Quadro RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL IRPEF

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1 Quadro RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL IRPEF ADEMPIMENTO NOVITÀ 2016 SOGGETTI INTERESSATI SOGGETTI ESCLUSI COME SI COMPILA CASI PRATICI CASI PARTICOLARI RIFERIMENTI NORMATIVI Nel Quadro RV devono essere riepilogati tutti i dati necessari per determinare l addizionale regionale e comunale del dichiarante a saldo per l anno d imposta della dichiarazione e, limitatamente all addizionale comunale, in acconto per l anno corrente. Sia nella sezione delle addizionali regionali che delle addizionali comunali è stata aggiunta una colonna per l indicazione dell eventuale importo già esposto in un precedente Mod. UNICO 2016, nel caso di rimborso già erogato. Sono state previste specifiche agevolazioni nel calcolo dell addizionale regionale dalla Provincia autonoma di Trento per i titolari di reddito da pensione. Sono, invece, venute meno le agevolazioni previste fino allo scorso anno dalla Regione Liguria. Sono interessati tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione. Non sono tenuti alla presentazione: - i soggetti che liquidano le imposte sostitutive (contribuenti minimi); - i contribuenti che possiedono solo redditi esenti o soggetti ad imposta sostitutiva dell IRPEF; - i contribuenti che possiedono solo redditi soggetti a tassazione separata salvo che, avendone la facoltà, abbiano optato per la tassazione ordinaria; - i contribuenti che producono un reddito complessivo cui corrisponde un imposta lorda al netto delle detrazioni, dei crediti d imposta prodotti all estero e dei crediti d imposta per fondi comuni di importo non superiore a 10,33 euro. RV1 - Reddito imponibile - Sezione 1 - Righi da RV2 a RV8 - Addizionale regionale all IRPEF; - Sezione 2 - A Righi da RV9 a RV16 - Addizionale comunale all IRPEF; - Sezione 2 - B Rigo RV17 - Acconto addizionale comunale all IRPEF Determinazione aliquota addizionale regionale all IRPEF Regione Liguria. - Errori frequenti nella compilazione del Rigo RV4. - Calcolo delle addizionali IRPEF: residenza anagrafica o domicilio fiscale. - Aliquota dell addizionale comunale deliberata dal Comune. - Guida alla compilazione F24 importo da versare. - Acconto addizionale comunale all IRPEF. - Credito addizionale regionale non indicato in UNICO. - Determinazione addizionale regionale e comunale all IRPEF in presenza di redditi assoggettati al regime della cedolare secca. - Le addizionali regionali per le associazioni sportive dilettantistiche. Art. 50, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n ADEMPIMENTO Il Quadro RV deve essere utilizzato per dichiarare le addizionali regionale e comunale all IRPEF. Il Quadro RV, rispetto al Mod. UNICO precedente, è invariato, a parte l aggiunta di una colonna per l indicazione dell addizionale, sia regionale che comunale, eventualmente rimborsata ed esposta in un precedente modello Unico DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 457

2 Limite minimo per versamento o rimborso Si tenga in considerazione che le imposte in generale e le addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili, se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di 12 euro. NOVITÀ 2016 Specifiche agevolazioni sono state previste nel calcolo dell addizionale regionale dalla Provincia autonoma di Trento per i titolari di reddito da pensione. Sono invece venute meno le agevolazioni previste fino allo scorso anno dalla Regione Liguria. È stata prevista l introduzione di un apposita casella, sia per l addizionale regionale che per l addizionale comunale, per la specifica indicazione del credito indicato in un precedente Mod. UNICO 2016 nel quadro RX, nel caso in cui il rimborso sia già stato erogato. Sul sito sono pubblicate entro il 20 dicembre di ogni anno le aliquote dell addizionale comunale all Irpef per l anno successivo. Si evidenzia che la legge di Stabilità, con riferimento al 2016 (art. 1, comma 26, Legge 28 dicembre 2015 n. 208), prevede il blocco del potere delle Regioni e degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attributi con legge dello Stato. Il blocco è limitato all anno 2016 e si riferisce esclusivamente ai tributi comunali, provinciali e regionali, e non alle altre entrate di natura non tributaria; riguarda non solo le tariffe, ma anche le aliquote e i canoni aventi natura tributaria. Fanno eccezione gli aumenti nelle Regioni in caso di extradeficit sanitario o di manovre per la copertura dei rimborsi delle anticipazioni sblocca-debiti, e nei Comuni in caso di predissesto. SOGGETTI INTERESSATI I contribuenti persone fisiche sono obbligati al pagamento dell addizionale regionale all IRPEF in relazione al domicilio fiscale al 1 gennaio A decorrere dallo scorso periodo d imposta il decreto semplificazioni ha uniformato la data di riferimento del domicilio fiscale ai fini dell addizionale regionale e comunale, ora fissata per entrambe le imposte al 1 gennaio dell anno di riferimento (cfr. art. 8, D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175) Inoltre, i contribuenti persone fisiche sono obbligati al pagamento dell addizionale comunale all IRPEF sia a saldo per il 2015, con riferimento al domicilio fiscale al 1 gennaio 2015, sia in acconto per l anno di imposta 2016, con riferimento al domicilio fiscale al 1 gennaio Sono tenuti al pagamento delle addizionali regionale e comunale sia i soggetti residenti che non residenti nel territorio dello Stato se, con riferimento al 2015, è dovuta l IRPEF dopo aver sottratto gli importi di tutte le detrazioni d imposta che spettano e dei crediti d imposta per redditi prodotti all estero che, sempre all estero, hanno subìto il pagamento di imposte a titolo definitivo. Condizione per essere soggetti obbligati al pagamento delle addizionali è la determinazione di una IRPEF lorda che, al netto delle detrazioni spettanti, dei crediti d imposta per redditi prodotti all estero, e dei crediti d imposta per fondi comuni, superi l importo di 10,33 euro. 458 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

3 APPLICAZIONE DELLE SOGLIE DI ESENZIONE IN PRESENZA DI REDDITI SOGGETTI A CEDOLARE SECCA Per quanto attiene ai redditi derivanti da locazioni per finalità abitative degli immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze l opzione per l applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con il regime dell imposta sostitutiva siano esclusi dal reddito complessivo e, conseguentemente, non rilevino ai fini della progressività delle aliquote IRPEF (art. 3, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). Il reddito fondiario assoggettato a cedolare secca deve comunque essere computato nel reddito complessivo del locatore per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d imposta previste dall art. 13 del TUIR, le detrazioni per canoni di locazioni di cui all art. 16 del TUIR e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (par. 5 della Circolare 1 giugno 2011, n. 26/E). Ai fini dell applicazione delle esenzioni dal pagamento delle addizionali regionale e comunale all IRPEF commisurate al reddito, eventualmente disposte dalle Regioni o deliberate dai Comuni, l Agenzia delle entrate si è espressa nella circolare 1 giugno 2012, n. 19/E, sostenendo che la soglia di esenzione commisurata al reddito prevista dalla Regione o dal Comune in relazione all applicazione dell addizionale regionale o dell addizionale comunale all IRPEF rientri tra i benefici fiscali considerati dalla disposizione recata dall art. 3, comma 7, del citato D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Pertanto, ai fini della verifica della soglia di esenzione, l ammontare dell imponibile relativo all addizionale regionale o comunale (ovvero l ammontare del reddito complessivo nel caso in cui la delibera colleghi a quest ultimo l esenzione) deve essere aumentato della base imponibile della cedolare secca. VARIAZIONE DOMICILIO FISCALE Si ricorda che le cause di variazione di domicilio fiscale hanno effetto a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte. Il domicilio fiscale coincide, generalmente, con la residenza anagrafica e, di conseguenza varia quando quest ultima subisce variazioni. I soggetti non residenti hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani, che risiedono all estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti, hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza nello Stato. L Amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del contribuente nel Comune dove lo stesso svolge in modo continuativo la principale attività. Quando concorrono particolari circostanze l Amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un Comune diverso da quello di residenza. Per i soggetti deceduti si deve far riferimento all ultimo domicilio fiscale. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 459

