Accordo tra il governo della Confederazione Svizzera e il Governo d Albania sulla cooperazione tecnica finanziaria e umanitaria

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Accordo tra il governo della Confederazione Svizzera e il Governo d Albania sulla cooperazione tecnica finanziaria e umanitaria"

Transcript

1 Traduzione 1 Accordo tra il governo della Confederazione Svizzera e il Governo d Albania sulla cooperazione tecnica finanziaria e umanitaria (Accordo quadro) Concluso il 20 febbraio 2001 Entrato in vigore mediante scambio di note il 28 giugno 2001 Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Albania (qui di seguito denominati «i due Governi») tenendo conto dei legami di amicizia esistenti tra i due Paesi, auspicando di rafforzare ulteriormente questi legami e di sviluppare una cooperazione tecnica e finanziaria fruttuosa tra i due Paesi, riconoscendo che lo sviluppo di questa cooperazione tecnica e finanziaria contribuirà a migliorare le condizioni sociali ed economiche ed a promuovere le riforme politiche, economiche e sociali in Albania, consapevoli che il Governo albanese si impegna a perseguire le riforme in modo da instaurare un economia di mercato in condizioni democratiche, riaffermando il loro impegno per una democrazia pluralistica che si basa sulla legge e sul rispetto dei diritti dell uomo, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Clausola generale 1.1 Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali come previsto in particolare dall Atto finale di Helsinki 2, dalla Carta di Parigi per una nuova Europa e dalla Convenzione europea dei diritti dell uomo 3 ha ispirato la politica nazionale ed estera dei due Governi e costituisce un elemento essenziale altrettanto importante degli obiettivi del presente Accordo. RS Dal testo originale inglese. 2 FF 1975 II RS

2 Art. 2 Obiettivi 2.1 I due Governi promuovono, nell ambito della loro rispettiva legislazione nazionale, la realizzazione di progetti d assistenza tecnica e finanziaria in Albania. Questi progetti sostengono le riforme politiche, economiche e sociali in Albania e attenuano i costi economici e sociali del processo di trasformazione in corso. 2.2 L Accordo fissa anche una struttura di regole e procedure per la pianificazione e la realizzazione di questi progetti. 2.3 L Accordo facilita, inoltre, l assistenza umanitaria e gli aiuti d urgenza apportati dalla Svizzera all Albania nel caso in cui il Governo albanese ne faccia richiesta. Art. 3 Forme di cooperazione Forme 3.1 La cooperazione deve assumere il carattere di assistenza tecnica e finanziaria nonché di aiuti umanitari e d urgenza. 3.2 Questa cooperazione è realizzata su basi bilaterali o in cooperazione con altri donatori oppure organizzazioni multilaterali. Assistenza tecnica 3.3 L assistenza tecnica è fornita sotto forma di trasferimento di know-how mediante servizi di formazione e di consulenza nonché sotto forma di equipaggiamento e materiale necessari al successo della realizzazione dei progetti. 3.4 I progetti realizzati fornendo assistenza tecnica all Albania devono contribuire alla soluzione di problemi scelti del processo di trasformazione politica, sociale ed economica. Va data particolare importanza: al sostegno della transizione nel settore sociale; alla conservazione e al ripristino dell ambiente naturale; alla promozione degli scambi scientifici e culturali; allo sviluppo del settore privato emergente in ambito economico; alla promozione del commercio e degli investimenti. Assistenza finanziaria 3.5 L assistenza finanziaria deve essere fornita su una base non rimborsabile al Governo d Albania per il finanziamento di beni, equipaggiamento e materiale svizzero per progetti prioritari come anche per i relativi servizi e il trasferimento di know-how, per il successo nella realizzazione dei progetti. 3.6 L assistenza finanziaria deve essere garantita per infrastrutture prioritarie e progetti di ripristino che non sono commercialmente sostenibili. Particolare importanza deve essere accordata ai progetti del settore energetico, sociale, delle comunicazioni, dei trasporti pubblici e dell ambiente. 3.7 Per ogni singolo progetto di assistenza finanziaria i due Governi si accordano mutualmente sulle condizioni di rimborso in valuta locale da parte dell utilizzatore 2662

