REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

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1 REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 05/06/2014

2 ART. 1 OGGETTO E FINALITA 1. Il presente Regolamento disciplina la cremazione, l affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell ambito dei principi di cui alla L. 30 marzo 2001 n. 130 e della Legge Regionale Toscana 31 maggio 2004 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. Richiama, altresì, le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/1990, del DPR 254/2003 in materia di smaltimento rifiuti, la Circolare MS 24/1993 e la Circolare MS n. 10/1998, nonché il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Delibera C.C. n. 68 del Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta ed adeguata informazione; ART. 2 AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CADAVERI, DI RESTI MORTALI E DI OSSA A) Cremazione di cadaveri 1. La cremazione ciascun cadavere deve essere, previa presentazione di apposita istanza (Allegato A) autorizzata dall ufficiale di stato civile ove è avvenuto il decesso, (Allegato B) sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità: a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa; b) iscrizione fino al momento del decesso, certificata dal legale rappresentante, ad associazione riconosciuta che abbia fra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell iscrizione all associazione; c) in mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 c.c. o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti; 2. L istanza per la cremazione, in caso di richiesta di affidamento dell urna cineraria deve contenere i seguenti dati: a) Dati anagrafici e residenza del richiedente; b) Indirizzo dell unita immobiliare di conservazione delle ceneri ; c) Conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell urna; d) Conoscenza della possibilita di rinuncia all urna cineraria; e) Insussistenza di impedimenti alla consegna delle ceneri derivanti da provvedimenti dell Autorita giudiziaria o di pubblica sicurezza; f) Obbligo di informare l Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dal verificarsi dell evento, circa la variazione di residenza del richiedente ed il luogo di conservazione dell urna. 3. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. La

3 dichiarazione, resa su carta libera, è consegnata all Ufficiale di stato civile che si accerta dell identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge; 4. L autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necroscopia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/2001 (art. 3 comma 1 lettera a ). In caso di morte sospetta, segnalata all Autorità Giudiziaria, il certificato di necroscopia è integralmente sostituito dal nulla osta dell Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. 5. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1, ai sensi dell art. 2 comma 2 L.R.T. 29/2004 e successive modificazioni, indica gli eventuali affidatari dell urna cineraria B) Cremazione di resti mortali e di ossa 1. Le ossa ed i resti mortali tumulati possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell Ufficiale di Stato Civile rilasciata in mancanza di cause ostative. 2. Per le ossa contenute in ossario comune la cremazione è disposta dal Sindaco. 3. Ai sensi dell art. 4 bis della L.R.T. 29/2004 e successive modificazioni, l Ufficiale dello Stato Civile, previo assenso dei soggetti di cui all art. 3 lettera b) n. 3 della L. 130(2001, in caso di loro irreperibilita, dopo 30 giorni dalla pubblicazione all albo pretorio on-line del Comune e dalla affissione presso i Cimiteri comunali, di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni senza necessita di acquisire il certificato di cui all articolo 3 comma 1 lettera a) della L. 130/2001 (ossia il certificato necroscopico dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all autorita giudiziaria, il certificato recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. ART. 3 CARATTERISTICHE DELLE URNE CINERARIE CONSEGNA TRASPORTO 1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto e comunque rispondenti alle vigenti disposizioni. 2. Per il trasporto dell urna cineraria si richiama l applicazione dei competenti articoli del D.P.R n. 285, in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente all interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da/per altro Comune, in partenza o in arrivo da/per l estero; 3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri; 4. La consegna dell urna cineraria alla persona autorizzata deve risultare da apposito verbale del Responsabile del Crematorio redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile dello stesso Crematorio; il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l autorizzazione alla cremazione; il terzo esemplare deve essere conservato da chi prende in consegna l urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest ultimo conservato;

