell art. 12 A pari al 60% elevata al 100% qualora l agente sottoscriva, entro 15 giorni alla risoluzione del rapporto, un impegno con durata massima di 24 mesi a non trasferire ad imprese concorrenti le polizze appartenenti al portafoglio dell agenzia; recesso dell agente. Spetteranno le indennità di risoluzione previste dagli artt dell accordo. F) Preavviso L art. 13 dell accordo collettivo prevede un obbligo di preavviso a carico della parte che recede, obbligo che deve essere rispettato entro termini prefissati differenti a seconda del particolare caso di scioglimento del contratto. Se lo scioglimento avviene per invalidità totale dell agente (art. 16) o per raggiunti limiti di età (art. 17) è dovuto un mese di preavviso. In tali casi, l agente (o l impresa) che receda dal contratto senza preavviso deve corrispondere all impresa (o all agente) un indennità sostitutiva del preavviso pari a 1/19 delle provvigioni liquidate nell esercizio precedente a quello dello scioglimento. Nessun preavviso è, invece, richiesto in caso di scioglimento del contratto per cancellazione dell agente dal Registro (art. 14), per morte dell agente (art. 15), per giusta causa (art. 18). Ulteriori obblighi di preavviso sono previsti, sempre all art. 13, anche quando il contratto si scioglie per recesso dell impresa o del agente, al di fuori dei casi contemplati. In tali situazioni l agente deve dare al impresa un preavviso di un mese o altrimenti corrispondere la stessa indennità sostitutiva menzionata in precedenza; se è l impresa, invece, a voler recedere dal contratto il termine di preavviso da rispettare è di un mese per il primo anno di gestione ed aumenta, in misura corrispondente al crescere degli anni di gestione (2 anno - due mesi, 3 anno - tre mesi ecc.), fino al sesto anno oltre il quale per tutti gli anni successivi il termine di preavviso resta di 6 mesi. Anche l impresa ha facoltà di sostituire il preavviso con un indennità calcolata in base agli incassi effettuati dall agente nel periodo precedente, all anzianità di gestione ed al preavviso dovuto. G) La rivalsa L art. 37 dell accordo collettivo prevede il diritto di rivalsa. In base ad esso l impresa che abbia pagato all agente un indennità di risoluzione, di riduzione

11 Capitolo Unico - Gli intermediari di assicurazione d incasso (art. 8) o per riduzione del portafoglio d agenzia (art. 8 bis) può rivalersi per esse nei confronti di un eventuale agente che subentri al precedente. Non si ha invece diritto di rivalsa per l indennità di prepensionamento. Se il contratto di agenzia viene sciolto, l agente o i suoi eredi sono esonerati dal pagamento delle rate di rivalsa non ancora scadute che graveranno pertanto sull agente subentrante. H) La gestione interinale Quando il rapporto con un agente cessa ed il suo successore non è nominato immediatamente, il portafoglio gestito dall agente cessato deve venire provvisoriamente gestito dall impresa stessa. Tale gestione interinale viene effettuata da un funzionario dell impresa il quale svolge, in sostanza, gli stessi compiti dell agente senza però assumerne la qualità. La gestione interinale può durare sino a 18 mesi, decorsi i quali l impresa deve cedere il portafoglio ad un altro agente o creare un agenzia in economia. I) Cessione e successione nell agenzia L agenzia di assicurazione costituisce un azienda che può essere oggetto di cessione; la cessione comporta, secondo la disciplina generale dettata dal Codice Civile (artt ss.), che l acquirente subentra in tutti i contratti non aventi carattere personale stipulati dall imprenditore cedente, mentre i terzi contraenti possono recedere dai rispettivi contratti entro 3 mesi se sussiste una giusta causa. Il cedente sarà soggetto al divieto di concorrenza per un periodo di 5 anni (art del Codice Civile), mentre il cessionario si accollerà i debiti dell azienda che risultino dalle scritture contabili obbligatorie (art del Codice Civile). L acquirente il quale sia, a sua volta, un agente iscritto nell apposita Sezione del Registro degli intermediari, succederà anche nel contratto di agenzia; poiché, però, tale contratto è tra quelli a rilevanza personale, l impresa dovrà dare suo gradimento alla successione altrimenti il contratto si risolverà. In tal caso l indennità di risoluzione spetterà al cessionario. I rapporti di lavoro relativi all agenzia ceduta continueranno in capo al cessionario (art del Codice Civile). Non si ha, invece, cessione dell azienda nel caso in cui un nuovo agente succeda nel rapporto di agenzia dopo lo scioglimento del precedente contratto, come affermato la Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 378 del e n. 970 del ); in tal caso i rapporti di lavoro dipendente rimangono in capo all agente cessato (cfr. Cass. n del ). L) Contratto di gestione dei portafoglio Con tale contratto l impresa concede all agente la facoltà di continuare a gestire i contratti già acquisiti anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia; l agente continuerà, quindi, a svolgere tutte le attività inerenti alla gestione delle polizze, ma non potrà acquisire nuovi contratti. 67