3 finale in un fondo di contropartita. Tenendo conto della natura del progetto e della solvibilità dell utilizzatore finale, i due Governi possono convenire di rinunciare ad un rimborso. Aiuti d urgenza e aiuti umanitari 3.8 Sono concessi aiuti umanitari e d urgenza a seconda dei casi in risposta alle necessità urgenti riconosciute a livello internazionale tra la popolazione colpita da calamità naturali o da disastri provocati dall uomo. Art. 4 Obblighi 4.1 Per facilitare la realizzazione dei progetti nell ambito del presente Accordo, il Governo albanese: a) esenta da tasse, dazi doganali e altri oneri tutti gli equipaggiamenti, i servizi e i materiali forniti come concessione dal Governo svizzero nell ambito del presente Accordo; b) concede i permessi necessari all importazione e all esportazione dell equipaggiamento necessario alla realizzazione dei progetti; c) concede agli esperti stranieri impegnati nei progetti previsti nell ambito del presente accordo e alle loro famiglie, senza onere alcuno, i permessi di lavoro e di soggiorno necessari come anche l esenzione dal pagamento di tasse, di tutti gli altri oneri fiscali e dazi doganali relativi all importazione temporanea e la riesportazione dei beni personali. 4.2 Per pagamenti in fondi di contropartita in valuta locale (LEK), il Ministero albanese delle finanze apre conti speciali in conformità con la legislazione albanese. Sull uso di questi fondi di contropartita decidono i due Governi. I due Governi definiscono le strutture efficienti per l uso e l amministrazione dei fondi di contropartita. Art. 5 Clausola anticorruzione 5.1 Le parti contraenti condividono un interesse comune nella lotta contro la corruzione, che nuoce alla buona gestione degli affari pubblici e ad un impiego appropriato delle risorse destinate allo sviluppo, e compromette una leale ed aperta concorrenza basata sui prezzi e sulla qualità. Esse si impegnano pertanto ad unire i propri sforzi per combattere la corruzione e dichiarano quanto segue: nessuna offerta, nessun dono, pagamento, remunerazione o vantaggio di qualsiasi natura che potrebbe costituire un atto illecito o di corruzione è stato o sarà accordato a chicchessia, direttamente o indirettamente, in vista o come contropartita dell aggiudicazione o dell esecuzione del presente contratto. Qualsiasi atto di tale natura costituisce un motivo sufficiente per giustificare l annullamento del presente contratto o per adottare qualsiasi altra misura correttiva necessaria ai sensi della legge applicabile. 2663

4 Art. 6 Scopo e applicazione 6.1 Le disposizioni del presente Accordo sono applicate a: a) progetti su cui i due Governi si sono mutualmente accordati, b) progetti con enti o istituzioni di diritto pubblico o privato di entrambi i Paesi, progetti sui quali i due Governi o i loro rappresentanti autorizzati si sono accordati mutualmente per applicare mutatis mutandis le disposizioni dell articolo Il presente Accordo può essere applicato anche ai progetti già in corso oppure ai progetti in corso di preparazione prima dell entrata in vigore del presente Accordo. 6.3 Le disposizioni del presente Accordo vengono applicate anche alle operazioni svizzere di urgenza e di aiuto umanitario in Albania effettuate in caso di grave situazione di disagio per la popolazione. Art. 7 Autorità competenti, procedure e coordinazione 7.1 Le autorità svizzere competenti per l esecuzione dell assistenza tecnica e finanziaria sono: a) la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli Affari esteri; b) il Segretariato di Stato dell economia (Seco) del Dipartimento federale dell economia. Le due istituzioni la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Segretariato di Stato dell economia (Seco) sono rappresentati in Albania dall Ufficio svizzero di cooperazione dell Ambasciata svizzera di Tirana. 7.2 Le autorità albanesi competenti per l esecuzione dell assistenza economica e finanziaria sono: il Ministero della cooperazione economica e del commercio; il Ministero delle finanze. Da parte albanese la coordinazione per la realizzazione del presente Accordo è assicurata dal Ministero della cooperazione economica e del commercio. 7.3 Le richieste di assistenza da parte del Governo albanese sono trasmesse all Ufficio svizzero di cooperazione e da qui agli uffici competenti in Svizzera. L ufficio svizzero di cooperazione assicura inoltre il collegamento tra le autorità albanesi e le autorità svizzere per la realizzazione e il controllo dei progetti. 7.4 Gli aiuti svizzeri umanitari e d urgenza sono decisi dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli affari esteri. 7.5 Sulla base del presente Accordo ogni progetto deve essere soggetto ad un accordo particolare tra i partner del progetto che stipuli e definisca i diritti e gli obblighi dei due partner del progetto. 7.6 Per evitare che dei progetti vengano portati avanti in parallelo con altri donatori e per far sì che i progetti abbiano il massimo effetto possibile, i due Governi forni- 2664

