L A C O N F E R E N Z A L A T I N A D E I C A P I D E I D I P A R T I M E N T I D I G I U S T I Z I A E P O L I Z I A (CLDGP)

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1 L A C O N F E R E N Z A L A T I N A D E I C A P I D E I D I P A R T I M E N T I D I G I U S T I Z I A E P O L I Z I A (CLDGP) LA CONFERENZA LATINA DELLE AUTORITÀ CANTONALI COMPETENTI IN MATERIA DI ESECUZIONE DI PENE E MISURE Decisione del 25 settembre 2008 relativa all esecuzione delle pene nella forma della semiprigionia Visti: Gli articoli 40, 41, 74, 75, 77b, 79, 372 cpv. 3 e 380 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CPS); L ordinanza del 19 settembre 2006 relativa al codice penale e al codice penale militare (O-CP-CPM); Gli articoli 1 e 14 del concordato del 10 aprile 2006 sull esecuzione delle pene e delle misure gli adulti e i giovani adulti nei Cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti); Considerando che: Il nuovo diritto delle sanzioni è entrato in vigore il 1 gennaio Uno dei suoi obiettivi è di diminuire il numero delle corte pene privative di libertà, quelle cioè di al massimo 6 mesi, salvo eccezioni (art. 41 e 42 CPS) ritenuto che le stesse non possono essere sospese condizionalmente. Il regime della semiprigionia introdotto nel 1974, viene ora ulteriormente ampliato nell applicazione, salvo eccezioni. L esecuzione di queste corte pene si effettua in regime ordinario (art. 77 CPS), in regime di giorni separati ( 4 settimane al massimo art. 79 CPS) e in semilibertà (art. 77b e 79 cpv.3 CPS) che diventa la regola per le pene da 6 mesi ad un anno se non c è motivo di ritenere che la persona detenuta si dia alla fuga o commetta nuovi reati (art. 77b CPS). In caso di esecuzione mediante questo regime, la persona detenuta continua a lavorare o a formarsi all esterno e trascorre le ore di riposo o di libero nello stabilimento. L accompagnamento della persona deve essere garantito durante il tempo dell esecuzione (art. 77b CPS). Questa detenzione può essere eseguita in stabilimenti aperti o in reparti aperti di stabilimenti chiusi e anche nella sezione speciale di un penitenziario giudiziario, se necessario. La Conferenza ha deciso che questa detenzione sarà scontata in stabilimenti o in reparti di stabilimenti, tenendo conto dei principi di prossimità. Altri motivi che non quelli legati alla sicurezza o alla disciplina possono giustificare un trasferimento (per es. applicazione del piano d esecuzione della sanzione penale, effettivo delle persone detenute). L organo superiore del concordato ha di conseguenza preso delle disposizioni di applicazione del codice penale svizzero al 1 gennaio 2007, adottando la Raccomandazione No. 4 del 27 ottobre 2006, che deve ora

2 essere aggiornata a ragione dell esperienza nel frattempo maturata ed alla luce della giurisprudenza del Tribunale Federale. Su proposta della Commissione concordataria del 26 agosto 2008 e della Commissione dei patronati del 17 settembre 2008 Decide : I Principi Art. 1 Le condizioni per la concessione della semidetenzione, sono definite agli articoli 77b e 79 CPS. Art Durante l esecuzione della semiprigionia, la persona detenuta continua la sua attività o il suo lavoro all esterno dello stabilimento alle condizioni fissate dallo stabilimento conformemente all art. 11 cpv. 5 del Regolamento relativo alla concessione di autorizzazioni di uscita alle persone condannate adulte e giovani adulti. 2 Ella trascorre le sue ore di svago e di riposo nello stabilimento. 3 Ella rimane di principio nello stabilimento, segnatamente durante le sue ore di congedo professionale o le sue vacanze. L art. 9 riamane riservato. Art. 3 Lo stabilimento deve essere in grado di assicurare una presa a acarico complementare, segnatamente sociale. II Condizioni d applicazione Art. 4 1 In seguito alla convocazione da parte dell autorità d esecuzione, la persona condannata deve presentare entro un termine di 30 giorni i giustificativi necessari per l esecuzione della sua pena nella forma della semiprigionia (prova di un attività professionale dipendente o indipendente o un attestato di formazione con indicazione del luogo di lavoro, rispettivamente della formazione o un attestato di un attività strutturata o assistita per es. AI). 2 L autorità incaricata dell esecuzione verifica i fatti, in seguito ella può delegare questa competenza alla direzione dello stabilimento Art. 5 L autorità d esecuzione autorizza l esecuzione sotto forma di semiprigionia e ne fissa le condizioni. L autorizzazione contiene almeno i seguenti elementi : a) data e luogo dell esecuzione b) ora di partenza e di arrivo, orario, in funzione dell attività o del lavoro o dell occupazione e dell organizzazione del servizio dello stabilimento. 1 Articolo modificato dalla decisione del 31 ottobre 2013 de la Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione di pene i misure, in vigore dal 1 gennaio

