REPUBBLICA ITALIANA 427/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
|
|
- Rachele Gilberta Castaldo
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REPUBBLICA ITALIANA 427/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati: Dott. Vito MINERVA Dott.ssa Cristina ZUCCHERETTI Dott.ssa Maria FRATOCCHI Dott.ssa Rita LORETO Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA Presidente Consigliere Consigliere Consigliere relatore Consigliere Ha pronunziato la seguente SENTENZA Nei giudizio di appello in materia di pensioni civili, iscritto al n del Registro di Segreteria, proposto dall INPDAP, in persona del legale rappresentante pro-tempore Ing. Marco Staderini, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Maria Assumma ed elettivamente con questa domiciliato in Roma, Via S. Croce in Gerusalemme n. 55; avverso la sentenza n. 117/2006 pronunciata in data dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia; e nei confronti di B. C., vedova C., residente in omissis, Via omissis; Visto l atto di appello e gli altri atti e documenti della causa; Udito, nella udienza pubblica del 15 maggio 2009, il Consigliere relatore dott.ssa Rita Loreto e l Avv. Piera Messina per l INPDAP, non rappresentata la parte appellata; Considerato in FATTO Con ricorso depositato presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la
2 Lombardia, Giudice unico delle Pensioni, la signora B. C. chiedeva il pieno riconoscimento a fruire della doppia indennità integrativa speciale in misura intera anche sulla pensione diretta, che percepiva dal , negatole dall INPDAP per la contemporanea percezione di pensione di reversibilità del defunto coniuge, in godimento dal , oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Risulta infatti dagli atti di causa (cfr. Nota INPDAP del 17 gennaio 2006) che la signora B. è titolare di pensione di reversibilità dal , su cui viene erogata l I.I.S. in misura intera, e di trattamento pensionistico diretto dal , sul quale l I.I.S. è stata regolarmente liquidata a partire dalla decorrenza fino a tutto giugno 1995 ed è stata revocata dall INPDAP a decorrere dal luglio 1995, in quanto concessa in misura intera sulla pensione di reversibilità. In data l interessata ha avanzato formale richiesta di ripristino dell I.I.S. dal luglio 1995 e corresponsione degli arretrati sulla pensione diretta, negatole dall INPDAP invocando il divieto di cumulo di cui all art. 99 del DPR n. 1092/1973. Si costituiva in primo grado l INPDAP, con memoria del 17 gennaio 2006, richiamando a fondamento del diniego la sentenza n. 14/QM/2003 di questa Corte. Con sentenza n. 117/06 pronunciata in data la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia - Giudice unico per le pensioni, accoglieva il ricorso della signora B., riconoscendole il diritto a fruire, su entrambe le pensioni, dell indennità integrativa speciale in misura intera, fatti salvi gli effetti della prescrizione quinquennale per i ratei anteriori al quinquennio antecedente all istanza avanzata in data , oltre interessi e rivalutazione sull importo differenziale ai sensi dell art. 429, 3 comma, c.p.c. Avverso tale sentenza ha interposto appello l INPDAP, con il patrocinio dell Avv. Maria Assumma, sostenendo l erroneità della sentenza impugnata, per violazione dell art.
