SABATINI BIS come chiedere le agevolazioni
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- Donata Milani
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1 Le Guide professionalità quotidiana SABATINI BIS come chiedere le agevolazioni a cura di Bruno Pagamici Soggetti beneficiari Investimenti e spese finanziabili Contributo in conto interessi Domanda di agevolazione Iter di concessione finanziamento Fac simile domanda Modulistica, esempi di compilazione Banche convenzionate FAQ del MiSE
2 SABATINI BIS SOMMARIO A cura di Bruno Pagamici Dottore commercialista e pubblicista Sabatini bis: al via le agevolazioni per le PMI... 2 Sabatini bis: i soggetti beneficiari... 9 Sabatini bis: gli investimenti e le spese ammissibili Sabatini bis: il meccanismo agevolativo Sabatini bis:come si compila la richiesta di agevolazione MODULISTICA Modulo di presentazione della domanda, release 1.03, aggiornato al 18 marzo Esempi di modelli precompilati Modello per imprese agricole Modello per imprese della pesca Modello per imprese dei settori diversi da agricoltura e pesca DOCUMENTAZIONE Elenco delle banche interessate ad aderire, aggiornato al 20 marzo Elenco delle banche che hanno aderito alla convenzione, aggiornato al 14 marzo Ministero dello sviluppo economico, FAQ aggiornate al 19/03/
3 Introduzione Sabatini bis: al via le agevolazioni per le PMI di Bruno Pagamici Dottore commercialista e pubblicista Tutto pronto per la partenza della Sabatini bis. Un analisi puntuale e dettagliata dedicata alle PMI per avere tutte le informazioni necessarie per accedere alle agevolazioni. Dal 31 marzo 2014 è possibile presentare le domande per l accesso alle agevolazioni della Sabatini bis, il meccanismo agevolativo istituito dall art. 2 del D.L. 69/2013 (cd. Decreto Fare). Il nuovo strumento agevolativo prevede l accesso delle micro, piccole e medie imprese (PMI) a finanziamenti e contributi per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali. La misura prevede innanzitutto la costituzione presso Cassa Depositi e Prestiti (CDP) di un plafond di 2,5 miliardi di euro (eventualmente incrementabili, con successivi provvedimenti, fino a 5 miliardi) che le banche e le società di leasing aderenti alla convenzione con CDP possono utilizzare per concedere alle PMI, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti per gli investimenti sopra indicati. L istituzione del plafond (denominato plafond beni strumentali ) è stata deliberata dal Consiglio di amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti nella seduta del 29 gennaio La seconda parte dell intervento consiste nell erogazione di un contributo, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, a parziale copertura degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti ottenuti. La spesa massima autorizzata per la concessione dei contributi è pari a 191,5 milioni di euro per gli anni (7,5 milioni di euro per l anno 2014, 21 milioni di euro per il 2015, 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, 17 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro per il 2021). 2
4 L attuazione di tale meccanismo incentivante è avvenuta con la pubblicazione, sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2014, del Decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, del 27 novembre 2013, che stabilisce i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo, nonché di raccordo con i finanziamenti previsti. Con circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 10 febbraio 2014 n. 4567, sono fornite le istruzioni utili alla migliore attuazione dell intervento e definiti gli schemi di domanda, nonché l ulteriore documentazione da presentare per la concessione ed erogazione del contributo pubblico. Con la medesima circolare è stato altresì individuato il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi previsti. Il comunicato relativo alla circolare è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio Convenzione ABI CDP MiSE L ultimo tassello normativo per la piena operatività del meccanismo agevolativo è stato posto con la firma, il 14 febbraio 2014, della convenzione tra Abi, Cassa depositi e prestiti e Ministero dello Sviluppo Economico, che definisce: 1) i criteri di attribuzione alle banche del plafond beni strumentali; 2) i contratti tipo di finanziamento; 3) le attività di monitoraggio sui risultati. Le Faq del MiSE Infine, utili precisazioni sono stati fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico in risposta alle numerose domande pervenute (F.A.Q.). Il meccanismo incentivante in pillole Riferimenti normativi D.L. 69/2013, art. 2 Decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, 27 novembre 2013 (Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2014 n. 19) Circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 10 3
5 febbraio 2014 n (comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2014) Convenzione ABI CDP MiSE 14 febbraio 2014 Faq pubblicate sul sito alla sezione Beni strumentali ("Nuova Sabatini") (aggiornate al 19 marzo 2014) Soggetti beneficiari Micro, piccole e medie imprese, anche dei settori agricoltura e del settore della pesca, operanti su tutto il territorio italiano Investimenti agevolabili Investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali. Gli investimenti devono essere classificabili, nell'attivo dello Stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art del codice civile, e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale Meccanismo agevolativo Il meccanismo prevede la concessione di contributi in conto interessi a fronte dei finanziamenti accesi dalle imprese per gli investimenti sopra indicati Caratteristiche finanziamenti dei I finanziamenti possono essere erogati entro il 31 dicembre 2016 da banche o da società di leasing, purché garantite a loro volta da banche, che aderiscono alla convenzione ABI CDP MISE. Il finanziamento bancario o di leasing deve avere una durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento e può coprire fino al 100% dei costi ammissibili. Esso non può essere inferiore a 20mila euro e non superiore a 2 milioni di euro, per ciascuna impresa beneficiaria, anche se frazionato 4
6 in più iniziative di acquisto Contributo in conto interessi Il Ministero dello Sviluppo Economico riconosce alle PMI un contributo che copre parte degli interessi sui finanziamenti. Il contributo è pari all ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per 5 anni. Lo stanziamento complessivo di bilancio per il riconoscimento dei contributi in conto interessi è pari a 191,5 milioni di euro, per gli anni Fondo di garanzia PMI Sul finanziamento le imprese beneficiarie possono beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino all 80% dell ammontare del finanziamento Presentazione domande Le domande di finanziamento e di contributo possono essere presentate dal 31 marzo 2014 (dalle ore 9.00) alle banche/società di leasing aderenti alla convenzione ABI CDP MISE 14 febbraio 2014 (il cui elenco è disponibile sui siti dell ABI della Cassa depositi e prestiti e del Ministero dello Sviluppo Economico 5
7 La norma primaria Articolo 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (cd. Decreto Fare) 1. Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le micro, le piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali. 2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all esercizio dell attività di leasing finanziario, purché garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le finalità di cui all articolo 3, comma 4 bis, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l importo massimo di cui al comma I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. L erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell autorizzazione di spesa di cui al comma 8, secondo periodo. 6
8 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 4 e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, le relative attività di controllo nonché le modalità di raccordo con il finanziamento di cui al comma La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all articolo 2, comma 100, lettera a),della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell ottanta per cento dell ammontare del finanziamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze sono disciplinate priorità di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti. 7. Per l attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell economia e delle finanze, l Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o più convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in particolare: a. delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche e agli intermediari di cui al comma 2 del plafond di provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse; b. dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l utilizzo da parte delle banche e degli intermediari di cui al comma 2 della provvista di cui al comma 2; c. delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza (sulle misure previste dal presente articolo. 8. L importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 è di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio sull andamento dei finanziamenti effettuato dalla Cassa depositi e 7
9 prestiti S.p.a., comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell economia e delle finanze. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l anno 2014, di 21 milioni di euro per l anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l anno 2020 e di 6 milioni di euro per l anno bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca. 8
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