ALLEGATO 7 SCRITTURA PRIVATA. L anno duemila. (.) il giorno. del mese di. nella sede della stazione appaltante sita.., alla via.. n...

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1 ALLEGATO 7 SCRITTURA PRIVATA SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI N.RO 20 MODULI A.I.B. C.U.P. F32D C.I.G A L anno duemila. (.) il giorno. del mese di. nella sede della stazione appaltante sita.., alla via.. n..., - il sig. nato a il., C.F.:., nella sua qualità di Direttore Generale ARIF o suo delegato (C.F..), a tale funzione nominato con provvedimento del.. n.., che in copia si allega al presente atto sotto la lettera A, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell interesse dell Amministrazione.. che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente Amministrazione; - il sig... nato a. il, C.F.:, nella sua qualità di (eventuale: se l atto è sottoscritto da un procuratore speciale o generale dell impresa richiamare ed allegare la procura generale o speciale) dell impresa. partita I.V.A..., con sede legale in.., alla via, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di al n.., che nel prosieguo dell atto verrà chiamata anche per brevità esecutore o impresa. PREMESSO CHE - con provvedimento n... del.., esecutivo a norma di legge, l Amministrazione ha approvato il progetto. per la fornitura di.., per una spesa complessiva di ; - con successivo provvedimento n... del. l Amministrazione ha deliberato di procedere all affidamento della fornitura mediante procedura di gara espletata secondo il criterio dell Offerta Economicamente più Vantaggiosa ai sensi dell art. 83 del D.Lgs. 163/06; - con provvedimento n... del, l appalto è stato aggiudicato in via definitiva all impresa.. con sede in con il ribasso del.. % sull importo a base d asta di. e, quindi, per un importo della fornitura da appaltare di, oltre I.V.A., così come si evince dal relativo verbale di gara; 1

2 in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con nota del la Ditta è stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto; è stata verificata in particolare la regolarità del DURC e delle certificazioni antimafia acquisite; - con nota del. l impresa ha presentato la documentazione richiesta ed ha costituito, ai sensi dell art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione definitiva per un importo di.. (o ridotta del 50% ex art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/06) a mezzo garanzia fideiussoria (da precisare se bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, ex art.75, c.3 D.Lgs 163/06) emessa in data dalla Società ; - il legale rappresentante dell impresa ed il responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto in data., in virtù di quanto disposto dall art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del permanere delle condizioni che consentono l immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto. Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue: ARTICOLO 1-PREMESSA La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. ARTICOLO 2- OGGETTO DELL APPALTO Oggetto del presente atto è l affidamento alla Ditta... della fornitura di n.ro 6 automezzi tipo pick-up allestiti con modulo A.I.B, secondo le specifiche e le prescrizioni indicate nelle specifiche tecniche e nella Offerta Tecnica dalla Ditta. Le prestazioni devono essere eseguite secondo le modalità, le condizioni ed i termini stabiliti nel presente contratto, nelle specifiche tecniche, nell'offerta tecnica e nell offerta economica. La descrizione della fornitura, riportata in dettaglio nelle specifiche tecniche, rappresenta un minimo inderogabile delle prestazioni contrattuali e non costituisce in alcun modo un limite delle stesse prestazioni, essendo l impresa tenuta ad eseguire ogni intervento, anche se non indicato e descritto esplicitamente, comunque necessario per assicurare il migliore risultato. L impresa prende atto ed accetta che, in generale, dovrà assicurare non solo la più alta qualità della fornitura ma anche la massima collaborazione con le strutture dell amministrazione per individuare le soluzioni operative più adeguate alle esigenze. 2

3 I seguenti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto: lettera d invito, specifiche tecniche, offerta tecnica, offerta economica presentata dall impresa in sede di gara ivi compresa tutta la ulteriore documentazione utile. L esecuzione del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei documenti di riferimento ivi citati, dalle norme, per quanto applicabili al contratto, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., dal Codice Civile, dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni precedentemente richiamate. L interpretazione delle clausole contrattuali deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto. In caso di discordanze o contrasti, tutti gli atti e i documenti della procedura di gara prodotti dall amministrazione prevalgono sugli atti e i documenti della gara prodotti dall impresa. ARTICOLO 3 IMPORTO DELL APPALTO L importo complessivo dell appalto ammonta ad (euro /00). Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'iva. ARTICOLO 4 LUOGHI DI CONSEGNA DELLE COMPONENTI DELL APPALTO L ubicazione dei luoghi di consegna della fornitura è indicata nell Allegato 2 Specifiche tecniche. Quanto in appalto dovrà essere consegnato, con carattere di prevalenza, presso i luoghi in esso indicati. ARTICOLO 5 CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE SUGLI INTERVENTI Ai sensi e per gli effetti dell articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, la Ditta ha costituito una garanzia fideiussoria pari al % per cento dell importo del corrispettivo per l esecuzione del presente atto. Tale cauzione è stata costituita mediante n. rilasciata da. Le parti dichiarano che il suddetto documento è conservato in originale agli atti del. e che è conforme alle disposizioni del presente articolo. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare della, con la sola condizione della preventiva 3

