Accordo tra il governo della Confederazione Svizzera e il Governo d Albania sulla cooperazione tecnica finanziaria e umanitaria
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1 Traduzione 1 Accordo tra il governo della Confederazione Svizzera e il Governo d Albania sulla cooperazione tecnica finanziaria e umanitaria (Accordo quadro) Concluso il 20 febbraio 2001 Entrato in vigore mediante scambio di note il 28 giugno 2001 Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Albania (qui di seguito denominati «i due Governi») tenendo conto dei legami di amicizia esistenti tra i due Paesi, auspicando di rafforzare ulteriormente questi legami e di sviluppare una cooperazione tecnica e finanziaria fruttuosa tra i due Paesi, riconoscendo che lo sviluppo di questa cooperazione tecnica e finanziaria contribuirà a migliorare le condizioni sociali ed economiche ed a promuovere le riforme politiche, economiche e sociali in Albania, consapevoli che il Governo albanese si impegna a perseguire le riforme in modo da instaurare un economia di mercato in condizioni democratiche, riaffermando il loro impegno per una democrazia pluralistica che si basa sulla legge e sul rispetto dei diritti dell uomo, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Clausola generale 1.1 Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali come previsto in particolare dall Atto finale di Helsinki 2, dalla Carta di Parigi per una nuova Europa e dalla Convenzione europea dei diritti dell uomo 3 ha ispirato la politica nazionale ed estera dei due Governi e costituisce un elemento essenziale altrettanto importante degli obiettivi del presente Accordo. RS Dal testo originale inglese. 2 FF 1975 II RS
2 Art. 2 Obiettivi 2.1 I due Governi promuovono, nell ambito della loro rispettiva legislazione nazionale, la realizzazione di progetti d assistenza tecnica e finanziaria in Albania. Questi progetti sostengono le riforme politiche, economiche e sociali in Albania e attenuano i costi economici e sociali del processo di trasformazione in corso. 2.2 L Accordo fissa anche una struttura di regole e procedure per la pianificazione e la realizzazione di questi progetti. 2.3 L Accordo facilita, inoltre, l assistenza umanitaria e gli aiuti d urgenza apportati dalla Svizzera all Albania nel caso in cui il Governo albanese ne faccia richiesta. Art. 3 Forme di cooperazione Forme 3.1 La cooperazione deve assumere il carattere di assistenza tecnica e finanziaria nonché di aiuti umanitari e d urgenza. 3.2 Questa cooperazione è realizzata su basi bilaterali o in cooperazione con altri donatori oppure organizzazioni multilaterali. Assistenza tecnica 3.3 L assistenza tecnica è fornita sotto forma di trasferimento di know-how mediante servizi di formazione e di consulenza nonché sotto forma di equipaggiamento e materiale necessari al successo della realizzazione dei progetti. 3.4 I progetti realizzati fornendo assistenza tecnica all Albania devono contribuire alla soluzione di problemi scelti del processo di trasformazione politica, sociale ed economica. Va data particolare importanza: al sostegno della transizione nel settore sociale; alla conservazione e al ripristino dell ambiente naturale; alla promozione degli scambi scientifici e culturali; allo sviluppo del settore privato emergente in ambito economico; alla promozione del commercio e degli investimenti. Assistenza finanziaria 3.5 L assistenza finanziaria deve essere fornita su una base non rimborsabile al Governo d Albania per il finanziamento di beni, equipaggiamento e materiale svizzero per progetti prioritari come anche per i relativi servizi e il trasferimento di know-how, per il successo nella realizzazione dei progetti. 3.6 L assistenza finanziaria deve essere garantita per infrastrutture prioritarie e progetti di ripristino che non sono commercialmente sostenibili. Particolare importanza deve essere accordata ai progetti del settore energetico, sociale, delle comunicazioni, dei trasporti pubblici e dell ambiente. 3.7 Per ogni singolo progetto di assistenza finanziaria i due Governi si accordano mutualmente sulle condizioni di rimborso in valuta locale da parte dell utilizzatore 2662
3 finale in un fondo di contropartita. Tenendo conto della natura del progetto e della solvibilità dell utilizzatore finale, i due Governi possono convenire di rinunciare ad un rimborso. Aiuti d urgenza e aiuti umanitari 3.8 Sono concessi aiuti umanitari e d urgenza a seconda dei casi in risposta alle necessità urgenti riconosciute a livello internazionale tra la popolazione colpita da calamità naturali o da disastri provocati dall uomo. Art. 4 Obblighi 4.1 Per facilitare la realizzazione dei progetti nell ambito del presente Accordo, il Governo albanese: a) esenta da tasse, dazi doganali e altri oneri tutti gli equipaggiamenti, i servizi e i materiali forniti come concessione dal Governo svizzero nell ambito del presente Accordo; b) concede i permessi necessari all importazione e all esportazione dell equipaggiamento necessario alla realizzazione dei progetti; c) concede agli esperti stranieri impegnati nei progetti previsti nell ambito del presente accordo e alle loro famiglie, senza onere alcuno, i permessi di lavoro e di soggiorno necessari come anche l esenzione dal pagamento di tasse, di tutti gli altri oneri fiscali e dazi doganali relativi all importazione temporanea e la riesportazione dei beni personali. 4.2 Per pagamenti in fondi di contropartita in valuta locale (LEK), il Ministero albanese delle finanze apre conti speciali in conformità con la legislazione albanese. Sull uso di questi fondi di contropartita decidono i due Governi. I due Governi definiscono le strutture efficienti per l uso e l amministrazione dei fondi di contropartita. Art. 5 Clausola anticorruzione 5.1 Le parti contraenti condividono un interesse comune nella lotta contro la corruzione, che nuoce alla buona gestione degli affari pubblici e ad un impiego appropriato delle risorse destinate allo sviluppo, e compromette una leale ed aperta concorrenza basata sui prezzi e sulla qualità. Esse si impegnano pertanto ad unire i propri sforzi per combattere la corruzione e dichiarano quanto segue: nessuna offerta, nessun dono, pagamento, remunerazione o vantaggio di qualsiasi natura che potrebbe costituire un atto illecito o di corruzione è stato o sarà accordato a chicchessia, direttamente o indirettamente, in vista o come contropartita dell aggiudicazione o dell esecuzione del presente contratto. Qualsiasi atto di tale natura costituisce un motivo sufficiente per giustificare l annullamento del presente contratto o per adottare qualsiasi altra misura correttiva necessaria ai sensi della legge applicabile. 2663