4 NON RESIDENTI Sono obbligati al pagamento dell addizionale regionale all IRPEF e, se deliberata dal Comune di domicilio fiscale, dell addizionale comunale all IRPEF (saldo e acconto), anche i non residenti nel territorio dello Stato se, con riferimento all anno 2015, risulta dovuta l IRPEF dopo aver sottratto gli importi di tutte le detrazioni d imposta spettanti e dei crediti d imposta per redditi prodotti all estero che, sempre all estero, hanno subìto il pagamento di imposte a titolo definitivo. Per le persone fisiche non residenti le addizionali regionale e comunale si calcolano applicando un aliquota al reddito complessivo determinato ai fini dell IRPEF, al netto dei soli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell IRPEF stessa (art. 24 del TUIR). SOGGETTI ESCLUSI SOGGETTI PER I QUALI NON È DOVUTA L ADDIZIONALE ALL IRPEF Non sono tenuti, quindi, al pagamento dell addizionale all IRPEF i contribuenti indicati nella tavola seguente. CONTRIBUENTI NON SOGGETTI ALL ADDIZIONALE ALL IRPEF - contribuenti che possiedono solo redditi esenti o soggetti ad imposta sostitutiva dell IRPEF - contribuenti che possiedono solo redditi soggetti a tassazione separata salvo che, avendone la facoltà, abbiano optato per la tassazione ordinaria - contribuenti che possiedono un reddito complessivo cui corrisponde un IRPEF lorda (Rigo RN5) che, al netto delle detrazioni (Righi RN22 e RN23), dei crediti d imposta per redditi prodotti all estero (Rigo RN29 Colonna 2) e dei crediti d imposta per fondi comuni (RN32 Colonna 1) di importo non superiore a 10,33 euro COME SI COMPILA Il Quadro è strutturato per accogliere i seguenti dati: Rigo RV1 Sezione I Righi da RV2 a RV8 Sezione II-A Righi da RV9 a RV16 Sezione II-B Rigo RV17 Reddito imponibile Addizionale regionale all IRPEF Addizionale comunale all IRPEF Acconto addizionale comunale all IRPEF per il 2016 REDDITO IMPONIBILE (RIGO RV1) La base imponibile, sia per l addizionale regionale che per l addizionale comunale, è costituita dal reddito complessivo ai fini IRPEF al netto degli oneri deducibili. Si rimanda a quanto indicato nella Sezione dell addizionale comunale con riferimento a specifiche agevolazioni approvate da alcuni Comuni. 460 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

5 Per i titolari di reddito da lavoro dipendente o assimilati, l importo dell addizionale è determinato dal sostituto d imposta all atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio. In tale punto va indicato l eventuale reddito imponibile ai fini del calcolo delle addizionali IRPEF. le dato va così calcolato: Quadro RN - Righi RN1 col. 5, RN2 e RN3 MENO DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE Si rammenta che nella determinazione del reddito imponile è inserita la detrazione dal reddito complessivo della deduzione per abitazione principale. Tale deduzione si applica esclusivamente alle abitazioni principali e relative pertinenze non assoggettate all IMU, il cui reddito, quindi, concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Si ricorda che la deduzione per l abitazione principale non spetta ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia. Per maggiori dettagli circa la determinazione dei valori da indicare nei Righi RN1 Colonna 5, RN2 e RN3 si rimanda alla guida alla compilazione del Quadro RN. ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF - SEZIONE I Le addizionali regionale e comunale si calcolano applicando un aliquota al reddito complessivo determinato, ai fini dell IRPEF, al netto degli oneri deducibili. ALIQUOTA ADDIZIONALE REGIONALE L aliquota dell addizionale regionale all IRPEF è pari all 1,23% (art. 28, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201), ma alcune Regioni hanno deliberato una maggiorazione dell aliquota dell addizionale regionale. Tale aliquota si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano. A decorrere dall anno 2012 ciascuna Regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l aliquota dell addizionale regionale all IRPEF. Con riferimento all anno di imposta precedente, l addizionale regionale all IRPEF è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, in modo tale da garantire al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato dall aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, ai trasferimenti statali soppressi ed alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa (D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68). La maggiorazione non può essere superiore a 2,1 punti percentuali a decorrere dall anno I provvedimenti con i quali le Regioni determinano le aliquote dell addizionale hanno effetto dall anno successivo a quello nel corso del quale il provvedimento viene adottato. Tuttavia, le Regioni possono disporre che la variazione deliberata, se più favorevole al contribuente, si applichi anche al periodo d imposta nel quale è intervenuta la delibera. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 461

6 Inoltre, sono state previste differenti condizioni soggettive per l applicazione delle varie aliquote ed aliquote agevolate per alcuni soggetti. È possibile reperire tali informazioni sui siti delle Regioni. Per comodità si può fare riferimento al link: http: //www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addregirpef/sceltaregione.htm quale raduna ulteriori link alle diverse pagine istituzionali. il NOVITÀ PER IL 2016 In base a quanto disposto dal Decreto 18 dicembre 2015 (che ha sostituito il Decreto 3 aprile 2015) dall anno 2016 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno i dati rilevanti per la determinazione dell addizionale regionale all Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) ai fini della pubblicazione nel sito Internet mediante il loro inserimento in apposita applicazione che, previa abilitazione, è resa disponibile nell Area riservata del Portale del Federalismo fiscale Nel caso in cui intervengano successive variazioni dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell addizionale regionale all IRPEF, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reinseriscono i suddetti dati entro 30 giorni dalla data di adozione dei relativi provvedimenti modificativi. VERSAMENTI Le addizionali IRPEF sono versate mediante l utilizzo del Mod. F24, anche mediante compensazione (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997) in un unica soluzione con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo IRPEF dovuto in base alla dichiarazione. Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il seguente: 3801 Addizionale regionale dell imposta sul reddito delle persone fisiche. Per le istruzioni relative alla compilazione del Mod. F24 in caso di utilizzo di tale codice è possibile fare riferimento al link: http: //www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/compilaf24_regione.php?ct=3801 RIGO RV2 - ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF DOVUTA COLONNA 1 Nel Rigo RV2 è riportata una casella da barrare in presenza di casi particolari di addizionale regionale (Basilicata, Lazio e Veneto). La Regione Basilicata ha deliberato le seguenti aliquote: Aliquota Fascia di applicazione 1,23 fino a euro 1,23 oltre e fino a euro 1,23 oltre e fino a euro 1,73 oltre e fino a euro 2,33 oltre euro Disposizioni particolari Si applica l aliquota ridotta dell 1,23 in caso di due o più figli fiscalmente a carico ex art. 12, comma 2, DPR n. 917/1986 o nel caso di figli a carico di più soggetti se la somma dei redditi imponibili è compresa tra 55,000-75,000 euro. Norme di riferimento Art. 16, commi 3 e 4, L.R. n. 8/ DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

7 Per l applicazione dell aliquota dell 1,23% in presenza di figli fiscalmente a carico di più soggetti deve essere barrata la casella Casi particolari addizionali regionali, posta nel Rigo RV2. La Regione Lazio ha deliberato (art. 28, Legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41) un aliquota ordinaria con riferimento al periodo d imposta 2015 pari al 3,33% ed ha inoltre previsto un aliquota agevolata pari all 1,73. Aliquota Fascia di applicazione 1,73 fino a euro 3,33 oltre euro Disposizioni particolari Applicazione aliquota addizionale regionale all IRPEF pari all 1,73% per i soggetti: a) con un reddito imponibile ai fini dell addizionale regionale all IRPEF non superiore a ,00 euro; b) con un reddito imponibile ai fini dell addizionale regionale all IRPEF non superiore a ,00 euro, ai sensi dell art. 12, comma 2, del TUIR, aventi fiscalmente a carico tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell addizionale regionale all IRPEF di tali soggetti sia inferiore a ,00 euro. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di 5.000,00 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo; c) con un reddito imponibile ai fini dell addizionale regionale all IRPEF non superiore a ,00 euro, ai sensi dell art. 12, comma 2, del TUIR, aventi fiscalmente a carico uno o più figli portatori di handicap ai sensi dell art. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell addizionale regionale all IRPEF di tali soggetti sia inferiore a euro. Art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 68/2011. Art. 1 comma 174, L. n. 311/2004 e s.m.i.. Art. 2, comma 1, L.R. n. 17/2014. Art. 1, L.R. n. 11/2015. Norme di riferimento Per l applicazione dell aliquota dell 1,73% in presenza di figli fiscalmente a carico di più soggetti deve essere barrata la casella Casi particolari addizionali regionali, posta nel Rigo RV2. La Regione Veneto ha mantenuto un aliquota agevolata pari allo 0,9% a favore di: - soggetti disabili ai sensi dell art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un reddito imponibile non superiore a ,00 euro; - soggetti con un familiare a carico disabile ai sensi dell art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un reddito imponibile non superiore a ,00 euro. Nel caso in cui il familiare sia a carico di più soggetti l aliquota dello 0,90% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone che si fanno carico del soggetto disabile non sia superiore al suddetto limite di ,00 euro. Aliquota Fascia di applicazione 1,23 Aliquota Unica Disposizioni particolari Aliquota agevolata pari allo 0,9% per i soggetti disabili con un reddito imponibile non superiore a euro e i contribuenti con un familiare disabile fiscalmente a carico e con un reddito imponibile non superiore a euro Se la persona con disabilità è fiscalmente a carico di più soggetti, l aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico non sia superiore a euro L.R. n. 19/2005 art. 1, comma 5. Norme di riferimento DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 463