4 consegna all'istituto garante, da parte della Ditta, dei documenti, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta progressiva esecuzione dell appalto secondo la disciplina del presente atto. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla, dietro richiesta della Ditta, successivamente alla data della scadenza del rapporto contrattuale. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. La garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della a garanzia dell esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell articolo 1938 c.c., nascenti dall esecuzione del presente atto. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Ditta, anche quelli a fronte dei quali è prevista l applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la, fermo restando quanto espressamente previsto nel presente atto in materia di contestazioni di inadempimento e applicazione di penali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l applicazione delle penali. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla. Qualora l ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto. La Ditta garantisce la piena proprietà delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi. La Ditta garantisce espressamente che le forniture sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all uso cui sono destinati, ivi compresi tutti gli interventi necessari (riparazioni, sostituzioni a nuovo, eliminazione di bugs, con-figurazioni ecc.) ad eliminare qualunque difetto, anomalia funzionale o guasto, inerente gli interventi o le componenti in appalto e che dovessero verificarsi nel corso del periodo di garanzia contrattuale. 4

5 Le suddette garanzie sono prestate in proprio dalla Ditta anche per il fatto del terzo, intendendo la restare estranea ai rapporti tra la Ditta stessa e le ditte fornitrici dei vari materiali o prestatrici di servizi ricompresi nell appalto oggetto del presente atto. La e la Ditta convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla data del verbale di regolare esecuzione con esito positivo secondo la disciplina del presente atto. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 12 (dodici) mesi dalla scoperta. In caso di inadempienza da parte della Ditta alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi della disciplina prevista nel presente atto medesimo, nonché dell articolo 1456 c.c.. La Ditta con la firma del presente contratto, assume l'obbligo di assicurare fino alla scadenza del periodo di garanzia contrattuale, stabilito dal Disciplinare di gara in 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data del verbale di regolare esecuzione con esito positivo, la perfetta funzionalità ed efficienza sia degli interventi eseguiti e delle componenti fornite. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa integrale riferimento all art. 16 Modalità di pagamento e fatturazione del Disciplinare di gara. ARTICOLO 6 ONERI, OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELLA DITTA Sono a carico della Ditta tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all A.R.I.F. per legge. La Ditta dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell esercizio d impresa e che trattasi di operazioni soggette all Imposta sul Valore Aggiunto, che la Ditta tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente al presente atto dovrà essere applicata l imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell articolo 40 del D.P.R. 131/86, con ogni relativo onere a carico della Ditta. La Ditta dovrà inoltre farsi carico, senza esclusione alcuna, di tutti gli oneri elencati nel Disciplinare di gara, i quali sono ricompresi nell appalto e nei prezzi offerti dalla Ditta nella propria offerta economica, quindi per essi non potrà essere richiesto all A.R.I.F. alcun compenso aggiuntivo. Saranno a carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura di quanto in oggetto del presente atto, nonché ad ogni attività che si rendesse 5

6 necessaria per l attivazione e la prestazione degli stessi come previsto da Capitolato tecnico o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all esecuzione contrattuale. La Ditta si obbliga a fornire quanto previsto nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto ed in tutti i documenti di gara e relativi allegati. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nei relativi allegati; in ogni caso la Ditta si obbliga ad osservare, nella fornitura di quanto previsto, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico della Ditta, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto e nei relativi allegati e la Ditta non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell A.R.I.F. assumendosene ogni relativa alea. La Ditta si impegna espressamente a: a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la fornitura di quanto specificato nel presente atto, nei suoi allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente atto; b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all A.R.I.F. di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel presente atto e nei relativi allegati; d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza ove applicabili; e) osservare, nell adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall A.R.I.F.; 6

