Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna
|
|
- Ortensia Negro
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna del 26 gennaio 1998 La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera a della legge del 4 ottobre sui PF, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Campo d applicazione 1 La presente ordinanza determina le condizioni, la procedura e le autorità competenti per il conferimento del dottorato da parte del Politecnico federale di Losanna (PFL). 2 I compiti del vicepresidente e direttore della formazione possono essere delegati a un delegato al dottorato, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 16 e 18. Art. 2 Dottorati 1 Il PFL conferisce dottorati: a. che attestano che i loro titolari hanno fornito un lavoro personale e originale, e che sono pertanto idonei a dedicarsi a lavori di ricerca scientifica di alto livello (dottorato ordinario); b. che onorano persone (dottorato onorario). 2 Il PFL pubblica i nomi delle persone a cui conferisce il titolo di dottore. Art. 3 Titoli di dottore 1 Il PFL conferisce i seguenti titoli di dottore: a. dottore in scienze (dr. sc.); b. dottore in scienze tecniche (dr. sc. tecn.). 2 Il titolo di dottore è conferito esclusivamente dal PFL. 3 I dottori onorari ricevono uno dei titoli menzionati nel capoverso 1; è aggiunta la menzione «honoris causa» (h.c.). RS RS
2 Sezione 2: Iscrizione al dottorato e ammissione alla preparazione della tesi Art. 4 Condizioni preliminari per l iscrizione 1 Possono chiedere l iscrizione come candidato al dottorato: a. i titolari di un diploma conferito da un PF; b. i titolari di un diploma di fine studi in scienze fisiche o naturali conferito da un istituto accademico svizzero che permetta di effettuare una tesi di dottorato al proprio interno senza previo esame; c. i titolari di un diploma universitario di livello corrispondente a un diploma PFL; d. i titolari di un altro diploma universitario riconosciuto dal PFL. 2 Il candidato propone un direttore di tesi che ha dato il proprio consenso, con riserva di approvazione del piano di ricerca. Art. 5 Procedura d iscrizione 1 Il richiedente presenta per scritto una domanda d iscrizione presso la Direzione degli affari accademici. 2 Il capo del dipartimento interessato esamina l incartamento e propone al direttore degli affari accademici di accettare o di respingere la domanda d iscrizione con o senza esame. Per le persone menzionate nell articolo 4 capoverso 1 lettera b, propone un esame di ammissione preliminare all allestimento del piano di ricerca o la dispensa dall esame. 3 Allorché la domanda è stata accettata, il richiedente è iscritto quale candidato. Art. 6 Esame di ammissione 1 Le persone menzionate nell articolo 4 lettera d devono provare, mediante un esame di ammissione, che le loro conoscenze corrispondono a quelle di un diploma PF. 2 Su proposta del capo del dipartimento interessato, il direttore degli affari accademici determina, in ogni singolo caso, il programma d esame e designa gli esaminatori. Può dispensare candidati particolarmente qualificati dall intero esame o da parte di esso. 3 Il direttore degli affari accademici fissa, in ogni singolo caso, il termine entro il quale il candidato deve presentarsi all esame. Tale termine non può eccedere un anno dalla data d iscrizione. 4 Sulla base del rapporto degli esaminatori, il direttore degli affari accademici decide sul risultato dell esame e lo comunica al candidato. 5 L esame di ammissione può essere ripetuto una sola volta, entro il termine di sei mesi. 1838
3 Art. 7 Piano di ricerca 1 D intesa con il suo futuro direttore di tesi, il candidato allestisce un piano di ricerca che precisa il contenuto della tesi e il calendario dei lavori che si propone di effettuare. 2 Il candidato allestisce un piano di ricerca nei sei mesi successivi all iscrizione. Per i candidati tenuti a superare un esame di ammissione, il termine di sei mesi decorre dal giorno in cui hanno superato l esame. 3 Il direttore di tesi deve approvare il piano di ricerca e accettare di seguire il candidato. 