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1 ONERI DEDUCIBILI INTRODUZIONE Cosa sono gli oneri deducibili Tipologie di oneri deducibili Gli oneri deducibili sono le spese che possono essere portate in diminuzione dal reddito complessivo. Si distinguono perciò dagli oneri detraibili, la cui detrazione va portata in diminuzione dall imposta lorda dovuta. Riferimento legislativo: art. 10, comma 1, DPR n. 917, Tuir Gli oneri deducibili, previsti dalla norma, sono i seguenti: contributi previdenziali e assistenziali assegni periodici per il coniuge contributi per addetti al servizio domestico contributi ad istituzioni religiose spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap altri oneri deducibili contributi e premi per forme pensionistiche complementari ed individuali Chi ha diritto alla deduzione Quando sorge il diritto alla deduzione La compilazione del 730 Il calcolo dell importo da dedurre Attenzione! Gli oneri deducibili in base alla loro tipologia, possono essere portati in deduzione: dal soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa nell interesse proprio dal soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa nell interesse dei familiari fiscalmente a carico ed in taluni casi, dal soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa nell interesse dei familiari non fiscalmente a carico. I familiari da considerare sono quelli elencati nell articolo 433 del Codice Civile. Sono deducibili tutte le spese sostenute nel corso del periodo d imposta per il quale viene presentata la dichiarazione dei redditi. Anche gli oneri deducibili come quelli detraibili seguono quindi il principio di cassa. Gli oneri deducibili vanno indicati nel quadro E del modello 730, nella sezione denominata oneri deducibili. Il CAF verifica gli importi indicati nei vari righi e, se necessario, procede alla correzione o alla applicazione di riduzioni o abbattimenti, quando la spesa sostenuta non è integralmente deducibile. Le variazioni apportate vengono comunicate al contribuente con un messaggio inserito nella sezione messaggi del modello Gli importi relativi agli oneri deducibili sono sommati tra loro, e viene calcolata la deduzione spettante. L importo della deduzione è riportato nel rigo oneri deducibili del modello Gli oneri indicati nel CUD, alla casella totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 e riportati con maggior dettaglio nel riquadro delle annotazioni, non vanno riportati nel modello 730 perché sono stati già dedotti dal sostituto di imposta. Vedi anche l approfondimento: la certificazione CUD Db 1

2 La documentazione La documentazione necessaria ai fini della deducibilità varia a seconda del tipo di onere sostenuto. Tutti gli oneri sostenuti devono essere documentati e sono sottoposti all apposizione del visto di conformità da parte del Caf. I CAF devono effettuare sia una verifica documentale sia una verifica del diritto al riconoscimento degli oneri deducibili alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Riguardo ai controlli documentali è necessario verificare: la data in cui è stato effettuato il pagamento. Tutti i pagamenti devono essere stati effettuati nel periodo d imposta considerato; l intestatario della fattura/ricevuta, che, salvo alcuni casi previsti dalla normativa, deve essere intestata al contribuente che espone in dichiarazione tale spesa. La documentazione deve essere conservata per 4 anni dalla presentazione della dichiarazione. Db 2

3 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI I contributi previdenziali e assistenziali deducibili. Sono deducibili sia i contributi previdenziali e assistenziali versati in osservanza a disposizioni di legge, sia i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria. Rientrano in questa voce anche: i contributi sanitari obbligatori, superiori a 40 euro, versati per l assistenza erogata nell ambito del Servizio Sanitario Nazionale, compresi quelli versati con il premio di assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli; il contributo previdenziale versato alla gestione separata dell INPS nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente, come ad esempio il lavoro occasionale superiore a euro percepiti nell anno; i contributi agricoli unificati versati all INPS; i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa categoria ad esempio i contributi versati per il riscatto di anni di laurea, per la prosecuzione volontaria; i contributi versati per l assicurazione obbligatoria INAIL, per la tutela contro gli infortuni domestici (la cosiddetta assicurazione casalinghe). Riferimento legislativo: art. 10, comma 1, lettera e, DPR N. 917, Tuir Differenza tra contributi obbligatori e volontari. Il versamento dei contributi obbligatori è imposto dalla legge: sono contributi obbligatori quelli versati dai lavoratori di alcune categorie professionali (medici, veterinari, farmacisti, giornalisti, ecc.) che pur avendo un rapporto di lavoro dipendente sono obbligati a versare i contributi anche alla cassa previdenziale del loro Ordine professionale. Il versamento dei contributi volontari è una scelta che fa il lavoratore, per garantirsi un miglior trattamento pensionistico, come, per esempio, il cosiddetto riscatto degli anni di Università. Chi può dedurre. I contributi previdenziali e assistenziali sono deducibili dal contribuente che li ha sostenuti per sé o per i familiari fiscalmente a carico. Circolare A.E. n. 50E/2000, risp.3.5 La compilazione 730 per i contributi SSN RC veicoli. Il contributo S.S.N.-R.C. veicoli va indicato nel quadro E del modello 730, sezione II, rigo E21, colonna 1 contributo S.S.N. La compilazione del 730 Oneri senza carattere I contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria vanno indicati nel quadro E del modello 730, sezione II, al rigo corrispondente, nella colonna 2 altri contributi. Non esiste alcun limite di deducibilità, per cui la spesa sostenuta può essere interamente dedotta. Il totale delle spese sostenute va riportato nel prospetto di liquidazione, sommato agli altri oneri deducibili. I versamenti agli Enti pensionistici sono deducibili solo quando rivestono carattere Db 3