7 f) comunicare tempestivamente all A.R.I.F. le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella fornitura di quanto al presente atto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; g) non opporre all A.R.I.F. qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura o alla prestazione dei servizi assunti; h) manlevare e tenere indenne l A.R.I.F. da tutte le conseguenze derivanti dall eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. Le attività eventualmente necessarie per la predisposizione delle forniture oggetto del presente atto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici della A.R.I.F., dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con l A.R.I.F. stessa; peraltro, la Ditta prende atto che, nel corso dell esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell A.R.I.F. continueranno ad essere utilizzati dal relativo personale o da terzi autorizzati. La Ditta si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, qualora necessarie, salvaguardando le esigenze dell A.R.I.F., senza recare intralci, disturbi o interruzioni all attività lavorativa in atto. La Ditta rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui la fornitura di quanto in contratto dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall A.R.I.F. La Ditta si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta configurazione delle componenti che dovessero essere impartite dalla A.R.I.F. La Ditta si obbliga a dare immediata comunicazione all A.R.I.F. di ogni circostanza che abbia influenza sulla corretta fornitura oggetto del presente atto. La Ditta prende atto ed accetta che le forniture oggetto del presente atto dovranno essere consegnate anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e delle sedi e degli uffici dell A.R.I.F. In caso di inadempimento da parte della Ditta agli obblighi di cui al presente articolo, l A.R.I.F., fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione. ARTICOLO 7 ONERI A CARICO DELLA DITTA Saranno a totale carico della ditta gli oneri necessari e di qualunque natura, che si rendessero necessari per la fornitura di quanto in appalto. 7

8 ARTICOLO 8 VERIFICHE E CONTROLLI SULLA FORNITURA L amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l impresa possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell impresa di tutte le disposizioni contenute nel contratto. Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo dovesse risultare che la fornitura non è conforme al contratto, per cause imputabili all impresa, quest ultima deve provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, l Amministrazione procede alla contestazione ad all applicazione delle penali previste nel presente contratto. ARTICOLO 9 PENALITÀ La fornitura dovrà essere consegnata nel pieno rispetto delle modalità, delle procedure ed entro le tempistiche contenute e prescritte nelle specifiche tecniche. Per quanto riguarda le penali pecuniarie da applicare in caso di inadempienza della Ditta in relazione alla fornitura si fa espresso ed integrale riferimento a quanto previsto dal Capitolato tecnico. L A.R.I.F. potrà compensare i crediti derivanti dall applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati. La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso la Ditta dall adempimento dell obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l obbligo di pagamento della medesima penale. La penale è comminata dal responsabile unico della procedura. É ammessa, su motivata richiesta della Ditta, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile alla Ditta stessa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell A.R.I.F. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi alla Ditta. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l A.R.I.F. su proposta del responsabile unico della procedura. 8

9 ARTICOLO 10 INVARIABILITÀ DEI PREZZI Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto o di altro atto che dia luogo allo stesso sono a carico della Ditta. Il prezzo contrattuale e le singole componenti di costo sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e si intendono accettati dalla Ditta. Non si farà pertanto luogo a revisione dei prezzi. ARTICOLO 11 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche. La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della provincia di. della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La Ditta si obbliga a comunicare ai sensi e per gli effetti della Legge 136/2010 entro 7 giorni dalla data di creazione o dalla data di primo utilizzo per la specifica commessa i dati del conto corrente o postale dedicato e le generalità, comprensive di codice fiscale, delle persone delegate ad operare sul conto. E' fatto obbligo per la Ditta di comunicare ogni eventuale aggiornamento dei dati relativi ai conti correnti o al personale dedicato ad operare su di essi, entro sette giorni dalla data di avvenuta modifica. Per i rapporti giuridici, in essere o futuri, instaurati tra l A.R.I.F. e la Ditta, questo potrà avvalersi di uno o più conti correnti dedicati indicandone puntualmente gli estremi identificativi come definito al comma 3 del presente articolo, senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa. Resta fermo l'obbligo per la Ditta di notificare gli eventuali aggiornamenti dei dati ad ogni responsabile unico del procedimento dei contratti in essere alla data di invio della comunicazione. Al fine di garantire alla stazione appaltante la verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della Legge n. 136 del , l'appaltatore si obbliga ad inviare copia di ogni contratto sottoscritto con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dal contratto, ovvero di verificare l'invio della copia dei relativi contratti da parte dei subappaltatore/subcontraente della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dal contratto. La Ditta, in particolare, riconosce che gli obblighi di tracciabilità con relativa comunicazione dei codici CIG ed eventualmente il codice CUP si applicano, oltre che alle imprese subappaltatrici e subcontraenti anche nei flussi finanziari affidati direttamente ad imprese collegate ai sensi degli art. 218 e 149 del D.Lgs. 163/2006; 9

