Accordo Nazionale Agenti Milano, gennaio 2004 Roma, 21 gennaio 2004
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- Basilio Romagnoli
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1 Accordo Nazionale Agenti 2003 Milano, gennaio 2004 Roma, 21 gennaio
2 ACCORDO NAZIONALE AGENTI 23 dicembre 2003 Incarico agenziale conferito a società Schema di riferimento calcolo somma aggiuntiva Scioglimento del contratto Limiti di età Ricorso al Collegio Unico Nazionale per recesso per giusta causa Agenti il cui rapporto di esclusiva è regolato dall ANA 81 Contributi previdenziali 1 e 2 Protocolli D Intesa Altre norme 2
3 Incarico agenziale conferito a società Nuovi conferimenti di incarichi a società agenziali (art. 2, V comma, 1 cpv.): Preventiva indicazione da parte della società agente dei: - legali rappresentanti - amministratori - soci e loro quote di partecipazione - delegati allo svolgimento dell attività assicurativa Società agenziali con incarico in corso (art. 2, VI comma): Per i contratti già in corso alla data di entrata in vigore del presente Accordo, le norme di cui al V comma dell art. 2 e del successivo art. 2 bis si applicano esclusivamente ai soggetti indicati nel contratto di agenzia Art. 2, V comma, 2 cpv: Ogni variazione a quanto preventivamente indicato potrà realizzarsi esclusivamente con il consenso dell impresa, salvo quanto previsto dall art. 2 bis, IV comma. 3
4 Incarico agenziale conferito a società Autonomie della società agente (art. 2 bis, IV comma): Alla società agente è consentito di gestire autonomamente e senza interruzione del rapporto: - la variazione della compagine societaria, ovvero l uscita, l ingresso e/o la sostituzione di un socio non amministratore, né legale rappresentante, né delegato all attività assicurativa, nel limite massimo complessivo del 5% del capitale della società come risultante al momento del conferimento dell incarico agenziale. Una volta raggiunto il 5%, tale autonomia cessa - nel solo caso di uscita di un socio non amministratore, né legale rappresentante, né delegato all attività assicurativa la sua quota può essere ripartita tra gli altri, purchè ciò non comporti alcuna variazione nel controllo della società agente. Non esiste pertanto ripartizione di quote tra soci se non c è uscita In entrambi i casi, la società agente è tenuta a dare preventiva informazione all impresa, con congruo preavviso, fornendo alla stessa, nell ipotesi di ingresso di un nuovo socio, un suo profilo completo 4
5 Incarico agenziale conferito a società Art. 2 bis, I comma: Nel caso di uscita o perdita della qualifica di delegato all attività assicurativa, così come nel caso di recesso, esclusione o uscita di un legale rappresentante o di un socio o di un amministratore con o senza modifiche delle quote Il rapporto in corso non cessa automaticamente ma si instaura Una procedura finalizzata a favorire il mantenimento del rapporto e a consentire alle parti di trovare, nei 90 giorni successivi all evento (temine prorogabile su accordo scritto), un intesa sul nominativo del soggetto eventualmente subentrante Nelle more del raggiungimento di un intesa, l agenzia continuerà ad essere gestita dalla società agente 5
6 Incarico agenziale conferito a società Norma specifica applicabile solo nel caso di uscita di un socio (amministratore o legale rappresentante o delegato ovvero anche senza tali qualifiche, nel caso in cui la società non si avvalga della facoltà prevista dal IV comma) senza modifica delle quote sociali preesistenti (art. 2 bis, II comma): L intesa dovrà determinare: - se la società agente provvederà direttamente a liquidare il socio uscente - se l impresa, previo scioglimento consensuale del rapporto, corrisponderà alla società agente le indennità di risoluzione, riaffidando alla stessa l incarico, fermo l obbligo per la società agenziale al pagamento della rivalsa nei confronti dell impresa, ai sensi dell art in entrambi i casi, le condizioni economico - normative del contratto resteranno invariate 6