4 5. La destinazione delle ceneri può avvenire tramite: la tumulazione, l interramento, l affidamento ai familiari o la dispersione. ART. 4 AFFIDAMENTO DELLE CENERI 1. Nel rispetto della volontà del defunto, il soggetto affidatario dell urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell art. 3 comma 1 lettera b) numeri 1), 2), 3) e 4) della L. 130/ L affidamento dell urna cineraria è effettuato, su istanza di parte contenuta nell istanza per la cremazione, previo rilascio di autorizzazione alla cremazione indicante gli eventuali affidatari dell urna cineraria da parte del Comune nel quale è avvenuto il decesso, così come previsto dall articolo 2 comma 2 della L.R.T. 29/2004 e successive modificazioni. 3. Soggetto affidatario dell urna cineraria può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto o dai suoi familiari ai sensi dell articolo 3 comma 1 lettera b) numeri 1), 2), 3) e 4) della L. 130/ Il soggetto affidatario dell urna cineraria sottoscrive il documento previsto dall articolo 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria), in cui viene indicato il luogo di destinazione dell urna cineraria. Tale documento, conservato presso l impinato di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salva diversa indicazione dell autorità sanitaria. 5. Resta valida la possibilità di rinuncia all affidamento dell urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all affidamento deve risultare da dichiarazione resa all ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione (Allegato C). 6. In caso di rinuncia all affidamento, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all art. 80, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 (Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria). Nei casi citati gli aventi diritto possono disporre la tumulazione o l inumazione dell urna negli appositi spazi e manufatti posti all interno del cimitero con oneri a carico dell affidatario. ART. 5 CARATTERISTICHE DELLE URNE CINERARIE CONSEGNA TRASPORTO 1. L urna sigillata contenente le ceneri può essere: a) Tumulata: i. La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo, anche in presenza di un feretro; ii. La durata della tumulazione è stabilita con apposita normativa nel Regolamento dei Servizi Cimiteriali attualmente vigente, secondo il tipo di iii. manufatto; La tumulazione in loculo dura per il periodo concessorio residuo, salvo rinnovo; b) Inumata in area cimiteriale i. L inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri; ii. iii. La durata dell inumazione è prevista in cinque anni; Le fosse per l inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni di metri 0,30 sia di lunghezza che di larghezza, fra loro separate da spazi di

5 larghezza non inferiore a metri 0,25 e d obbligo uno strato minimo di metri 0,30 tra l urna ed il piano di campagna; iv. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, nonché di un identificativo numerico progressivo di fila e fossa. A richiesta degli aventi diritto può essere effettuata l installazione a loro carico, con obbligo di manutenzione e conservazione, di un copritomba in materiale lapideo di dimensioni non superiori alla superficie della fossa; v. l urna cineraria di inumazione deve essere di materiale biodegradabile, in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione. c) Conservata all interno del cimitero nei luoghi di cui all art. 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990, se esistenti; d) Consegnata al soggetto affidatario di cui all articolo 4. ART. 6 DISPERSIONE DELLE CENERI E LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE STESSE. 1. L autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell articolo 3 comma 1 lettere c) e d) della L. 130/2001, è rilasciata dal Comune nel quale è avvenuto il decesso, previo accertamento dell espressa volontà del defunto da parte dell Ufficiale di Stato Civile (es: testamento pubblico, dichiarazione autografa da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi del articolo 620 c.c., ecc) 2. La dispersione delle ceneri è consentita, previa presentazione di apposita istanza (Allegato D) nei seguenti luoghi: a) nel cinerario comunale di cui all art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990; b) in mare; c) nei laghi; d) nei fiumi; e) in aree private 3. La dispersione delle ceneri in un Comune diverso da quello in cui è avvenuto il decesso è consentita previo nulla osta del Comune nel quale deve essere effettuata la dispersione. 4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall art. 3, comma 1, numero 8) del D. Lgs.vo 30 aprile 1992 n. 28 (Nuovo codice della strada); 5. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo, in ogni caso, a fini di lucro. 6. La dispersione in mare, nei fiumi e nei laghi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti o altre strutture anche se mobili. 7. La dispersione delle ceneri è eseguita, previo rilascio dell apposita autorizzazione ( Allegato E) dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell associazione cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale indicato dal responsabile dei Servizi Cimiteriali del Comune presso le aree cimiteriali preposte. ART 7 SANZIONI AMMINISTRATIVE E CONTROLLI 1. La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 6 ed al successivo art. 9 comma b) comporta l applicazione della sanzione amministrativa di cui all art. 7 bis del