12 68 Parte II - Disciplina dell attività di agenzia e di mediazione Si tratta di un contratto atipico che, in genere, viene utilizzato quando un impresa vuole ritirarsi da una certa piazza. M) Convenzione di liberalizzazione dei portafoglio Con la tale convenzione l impresa di assicurazione, dopo la cessazione del rapporto di agenzia, autorizza l agente cessato a trasferire i contratti che ha in gestione ad altra impresa con la quale l agente stesso è in rapporto. Si tratta, in sostanza, di una cessione del contratto di assicurazione che, ex art del Codice Civile, richiede il consenso dell assicurato, quale contraente ceduto. Si tratta di un contratto atipico che è, in genere, utilizzato dalle imprese che non vogliono più operare in una determinata zona. La convenzione può essere autonomamente stipulata all atto del rapporto, oppure può essere già prevista nel contratto di agenzia; in tal caso, è in genere pattuito che l agente, all atto dello scioglimento del rapporto, possa optare tra l indennità di risoluzione e la liberalizzazione del portafoglio. N) Il subagente Subagente è colui che, su incarico di un agente assicurativo, s impegna a promuovere per conto di quest ultimo e dietro corrispettivo la conclusione di contratti nella zona assegnata all agente. Questi può anche suddividere la propria zona tra più subagenti. Il subagente, in sostanza, svolge le stesse funzioni dell agente, ma è in rapporto con lui e non direttamente con l impresa. Si tratta, quindi, di un subcontratto nel quale l agente reimpiega, per così dire, la propria posizione contrattuale a favore del subagente, rimanendo però titolare del rapporto originario con l impresa preponente senza operare una cessione del contratto. L accordo collettivo non si applica ai subagenti (art. 1), i quali sono soggetti all ordinaria disciplina in tema di contratto d agenzia (artt ss. del Codice Civile). O) La coagenzia L accordo collettivo prevede (art. 2, co. 4) che il contratto di agenzia possa essere stipulato anche con più agenti, nel qual caso l incarico si considera conferito congiuntamente e solidalmente, anche se i coagenti possono agire separatamente. Se non è altrimenti precisato, le quote di interessenza si presumono uguali. Se il contratto di agenzia si scioglie nei confronti di uno dei coagenti, l impresa ha facoltà di nominare i sostituti; gli agenti rimasti in carica non possono opporsi a tali nomine, ma possono chiedere la risoluzione del contratto se non sono d accordo con le nomine stesse (art. 35). L impresa può anche decidere di affiancare dei coagenti all agente in carica comunicandolo all agente con 3 mesi di anticipo. L agente non può opporsi, ma anche in questo caso può chiedere la risoluzione del contratto. L agente e l impresa possono anche accordarsi per una suddivisione della zona agenziale (art. 36).