7 Incarico agenziale conferito a società Art. 2 bis, III comma: Nel caso in cui le parti non raggiungano l intesa, il rapporto di agenzia si risolve e alla società agente spettano: - il preavviso, ai sensi dell art. 13, III comma e successivi - le indennità di risoluzione, ai sensi degli artt. da 25 a 33 - una somma aggiuntiva pari al 40% di quella calcolata per l agenzia, ai sensi dello schema di riferimento dell art. 12 A 7
8 Incarico agenziale conferito a società Art. 2 bis, V comma: Le disposizioni dell art. 2 bis sostituiscono di diritto, dall entrata in vigore del presente Accordo, le singole disposizioni difformi degli accordi aziendali e dei contratti individuali che risultino, singolarmente considerate, meno favorevoli per l agente 8
9 Incarico agenziale conferito a società Consigli operativi Società agenziali con incarico in corso: E necessario verificare il contenuto degli incarichi agenziali conferiti a società attualmente in vigore al fine di: 1) individuare i soggetti indicati nel singolo contratto di agenzia 2) uniformare i contenuti normativi dei singoli incarichi agenziali alle disposizioni recate dall art. 2 bis Nuovi conferimenti: E necessario analizzare i modelli utilizzati per il conferimento degli incarichi agenziali a società per verificarne la conformità alle disposizioni di cui all art. 2, V comma e all art. 2 bis 9
10 Schema di riferimento e disciplina per il calcolo della somma aggiuntiva Art. 12 A: La somma aggiuntiva eventualmente spettante all agente, da calcolarsi percentualmente a scaglione sull ammontare delle provvigioni complessivamente liquidategli nell esercizio precedente all interruzione del rapporto, verrà calcolata secondo il seguente schema di riferimento per gli agenti operanti in Regime 3 sui primi euro ,00 di provv. 65% sui successivi euro ,00 di provv. 40% sui successivi euro ,00 di provv. 15% sui successivi euro ,00 di provv. 10% su quanto supera euro ,00 di provv. 5% Per gli agenti operanti in Regime 1 o 4, le somme aggiuntive eventualmente dovute saranno pari al 60% di quelle previste dallo schema di riferimento. Tale somma non potrà essere superiore in ogni caso ad euro ,00 Per gli agenti operanti in Regime 2, le somme aggiuntive eventualmente dovute saranno pari all 80% di quelle previste dallo schema di riferimento. Tale somma non potrà essere superiore in ogni caso ad euro ,00 10
11 Schema di riferimento e disciplina per il calcolo della somma aggiuntiva Art. 12 A (segue): Nessuna somma aggiuntiva è dovuta: - prima del compimento dei 12 mesi di gestione - per l agente che abbia superato il 68 anno di età, calcolato ai sensi dell art. 17, IV comma Nel caso di agente plurimandatario, gli importi degli scaglioni e dei limiti massimi dello schema di riferimento si riferiscono cumulativamente a tutte le imprese preponenti. Per ciascuna impresa, gli importi da corrispondere si riducono dello stesso rapporto esistente fra l ammontare delle provvigioni singolarmente liquidate ed il totale delle provvigioni liquidate da tutte le imprese nell esercizio precedentemente a quello della risoluzione del rapporto Nel caso di coagenzia, il conteggio degli importi si effettua per l intera agenzia e a ciascun coagente è dovuta la parte corrispondente alla propria quota di interessenza in atto alla risoluzione del rapporto 11
12 Scioglimento del contratto Art. 12: Il contratto di agenzia può sciogliersi per: 1. recesso dell impresa con indicazione dei motivi ed eventuale ricorso dell arbitrato (art. 12 bis) 2. recesso dell impresa senza indicazione dei motivi (art. 12 ter) 3. limitatamente agli agenti che ne abbiano diritto, recesso dell impresa con applicazione dell art. 12 quater 12