8 In entrambe le descritte ipotesi particolari della Regione Veneto deve essere barrata la casella Casi particolari addizionali regionali posta nel Rigo RV2. COLONNA 2 Nel Rigo RV2, Colonna 2, deve essere indicato l importo dell addizionale regionale all IRPEF dovuta in relazione al domicilio fiscale al 1 gennaio 2015 e determinata applicando le aliquote previste dalle singole regioni all importo indicato nel Rigo RV1 (reddito imponibile) con le modalità dalle stesse stabilite (per dettagli è possibile fare riferimento alla tabella posta alla fine del fascicolo 1 dopo l Appendice delle istruzioni di UNICO 2016 PF). Rigo RV1 Reddito imponibile X Aliquota addizionale regionale IRPEF riferita al domicilio al 1 gennaio 2015 Le Regioni di seguito indicate hanno previsto per la determinazione dell addizionale regionale modalità di calcolo particolari. Si precisa che in tali casi non deve essere mai barrata la casella Casi particolari in quanto le condizioni per l agevolazione sono comunque desumibili dai dati presenti in dichiarazione. Provincia Autonoma di Bolzano: ha previsto l applicazione a tutti i contribuenti di una deduzione pari a euro. Pertanto l aliquota del 1,23% deve essere applicata al risultato della seguente operazione: (Rigo RV ) Il risultato dovrà essere considerato pari a zero in presenza di un risultato negativo. Inoltre, per i contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell addizionale regionale (Rigo RV1), aumentato del reddito assoggettato a cedolare secca (Rigo RB10 col. 14 RB10 col. 15), non superiore a ,00 euro, spetta, per ogni figlio fiscalmente a carico, una detrazione pari a 252 euro in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico. Se l imposta dovuta è minore della detrazione non sorge alcun credito d imposta. Si precisa che nella verifica della soglia per ottenere la detrazione figli non si tiene conto della citata deduzione di euro. Provincia Autonoma di Trento: ha annullato l aliquota dell Addizionale Regionale all IRPEF per i titolari di reddito da pensione aventi un reddito imponibile non superiore a euro. I titolari di reddito da pensione aventi un reddito imponibile superiore a applicano l aliquota del 1,23% sull intero reddito imponibile. Pertanto l addizionale regionale non è dovuta (il rigo RV2 non deve essere compilato) se risultano verificate tutte le seguenti condizioni: rigo RV1 minore o uguale a ; presenza nel quadro RC di redditi da Pensione; pertanto deve risultare compilato uno dei righi da RC1 a RC3 con il codice 1 nella relativa colonna Tipologia reddito. Regione Piemonte: ha previsto una detrazione (c.d. teorica ) di imposta pari a 250,00 euro per ogni figlio a carico con disabilità. La detrazione deve essere conteggiata in proporzione alla percentuale ed ai mesi a carico (considerando il 100% nel caso in cui in Colonna 7 sia indicato il valore C ). Tale risultato deve successivamente essere moltiplicato per il quoziente utilizzato per il calcolo della detrazione per figli a carico spettante ai fini IRPEF (per la cui determinazione si rimanda alle istruzioni al Rigo RN6, Colonna 2). L importo della detrazione spettante, determinato attraverso tali calcoli, deve essere portato in detrazione dall addizionale regionale calcolata. Nel caso in cui l importo della detrazione sia maggiore dell addizionale regionale non sorge alcun credito d imposta. 464 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

9 Inoltre, da quest anno, ai contribuenti con più di 3 figli a carico è riconosciuta una ulteriore detrazione d imposta pari a 100 euro per ciascun figlio, in proporzione alla percentuale ed ai mesi a carico, a partire dal primo compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi o affidati. L importo della detrazione effettivamente spettante è quello che risulta moltiplicando la maggiorazione delle detrazioni in favore della famiglia deliberata dalla Regione Piemonte per il quoziente, arrotondato alle prime 4 cifre, del rapporto utilizzato per la determinazione delle detrazioni ex art. 12, comma 1, del TUIR. Regione Puglia: ha previsto una detrazione (c.d. teorica ) di imposta pari a 20,00 euro per ciascun figlio a carico, per i contribuenti con più di 3 figli. La detrazione è aumentata successivamente di 375,00 euro per ogni figlio con disabilità. La detrazione deve essere conteggiata in proporzione alla percentuale ed ai mesi a carico (considerando il 100% nel caso in cui in Colonna 7 sia indicato il valore C ). Tale risultato deve successivamente essere moltiplicato per il quoziente utilizzato per il calcolo della detrazione per figli a carico spettante ai fini IRPEF (per la cui determinazione si rimanda alle istruzioni al Rigo RN6, Colonna 2). L importo della detrazione spettante, determinato attraverso tali calcoli, deve essere portato in detrazione dall addizionale regionale calcolata. Nel caso in cui l importo della detrazione sia maggiore dell addizionale regionale non sorge alcun credito d imposta. RIGO RV3 - ADDIZIONE REGIONALE ALL IRPEF TRATTENUTA O VERSATA Il Rigo RV3 è composto da 3 Colonne, come di seguito dettagliato. COLONNA 1 In Colonna 1 deve essere indicato l ammontare dell addizionale regionale trattenuta diversa da quella indicata nei Quadri RC ed RL (come nel caso di trattamenti assistenziali erogati dall INAIL ai titolari di redditi agrari). QUADRO RC - SEZ. III QUADRO RL - SEZ. II-B COLONNA 2 In presenza di importi di addizionale regionale IRPEF sospesa e non versata per effetto di provvedimenti emanati a seguito di eventi eccezionali (per i quali si rimanda alla tabella posta nella guida alla compilazione del Frontespizio), nella Colonna 2 deve essere indicato l ammontare dell addizionale regionale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già compresa nell importo di Colonna 3. Tale importo è indicato nel punto 31 della nuova Certificazione Unica DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 465

10 CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE COLONNA 3 Va indicato l importo del Rigo RC10 - Colonna 2 relativo all ammontare dell addizionale regionale IRPEF trattenuta o da trattenere dal sostituto d imposta se nel 2015 è stato percepito reddito da lavoro dipendente o da lavoro assimilato a lavoro dipendente. Nella Colonna 3 deve essere riportato anche l ammontare delle trattenute eventualmente già indicate nella Colonna 1. LAVORI SOCIALMENTE UTILI I soggetti che hanno percepito compensi per lavori socialmente utili (riportando il codice 3 nella Colonna 1 dei Righi da RC1 a RC3 della Sezione I del Quadro RC) con reddito complessivo superiore a 9.296,22 euro, al netto della deduzione per abitazione principale e delle relative pertinenze, devono sommare all ammontare di cui al Rigo RC10 Colonna 2 l importo indicato nel Rigo RC12 della Sezione IV del Quadro RC. QUADRO RC - SEZ. IV ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE I soggetti che hanno percepito compensi per attività sportive dilettantistiche devono sommare anche l importo indicato al Rigo RL24, Colonna 2 (si veda stralcio del Quadro riportato in precedenza). L importo indicato in tale colonna comprende sempre anche le trattenute indicate in colonna 1. RIGO RV4 - ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE Tale Rigo ospita le eccedenze di addizionale regionale delle quali non si è chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. COLONNA 1 In tale Colonna va indicato il codice Regione relativo al domicilio fiscale del contribuente al 1 gennaio DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