13 Capitolo Unico - Gli intermediari di assicurazione L affiancamento non può essere imposto nel primo anno di gestione dell agenzia o qualora la quota assegnata al nuovo coagente sia superiore al 50%. In tutti i casi suddetti sarà dovuta l indennità di risoluzione di cui agli artt dell accordo collettivo. 3. La disciplina dell intermediazione prevista dal Codice delle Assicurazioni Il Codice delle Assicurazioni ha fortemente innovato la disciplina previgente (la legge n. 48/1979 e la legge n. 792/1984), che regolamentava soltanto la figura dell agente e del broker, riservando queste attività agli iscritti nei rispettivi albi nazionali tenuti dall ISVAP. Le altre figure professionali (i produttori o i subagenti) non erano regolamentate, ma potevano ugualmente svolgere attività di intermediazione assicurativa. Il Codice delle Assicurazioni ha recepito la direttiva 2002/92/CE sull intermediazione assicurativa che è stata emanata dal legislatore comunitario con l intento di: creare un mercato unico dell intermediazione; garantire il libero esercizio dell attività nell Unione Europea; tutelare i consumatori, imponendo alle imprese e agli intermediari di assicurazione obblighi di comportamento, informazione e trasparenza soprattutto in fase precontrattuale. In linea con queste finalità il Codice delle Assicurazioni ha introdotto numerose novità in materia di intermediazione, che andiamo di seguito ad analizzare. Definizione onnicomprensiva dell attività di intermediazione assicurativa. L art. 106 la definisce come quell attività che consiste nella presentazione o nella promozione di contratti assicurativi, nonché nella prestazione di assistenza e consulenza dirette alla conclusione di contratti assicurativi. Inoltre, se l intermediario ha ricevuto un incarico in tal senso dall assicurato o dall assicuratore, rientra nell attività di intermediazione assicurativa anche la gestione e l esecuzione, soprattutto in caso di sinistri, dei contratti conclusi. È considerata inoltre attività di intermediazione assicurativa la stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l onere economico connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisca un compenso. Restano escluse dalla definizione le seguenti attività: le attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa esercitate direttamente dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione e dai loro dipendenti; le attività di sola informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un altra attività professionale, sempre che l obiettivo dell attività di informazione non sia quello di assistere l assicurato nella conclusione o nell esecuzione di un contratto di assicurazione; 69

14 70 Parte II - Disciplina dell attività di agenzia e di mediazione le attività di intermediazione assicurativa quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla copertura fornita; non si tratta di un contratto di assicurazione sulla vita o contro i rischi di responsabilità civile; l attività di intermediazione non è svolta come attività professionale principale; la copertura assicurativa è accessoria ad un prodotto o servizio e copre i rischi di deterioramento, perdita o danneggiamento dei beni forniti, anche se derivanti da incendio, furto o rapina oppure, nel caso di viaggi prenotati, garantisce la perdita o il danneggiamento del bagaglio, ovvero copre i rischi del ramo vita e della responsabilità civile o altri rischi connessi al viaggio stesso; l importo del premio annuale non eccede 500 euro e la durata complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non è superiore a 5 anni. Abolizione degli albi previgenti e creazione di un registro unico elettronico nazionale di tutti gli intermediari assicurativi tenuto dall ISVAP. L attività di intermediazione assicurativa può essere svolta soltanto dai soggetti iscritti nel registro. Analogamente tutti gli intermediari assicurativi dell Unione Europea dovranno obbligatoriamente registrarsi presso le autorità competenti di ciascun paese, consentendo così ai consumatori di poter identificare ogni volta l operatore con cui entrano in contatto. In questo modo è cambiato totalmente l approccio alla regolamentazione della distribuzione assicurativa. Se nel passato erano disciplinate soltanto due figure professionali (agenti e broker), adesso è prevista una serie di figure differenziate per competenze e responsabilità, con specifici limiti di azione e ben determinati vincoli di formazione. Previsione di specifici requisiti di onorabilità e di professionalità per potersi iscrivere nel registro degli intermediari assicurativi. I primi consistono nel godere dei diritti civili; non aver riportato le condanne irrevocabili previste all art. 110 del Codice delle Assicurazioni; non essere stato dichiarato fallito; non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia); non essere iscritto al ruolo dei periti assicurativi; non essere pubblico dipendente con rapporto a tempo pieno o a tempo parziale quando superi la metà dell orario lavorativo a tempo pieno. I requisiti di professionalità sono invece differenziati a seconda del tipo di intermediario. Inoltre, sussiste responsabilità solidale delle imprese assicurative e degli intermediari anche in caso di reato, previsto dal Codice Penale per i danni cagionati dai propri collaboratori e nel garantire un adeguata formazione di questi. Infine, sono previsti obblighi a carico degli intermediari e delle imprese assicurative in materia di regole di comportamento nei confronti dell assicurato.

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