13 Scioglimento del contratto con indicazione dei motivi Art. 12 bis - Procedura: La parte recedente deve indicare i motivi nella comunicazione del recesso Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, l altra parte ha facoltà di adire il Collegio Arbitrale, comunicando, con lettera raccomandata A.R. da spedirsi alla parte recedente entro tale termine, la sua volontà al riguardo ed indicando altresì il nominativo dell arbitro scelto che potrà essere anche comunicato successivamente a mezzo lettera A/R o altro mezzo equipollente La parte recedente, nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra, deve a sua volta indicare il nominativo del suo arbitro. In mancanza, la parte ricorrente potrà chiedere al Presidente del Tribunale competente per territorio (ove è ubicata l agenzia) la nomina del secondo arbitro; di tale nomina deve essere fornita comunicazione all altra parte con lettera raccomandata A.R. I due arbitri nominati dovranno concordare, nei 20 giorni successivi, la nomina del terzo arbitro che svolgerà le funzioni di presidente del Collegio. In caso di disaccordo, alla nomina del terzo arbitro provvederà il Presidente del Tribunale su istanza congiunta dei due arbitri ovvero della parte più diligente Il Collegio Arbitrale dovrà costituirsi entro 20 giorni dalla comunicazione dell accettazione della nomina da parte del presidente del Collegio o, in caso di nomina giudiziale, dalla data della comunicazione del relativo provvedimento 13
14 Scioglimento del contratto con indicazione dei motivi Art. 12 bis - Procedura: (segue) Il ricorso all arbitrato non sospende l efficacia del recesso e non è ammissibile in caso di inadempimenti nelle operazioni di riconsegna Il Collegio arbitrale dovrà pronunciarsi sulla fondatezza dei motivi addotti nella comunicazione di recesso, entro 30 giorni dalla data della sua costituzione (salvo proroga, concordemente richiesta dalle parti, ovvero a discrezione del Collegio, anche di una sola, qualora debbano svolgersi attività istruttorie particolarmente complesse, ovvero in caso di comprovato impedimento) determinando l ammontare della somma aggiuntiva eventualmente spettante, previo l esperimento di un tentativo di conciliazione il cui esito verrà verbalizzato Nel periodo dal 1 agosto al 31 agosto i termini precedentemente riportati (ad eccezione di quello concernente la richiesta di arbitrato) si intendono sospesi 14
15 Scioglimento del contratto con indicazione dei motivi Art. 12 bis - Effetti: Nel caso di recesso invocato dall impresa, è in facoltà di quest ultima interrompere la procedura arbitrale mettendo a disposizione dell agente la somma aggiuntiva calcolata per l agenzia sulla base dello schema di cui all art. 12 A, maggiorata del 15% Nel caso di recesso invocato dall agente, è in facoltà di quest ultimo interrompere la procedura arbitrale mettendo a disposizione dell impresa un indennità pari ad 1/19 delle provvigioni liquidate nell esercizio precedente o, in mancanza, negli ultimi dodici mesi, oppure dichiarando di essere receduto per motivi personali, ovvero in caso di rapporto con società, per motivi personali riferiti ai soggetti ivi indicati iscritti all Albo agenti 15
16 Scioglimento del contratto con indicazione dei motivi Art. 12 bis - Effetti: (segue) Nel caso di recesso invocato dall impresa: - qualora l agente dichiari di accettare il recesso, o, viceversa, lasci trascorrere infruttuosamente il termine previsto per la richiesta di arbitrato (20 giorni dal ricevimento del recesso), l impresa corrisponderà all agente una somma aggiuntiva pari al 15% di quella calcolata per l agenzia sulla base dello schema di cui all art. 12 A - qualora l agente impugni la motivazione del recesso dinanzi al Collegio arbitrale, l impresa corrisponderà all agente, entro 15 giorni dalla pronunzia arbitrale, una somma aggiuntiva, stabilita dal Collegio stesso, in base ai motivi addotti nella comunicazione di recesso, da un minimo di euro zero ad un massimo pari alla somma aggiuntiva calcolata per l agenzia sulla base dello schema di cui all art. 12 A. La somma aggiuntiva eventualmente riconosciuta dal Collegio verrà maggiorata del 15% 16