4 Il candidato redige il piano di ricerca in una delle tre lingue ufficiali svizzere o in inglese. Art. 8 Ammissione alla preparazione della tesi 1 È ammesso a preparare una tesi il candidato che: a. ha superato l esame di ammissione, nel caso in cui gli sia stato richiesto; e b. ha allestito un piano di ricerca approvato dal direttore di tesi. 2 Il direttore degli affari accademici decide sull ammissione alla preparazione della tesi e ne dà comunicazione al candidato. Sezione 3: Tesi di dottorato Art. 9 Soggetto della tesi 1 Il soggetto della tesi è tratto da una disciplina scientifica oggetto d insegnamento o di ricerca nel PFL. 2 Esso deve, di regola, permettere che la tesi sia realizzata nel termine di tre anni dall ammissione alla preparazione della stessa. Art. 10 Direzione della tesi 1 I lavori sono seguiti e diretti da un direttore di tesi. Di regola, questi è un professore ordinario o straordinario, o un maître d enseignement et de recherce (MER) del PFL. Il vicepresidente e direttore della formazione può autorizzare deroghe (segnatamente per i professori assistenti, i liberi docenti, i collaboratori scientifici senior). 2 Il vicepresidente e direttore della formazione può autorizzare in via eccezionale che un lavoro di tesi sia seguito da due direttori di tesi, uno dei quali esterno al PFL. 3 Il candidato presenta ogni anno un rapporto sull avanzamento dei lavori al direttore di tesi. Questi dà immediatamente il suo parere per scritto e fa rapporto al capo del dipartimento interessato. 4 Il direttore di tesi può imporre al candidato di seguire determinati corsi appropriati. 1839
4 Art. 11 Realizzazione della tesi 1 La tesi deve essere realizzata al PFL o in un istituto di ricerca nel settore dei PF. 2 Il capo del dipartimento può autorizzare la realizzazione del lavoro fuori del settore dei PF, a condizione che il candidato dia il proprio consenso e che il direttore di tesi abbia libero accesso alle installazioni utilizzate. Art. 12 Divergenze e supplenza durante la realizzazione della tesi 1 Il capo del dipartimento si sforza di appianare i disaccordi profondi che potrebbero opporre il candidato al direttore di tesi. Il vicepresidente e direttore della formazione decide nel caso in cui non possa essere raggiunto un accordo. 2 Il capo del dipartimento provvede per quanto possibile che il candidato possa continuare la tesi nel caso in cui il direttore di tesi si trovi nell incapacità di adempiere la propria funzione. Art. 13 Lingua della tesi 1 Il candidato redige la tesi in una delle tre lingue ufficiali svizzere o in inglese. 2 Il direttore degli affari accademici può, su domanda scritta motivata, autorizzare il candidato a redigere la tesi in un altra lingua. 3 Il riassunto deve essere redatto in una delle lingue ufficiali e in inglese. Sezione 4: Conferimento del dottorato Art. 14 Commissione esaminatrice La Commissione esaminatrice designata dal vicepresidente e direttore della formazione comprende: a. il capo del dipartimento, che funge da presidente, o il suo supplente; b. il direttore di tesi; c. almeno un relatore interno e, di regola, due relatori non appartenenti al PFL. Art. 15 Valutazione della tesi ed esame orale 1 Il direttore di tesi e i relatori redigono ciascuno un rapporto in cui esprimono il proprio parere sulla tesi. 2 La Commissione esaminatrice sottopone successivamente il candidato a un esame orale vertente sull intera materia in cui rientra il soggetto della tesi. 3 La Commissione esaminatrice valuta la tesi di dottorato e l esame orale con la menzione «superato» o «superato con riserva» o «non superato». 4 La menzione «superato con riserva» significa che sono necessari importanti lavori supplementari concernenti tanto il contenuto quanto la forma, la cui esecuzione non 1840
5 implichi un periodo superiore ai quattro mesi. Il dipartimento decide se accettare3 le condizioni indicate dalla Commissione esaminatrice. Art. 16 Conseguimento del titolo di dottore 1 Sulla base della proposta della Commissione esaminatrice, il vicepresidente e direttore della formazione decide di rilasciare o di non rilasciare il diploma di dottore. 2 Il candidato che ha superato l esame orale è chiamato a presentare la tesi in una pubblica discussione. 3 La pubblica discussione deve aver luogo al più tardi sei mesi dopo l esame orale. 