La Fattoria Didattica. Inquadramento giuridico, assicurativo e fiscale (Villa Chiozza, 05 febbraio 2009)
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1 La Fattoria Didattica Inquadramento giuridico, assicurativo e fiscale (Villa Chiozza, 05 febbraio 2009)
2 Cosa è una attività agricole e chi la esercita? Affrontiamo il problema da 2 punti distinti: 1) approccio civilistico 2) approccio fiscale La differenza è importante sia dal punto di vista: - tecnico (stessi presupposti ma regole diverse) - temporale (sfasamento tra le norme) Villa Chiozza, 05 Febbraio
3 Art del Codice Civile (nuovo dall anno 2001) È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Villa Chiozza, 05 Febbraio
4 Decreto Legislativo 228 del 18 maggio 2001 (detta Legge di Orientamento in agricoltura) Decreto che riforma il Codice Civile - nuova figura di imprenditore agricolo con approccio civilistico Legge 350 del 23 dicembre 2003 (Legge Finanziaria per l anno 2004) Legge di riforma del settore fiscale in agricoltura Decreto Legislativo 99 del 29 marzo nuove opportunità per l agricoltore che può applicare le regole della Legge di Orientamento con un nuovo approccio fiscale Villa Chiozza, 05 Febbraio
5 NORMA CIVILISTICA: Le attività agricole si dividono in due categorie: a) attività agricole principali; b) attività agricole connesse; a) Le attività agricole principali sono rappresentate dalla coltivazione del fondo, dalla silvicoltura e dall allevamento degli animali. b) Le attività agricole per connessione sono quelle esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività principali. Villa Chiozza, 05 Febbraio
6 L attività connessa si qualifica come agricola se: 1) c è un collegamento soggettivo ovvero le attività devono essere svolte dallo stesso soggetto qualificabile come imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa una attività agricola principale; 2) c è un collegamento oggettivo ovvero aziendale individuato dalla circostanza che i prodotti, le dotazioni e la professionalità provengano prevalentemente dall attività agricola principale. Villa Chiozza, 05 Febbraio
7 NORME FISCALI (art. 1 D.Lgs.99/2004): Qualifica fiscale di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) Ai fini dell applicazione della normativa catastale (tassazione forfetaria Reddito Dom/Agr IRPEF) è imprenditore agricolo professionale colui il quale, - in possesso di conoscenze e competenze professionali, - dedichi alle attività agricole di cui all art del C.C., direttamente o in qualità di socio di società, - almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e - che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. (sono escluse da questo calcolo le pensioni d ogni genere ) Villa Chiozza, 05 Febbraio
8 NORME FISCALI PREVIDENZIALI (art. 1 D.Lgs.99/2004): Qualifica fiscale di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) All imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale (INPS ex S.C.A.U.), sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta (I.V.A., I.R.A.P.) e creditizia (P.P.C.) stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. Villa Chiozza, 05 Febbraio
9 Le attività agricole si possono definire: A) TRADIZIONALI riconducibili alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura e all allevamento degli animali) B) CONNESSE sussistenza dei seguenti requisiti: - prevalenza dei prodotti propri (più del 50%) rispetto a quelli acquistati da terzi; - inclusione dei prodotti nel Decreto Ministeriale (Decreto Ministeriale del 26/10/2007) A) + B) = tassazione a Reddito Dom./Agr. Villa Chiozza, 05 Febbraio
10 In relazione al reddito delle attività di - manipolazione, - conservazione, - trasformazione, - commercializzazione e - valorizzazione, riguarda prodotti: - ottenuti prevalentemente dall attività agricola principale; - non compresi nel Decreto Ministeriale. Per la tassazione IRPEF di questi redditi prevede una aliquota forfetaria pari al 15%. (È comunque possibile l opzione per la tassazione ordinaria). Villa Chiozza, 05 Febbraio
11 Decreto del 26/10/ Titolo del provvedimento: Individuazione dei beni che possono formare oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13/11/2007) TABELLA DEI PRODOTTI AGRICOLI - Produzione di carni e prodotti della loro macellazione ( ); - Produzione di carne essiccata, salata o affumicata (speck, prosciutto crudo, bresaola), produzione di salsicce e salami (ex ); - Lavorazione e conservazione delle patate ( ), escluse le produzioni di puré di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate; - Produzione di succhi di frutta e di ortaggi ( ); - Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n. c.a. ( ); - Produzione di olio di oliva e di semi oleosi ( ); - Produzione di olio di semi di granoturco (olio di mais) (ex ); - Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte ( ); - Lavorazione delle granaglie (da a ); - Produzione di vini ( ); - Produzione di aceto (ex ); - Produzione di sidro ed altre bevande fermentate ( ); - Disidratazione di erba medica (ex ); - Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex ); - Conservazione di pesce, crostacei e molluschi, interi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia (ex ) e produzione di filetti di pesce (ex ); - Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, e 01.13, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi. Villa Chiozza, 05 Febbraio