6 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali). 2. Le violazioni di cui all art. 2 della Legge 130/2001 sono punite ai sensi della vigente normativa di legge. 3. Il Comune vigila e controlla l applicazione delle direttive contenute nel presente Regolamento. ART 8 SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE 1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla L.R.T. 29/2004, è realizzata nel cimitero apposita targa individuale, di dimensioni standard, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell affidatario dell urna. La permanenza della targa è prevista in 5 anni. 2. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri. ART 9 REGISTRAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI 1. Deve essere predisposto apposito registro presso l Ufficio di Stato Civile nel quale devono essere evidenziati: a. le generalità dell affidatario ed i dati del defunto cremato; b. il luogo di conservazione dell urna cineraria, ovvero il luogo di dispersione delle ceneri 2. I dati di tale registro devono essere comunicati al responsabile dei Servizi cimiteriali interessato ed alla Regione Toscana per le competenze spettanti. ART 10 REGISTRI CIMITERIALI 1. E consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 6 mesi dell urna cineraria presso i Cimiteri Comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno inviate d ufficio al cinerario comune. ART 12 NORMA TRANSITORIA E DI RINVIO 1. Ai familiari, che ne fanno richiesta è concesso l affidamento delle ceneri, secondo la volontà del defunto, anche per le tumulazioni precedenti l approvazione del presente regolamento; in tal caso il recesso dalla concessione del loculo non potrà comportare alcun onere o rimborso da parte dell Amministrazione e le spese faranno carico ai familiari richiedenti. 2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 68 del e successive modifiche ed integrazioni.

7 ALLEGATO A Marca da bollo 16,00 DOMANDA PER LA CREMAZIONE DI CADAVERE, TRASPORTO DELLO STESSO ALL IMPIANTO DI CREMAZIONE ED ALL EVENTUALE AFFIDAMENTO DELLE CENERI Al Sindaco del Comune di CAMPAGNATICO Io sottoscritto/a Cognome/Nome: data di nascita: / / luogo di nascita residente a : Via n. cap in qualità di ( ) C H I E D O Il rilascio dell autorizzazione alla cremazione del cadavere di: Cognome/Nome: data di nascita: / / luogo di nascita decesso avvenuto in il / / in vita residente a Via ed al trasporto dello stesso all Impianto Crematorio di facendo presente che al trasporto provvederà il Sig./ra nato/a il residente in Via n. telefono e che lo stesso avra inizio alle ore del giorno a mezzo autofunebre targato con il seguente percorso La manifestazione della volontà del defunto di essere cremato e l inesistenza di eventuali impedimenti risulta dai seguenti atti o documenti allegati : estratto della disposizione testamentaria, rilasciato dal notaio, da cui risulti la volontà del defunto di essere cremato; volontà del defunto iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione; dichiarazione di volontà resa dal coniuge, in difetto: dichiarazione di volontà del parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 c.c. o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi;

8 certificato del medico necroscopo, da cui risulta essere escluso anche il sospetto di morte dovuta a reato oppure nulla osta dell Autorità giudiziaria rilasciato in data al N.ro EVENTUALE C H I E D O Inoltre, l affidamento dell urna contenente le ceneri del/della defunto/a di cui sopra, per la sua conservazione presso la mia abitazione sita in, sotto la mia diligente custodia. Dichiaro altresì di avere piena conoscenza che l urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell autorità comunale e che, cessando le condizioni di affidamento, l urna dovrà essere consegnata all autorità comunale per la conservazione dell urna all interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore. Dichiaro di essere a conoscenza che l infrazione delle condizioni di affidamento, profanazione o destinazione dell urna e delle ceneri possono costituire violazione sanzionabile ai sensi dell art. 411 c.p. e che l eventuale cambio del luogo di conservazione saranno comunicati all Autorità Comunale entro 30 giorni dal verificarsi dell evento. Dichiaro, inoltre, che non sussistono impedimenti da parte dell autorità giudiziaria alla consegna dell urna cineraria, per il relativo affidamento. Allegato: fotocopia documento d identità dell istante. Campagnatico, li In fede