3 99, 2 comma, del DPR n del 1973 e contrasto con i principi enunciati dalla Corte Costituzionale con sentt. n. 172/1991, 494/1993 e 376/1994, oltre a non essere conforme ai principi più volte affermati dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, con le sentenze n. 14/2003/QM e n. 2/2006/QM. L appellante INPDAP ha quindi precisato che, dovendosi ritenere tuttora vigente nell ordinamento giuridico il divieto di cumulo di due indennità integrative speciali, è pacifico che all interessata spetta un trattamento pensionistico nei limiti della salvaguardia del minimo INPS. Sulla scorta di tali considerazioni, l INPDAP ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, con declaratoria da parte di questo Giudicante che la sig.ra B. C. non ha diritto a percepire l indennità integrativa speciale in misura intera su entrambe le pensioni in godimento, spettando l I.I.S. sul secondo trattamento pensionistico soltanto nel limite dell importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensione lavoratori dipendenti (c.d. minimo INPS). Alla odierna udienza pubblica, letta la relazione del Consigliere relatore dott.ssa Rita Loreto, è intervenuto l Avv. Piera Messina per l INPDAP, che ha insistito per l accoglimento dell appello. Considerato in D I R I T T O Il Collegio deve affrontare la problematica del c.d. cumulo della indennità integrativa speciale nelle ipotesi di contemporanea percezione di due trattamenti pensionistici. Al riguardo si deve premettere che, con sentenza dicembre 1993, n. 494, la Corte Costituzionale ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 99, secondo comma, del D.P.R. n. 1092/1973, nella parte in cui non prevedeva che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, dovesse
4 comunque farsi salvo l importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Malgrado la chiara affermazione del dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 494/1993, in cui si ribadiva il divieto di cumulo integrale dell I.I.S. in caso di concorso di più pensioni, la giurisprudenza della Corte dei conti è stata, fino alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 2/QM/2006, oscillante nel senso di ritenere che, anche nel caso di concorso di più pensioni, il divieto di cumulo dell I.I.S. fosse stato cancellato dall ordinamento (cfr. Sez. III Centrale, nn. 66/2001; 403/2003; 2100/2005). Confortavano tale orientamento le affermazioni contenute in numerose decisioni della Corte Costituzionale, interpretate chiaramente nel senso del superamento del divieto di cumulo dell I.I.S. (cfr. ord. n. 438/1998, ord. n. 517/2000 e sent. n. 516/2000). In particolare nell ordinanza n. 517 del 2000 la Corte Costituzionale affermava esplicitamente che..a seguito del d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092, la disposizione sul cumulo dell indennità contenuta nell art. 2, settimo comma, della legge 29 maggio 1959 n. 324 è da ritenersi espulsa dal sistema (ordinanza n. 438 del 1998), in base alla clausola abrogativa generale contenuta nell art. 254 dell anzidetto D.P.R. n del Addirittura con atto n. 516 del 2000 la Corte è arrivata ad affermare che deve ritenersi che un divieto generalizzato di cumulo di indennità di contingenza (o indennità equivalenti nella funzione di sopperire ad un maggior costo della vita) sia illegittimo dal punto di vista costituzionale quando in presenza di diversi trattamenti a titolo di attività di servizio o di pensione non sia previsto un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo al di sotto del quale il divieto debba necessariamente essere escluso. Tuttavia le citate decisioni non contengono una esplicita pronuncia di cancellazione dal nostro ordinamento della norma (art. 99 comma secondo del DPR n. 1092/1973) circa il
5 divieto di cumulo integrale della I.I.S. in caso di contestuale godimento di più trattamenti pensionistici. Sulla base di tali considerazioni le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno riesaminato la questione e, con sentenza n. 2/QM/2006 hanno affermato che il divieto di cumulo integrale dell I.I.S. in caso di concorso di più trattamenti pensionistici, previsto dal secondo comma dell art. 99 del DPR n. 1092/1973 non è stato mai abolito, ma soltanto attenuato con la sentenza n. 493/1993 della Corte Costituzionale secondo cui, pur restando vietato tale cumulo, deve comunque farsi salvo l importo del trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A tali argomentazioni il Collegio ritiene di aderire, in quanto ulteriormente avallate dalla recente ordinanza della Corte Costituzionale n. 199/2008 depositata il 24 aprile Con tale atto la Corte, nel restituire gli atti ai giudici emittenti che avevano nuovamente sottoposto al vaglio del Giudice delle leggi l interpretazione dell art. 99, comma secondo, del DPR n. 1092/1973, ha rilevato che l art. 1, comma 776, della L. n. 296/2006 ha abrogato l art. 15, comma 5, della l. n. 724 del 1994 e che l art. 1, comma 774 della medesima legge ha dettato una norma di interpretazione autentica relativa al computo dell indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta (cfr. Corte Costituzionale n. 74/2008). La Corte ha quindi stabilito che tale abrogazione ha di fatto eliminato anche il riferimento alla perdurante applicabilità quanto alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 ed a quelle di reversibilità ad esse riferite delle disposizioni relative alla corresponsione dell indennità in questione sui trattamenti pensionistici previsti dall art. 2 della L. n. 324 del 1959 e successive modificazioni. Poiché, a seguito dell entrata in vigore della legge finanziaria n. 296 (art. 1 co. 774 e 776) erano sorti dubbi sulla applicabilità delle sentenze delle Sezioni Riunite di