11 COLONNA 2 Se l anno precedente è stato presentato il Mod. 730/2015 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell IMU, ma tale credito non è stato utilizzato in tutto o in parte, è necessario riportare nella Colonna 2 del Rigo RV4 anche l eventuale importo del credito per addizionale regionale indicato nel Rigo Colonna 4 del prospetto di liquidazione Mod del 2015 (Rigo Colonna 4 per il coniuge) e nel Rigo RV5 riportare l eventuale credito per addizionale regionale utilizzato in compensazione con il Mod. F24. L importo indicato nella Colonna 2 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella Colonna 3 di questo Rigo. Mod / Dati per la compilazione del Mod. F24 ai fini del pagamento IMU Inoltre dovrà essere riportato anche il credito riportato in Colonna 5 dei suddetti Righi 192 o 212 del Mod /2015 nei casi in cui il contribuente l anno passato abbia presentato il Mod. 730/2015 e fosse senza sostituto d imposta, in tutti i casi in cui il credito non sia stato utilizzato in tutto o in parte in compensazione con il Mod. F24 COLONNA 3 Nel Rigo RV4 Colonna 3 va indicato l importo dell eccedenza a credito di addizionale regionale all IRPEF derivante dall anno precedente come desunta dal Rigo RX2 - Colonna 4, del Modello UNICO In tale Colonna deve essere compreso anche l importo eventualmente indicato nella Colonna 2 del Rigo RV4. Stralcio Quadro RX UNICO Sez. I Stralcio certificazione unica lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 467

12 ASSISTENZA FISCALE In presenza di crediti non rimborsati, in tutto o in parte, a seguito di assistenza fiscale, tale dato va desunto al punto 74 per il contribuente dichiarante e 274 per il coniuge della nuova Certificazione Unica RIGO RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 Nel Rigo RV5 deve essere indicato l importo dell eccedenza di addizionale regionale all IRPEF di cui al Rigo RV4 risultante dalla precedente dichiarazione e che è stato utilizzato in compensazione mediante Mod. F24. L omessa indicazione dell utilizzo dei crediti in compensazione genera l invio della comunicazione di irregolarità contenente la richiesta di pagamento dell importo non dichiarato. RIGO RV6 - ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF DA TRATTENERE O DA RIMBORSARE RISULTANTE DAL MOD. 730/2016 O UNICO 2016 Tale Rigo va compilato qualora si intenda procedere alla correzione o all integrazione di un Mod. 730/2016 o Unico 2016 precedentemente presentati. In tal caso: in Colonna 1 va indicato l importo di cui a Colonna 7 del Rigo 92 del Mod ; nel caso in cui il Mod. 730/2016 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa sia presentata dal coniuge dichiarante, in questa Colonna deve essere riportato quanto indicato nella Colonna 7 del Rigo 112 del Mod /2016; MOD / LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE la Colonna 2 deve essere compilata solo se nel Quadro I del Mod. 730/2016 è stato chiesto di utilizzare il credito originato dalla liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell IMU e/o di altre imposte e se nel Mod /2016, rilasciato dal soggetto che ha prestato l assistenza fiscale, 468 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

13 risulta compilata la Colonna 4 del Rigo 92 (ovvero Colonna 4 del Rigo 112 per il coniuge dichiarante). In tal caso, in questo campo è necessario riportare l ammontare del credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell IMU e/o di altre imposte; in Colonna 3 deve essere riportato quanto indicato nella Colonna 5 del Rigo 92 del Mod /2016. Nel caso in cui il Mod. 730/2016 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa sia presentata dal coniuge dichiarante, in questa Colonna deve essere riportato quanto indicato nella Colonna 5 del Rigo 112 del Mod /2016; al rigo RV6 è stata aggiunta la Colonna 4 nella quale deve essere riportato l importo indicato nel Rigo RX2, colonna 3, del Mod. UNICO 2016 già presentato, il cui rimborso sia stato già erogato (in caso di rimborso parziale indicare esclusivamente tale l importo rimborsato). Nel caso in cui l importo rimborsato sia il totale l importo indicato coinciderà con quanto indicato al rigo RX2 in questione. RIGO RV7 -ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF A DEBITO Deve essere indicato l ammontare dell addizionale regionale IRPEF a debito. Tale importo va indicato solo in presenza di una differenza positiva tra i seguenti valori: Rigo RV2 col. 2 Addizionale regionale dovuta - Rigo RV3 col. 3 Addizionale regionale trattenuta o versata - Rigo RV4 col. 3 dalla precedente dichiarazione Rigo RV5 compensata nel Mod. F24 - Rigo RV6 col. 1 da 730 da trattenere Rigo RV6 col. 2 Credito da 730 compensato con F24 per IMU Rigo RV6 col. 3 da 730 da rimborsare Rigo RV6 col. 4 rimborsata da Unico RIGO RV8 - ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF A CREDITO Deve essere indicato l ammontare dell addizionale regionale IRPEF a credito. Tale importo va indicato solo in presenza di una differenza negativa tra i seguenti valori: Rigo RV2 col. 2 Addizionale regionale dovuta - Rigo RV3 col. 3 Addizionale regionale trattenuta o versata - Rigo RV4 col. 3 dalla precedente dichiarazione Rigo RV5 compensata nel Mod. F24 - Rigo RV6 col. 1 da 730 da trattenere Rigo RV6 col. 2 Credito da 730 compensato con F24 per IMU Rigo RV6 col. 3 da 730 da rimborsare Rigo RV6 col. 4 rimborsata da Unico L importo eventualmente a credito deve essere riportato nel Quadro RX, Rigo RX2, Colonna 1. La compilazione dei Righi RV7 e RV8 risulta essere alternativa tra loro, dovendo indicare o il debito o il credito. SEZIONE II-A: ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF Si è obbligati alla compilazione della Sezione in oggetto per il versamento a saldo dell addizionale comunale per il 2015, con riferimento al domicilio fiscale al 1 gennaio Aliquota addizionale comunale all IRPEF: l addizionale comunale all IRPEF è un imposta che si applica al redito complessivo determinato ai fini dell Irpef nazionale ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta quest ultima. È facoltà di ogni singolo comune istituirla, stabilendone l aliquota e l eventuale soglia di esenzione nei limiti fissati dalla legge statale. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 469

14 L addizionale comunale all IRPEF è dovuta dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nei Comuni che l hanno deliberata. L aliquota dell addizionale comunale può essere stabilita dai Comuni fino allo 0,8%. Tutti i Comuni (tranne la deroga prevista per Roma Capitale) hanno facoltà di aumentare le aliquote dell addizionale comunale all IRPEF fino allo 0,8% anche differenziandole in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini IRPEF e stabiliti dall art. 11 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Inoltre, per quei Comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità l aliquota applicabile deve essere maggiorata dello 0,3%, anche se nel Comune è stata deliberata l aliquota massima dello 0,8%. Ai Comuni è riconosciuta, inoltre, la facoltà di prevedere una soglia di esenzione (art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360) in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. La soglia eventualmente prevista deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo. Nel presente Modello di dichiarazione si deve pertanto dare evidenza di risiedere in un Comune che abbia deliberato un addizionale comunale a scaglioni mediante barratura dell apposita casella indicata al Rigo RV9. Tabella addizionali comunali Con la riformulazione delle disposizioni relative alla pubblicazione e all efficacia delle deliberazioni comunali inerenti la variazione dell aliquota dell addizionale comunale all IRPEF, si dispone che le deliberazioni comunali relative alla variazione della suddetta aliquota, da applicare a partire dall anno successivo, devono essere pubblicate in un sito informatico (legge n. 383/2001 modificativa dell art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 360/1998). A tal fine, il Ministero delle finanze con apposito decreto ha individuato il sito internet (D.I. 31 maggio 2002). La pubblicazione nel sito condiziona l efficacia della delibera ma, una volta intervenuta la pubblicazione stessa, gli effetti della variazione di aliquota si producono sin dal 1 gennaio dell anno di inserimento nel sito. Come anticipato tra le novità alla funzione è stato deputato il sito seppure al momento è possibile fare riferimento al sito: http: //www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef_newdf/sceltaregion e.htm?cm=&anno=2015 COMUNE BENEFICIARIO DEL VERSAMENTO Il versamento dell addizionale comunale all IRPEF, in acconto e a saldo, è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun Comune (art. 1, comma 143, Legge 27 dicembre 2006, n. 296), attraverso l indicazione del codice catastale. VERSAMENTI Le addizionali IRPEF sono versate mediante l utilizzo del Mod. F24, anche mediante compensazione (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997) in un unica soluzione con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo IRPEF dovuto in base alla dichiarazione; è previsto il versamento dell acconto solo con riferimento all addizionale comunale (si rimanda a quanto riportato di seguito con riferimento alla compilazione della Sezione II-B). Il codice tributo da utilizzare per il versamento del saldo dell addizionale comunale è il seguente: 3844 Addizionale comunale all IRPEF - Autotassazione Saldo 470 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

