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1 REPUBBLTCA TAL ANA #^a '-';l-lq'-' lnn? ",,., i. * rn N.ME DEL popolo rralrano,"3!51, TRIBUNALE DI NOVARA La Dr.ssa Maria Gabriella Mariani, in funzione di Giudice del Lavoro, R' î' \. /'/ ', hrairu&*srrft pronunziato la seguente. \ Oqg.."x.{ SENTENZA ir nella causa iscritta al n Ruolo Generale Controversia in mate_ ia di lavoro promossa da: r_

2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Novara in funzione di Giudice del Lavoro depositato in data 24 febbraio 2006 iesponeva: - di essere stato assunto dalla ditta convenuta in data'16 agosto 2000, con inquadramento al V livello CCNL per l'artigianato alimentare, e di essere stato adibito a mansioni di addetto alla stagionatura, occupandosi della salatura delle forme diformaggio, nel cd. camerino, della fascettazione, della bucatura delle forme nella cella, all'occorrenza si occupava del carico e dello scarico degli automezzi aziendali; - che con lettera in data 6 dicembre 2005 il datore di lavoro aveva comunicato la cessazione del rapporto di lavoro per Ia data del successivo 21 dicembre 2005 con la seguente motivazione: "...i1 nostro maggior cliente ha deciso di chiudere il suo reparto trasferendo altrove Ia stagionatu- - che il recesso aziendale doveva ritenersi illegittimo per carenza dì giustifìcato motivo oggettivo, contestava il rìcorrente che la decisione assunta dal clien avesse reso necessaria la estromissione del lavoratore la assenza di alternatjve occupazionali; contestava, altresì, che, non essendovi soppressione del posto di lavoro dal medesìmoccupato, dovesse ricadere sullo stesso la scelta di estromissjone dagli organici aziendali; - che alla cessazione del rapporto di lavoro jl ricorrentera creditore della somma di euro 1.084,68 quale differenza tra l'importo spettante quello

3 corrisposto dalla ditta a titolo di assegni familiari. Tutto ciò premesso il ricorrente conveniva in giudizio la ditta. )-..,affnché, accertata la illegittimità del licenziamento al medes! mo intimato' intervenisse condannalla riassunzione o in difetto al risarcimento del danno ex art. 8 L. 604i66. \"\ i3t l*, v Awerso tale atto si costituiva in giudizio parte convenuta conlestando l'assunto attoreo e chiedendo la reiezione della domanda. Rilevava parte convenuta. che il ricorrente era sempre stato adibito alle operazioni per Iesecuzione del contratto di appalto con+,-_ unitamente ai lavoratori;' a seguito del trasferimento della stagionatura dei prodotti de, -- ', t r A.estinto il , entrambi licenziati dalla cella frigorifera in Novara e l'affidamento delle operazioni di stagionatura ad impresa diversa dalla convenuta. La soppressione del posto di lavoro era la conseguenza della soppressione del reparto in cui aveva prestato la propria opera il ricorrente, la residua attività della convenuta non necessitava di essere incrementata ed idioendentin servizio esaurivano le esigenze produttive- Parte convenuta rilevava infine di aver corrisposto le differenze retributive richieste a titolo di assegnifamiliari. Assunte le prove testimoniali, all'udienza in data 19 settembre 2007, esaurita la discussione, la causa veniva decisa come da separato dispositivo cui veniva data immediata le ura.

4 MOTIVI DELLA DECISIONE ll ricorso è fondato e merita accoglìmento. 1:rì lrtt v Parte convenuta ha dedotto la legittimità del licenziamento in quanlo motivato dalla soppressione del posto di lavoro al quale era assegnato!l ricorrente a seguito dell'estìnzione, il 31 dicembre 2005, del contratto di appalto con ta \. e il trasferimento dell'attività di stagionatura dei prodotti a diversa impresa; ricorrerebbe dunque nel caso in esame una ipotesi di soppressione del reparto di stagionatura cui era sempre stato adibito il riconente; il datore di lavoro ha altresì rilevato che I'organizzazione del lavoro dell'altro reparto, relativo ad altra cella frigorifera condotta in affitto direttamente dalla' f non richiedeva un numero di dipendenti maggiore di quello già impiegato. ll testel i ha confermato che il ricorrente aveva svolto a favore della convenuta mansioni dì addetto alla stagionatura, occupandosi della salatura, della fascettazione della bucatura delle forme di formaggìo. La alla cessazione del contratto di appalto intercorso con., lavorazione alla quale era addetto ricorrente, aveva continuato la attività di stagionatura nelle celle frigorìfere in locazione nei magazzini.:- ì a favore di clienti vari occupando propri dipendenti addetti alle mansioni di stagionatura (testi' ; \. Circostanza non contestata è che il mancato rinnovo del contratto di appalto avente ad oggetto I'esecuzione del servizio di stagionatura commissio-