4 Previdenziale. L errore più frequente La documentazione previdenziale cioè generano una prestazione futura da parte dell istituto previdenziale al quale sono versati. Per questo, altre somme versate all INPS, come ad esempio quelle per ottenere l abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e di attività di lavoro e quelle relative alla regolarizzazione dei periodi pregressi non possono essere considerati deducibili. L importo versato per l iscrizione all Ordine delle categorie professionali, quali medici, farmacisti, biologi, psicologi, ecc. non può essere portato in deduzione in quanto non ha natura previdenziale. La documentazione da sottoporre a controllo può essere: quietanza relativa al premio pagato in caso di contributo al SSN; certificazione del sostituto in caso di contributi previdenziali versati alla gestione separata dell INPS per i redditi occasionali; ricevuta del versamento in caso di contributi agricoli unificati versati all INPS; ricevute relative ai versamenti dei contributi volontari effettuati nell anno indipendentemente dal periodo a cui si riferiscono, per esempio riscatto anni di laurea o servizio militare, ricongiunzione di periodi assicurativi, iscrizione volontaria alla gestione separata dell INPS, contributo INAIL pagato dalle casalinghe; cartelle esattoriali per i contributi versati alle Casse Previdenziali degli Ordini professionali. legislativo e normativo: - art. 10, comma 1, lettera e), DPR , n.917, Tuir - Circolare Ministeriale , n.137, risposta Circolare Agenzia delle Entrate , n. 50E, risposta 3.5 Assegno di ricerca e contributi previdenziali. Il titolare dell assegno di ricerca, ovvero il familiare di cui sia fiscalmente a carico, non può dedurre dal reddito i contributi previdenziali a suo carico, trattenuti e versati all INPS dall ente di ricerca. Circolare 20E del , risposta 5.5 Contributi integrativi volontari biologi. La deducibilità dal reddito complessivo è consentita, al pari di quanto precisato in relazione ai contributi integrativi minimi obbligatori, nell ipotesi in cui i contributi volontari siano effettivamente rimasti a carico del contribuente, e nel rispetto, naturalmente, di tutte le altre disposizioni normative che disciplinano la contribuzione volontaria. Circolare n. 25E del Deducibilità dei buoni lavoro (Voucher) I compensi relativi alle prestazioni lavorative di natura occasionale nell ambito dei lavori domestici possono essere corrisposti anche mediante i cosiddetti buoni lavoro (voucher). I contributi previdenziali per tali buoni lavoro, pari al 13% del valore nominale del voucher sono a totale carico del committente e pertanto questo soggetto potrà dedurli dalla propria dichiarazione dei redditi. Ai fini del riconoscimento dell onere il contribuente dovrà conservare: le ricevute di versamento relative all acquisto dei buoni lavoro; copia dei buoni lavoro consegnati al prestatore (procedura con voucher cartaceo); Db 4

5 la documentazione attestante la comunicazione all inps dell avvenuto utilizzo dei buoni lavoro (voucher telematico); autocertificazione attestante che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici. Circolare 19E, risposta 5.3 Db 5

6 ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI AL CONIUGE. L assegno periodico corrisposto al coniuge La sentenza di separazione L assegno periodico è costituito dalla somma di denaro che un coniuge deve all altro, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento e annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. L assegno è disposto dall autorità giudiziaria ed è destinato al mantenimento del coniuge e dei figli, se presenti, e normalmente versato a cadenza periodica. L assegno periodico corrisposto al coniuge costituisce onere deducibile, esclusa la quota per il mantenimento dei figli. La deducibilità è ammessa anche quando il coniuge è residente all estero. E sempre necessario verificare che nella sentenza sia stabilito che i versamenti sono periodici e che effettivamente siano erogati periodicamente, in quanto non sono considerate onere deducibile le somme corrisposte in un unica soluzione. legislativi e normativi: - art. 10, comma 1, lettera c), DPR , n.917, Tuir - Circolare ministeriale , n. 95, risposta L ammontare della deduzione La normativa non prevede un limite all importo che può essere dedotto dal reddito, ma specifica che tale importo deve corrispondere a ciò che è indicato nel provvedimento dell autorità giudiziaria, con esclusione della parte relativa ai figli. Il CAF deve quindi verificare: nella sentenza di separazione o divorzio la somma riportata sull atto e destinata al coniuge e, se previsto, la rivalutazione di tale importo; che gli importi riportati sui bonifici o sulle ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma siano congruenti con quelli riportati sulla sentenza e che siano riferibili a versamenti periodici. Quota per il coniuge e i figli Se il provvedimento dell autorità giudiziaria, non distingue la quota per l assegno periodico destinato al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, si considera che il 50% dell ammontare sia destinato al coniuge e l altro 50% sia destinato ai figli. La documentazione La compilazione del 730. La documentazione da verificare e sottoporre a controllo è la seguente: la sentenza di separazione o divorzio i bonifici o le ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma. Gli assegni corrisposti al coniuge vanno indicati nel quadro E del modello 730, rigo E22 assegno periodico corrisposto al coniuge colonna 2. Nello stesso rigo, colonna 1, oltre al totale degli assegni corrisposti, va indicato, anche il codice fiscale dell ex coniuge destinatario degli assegni versati. Si precisa che in assenza del codice fiscale del coniuge non sarà riconosciuta la deduzione dal reddito con riferimento all importo indicato. Il totale dell assegno per il coniuge concorre a formare l importo degli oneri deducibili che sarà indicato dal CAF nel modello rigo oneri deducibili. Db 6