6 questa Corte n. 14/QM del 2003 e n. 2/QM del 2006, con ordinanza n. 73/2008/A pubblicata il 21/112008, la questione è stata nuovamente sottoposta alle Sezioni Riunite che, con sentenza n. 1/2009/QM del 26/02/2009 hanno chiarito che le norme su citate, introdotte dalla legge finanziaria 2007, non hanno apportato alcuna modifica alla normativa che interessa la questione in esame. Pertanto devono essere confermati i principi posti nelle sentenze delle Sezioni Riunite n. 14 del 2003 e n. 2 del 2006, che hanno rilevato che la Corte Costituzionale, con le proprie decisioni, ha tenuto ben distinta l ipotesi di cumulo della indennità integrativa speciale su pensione e retribuzione da quella di doppia pensione, emettendo, nel primo caso, sentenze di mero annullamento e, nel secondo caso, sentenze additive che hanno avuto l effetto di estendere alle disposizioni recanti il divieto di cumulo della indennità integrativa speciale nei confronti del titolare di due pensioni il principio della salvaguardia del minimo INPS. In altri termini, reputa il Collegio che debba ritenersi tuttora vigente l art. 99, secondo comma, del DPR n. 1092/1973, e quindi che per il titolare di due pensioni resti fermo il divieto di cumulo integrale delle I.I.S., ma vada tuttavia salvaguardato il principio del minimo INPS, contenuto nell art. 17, comma 1, della legge n. 843 del 1978, come del resto già affermato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con sentenza n. 14/QM/2003 e ribadito con sentenza n. 2/QM/2006. Per tali motivi il secondo trattamento pensionistico, decurtato della I.I.S., non può comunque essere inferiore al trattamento minimo erogato dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (cosiddetta integrazione al minimo INPS). Per quanto riguarda, in particolare, le pensioni di reversibilità, appare fuori discussione che i commi 774 (norma interpretativa) e 776 (norma abrogante) della legge n.
7 296 del 2006 si riferiscono esclusivamente ai trattamenti sorti a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 335 (17 agosto 1995), con la conseguenza che le pensioni aventi decorrenza anteriore a quest ultima data non possono che ritenersi conservate alla precedente disciplina, anche per la parte intesa a sancire il divieto di cumulo dell indennità integrativa speciale in caso di corresponsione di più trattamenti pensionistici, che quindi deve ritenersi sopravvissuto all intervento legislativo del 2006 (cfr. pure Corte conti, Sezione III centrale di appello, n. 57/2009). Ciò premesso in linea generale, nel merito si osserva che la signora B. già percepiva l indennità integrativa speciale in misura intera sulla pensione di reversibilità, di cui è titolare dal , quindi da epoca antecedente alla data (17 agosto 1995) di entrata in vigore della legge n. 335/1995, che ha disposto il conglobamento della indennità integrativa speciale nelle pensioni di riversibilità. E poi titolare di pensione diretta dal , sulla quale fino a tutto giugno 1995 ha percepito regolarmente l I.I.S. Dal luglio 1995, invece, stante la contemporanea percezione di due trattamenti pensionistici, opera il divieto di cumulo di cui all art. 99 del DPR n. 1092/1973. Da quanto esposto consegue che l appello dell INPDAP merita accoglimento, nel senso di dichiarare il diritto della parte appellata all indennità integrativa speciale anche sulla pensione diretta a lei intestata, in costanza di percezione dell altro trattamento di cui è titolare, nei limiti però (Sez. Riun. 22 febbraio 2006 n. 2/QM/2006) della parte utile a consentire di raggiungere il cosiddetto minimo INPS, nonché della prescrizione quinquennale già dichiarata in primo grado. Sussistono giusti motivi per compensare le spese della lite. P.Q.M. La Corte dei conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale definitivamente pronunciando, ACCOGLIE l appello prodotto dall INPDAP avverso la
8 sentenza n.117/c/2006 pronunciata in data dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 maggio L ESTENSORE F.to Rita LORETO IL PRESIDENTE f.to Vito MINERVA Depositata in Segreteria il 22/06/2009 IL DIRIGENTE LA SEGRETERIA f.to Maria Fioramonti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
REPUBBLICA ITALIANA 256/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati: Dott. Giuseppe DAVID Presidente Dott. Rocco DI PASSIO
DettagliSECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
DettagliCorte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI
Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; Materia: cumulo indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE
DettagliSentenza n. 226/2008. In nome del popolo italiano LA CORTE DEI CONTI
Sentenza n. 226/2008 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,
Dettagli(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)
Giudizi pensionistici Corte dei Conti: notificazione ai sensi del 144 c.p.c. (Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) In tema di inammissibilità del ricorso per mancata notifica
Dettagliha pronunciato la presente
Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliReversibilità guerra: domanda decade trascorsi 5 anni dal verificarsi dell inabilità (Corte dei Conti appello, Sentenza 28 maggio 2004 n.