17 Scioglimento del contratto senza indicazione dei motivi Art. 12 ter: Nel caso di recesso dell impresa, il preavviso dovuto all agente decorrerà solo dopo il trentesimo giorno successivo alla comunicazione del recesso da parte dell impresa Ferma l efficacia del recesso, entro tale termine l agente dovrà inviare all impresa apposita comunicazione per scegliere tra: - pagamento degli indennizzi - liberalizzazione del portafoglio gestito dall agenzia 17
18 Scioglimento del contratto senza indicazione dei motivi Art. 12 ter: (segue) Se l agente manifesta la volontà di optare per il pagamento degli indennizzi, ovvero in caso di mancata opzione o di mancata sottoscrizione del patto di liberalizzazione, il rapporto si risolve con diritto in capo all agente al trattamento: - dell indennità sostitutiva del preavviso, ai sensi dell art. 13, III comma e successivi - delle indennità di risoluzione, ai sensi degli artt. da 25 a 33 - di una somma aggiuntiva pari al 50% di quella calcolata per l agenzia sulla base dello schema di cui all art. 12 A - la percentuale di detta somma è elevata al 100%, qualora l agente sottoscriva, nei 15 giorni successivi alla risoluzione del rapporto, un impegno della durata massima di 24 mesi a non trasferire ad imprese concorrenti le polizze già presenti nel portafoglio gestito dall agenzia, con esclusione per l agente della possibilità di rappresentare i clienti nei rapporti con l impresa 18
19 Scioglimento del contratto senza indicazione dei motivi Art. 12 ter: (segue) Qualora l agente abbia manifestato la volontà di optare per la liberalizzazione del portafoglio, le parti nei trenta giorni successivi alla comunicazione del recesso da parte dell impresa daranno corso alla liberalizzazione del portafoglio sottoscrivendo un apposito atto per cui - l impresa rinuncia ai propri diritti sulla titolarità del portafoglio - è consentito all agente cessato di trasferire ad altre imprese i contratti assicurativi in carico all agenzia alla data di cessazione del rapporto, fatto salvo il rispetto della volontà degli assicurati La liberalizzazione è sostitutiva del diritto al pagamento degli indennizzi in favore dell agente 19
20 Scioglimento del contratto senza indicazione dei motivi Consigli operativi Art. 12 ter: L agente ha diritto alla liberalizzazione del portafoglio agenziale se, entro il 30 giorno dalla comunicazione del recesso da parte dell impresa senza indicazione dei motivi, sottoscrive ed invia all impresa l allegato A del presente Accordo Il patto di liberalizzazione di cui all allegato A è obbligatorio esclusivamente nell ipotesi di recesso invocato dall impresa senza indicazione dei motivi L impresa è pertanto libera di utilizzare intese di liberalizzazione diverse per qualsiasi altro caso di risoluzione del rapporto di agenzia 20
21 Accordo di liberalizzazione Effetti: L impresa si impegna a considerare risolta ciascuna polizza in portafoglio trasferita dall agente ad altra impresa (cfr. slide 25) L agente rinuncia: - alla corresponsione delle indennità di risoluzione - al riconoscimento del preavviso o relativa indennità sostitutiva - alle somme aggiuntive - alle provvigioni maturande, ai sensi dell art
22 Accordo di liberalizzazione Effetti: (segue) Durante la liberalizzazione, l agente si impegna a versare immediatamente ed in un unica soluzione le rate di rivalsa scadute ed eventualmente non pagate L accordo di liberalizzazione non riguarda le polizze concernenti i rami vita e capitalizzazione, che continueranno ad essere gestite dall agente fino alla cessazione dell accordo e poi restituite all impresa che corrisponderà all agente le relative indennità di risoluzione La cauzione continuerà a garantire le obbligazioni assunte dall agente in dipendenza e per la durata dell accordo di liberalizzazione L accordo di liberalizzazione non comporta obbligo per l impresa di contribuzione alla Cassa di Previdenza Agenti o al Fondo Pensione Agenti 22