15 Per le istruzioni relative alla compilazione del Mod. F24 in caso di utilizzo di tale codice è possibile fare riferimento al link: http: //www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/compilaf24_enti_locali.php?ct=3 844 VERSAMENTO DIRETTO DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF AI RISPETTIVI COMUNI Per la predisposizione del Mod. F24 i codici tributo inerenti l addizionale comunale sono esposti esclusivamente nella Sezione IMU ed altri tributi locali indicando, nella Colonna Codice ente/codice Comune il codice catastale identificativo del Comune di riferimento desumibile dalla Tabella dei codici catastali dei comuni, pubblicata nella Sezione Codici attività e tributo del sito Internet Nel Campo Anno di riferimento deve essere indicato l anno d imposta cui si riferisce il versamento, espresso nella forma AAAA (risoluzione Agenzia delle entrate 12 dicembre 2007, n. 368). RIGO RV9 - ALIQUOTA DELL ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE La casella di Colonna 1 (Aliquote per scaglioni) del Rigo RV9 deve essere barrata se il Comune ha deliberato l applicazione di diverse aliquote articolate per scaglioni di reddito con gli stessi criteri previsti per l IRPEF. In questo caso non deve essere compilata la Colonna 2 relativa all aliquota. Nel Rigo RV9, Colonna 2, deve essere indicata l aliquota deliberata dal Comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio 2015 (rilevabile dalla tabella presente sul sito Internet La Colonna 2 non deve essere compilata se è barrata la precedente casella di Colonna 1. RIGO RV10 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF DOVUTA In tale Rigo deve essere indicato l ammontare dell addizionale comunale all IRPEF dovuta, scaturente dal seguente prodotto: Rigo RV1 Reddito imponibile X Aliquota addizionale comunale IRPEF Rigo RV9, col. 2 OVVERO l ammontare scaturente dall applicazione delle aliquote previste per scaglioni di reddito nel caso in cui sia stata barrata la casella 1 del Rigo RV9. Prima della determinazione dell addizionale comunale dovuta è necessario verificare l eventuale soglia di esenzione deliberata dal Comune (rilevabile dalla tabella presente sul sito Internethttp: //www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef_newdf/sceltaregione.ht m?cm=&anno=2015); qualora nella suddetta Colonna di esenzione sia riportato un importo, lo stesso è riferito al limite di reddito imponibile ai fini dell addizionale comunale (Rigo RV1) entro il quale non è dovuta addizionale comunale. Se l importo del Rigo RV1 è minore o uguale all importo indicato come soglia di esenzione nella tabella presente sul sito Internet l addizionale comunale per il 2015 (Saldo) non è dovuta e la Colonna 2 non deve essere compilata; se invece, l importo del Rigo RV1 è maggiore dell importo indicato nella Colonna Esenzione, l addizionale comunale è dovuta e l aliquota indicata nel Rigo RV9 va applicata sull intero importo del Rigo RV1. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 471

16 CASELLA AGEVOLAZIONI ADDIZIONALE COMUNALE È possibile avere agevolazioni particolari di applicazione dell addizionale comunale nel caso vi siano determinati requisiti. Se il Comune ha deliberato determinate agevolazioni con riferimento a particolari condizioni reddituali è necessario verificare se si è in possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni, direttamente da dichiarativo. Se invece le agevolazioni sono riferite a condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nella dichiarazione (ad esempio l importo ISEE ovvero una particolare composizione del nucleo familiare), per attestare il possesso di tali requisiti è necessario compilare la casella di Colonna 1 del Rigo RV10 indicando: Codice 1 Codice 2 Codice 3 se l addizionale comunale non è dovuta perché il reddito risulta inferiore o uguale alla soglia di esenzione prevista in presenza della particolare condizione soggettiva del contribuente nel caso di esenzione totale in presenza della particolare condizione soggettiva del contribuente non collegata al reddito in presenza di altre agevolazioni Se è stata compilata la Colonna 1 del Rigo RV10 non deve essere compilata la Colonna 2 del Rigo RV10. RIGO RV11 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF TRATTENUTA O VERSATA COLONNA 1 - RC E RL Nella Colonna 1 deve essere indicato l ammontare dell addizionale comunale trattenuta o da trattenere dal sostituto d imposta desumibile dalla Sezione III del Quadro RC (si rimanda allo stralcio del modello riportato in precedenza). Per la determinazione dell importo da indicare in Colonna 1 è necessario effettuare la seguente somma: Rigo RC10 col. 3 Rigo RC10 col. 4 Rigo RL24 col. 4 Acconto addizionale comunale all IRPEF 2015 trattenuta dal datore di lavoro Saldo addizionale comunale all IRPEF 2015 trattenuta dal datore di lavoro Addizionale comunale trattenuta sui compensi percepiti nel 2015, addizionale comunale da riportare in RV11 col. 1 COLONNA 2-730/2015 Nella Colonna 2 è necessario riportare l importo dell addizionale comunale trattenuta a titolo di acconto per l anno d imposta 2015 in sede di assistenza fiscale; se l anno precedente è stato presentato il Mod. 730/2015 il valore è riportato nel punto 26 della Certificazione Unica. Nel caso in cui il contribuente nel 2015 abbia presentato un Mod. 730 in assenza del sostituto d imposta (con riferimento al 2014), l acconto da riportare nella presente Colonna è il valore indicato nel Rigo 97 (117 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod / DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

17 COLONNA 3 - F24 In Colonna 3 deve essere indicato l importo dell addizionale comunale versata a titolo di acconto per l anno d imposta 2015 con il Mod. F24 qualora l anno precedente sia stato presentato il Modello UNICO COLONNA 4 - ALTRE TRATTENUTE In Colonna 4 deve essere indicato l ammontare dell addizionale comunale trattenuta, diversa da quelle indicate nelle precedenti Colonne del Rigo RV11 (ad esempio, l addizionale relativa ai trattamenti assistenziali erogati dall INAIL ai titolari di redditi agrari). COLONNA 5 - DI CUI SOSPESA In Colonna 5 deve essere indicata l addizionale comunale sospesa e non ancora versata alla data di presentazione della dichiarazione per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già compresa negli importi indicati dalla Colonna 1 alla Colonna 4 del Rigo RV11. Con riferimento all addizionale comunale da trattenere a cura del sostituto d imposta ed indicata nella Colonna 1 del Rigo RV11, l ammontare sospeso è quello indicato nel punto 33 e 34 del nuovo Modello di Certificazione Unica COLONNA 6 In Colonna 6 deve essere riportata la somma degli importi indicati nelle precedenti Colonne 1, 2, 3 e 4. RIGO RV12 - ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE In tale Rigo va indicato l ammontare dell eventuale eccedenza di addizionale comunale IRPEF non richiesto a rimborso nella precedente dichiarazione. COLONNA 1 In tale Colonna va indicato il codice Comune relativo al domicilio fiscale del contribuente al 1 gennaio COLONNA 2 Se l anno precedente è stato presentato il Mod. 730/2015 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell IMU ma tale credito non è stato utilizzato in tutto o in parte, è necessario riportare nella Colonna 2 del Rigo RV12 anche l eventuale importo del credito per addizionale comunale indicato nel Rigo Colonna 4, del Mod del 2015 (Rigo Colonna 4 per il coniuge) e nel Rigo RV13 l eventuale credito per addizionale comunale utilizzato in compensazione con il Mod. F24. Nel caso in cui lo scorso anno il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare la dichiarazione attraverso il Mod. 730/2015 compilando la sezione in assenza di sostituto d imposta, allora in tale campo dovrà essere riportato anche l eventuale credito indicato nel Rigo Colonna 5 del 730-3/2015 (Rigo Colonna 5 per il coniuge). L importo indicato nella Colonna 2 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella Colonna 3 di questo Rigo. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 473