Reversibilità guerra: domanda decade trascorsi 5 anni dal verificarsi dell inabilità (Corte dei Conti appello, Sentenza 28 maggio 2004 n. 372) In tema di pensione di reversibile di guerra, è noto che il
DettagliLa questione sottoposta all'esame di questo Collegio concerne la misura della
REPUBBLICA ITALIANA 88/2009/A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE di APPELLO composta dai seguenti magistrati: dr. Giuseppe David Presidente dr. David Morgante
DettagliDeliberazione n. 5/pareri/2005
Deliberazione n. 5/pareri/2005 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Enrico Gustapane dott. Mario Donno dott. Donato Maria
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI (
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI ( cons. Silvio Benvenuto ) ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA 403/2008 A
REPUBBLICA ITALIANA 403/2008 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta dai seguenti magistrati: Dott. Giuseppe DAVID Presidente Dott. Davide MORGANTE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale 7034 del 2004,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 2951/2009 Reg.Dec. N. 441 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE. In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. Giuliano Berardi, ha pronunciato la presente SENTENZA nella
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1583/2008 Reg.Dec. N. 5017 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5378/04 Reg.Dec. N. 5970 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO. Nell Adunanza del 4 giugno 2004
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO Nell Adunanza del 4 giugno 2004 Visto il decreto n. 96 del 9 aprile 2003 del Prefetto della Provincia di Padova concernente
Dettagliex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2014, proposto da:
Tribunale amministrativo regionale della Puglia Sentenza n. 1884 del 25 settembre 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO
N. R. G. 2754 / 2012 All esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l esposizione delle ragioni di
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 04/03/2013 20.07 N. 00038/2013 REG.PROV.COLL. N. 00243/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara
DettagliDirezione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015
Direzione Centrale Pensioni Roma, 25/06/2015 Circolare n. 125 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al
DettagliSentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliIL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA SENTENZA. sul ricorso n. 2303/1995 proposto dai signori Pierluigi Erriu, Eligio Carrus,
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 1000/2007 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. n. 2303/1995 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 2303/1995
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter composto dai signori magistrati: Luigi Tosti Presidente Franco Angelo Maria De Bernardi
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI. Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 02.02.2015 n. 98 Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI Sezione Prima Giurisdizionale Centrale
DettagliGli interessati, titolari di pensione, sono invitati a verificare limiti e condizioni; gli eredi dovranno presen
Gli interessati, titolari di pensione, sono invitati a verificare limiti e condizioni; gli eredi dovranno presen > 1) Documentazione (sito esterno) INPS, 25 giugno 2015, Circolare 125» Istituto Nazionale
DettagliDeliberazione n. 14/2003
Deliberazione n. 14/2003 REPUBBLICA ITALIANA La CORTE DEI CONTI in SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Composta dai magistrati: Presidente: CORRADO VALVO, Presidente di Sezione,
DettagliDirezione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015
Direzione Centrale Pensioni Roma, 25/06/2015 Circolare n. 125 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al
DettagliSEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE MARCHE SENTENZA/ORDINANZA PENSIONI 26/04/2016
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE MARCHE SENTENZA/ORDINANZA 17 2016 PENSIONI 26/04/2016 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LE MARCHE nella
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale
N. 771/12 Reg.Sent. N. 882 Reg.Ric. ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la
Dettagliha pronunciato la presente
N. 02566/2016 REG.PROV.COLL. N. 00670/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.4293/08 Reg.Dec. N. 9620 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE - SENTENZA.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N. 133 REG. SENT. ANNO 2008 Anno 2005_ n. 188 Reg. Ric. nelle persone dei Sigg.ri: PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE - Dott.