7 CONTRIBUTI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI Contributi per gli addetti ai servizi domestici La cassa sanitaria Colf Chi ha diritto alla deduzione Insorgenza del diritto Il limite di deducibilità I contributi per gli addetti ai servizi domestici devono essere obbligatoriamente versati da tutti i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze addetti ai servizi domestici ed all assistenza personale e familiare quali ad esempio baby-sitter, colf, ed assistenti delle persone anziane. Tali versamenti sono effettuati all INPS, trimestralmente, tramite modalità MAV. Articolo 10, comma 2, del Tuir. A partire dal 1 luglio 2010 è operativa la nuova CAS.SA COLF che aumenta i servizi previdenziali, assistenziali assicurativi offerti alle colf garantendo il pagamento di una indennità in caso di eventi come la malattia, il parto, il ricovero ospedaliero. I contributi per addetti ai servizi domestici e familiari possono essere portati in deduzione solo dal soggetto che li ha sostenuti. Così, come per tutti gli altri oneri, devono essere fatti valere secondo il criterio di cassa, senza considerare il periodo di competenza. Ad esempio, contributi relativi al IV trimestre 2013 e pagati a gennaio 2014 potranno essere dedotti solo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta 2014, (730/2015) mentre potranno essere dedotti nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta 2013 i contributi relativi al IV trimestre 2012 e pagati a gennaio Non è deducibile l intero importo versato ma solo la quota rimasta a carico del datore di lavoro, cioè del contribuente. L importo massimo deducibile è pari a Euro 1.549,37. Se nel modello 730 è indicata una somma superiore, l importo di tale rigo deve essere riportato al suddetto limite. Tale operazione viene effettuata dal CAF. Calcolo della quota a carico del datore di lavoro La cassa sanitaria colf Sia la quota a carico del datore di lavoro che del lavoratore sono rapportate alle diverse fasce retributive ed all orario di lavoro e sono aggiornate annualmente dall INPS. Si dovrà quindi moltiplicare la quota oraria a carico del lavoratore per il numero di ore del trimestre (rilevabile dalla ricevuta di versamento) e sottrarre il risultato dall importo complessivamente versato. Vedi anche l approfondimento: Contributi assicurativi INPS per lavoratori domestici A partire dal secondo trimestre 2011 per il pagamento dei contributi dei lavoratori domestici è possibile effettuare il pagamento dal sito Internet dell'inps con il Pos Virtuale del gruppo bancario Intesa San Paolo oppure effettuare l'emissione online del M.AV. Relativamente al M.AV è necessario esaminare la causale di versamento, riportata nella parte alta del bollettino che deve essere conservata dal datore di lavoro per l attestazione dei dati che hanno portato al calcolo del contributo versato. Nella parte causale del versamento è importante individuare, oltre ai codici fiscali Db 7

8 del datore di lavoro e del lavoratore: le ore lavorate la retribuzione oraria l importo (solo contributo) il contr. org. (cassa colf) l importo totale (contributi + cassa colf) Come evidenziato nella tabella sopra riportata, per il calcolo dei soli contributi si va a fasce orarie, fino a 24 ore settimanali ci sono tre importi a seconda della retribuzione oraria, dalle 25 ore settimanali il contributo è fisso. La cassa colf è calcolata in misura dello 0,03 centesimi di euro per ogni ora lavorata, 0,02 a carico del datore di lavoro e 0,01 del lavoratore. La compilazione del 730 I contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari vanno indicati nel quadro E, rigo E23 del modello 730. La quota totale dei contributi effettivamente sostenuti concorre a formare l importo degli oneri deducibili che sarà indicato dal CAF nel modello La documentazione La documentazione da verificare e sottoporre a controllo è data dai versamenti effettuati tramite modalità MAV, intestati all INPS Riferimento legislativo e normativo: - art. 10, comma 2, DPR , n. 917, Tuir - Circolare dell Agenzia delle Entrate , n. 207 Db 8