5 scono tutti i mezzi e mettono a disposizione tutte le informazioni necessarie ad una coordinazione efficace dell assistenza internazionale. 7.7 I Governi si tengono mutualmente informati sui progetti intrapresi nell ambito del presente Accordo. Si scambiano i loro pareri e si incontrano periodicamente di comune accordo per discutere e valutare i programmi di cooperazione tecnica e finanziaria e prendere le misure appropriate per apportare miglioramenti. In queste occasioni i due Governi possono suggerire cambiamenti nei settori di cooperazione sopra indicati e/o procedure che tengano conto dei risultati della valutazione. Art. 8 Modifiche e composizione delle controversie 8.1 Qualsiasi modifica o emendamento del presente Accordo deve essere eseguito per scritto con l accordo di ogni Governo. 8.2 Ogni controversia risultante dal presente Accordo deve essere composta mediante negoziazioni diplomatiche. Art. 9 Durata 9.1 Il presente Accordo entra in vigore alla data di scambio dell ultima notifica che conferma che sono state completate dai due Governi le procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore. Il presente Accordo è applicato su una base temporanea a partire dal momento in cui viene firmato, conformemente alla legislazione nazionale dei due Paesi. Il presente Accordo rimane in vigore per cinque anni. Dopo questo periodo è rinnovato per periodi di cinque anni mediante scambio di lettere. Nel caso di grave violazione di qualsiasi elemento importante o obiettivo a cui si fa riferimento nell articolo 1 oppure nell articolo 2, ambedue i Governi hanno il diritto di sospendere o mettere termine con comunicazione scritta con effetto immediato a qualsiasi accordo particolare che si riferisca all articolo 6.1 e all articolo 7.5. Prima di fare ciò, il Governo che prende questa misura fornisce all altro Governo tutte le informazioni necessarie ad un esame approfondito della situazione in vista di trovare una soluzione. 9.2 In caso di denuncia conformemente all articolo 9.1, le disposizioni del presente Accordo continuano ad essere applicate a tutti i progetti per i quali ci si era accordati prima della denuncia. Fatto in due originali a Tirana il 20 febbraio 2001, in inglese e albanese, i due testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza tra la versione inglese e la versione albanese, prevarrà la versione inglese. Per il Governo della Confederazione Svizzera: Walter Fust Per il Governo della Repubblica di Albania: Ermelinda Meksi 2665

6 Per mantenere il parallelismo d impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota. 2666

Traduzione 1. Belp, 21 aprile Sergio França Danese Segretario generale Ministero brasiliano degli affari esteri Brasilia

Traduzione 1. Belp, 21 aprile Sergio França Danese Segretario generale Ministero brasiliano degli affari esteri Brasilia Traduzione 1 Scambio di lettere del 21 aprile 2015 tra la Svizzera e il Brasile concernente la soppressione reciproca dei visti per i titolari di passaporti ordinari Entrato in vigore il 21 maggio 2015

Dettagli

ARTICOLO 2 AREE DI COOPERAZIONE

ARTICOLO 2 AREE DI COOPERAZIONE MEMORANDUM D INTESA TRA LA SEGRETERIA DELLA FUNZIONE PUBBLICA DEGLI STATI UNITI MESSICANI E L AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA IN MATERIA DI INTEGRITA, TRASPARENZA E LOTTA ALLA

Dettagli

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1 Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1 951.93 del 6 ottobre 1995 (Stato 7 novembre 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31 bis capoversi 2 e

Dettagli

0.946.297.411. Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004)

0.946.297.411. Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004) Traduzione 1 Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2 Conchiuso il 24 novembre 1953 Approvato dall Assemblea federale il 23 marzo 1954 3 Entrato in vigore il

Dettagli

0.973.228.11. Traduzione 1 Accordo

0.973.228.11. Traduzione 1 Accordo Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero, rappresentato dall Ufficio federale dell economia esterna e la Korea Exchange Bank concernente l apertura di crediti di trasferimento 0.973.228.11

Dettagli

Concluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci;

Concluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci; Traduzione 1 0.741.619.291 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Croazia relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci Concluso il 30 giugno

Dettagli

MEMORANDUM D INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLO SPORT TRA. Il MINISTERO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

MEMORANDUM D INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLO SPORT TRA. Il MINISTERO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE MEMORANDUM D INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLO SPORT TRA E La COMMISSIONE AUSTRALIANA PER LO SPORT (che rappresenta anche l ISTITUTO AUSTRALIANO PER LO SPORT) 1. MEMORANDUM D INTESA SULLA COOPERAZIONE

Dettagli

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa Traduzione 1 0.192.110.36 Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa Concluso a Strasburgo il 5 marzo 1996 Firmato dalla Svizzera il

Dettagli

0.973.262.32. Traduzione 1

0.973.262.32. Traduzione 1 Traduzione 1 Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan concernente un credito di trasferimento e un dono 2 0.973.262.32 Firma decisa dal

Dettagli

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero (OACata) 974.03 del 24 ottobre 2001 (Stato 1 agosto 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 della legge federale del 19 marzo 1976