12 N.B.: L Agenzia delle Entrate nella circolare n.44/e del ribadisce che: le attività consistenti nella semplice conservazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti acquistati presso terzi non possono costituire un attività connessa. Per poter assumere tale qualifica è necessario che si verifichi una sostanziale manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli. Ovviamente, le predette attività, se riguardanti prodotti propri, rientrano comunque nell ambito delle attività connesse. Le attività in esame, mancando la necessaria connessione con l attività agricola principale, sono tassate secondo le regole del reddito d impresa ordinario (ricavi costi) e sono escluse dall applicazione del regime forfetario di cui all art. 56-bis del T.U.I.R. Villa Chiozza, 05 Febbraio
13 IRAP Ai fini IRAP, la determinazione del valore della produzione netta per le attività agricole produttive di reddito d impresa tradizionale ex art. 32, nuovo TUIR, è effettuata sulla base del reddito determinato sulla differenza tra ricavi meno costi definiti dalla registrazioni I.V.A. Al relativo valore della produzione netta si applica l aliquota agevolata dell 1,9% diventata dal definitiva e non più soggetta a proroghe o modifiche. Ai fini IRAP, la determinazione del valore della produzione netta per le attività agricole produttive di reddito d impresa tradizionale ma legato alle attività contenute nell elenco ministeriale, rientranti nel reddito agrario, si applica l aliquota del 4,25%. Villa Chiozza, 05 Febbraio
14 I.V.A. Regime speciale: la determinazione del debito I.V.A. verso l Erario viene determinato in modo forfetario sulle percentuali di compensazione determinate sulle aliquote applicabili ai soli ricavi. Regime normale: la determinazione del debito/credito I.V.A. verso l Erario, viene determinato dalla differenza tra l I.V.A. ottenuta dai ricavi meno l I.V.A. versata sui costi. Con obbligo di ricevuta fiscale verso il consumatore privato finale. N.B.: Per le attività contenute nell elenco ministeriale, comunque rientranti nel reddito agrario, non è prevista alcuna forfetizzazione per l I.V.A. che deve essere versata per intero sull aliquota propria del prodotto. Per i prodotti rientranti nel Decreto Ministeriale, anche se l azienda adotta il regime speciale, c è l obbligo di ricevuta fiscale verso il consumatore privato finale. Villa Chiozza, 05 Febbraio
15 La Fattoria Didattica ATTIVITÀ DI FORNITURA DI SERVIZI Le attività di fornitura di servizi effettuate dagli imprenditori agricoli mediante l utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell azienda normalmente impiegate nell attività agricola esercitata in relazione alle quali il comma 3 dell art. 56-bis, TUIR introduce un regime di tassazione forfetaria in misura pari al: 25% dei corrispettivi, derivanti da tali attività, registrati o soggetti a registrazione ai fini IVA. È comunque possibile l opzione per la tassazione ordinaria. Sul punto, l Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 44/E ribadisce che tali attività, per rientrare tra le attività agricole connesse, non devono assumere il carattere di attività agricola principale per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane impiegate. Ai fini della tassazione forfetaria è inoltre richiesto l utilizzo prevalente di attrezzature normalmente impiegate nella propria attività agricola principale rispetto a quelle impiegate esclusivamente per l attività di servizi in conto terzi. Villa Chiozza, 05 Febbraio
16 La Fattoria Didattica Per la verifica della prevalenza, il confronto va effettuato in base al fatturato derivante dall impiego di ciascuna attrezzatura (posizione di recente messa in discussione!). La prevalenza è quindi soddisfatta se il fatturato realizzato dall impiego delle attrezzature normalmente utilizzate nell attività agricola principale è superiore al fatturato relativo all utilizzo delle altre attrezzature. Fatturato derivante dall utilizzo delle attrezzature normalmente impiegate nell agricoltura > Fatturato derivante dall utilizzo delle altre attrezzature SI PREVALENZA REDDITO D IMPRESA FORFETARIO (CORRISPETTIVI X 25%) Fatturato derivante dall utilizzo delle attrezzature normalmente impiegate nell agricoltura < Fatturato derivante dall utilizzo delle altre attrezzature NO PREVALENZA REDDITO D IMPRESA ORDINARIO (RICAVI - COSTI) Villa Chiozza, 05 Febbraio
