Faschim e Fonchim: dall assunzione alla contribuzione Dimitri Cerioli - Consulente del lavoro

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1 Faschim e Fonchim: dall assunzione alla contribuzione Dimitri Cerioli - Consulente del lavoro Dichiarazione di adesione Periodo di prova Il Ccnl per gli addetti all industria chimica, chimico-farmaceutica, fibre chimiche, dei settori abrasivi, lubrificanti e Gpl nonché dielettrici, dattilografici, elettrodi di carbone e affini dispone che all atto dell assunzione le aziende debbano distribuire al lavoratore la documentazione per l informazione e l iscrizione relativa ai fondi Faschim, il fondo per l assistenza sanitaria integrativa, e Fonchim, il fondo di previdenza complementare. Il lavoratore, una volta formalizzati gli adempimenti informativi inerenti ai Fondi all atto dell assunzione da parte dell azienda, dovrà poi dichiarare espressamente la volontà di aderire o meno a ciascuno dei due Fondi. A tal fine le parti stipulanti, a seguito del rinnovo del Ccnl chimico farmaceutico siglato il 22 settembre 2012, hanno predisposto una modulistica unificata, «Modulo Dichiarazione Espressa della volontà di aderire ai fondi settoriali Faschim e Fonchim» disponibile sul sito: che contiene: il modulo dichiarazione espressa della volontà di aderire ai fondi settoriali; un documento promozionale di Faschim e la modulistica per l iscrizione; un documento promozionale di Fonchim e la modulistica per l iscrizione. In merito alla documentazione riguardante la previdenza complementare rimane comunque l obbligo per il datore di lavoro di consegnare: al momento dell assunzione il modello TFR2 o la comunicazione prevista dalla Covip con la deliberazione del 24 marzo 2008 per la verifica della scelta in merito alla destinazione del Tfr compiuta dal lavoratore in un precedente rapporto di lavoro; 30 giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili ai fini del conferimento del Tfr maturando, al lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà, un informativa relativa alla forma pensionistica complementare verso la quale il Tfr maturando verrà versato alla scadenza del semestre. Faschim Dipendenti beneficiari e iscrizione L iscrizione al Faschim è liberamente scelta dal dipendente. Possono iscriversi al fondo i lavoratori assunti: a tempo indeterminato, compresi quelli con contratto di apprendistato; con contratto di lavoro a tempo determinato purché la durata del contratto, determinata o determinabile, sia pari o superiore a 6 mesi, anche per effetto di eventuali proroghe, al netto del periodo di prova; con orario di lavoro pari o superiore al 50% dell orario normale legale. Se il dipendente non era precedentemente iscritto al Faschim deve attendere il superamento del periodo di prova per potersi iscrivere, mentre il dipendente già iscritto in relazione ad un precedente rapporto di lavoro può essere iscritto al Fondo già dal mese di assunzione e senza attendere il termine del periodo di prova, purché tra la data di cessa- 726

2 Effettività dell iscrizione Uscita dal fondo e reiscrizione Limiti di età e requisiti zione del precedente rapporto di lavoro e l inizio del nuovo rapporto di lavoro non siano trascorsi più di 12 mesi. Se un dipendente con contratto a tempo indeterminato iscritto al Faschim cessa il rapporto di lavoro presso la propria impresa e viene assunto presso una nuova impresa con un contratto a tempo determinato che non ha la durata minima prevista, non potrà essere iscritto al Fondo. L effettiva iscrizione al Fondo avviene nel momento in cui l impresa comunica attraverso il sito internet i dati del dipendente. A livello contributivo non c è alcuna differenza tra un dipendente iscritto il 1º giorno del mese o un dipendente iscritto l ultimo giorno: se l impresa riesce ad effettuare la trattenuta in busta paga per quel mese lo iscriverà nel mese ed è dovuto il contributo mensile interamente, altrimenti dovrà iscriverlo con data iscrizione nel mese successivo. Se l impresa ha effettuato la trattenuta in busta paga per l iscrizione a Faschim ma non ha inserito il dipendente o il nucleo nella distinta del trimestre di competenza la retrodatazione dell iscrizione è consentita, ma viene richiesta la presentazione al Fondo delle copie del Lul a prova dell effettuazione della trattenuta a carico del lavoratore. L azienda è tenuta a comunicare non solo la data di fine del rapporto di lavoro ma anche la data di passaggio a qualifica di dirigente. L uscita dal fondo per rinuncia volontaria del lavoratore iscritto o di un componente del nucleo familiare comporta il pagamento del contributo annuale sia a carico