10 tra le eventuali imprese mandatarie e mandanti in caso di Raggruppamenti Temporanei di Impresa ai sensi all articolo 3, comma 20 del D.Lgs. 163/2006 ed in caso di imprese facenti parte di uno stesso gruppo. Gli obblighi di tracciabilità si applicano anche ai cessionari dei crediti nelle operazioni di cessione crediti, i quali sono tenuti ad indicare CIG ed eventualmente CUP ed ad anticipare i pagamenti all appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. L A.R.I.F. risolverà il contratto di diritto ai sensi dell art del codice civile qualora le transazioni relative al presente contratto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di conto corrente bancario o postale ovvero non siano state eseguite in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. ARTICOLO 12 DIRITTI DI PROPRIETÀ L A.R.I.F. acquisisce la piena proprietà delle forniture, che siano state sottoposte positivamente a verifica di conformità secondo la disciplina del presente atto e del Capitolato tecnico. Prima di tale verifica tutti i rischi relativi alle forniture saranno a carico della Ditta anche nell ipotesi di detenzione degli stessi da parte dell A.R.I.F. ARTICOLO 13- OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO La Ditta si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la Ditta si impegna a rispettare al fine di assolvere alle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni ove applicabili. La Ditta si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. La Ditta si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Ditta anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto. 10

11 ARTICOLO 14 - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI Il corrispettivo spettante alla Ditta a fronte della fornitura di cui al presente contratto sarà determinato, liquidato e pagato secondo le modalità e le tempistiche specificate nei documenti di gara. I termini di pagamento di cui sopra sono sospesi dalla contestazione da parte del Responsabile unico della procedura di qualsiasi irregolarità riscontrata nelle componenti fornite dalla ditta o dalla richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte ed inizia a decorrere nuovamente dal momento dell accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti. Il pagamento sarà effettuato a favore della persona o delle persone autorizzate a riscuotere indicate in fattura, a mezzo di mandati diretti ed esigibili con quietanza delle citate persone; ovvero a mezzo di mandati diretti con accreditamento dei relativi importi sui conti correnti specificati in fattura, salva la possibilità per la Ditta di richiedere altra forma di pagamento prevista dalle norme vigenti, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della fattura stessa. La Ditta si obbliga a notificare tempestivamente all A.R.I.F. le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento previste. In difetto ed anche se le variazioni vengono rese pubbliche nei modi di legge, l A.R.I.F. rimane esonerata da ogni responsabilità per l eventuale inesattezza dei pagamenti eseguiti. ARTICOLO 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti della Ditta sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell A.R.I.F., di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile unico della procedura propone all A.R.I.F., in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto. L inadempienza da parte della Ditta anche di una sola delle clausole contrattuali o in caso di abbandono del servizio o della cessione di contratto da parte della stessa, può dare modo all A.R.I.F. di rescindere il contratto, anche in corso d opera, di svincolarsi da ogni impegno assunto e di far gravare sulla Ditta stessa le maggiori spese derivanti dall affidamento ad altra ditta di quanto oggetto del contratto, oltre a promuovere ogni azione alla quale l inadempimento degli obblighi assunti dalla Ditta possa dar luogo. 11

12 In particolare la risoluzione anticipata del contratto può essere dichiarata nel caso in cui la Ditta non assumesse, a seguito di richiamo scritto da parte dell A.R.I.F., nei tempi previsti dal richiamo stesso, provvedimenti atti a rimuovere situazioni di pericolo per l incolumità dei propri dipendenti o di terzi nell ambito delle competenze derivanti dall espletamento di quanto in appalto, nonché quando vengano a mancare alla Ditta i mezzi sufficienti per il suo buono e regolare svolgimento. Nel caso di risoluzione, la Ditta ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Quando il Responsabile unico della procedura accerta che comportamenti della Ditta concretano grave inadempimento alle obbligazioni del presente atto tale da compromettere la buona riuscita della prestazione assunta formula la contestazione degli addebiti alla Ditta, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni solari per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Ditta abbia risposto, l A.R.I.F. su proposta del Responsabile Unico della Procedura, dispone la risoluzione del presente atto. In sede di liquidazione finale delle prestazioni del presente atto risolto, e' determinato l'onere da porre a carico della Ditta inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico le prestazioni residue. Nei casi di risoluzione del presente atto disposta dall A.R.I.F. ai sensi delle predette disposizioni, la Ditta deve provvedere alle attività utili al subentro del nuovo operatore economico nel termine a tale fine assegnato dalla stessa A.R.I.F. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, l A.R.I.F. provvede d'ufficio addebitando all'aggiudicatario i relativi oneri e spese. L A.R.I.F., in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il subentro del nuovo operatore economico, può depositare cauzione in conto vincolato a favore della Ditta o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 113, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, pari all'uno per cento del corrispettivo del presente atto. Resta fermo il diritto della Ditta di agire per il risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del presente atto, la Ditta si impegna, sin d ora, a fornire all A.R.I.F. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta. 12

