Rassegna Stampa. Giovedì 20 Febbraio 2014
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- Caterina Ferrara
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1 Rassegna Stampa 20 Febbraio 2014
2 Sommario Testata Data Pag. Titolo p. 1. Fondi pensione Sole 24 Ore (Il) 21 Il Cud "spalma" le deduzioni (Bianchi Nevio;Massara Barbara) 1 2. Previdenza Italia Oggi 31 Lavoratori usurati, domande al 31 marzo (De Lellis Carla) Italia Oggi 31 Pensioni, sale la base annua (Comegna Leonardo) 4 Avvenire 22 Previdenza e clero. Arriva una buona sentenza sui contributi «omessi» AssiNews.it 19/02/ Medici, integrativa senza costi 6 3 5
3 Estratto da pag. 21 Roberto Napoletano LAVORO Cud la deduzione non finita passa agli anni successivi Cud la deduzione non finita passa agli anni successivi Nevìo Bianchì e Barbara Massara > pagina 24 Cud la deduzione non finita passa agli anni Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) Lavoro. Da quest'anno va riportato l'importo non scalato relativo a somme restituite al soggetto erogatore e già tassate II Cud «spalma» le deduzioni L'opzione può essere utilizzata in caso di incapienza del reddito 2013 Nevio Bianchi Barbara Massara La novità più rilevante del nuovo Cud, in scadenza venerdì 28 febbraio, è l'introduzione della casella 130, in cui il sostituto dovrà esporre quella parte non dedotta nel 2013 di oneri rappresentati (esclusivamente) dalle «somme restituite al soggetto erogatore già tassate in anni precedenti» di cui alla lettera d-bis del comma i dell'articolo io deltuir. Tale onere, se dedotto, è indicato unitamente agli altri nel punto 129, mentre l'eventuale quota non dedotta (per esempio a causa di incapienza del reddito) deve essere esposta nel punto 130. L'introduzione di questo punto è legata alla modifica della norma, effettuata dall'articolo i, comma 174, della legge di stabilità 2014, secondo cui in caso di impossibilità di recuperare nell'anno della restituzione l'intero importo dell'onere deducibile, il recupero potrà avvenire anche negli anni successivi o con rimborso da richiedere all'amministrazione finanziaria. Con questa finalità deve essere altresì compilata la nuova annotazione CG. Poiché le procedure paghe difficilmente, almeno quest'anno, saranno in grado di gestire questa casistica particolare in modo automatico, il sostituto dovrà fare mente locale e verificare se nel 2013 ha gestito situazioni di questo tipo (per esempio recupero di somme per effetto di riforme di sentenze, recupero di competenze ferie fruite in eccesso rispetto al maturato da un lavoratore cessato), al fine di consentire al percipiente di recuperare in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nel 2014 (o in anni successivi) le imposte già ver Previdenza complementare Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 1 ì5.164,57 Contributi previdenza complementare non esclusi ciai redditi di cui ai punti 1 e 2 Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione Versati nell'anno 5.300,00 Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e Importo totale Differenziale ,42 Anni residui FINO A 5 ANNI Le istruzioni di quest'anno contengono ulteriori precisazioni sull'esposizione dei dati relativi ai contributi versati ai fondi pensione complementare in favore degli iscritti alla previdenza obbligatoria e al fondo pensione dopo il 31 dicembre Per il lavoratore che al 31 dicembre 2013 risulta iscritto da non più di 5 anni, oltre a riportare la quota dei contributi dedotti nel punto 120 ed eventualmente quella non dedotta nel punto 121, il sostituto compilerà i campi 122 e 124 per indicare rispettivamente l'ammontare versato nell'anno (pari alla somma dei punti 120 e 121) e l'importo totale versato fino a I OLTRE 15 ANNI Perii lavoratorecheal31 dicembre 2013 risulta iscrittoda almeno 6 anni e che nei 5 anni precedenti ha versato un importo complessivo inferiore a ,85 euro (esposto nel punto 124 del Cud 2013), oltre al punto 120 (nei limiti di euro 5.164,57) e 122, il datore di lavorocompilerà il punto 123 per indicare la "extra deduzione" utilizzata quest'anno; il punto 125 per indicare il differenziale (cioè la differenza tra ,85 euro e l'ammontare versato nel quinquennio, al netto di quanto eventualmente già utilizzato a partire dal 6 "anno); il punto 126 percomunicaregli anni residui perfruiredell'extra deduzione maturata e non fruita (per massimo a 20 anni) 03 I L'ESEMPIO Ipotizziamo il caso di un dipendente che nel2013 ha raggiunto i 6 anni di adesione, che nel primo quinq uennio ha complessivamente versato euro e ha versato euro nel 2013 e ha maturato il diritto a fruire dell'extra