4 Il candidato ottiene il titolo di dottore soltanto dopo che sia stata presa la decisione di conferirgli il diploma, abbia consegnato al PFL la copia originale della tesi contenente le eventuali proposte della Commissione esaminatrice e abbia avuto luogo la pubblica discussione. Art. 17 Ripetizione Se l esame orale ha avuto esito negativo, il candidato può ripetere l esame orale, rimaneggiare la tesi o presentarne una nuova entro il termine fissato dal vicepresidente e direttore della formazione su proposta della Commissione esaminatrice. Art. 18 Diploma 1 Il diploma di dottore menziona: a. il nome del diplomato; b. il titolo accademico conferito; c. le firme del vicepresidente e direttore della formazione e del direttore di tesi; d. la data della pubblica discussione; e. il sigillo del PFL. 2 Il diploma è conferito a nome del PFL. Art. 19 Pubblicazione La tesi può essere pubblicata integralmente solo dopo essere stata approvata dalla Commissione esaminatrice. Art. 20 Tassa Il candidato al dottorato ordinario è tenuto a pagare la tassa prevista nell ordinanza del 31 maggio sulle tasse nel settore dei PF. La tassa della procedura d ammissione è inclusa in tale ammontare. 2 RS
6 Sezione 5: Diritti di autore e invenzione Art. 21 Diritti d autore connessi alla tesi 1 Il redattore della tesi è considerato autore ai sensi della legislazione sul diritto di autore. Fatto salvo il capoverso 2, è titolare di tutti i diritti derivanti dal diritto di autore. 2 Per dar conoscenza ad altri dei risultati delle ricerche contenuti nella tesi, il PFL è autorizzato a consegnare riassunti (art. 13 cpv. 3) o copie della tesi a istituti d insegnamento, a istituti scientifici e a biblioteche o ad altre amministrazioni pubbliche. Art. 22 Invenzioni Qualora il candidato sia al servizio di un PF o di un istituto di ricerca nel settore dei PF, i suoi diritti in materia d invenzione nel quadro della tesi sono regolati dalle disposizioni sul rapporto di servizio. Sezione 6: Dottorato onorario Art. 23 Il Collegio dei docenti conferisce il dottorato onorario su proposta del Collegio dei capi dipartimento. Sezione 7: Entrata in vigore Art. 24 La presente ordinanza entra in vigore il 1 febbraio gennaio 1998 A nome della Direzione del Politecnico federale di Losanna: Il vicepresidente e direttore della formazione, D. de Werra Il direttore degli affari accademici, M. Jaccard 1842
7 Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota. 1843
Regolamento degli studi di dottorato (del 19 giugno 2009) IL CONSIGLIO DELL ACCADEMIA DI ARCHITETTURA
Regolamento degli studi di dottorato (del 9 giugno 009) IL CONSIGLIO DELL ACCADEMIA DI ARCHITETTURA viste la Legge sull'università della Svizzera italiana del 3 ottobre 995 e le direttive della Comunità
Dettagli414.134.2 Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna del 13 dicembre 1999 (Stato 12 ottobre 2004) La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera
DettagliOrdinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sull abilitazione al PF di Zurigo) del 2 giugno 2004 (Stato 1 agosto 2008) La direzione del PF di Zurigo, visto l articolo 10 capoverso
Dettagligli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza
ESAMI PER L OTTENIMENTO DEL DIPLOMA CANTONALE DI AGENTE AUSILIARIO DI SICUREZZA Divisione della formazione professionale del Cantone Ticino REGOLAMENTO concernente gli esami per l ottenimento del diploma
Dettagli414.133.1 Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sul dottorato del PF di Zurigo) del 1 luglio 2008 (Stato 1 novembre 2013) La Direzione del Politecnico federale di Zurigo,
Dettaglidel 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame presso la Facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003) Il
DettagliFacoltà di scienze economiche Regolamento degli studi di dottorato
Facoltà di scienze economiche Regolamento degli studi di dottorato Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 2015 e sostuisce tutti i precedenti regolamenti validi Art. 1. Campo d applicazione
DettagliArt. 1 - Ammissione al primo anno
AREA DI MATENATICA REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI ANALISI MATEMATICA, MODELLI E APPLICAZIONI approvato nella riunione del Consiglio di Area n. 2 del 13 novembre 2012 Art. 1 - Ammissione al primo anno
DettagliOrdinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base del 13 dicembre 2013 (Stato 1 febbraio 2014) La Segreteria di Stato per la formazione,
DettagliFacoltà di scienze della comunicazione Regolamento degli studi di dottorato
Facoltà di scienze della comunicazione Regolamento degli studi di dottorato Il presente Regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2016 e sostituisce quello del 10 luglio 2009. Art. 1. Campo d applicazione
DettagliOrdinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo (OACMIL) 414.131.1 del 24 settembre 2004 (Stato 19 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 150
DettagliRegolamento interno della Commissione dell energia elettrica
Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica 734.74 del 12 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2012) Approvato dal Consiglio federale il 21 novembre 2007 La Commissione dell energia elettrica,
DettagliOrdinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni
Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni (OFIgC) 817.191.54 del 1 marzo 1995 (Stato 13 dicembre 2005) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 41 capoverso 1
DettagliRegolamento del dottorato di ricerca in Diritto amministrativo. Approvato il 1 dicembre 2009
Regolamento del dottorato di ricerca in Diritto amministrativo Approvato il 1 dicembre 2009 Il Collegio dei docenti del dottorato in oggetto si è riunito il 1 dicembre 2009, alle ore 14.00, presso l aula
DettagliREGOLAMENTO GENERALE DELLE SCUOLE DI MUSICA DELLE SOCIETA AFFILIATE ALLA FEDERAZIONE BANDISTICA TICINESE
REGOLAMENTO GENERALE DELLE SCUOLE DI MUSICA DELLE SOCIETA AFFILIATE ALLA FEDERAZIONE BANDISTICA TICINESE. Disposizioni generali Art. Scopo e campo d applicazione Il presente regolamento disciplina la formazione
DettagliRegolamento didattico dei Corsi di formazione pre-accademica
Regolamento didattico dei Corsi di formazione pre-accademica Generalità Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle leggi vigenti, delle disposizioni ministeriali e delle direttive dello Statuto
DettagliOrdinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione
Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni) del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero, visto
DettagliRegolamento degli studi della Scuola specializzata superiore di abbigliamento e design della moda del 9 maggio 2016
1 Foglio ufficiale 39/2016 Martedì 17 maggio 1 Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore di abbigliamento e design della moda del 9 maggio 2016 Descrizione e titoli Commissione di vigilanza
DettagliOrdinanza sugli emolumenti del DDPS
Ordinanza sugli emolumenti del DDPS (OEm-DDPS) dell 8 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge federale del 21 marzo 1997 1 sull organizzazione del Governo e dell
DettagliOrdinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione
Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni) 172.041.11 del 23 novembre 2005 (Stato 13 dicembre 2005)
DettagliOrdinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali
Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (Ordinanza sulle scuole universitarie professionali, OSUP) Modifica del 24 aprile 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina:
DettagliOrdinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)
Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per (OACDI) del... Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo capoverso lettera d del decreto federale del giugno 9 concernente l esecuzione
DettagliDEAMS ESAME DI LAUREA TRIENNALE
Consiglio di Facoltà del 12 maggio 2011 Con integrazione Consiglio di Dipartimento del 12/9/2013 e 10/7/2014 Regolamento didattico del corso di studio In vigore per tutti i Corsi di laurea triennali a
DettagliOrdinanza sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla formazione al PFL) del 14 giugno 2004 (Stato 1 settembre 2016) La Direzione del Politecnico
DettagliP O L I T E C N I C O D I M I L A N O
Rep. n. 417 Prot. n. 7519 Data 02 febbraio 2016 Titolo I Classe 3 UOR SAGNI P O L I T E C N I C O D I M I L A N O I L R E T T O R E VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 Riordinamento della docenza universitaria,
DettagliI titoli possono essere completati con la menzione di eventuali specializzazioni.