9 COPIA del BOLLETTINO di VERSAMENTO CONTRIBUTI di LAVORATORI DOMESTICI MODELLO MAV. APPROFONDIMENTO Db 9

10 CONTRIBUTI ASSICURATIVI INPS per LAVORATORI DOMESTICI Retribuzione effettiva oraria ANNO 2012 con quota assegni totale contributo orario familiari di cui a carico del lavoratore senza quota assegni familiari totale di cui a carico del lavo- contributo orario ratore Rapporto di lavoro di durata fino a 24 ore settimanali Euro Euro Euro Euro Euro da 0 a 7,54 1,40 0,34 1,41 0,34 (**) oltre 7,54 a 9,19 1,58 0,38 1,59 0,38 (**) Oltre 9,19 1,93 0,46 1,94 0,46 (**) APPROFONDIMENTO Rapporto di lavoro di durata oltre 24 ore settimanali (*) --- 1,02 0,24 1,02 0,24 (**) Retribuzione effettiva oraria, ANNO 2013 con quota assegni totale contributo orario familiari di cui a carico del lavoratore senza quota assegni familiari totale contributo orario di cui a carico del lavoratore Rapporto di lavoro di durata fino a 24 ore settimanali Senza il contributo dell addizionale (co. (28 - art.2 L. 92/2012) Euro Euro Euro Euro Euro da 0 a 7,77 1,37 0,35 1,38 0,35 (**) oltre 7,77 a 9,47 1,55 0,39 1,56 0,39 (**) oltre 9,47 1,89 0,47 1,90 0,47 (**) Rapporto di lavoro di durata oltre 24 ore settimanali (*) --- 1,00 0,25 1,00 0,25 (**) Comprensivo del contributo dell addizionale (co. (28 - art.2 L. 92/2012) Euro Euro Euro Euro Euro da 0 a 7,77 1,47 0,35 1,48 0,35 (**) oltre 7,77 a 9,47 1,66 0,39 1,67 0,39 (**) oltre 9,47 2,02 0,47 2,03 0,47 (**) Rapporto di lavoro di durata oltre 24 ore settimanali (*) --- 1,07 0,25 1,07 0,25 (**) (*) = L orario settimanale di oltre 24 ore deve essere effettuato presso lo stesso datore di lavoro. (**) = Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro. Db 10

11 CONTRIBUTI ED EROGAZIONI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE Erogazioni a favore di istituzioni religiose Sono deducibili dal reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro versate a favore: dell Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana; dell Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7º giorno destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione; dell Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto delle Assemblee di Dio in Italia e per esigenze di culto, di cura delle a- nime e di amministrazione ecclesiastica; della Chiesa valdese, Unione delle chiese metodiste e valdesi, per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell Unione cristiana evangelica dell ordinamento valdese; dell Unione cristiana evangelica battista d Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini della Chiesa e degli enti facenti parte dell Unione; della Chiesa evangelica luterana in Italia e delle comunità ad essa collegate per fini di culto e di evangelizzazione; dell Unione delle Comunità ebraiche italiane, nonché i contributi annuali versati alle Comunità ebraiche. della sacra arcidiocesi ortodossa d Italia ed Esacrato per l Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali, per fini di culto, istruzioni, assistenza e beneficenza; dell Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni per attività di religione o di svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari; della Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. dell Unione Buddhista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto e le attività di religione o di culto; dell Unione Induista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto, le esigenze di culto e le attività di religione o di culto. Riferimento legislativo: art. 10, comma 1, lettera i) e l), DPR , n. 917, Tuir Db 11

12 Versamenti alla Chiesa Cattolica Chi può dedurre. Limite massimo deducibile La compilazione del 730 I versamenti fatti a singole parrocchie della chiesa cattolica non sono deducibili. Sono deducibili soltanto i versamenti intestati all Istituto Centrale di sostentamento del Clero. Le erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose possono essere portate in deduzione solo dal contribuente che ha effettuato il versamento. Il limite massimo deducibile delle erogazioni in favore delle istituzioni religiose è di euro 1.032,91. Tale limite è riferito a ciascuna istituzione. I contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose vanno indicate nel quadro E, sezione 2^, del modello 730, nel rigo corrispondente. Nel caso in cui un contribuente abbia effettuato più erogazioni ad una o a diverse istituzioni religiose, in tale rigo va indicato il totale delle somme versate, che non sono indicate analiticamente nella dichiarazione dei redditi. L importo da indicare nel quadro E, sezione 2^, rigo E24, non può superare il limite di euro 1032,91 per istituzione, e quindi al massimo euro 7.230,37; pertanto, se il contribuente ha indicato una somma superiore, l importo deve essere riportato al suddetto limite. Tale operazione viene effettuata dal Caf. Il totale dei contributi concorre a formare l importo degli oneri deducibili che sarà indicato dal CAF nel modello La documentazione Erogazioni in favore della Tavola Valdese La documentazione necessaria è costituita da: ricevute di versamento in conto corrente postale intestato all istituzione religiosa; quietanze liberatorie; ricevute dei bonifici bancari intestate alla istituzione religiosa. Possono essere considerate valide le ricevute rilasciate dai responsabili di Chiese e Enti valdesi non accompagnate dalle ricevute di versamento su conto corrente postale o su conto bancario, se la attestazione o certificazione contiene: numero progressivo dell attestazione o certificazione, cognome, nome e comune di residenza del donante, importo dell erogazione liberale, causale dell erogazione liberale. I soggetti che possono sottoscriverla e rilasciarla sono il legale rappresentante della tavola valdese e gli incaricati dalla stessa presso le chiese facenti parte dell Unione delle Chiese metodiste e valdesi. Circolare 69E del Db 12