Dettagliha pronunciato la presente
N. 05544/2016 REG.PROV.COLL. N. 12273/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliCorte di Cassazione Sezione 6 civile
Corte di Cassazione Sezione 6 civile Ordinanza del 4 febbraio 2014 n. 2475 Integrale Previdenza ed assistenza - indennita' e rendita REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1006/07 Reg.Dec. N. 251 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20055 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 07/10/2015 SENTENZA sul ricorso 28590-2010 proposto da: SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE
DettagliORDINANZA N. 145 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente -
ORDINANZA N. 145 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente - Paolo MADDALENA Giudice - Alfio FINOCCHIARO - Alfonso
DettagliPensione di guerra: assegno di superinvalidità si prescrive in cinque anni (Corte dei Conti, I^ Sezione appello, Sentenza 4 maggio 2005 n.
Pensione di guerra: assegno di superinvalidità si prescrive in cinque anni (Corte dei Conti, I^ Sezione appello, Sentenza 4 maggio 2005 n. 153) Innanzi tutto la prescrizione quinquennale del diritto a
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 05357/2011REG.PROV.COLL. N. 08404/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Sent. 616/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 8961 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 05/05/2016 SENTENZA sul ricorso 22273-2014 proposto da: VALLE FILIPPO, elettivamente domiciliato
DettagliCORTE DEI CONTI. La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell adunanza del 1 luglio. Dott. Walter BERRUTI Primo Referendario relatore
CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 248/2013/SRCPIE/PAR La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell adunanza del 1 luglio 2013, composta dai Magistrati:
DettagliTribunale di Verona Sezione Lavoro Sentenza n (Composizione monocratica Giudice Gesumunno) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona Sezione Lavoro Sentenza n. 22-09-2010 (Composizione monocratica Giudice Gesumunno) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE C.P. DI VERONA SEZIONE LAVORO Nella causa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliCorte Conti, II Sez. Giur. Centr. Appello, n Materia: indennità integrativa speciale
Corte Conti, II Sez. Giur. Centr. Appello, 30.12.2014 n. 766 Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA CENTRALE DI APPELLO
REPUBBLICA ITALIANA 399/2009/A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA CENTRALE DI APPELLO composta dai seguenti magistrati: dott. Giuseppe DAVID dott. Rocco DI PASSIO d.ssa Piera
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 01471/2015 REG.PROV.COLL. N. 02164/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 N. 04341/2015REG.PROV.COLL. N. 02746/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E
N. 4107/2008 Reg. Dec. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5002 Reg. Ric. Anno 2008 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
Dettagliha pronunciato la presente
N. 33196/2010 REG.SEN. N. 01975/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
DettagliIL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I. ha pronunciato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA Reg. Sent. n. 1164/07 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Ric. n. 1219/85 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso
DettagliCONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 13 GIUGNO
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 13 GIUGNO 2008, n. 2971: il termine per impugnare il Regolamento di determinazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti il termine per impugnare i regolamenti di determinazione
DettagliRISOLUZIONE N. 28/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 28/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 marzo 2014 OGGETTO: Interpello ordinario Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicazione dell imposta di registro alle ordinanze di inammissibilità
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO.