Dettagli

Accordo tra il Governo della Confederazione svizzera e il Governo del Pakistan concernente l apertura dei crediti di trasferimento

Accordo tra il Governo della Confederazione svizzera e il Governo del Pakistan concernente l apertura dei crediti di trasferimento Traduzione 1 Accordo tra il Governo della Confederazione svizzera e il Governo del Pakistan concernente l apertura dei crediti di trasferimento 0.973.262.31 Conchiuso il 22 giugno 1964 Entrato in vigore

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 17.12.2014 C(2014) 10145 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 17.12.2014 che approva determinati elementi del programma di cooperazione "Area alpina" ai fini

Dettagli

0.360.336.1. Accordo. Capitolo 1: Campo d applicazione e rispetto del diritto interno. Traduzione 1. (Stato 1 dicembre 2007)

0.360.336.1. Accordo. Capitolo 1: Campo d applicazione e rispetto del diritto interno. Traduzione 1. (Stato 1 dicembre 2007) Traduzione 1 Accordo tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti d America, agenti per conto delle autorità preposte al perseguimento penale della

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 14.7.2015 C(2015) 4814 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 14.7.2015 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Friuli Venezia Giulia FESR

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 9.12.2015 C(2015) 9108 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 9.12.2015 che approva determinati elementi del programma di cooperazione "(Interreg V-A) Italia-Svizzera"

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA TRA IL MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L INNOVAZIONE

PROTOCOLLO D INTESA TRA IL MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L INNOVAZIONE PROTOCOLLO D INTESA TRA IL MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L INNOVAZIONE E L AUTORITA PER LA VIGLANZA SUI CONTRATTI PUBBLCI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. Roma, 1 ottobre 2009 IL MINISTRO

Dettagli

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia Ordinanza sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia (Ordinanza sugli investimenti nell energia) 730.111 del 2 giugno 1997 (Stato il 24 giugno 1997) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Accordo. I. Campo d applicazione e rispetto del diritto interno. Traduzione 1

Accordo. I. Campo d applicazione e rispetto del diritto interno. Traduzione 1 Traduzione 1 Accordo tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti d America, agenti per conto delle autorità preposte al perseguimento penale della

Dettagli

Convenzione doganale concernente i pezzi di ricambio per la riparazione dei carri EUROP

Convenzione doganale concernente i pezzi di ricambio per la riparazione dei carri EUROP Traduzione 1 Convenzione doganale concernente i pezzi di ricambio per la riparazione dei carri EUROP 0.631.145.272 Conchiusa a Ginevra il 15 gennaio 1958 Approvata dall Assemblea federale il 10 marzo 1960

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 3.8.205 C(205) 5854 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 3.8.205 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Puglia FESR-FSE" per il sostegno

Dettagli

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese 951.25 del 6 ottobre 2006 (Stato 15 luglio 2007) L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA VISTO

PROTOCOLLO D INTESA VISTO PROTOCOLLO D INTESA TRA La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport con sede in Roma, Via della Stamperia, 8 nella persona del Sottosegretario

Dettagli

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO DEL MAROCCO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO DEL MAROCCO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO DEL MAROCCO Il Governo della Repubblica italiana ed il governo del Regno del Marocco qui di seguito

Dettagli

Scambio di note del 12 settembre 2002/30 aprile 2003

Scambio di note del 12 settembre 2002/30 aprile 2003 Scambio di note del 12 settembre 2002/30 aprile 2003 tra la Svizzera e la Francia concernente l istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione di Pontarlier in territorio francese

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 14.7.2015 C(2015) 4998 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 14.7.2015 che approva determinati elementi del programma operativo "PON Città metropolitane" per

Dettagli

Convenzione sul trasferimento dei condannati tra la Svizzera e la Repubblica del Perù

Convenzione sul trasferimento dei condannati tra la Svizzera e la Repubblica del Perù Traduzione 1 Convenzione sul trasferimento dei condannati tra la Svizzera e la Repubblica del Perù Conclusa il 18 novembre 2010 Entrata in vigore mediante scambio di note l 8 maggio 2012 La Svizzera e

Dettagli

Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alla sistemazione idraulica del torrente Breggia al confine italo-svizzero

Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alla sistemazione idraulica del torrente Breggia al confine italo-svizzero Testo originale 0.721.194.546.2 Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alla sistemazione idraulica del torrente Breggia al confine italo-svizzero Conclusa il 23 giugno 1972 Approvata dall Assemblea

Dettagli

Accordo. Traduzione 1

Accordo. Traduzione 1 Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein che modifica l Accordo del 19 dicembre 1996 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 25.11.2015 C(2015) 8452 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 25.11.2015 recante approvazione del programma operativo "Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020"