4 Art. 6 Scopo e applicazione 6.1 Le disposizioni del presente Accordo sono applicate a: a) progetti su cui i due Governi si sono mutualmente accordati, b) progetti con enti o istituzioni di diritto pubblico o privato di entrambi i Paesi, progetti sui quali i due Governi o i loro rappresentanti autorizzati si sono accordati mutualmente per applicare mutatis mutandis le disposizioni dell articolo Il presente Accordo può essere applicato anche ai progetti già in corso oppure ai progetti in corso di preparazione prima dell entrata in vigore del presente Accordo. 6.3 Le disposizioni del presente Accordo vengono applicate anche alle operazioni svizzere di urgenza e di aiuto umanitario in Albania effettuate in caso di grave situazione di disagio per la popolazione. Art. 7 Autorità competenti, procedure e coordinazione 7.1 Le autorità svizzere competenti per l esecuzione dell assistenza tecnica e finanziaria sono: a) la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli Affari esteri; b) il Segretariato di Stato dell economia (Seco) del Dipartimento federale dell economia. Le due istituzioni la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Segretariato di Stato dell economia (Seco) sono rappresentati in Albania dall Ufficio svizzero di cooperazione dell Ambasciata svizzera di Tirana. 7.2 Le autorità albanesi competenti per l esecuzione dell assistenza economica e finanziaria sono: il Ministero della cooperazione economica e del commercio; il Ministero delle finanze. Da parte albanese la coordinazione per la realizzazione del presente Accordo è assicurata dal Ministero della cooperazione economica e del commercio. 7.3 Le richieste di assistenza da parte del Governo albanese sono trasmesse all Ufficio svizzero di cooperazione e da qui agli uffici competenti in Svizzera. L ufficio svizzero di cooperazione assicura inoltre il collegamento tra le autorità albanesi e le autorità svizzere per la realizzazione e il controllo dei progetti. 7.4 Gli aiuti svizzeri umanitari e d urgenza sono decisi dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli affari esteri. 7.5 Sulla base del presente Accordo ogni progetto deve essere soggetto ad un accordo particolare tra i partner del progetto che stipuli e definisca i diritti e gli obblighi dei due partner del progetto. 7.6 Per evitare che dei progetti vengano portati avanti in parallelo con altri donatori e per far sì che i progetti abbiano il massimo effetto possibile, i due Governi forni- 2664
5 scono tutti i mezzi e mettono a disposizione tutte le informazioni necessarie ad una coordinazione efficace dell assistenza internazionale. 7.7 I Governi si tengono mutualmente informati sui progetti intrapresi nell ambito del presente Accordo. Si scambiano i loro pareri e si incontrano periodicamente di comune accordo per discutere e valutare i programmi di cooperazione tecnica e finanziaria e prendere le misure appropriate per apportare miglioramenti. In queste occasioni i due Governi possono suggerire cambiamenti nei settori di cooperazione sopra indicati e/o procedure che tengano conto dei risultati della valutazione. Art. 8 Modifiche e composizione delle controversie 8.1 Qualsiasi modifica o emendamento del presente Accordo deve essere eseguito per scritto con l accordo di ogni Governo. 8.2 Ogni controversia risultante dal presente Accordo deve essere composta mediante negoziazioni diplomatiche. Art. 9 Durata 9.1 Il presente Accordo entra in vigore alla data di scambio dell ultima notifica che conferma che sono state completate dai due Governi le procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore. Il presente Accordo è applicato su una base temporanea a partire dal momento in cui viene firmato, conformemente alla legislazione nazionale dei due Paesi. Il presente Accordo rimane in vigore per cinque anni. Dopo questo periodo è rinnovato per periodi di cinque anni mediante scambio di lettere. Nel caso di grave violazione di qualsiasi elemento importante o obiettivo a cui si fa riferimento nell articolo 1 oppure nell articolo 2, ambedue i Governi hanno il diritto di sospendere o mettere termine con comunicazione scritta con effetto immediato a qualsiasi accordo particolare che si riferisca all articolo 6.1 e all articolo 7.5. Prima di fare ciò, il Governo che prende questa misura fornisce all altro Governo tutte le informazioni necessarie ad un esame approfondito della situazione in vista di trovare una soluzione. 9.2 In caso di denuncia conformemente all articolo 9.1, le disposizioni del presente Accordo continuano ad essere applicate a tutti i progetti per i quali ci si era accordati prima della denuncia. Fatto in due originali a Tirana il 20 febbraio 2001, in inglese e albanese, i due testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza tra la versione inglese e la versione albanese, prevarrà la versione inglese. Per il Governo della Confederazione Svizzera: Walter Fust Per il Governo della Repubblica di Albania: Ermelinda Meksi 2665
6 Per mantenere il parallelismo d impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota. 2666
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