18 COLONNA 3 Nella Colonna 3 va indicato l ammontare dell eccedenza della precedente dichiarazione, come rilevato dal Rigo RX3, Colonna 4, del Modello UNICO La compilazione di tale Rigo può altresì essere effettuata dai soggetti che hanno fruito dell assistenza fiscale per i quali il sostituto non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Mod ; tale importo in tal caso va rilevato dal punto 84 della Certificazione Unica 2016 per il dichiarante (punto 284 per il coniuge). L importo indicato nella Colonna 2 del Rigo RV12 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella Colonna 3 del medesimo Rigo. RIGO RV13 - ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 In tale Rigo va indicata l eccedenza d imposta risultante dalla precedente dichiarazione e compensata nel Mod. F24. RIGO RV14 -ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF DA TRATTENERE O DA RIMBORSARE RISULTANTE DAL MOD. 730/2016 O UNICO 2016 Tale Rigo va compilato dai soggetti che intendono, con la presente dichiarazione, correggere o integrare un Mod. 730/2016 precedentemente presentato. In tal caso: in Colonna 1 si riporta quanto indicato nella Colonna 7 del Rigo 93 del Mod /2016; nel caso in cui il Mod. 730/2016 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa sia presentata dal coniuge dichiarante, in questa Colonna deve essere riportato quanto indicato nella Colonna 7 del Rigo 113 del Mod /2016; la Colonna 2 deve essere compilata solo se nel Quadro I del Mod. 730/2016 è stato chiesto di utilizzare il credito originato dalla liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell IMU e/o di altre imposte e se nel Mod /2016, rilasciato dal soggetto che ha prestato l assistenza fiscale, risulta compilata la Colonna 4 del Rigo 93 (ovvero Colonna 4 del Rigo 113 per il coniuge dichiarante). In tal caso, in questo campo è necessario riportare l ammontare del credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell IMU e/o di altre imposte; nella Colonna 3 deve essere riportato quanto indicato nella Colonna 5 del Rigo 93 del Mod /2016. Nel caso in cui il Mod. 730/2016 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa Colonna deve essere riportato quanto indicato nella Colonna 5 del Rigo 113 del Mod /2016. al rigo RV14 è stata aggiunta la Colonna 4 nella quale deve essere riportato l importo indicato nel Rigo RX3, colonna 3, del Modello Unico 2016 già presentato, il cui rimborso sia stato già erogato (in caso di rimborso parziale indicare esclusivamente tale l importo rimborsato). Nel caso in cui l importo rimborsato sia il totale l importo indicato coinciderà con quanto indicato al rigo RX3 in questione. RIGO RV15 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF A DEBITO Deve essere indicato nel Rigo RV15 l ammontare dell addizionale comunale all IRPEF a debito. 474 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

19 Tale importo va indicato solo in presenza di una differenza positiva scaturente dalla seguente operazione: RV10 col. 2 RV11 col. 6 RV12 col. 3 RV13 RV14 col. 1 RV14 col. 2 RV14 col. 3 RV14 col. 4 Addizionale dovuta - Addizionale trattenuta o versata - dalla precedente dichiarazione compensata in F24 - da 730 da trattenere Credito da 730 compensato con F24 per IMU risultante da 730 da rimborsare Rimborsata da Unico 2016 RIGO RV16 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF A CREDITO Deve essere indicato nel Rigo RV16 l ammontare dell addizionale comunale all IRPEF a credito. Tale importo va indicato solo in presenza di una differenza negativa scaturente dalla seguente operazione: RV10 col. 2 RV11 col. 6 RV12 col. 3 RV13 RV14 col. 1 RV14 col. 2 RV14 col. 3 RV14 col. 4 Addizionale dovuta - Addizionale trattenuta o versata - dalla precedente dichiarazione compensata in F24 - da 730 da trattenere Credito da 730 compensato con F24 per IMU risultante da 730 da rimborsare Rimborsata da Unico 2016 L importo eventualmente a credito deve essere riportato nel Quadro RX, Rigo RX3, Colonna 1. SEZIONE II-B: ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF PER IL 2016 Tale Sezione deve essere compilata con riferimento alla residenza in un Comune alla data del 1 gennaio 2016 ed applicando l aliquota dell addizionale comunale all IRPEF relativa all anno precedente (quindi aliquote deliberate per il 2015), in virtù della novità prevista dal Decreto Semplificazioni (art. 8, comma 2, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175). Si evidenzia a tale proposito che il Decreto semplificazioni è intervenuto sopprimendo la possibilità per i comuni di variare l aliquota per l acconto mediante delibere pubblicate entro il 20 dicembre precedente l anno di riferimento. Per effetto di tale modifica, l acconto dell addizionale comunale sul periodo in corso al momento di presentazione della dichiarazione sarà sempre calcolato con la stessa aliquota deliberata dal Comune per l anno precedente e validamente pubblicata nel Portale del federalismo fiscale. Eventuali deliberazioni comunali relative alle aliquote dell addizionale comunale all IRPEF per il 2016 troveranno applicazione nel calcolo del saldo della medesima addizionale, nelle dichiarazioni dei redditi relative all anno d imposta ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF L acconto dell addizionale comunale all IRPEF è pari al 30%, determinato applicando al reddito imponibile relativo all anno oggetto di dichiarazione l aliquota deliberata dal Comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1 gennaio dell anno in corso. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 475

20 Relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l acconto dell addizionale dovuta è determinato dai sostituti d imposta ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell addizionale dovuta è determinato all atto delle operazioni di conguaglio ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l addizionale residua dovuta è prelevata in un unica soluzione. L importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. Per quanto riguarda l acconto dell addizionale comunale all IRPEF il domicilio fiscale a cui far riferimento è quello al 1 gennaio Dato che la variazione del domicilio ha effetto soltanto dal sessantesimo giorno successivo, se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2015 si fa riferimento al domicilio precedente per il versamento dell acconto; se, invece, la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2015 si fa riferimento al nuovo domicilio. VERSAMENTI Le addizionali IRPEF sono versate mediante l utilizzo del Mod. F24, anche mediante compensazione (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997) in un unica soluzione con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo IRPEF dovuto in base alla dichiarazione; è previsto il versamento dell acconto solo con riferimento alla comunale. Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il seguente: 3843 Addizionale comunale all IRPEF - Autotassazione Acconto. Per le istruzioni relative alla compilazione del Mod. F24 in caso di utilizzo di tale codice è possibile fare riferimento al link: http: //www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/compilaf24_enti_locali.php?ct= RIGO RV17 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF PER IL 2016 Come indicato in precedenza l acconto per l addizionale comunale all IRPEF è dovuto nella misura del 30% dell addizionale comunale ottenuta applicando al reddito imponibile relativo all anno di imposta 2015 (importo del Rigo RV17 - Colonna 2) l aliquota deliberata per il 2015 dal Comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1 gennaio L importo così determinato deve essere ridotto dell acconto per l addizionale comunale 2016 trattenuto dal datore di lavoro e indicato nel Rigo RC10 Colonna 5. Se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare l acconto da versare sulla base di tale minore imposta. In tal caso, tuttavia, l importo da indicare nella Colonna 8 (nelle istruzioni si riporta erroneamente Colonna 7 ) del Rigo RV17 deve essere quello determinato utilizzando le istruzioni di seguito riportate e non il minore importo versato o che si intende versare. La rata di acconto dell addizionale comunale può essere versata ratealmente (per maggiori dettagli si rimanda a Versamenti ). Per la determinazione dell acconto deve essere compilato il Rigo RV17 seguendo le indicazione di seguito riportate con riferimento alle singole Colonne. 476 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