Accademia di architettura Regolamento degli studi di dottorato Il presente Regolamento entra in vigore il.aprile 06 e sostituisce quello del 5 giugno 009.. Campo d applicazione Il presente regolamento
DettagliOrdinanza concernente la patente federale d ingegnere geometra
Ordinanza concernente la patente federale d ingegnere geometra 211.432.261 del 16 novembre 1994 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 950 capoverso 2 del Codice civile
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia del 9 dicembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 2002 1,
Dettagliordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici
Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero
Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero (OACata) 974.03 del 24 ottobre 2001 (Stato 1 agosto 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 della legge federale del 19 marzo 1976
DettagliSCUOLA BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI STATUTO
Giurisprudenza SCUOLA BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI STATUTO Art. 1 L Università di Bari istituisce presso la Facoltà di Giurisprudenza, ai sensi degli articoli 4, comma 1, legge
DettagliOrdinanza sull organizzazione della statistica federale
Ordinanza sull organizzazione della statistica federale 431.011 del 30 giugno 1993 (Stato 1 agosto 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre
DettagliCONVENZIONE DI CO-TUTELA DI TESI DI DOTTORATO DI RICERCA
CONVENZIONE DI CO-TUTELA DI TESI DI DOTTORATO DI RICERCA L Università degli Studi di Firenze con sede in Firenze, Piazza S. Marco 4, codice fiscale n. 01279680480, rappresentata dal Rettore Prof. nato
DettagliCALENDARIO DIDATTICO A.A. 2014/2015
CALENDARIO DIDATTICO A.A. 2014/2015 DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI CALENDARIO TEST DI VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE E DI ACCESSO Corso di Laurea in Scienze dell Educazione: - test di verifica
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) 734.25 del 2 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 16 capoverso 7 delle
DettagliOrdinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade
Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo-USTRA) del 7 novembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge
DettagliArticolo 1 (Finalità del regolamento) Articolo 2 (Richieste delle strutture) TITOLO 3 - DISCIPLINA TRANSITORIA Articolo 11 (Disciplina transitoria)
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 (emanato con decreto rettorale 30 luglio 2014 n.
DettagliOrdinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima
Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima del 14 dicembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 della legge federale del 23 settembre 1953 1 sulla navigazione marittima
DettagliDIVISIONE ISTITUZIONE DIPARTIMENTI - CONTRATTI E CONVENZIONI Palazzo del Bo Via 8 Febbraio, Padova - I 049/ / /827.