ditta sia a carico del lavoratore per l intero anno solare in corso al momento della rinuncia. La reiscrizione di un lavoratore uscito dal fondo a seguito di rinuncia volontaria è possibile solo per una volta. Iscrizione dei familiari Il lavoratore associato al Fondo può iscrivere i membri del proprio nucleo familiare: il coniuge, il proprio convivente e/o i figli fiscalmente a carico. Ai fini dell iscrizione al Faschim sono considerati componenti del nucleo familiare i figli sino al compimento del 26º anno di età che non percepiscono un reddito annuo superiore all assegno sociale. È possibile l estensione dell iscrizione dei figli fino al compimento del 30º anno di età solo per quelli che oltre al requisito reddituale sono inclusi nello stato di famiglia del dipendente iscritto. Per i figli totalmente inabili non è previsto alcun limite di età. Il convivente è iscrivibile al fondo se dimostra la convivenza con un autocertificazione attestante la residenza comune e/o la comunanza di domicilio da almeno 1 anno. Se entrambi i coniugi lavorano nel settore chimico e sono iscritti entrambi al Faschim la contribuzione per i figli è gratuita. Il dipendente deve segnalare questa situazione particolare all impresa. Le anagrafiche dei 2 dipendenti verranno collegate e i figli verranno iscritti da 1 solo dei 2 dipendenti. Conseguentemente sarà quest ultimo a poter chiedere i rimborsi delle prestazioni al fondo per i figli. Iscrizione dell azienda Le imprese devono iscriversi al Faschim, tramite sito internet, comunicando i dati necessari per la registrazione dei dipendenti aderenti. L iscrizione decorre dal mese in cui sono stati comunicati al fondo i dati degli aderenti, sia del lavoratore che dei componenti il nucleo. Contribuzione Il contributo annuale a Faschim è pari a: E 252 annui a carico delle imprese da corrispondere al Fondo con rate trimestrali di E 63; E 36 annui a carico dei lavoratori, da trattenere con rate mensili di E 3, e da corrispondere al Fondo con rate trimestrali di E

3 Il lavoratore potrebbe poi decidere di allargare la copertura assicurativa ai propri familiari, in questo caso il contributo aggiuntivo è aumentato dei seguenti importi: E 288 all anno a carico dei lavoratori, da trattenere con rate mensili di E 24 e da corrispondere al Fondo con rate trimestrali di E 72 se il nucleo familiare iscritto è costituito dal solo coniuge/convivente o da un solo figlio; E 363 all anno a carico dei lavoratori, da trattenere al lavoratore con rate mensili di E 30,25 e da corrispondere al Fondo con rate trimestrali di E 90,75 se il nucleo familiare iscritto è costituito dal coniuge/convivente e da uno o più figli. Nella tabella che segue si riepilogano le contribuzioni complessive. Contribuzione mensile Mese Azienda Dipendente Totale Solo dipendente E 21,00 E 3,00 E 24,00 Nucleo monoparentale E 21,00 E 27,00 E 48,00 Nucleo pluriparentale E 21,00 E 33,25 E 54,25 Contribuzione trimestrale Mese Azienda Dipendente Totale Solo dipendente E 63,00 E 9,00 E 72,00 Nucleo monoparentale E 63,00 E 81,00 E 144,00 Nucleo pluriparentale E 63,00 E 99,75 E 162,75 Contribuzione annuale Mese Azienda Dipendente Totale Solo dipendente E 252,00 E 36,00 E 288,00 Nucleo monoparentale E 252,00 E 324,00 E 576,00 Nucleo pluriparentale E 252,00 E 399,00 E 651,00 Sospensione del rapporto di lavoro e assenze Versamento di una tantum Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro, o di assenze in cui non sussista il diritto al normale trattamento retributivo per un periodo continuativo pari o superiore a 1 mese, quali: aspettative o permessi, a qualsiasi titolo; assenze per malattia o per maternità facoltativa; sospensioni dal lavoro con intervento della cassa integrazioni guadagni; l impresa può sospendere la contribuzione, comunicando al Faschim la sospensione dell iscritto in modalità telematica, indicando il motivo, l inizio e la fine. Per questi eventi sospensivi possono essere stipulati accordi aziendali o individuali che prevedano la copertura contributiva. In alternativa il lavoratore può optare per mantenere attiva la propria iscrizione per scelta individuale. Durante il periodo di sospensione i contributi a carico impresa e a carico dipendente sono sospesi e il dipendente non può richiedere prestazioni per il periodo in cui rimane sospeso. Nel caso di procedura di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991, a seguito di accordo a livello aziendale, gli iscritti a Faschim, possono continuare a mantenere l iscrizione e a beneficiare delle relative prestazioni previo il versamento di un una tantum al Fondo, da parte dell impresa, dell importo contributivo complessivo corrispondente al periodo definito nell accordo, che non potrà comunque eccedere il periodo di mobilità nel quale il lavoratore è coinvolto. Anche nei casi di procedura di mobilità il lavoratore può optare per mantenere la propria iscrizione per scelta individuale. La contrattazione integrativa aziendale può stabilire che la quota a carico del lavoratore sia in tutto o in parte a carico dell azienda. 728