13 SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA DEI PORTA- TORI DI HANDICAP Tipologie di spese generiche e di assistenza specifica I portatori di handicap Sono deducibili le spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute per le persone portatrici di handicap. Le spese di assistenza specifica sono quelle relative: all assistenza infermieristica e riabilitativa; al personale in possesso di qualifica professionale di addetto al l assistenza di base, di operatore tecnico assistenziale dedicato unicamente all assistenza diretta alla persona; al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; al personale con la qualifica di educatore professionale; al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Per essere considerato portatore di handicap, è necessario il riconoscimento in base all art. 3 della legge 104/92 o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell invalidità civile, di lavoro e di guerra purché siano presenti una o più condizioni di minorazione. Infatti, sono considerati portatori di handicap coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, ai sensi dell art. 3 della legge 104/92 indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell assegno di accompagnamento. Spese non deducibili Acquisto di medicinali legislativi e normativi: - art. 10, comma 1, lettera b), DPR , n.917, Tuir Non sono da considerare deducibili le spese: chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie per i mezzi di accompagnamento, di locomozione, di deambulazione e di sollevamento per sussidi tecnici e informatici in quanto rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione di imposta e devono essere indicate nei righi: * spese sanitarie; * spese sanitarie per familiari non a carico; * spese sanitarie per portatori di handicap; * spese per veicoli per i portatori di handicap Costituisce onere deducibile la spesa per l acquisto di medicinali sostenuta da un soggetto portatore di handicap. Riferimento normativo: Circolare Agenzia delle Entrate , n. 55E, punto Quota per ricovero in casa In caso di fattura relativa al ricovero di un portatore di handicap in una casa di Db 13

14 di assistenza Chi ha diritto alla deduzione La documentazione La compilazione del 730 assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l intera retta pagata, ma soltanto la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Nella fattura deve essere chiaramente distinta la quota relativa all assistenza medica e paramedica da quella relativa alla retta. Le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap possono essere portate in deduzione dal contribuente che l ha sostenuta per sé o per le persone indicate nell art.433 del codice civile anche se non risultano fiscalmente a carico. Riferimento legislativo: - Art. 433 del Codice Civile, - Circolare Ministeriale n. 122, punto La documentazione da esaminare e sottoporre a controllo è la seguente: fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione attestante che si tratta di assistenza medica o paramedica; fattura rilasciata dalla casa di assistenza e ricovero in cui è chiaramente distinta dalla retta complessiva, la quota relativa all assistenza specifica; certificazione relativa al riconoscimento dell handicap, ovvero autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge che attesti la sussistenza dell handicap. Le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap vanno indicate nel quadro E, sezione 2, del modello 730, nel rigo E25. L importo dichiarato dal contribuente concorre nella sua interezza a costituire il totale degli oneri deducibili. Il totale delle spese concorre a formare l importo degli oneri deducibili che sarà indicato dal CAF nel modello Db 14

15 ALTRI ONERI DEDUCIBILI - Codici APPROFONDIMENTO SU: * CONTRIBUTI a FONDI INTEGRATIVI SSN * O.N.G. * O.N.L.U.S. * EROGAZIONI a UNIVERSITA, RICERCA, ENTI PARCO * SOMME RESTITUITE AL SOGGETTO EROGATORE Gli altri oneri deducibili Identificazione degli altri oneri deducibili. Contributi ai fondi integrativi del SSN Gli altri oneri deducibili per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo sono una pluralità di oneri di diversa tipologia che, all interno dello stesso rigo, vengono contraddistinti da appositi codici. Riferimento normativo: art. 10, comma 1, lettera e-ter e g) del Tuir Per tutte le tipologie di altri oneri deducibili, nella compilazione del rigo, deve essere indicato: - il codice che identifica l onere, da 1 a 5; - l importo versato. Con il codice 1 vengono indicati i contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministero della Salute. L'importo massimo dei contributi deve essere complessivamente non superiore ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo di tale limite si deve tener conto anche dei versamenti eseguiti agli enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale dai lavoratori dipendenti ed assimilati e dai loro datori di lavoro. La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell interesse delle persone fiscalmente a carico per la sola parte da queste ultime non dedotta. Contributi alle ONG Riferimento normativo: Circolare Agenzia delle Entrate , n. 54E Con il codice 2 vengono indicati i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Il termine organizzazione non governativa (O.N.G) viene utilizzato per definire un insieme di organismi accomunati da alcuni valori di solidarietà e giustizia unitari e da una metodologia di lavoro fondata su elementi comuni. Nell ordinamento italiano, le ONG appartengono alla categoria giuridica delle associazioni senza scopo di lucro. Tra le ONG, particolare rilevanza assumono le organizzazioni caratterizzate dal fatto di operare nell ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo. Tali organizzazioni infatti devono ottenere dal ministero degli Affari Esteri un riconoscimento di idoneità, fondamentale al fine di poter accedere ai contributi e ai progetti ministeriali. Lo stesso ministero aggiorna periodicamente l elenco delle organizzazioni riconosciute idonee. Db 15

16 A titolo esemplificativo sono organizzazioni idonee: la Caritas italiana l Iscos ( Istituto sindacale per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo) Il Cuamm ( Collegio universitario aspiranti medici e missionari) Il Mlal ( Movimento laici America latina) Tale onere può essere dedotto solo nell interesse del soggetto che lo ha sostenuto. L importo massimo deducibile è pari al 2% del reddito complessivo. Se il contribuente ha indicato una somma superiore, l importo deve essere ricondotto a tale limite e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio nel prospetto di liquidazione alla sezione messaggi. Tale operazione è effettuata dal CAF. Erogazioni liberali alle ON- LUS Con il codice 3 vengono indicate le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e quelle che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica. L importo versato è deducibile nel limite del 10 per cento del reddito complessivo e comunque nella misura massima di euro. Se il contribuente ha indicato una somma superiore, l importo deve essere ricondotto a tale limite e ne deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio nel prospetto di liquidazione alla sezione messaggi. Tale operazione è effettuata dal Caf. L onere può essere dedotto solo nell interesse del soggetto che lo ha sostenuto. Riferimento normativo: Circolare Agenzia delle Entrate , n. 39E. Utilizzo alternativo dei codici 2 e 3 Erogazioni e enti universitari di ricerca e enti parco regionali e nazionali Le ONG riconosciute idonee, assumono di diritto anche la qualifica di ONLUS, per cui al momento della compilazione del quadro E, le erogazione effettuate alle ONG potranno essere indicate in alternativa, con il codice 3; in questo caso l importo deducibile sarà quello previsto per le ONLUS. Con il codice 4 vengono indicate le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali. La deduzione si applica alle erogazioni a favore di: università, fondazioni universitarie (di cui all articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388); istituzioni universitarie pubbliche; enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca compresi l Istituto superiore di sanità e l Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; enti parco regionali e nazionali. Db 16