deduzione accumulata nei primi 5anni paria ,85euro (25.822, ). Nel 2013 ha potuto usufruire della deduzione della quota di contributi versati in eccesso rispettoal plafond di deducibilità ( ,57 = 135,43), da esporre nel punto 123, con la conseguenza che nei 19 anni successivi (punto 126) potrà ancora fruire dell'extra deduzione residua disponibile pari a ,42 euro (10.822,85-135,43) sate sulle somme restituite nel IL RIFERIMENTO La novità è la corso del Importante, al conseguenza della modifica fine di non commettere errori in all'articolo 10 del Tuir introdotta sede di dichiarazione, è la nuova dalla legge di Stabilità annotazione CC funzionale a precisare che nel caso di contributi per previdenza complementare certificati in più Cud non conguagliati, è necessario verificare che non ad avvertirli di effettuare la siano stati superati i limiti specifica verifica in sede di previsti dalle norme. Si tratta di dichiarazione annuale (sono un vero e proprio "alert" frequenti in questo periodo gli destinato ai dipendenti per cui il accertamenti automatici riferiti sostituto ha versato e dedotto proprio al superamento del contributi di previdenza tetto annuo di deducibilità di complementare, funzionale 5.164,57 euro per effetto del cumulo dei contributi versati in diversi rapporti di lavoro). Fondi pensione Pag. 1
4 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) Estratto da pag. 21 Roberto Napoletano Nuova è altresì l'annotazione AC, da utilizzarsi nel caso di rapporto di lavoro iniziato/ cessato in corso d'anno se il sostituto d'imposta ha riconosciuto la detrazione per carichi familiari limitatamente al periodo di lavoro, in quanto il lavoratore non ne ha chiesto l'applicazione per l'intero anno. Anche questa annotazione suona come un'avvertenza per il lavoratore di sfruttare la possibilità prevista dall'articolo 12 del Tuir per fruire in sede di dichiarazione dei redditi delle detrazioni per carichi di famiglia per tutto il periodo di spettanza e non solo in relazione alla durata del rapporto di lavoro. Infine anche quest'anno le istruzioni precisano che la certificazione deve essere rilasciata anche per i redditi che, per effetto di specifiche disposizioni normative, sono stati considerati esenti da imposizione. Mentre lo scorso anno in extremis l'amministrazione finanziaria aveva consentito al sostituto di non adeguarsi, quest'anno la regola deve intendersi a regime. La lista dei redditi esenti riportata nelle istruzioni ministeriali è stata implementata e include le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, le borse/assegni di studio e di ricerca esentate da specifiche disposizioni normative (per esempio le leggi 398/1989, 210/1998, 240/2010), le somme esenti corrisposte dall'inail o dall'inps. L'informazione relativa al reddito esente dovrà essere fornita attraverso l'annotazione BQj in cui deve essere indicato l'importo del reddito percepito considerato esente per espressa previsione di legge. L'annotazione AJ, invece, riguarda la specifica casistica dei redditi che sono stati parzialmente o totalmente esentati da imposizione in Italia, in quanto tassati nello Stato estero di residenza fiscale del percipiente, per effetto dell'applicazione di una convenzione contro le doppie imposizioni L'onere della carta sui cittadini To ministero devo usare poca carta, quindi tu cittadino stampa un po' di scartoffie al mio posto. È questo il senso della disposizione contenuta nelle linee guida per la richiesta del contributo statale a favore delle associazioni di promozione sociale nel A pagina 2 del documento, pubblicato dal ministero del Lavoro, si legge che «le domande, in considerazione di quanto previsto dall'ari. 27 del decreto legge 25giugno 2008, n. 112, cosiddetto "decreto taglia carta", dovranno essere inviate in cartaceo e nonperposta elettronica certificata per evitare oneri aggiuntivi distampaper l'amministrazione». Il "taglia carta " non indica come ridurre i costi e si limita a indicare l'obiettivo da raggiungere. Di conseguenza, è stato applicato con esclusivo riferimento al ministero e non pensando al contenimento complessivo dell'uso dellacarta. Però l'obbligo avrebbe forse potuto costitu ire lo spunto per rendere telematica l'intera procedura. MatteoPrioschi RIPRODUZIONE RISERVATA LA COMPILAZIONE Occorre fare attenzione perché le procedure paghe difficilmente gestiranno in modo automatico queste situazioni Fondi pensione Pag. 2