4 Modalità di pagamento Esenzione Irpef e contributo di solidarietà Pagamento della contribuzione La contribuzione è versata trimestralmente, sia per le quote a carico del datore di lavoro che per quelle a carico del lavoratore, tramite SDD o bollettino bancario, entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre trascorso. A partire dall ultima settimana del trimestre ed entro il giorno 6 del mese successivo al trimestre il datore di lavoro deve controllare la distinta contabile sul sito internet del fondo e apportare eventuali modifiche e/o integrazioni. Questa procedura di consolidamento della distinta deve essere eseguita anche per le imprese che hanno deciso di effettuare il pagamento tramite SDD, altrimenti il Faschim procederà all emissione del Bollettino Freccia per il pagamento tramite bonifico bancario. Il ritardato versamento dei contributi superiore a 1 mese comporta l applicazione di un interesse di mora pari al tasso ufficiale legale maggiorato di un punto percentuale. Il mancato versamento dei contributi dovuti per un periodo continuativo di 2 trimestri comporta l esclusione degli associati. Trattamento previdenziale e fiscale della contribuzione Il trattamento fiscale e previdenziale delle somme versate è quello previsto per le casse sanitarie. Fiscalmente è prevista l esenzione Irpef delle somme a carico del datore di lavoro fino all importo annuo pari a E 3.615,20, ai sensi dell art. 51, c. 2, lett. a), Tuir. Il Faschim ha infatti richiesto l iscrizione all anagrafe dei fondi sanitari tenuta presso il Ministero della salute, rinnovandola di anno in anno. Nella Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente da rilasciare, il datore di lavoro dovrà indicare, nella casella «Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali», l importo complessivo dei contributi versati a Faschim, sia carico azienda sia dipendente, compresa la contribuzione per il nucleo familiare. Previdenzialmente i contributi trimestrali a carico del datore di lavoro sono soggetti al contributo di solidarietà del 10% previsto dall art. 9-bis del decreto-legge n. 103/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166/1991 da versare all Inps, denunciandoli nell Uniemens relativo al mese di versamento. Trimestre di riferimento Pagamento Faschim Denuncia Uniemens dell imponibile soggetto a contributo di solidarietà gennaio - marzo 16/04 aprile con pagamento il 16/05 aprile - giugno 16/07 luglio con pagamento il 20/08 luglio - settembre 16/10 ottobre con pagamento il 16/11 ottobre - dicembre 16/01 anno successivo gennaio dell anno successivo con pagamento il 16/02 Quota di prima iscrizione Fonchim Il Fonchim è il fondo di previdenza complementare del settore chimico farmaceutico, iscritto all albo Covip al numero 1. La contribuzione al Fondo ha cadenza mensile, decorre dal mese successivo a quello dell iscrizione e si compone di 4 voci, previste dai Ccnl di riferimento: quota aderente; quota azienda; quota del Tfr maturando, cioè che matura dal momento dell iscrizione in poi; quota assicurativa, prevista a far data dal gennaio 2007 per i settori chimico farmaceutico; ceramica, Gpl e coibenti, da gennaio 2008 anche per le aziende del contratto del vetro e luglio 2008 per le aziende del settore lampade. A queste va aggiunta la quota d iscrizione da versarsi una tantum all atto della prima iscrizione del dipendente al Fonchim, pari a E 12 a carico azienda ed E 4 a carico dipendente, per 729

5 Aliquote contributive un totale di E 16. Il versamento della quota è effettuato dall azienda unitamente alla prima contribuzione utile. Le aliquote contributive sono stabilite dai Ccnl di riferimento e sono riassunte nella tabella seguente, reperibile anche sul sito e sono da applicarsi ad un imponibile calcolato secondo i criteri della retribuzione utile del Tfr. Deducibilità dei contributi Somme eccedenti il limite I contributi versati alle forme di previdenza complementare sono ordinariamente deducibili, per la generalità dei contribuenti, entro il limite massimo annuo di E 5.164,57. Sono deducibili anche le somme versate dall iscritto a favore di un familiare a carico, fermo restando il limite annuo complessivo di deducibilità. Per i lavoratori