17 Tale onere può essere dedotto solo nell interesse del soggetto che lo ha sostenuto. L importo dichiarato concorre nella sua interezza a costituire il totale degli oneri deducibili. La documentazione Le erogazioni identificate con codici 2,3,4 per poter essere dedotte devono essere effettuate tramite versamento postale o bancario, ovvero mediante, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. legislativi: - art. 10, comma 1, lettera e-ter) DPR , n. 917, Tuir - art. 10, comma 1, lettera g) DPR , n.917, Tuir - Circolari AE n. 54E/2002 e n. 39E/2005 Vedi anche l approfondimento Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale Somme restituite al soggetto erogatore. Con il codice 5 per le somme che in precedenti periodi d imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e nel 2013 sono state restituite all Ente che le ha erogate. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro). L ammontare in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d imposta di restituzione, può essere portato in deduzione dal reddito complessivo nei periodi d imposta successivi; in alternativa è possibile chiedere il rimborso dell imposta corrispondente all importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze. La documentazione Si deve sottoporre a controllo la documentazione che certifichi l assoggettamento a tassazione e la restituzione della somma. Db 17

18 ALTRI ONERI DEDUCIBILI - Codice 6 * RENDITE, VITALIZI, ASSEGNI ALIMENTARI * CANONI, LIVELLI e CENSI * SOMME NON di LAVORO DIPENDENTE TASSATE come tali * SPESE per ADOZIONE MINORI STRANIERI, ecc. Altre tipologie di oneri deducibili Rendite, vitalizi, assegni a- limentari. Con il codice 6, vengono invece identificate le altre tipologie di oneri deducibili che rientrano tra la voce altri. Essi sono: Assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti in forza di testamento o di atto di donazione modale; assegni alimentari nella misura risultante da provvedimenti dell Autorità giudiziaria, corrisposti a persone indicate nell art. 433 del Codice Civile; Canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; Indennità per la perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani ad usi diversi da quello di abitazione; Somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente e che invece sono state assoggettate a tassazione; Il 50% delle imposte arretrate sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974; Erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio; Il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri; Erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio. Sono considerati oneri deducibili: gli assegni corrisposti in forza di un testamento o di una donazione modale, quale obbligo imposto dal de cuius all erede, oppure dal donante al donatario. In sostanza, tramite questi atti di disposizione, s impone all erede l obbligo di corrispondere a terzi un assegno periodico. L importo è deducibile nei limiti di quanto stabilito nel testamento o nell atto di donazione. Affinché l erede o il donatario possano beneficiare della deduzione è necessario che abbiano accettato l eredità o la donazione con il conseguente accollo dell obbligo di corrispondere tali assegni, gli assegni alimentari corrisposti alle persone indicate nell art. 433 del c.c. nella misura stabilita dal provvedimento dell Autorità Giudiziaria. ATTENZIONE: Si ricorda che, in ogni caso, rimangono indeducibili gli assegni versati volontariamente, ovvero non risultanti da alcun atto giudiziario. La documentazione. La documentazione da sottoporre a controllo è data da: Bonifici, attestazioni di versamento o ricevute rilasciate dal soggetto che ha avuto la somma. Db 18

19 Canoni, livelli e censi gravanti sugli immobili Sono considerati oneri deducibili i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati. Si tratta, ad esempio, dei contributi pagati ai consorzi di bonifica territoriali. Non sono compresi in questa tipologia di oneri le tasse sui rifiuti. Sono deducibili anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, la cui tassazione è sostituita dall IMU, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca. Notifica degli oneri gravanti sugli immobili Gli oneri gravanti sugli immobili, quali canoni, livelli e censi, vengono di norma notificati al contribuente con cartella esattoriale. La cartella esattoriale oltre al nome dell intestatario contiene anche i nomi degli altri eventuali comproprietari dell immobile. La deduzione va operata in capo ad ogni comproprietario percentualmente alla quota di possesso. La documentazione La documentazione da sottoporre a controllo è data da: Ricevute, cartelle quietanzate; Bollettini di c/c postale Somme che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi versati ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale per un importo complessivamente non superiore ad euro 3.615,20, dal datore di lavoro o dal lavoratore. ATTENZIONE La possibilità di applicare tale disposizione è ammessa anche a beneficio dei lavoratori in pensione, in quanto i redditi da pensione hanno il medesimo trattamento tributario previsto per i redditi di lavoro dipendente. Contributi versati a fondi o casse sanitarie da pensionati. Relativamente ai contributi versati dai pensionati, è necessario distinguere le diverse modalità di funzionamento dei singoli fondi o casse 1. contributi versati a fondi che prevedono, in favore del pensionato, un versamento contributivo a carico del datore di lavoro per il quale non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento stesso e la posizione di o- gni singolo pensionato; In questo caso i contributi non sono deducibili (es. FASI Fondo di assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti di aziende industriali in pensione). 2. contributi versati a fondi per i quali non è contrattualmente previsto alcun tipo di intervento da parte dell ex datore di lavoro. In questo caso i contributi sono deducibili considerato che sono integralmente a carico del pensionato. In conclusione: I contributi versati dal pensionato alla Cassa di assistenza sanitaria, quando costitui- Db 19