9 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA (Art.47 D.P.R. 445 del ) DA PRODURRE AD ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI Io sottoscritto/a nato/a a il residente a Via n. nella mia qualità di (1) del/la defunto/a nato/a in il di stato civile in vita residente in Via n. e deceduto/a in il, consapevole delle sanzioni penali previste dall art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sono informato/a ed autorizzo la raccolta ed il trattamento dei dati, anche con strumenti informatici, per l emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell art.10 della L.675/96 e D I C H I A R O Che il/la suddetto/a (2) è deceduto/a senza lasciare disposizioni testamentarie e in assenza di volontà contraria, espressa sia verbalmente che per iscritto, dal de cuius, esprime la volontà ai sensi del l art. 79 del D.P.R. 10 settembre 1990, che il/la defunto/a sopra generalizzato/a venga cremato/a, come era suo espresso desiderio., lì (luogo) (data) IL /LA DICHIARANTE D.P.R. 445 del Articolo 37 (L) - Esenzioni fiscali - 1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall imposta di bollo. Articolo 38 (L-R) - Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze - 1.Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L) 2.Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l uso della carta di identità elettronica. 3.Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. (omissis) Articolo 47 - Dichiarazioni sostitutive dell atto di notorietà -1.L atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all articolo La dichiarazione resa nell interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (omissis)

10 ALLEGATO B Marca da bollo 16,00 AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CADAVERE, AL TRASPORTO DELLO STESSO AL CREMATORIO ED ALL EVENTUALE AFFIDAMENTO DELLE DERIVANTI CENERI IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Vista la domanda presentata per la cremazione del cadavere nonché per il trasporto del cadavere all impianto crematorio ; Visto il D.P.R. 10 settembre 1990, n.285; Vista la L. 30 marzo 2001 n. 130 e la L.R.T. 31 maggio 2004 n. 29; Vista la circolare del Ministero della sanità n.24 del 24 giugno 1993; Vista la seguente documentazione prodotta: (biffato con crocetta) Disposizione testamentaria espressa in tal senso dal/dalla defunto/a; Manifestazione di volontà per la cremazione espressa dal coniuge o dai parenti più prossimi; Dichiarazione sottoscritta dall associato/a, convalidata dal Presidente dell associazione, dalla quale risulta la volontà del de cuius di essere cremato/a; Certificato del medico curante o necroscopo dal quale risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato; Nulla osta dell autorità giudiziaria che autorizza la cremazione; Nulla osta dell U.S.L. al rilascio dell autorizzazione al trasporto di salma fuori Regione; AUTORIZZA A. la cremazione nel crematorio del cimitero di del cadavere di nato/a a il in vita residente nel Comune di deceduto/a in CAMPAGNATICO Via/loc. il alle ore sotto l osservanza delle norme di cui agli artt. 80 e 81 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285; B. Il/La Sig./ra nato/a a il residente in Via/Loc. n. a trasportare il detto cadavere da questo Comune al crematorio sopra indicato sotto l osservanza delle prescrizioni sanitarie di cui

11 all art. 16 e seguenti del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n Il documento previsto dall articolo 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, in cui viene indicato il luogo di destinazione dell urna cineraria costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle derivanti ceneri al cimitero. Tale trasporto: non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme; è soggetto alle seguenti prescrizioni dettate dall autorita sanitaria : poste dal sanitario dell U.S.L. Le operazioni di trasporto, avranno inizio alle ore del giorno con il seguente percorso a mezzo autofunebre targato. EVENTUALE C. L affidamento dell urna contenente le ceneri di nato/a a il deceduto/a a ( atto n. P S. del Comune di, in vita residente a Via Al/alla Sig./Sig.ra nato/a a il residente in Via/Loc. n. nella sua qualità di avente diritto. L affidamento ha luogo alle seguenti prescrizioni: 1. L urna dovrà essere debitamente sigillata e contenente i dati identificativi del/della defunto/a; 2. La conservazione avrà luogo nell abitazione dell anzidetto affidatario, coincidente con la residenza legale, o, diversamente, nell abitazione indicata; 3. L affidatario dovrà assicurare la propria diligente custodia, garantendo che l urna non venga profanata, e dovrà in qualsiasi momento permettere l accesso al personale incaricato per il controllo dell urna medesima;