Dettagli

L 104/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 21.4.2007

L 104/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 21.4.2007 L 104/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 21.4.2007 REGOLAMENTO (CE) N. 434/2007 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione

Dettagli

Accordo amministrativo

Accordo amministrativo Testo originale 0.831.109.454.241 Accordo amministrativo concernente l applicazione del Secondo Accordo Aggiuntivo di sicurezza sociale del 2 aprile 1980 e la revisione dell Accordo amministrativo del

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 17.8.2015 C(2015) 5903 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 17.8.2015 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Veneto FESR 2014-2020"

Dettagli

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all equipollenza dei diplomi per l ammissione alle università

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all equipollenza dei diplomi per l ammissione alle università Traduzione 1 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all equipollenza dei diplomi per l ammissione alle università 0.414.11 Concluso a Strasburgo il 3 giugno 1964 Approvato dall Assemblea

Dettagli

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998) Traduzione 1 0.831.109.690.12 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 7 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Slovacca Concluso

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale Ordinanza sull organizzazione della statistica federale 431.011 del 30 giugno 1993 (Stato 1 agosto 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA TRA IL MINISTERO DELL EDUCAZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA, TRAMITE IL DIPARTIMENTO DELL ISTRUZIONE

PROTOCOLLO D INTESA TRA IL MINISTERO DELL EDUCAZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA, TRAMITE IL DIPARTIMENTO DELL ISTRUZIONE PROTOCOLLO D INTESA TRA IL MINISTERO DELL EDUCAZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA, TRAMITE IL DIPARTIMENTO DELL ISTRUZIONE ED IL MINISTERO DEGIL AFFARI ESTERI DEL MESSICO, TRAMITE L AMBASCIATA DEL

Dettagli

Dott. Paolo Di Costanzo. Forlì, 25 novembre 2010

Dott. Paolo Di Costanzo. Forlì, 25 novembre 2010 ORIGINE PREFERENZIALE REGOLE E PROCEDURE Dott. Paolo Di Costanzo Forlì, 25 novembre 2010 1 Struttura della presentazione Sguardo d insieme Le regole di origine preferenziale Le prove di origine preferenziale

Dettagli

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (Ordinanza sulle scuole universitarie professionali, OSUP) Modifica del 24 aprile 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina:

Dettagli

Convenzione che estende la competenza delle autorità qualificate a ricevere i riconoscimenti di figli naturali

Convenzione che estende la competenza delle autorità qualificate a ricevere i riconoscimenti di figli naturali Traduzione 1 0.211.112.13 Convenzione che estende la competenza delle autorità qualificate a ricevere i riconoscimenti di figli naturali Conchiusa a Roma il 14 settembre 1961 Istrumento di ratificazione

Dettagli

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers) 172.220.11 del 20 dicembre 2000 (Stato 1 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 32e capoverso

Dettagli

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PARERE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLA COOPERAZIONE

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XVI LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XVI LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XVI LEGISLATURA Doc. XVIII n. 138 RISOLUZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell Interno, ordinamento generale

Dettagli

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti d America sulla cooperazione scientifica e tecnologica

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti d America sulla cooperazione scientifica e tecnologica Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti d America sulla cooperazione scientifica e tecnologica 0.420.336.1 Concluso il 1 aprile 2009 Entrato in vigore mediante

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE NICCO, BRUGGER, ZELLER

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE NICCO, BRUGGER, ZELLER Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1608 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI NICCO, BRUGGER, ZELLER Ratifica ed

Dettagli

Accordo. Traduzione 1. (Stato 1 marzo 2008)

Accordo. Traduzione 1. (Stato 1 marzo 2008) Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d Islanda e il Regno di Norvegia sull attuazione, l applicazione e lo sviluppo dell acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi

Dettagli

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre

Dettagli

Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica

Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica 734.74 del 12 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2012) Approvato dal Consiglio federale il 21 novembre 2007 La Commissione dell energia elettrica,

Dettagli

Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade

Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo-USTRA) del 7 novembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge

Dettagli

Risoluzione 41/128 dell Assemblea Generale delle Nazioni unite, 4 dicembre 1986.