5 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) Estratto da pag. 31 Pierluigi Magnaschi L'Inps sulle richieste per il riconoscimento del beneficio Lavoratori usurati., domande al 31 marzo DI CARLA DE LELLIS Conto alla rovescia per le richieste del beneficio del prepensionamento per chi è occupato in attività e lavori usuranti. Il termine è fissato al prossimo 1 marzo per chi perfeziona il diritto alla pensione quest'anno. L'ammissione al beneficio sarà comunicato dall'inps agli interessati entro il 30 ottobre. Lo spiega lo stesso ente di previdenza nel messaggio n di ieri. Lavori usuranti. Gli usurati possono andare prima in pensione. Anche cinque anni prima dell'età ordinaria, cioè a 61 anni e 3 mesi invece che 66 anni e tre mesi, se quest'anno maturano 35 anni di contributi alle spalle e sono occupati in un'attività faticosa o pensate, tra cui il lavoro notturno per almeno 78 giornate (si veda ItaliaOggi Sette del 3 febbraio scorso). I beneficiari si distinguono in due categorie: lavori faticosi e pesanti, ossia lavoratori addetti alle mansioni particolarmente usuranti (lavori in galleria, cava o miniera; lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari; lavori ad alte temperature; lavori del vetro cavo; mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; lavori espletati in spazi ristretti con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare nelle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale; mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; lavori di asportazione dell'amianto); lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena»; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo; lavoratori notturni. Domande al 1 marzo. Entro il prossimo 1 marzo possono fare domanda di riconoscimento del bonus prepensionamento coloro che perfezionano il diritto alla pensione quest'anno (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014). In esito alle domande l'inps comunicherà agli interessati, entro il 30 ottobre 2014: a) l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile della pensione, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria; b) l'accertamento del possesso dei requisiti dello svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza della pensione in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l'accesso alla pensione verrà indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio delle risorse; e) il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti sullo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Non è la domanda di pensione. L'Inps ricorda che la domanda in prossima scadenza non è quella di pensionamento e che l'accesso anticipato alla pensione è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento vera e propria. Aggiunge, infine, che in sede di domanda di pensione, e ai fini dell'accoglimento della stessa, verranno esaminati i casi in cui l'accoglimento della domanda di accesso al beneficio è avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre Riproduzione riservata Previdenza Pag. 3
6 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) Estratto da pag. 31 Pierluigi Magnaschi Diffusi i coefficienti per il calcolo Pensioni., sale la base annua DI LEONARDO COMEGNA Lo stipendio di 40 mila euro del 2012 in pensione vale euro. E quando viene utilizzato per il calcolo della seconda quota, riferita all'anzianità maturata dopo il 31 dicembre 1992, sale sino a euro. Ora è dunque possibile calcolare con esattezza una pensione con decorrenza 2014, grazie ai coefficienti Istat di rivalutazione delle retribuzioni (i redditi nel caso dei lavoratori autonomi) da considerare per la determinazione della base annua pensionabile. I nuovi valori sono contenuti nel msg. 2626/2014 dell'inps. La retribuzione pensionabile. Il sistema «retributivo» (o quota retributiva) commisura l'importo della pensione in rapporto alla retribuzione media percepita negli ultimi anni di attività lavorativa, in modo da garantire una determinata percentuale della retribuzione stessa: 80% in presenza della massima anzianità di 40 anni (2%, per ogni anno). Con la riforma Amato del '93 la ricerca della retribuzione da considerare per il calcolo deve essere effettuata sugli ultimi dieci anni di attività. Fino al 31 dicembre 1992, la base per il calcolo della pensione era invece determinata dalla media degli ultimi cinque anni. Le retribuzioni da utilizzare vengono rivalutate in base all'inflazione. I coefficienti diramati dall'inps consentono la rivalutazione delle retribuzioni (i redditi nel caso dei lavoratori autonomi) da considerare per la determinazione della base annua pensionabile. Due quote. Sempre la riforma Amato, ha stabilito che dal 1 gennaio 1993 la misura della pensione sia costituita dalla somma di due distinte quote: la prima (A) corrispondente all'importo relativo all'anzianità contributiva maturata sino a tutto il 31 dicembre 1992; la seconda (B), corrispondente all'importo del trattamento relativo all'anzianità acquisita dopo il 1 gennaio La quota C. Per le pensioni con decorrenza dal 2012, il calcolo della pensione deve tener conto anche di una ulteriore quota (C), riferita all'anzianità acquisita successivamente al 31 dicembre La recente riforma Monti-Fornero ha infatti introdotto il criterio di calcolo contributivo per tutti. Previdenza Pag. 4