12 4. L urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell autorità comunale e, in sua esecuzione, specifico processo verbale a persona legittimata a custodire e conservare l urna; 5. Sono vietate le manomissioni dell urna e dei suoi sigilli; 6. Cessando le condizioni di affidamento, l urna dovrà essere consegnata all autorità comunale per la conservazione della stessa all interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore e dal presente regolamento, a cura, onere e diligenza dell affidatario e, in caso di decesso di questi, dei suoi aventi causa; 7. Se l affidatario cambia il luogo di conservazione dell urna, questo deve essere comunicato all Autorità Comunale entro 30 giorni. Un esemplare della presente autorizzazione è: Consegnata all affidatario, che ne sottoscrive la ricevuta; Comunicata al Responsabile del servizio di custodia del cimitero per le registrazioni stabilite dalla normativa vigente. Dalla Residenza comunale, lì IL RESPONSABILE Per ricevuta: L affidatario

13 ALLEGATO C) VERBALE DI RINUNCIA ALL AFFIDAMENTO DELL URNA CINERARIA (legge Regionale Toscana n. 29/2004, art. 2 comma 6) In data odierna, davanti al sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile, è comparso/a il/la Sig./Sig.ra nato/a a il residente in Via che ho identificato con il documento il/la quale mi dichiara che, essendo stato nominato affidatario dell urna contenente le ceneri del defunto morto a Campagnatico il RINUNCIA A tale affidamento chiedendo che le ceneri: Siano disperse nel cinerario comune di cui all art. 80 comma 6 D.P.R n. 285 presso il Cimitero di Siano tumulate nel loculo contraddistinto dal n. del Cimitero di con oneri a carico del rinunciante affidatario Siano inumate nel Cimitero di con oneri a carico del rinunciante affidatario. Firma dell affidatario rinunciante L Ufficiale dello stato Civile

14 ALLEGATO D Marca da bollo 16,00 ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI Al Sindaco del Comune di CAMPAGNATICO Io sottoscritto/a Cognome/Nome: data di nascita: / / luogo di nascita residente a : Via n. cap in qualità di ( ) in relazione alla cremazione della salma di nato/a a il deceduto/a a il in vita residente a Premesso che il/la defunto/a è stato cremato a il e che vi era l espressa volontà dello stesso che le proprie ceneri fossero disperse come risulta da C H I E D O L autorizzazione alla dispersione delle ceneri del/della defunto/a in premessa. Dichiaro altresì, ai sensi dell art. 4 della L.R.T. n. 29/2004 e dell articolo 6 del presente Regolamento, che la dispersione avverrà nel seguente luogo: nel cinerario comunale di cui all art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990; nella seguente area naturale, distante oltre duecento metri da centri ed insediamenti abitativi; in maree precisamente nei tratti liberi da natanti e manufatti; nel lago nei tratti liberi da natanti e manufatti; nel fiume -nei tratti liberi da natanti e manufatti; nella seguente area privata, distante oltre duecento metri da centri ed insediamenti produttivi Campagnatico, lì Firma

15 ALLEGATO E Marca da bollo 16,00 AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI UMANE L UFFICIALE DELLO STATO CIVILE Vista l espressione di volontà di risultante da ; Vista l autorizzazione alla cremazione n. rilasciata in data ; Visto l atto di morte del defunto: nato/a il deceduto/a a il atto n. P. S. del Comune di, in vita residente a Visto l art. 2 della L. 130/2001; Visti gli articoli 3 bis e 4 della Legge Regionale Toscana 31 maggio 2004 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l art. 6 del Regolamento Comunale; AUTORIZZA La dispersione delle ceneri del suddetto defunto: Nel cinerario comunale di cui all art. 80 comma 6 D.P.R. 285/1990; A distanza di oltre 200 metri da centri ed insediamenti abitativi nella seguente area sita nel Comune dicampagnatico; Nella seguente area sita nel Comune di (previo nulla osta del Comune di destinazione, nel caso in cui il luogo prescelto di trovi in un Comune diverso da quello in cui è avvenuto il decesso) In mare e precisamente, tratto libero da natanti e da manufatti ( previo rilascio di nulla osta da parte del Comune nel quale viene imbarcata l urna contenete le ceneri da disperdere) Nel lago di, nel tratto libero da natanti e manufatti (previo nulla osta del Comune di destinazione, nel caso in cui il luogo prescelto di trovi in un Comune diverso da quello in cui è avvenuto il decesso;

16 Nel fiume di, nel tratto libero da natanti e manufatti (previo nulla osta del Comune di destinazione, nel caso in cui il luogo prescelto di trovi in un Comune diverso da quello in cui è avvenuto il decesso Campagnatico, lì L Ufficiale dello Stato Civile

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