DIVISIONE ISTITUZIONE DIPARTIMENTI - CONTRATTI E CONVENZIONI Palazzo del Bo Via 8 Febbraio, 2 35122 Padova - I 049/827.3074/3075 049/827.3529 Decreto n. 1868 Regolamento per le pubblicazioni Prot. n. 32095
Dettagli414.131.51 Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza di ammissione al PFZ) del 24 marzo 1998 (Stato 12 settembre 2000) La Direzione del Politecnico federale di Zurigo, visti
DettagliL esperienza del Canton Ticino
L esperienza del Canton Ticino Marco Ricci Master in Gestione della Formazione formatore aziendale dipl. fed. Varese, 9 aprile 2013 Basi legali La formazione professionale è regolata, in Svizzera, dalla
Dettagli414.134.2 Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla formazione continua al PFL) del 27 giugno 2005 (Stato 30
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione
40.50 Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione emanata dal Governo il agosto 008 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali
DettagliRegolamento della Scuola superiore di economia aziendale (dell 8 maggio 2012)
Regolamento della Scuola superiore di economia aziendale (dell 8 maggio 2012) 5.3.4.1.2 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: la legge della scuola del 1 febbraio 1990; la
DettagliOrdinanza sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla formazione al PFL) del 14 giugno 2004 La Direzione del Politecnico federale di Losanna
DettagliVERBALE N. 2 (Discussione e valutazione dei titoli e della produzione scientifica e accertamento conoscenza della lingua inglese)
1 PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA DI UN CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DELLA DURATA DI 36 MESI, AI SENSI
Dettagli(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 14 novembre 2006) b. all Istituto federale della proprietà intellettuale;
Ordinanza sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione (Ordinanza sulla retribuzione dei quadri)
Dettaglisulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia
Ordinanza sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia (Ordinanza sugli investimenti nell energia) 730.111 del 2 giugno 1997 (Stato il 24 giugno 1997) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru
Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru (Ordinanza sulle gru) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 settembre 1999 1 concernente la sicurezza nell uso delle
DettagliProtocollo franco-svizzero concernente l amministrazione del contingente di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera
Traduzione 1 0.946.293.492.1 Protocollo franco-svizzero concernente l amministrazione del contingente di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera (Stato 1 giugno 2013) Gli accordi commerciali
DettagliREGOLAMENTO PER LE RICHIESTE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A CONGRESSI E PER L ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI. Politecnico di Bari
REGOLAMENTO PER LE RICHIESTE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A CONGRESSI E PER L ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI Politecnico di Bari Decreto di emanazione D.R. n. 87 del 15/04/1998 Ultimo
DettagliFacoltà di Architettura - Sapienza Università di Roma REGOLAMENTO SULL ATTRIBUZIONE DEL TITOLO DI CULTORE DELLA MATERIA
Facoltà di Architettura - Sapienza Università di Roma REGOLAMENTO SULL ATTRIBUZIONE DEL TITOLO DI CULTORE DELLA MATERIA Il presente Regolamento che disciplina le modalità di nomina dei cultori della materia
DettagliConservatorio Licinio Refice Regolamento Didattico dei Corsi di Base. Art. 1) Premesse. Art. 2) organizzazione dei corsi di base
Conservatorio Licinio Refice Regolamento Didattico dei Corsi di Base Art. 1) Premesse Il Conservatorio di Musica L. Refice di Frosinone istituisce e organizza i Corsi di Base con l obiettivo di fornire
DettagliOrdinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati
Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati (OCPD) del 28 settembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992 1 sulla
DettagliOrdinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza di ammissione al PFZ) Modifica del 10 settembre 2002 La direzione del Politecnico federale di Zurigo ordina: I L ordinanza
DettagliDecreto n. 1455 del 21/05/2014 Prot. n. 11690 Anno 2014 Titolo III Classe 5 Fascicolo 15 I L R E T T O R E
Decreto n. 1455 del 21/05/2014 Prot. n. 11690 Anno 2014 Titolo III Classe 5 Fascicolo 15 I L R E T T O R E lo Statuto dell Autonomia di questa Università, pubblicato sulla G.U. del 23 dicembre 2011, n.
DettagliOrdinanza sul traffico di rifiuti
Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) Modifica del 23 marzo 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 giugno 2005 1 sul traffico di rifiuti è modificata come segue: Art. 2 cpv.