21 VERIFICA SOGLIA DI ESENZIONE Prima della determinazione dell acconto dovuto per addizionale comunale 2016, è necessario verificare l eventuale soglia di esenzione deliberata dal Comune e riportata nella tabella pubblicata sul sito Internet http: //www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef_newdf/sceltaregione.ht m?cm=&anno=2015, da cui si deve partire per giungere, attraverso le selezioni, fino al Comune desiderato. Qualora nella Colonna Esenzione relativa al Comune nel quale si ha il domicilio fiscale al 1 gennaio 2016 sia riportato un importo, lo stesso è riferito al limite di reddito imponibile ai fini dell acconto addizionale comunale 2016 (Rigo RV17 Colonna 2) entro il quale non è dovuta addizionale comunale. Se l importo del Rigo RV17 Colonna 2 è minore o uguale all importo indicato come soglia di esenzione nella suddetta tabella, l acconto per addizionale comunale 2016 non è dovuto e la Colonna 2 del Rigo RV17 non va compilata; se invece, l importo del Rigo RV17 Colonna 2 è maggiore della soglia di esenzione, è dovuto l acconto per l addizionale comunale 2016 e l aliquota indicata nella Colonna 4 del Rigo RV17 va applicata sull intero importo di Colonna 2. COLONNA 1 - AGEVOLAZIONI Se il Comune ha deliberato determinate agevolazioni con riferimento a particolari condizioni reddituali è necessario verificare se si è in possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni. Se invece le agevolazioni sono riferite a condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nella dichiarazione (ad esempio l importo ISEE ovvero una particolare composizione del nucleo familiare), per attestare il possesso di tali requisiti è necessario compilare la casella di Colonna 1 (Agevolazioni) del Rigo RV17 indicando: Codice 1 Codice 2 Codice 3 se l addizionale comunale non è dovuta perché il reddito risulta inferiore o uguale alla soglia di esenzione prevista in presenza della particolare condizione soggettiva del contribuente nel caso di esenzione totale in presenza della particolare condizione soggettiva del contribuente non collegata al reddito in presenza di ulteriori agevolazioni Se è stata compilata la Colonna 1 del Rigo RV17 non deve essere compilata la successiva Colonna 4 inerente l aliquota. COLONNA 2 - IMPONIBILE In Colonna 2 del Rigo RV17 deve essere indicato l imponibile relativo all anno di imposta 2015, ovverosia quello indicato nel Rigo RV1. Qualora sia stato percepito reddito di lavoro autonomo e/o di impresa per i quali trovano applicazione disposizioni fiscali che assumono rilievo anche ai fini della determinazione dell acconto dovuto per il 2016, deve essere indicato nella Colonna 2 di questo Rigo l imponibile relativo all anno di imposta 2015, rideterminato tenendo conto delle disposizioni suddette. COLONNA 3 - ALIQUOTE PER SCAGLIONI La casella 3 deve essere barrata se il Comune ha deliberato l applicazione di diverse aliquote articolate per scaglioni di reddito con gli stessi criteri previsti per l IRPEF. In questo caso non deve essere compilata la successiva Colonna 4 relativa all aliquota. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 477

22 COLONNA 4 - ALIQUOTA In Colonna 4 del Rigo RV17 deve essere riportata l aliquota deliberata per il 2015 da applicare per la determinazione dell acconto con riferimento al domicilio fiscale alla data del 1 gennaio Si ricorda che il Decreto semplificazioni ha eliminato la possibilità di applicare un aliquota differente da quella vigente, qualora la pubblicazione della delibera fosse avvenuta entro il 20 dicembre del periodo d imposta (art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360); a tale riguardo, nella Circolare n. 31/E/2014 viene puntualizzato che, per effetto della suddetta modifica, l acconto dell addizionale comunale sarà sempre calcolato con la stessa aliquota deliberata dal Comune per l anno precedente e validamente pubblicata nel Portale del federalismo fiscale. COLONNA 5 - ACCONTO DOVUTO In Colonna 5 del Rigo RV17 deve essere riportato il risultato della seguente operazione: RV17 col. 2 X RV17 col. 4 / 100 X 0,3 Imponibile Aliquota Se il Comune ha previsto aliquote per scaglioni di reddito (Colonna 3 barrata) nella precedente formula, in luogo della singola aliquota, vanno applicate le diverse aliquote deliberate e, la Colonna 4 non deve essere compilata. Se il Comune ha deliberato una soglia di esenzione, come sopra riportato, e si è nella condizione prevista per poterne fruire, la Colonna 4 non deve essere compilata. COLONNA 6 - ADDIZIONALE COMUNALE 2016 TRATTENUTA DAL DATORE DI LAVORO In Colonna 6 del Rigo RV17 deve essere riportato l importo indicato nel Rigo RC10 Colonna 5 del Quadro RC. L Agenzia delle entrate ha precisato che per i redditi di lavoro dipendente ed i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i sostituti d imposta determinano l acconto dell addizionale comunale dovuta per l anno di riferimento, tenendo conto delle esenzioni deliberate dai comuni (Circolare 20 aprile 2007, n. 23). L eventuale esenzione viene applicata, automaticamente, da parte del sostituto d imposta, anche in assenza di specifica richiesta da parte del contribuente, se il reddito imponibile dell anno precedente rientra nella fascia di esenzione deliberata dal Comune di residenza. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell anno di riferimento, il sostituto d imposta dovrà indicare nelle annotazioni della Certificazione Unica che non sono state operate ritenute in acconto dell addizionale comunale in applicazione automatica dell esenzione. Qualora siano state trattenute rate di acconto nei confronti di contribuenti che hanno diritto all esenzione, il sostituto d imposta provvede alla restituzione nelle mensilità successive e, comunque, in sede di conguaglio. Se in sede di dichiarazione dei redditi, o in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell anno, il reddito imponibile risulta superiore alla fascia di esenzione, l imposta sarà versata dal contribuente, oppure la relativa ritenuta sarà operata dal sostituto d imposta senza applicazione di sanzioni e interessi. 478 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

23 COLONNA 7 - IMPORTO TRATTENUTO O VERSATO (DA COMPILARE IN CASO DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA O CORRETTIVA) In Colonna 7, da compilare solo nel caso di dichiarazione integrativa o correttiva, deve essere riportato: l importo versato con il Mod. F24 per il pagamento dell acconto dell addizionale comunale, se si sta integrando un precedente Modello UNICO PF 2016; quanto indicato nella Colonna 7 del Rigo 97 (ovvero Colonna 7 del Rigo 117 per il coniuge dichiarante) del Mod /2016 rilasciato dal soggetto che ha prestato l assistenza fiscale, se si sta integrando un precedente Mod. 730/2016. COLONNA 8 - ACCONTO DA VERSARE In Colonna 8 deve essere riportato il risultato della seguente operazione: Rigo RV17 Colonna 5 - Rigo RV17 Colonna 6 - Rigo RV17 Colonna 7 RV17 col. 5 RV17 col. 6 RV17 col. 7 Acconto dovuto - Addizionale comunale 2016 trattenuta dal datore di lavoro - Importo trattenuto o versato (da compilare in caso di dichiarazione integrativa) Se il risultato è negativo la Colonna 8 non deve essere compilata. CASI PRATICI RIGO RV2: ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF DOVUTA Si faccia l ipotesi di un contribuente con un reddito da lavoro autonomo (al netto, per comodità degli oneri deducibili) pari a euro ed un reddito da lavoro dipendente pari a euro sul quale il sostituto d imposta ha già operato ritenute pari a (da certificazione dei redditi): ad euro 246 a titolo di addizionale regionale; ad euro 140 a titolo di addizionale comunale per l anno d imposta; ad euro 42 a titolo di acconto addizionale comunale per l anno in corso Su tale contribuente sarebbero da liquidare le seguenti imposte: ad euro 369 a titolo di addizionale regionale; ad euro 210 a titolo di addizionale comunale per l anno d imposta; ad euro 63 a titolo di acconto addizionale comunale per l anno in corso E, conseguentemente sarebbero dovuti i seguenti importi: ad euro 173 a titolo di addizionale regionale; ad euro 70 a titolo di addizionale comunale per l anno d imposta; ad euro 21 a titolo di acconto addizionale comunale per l anno in corso. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 479