Risoluzione 41/128 dell Assemblea Generale delle Nazioni unite, 4 dicembre 1986. DICHIARAZIONE SUL DIRITTO ALLO SVILUPPO Risoluzione 41/128 dell Assemblea Generale delle Nazioni unite, 4 dicembre 1986. L Assemblea Generale, Avendo presenti i fini e i principi della Carta delle Nazioni

Dettagli

Sezione 1: Definizioni e obiettivi di promozione. del 29 novembre 2016

Sezione 1: Definizioni e obiettivi di promozione. del 29 novembre 2016 Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale del 29 novembre 2016 Il Dipartimento

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 12.2.2015 C(2015) 922 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 12.2.2015 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Piemonte FESR" per il sostegno

Dettagli

CONVENZIONE DI CO-TUTELA DI TESI DI DOTTORATO DI RICERCA

CONVENZIONE DI CO-TUTELA DI TESI DI DOTTORATO DI RICERCA CONVENZIONE DI CO-TUTELA DI TESI DI DOTTORATO DI RICERCA L Università degli Studi di Firenze con sede in Firenze, Piazza S. Marco 4, codice fiscale n. 01279680480, rappresentata dal Rettore Prof. nato

Dettagli

Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni)

Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni) Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della

Dettagli

Il nuovo pacchetto sugli aiuti di Stato relativi ai SIEG. DG Concorrenza

Il nuovo pacchetto sugli aiuti di Stato relativi ai SIEG. DG Concorrenza Il nuovo pacchetto sugli aiuti di Stato relativi ai SIEG DG Concorrenza Pacchetto adottato il 20.12.2011 Disciplina di qualità per i servizi di interesse generale Proposte della Commissione per la modernizzazione

Dettagli

I Protocollo dell Aia 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

I Protocollo dell Aia 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato Traduzione I Protocollo dell Aia 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato Conchiuso all Aia il 14 maggio 1954 Le Alte Parti contraenti hanno convenuto quanto segue: I 1. Ogni

Dettagli

Misura M19. Sostegno allo sviluppo locale LEADER (da art. 42 a 44) Interventi

Misura M19. Sostegno allo sviluppo locale LEADER (da art. 42 a 44) Interventi M19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (da art. 42 a 44) Interventi 19.1.1 Sostegno preparatorio 19.2.1 Sostegno all esecuzione degli interventi nell ambito della strategia di sviluppo locale di tipo

Dettagli

414.134.2 Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna

414.134.2 Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna del 13 dicembre 1999 (Stato 12 ottobre 2004) La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera

Dettagli

Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro Stato del 25.10.2005, su riserva di eventuali modifiche redazionali della cancelleria federale. Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il

Dettagli

Innanzitutto vogliamo cordialmente presentarle un breve riepilogo del nostro Studio.

Innanzitutto vogliamo cordialmente presentarle un breve riepilogo del nostro Studio. ,Tirana Tirana, il 19/09/2016 Oggetto: GUIDA SULLE TASSE E IMPOSTE IN ALBANIA. Innanzitutto vogliamo cordialmente presentarle un breve riepilogo del nostro Studio. Il nostro Studio di Dottori Commercialisti

Dettagli

Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein Traduzione 1 0.142.115.142 Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi nell altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri

Dettagli

Convenzione concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee

Convenzione concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee Traduzione 1 0.221.211.4 Convenzione concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee Conchiusa all Aia il 15 giugno 1955 Approvata dall

Dettagli

Testo originale. Bruxelles, 14 luglio 1986

Testo originale. Bruxelles, 14 luglio 1986 Scambio di lettere del 14 luglio 1986 tra la Svizzera e la Commissione delle CE relativo all adeguamento delle concessioni concernenti gli scambi reciproci di formaggio 0.632.401.815 Approvato dall Assemblea

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 12.2.2015 C(2015) 928 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 12.2.2015 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Emilia Romagna FESR" per

Dettagli

DELIBERAZIONE N. 18/33

DELIBERAZIONE N. 18/33 Oggetto: Programma Operativo del Fondo Europeo della Pesca. Revisione delle linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi stabilite dalle Delib.G.R. n. 10/35 dell' l'11.2.2009, n. 50/40 del 10.11.2009

Dettagli

Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Indiana

Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Indiana Traduzione 1 Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Indiana Conclusa il 3 settembre 2009 Approvata dall Assemblea federale il 15 settembre 2010 2 Entrata in vigore

Dettagli

II Pilastro PAC Politiche di Sviluppo Rurale. Parte Generale. Simone Severini

II Pilastro PAC Politiche di Sviluppo Rurale. Parte Generale. Simone Severini II Pilastro PAC Politiche di Sviluppo Rurale Parte Generale Simone Severini Tre diversi modelli di Sviluppo Rurale: modello settoriale: sviluppo rurale imperniato sul settore agricolo modello redistributivo:

Dettagli

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di San Marino sullo scambio di informazioni in materia fiscale

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di San Marino sullo scambio di informazioni in materia fiscale Testo originale Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di San Marino sullo scambio di informazioni in materia fiscale Concluso il 16 maggio 2014 Approvato dall Assemblea federale il 20