DettagliLegge federale sul Consiglio della magistratura
Legge federale sul Consiglio della magistratura (LCM) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 169 capoverso 1 e 191a della Costituzione federale 1 ; visto il
DettagliIngresso in banca per titolari di un diploma di maturità BEM
Ingresso in banca per titolari di un diploma di maturità BEM Regolamento CYP per l esame scritto e orale Nel documento viene utilizzata esclusivamente la forma maschile che sottintende naturalmente anche
DettagliUniversità degli Studi di Ferrara
LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO CON RICERCATORI MARIE CURIE Art. 1 (Oggetto) La Commissione Europea sostiene la formazione di ricercatori di livello internazionale attraverso programmi di finanziamento,
DettagliOrdinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni)
Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della
DettagliFACOLTA DI GIURISPRUDENZA
FACOLTA DI GIURISPRUDENZA REGOLAMENTO DIDATTICO SCUOLA BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI Articolo 1 L Università di Lecce istituisce presso la Facoltà di Giurisprudenza, ai sensi degli
DettagliOrdinanza concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali
Ordinanza concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali (Ordinanza sulle cellule staminali, ORCel) del 2 febbraio 2005 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 17 della legge federale
DettagliREGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE AL CENTRO FERMI AI SENSI DELL ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE
REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE AL CENTRO FERMI AI SENSI DELL ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE Deliberazione Consiglio di Amministrazione 50(16) in data 22 giugno 2016 Il presente regolamento sostituisce
DettagliProgramma Operativo Nazionale CCI 2007IT051PO007 INDIVIDUAZIONE ESPERTO LINGUA INGLESE / SPAGNOLA AZIONE C1
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE Liceo Scientifico e Tecnico Industriale Statale ENZO SICILIANO Con sede Associata Liceo Classico di Luzzi Via Rio Seccagno - 87043 BISIGNANO - Tel.0984.949887 - fax 0984.949887
Dettaglidel 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)
Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudicidel Tribunale penale federale, dei giudici del Tribunale amministrativo federale e dei giudici ordinari del
DettagliOrdinanza sulle categorie speciali di aeromobili
Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 22 maggio 2001) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni 1,
Dettaglidel 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)
Ordinanza sulla maturità professionale 412.103.1 del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004) L Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale), visto l articolo
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Consiglio Universitario Nazionale
PARERE GENERALE N. 20 Prot. n. 898 del 14/01/2016 All On.le Ministra Sen. Prof.ssa Stefania GIANNINI S E D E OGGETTO: Equipollenza dei titoli francesi Qualification aux fonctions de maître de conférences
DettagliREGISTRO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE DEI RICERCATORI
Mod. 1/149 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA Facoltà di... REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE DEI RICERCATORI D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, art. 32 D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162, art.
DettagliTraduzione 1. Belp, 21 aprile Sergio França Danese Segretario generale Ministero brasiliano degli affari esteri Brasilia
Traduzione 1 Scambio di lettere del 21 aprile 2015 tra la Svizzera e il Brasile concernente la soppressione reciproca dei visti per i titolari di passaporti ordinari Entrato in vigore il 21 maggio 2015
DettagliU.S.R. Decreto n IL RETTORE
U.S.R. Decreto n. 2622 IL RETTORE VISTO VISTE lo Statuto di Ateneo; le delibere n. 15 del 27.3.2003 e n. 13 del 12.6.2003 con le quali il Senato Accademico ha approvato il Regolamento per la frequenza
DettagliOrdinanza sull assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione
Ordinanza sull assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione (OAIP settore dei PF) del 19 settembre 2002 Il Consiglio dei PF, visto l articolo
DettagliOrdinanza d esecuzione della legge federale sull imposta federale diretta
70.550 Ordinanza d esecuzione della legge federale sull imposta federale diretta in virtù dell art., art. 4, art. 85 cpv., art. 89, art. 9 cpv. 5, art. 0, art. 0 cpv. 4, art. 04, art. 09 cpv. 3, art. cpv.,
DettagliIl/La sottoscritto/a cognome e nome nato/a a (prov. di ) il Codice Fiscale residente a (prov. di ) via n. c.a.p. n. telefonico / e-mail ;
Alla Rettrice dell Università degli Studi dell Aquila Via Giovanni Di Vincenzo, 16/b 67100 L AQUILA Il/La sottoscritto/a cognome e nome nato/a a (prov. di ) il Codice Fiscale residente a (prov. di ) via
DettagliREGOLAMENTO PER IL TUTORATO. Politecnico di Bari