20 scono onere deducibile, rientrano tra le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione. I contributi e le spese sanitarie Le spese mediche oggetto di rimborso. La documentazione Nell ipotesi in cui 1. i contributi non siano deducibili, le spese sanitarie sostenute sono interamente detraibili, anche se rimborsate. (E' il caso, ad esempio, dei contributi versati dai pensionati iscritti al FASI) 2. i contributi siano deducibili, le spese sanitarie sostenute sono detraibili, esclusivamente per la parte rimasta effettivamente a carico. Si ricorda che la detrazione spetta sull intero ammontare delle spese sostenute qualora non si sia beneficiato di detrazioni d imposta o di deduzioni su contributi o premi versati. Si deve sottoporre a controllo la: documentazione attestante l assoggettamento a tassazione, l entità e il motivo per cui tali somme non devono essere soggette a tassazione. Certificazione rilasciata dal Fondo, contenente per ciascun periodo d imposta, l ammontare di contributi complessivamente percepiti dal pensionato iscritto. Spese sostenute per l adozione di minori stranieri Le spese sostenute dai genitori adottivi per l espletamento della procedura di adozione di minori stranieri sono considerate oneri deducibili. La procedura di adozione deve essere effettuata da un ente autorizzato. L albo degli enti autorizzati è curato dalla Commissione per le adozioni internazionali della presidenza del Consiglio dei Ministri. Spese deducibili per adozione di minori stranieri La documentazione Procedura di adozione non a buon fine Tra le spese deducibili sono comprese quelle riferibili all assistenza che gli adottanti hanno ricevuto; alla legalizzazione o traduzione dei documenti; alla richiesta di visti, ai trasferimenti; ai soggiorni all estero; all eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti che la richiedono; altre spese documentate finalizzate all adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite in euro utilizzando il cambio indicativo di riferimento del giorno, se il cambio non è stato fissato va utilizzato il cambio medio del mese. L importo massimo deducibile è pari al 50% del totale delle spese sostenute. La documentazione necessaria è data dalla certificazione dell ammontare complessivo delle spese rilasciata dall ente autorizzato che ha ricevuto l incarico di curare la procedura di adozione. Nel caso in cui la procedura di adozione non vada a buon fine le spese sostenute possono essere portate in deduzione a prescindere dall'effettivo completamento della procedura di adozione stessa e, quindi, indipendentemente, dal suo esito finale. Infatti, anche se le pratiche si interrompono, gli aspiranti genitori adottivi sono tenuti a rimborsare all'ente autorizzato tutte le spese sostenute fino a quel momento per l'incarico ricevuto. La deduzione spetta in base al principio di cassa, quindi per il periodo d'imposta in cui sono state effettivamente sostenute, anche se l'iter procedurale non è ancora concluso. Db 20

21 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE INTRODUZIONE Le forme pensionistiche complementari Le forme pensionistiche complementari, a partire dal 2007, sono state oggetto di un intervento normativo, contenuto nel D.Lgs 252/2005, che ha completamente riscritto il testo di riferimento, vale a dire il D.Lgs 124/93. Inoltre la circolare dell agenzia delle entrate n. 70/E del 18/12/2007 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale delle forme di previdenza complementare con riguardo ai soggetti che possono aderirvi, alla destinazione del TFR ai fondi pensione, alla deducibilità delle somme ecc. Obiettivi della riforma 2007 Tipologia delle forme pensionistiche complementari Finanziamento dei fondi di pensione normativi: D.Lgs 252/2005 CAE 18/12/2007, n. 70 L intento della riforma è quello di sviluppare le forme pensionistiche complementari al fine di integrare la pensione ordinaria e consentire il mantenimento di un tenore di vita adeguato anche dopo il pensionamento. Pertanto la ridefinizione della disciplina fiscale deve tendere essenzialmente ad ampliare la deducibilità fiscale della contribuzione e rendere più favorevole la tassazione dei rendimenti in ragione della finalità pensionistica. Le forme pensionistiche complementari sono costituite da soggetti giuridici dotati di natura associativa o dotati di personalità giuridica. Possono definirsi tali sia i fondi di diritto italiano che quelli istituiti negli stati membri dell unione europea e negli stati aderenti all accordo sullo spazio economico europeo. Le forme pensionistiche possono essere di vari tipi: fondi negoziali. Forme pensionistiche istituite mediante contratti e accordi collettivi, anche aziendali, promossi dai sindacati firmatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Si tratta dei cosiddetti fondi collettivi accessibili solo agli appartenenti ad un determinata categoria e per questo denominati anche fondi chiusi. fondi aperti. I fondi aperti sono creati e gestiti da Banche, Assicurazioni, Società di gestione del risparmio, e collocati presso il pubblico. Vi possono aderire lavoratori autonomi, liberi professionisti e lavoratori dipendenti. forme pensionistiche individuali, sono le forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali, basate su veri e propri piani pensionistici ai quali si accede su base individuale. Queste forme possono essere realizzate: 1. mediante l adesione ai fondi pensione aperti; 2. mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazione. Alle forme di previdenza individuale possono accedere tutti, anche i soggetti che non sono titolari di redditi di lavoro o di impresa. I fondi pensione sono finanziati principalmente dai contributi versati dai loro i- scritti. Contribuisce al finanziamento anche il datore di lavoro se tra gli aderenti vi sono lavoratori dipendenti, titolari di rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale o di collaborazione coordinata e continuativa. Db 21