Area: attività edilizia Sezione Condono edilizio T.A.R. Lazio sez II sentenza 1 giugno 2004 n.5172 E possibile presentare la domanda di condono edilizio, e sussiste conseguentemente obbligo dell amministrazione
DettagliSentenza della Corte Costituzionale n. 35/2014 depositata il 6 marzo 2014
CORTE COSTITUZIONALE Sentenza n.35/2014 Consiglio Regionale Sentenza della Corte Costituzionale n. 35/2014 depositata il 6 marzo 2014 Oggetto: Consiglio regionale - Norme della Regione Calabria - Previsione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 02359/2011REG.PROV.COLL. N. 01746/2006REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliDeliberazione n. 9/pareri/2008
Deliberazione n. 9/pareri/2008 REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua Presidente dott. Antonio Caruso dott.
DettagliDeliberazione n. 244/2009/PAR
Deliberazione n. 244/2009/PAR REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale del controllo per l Emilia - Romagna composta dai Magistrati dr. Mario Donno dr. Carlo Coscioni dr.ssa Rosa Fruguglietti
DettagliProtocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività. Prime istruzioni.
Direzione centrale delle Prestazioni Roma, 31-12-2007 Messaggio n. 30923 Allegati 2 OGGETTO: Legge 24 dicembre 2007, n. 247 Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
DettagliPremessa. Direzione Centrale Pensioni Coordinamento Generale Legale. Roma, 04-01-2013. Messaggio n. 220
Direzione Centrale Pensioni Coordinamento Generale Legale Roma, 04-01-2013 Messaggio n. 220 Allegati n.1 OGGETTO: Prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze
DettagliSentenza n. 529/2008/A
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE PRIMA APPELLO Sentenza 529 2008 Pensioni 02-12-2008 Sentenza n. 529/2008/A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO = = LA CORTE DEI CONTI SEZIONE
DettagliAnche qui la questione può apparire complessa, ad una prima lettura della Sentenza che oggi pubblichiamo, ma in realtà è semplice.
Decorrenza degli interessi legali e prescrizione: la decisione della Corte dei Conti Corte dei Conti, sez. II appello, sentenza 23.09.2009 n. 457 (Massimo Cassiano) I nostri attenti lettori ricorderanno
DettagliSentenza n. 563/2008/A REPUBBLICA ITALIANA = = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Sentenza n. 563/2008/A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta dai seguenti magistrati: Dott. Giuseppe DAVID Presidente Dott.
DettagliCorte di Cassazione, Sezione L civile. Sentenza 15 marzo 2016, n Integrale PREVIDENZA ED ASSISTENZA - PENSIONE - ANZIANITA' E VECCHIAIA
Corte di Cassazione, Sezione L civile Sentenza 15 marzo 2016, n. 5052 Integrale PREVIDENZA ED ASSISTENZA - PENSIONE - ANZIANITA' E VECCHIAIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA
DettagliOGGETTO: Applicazione dei benefici di cui all articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336.
! Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali e per il loro tramite: "#$"%!%&#'%("%" - Alle Amministrazioni dello Stato )""*#&"+ - Agli Enti con personale iscritto *"',-&#&%(.)/"%-"& alle Casse
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00727/2014 REG.PROV.COLL. N. 00649/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione
DettagliDeliberazione n. 179/2008
Deliberazione n. 179/2008 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua dott. Giancarlo Penco dott. Giuliano
DettagliTotalizzazione: il diritto può essere esercitato anche prima della legge 388/2000 TAR Lazio, sez. Latina, sentenza n.
Totalizzazione: il diritto può essere esercitato anche prima della legge 388/2000 TAR Lazio, sez. Latina, sentenza 26.10.2006 n. 1351 Il Tar Lazio, con la sentenza n 1351 affronta il tema del diritto alla
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente DECISIONE
N. 1814/09 REG.DEC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n. 8962/03
Dettagliper l annullamento, previa sospensione
N. 02409/2015 REG.PROV.COLL. N. 00818/1994 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliPermesso di soggiorno per motivi familiari: revoca legittima in caso di separazione Consiglio di Stato, sez. IV, decisione n.