subordinati rientrano in questa casistica tutte le somme versate sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore, ad eccezione delle somme riferibili al conferimento del Tfr. In linea generale, se nel corso di 1 anno i versamenti dei contributi alla previdenza complementare sono d importo inferiore al limite di E 5.164,57, l ammontare residuo della deduzione non utilizzata viene perso e non può essere utilizzato nei periodi d imposta successivi. Le somme eccedenti tale limite, che non possono essere dedotte dal reddito imponibile ordinario dell anno di versamento, possono però essere considerate esenti al momento della liquidazione della prestazione, sia essa in rendita che in capitale, qualora l iscritto abbia comunicato l importo di tali somme al fondo pensione. Tale adempimento dev essere effettuato periodicamente, entro l anno successivo al periodo d imposta di riferimento del versamento. Per i lavoratori di 1 a occupazione successiva al 1º gennaio 2007 e che, a tale data, risultavano privi di una posizione contributiva obbligatoria presso un qualsiasi ente di previdenza, l art. 8, c. 6, D.Lgs. n. 252/2005 prevede un agevolazione, qualora questi soggetti decidessero di aderire ad una forma di previdenza complementare: nel corso dei primi 5 anni d iscrizione maturerebbero un ulteriore plafond di deducibilità da utilizzare negli anni successivi al 5º, a partire dal 6º e fino al 25º. L ammontare del bonus di deducibilità è pari all importo risultante dalla differenza fra E ,85 e l importo dei contributi effettivamente versati nei primi 5 anni d iscrizione alla previdenza complementare. La fruizione di tale deduzione maggiorata è soggetta ad una limitazione all interno di ogni singolo periodo d imposta: non è possibile fruire per ciascun singolo anno di un importo superiore a E 2.582,

6 Costo della contribuzione per il datore Contribuzione non utile ai fini del Tfr Soggetti non assicurati Retribuzione ridotta Per il datore di lavoro il versamento della contribuzione al fondo pensione ha un costo percentuale così definito: 1) la percentuale a proprio carico, generalmente prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro o da accordi di secondo livello o anche da accordi individuali; 2) il 10% relativo al contributo di solidarietà. L art. 16 del D.Lgs. n. 252/2005 prevede che «sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al Tfr, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all articolo 1, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10% dall articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º giugno 1991, n. 166». Tale contributo è versato all ente pensionistico cui risulta essere iscritto il dipendente. L imponibile contributivo si genera nel mese in cui si effettua il versamento al Fondo pensione ed è composto da tutte le somme versate a carico del datore di lavoro e che dallo stesso sono state lasciate esenti nella determinazione dell imponibile soggetto a contribuzione mensile ordinaria. La quota a carico del lavoratore, invece, rimane assoggettata a normale contribuzione e non può essere dedotta dall imponibile previdenziale soggetto a contribuzione mensile ordinaria. Il contributo di solidarietà è dovuto nella misura piena anche in relazione ai rapporti di lavoro di apprendistato e ai rapporti di lavoro agevolati. La contribuzione versata al fondo pensione non è soggetta ad essere retribuzione utile al Tfr, come indicato recentemente nella sentenza n. 6707/2013 e nell ordinanza n. 8228/2013 dalla Corte di cassazione, in quanto somme aventi natura previdenziale e non retributiva. Assicurazione per premorienza e invalidità permanente Il contributo all Assicurazione per premorienza e invalidità permanente non è dovuto per: gli iscritti che versano esclusivamente il Tfr a seguito di silenzio assenso; coloro che si sono iscritti volontariamente scegliendo di versare il solo Tfr. Queste 2 categorie di soggetti non sono pertanto coperte da tale assicurazione. Con la circ. n. 2/2008 il Fonchim ha precisato che in base ad un accordo stipulato dalla Consulta di Fonchim, «l azienda sarà tenuta a versare il contributo parametrato all imponibile Tfr anche nel caso in cui la retribuzione sia temporaneamente ridotta per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore. Il periodo in cui l azienda è tenuta a versare la contribuzione, nel caso di lavoratore privo di retribuzione ma comunque in forza, è stato stabilito in 24 mesi dalla cessazione della retribuzione stessa. Trascorso questo periodo il lavoratore, privo di retribuzione ma comunque in forza presso l azienda, potrà provvedere direttamente al versamento del