Dettagli

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista del Vietnam sulla cooperazione in materia di adozione di minori

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista del Vietnam sulla cooperazione in materia di adozione di minori Traduzione 1 0.211.221.319.789 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista del Vietnam sulla cooperazione in materia di adozione di minori Concluso il 20 dicembre 2005 Strumenti di

Dettagli

CONVENZIONE SULL UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DEI CITTADINI E DEGLI STRANIERI IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE,

CONVENZIONE SULL UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DEI CITTADINI E DEGLI STRANIERI IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE, Convenzione 118 CONVENZIONE SULL UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DEI CITTADINI E DEGLI STRANIERI IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE, 1962 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro;

Dettagli

Version date: International Outer Space Law, Volume 1, Part 1 11/7/ :15:00 AM OPS-Alaska

Version date: International Outer Space Law, Volume 1, Part 1 11/7/ :15:00 AM OPS-Alaska ACCORDO PER IL SALVATAGGIO DEGLI ASTRONAUTI, IL RITORNO DEGLI ASTRONAUTI E LA RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI INVIATI NELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO 672 UNTS 119 Adotatto a Londra, Mosca e Washington il 22

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2706-A RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) (Relatore PELLICINI) Comunicata alla Presidenza il 26 marzo 2004 SUL DISEGNO DI

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA TRA IL MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EL INNOVAZIONE, L ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

PROTOCOLLO D INTESA TRA IL MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EL INNOVAZIONE, L ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI PROTOCOLLO D INTESA TRA IL MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EL INNOVAZIONE, L ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI E TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA Torino, 9 ottobre 2009 IL MINISTRO PER

Dettagli

C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile,

C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, L Ufficio di Roma C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 1 Convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile (Nota : data di entrata in vigore : 19/11/2000)

Dettagli

Regolamento sui sussidi della Commissione per la tecnologia e l innovazione

Regolamento sui sussidi della Commissione per la tecnologia e l innovazione Regolamento sui sussidi della Commissione per la tecnologia e l innovazione del 13 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) approvato dal Consiglio federale il 29 novembre 2013 La Commissione per la tecnologia

Dettagli

Tabella delle concordanze: avamprogetto LPD/ riforma del Consiglio d Europa / riforma dell Unione europea

Tabella delle concordanze: avamprogetto LPD/ riforma del Consiglio d Europa / riforma dell Unione europea Tabella delle concordanze: avamprogetto LPD/ riforma del Consiglio d Europa / riforma dell Unione europea Avamprogetto LPD Progetto STE 108 1 Direttiva (UE) 2016/680 2 Regolamento (UE) 2016/679 3 Sezione

Dettagli

Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)

Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero (SCA) Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero (SCA) (Regolamento interno SCA) del xx dicembre 2014 L amministrazione della SCA, visto l articolo 10 della legge federale del 20 giugno

Dettagli

Convenzione. Traduzione 1

Convenzione. Traduzione 1 Traduzione 1 Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativa al raccordo della Svizzera alla rete ferroviaria francese e in particolare Conclusa il 5 novembre

Dettagli

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private (ODPSP) 935.412 del 12 agosto 2015 (Stato 1 settembre 2015) Il Consiglio federale Svizzero, visto l articolo

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell Unione europea, e all applicazione provvisoria, dell accordo

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE IT IT IT COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 17/IX/2007 C (2007) 4233 def. NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17/IX/2007 che adotta il programma operativo "INTERREG

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 3.2.2014 COM(2014) 48 final 2014/0029 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo

Dettagli

Il Patto dei Sindaci e il PAES Un impegno per l energia sostenibile

Il Patto dei Sindaci e il PAES Un impegno per l energia sostenibile Febbraio 2014 n.b. il documento del PAES è in fase di valutazione da parte del CCR della Commissione Europea. 1 Il Patto dei Sindaci e il PAES Un impegno per l energia sostenibile Comune di Latina - Servizio

Dettagli

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni) 172.041.11 del 23 novembre 2005 (Stato 13 dicembre 2005)

Dettagli

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale

Dettagli

BOZZA PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE TOSCANA E PARTI SOCIALI REGIONALI PER UN SISTEMA REGIONALE DI MOBILITA DEI CITTADINI TOSCANI TRA PREMESSO

BOZZA PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE TOSCANA E PARTI SOCIALI REGIONALI PER UN SISTEMA REGIONALE DI MOBILITA DEI CITTADINI TOSCANI TRA PREMESSO BOZZA PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE TOSCANA E PARTI SOCIALI REGIONALI PER UN SISTEMA REGIONALE DI MOBILITA DEI CITTADINI TOSCANI L'anno, il giorno La Regione Toscana TRA E Parti sociali. PREMESSO - Che

Dettagli

I programmi europei per i giovani

I programmi europei per i giovani I programmi europei per i giovani Gli obiettivi 1. Promuovere la cittadinanza europea attiva nei giovani, favorendo la mobilità dei giovani e incoraggiandone lo spirito di iniziativa, d impresa e di creatività.