23 Accordo di liberalizzazione Durata: La liberalizzazione del portafoglio avrà durata di 15 mesi decorrenti dalla data di risoluzione del rapporto agenziale; tale durata potrà essere prorogata per un periodo da 1 a 3 mesi, previa specifica e motivata richiesta fatta dall agente all impresa almeno 60 giorni prima della data di cessazione della liberalizzazione 23
24 Accordo di liberalizzazione Operatività nel corso della liberalizzazione: Durante la liberalizzazione, l agente: - gestisce il portafoglio in corso alle condizioni economiche e normative in atto alla cessazione del rapporto; - provvede all incasso dei premi delle polizze in portafoglio sino al trasferimento ad altra impresa; - non può stipulare nuove polizze, né concludere affari, né svolgere attività promozionale per conto dell impresa - limitatamente alle polizze di assicurazione obbligatoria RCA e ARD, può provvedere ad eventuali sostituzioni e variazioni per i contratti in corso e per la durata annuale residua degli stessi 24
25 Accordo di liberalizzazione Regole per il trasferimento delle polizze: Per l assicurazione obbligatoria RCA, l agente deve far pervenire all impresa, disdetta di ogni singola polizza o richiesta di risoluzione sottoscritta dal contraente entro le scadenze annuali successive alla data di sottoscrizione dell accordo di liberalizzazione Per gli altri rami danni, l agente deve acquisire, per ogni singola polizza, la richiesta di risoluzione sottoscritta dal contraente entro la scadenza delle rate di premio successive alla sottoscrizione dell accordo di liberalizzazione e fino alla scadenza dello stesso 25
26 Accordo di liberalizzazione Adempimenti amministrativi: Per quanto attiene ai rapporti di ordine amministrativo, l agente si obbliga a: - provvedere alla chiusure contabili ed alle rimesse dei saldi secondo quanto disciplinato dal contratto di agenzia - consentire al personale dell impresa l esecuzione di verifiche amministrative - non trattenere dai saldi di spettanza dell impresa importi diversi dalle provvigioni spettanti - restituire all impresa, ai fini dell annullamento, le quietanze non incassate a seguito del trasferimento delle polizze ad altra impresa - restituire all impresa le quietanze rimaste insolute, relative a contratti non trasferiti - provvedere all apertura dei sinistri 26
27 Accordo di liberalizzazione Scioglimento dell Accordo di liberalizzazione: Alla data di scadenza, o della successiva eventuale proroga, l accordo di liberalizzazione sarà definitivamente risolto; l agente pertanto restituirà all impresa tutto quanto di pertinenza della stessa ed inerente allo svolgimento dell incarico, ivi comprese le polizze vita e quelle non vita ancora in vigore, non essendo per esse stata richiesta la risoluzione, che pertanto rimarranno in carico dell impresa che ne curerà la gestione successiva Per le polizze non vita non trasferite non spetterà all agente alcuna indennità di risoluzione, dovendosi intendere le indennità medesime già interamente remunerate e sostituite dai benefici derivanti dalla liberalizzazione 27
28 Scioglimento del contratto senza motivazione (art. 12 ter ANA 1994) Art. 12 quater: Ai soli agenti che nella vigenza dell Accordo 1994 abbiano optato per la disciplina di cui all art. 12 ter è consentito di: - comunicare per iscritto all impresa, entro il 23 marzo 2004, la volontà di avvalersi della disciplina prevista dal presente articolo - in mancanza di comunicazione, all agente si applicherà automaticamente la disciplina prevista dai precedenti articoli 12 bis e 12 ter Qualora l impresa receda dal rapporto, ai sensi dell art. 12 bis o 12 ter, prima dell esercizio dell opzione da parte dell agente, è in facoltà di quest ultimo di richiedere, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, l applicazione della disciplina recata dall art. 12 quater in luogo di quella invocata dall impresa 28