Permesso di soggiorno per motivi familiari: revoca legittima in caso di separazione Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 28.02.2005 n. 767 Il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere revocato
DettagliLaPrevidenza.it, 30/12/2008
Inpdap: e' illegittimo il provvedimento di revoca della pensione dopo 17 anni (Corte dei Conti, I^ Sez. giurisd. centrale, Sentenza 18.12.2008 n. 563) Il signor Domenico Daniele, con ricorso in data 25
DettagliAI DIRETTORI REGIONALI AI DIRETTORI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI
Direzione Centrale Pensioni Roma, 12-08-2010 Messaggio n. 21172 OGGETTO: Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante â œmisure urgenti
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA
1 di 5 11/03/2016 09:37 N. 01669/2016 REG.PROV.COLL. N. 09622/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza
Dettagliha pronunciato la presente
Torna alla pagina precedente N. 00058/2014 REG.PROV.CAU. N. 01014/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA in sede giurisdizionale ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00688/2015 REG.PROV.COLL. N. 00735/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 02501/2014 REG.PROV.COLL. N. 02190/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I - SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA Reg. Sent. n. 3832/05 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Ric. n. 90/99 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A N.2183/2009 Reg. Dec. N. 7147 Reg. Ric. Anno 2000 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
www.ildirittoamministrativo.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 532/11 Reg.Sent. N. 459 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale
DettagliDeliberazione n. 20/SEZAUT/2009/QMIG
Deliberazione n. 20/SEZAUT/2009/QMIG LA CORTE DEI CONTI In Sezione delle Autonomie nell adunanza del 9 novembre 2009 Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 11965 Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 10/06/2016 SENTENZA sul ricorso 8067-2014 proposto da: COMUNE DI CEFALU' in persona del
Dettaglicontro per l'annullamento
N. 02057/2013 REG.PROV.COLL. N. 00926/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 02812/2014REG.PROV.COLL. N. 06363/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliCORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE. La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell adunanza del 23 ottobre 2013,
CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 366/2013/SRCPIE/PAR La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell adunanza del 23 ottobre 2013, così composta: Dott.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
Pubblicata il 11/10/2016 N. 04192/2016REG.PROV.COLL. N. 04870/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliDirezione centrale Prestazioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e
Direzione centrale Prestazioni Roma, 14 Novembre 2008 Circolare n. 100 Allegati n. 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami
DettagliORDINANZA N. 274 ANNO 2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Alessandro CRISCUOLO
ORDINANZA N. 274 ANNO 2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Alessandro CRISCUOLO Presidente - Giuseppe FRIGO Giudice - Paolo GROSSI - Giorgio
Dettagliin sede giurisdizionale (Sezione Terza)
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE III Sentenza 23/5/2016 n. 2169. Pres. Maruotti, est. Prosperi Decisum: sull illegittimità del provvedimento di ricusazione di una lista a causa della tardiva allegazione della
DettagliL agevolazione c.d. Tremonti ambientale e la cumulabilità con altri incentivi
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 242 26.07.2016 L agevolazione c.d. Tremonti ambientale e la cumulabilità con altri incentivi Categoria: Imprese Sottocategoria: Agevolazioni In
DettagliDeliberazione n. 8/2004/C
Deliberazione n. 8/2004/C REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DEL CONTROLLO PER LA TOSCANA nell adunanza del 25 novembre 2004 ***** visti i provvedimenti n. 6, in data 3 gennaio
DettagliRic. n. 4048/96 Sent. n. 700/07 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Sezione, con l intervento dei signori magistrati: SENTENZA
Ric. n. 4048/96 Sent. n. 700/07 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l intervento dei signori magistrati: Umberto Zuballi
DettagliSent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA
1 Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - GIUDICI - Ivan De Musso Enrico Torri Luigi Impeciati Presidente Consigliere
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione D E C I S I O N E
R E P U B B L I C A I T A L I A N A N. 6168/2007 Reg. Dec. N. 4577 Reg. Ric. Anno 2005 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente DECISIONE
Sent. N. 3398/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n. 1820/2004,
DettagliISSN Pubblicato dal 12/01/2016
ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 12/01/2016 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/37691-consiglio-di-stato-iii-sezione-pres-lignani-estungari-ordinanza-23-dicembre-2015-n-5725-avv-contro-ministero-dell-interno-avvocaturastato
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 10594 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: MANNA FELICE Data pubblicazione: 23/05/2016 SENTENZA sul ricorso 444-2015 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587,
Dettagli