5 nato dalla società lavorativa della ditta -abbia causato una contrazione dell'attività i.. Parte convenuta non ha tut tavia in alcun modo dimostrato in base a quale criteri abbia individuato rl ricorrente quale destinatario del provvedimento recesso. 'ù{r.' ì jr;i.!9 v E' infatti emersa, all'esito della istruttoria, la generica necessità della società di riduzione del personale non quella di risolvere il rapporto di lavoro con il ricorrente per soppressione delle mansioni di addetto alla stagionatura delle forme. La resistente non ha pertanto ottemperato all'onere della prova che sulla medesima gravava di dimostrare I'effettività delle ragioni post a base de licenziamento e la imposslbilità di una diversa ulilizzazione del lavoratore licenziato, nonché del rispetto delle regole di correttezza nella scelta del ricorrente tra più lavoratori occupati in posizione di fungibilità. A fronte dello svolgimento in diversi magazzini dello stesso tipo di attività, il venir meno dell'appalto non integra soppressione di un reparto produttivo, avendo la convenuta continuato a svolgere il medesimo tipo di lavorazione in altro magazzino. Trattasi pertanto non di diversi reparti produttivi ma di lavorazioni identiche svolte per conto di più committenti in due diversi magazzini. Le istanze istruttorie volte a provare la esistenza di esigenze tecnicoorganizzative in relazione alle quali era stata operata la scelta del ricoirente quale destinatario del prowedimento di recesso non sono state accolte

6 per Ia genericità della loro formulazione. Non è stato infatti in alcun modo dedotto e specificato quale fosse l,organigramma aziendale, il dettagtto delle mansioní assegnate aglí aitrí dipendenti non licenziatí, qua,ifossero le modalità di lavoro differenziate jl relazione ai diversi clienti ed ai singoli prodotti, a fronte peraltro dell'ammissione della convenuta che anche gli al_ tri dipendenti delll corrente, con inquadramento al V Iiveljo. erano addètti alle medesime mansioni del n- Infine nulla ha dedotto parte resistente per ciò che attiene alla compara_ zione dei carichi familiari del personale alle proprie dipendenze, mentre ri_ sulta da libro matricola l'assunzione di altri dipendenti in epoca successiva al ricorrenter e quindi con minore anzianità di servizio, che avevano conti_ nuato a prestare la propria attività lavorativa. Attese le motivazioni tutte sovra esposte ne consegue la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato con missiva in data 6 dicembre 2005 e la condanna di parte convenutalla riassunzione del ricorrent entro tre giorni owero al risarcimento del danno versandogli un'indennità pari a quailro mensìlità dell'ultima retribuzione globale dj fatto, oltre alla rivaluta_ zone monetaria e agli interessi dal dovuto al saldo. Le spese, liquidate come da disposjtivo, seguono il criterio della soccombenza. ll Giudice del Lavoro; P.Q.M.

7 Visto I'art. 429 c.p.c., deflnitivamente pronunciando, con sentenza per legge prowisoriamentesecutiva: Dichiara la illegittimità dèl licenziamento intimato con mjssiva in data 6 dicembre 2005 e condanna parte convenutalla riassunzione del ricorrente entro tre giorni ovvero al risarcimento del danno versandogli un'indennità \ pari a qualtro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dal dovuto al saldo. Condanna parte convenutal pagamenlo delle spese di giudizio a favore di parte ricorrente che liquida jn complessivi euro 2.300,00 per dìritti ed onorari, oltre al 12,50% per spese generali, lva e Cpa. Novara, 19 settembre MinuÈa 1l Boposilata,ll IL CANCELLIEdL C1 u'.h cafnerè L4laRt Ir depositata in :-4 0TT,zúr,:l r-g 0TT, 200? pubblicaèa can('elleria ll Giudice del Lavoro Dr.ssa Maria Gabriella Mariani {wt_q_ 5,:,ry:ff,.,:fu Ecì

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