29 Scioglimento per limiti di età Agenti che compiono il 65 anno di età a decorrere dal 1 gennaio 2004 (art. 17): E consentita all impresa la possibilità di recedere dal rapporto per il raggiungimento da parte dell agente del 65 anno di età corrispondendogli una percentuale della somma aggiuntiva calcolata per l agenzia, ai sensi dell art. 12 A, pari a: - 70% se l agente ha compiuto il 65 anno di età - 40% se l agente ha compiuto il 66 anno di età - 20% se l agente ha compiuto il 67 anno di età Tutti i limiti sono differiti al 31 dicembre Nessuna somma aggiuntiva sarà dovuta dopo il compimento del 68 anno di età Per gli agenti che compiono 65 anni, cessa l obbligo in capo all impresa del versamento dei contributi al Fondo Pensione Agenti 29
30 Scioglimento per limiti di età Agenti che hanno già compiuto 65 anni: Agli agenti che, alla data del 31 dicembre 2003, abbiano già compiuto il 65 anno di età continua ad applicarsi l art. 17 dell ANA 1994, nonché l obbligo del versamento da parte dell impresa dei contributi al Fondo Pensione Agenti, se dovuti Agli agenti che siano entrati in uno dei Regimi di esclusiva del presente Accordo ai sensi dell art. 41, la somma aggiuntiva spettante per cessazione del rapporto dovuta al raggiungimento dei limiti di età, sarà ridotta del 50% limitatamente all anno
31 Recesso per giusta causa Ricorso al Collegio Unico Nazionale di Concilazione ed Arbitrato Natura e finalità della procedura prevista all art. 18 bis: 1) Natura: arbitrato irrituale preceduto da tentativo obbligatorio di conciliazione 2) Finalità: - specializzazione dei soggetti che dovranno giudicare in materia di giusta causa - uniformità delle decisioni - rapidità delle pronunce 31
32 Recesso per giusta causa Ricorso al Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato Composizione e nomina dei membri: Il Collegio Unico sarà composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, che verranno nominati concordemente da ANIA, SNA ed UNAPASS, entro il , tra esperti in materie giuridiche con specifiche conoscenze nel campo del contratto di agenzia. L Ania comunicherà alle imprese i nominativi prescelti Sede: Il Collegio Unico avrà sede permanente in Roma. L Ania con successiva comunicazione informerà le imprese in ordine all ubicazione dell Ufficio 32
33 Recesso per giusta causa Ricorso al Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato Struttura: Organo competente del Collegio Unico Nazionale è l Ufficio di Segreteria composto da un segretario e da un assistente, indicati sempre congiuntamente da ANIA, SNA ed UNAPASS, entro il Compiti della Segreteria: - riceve i ricorsi promossi dagli agenti - inoltra i ricorsi alle imprese interessate - previa consultazione del Presidente, fissa la data di udienza di prima comparizione, che comunica alle parti - comunica il dispositivo del lodo entro 2 giorni dal deposito 33
34 Recesso per giusta causa Ricorso al Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato Procedura: Le parti avranno un termine di 20 giorni, prima della data di udienza, ed uno successivo di 10 giorni, sempre prima della data di udienza, per depositare memorie, documenti e repliche. Le parti potranno farsi assistere da legali di fiducia, la cui nomina per le imprese dovrà avvenire al deposito della prima memoria difensiva All udienza indicata, le parti dovranno comparire personalmente o farsi sostituire da persona munita di procura speciale, che sia a conoscenza dei fatti di causa e con indicazione dei necessari poteri per conciliare e transigere. Quale atto