premio, commisurato allo 0,2% dell imponibile Tfr, mantenendo in essere la copertura assicurativa». In tal caso per i lavoratori che non percepiscano alcuna retribuzione pur essendo ancora in forza presso l azienda, lo 0,2% dovrà essere calcolato sulla base dei minimi contrattuali per ogni livello di categoria. Dipendenti beneficiari e iscrizione Si possono iscrivere al Fonchim i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e, con decorrenza luglio 2000, anche i lavoratori con contratto a termine di durata superiore a 6 mesi, dal momento del superamento del periodo di prova e ove si realizzi una contribuzione minima a Fonchim di almeno 1 mese. Iscrizione dell azienda L azienda deve provvedere all iscrizione compilando e inviando il modulo previsto, reperibile dal sito via fax al fondo Fonchim. Successivamente il fondo invierà all azienda una lettera con il riepilogo dei dati anagrafici aziendali, il codice azienda e la password per accedere all area riservata del sito. 731

7 Iscrizione dei primi dipendenti Cessazione del rapporto di lavoro Distinta di contribuzione L iscrizione dei primi dipendenti deve avvenire tramite invio dei moduli cartacei per posta ordinaria, successivamente l impresa potrà, in alternativa, effettuare l iscrizione sul sito, caricando i dati del dipendente e ottenendo così la scheda d iscrizione, che dovrà comunque in ogni caso essere stampata, firmata e inviata via fax. Questa procedura è preferibile in quanto aggiorna in tempo reale i dati relativi agli iscritti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente iscritto a Fonchim l azienda dovrà inviare una comunicazione via mail o via fax, con la data delle dimissioni. Nel caso in cui il dipendente dimissionario decidesse di richiedere il riscatto della posizione o il trasferimento ad altro fondo pensione, l azienda dovrà compilare una parte del modulo relativo predisposto a tal fine, con l indicazione di alcuni dati contributivi utili per il trattamento fiscale della prestazione. Il dipendente compilerà la restante parte del modulo e lo invierà a Fonchim via fax. Denunce mensili e pagamento della contribuzione Nell area riservata del sito l azienda potrà iscrivere i lavoratori, segnalare eventuali variazioni, inserire i dati mensili delle distinte di contribuzione, visualizzare l elenco delle distinte inviate e dei bonifici generati. Entro il giorno 5 del mese successivo deve essere compilata una distinta di contribuzione, che indichi, dipendente per dipendente, quanto verrà versato, suddiviso nelle varie voci di contribuzione. La distinta può essere generata seguendo 2 modalità, mediante: compilazione on line, collegandosi nella sezione riservata del sito internet e cliccando alla voce «nuova distinta», il sistema propone l elenco di tutti i dipendenti iscritti e sarà sufficiente inserire il dettaglio dei contributi, suddividendoli per tipologia; upload di un file in formato «.txt» sul sito internet, nella sezione «modulistica - tracciati per distinte», è possibile scaricare un file per la compilazione della distinta, nel tracciato più adatto alle esigenze aziendali. Una volta compilato, sarà sufficiente ricollegarsi nella sezione riservata, cliccare alla voce «caricamento file distinta», allegare il tracciato creato e indicare un indirizzo di posta elettronica, nell apposita casella, per ricevere l esito del caricamento. Il sistema, immediatamente nel caso di compilazione on line, o entro 48 ore in caso di upload del file, verificherà la correttezza della compilazione, avvisando via mail l operatore in caso di errori. Successivamente, una volta compilata la distinta in modo corretto (dovrà risultare nello stato di «abbinabile») sarà possibile generare la distinta di bonifico che dovrà avere come valuta il giorno 20 del mese successivo. Quindi il flusso operativo è il seguente, prendendo a riferimento il mese di gennaio: Predisposizione distinta Entro il 5 del mese di febbraio Versamento Bonifico Data valuta 20 del mese di febbraio Altre previsioni contrattuali È possibile per l azienda prevedere in un accordo integrativo aziendale la destinazione di quote del premio di partecipazione a Fonchim e a Faschim, a copertura totale o parziale della contribuzione dovuta al Fondo (art. 26 Ccnl). L importo delle multe disciplinari, irrogate a seguito di un procedimento disciplinare di cui alla legge n. 300/1970, che non costituiscono risarcimento di danni deve essere devoluto a Fonchim, Faschim, alle eventuali istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o all Ente di previdenza nazionale (art. 51 Ccnl). 732

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