22 In caso di fondi negoziali i versamenti delle quote al fondo, anche quelle a carico del lavoratore, sono effettuate dal datore di lavoro. Determinazione del l ammontare complessivo del contributo. Obbligo di partecipazione al fondo L ammontare complessivo del contributo da destinare al fondo pensione è diverso a seconda della categoria professionale di appartenenza: per i lavoratori autonomi e gli imprenditori, il contributo è calcolato, in percentuale, sul reddito di lavoro autonomo o di impresa, relativo al periodo d imposta precedente e dichiarato ai fini dell IRPEF; per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, il contributo è calcolato, in percentuale, sugli stessi importi presi a base per conteggiare i contributi previdenziali obbligatori per legge; per i lavoratori dipendenti, il contributo è calcolato, in percentuale, sulla retribuzione annua assunta a base ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto; per i dipendenti iscritti ad un fondo negoziale (chiuso) è prevista la possibilità di finanziare il fondo pensione anche destinando in tutto o in parte la quota di accantonamento annuale al TFR. I lavoratori dipendenti assunti, per la prima volta dopo il 28 aprile 1993 e che aderiscono ad un fondo negoziale sono obbligati a destinare, ai fondi pensione, tutti gli accantonamenti annuali del TFR, maturati successivamente alla loro iscrizione ai fondi stessi. Vedi anche l approfondimento: Disciplina delle forme pensionistiche complementari Db 22

23 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEDUCIBILITÀ DEI VERSAMENTI Deducibilità delle contribuzioni Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 in vigore dal 1 gennaio 2007, ha ampliato la deducibilità fiscale delle contribuzioni eliminando alcuni limiti e condizionamenti restrittivi previsti dalla normativa in vigore fino al 31 dicembre 2006 la quale rimane inalterata solo per i dipendenti pubblici che hanno un fondo pensione ad essi dedicato (esempio il Fondo Espero per i lavoratori della scuola). normativi: D.Lgs n. 252/2005 I limiti di deducibilità. I contributi che si versano ai fondi di previdenza complementare possono essere fissati dai contratti di lavoro o da accordi collettivi anche aziendali o possono essere determinati liberamente dalle parti. Gli importi versati dal lavoratore, dal datore di lavoro o dal committente costituiscono onere deducibile dal reddito complessivo. Il limite massimo di deducibilità è fissato nell importo di euro 5.164,57. Un regime fiscale più favorevole (deducibilità fino ad 7.746,86) è previsto per i giovani lavoratori con prima occupazione successiva al primo gennaio 2007, cioè quelli assunti per la prima volta dopo il La norma consente, nel caso in cui nei primi cinque anni di adesione al fondo non abbiano potuto fruire della deduzione massima annua di 5.164,57 euro (per incapienza di contributi versati), di utilizzare la quota non fruita nei 20 anni successivi al quinto di partecipazione al fondo (nei limiti di euro 2.582,29 per anno). In pratica hanno una deducibilità maggiore a partire dal sesto anno in poi. Le eccezioni per i dipendenti pubblici. Come già accennato, per i dipendenti pubblici iscritti ad un fondo negoziale i limiti di deducibilità sono calcolati in modo diverso rispetto a quanto precedentemente esposto perché si rifanno alla normativa vigente al 31/12/2006. In questi casi l importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a euro 5.164,57. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente la deduzione non può superare il doppio della quota del trattamento di fine rapporto destinata al fondo e sempre nel rispetto dei predetti limiti. Dipendenti pubblici che si iscrivono anche a fondi aperti. Esempio Nel caso in cui un dipendente della pubblica amministrazione risulti iscritto contemporaneamente sia al fondo negoziale che ad un fondo aperto, relativamente ai contributi versati al fondo aperto, si applicano le condizioni previste per la deducibilità ordinaria, sempre nel limite massimo complessivo di euro 5,164,57. Lavoratore dipendente che ha aderito al fondo espero Il suo reddito complessivo è pari ad euro ,13 La quota versata al fondo è pari ad euro 3.615,20 La quota di TFR destinata al fondo è di euro 1.549,37 1 limite 12% di ,13 = euro 3.408,62 2 limite assoluto = euro 5.164,57 3 limite (1.549,37x2) = euro 3.098,74 Importo deducibile euro 3.098,74 Se contemporaneamente lo stesso dipendente pubblico avesse aderito anche ad un altra forma di previdenza per la quale non rileva la qualifica di dipendente pubblico (ad esempio l adesione ad un fondo aperto) per un importo di euro 6.000, la somma degli importi di rigo E27 ed E31 sarà ricondotta entro il limite massimo di euro 5.164,57. Db 23

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