7 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) Estratto da pag. 22 Arriva una buona sentenza sui contributi «omessi» Previdenza e clero Una sentenza in materia di omissione di contributi risolve un problema che attraversa le vicende previdenziali di molti sacerdoti. È stata discussa presso il tribunale di Bergamo (sent. n. 431/2013) «l'automaticità delle prestazioni», una garanzia del Codice civile, art. 2116, per i lavoratori che hanno perso contributi per omissione del datore di lavoro. In questi casi, grazie all'automaticità, l'inps liquida la pensione come se i contributi fossero stati regolarmente registrati. La legge riserva l'automaticità solo ai lavoratori dipendenti come protezione dalle irregolarità di un terzo, il datore di lavoro. Nel corso degli anni lo scudo è stato esteso dalla Corte costituzionale ad alcune figure del lavoro autonomo. Di recente il problema si è posto anche per i collaboratori, ma ha trovato sempre molte opposizioni. Il giudice di Berga mo ha infranto questo tabù, sulla scorta di diverse considerazioni, applicabili anche ai sacerdoti assicurati al Fondo Clero. I sei motivi. L'applicazione dell'automaticità ai collaboratori - si legge nella sentenza - è dovuta per questi motivi: 1) il reddito da collaborazione è fiscalmente equiparato al reddito da lavoro dipendente, 2) il Codice esprime un principio di ordine generale, non limitabile al solo lavoro dipendente, 3) la Corte co stituzionale conferma questo indirizzo (sent. 374/1997), 4) il Codice non prevede particolari esclusioni, che vanno invece previste esplicitamente dal legislatore, 5) l'esclusione dalla automaticità può costituire un trattamento anticostituzionale, 6) la direttiva comunitaria (dig. 80/1992) stabilisce che le prestazioni Inps spettano anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati. Omissioni Inps. Il sistema dei versamenti dei sacerdoti non contempla o- missioni a carico di altro soggetto obbligato. Tuttavia i sei motivi ricavabili dalla sentenza appaiono validi nei casi in cui si è sostanzialmente verificata una omissione di contributi nel Fondo clero. E questo è accaduto in tempi recenti, quando una negligente manutenzione dell'archivio cartaceo del Fondo, durata diversi anni, ha prodotto la perdita, la distruzione o l'illegibilità di molte schede individuali dei versamenti dei sacerdoti. Marco Tarquinio I contributi del passato. Non essendo più documentati né oggi documentabili, non vengono riconosciuti dall'inps, sebbene versati con certezza o dagli interessati o dalle Ragionerie provinciali durante il sistema della congrua. In questi casi il danno di omissione deve farsi risalire ad un soggetto terzo, cioè lo stesso Inps, con l'effetto di doversi estendere al clero l'automaticità come criterio di ordine generale. Previdenza Pag. 5
8 Estratto da pag. 1 AssiNews.it Mercoledì 19/02/2014 mercoledì 19 febbraio 2014 Tweet Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) Medici, integrativa senza costi La Fondazione Enpam permetterà ai giovani medici e agli odontoiatri di iscriversi gratuitamente alla previdenza complementare. Grazie a un contributo messo a disposizione dall'ente di previdenza, i camici bianchi di età inferiore a 35 anni potranno aprire una posizione presso FondoSanità, fondo pensione complementare del settore, senza pagare costi di ingresso. L'iscrizione consentirà di cominciare a costruirsi una pensione di secondo pilastro, di beneficiare da subito di deduzioni fiscali e di maturare anzianità contributiva utile a diminuire la tassazione al momento del pensionamento. Il numero dei giovani professionisti potenzialmente interessati supera le 47 mila unità. L'obiettivo dell'enpam è quello di sensibilizzare i giovani sulla necessità di garantirsi una rendita aggiuntiva oltre a quella derivante dalla pensione di primo pilastro. Sul sito internet è disponibile la scheda di adesione. Per informazioni è possibile contattare la segreteria ai numeri o , oppure inviare un' all'indirizzo segreteria@fondosanita.it. Previdenza Pag. 6
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