13 In caso di risoluzione del presente atto ai sensi delle disposizioni che precedono, l A.R.I.F. acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la garanzia prestata dalla Ditta per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente atto, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Ditta per il risarcimento del danno. In ogni caso, si conviene che l A.R.I.F., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell art codice civile, nonché ai sensi dell art codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta con raccomandata A.R., nei seguenti casi: a) qualora sia stato depositato contro la Ditta un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale nello svolgimento delle attività ivi previste entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Ditta; b) qualora taluno dei componenti l organo di amministrazione o l amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; c) qualora la Ditta perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste; d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; e) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell A.R.I.F.; f) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto; g) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l A.R.I.F., ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto; h) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto. 13

14 In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta giusta causa, la Ditta ha diritto al pagamento da parte dell A.R.I.F. delle prestazioni rese, purché correttamente ed a regola d arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall articolo 1671 codice civile. ARTICOLO 16 RECESSO In esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale del n. 323, -punto 5 questa A.R.I.F si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, all esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far luogo all acquisizione della parte residua della fornitura o del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore ovvero di non dare luogo al recesso ove l appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearlo con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore. L A.R.I.F. ha, altresì, il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall articolo 1671 codice civile. L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da formale comunicazione alla Ditta da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata A.R., decorsi i quali l A.R.I.F. prende in consegna le prestazioni ed effettua il loro collaudo. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta con lettera raccomandata A.R. Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate. Le prestazioni il cui valore e' riconosciuto dalla a norma del presente articolo saranno soltanto quelle già accettate dal Responsabile unico della procedura prima della comunicazione del preavviso di cui sopra. 14

15 La Ditta deve rimuovere i materiali, le componenti, la documentazione e le elaborazioni comunque oggetto della prestazione assunta con il presente atto, non accettati dal Responsabile unico della procedura e deve mettere i relativi spazi a disposizione dell A.R.I.F. nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero e' effettuato d'ufficio e a sue spese. La Ditta rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso. In ogni caso di recesso la Ditta si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore dell A.R.I.F. ARTICOLO 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO È fatto assoluto divieto alla Ditta di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità dell atto medesimo. In caso di inadempimento da parte della Ditta degli obblighi di cui al presente articolo, l A.R.I.F., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente contratto. ARTICOLO 18 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D AUTORE La Ditta assume ogni responsabilità conseguente all uso di dispositivi o all adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; la Ditta, pertanto, si obbliga a manlevare l A.R.I.F. dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti dell A.R.I.F. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, la Ditta assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l A.R.I.F. è tenuta ad informare prontamente per iscritto la Ditta delle suddette iniziative giudiziarie. Nell ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell A.R.I.F. essa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto, recuperando o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi o le forniture erogati. Ulteriori prescrizioni ed obblighi in merito all oggetto del presente articolo sono riportati nel Disciplinare di gara. ARTICOLO 19 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 15

16 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra la Ditta e l A.R.I.F., sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari. ARTICOLO 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI L esecutore dichiara di aver preso visione dell informativa di cui all art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 esposta per esteso presso l ufficio. ARTICOLO 21 DOCUMENTI ASSOCIATI AL CONTRATTO Sono considerati associati al contratto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se eventualmente non materialmente allegati, i seguenti documenti: Lettera di invito; Specifiche Tecniche e tutti i suoi allegati; Offerta tecnica; Offerta economica; Il presente contratto, composto di n. facciate Letto, confermato e sottoscritto Per l impresa.. Per l Amministrazione 16

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