17 La Fattoria Didattica La Fattoria Didattica Normativa Regionale Legge Regionale 18 del 4 giugno 2004 art.23 Legge Regionale 25 del 17 ottobre 2007 art.19 Art. 23 commi 2, 3, e 4 con innesto delle modifiche art. 19 commi 3, 4, 5 e 6 Per fattorie didattiche si intendono le aziende del settore agricolo, della pesca e dell acquacoltura che, oltre all attività produttiva, sono strutturate per svolgere attività divulgativa ed informativa rivolta, in particolare, alle scuole. Per fattorie didattiche si intendono anche le aziende agricole gestite e/o utilizzate per l attività didattica e formativa dagli istituti agrari professionali istituti tecnici agrari ed università. Per le finalità di cui al comma 1 l Amministrazione regionale inoltre promuove, tramite l ERSA, quali iniziative di educazione alimentare, specifici corsi di formazione a favore degli insegnanti e degli educatori, nonché degli imprenditori singoli o associati e loro familiari, dipendenti e soci impegnati nelle aziende, onde incentivare la conoscenza della civiltà rurale, della sua storia e delle sue tradizioni e il modello alimentare mediterraneo, secondo i principi della sana alimentazione. Con regolamento regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, sono approvati gli ulteriori criteri e le modalità per l attuazione dell intervento, ivi compresa l indicazione dei requisiti e degli impegni che le fattorie didattiche e sociali sono tenute ad osservare. Villa Chiozza, 05 Febbraio
18 La Fattoria Didattica La fattoria didattica essendo, per sua natura, dispensatrice di servizi, di carattere divulgativo, informativo educativo e didattico viene inquadrata fiscalmente come attività non prevalente di fornitura di servizi. Quindi per avere fattoria didattica dobbiamo possedere i seguenti requisiti: - coltivatore diretto o imprenditore agricolo (o suoi familiari); - coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) esercente attività agricola tradizionale (e connessa) in modo prevalente (in termini di organizzazione e di reddito); - Riconoscimento delle competenze tecniche mediante attestati idonei; - Riconoscimento da parte delle Pubbliche Amministrazioni (iscrizione all Albo Regionale delle Fattorie Didattiche). Villa Chiozza, 05 Febbraio
19 La Fattoria Didattica La fattoria didattica ha natura di attività complementare rispetto all attività principale agricola. La fattoria didattica è quindi attività di fornitura di servizi effettuata da imprenditori agricoli mediante l utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell azienda normalmente impiegate nell attività agricola esercitata in relazione alle quali il comma 3 dell art. 56-bis, TUIR introduce un regime di tassazione (IRPEF) forfetaria in misura pari al: 25% dei corrispettivi, derivanti da tali attività. È possibile l opzione per la tassazione ordinaria. Villa Chiozza, 05 Febbraio
20 La Fattoria Didattica IRAP Ai fini IRAP, la determinazione del valore della produzione netta per le attività agricole produttive di reddito d impresa forfetario ex art. 56-bis, nuovo TUIR, come appunto il reddito della fattorie didattiche, è effettuata sulla base dell art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 446/97, ossia sommando al reddito forfetario l ammontare delle retribuzioni del personale dipendente, dei compensi per i collaboratori e per i lavoratori autonomi occasionali, nonché degli interessi passivi. Al relativo valore della produzione netta si applica l aliquota del 4,25%. Villa Chiozza, 05 Febbraio
21 La Fattoria Didattica I.V.A. Ai fini I.V.A., come chiarito dalla Risoluzione Ministeriale n 53 del 15 marzo 2007, con la quale si riconosce il carattere didattico delle fattorie didattiche, si applica alle prestazioni l esenzione dall I.V.A. in base: all art.10, n 20 del D.P.R. 633 del 26 ottobre 1972 Villa Chiozza, 05 Febbraio
22 La Fattoria Didattica Note sulla fatturazione e sulla certificazione dei corrispettivi derivanti dall attività didattica I corrispettivi (fatture e ricevute fiscali) derivanti dall attività didattica, essendo non soggetti ad I.V.A., vengono assoggettati all imposta di bollo. QUINDI Per tutte le fatture e le ricevute di importi superiori ad Euro 77,47 bisogna applicare, solo sull esemplare originale, l imposta di bollo pari ad Euro 1,81. Le copie devono riportare la dicitura imposta di bollo assolta sull originale. Per tutte le fatture e le ricevute di importi inferiori ad Euro 77,47 non si applica l imposta di bollo. Villa Chiozza, 05 Febbraio
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