Dettagli

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 14 novembre 2006) b. all Istituto federale della proprietà intellettuale;

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 14 novembre 2006) b. all Istituto federale della proprietà intellettuale; Ordinanza sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione (Ordinanza sulla retribuzione dei quadri)

Dettagli

Convenzione tra la Svizzera e il Regno del Marocco sul trasferimento dei condannati

Convenzione tra la Svizzera e il Regno del Marocco sul trasferimento dei condannati Traduzione 1 Convenzione tra la Svizzera e il Regno del Marocco sul trasferimento dei condannati 0.344.549 Conclusa il 14 luglio 2000 Approvata dall Assemblea federale il 4 giugno 2002 2 Entrata in vigore

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI. REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI. Art. 12 Legge 7 agosto 1990 n.241 Approvato con delibera di Consiglio comunale n.44 del

Dettagli

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO PROTOCOLLO DI INTESA TRA L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO E L AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO L Autorità Garante della concorrenza e del Mercato (di seguito denominata AGCM o Autorità )

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 23.2.2015 C(2015) 1343 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 23.2.2015 che approva determinati elementi del programma operativo " PON Governance e Capacità

Dettagli

WORLD S VEHICLE DOCUMENTS

WORLD S VEHICLE DOCUMENTS WORL S VEHICLE OCUMENTS CCORO ILTERLE - LGERI ccordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica lgerina emocratica e Popolare sulla conversione delle patenti di guida (Entrato

Dettagli

Convegno L EUROPA ABBRACCIA L AFRICA / 5

Convegno L EUROPA ABBRACCIA L AFRICA / 5 Convegno L EUROPA ABBRACCIA L AFRICA / 5 Comunicazione della Commissione Europea n. 263 del 13 maggio 2014: «Un ruolo più incisivo del settore privato nella crescita inclusiva e sostenibile dei paesi in

Dettagli

Evitare mancati pagamenti e carenze di liquidità

Evitare mancati pagamenti e carenze di liquidità Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni SERV per gli esportatori svizzeri Evitare mancati pagamenti e carenze di liquidità La SERV assicura operazioni di esportazione contro rischi politici

Dettagli

Direttiva concernente la concessione e la ripartizione. ai sensi dell articolo 5 capoverso 2 LIC

Direttiva concernente la concessione e la ripartizione. ai sensi dell articolo 5 capoverso 2 LIC Eidgenössisches Departement für della formazione e della ricerca DEFR Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen BFK Direttiva concernente la concessione e la ripartizione di aiuti finanziari alle organizzazioni

Dettagli

Convenzione tra. LYCÉE HENRI IV DI PARIGI con sede 23, rue Clovis Paris cedex 05 Dirigente scolastico Dott. Patrice Corre PREMESSO

Convenzione tra. LYCÉE HENRI IV DI PARIGI con sede 23, rue Clovis Paris cedex 05 Dirigente scolastico Dott. Patrice Corre PREMESSO Convenzione tra IL CONVITTO NAZIONALE VITTORIO EMANUELE II DI ROMA con sede Piazza Monte Grappa 5 00195 Roma Rappresentato dal Rettore - Dirigente scolastico Dott. Paolo Reale E LYCÉE HENRI IV DI PARIGI

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 15.12.2015 COM(2015) 643 final 2015/0293 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell accordo tra l Unione europea e la Repubblica Popolare Cinese

Dettagli

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Svizzera nell ambito del Sistema di preferenze generalizzate

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Svizzera nell ambito del Sistema di preferenze generalizzate Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Svizzera nell ambito del Sistema di preferenze generalizzate Allegato 2 Firmato a Bruxelles il 14 dicembre 2000 Applicato provvisoriamente

Dettagli

Concluso il 23 giugno 2004 Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 maggio Titolo I: Campo d applicazione e definizioni

Concluso il 23 giugno 2004 Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 maggio Titolo I: Campo d applicazione e definizioni Traduzione 1 0.741.619.127 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e merci Concluso

Dettagli

Guida ai Finanziamenti Europei per il settore no-profit.- Linee di bilancio esterne

Guida ai Finanziamenti Europei per il settore no-profit.- Linee di bilancio esterne Guida ai Finanziamenti Europei per il settore no-profit.- Linee di bilancio esterne Di seguito pubblichiamo una Guida sintetica volta ad informare le Organizzazioni di Volontariato sui finanziamenti europei.

Dettagli