preliminare, all udienza di comparizione delle parti, il Collegio Unico dovrà espletare un tentativo di conciliazione: - in caso positivo, verrà redatto verbale da valere quale titolo esecutivo - in caso contrario, verrà istruito il ricorso con possibilità per il Collegio di interrogare liberamente le parti disponendo i mezzi di prova richiesti oppure quelli che il Collegio riterrà indispensabili Terminata la trattazione, il Collegio inviterà le parti alla discussione orale, salvo concedere, su richiesta delle stesse, termini per deposito di note conclusive. In tale caso, l udienza sarà differita ad un udienza successiva da fissarsi non oltre 20 giorni 34
35 Recesso per giusta causa Ricorso al Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato Pronuncia: Il lodo dovrà essere pronunciato entro 90 giorni dalla data di prima udienza, salvo possibilità di proroga per un periodo massimo di 40 giorni Contenuto della pronuncia: Il lodo avrà valore vincolante per le parti e dovrà stabilire se la revoca per giusta causa dell impresa sia o meno infondata Nel caso in cui il Collegio ritenga infondata la giusta causa, l impresa sarà tenuta a corrispondere all agente: - le indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33 - l indennità sostitutiva del preavviso di cui all art. 13, III comma e successivi; - una somma aggiuntiva pari a quella calcolata per l agenzia, secondo lo schema di riferimento di cui all art. 12 A, maggiorata del 100% Nel caso in cui il Collegio ritenga fondata la giusta causa, l impresa sarà tenuta a corrispondere all agente le sole indennità di risoluzione di cui agli artt. da 27 a 33 La pronuncia del Collegio dovrà regolare le spese dell arbitrato, ivi comprese quelle per eventuali consulenze tecniche disposte. Le spese di assistenza legale sono a carico di ciascuna parte La pronuncia dovrà seguire regole di diritto, non è quindi prevista la facoltà per il Collegio di ricorrere all equità 35
36 Recesso per giusta causa Ricorso al Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato Quinto Protocollo D Intesa: Una Commissione Tecnica paritetica, appositamente costituita, dovrà monitorare e valutare l efficacia delle regole di funzionamento del Collegio Unico Nazionale entro un anno dall inizio di operatività del Collegio stesso 36
37 Agenti il cui rapporto di esclusiva è regolato dall ANA 1981 Art. 41: Applicabile ai soli agenti che, alla data di entrata in vigore del presente Accordo, non abbiano esercitato le opzioni previste dall art. 42 dell ANA 1994, o non abbiano concordato con l impresa di operare in uno dei regimi previsti dall art. 6 del presente Accordo Il rapporto con l impresa rimane regolato dall ANA 1981, salvo le modifiche di cui al Quarto Protocollo D Intesa allegato al presente Accordo (di fatto, rivalutazione Istat ed incrementi previdenziali) Entro il 30 giugno 2004, tali agenti potranno richiedere all impresa di essere inseriti a propria scelta nel Regime 2 ove non si verifichi la coesistenza di più agenti nel medesimo territorio ovvero nel Regime 3. L inserimento nel nuovo regime di esclusiva avverrà alla data di ricevimento della richiesta Dopo il 30 giugno 2004, l inserimento avverrà solo nel caso in cui l impresa abbia manifestato per iscritto il suo consenso 37
38 Contribuzione Previdenziale Il contributo integrativo al Fondo Pensione Agenti, di competenza degli anni 2004 seguenti, di importo pari a 155,00 euro, sarà versato entro il 31 gennaio successivo quello dell anno di competenza Per quello relativo all anno 2003, la situazione in essere resta invariata Contributi a favore del Fondo Pensione Agenti: - anno ,00 euro a carico dell agente e 950,00 euro a carico dell impresa - anno ,00 euro a carico dell agente e 1.050,00 euro a carico dell impres - anno ,00 a carico dell agente e 1.150,00 a carico dell impresa 38
