2. I CONTRATTI E LA NUOVA TRASPARENZA PER BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI

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1 2. I CONTRATTI E LA NUOVA TRASPARENZA PER BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI 2.1. Forma e contenuto dei contratti di mediazione 1 creditizia GLOSSARIO 4 APPROFONDIMENTI 6 NORMATIVA 7

2 2.1 FORMA E CONTENUTO DEI CONTRATTI DI MEDIAZIONE CREDITIZIA Al termine di questo capitolo sarai in grado di conoscere i requisiti essenziali richiesti per la forma dei contratti e in tema di contenuto minimo La forma dei contratti Il provvedimento UIC del 29 aprile 2005 disciplina i contratti di mediazione creditizia sotto il profilo della loro forma e contenuto, stabilendo anche uno stretto legame tra le condizioni pubblicizzate e le condizioni contrattuali. Ciò significa che deve sempre esserci coerenza tra le informazioni divulgate attraverso gli strumenti di pubblicità e i contenuti dei contratti di mediazione creditizia. Rispetto ai requisiti di forma, il principio fondamentale è che il contratto deve essere redatto per iscritto. La forma scritta risulta essere uno strumento di informazione e di documentazione: dà certezza al contenuto del contratto e permette al cliente di conoscere i propri obblighi e diritti. Per tali motivi, nei casi di inosservanza della forma scritta, esso è nullo. Al contratto di mediazione non si applicano deroghe alla forma scritta e la mancanza di tale requisito può essere rilevata dal cliente in qualsiasi momento. Si parla in questo caso di nullità relativa perché può essere fatta valere solo da una delle parti del contratto: in questo caso, ovviamente, solo dal cliente e non dal mediatore (che è il soggetto inadempiente). Una copia del contratto deve essere consegnata al cliente, il quale attesta l avvenuta consegna con un apposita sottoscrizione effettuata sulla copia conservata dal mediatore. Il provvedimento UIC del 29 aprile 2005 ammette la conclusione di contratti con tecniche di comunicazione a distanza, a condizione che siano rispettati i requisiti di forma appena descritti. In caso di utilizzo di strumenti informatici o telematici, il requisito della forma scritta è soddisfatto quando sono rispettate le condizioni previste dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In ogni momento del rapporto il cliente ha diritto di ricevere copia cartacea del contratto. 1

3 2.1.2 Il contenuto minimo dei contratti Il provvedimento UIC del 29 aprile 2005 incide anche sul contenuto dei contratti, poiché indica quali sono le informazioni minime che essi devono riportare, e cioè: la provvigione e ogni altro onere, commissione, spesa o condizione (ivi incluse, ad esempio, le spese di istruttoria, le spese postali, etc.), comunque denominati, gravanti sui clienti, anche con riferimento a quelli da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto, come le penali; le voci di spesa a carico del cliente connesse all espletamento dell incarico di mediazione, rimborsabili se documentate, a prescindere dalla conclusione del contratto di finanziamento. In ogni caso l attività di istruttoria deve essere adeguata al profilo economico della clientela e all entità del finanziamento richiesto. Nel caso in cui alcuni degli oneri gravanti sul cliente non siano individuabili al momento della stipula del contratto scritto, nello stesso devono essere in ogni caso indicati gli elementi per la determinazione delle suddette componenti di costo. Il testo del contratto riporta almeno: le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo; la durata dell incarico e le condizioni per il rinnovo; la descrizione del tipo di finanziamento richiesto dal cliente; la documentazione e le informazioni che la clientela è tenuta a fornire per ottenere il finanziamento e le concrete modalità attraverso cui si esplica l attività di mediazione. 2

4 Le clausole contrattuali non possono: rinviare agli usi per la determinazione del compenso di mediazione e ogni altro prezzo e condizione praticati; prevedere prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati nei fogli informativi. Qualora ciò accadesse, esse sono nulle e si considerano non apposte. Anche in questo caso la nullità può essere fatta valere solo dal cliente. 3

5 GLOSSARIO Annuncio pubblicitario Messaggio, in qualsiasi modo diffuso, avente lo scopo di promuovere l'attività del mediatore creditizio. CICR Comitato interministeriale per il credito e il risparmio che ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal Testo Unico bancario o da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro dell Economia e delle Finanze, che lo presiede, dal Ministro dello Sviluppo Economico - Commercio Internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministro per le Politiche Comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'italia. Cliente Il Provvedimento UIC del 29 aprile 2005 definisce cliente qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intende entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite di un mediatore creditizio. Nella nozione di cliente non rientrano i seguenti soggetti: le banche, gli intermediari finanziari, gli IMEL, le imprese di assicurazione, le Sim, le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, gli organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV), le SGR, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, le Poste italiane S.p.A., la Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Locale aperto al pubblico (o dipendenza) Il Provvedimento UIC del 29 aprile 2005 definisce il locale aperto al pubblico come il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l esercizio di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo. Mediatore creditizio È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività sopra indicata (o quelle connesse o strumentali) e non può essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza. Ai mediatori creditizi è vietato concludere contratti, nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. 4

6 I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo. Nullità (argomento trattato a pagina 1 della dispensa) Una delle forme che può assumere l invalidità di un negozio giuridico. La nullità di un negozio giuridico determina l inidoneità dello stesso a produrre in alcun modo gli effetti suoi propri. Le cause che determinano la nullità di un negozio sono: la mancanza di uno degli elementi essenziali indicati (accordo, causa, oggetto, forma prescritta dalla legge a pena di nullità; l illiceità della causa; l illiceità dei motivi ex art del Codice civile; l impossibilità, illiceità, indeterminatezza e indeterminabilità dell oggetto; la contrarietà a norme imperative; altri casi stabiliti dalla legge. La nullità si dice relativa quando può essere fatta valere solo da una delle parti del contratto. Offerta fuori sede Secondo la definizione del Provvedimento UIC del 29 aprile 2005 l attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore. Servizi accessori Secondo la definizione prevista nel Provvedimento UIC del 29 aprile 2005 i servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorché su base obbligatoria. Supporto durevole Qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate. 5

7 APPROFONDIMENTI Conclusione di contratti mediante strumenti informatici o telematici (argomento trattato a pagina 1 della dispensa) Nella conclusione di contratti attraverso strumenti informatici o telematici, i mediatori creditizi osservano, oltre alla disciplina prevista dalle presenti disposizioni, anche le disposizioni legislative o regolamentari specificamente previste per l utilizzo di tali tecniche, come, ad esempio, quelle in materia di commercio elettronico contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2003, n

8 NORMATIVA Delibera CICR 4 marzo 2003 Banca d'italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, del 29 luglio 2009 (come integrato e modificato con il Provvedimento in data 9/2/2011) Provvedimento dell'ufficio Italiano dei Cambi - 29/04/2005, n Gazzetta Ufficiale 20/05/2005, n. 116 Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico Banca D'Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, del 10 febbraio 2011 Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Decreto Ministro dell'economia e delle Finanze 3 febbraio 2011, n

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