24 La compilazione del quadro sarebbe pertanto la seguente: RIGO RV4: ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2, COL. 4, MOD. UNICO 2015) ERRORI FREQUENTI Nella compilazione del Rigo RV4 si commettono frequentemente errori nel riporto dell eccedenza di addizionale regionale risultante dalla precedente dichiarazione. Se nell anno precedente il contribuente ha presentato un modello Unico e ha compilato il Rigo RX2 Colonna 4 (credito che il contribuente ha scelto di utilizzare per il pagamento di altre imposte e/o di riportarlo nelle successive dichiarazioni a scomputo dell addizionale regionale dovuta), l importo in esso indicato va riportato nel Rigo RV4 del Modello UNICO dell anno in corso. Si deve prestare particolare attenzione a non riportare nel Rigo RV4 l importo indicato nel Rigo RX2, Colonna 3, che si riferisce al credito di addizionale richiesto a rimborso e che, quindi, non può essere riportato nelle successive dichiarazioni. Si precisa che nel Rigo RV4 può essere riportata anche l eccedenza risultante dalle dichiarazioni di anni precedenti non richiesta a rimborso nei casi un cui non è stata presentata nessuna dichiarazione nell anno successivo in quanto esonerati. 480 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

25 RIGO RV2 E RV9: DETERMINAZIONE DOMICILIO CALCOLO DELLE ADDIZIONALI IRPEF: RESIDENZA ANAGRAFICA O DOMICILIO FISCALE Si supponga un contribuente X con residenza nella Regione Z e con domicilio fiscale nella Regione Y. X svolge l attività nella Regione Y. Le addizionali all IRPEF devono essere calcolate nel Modello UNICO 2016 anno 2015 come segue: 1) saldo 2015 addizionale regionale - deve essere calcolato e versato con riferimento alla regione in cui il contribuente ha il proprio domicilio fiscale al 1 gennaio 2015; 2) saldo 2015 addizionale comunale - deve essere calcolato e versato con riferimento al Comune in cui il contribuente ha il proprio domicilio fiscale al 1 gennaio 2015; 3) acconto 2016 addizionale comunale - deve essere calcolato e versato con riferimento al Comune in cui il contribuente ha il proprio domicilio fiscale al 1 gennaio Nel caso di specie, trattandosi di contribuente residente nel territorio dello Stato, le addizionali regionale e comunali all IRPEF devono essere calcolate e versate con riferimento alla residenza anagrafica (Z), a meno che il contribuente non abbia ottenuto apposito provvedimento dall Amministrazione finanziaria in cui la stessa dichiari che il domicilio fiscale è posto in un Comune diverso da quello della residenza anagrafica (Y). Si rammenta che il domicilio fiscale deve essere determinato con i seguenti criteri: soggetto residente nel territorio dello Stato: salvo i casi in cui venga diversamente stabilito per effetto di un provvedimento dell Amministrazione Finanziaria, il domicilio fiscale è posto nel Comune nella cui anagrafe il contribuente risulta iscritto quale residente; quando concorrono particolari circostanze, il contribuente può presentare apposita istanza motivata, affinché l Amministrazione Finanziaria stabilisca - mediante apposito provvedimento - che il suo domicilio fiscale è in un Comune diverso da quello di residenza (ad esempio, nel Comune dove il contribuente svolge in modo continuativo la principale attività); soggetto non residente nel territorio dello Stato: il domicilio fiscale risulta nel Comune in cui il contribuente ha prodotto il proprio reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel Comune in cui ha prodotto il reddito più elevato; cittadino italiano che risiede all estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione: il domicilio fiscale risulta nel Comune di ultima residenza nello Stato; contribuente deceduto: il domicilio fiscale risulta nel Comune ove si trovava l ultimo domicilio fiscale. RIGO RV9: ALIQUOTA DELL ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE ALIQUOTE UNICHE E PER SCAGLIONI Per quanto riguarda la facoltà riconosciuta ai Comuni di stabilire aliquote dell addizionale comunale all IRPEF utilizzando gli scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche si noti che, ad esempio, il Comune di Milano con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 21 ottobre 2013 ha ridotto la soglia di esenzione per i redditi a euro ed ha approvato l aliquota unica dello 0,80%, rinunciando quindi alla suddivisione in relazione agli scaglioni di reddito, prevista in relazione all anno Posto che ad oggi non è stata deliberata un aliquota differente, eventuali variazioni avranno effetto solo a decorrere dal periodo d imposta DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 481

26 In base a tale variazione i contribuenti residenti a Milano non saranno quindi tenuti a barrare la casella in Colonna 1 del Rigo RV9. Il Comune di Pavia, invece, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 2 settembre 2014 ha approvato le aliquote con i seguenti scaglioni: Aliquota Fascia di applicazione 0 Esenzione se il reddito complessivo non supera l importo di ,00 euro 0,7% Applicabile a redditi fino a ,00 0,77% Applicabile a redditi oltre ,00 e fino a ,00 0,78% Applicabile a redditi oltre ,00 e fino a ,00 0,79% Applicabile a redditi oltre ,00 e fino a ,00 0,8% Applicabile a redditi oltre ,00 In base a tali indicazioni i contribuenti residenti in tale città saranno quindi tenuti a barrare la casella in Colonna 1 del Rigo RV9, senza compilare la casella in Colonna 2. Facendo l ipotesi di un contribuente che abbia prodotto nel 2015 un reddito pari a ,00 euro, al quale non spetti alcuna agevolazione e che non abbia effettuato alcun versamento fino all atto della presentazione della dichiarazione (né in relazione al 2015, né all acconto 2016) la compilazione del Quadro RV dovrà essere effettuata come segue: Base imponibile Da 0 a Da a ,1 100,1 Da a ,6 15,6 TOTALE 220,7 220,7 Acconto ,21 Da indicare nel Quadro DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

27 In tale ipotesi si deve barrare la casella 1 del Rigo RV9 in quanto il Comune di Pavia ha previsto aliquote a scaglioni per l addizionale comunale. Invece, in tutti i comuni che hanno previsto un aliquota fissa per quanto riguarda l identificazione dell aliquota di addizionale comunale da indicare nel Rigo RV9, Colonna 2 si rammenta che si deve fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 1 gennaio dell anno cui si riferisce l addizionale stessa. Tale dato è rilevabile anche dalla compilazione del frontespizio all interno del quale deve essere specificato e, da quest anno coincide con la data di riferimento dell addizionale regionale. RIGO RV15: ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF DOVUTA GUIDA ALLA COMPILAZIONE F24 IMPORTO DA VERSARE I dati proposti nell esempio sono solo a titolo esemplificativo. In relazione al saldo dell addizionale comunale 2015 Importo: 600,00 euro Anno di imposta: 2015 Comune competente per l imposta: Roma (RM) Numero di rate prescelto: 6 Pagamento della prima rata di: 100,00 euro Ed allo stesso modo in relazione all acconto dell addizionale comunale 2016: Importo totale: 600,00 euro Acconto addizionale: 180,00 euro Anno di imposta: 2016 Comune competente per l imposta: Roma (RM) Numero di rate prescelto: 6 Pagamento della prima rata di: 30,00 euro Si riporta lo stralcio del Mod. F24 con le necessarie indicazioni per ogni Colonna (come indicato dall Agenzia delle entrate). DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 483

28 CAMPI DEL MODELLO F24 Codice ente/codice Comune: ravv.: immob. variati: acc.: saldo: numero immobili: codice tributo: rateazione/mese rif: N.B.: in caso di pagamento in unica soluzione indicare 0101 anno di riferimento: importi a debito versati: importi a credito compensati: TOTALE G: TOTALE H: COME COMPILARE IL CAMPO Codice Comune (Tabella dei Codici Catastali dei Comuni), nell esempio H501 non compilare non compilare non compilare non compilare non compilare indicare 3844 per il saldo indicare 3843 per l acconto rata che si paga (due cifre) e numero di rate prescelto (due cifre), nell esempio 0106 anno d imposta per cui si effettua il pagamento, nell esempio 2015 per il saldo, 2016 per l acconto indicare l importo a debito, nell esempio 100,00 per il saldo 2015, 30,00 per l acconto 2016 non compilare somma degli importi a debito indicati nella Sezione IMU e Altri Tributi Locali somma degli importi a credito indicati nella Sezione IMU e Altri Tributi Locali, non compilare se non sono presenti importi a credito SALDO (G-H): indicare il saldo (TOTALE G - TOTALE H) detrazione IMU abitaz. principale: non compilare RIGO RV17: ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF Si riporta di seguito un esempio di calcolo di acconto dell addizionale comunale. Colonna 1 Rigo RV17: Agevolazione casella non barrata Colonna 2 Rigo RV17: Imponibile = ,00 euro Colonna 3 Rigo RV17: nulla 484 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

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