39 Primo e Secondo Protocolli D Intesa Entro il 20 gennaio 2004, Ania, Sna ed Unapass si impegnano a costituire un Organismo comune e paritetico al fine di valutare la necessità di individuare soluzioni per un diverso assetto distributivo, con particolare riferimento alla struttura del rapporto imprese/agenti e ai modelli di esclusiva I lavori di detto Organismo dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data della sua costituzione Entro il 31 gennaio 2004, dovrà costituirsi un apposita Commissione Tecnica con il compito di formulare, entro 6 mesi, un completo progetto di riforma dell indennità di risoluzione e della rivalsa 39
40 Altre Norme Incarichi conferiti da più imprese facenti parte di uno stesso gruppo finanziario ad un medesimo agente (art. 2, VII comma) : Agli effetti delle norme dell ANA 2003, l incarico può essere considerato da parte delle imprese come unico incarico Per i contratti stipulati successivamente all entrata in vigore dell ANA 2003, il contratto di agenzia deve esplicitare la volontà dell impresa di considerare i diversi incarichi conferiti come un unico incarico Qualora le imprese entrino a far parte di uno stesso gruppo finanziario, dopo il conferimento dell incarico agenziale, avranno a disposizione 180 giorni decorrenti dalla definizione delle relative operazioni finanziarie per manifestare all agente la volontà di avvalersi della facoltà prevista dalla presente norma 40
41 Altre norme Cauzione (art. 4): Rispetto all ANA 1994, l agente può prestare la cauzione anche attraverso un apposito fondo o deposito, aziendale o nazionale, ove costituito d intesa tra le parti interessate ANIA, SNA ed UNAPASS valuteranno l opportunità e la fattibilità della costituzione del fondo o deposito nazionale 41
42 Altre norme Riduzione del portafoglio di agenzia (art. 8 bis, III comma): Se l agente accetta il provvedimento di riduzione del portafoglio ha diritto al pagamento entro 120 giorni di: - un indennità pari al pro-quota dell indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33 - un medesimo pro quota di una somma aggiuntiva pari al 75% di quella calcolata per l agenzia, ai sensi dell art. 12 A Riduzione del portafoglio di agenzia (art. 8 bis VI comma): Non costituisce riduzione del portafoglio agenziale, ai sensi del presente articolo, la suddivisione del portafoglio di una società agente, tra la società stessa ed un socio (iscritto all Albo), tale che al socio sia affidata un agenzia equivalente alla sua originaria partecipazione nella società, a condizione che: - tale suddivisione venga concordata per iscritto con la società agenziale - tale affidamento sia accettato dal socio uscente 42
43 Altre norme Regolamento degli storni (art. 9, VI comma): Il termine con cui l impresa addebita all agente uscente (o ai suoi eredi) gli storni provvigionali è stato portato a 15 mesi decorrenti dalla data di scioglimento del rapporto Su richiesta dell agente (o dei suoi eredi), l impresa è tenuta a fornire, entro 30 giorni, un elenco analitico, con relativa causale, degli storni addebitati 43
44 Altre norme Pagamento delle indennità di risoluzione (art. 34, I comma): Il termine per la comunicazione del conteggio delle indennità di risoluzione è stato ridotto da 120 a 90 giorni, così come è stato ridotto da 16 a 15 mesi il termine massimo per procedere al conguaglio E stata inoltre inserita al I comma la locuzione Fermo restando quanto previsto ai commi successivi del presente articolo 44
45 Altre norme Art. 10, II comma: Recupero premi effettuato dall impresa attraverso i propri servizi legali ovvero attraverso soggetti od enti esterni incaricati dall impresa stessa La provvigione d incasso spettante all agente sarà corrisposta al netto delle spese legali sostenute dall impresa e non recuperate Art. 2, IX comma: Le parole all atto sono state sostituite con prima 45
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