3 Art. 6 L autorità prende in considerazione, nella misura del possibile, in particolare il luogo di domicilio, il tipo e il lavoro, l occupazione o l attività della persona condannata. Art. 7 Durante l esecuzione della semiprigionia, l autorità si assicura che la persona detenuta svolge effettivamente la sua attività, elle può delegare questa competenza alla direzione dello stabilimento o a un altra autorità. III Disposizioni generali Art. 8 1 Di regola, durante i giorni di lavoro, le persone detenute prendono i pasti all esterno dello stabilimento, ad eccezione della prima colazione. 2 Il costo dei pasti e le spese di trasporto dallo stabilimento sono a carico delle persone detenute. Art. 9 2 La persona detenuta può beneficiare di autorizzazioni di uscita in conformità del Regolamento sulle autorizzazioni delle uscite delle persone condannate adulte e giovani adulte, applicabile per analogia. IV Partecipazione alle spese di esecuzione Art La persona che beneficia di questo regime e che percepisce uno stipendio o una rimunerazione, deve pagare una partecipazione alle spese d esecuzione della pena. 2 L importo di questa partecipazione è stato fissato dalla Conferenza il 1 gennaio 2007 in i Fr per giorno di detenzione. La persona detenuta versa degli anticipi il cui ammontare è stabilito dalla direzione dello stabilimento. 3 La persona detenuta con a carico un obbligo legale di mantenimento, che segue una formazione riconosciuta o esercita un attività strutturata o assistita, paga un importo inferiore ma almeno Fr 10.- al giorno. 4 In caso d indigenza dimostrata, l autorità competente ha la facoltà di diminuire la partecipazione alle spese d esecuzione. La persona detenuta deve inoltrare una domanda motivata al più tardi il giorno 10 di un mese per quello seguente. V Luoghi d esecuzione Art.11 1 La semiprigionia è eseguita in uno stabilimento aperto o in un reparto aperto di uno stabilimento chiuso. 2 Lo stabilimento può essere amministrato anche da privati, purché riconosciuti dalla Conferenza. 2 Articolo modificato dalla decisione del 31 ottobre 2013 de la Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione di pene i misure, in vigore dal 1 gennaio

4 3 Tale stabilimento deve garantire la presa a carico complementare necessaria della persona condannata, il rispetto di un piano d esecuzione della sanzione penale, se è stato stabilito e disporre di un regolamento approvato dall autorità competente del luogo in cui ha sede la struttura. 4 Le pene in regime di semidetenzione, possono essere espiate nel medesimo stabilimento, in comparti separati, da uomini e donne, alcuni locali comuni possono essere usati congiuntamente. VI Modifiche del regime di semiprigionia Art La semiprigionia è interrotta dall autorità d esecuzione e la pena è eseguita in regime ordinario qualora la persona detenuta: a) non rispetta al momento dell inizio della pena o durante l esecuzione della pena le condizioni fissate (per es. non rispetto degli orari, consumo di alcol o di droghe); b) rifiuta di pagare senza motivo valido l anticipo in contanti o il prezzo della pensione. 2 La direzione dello stabilimento può sospendere provvisoriamente questo regime per motivi gravi o a titolo di misura conservativa (per es. assenze ingiustificate sul luogo del lavoro, comportamento inammissibile, interruzione del contratto di lavoro per sua colpa, grave abuso della fiducia accordata). La direzione informa immediatamente le autorità competenti che si determineranno in merito nel termine di 10 giorni. 3 La persona detenuta può chiedere di rinunciare al proseguimento del regime della semiprigionia. In questo caso, la pena residua è di principio scontata immediatamente in regime ordinario. Art. 13 In casi di poca entità, l autorità d esecuzione o la direzione dello stabilimento possono pronunciare un ammonimento, conformemente al regolamento dello stabilimento. Art. 14 In caso di perdita dell attività, non imputabile alla persona detenuta, quest ultima ha la possibilità di trovare un altra attività in un termine massimo di 21 giorni, alle condizioni fissate dalla direzione dello stabilimento. Art Le sanzioni disciplinari sono riservate. 2 Se un inchiesta penale è aperta nei confronti della persona detenuta, l esecuzione della semiprigionia può essere sospesa. La decisone è presa dall autorità di collocamento. In caso di urgenza la stessa può essere presa dalla direzione dello stabilimento che informa immediatamente l autorità di collocamento che statuirà nel termine di 10 giorni. VII Disposizioni generali e finali Art. 16 Circostanze particolari (specialmente per motivi di presa a carico, di sicurezza, di disciplina, di prossimità del domicilio o del luogo di lavoro o d effettivo di persone detenute) e nella misura in cui le disposizioni prese non siano contrarie al concordato, né svantaggino un cantone o uno stabilimento, dei collocamenti possono giustificare dei collocamenti di o in cantoni non partner. 4

5 Art La presente decisione abroga la Raccomandazione No. 4 del 27 ottobre 2006 relativa all esecuzione delle pene nella forma della semiprigionia. 2 La Conferenza invita da ora i governi dei cantoni della Svizzera latina ad adattare di conseguenza i loro regolamenti cantonali relativi alla semiprigionia. 3 La presenta raccomandazione entra in vigore il 1 novembre Essa è pubblicata sul sito internet della Conferenza. Il Segretario : Il Presidente : Henri Nuoffer Jean Studer Consigliere di Stato 5

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