REGOLAMENTO PER IL TUTORATO Politecnico di Bari Decreto di emanazione D.R. n. 64 del 20/03/1998 D.R. n. 64 IL RETTORE VISTA VISTA VISTO la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.11.1997, che
DettagliRegolamento d esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti
Regolamento d esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) RS 0.232.141.11; RU 1978 941 Traduzione 1 Modifiche del regolamento d esecuzione del Trattato Adottate il 14 ottobre 2015
DettagliOrdinanza generale sulle verifiche delle prestazioni al Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza generale sulle verifiche delle prestazioni al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PFZ) del 10 settembre 2002 (Stato 1 febbraio 2009) La Direzione del
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca DECRETO MINISTERIALE N. 20 del 9 febbraio 2004 Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale tedesca funzionanti
DettagliOrdinanza sulla verifica degli studi che portano al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sulla verifica degli studi che portano al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL) del 30 giugno 2015 La Direzione del Politecnico
DettagliOrdinanza del DDPS concernente gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione
Ordinanza del DDPS concernente gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione (OOFB) del 19 maggio 2003 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione
DettagliPer l'accesso al corso di laurea magistrale sono altresì richiesti i seguenti requisiti curriculari:
SCUOLA DI ECONOMIA, MANAGEMENT E STATISTICA Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in ECONOMIA E POLITICA ECONOMICA Premessa : Il Corso di Laurea Magistrale in Economia e Politica Economica
DettagliRegolamento per la prova finale della Laurea di I Livello in Informatica
Regolamento per la prova finale della Laurea di I Livello in Informatica (approvato nel ccl/cclm del 29 febbraio 2012, aggiornamento intestazione del dicembre 2013) 1. Premessa Il regolamento è composto
DettagliOrdinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri
Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) Modifica del 28 ottobre 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2012 1 concernente il rilascio
DettagliBando per il finanziamento di attività di Internazionalizzazione della Didattica Anno Accademico 2016/2017
Bando per il finanziamento di attività di Internazionalizzazione della Didattica Anno Accademico 2016/2017 L Università degli Studi di Padova, nell ambito della propria politica istituzionale finalizzata
DettagliLegge federale sul diritto d autore e sui diritti di protezione affini
Termine di referendum: 24 gennaio 2008 Legge federale sul diritto d autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d autore, LDA) Modifica del 5 ottobre 2007 L Assemblea federale della Confederazione
DettagliOrdinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private
Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private (ODPSP) 935.412 del 12 agosto 2015 (Stato 1 settembre 2015) Il Consiglio federale Svizzero, visto l articolo
DettagliConvenzione doganale concernente i pezzi di ricambio per la riparazione dei carri EUROP
Traduzione 1 Convenzione doganale concernente i pezzi di ricambio per la riparazione dei carri EUROP 0.631.145.272 Conchiusa a Ginevra il 15 gennaio 1958 Approvata dall Assemblea federale il 10 marzo 1960
DettagliAccordo amministrativo
Testo originale 0.831.109.454.241 Accordo amministrativo concernente l applicazione del Secondo Accordo Aggiuntivo di sicurezza sociale del 2 aprile 1980 e la revisione dell Accordo amministrativo del
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fiorista con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fiorista con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.65 del 10 ottobre 2007 (Stato 1 gennaio 2013) 17204 Fiorista AFC Floristin EFZ/Florist
DettagliCITTA METROPOLITANA DI GENOVA
Allegato A CITTA METROPOLITANA DI GENOVA Regolamento per il conseguimento dell attestato di idoneità professionale all esercizio dell attività di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasportatore
DettagliOrdinanza sui nomi geografici. (ONGeo) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)
Ordinanza sui nomi geografici (ONGeo) 510.625 del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 20 della legge del 23 giugno 2006 1 sull armonizzazione dei registri;
DettagliRegolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000)
Regolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000) 5.2.2.2.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: - la Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre
DettagliRegolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000)
Regolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000) 5.2.2.2.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: - la Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre
DettagliDirettiva concernente la concessione e la ripartizione. ai sensi dell articolo 5 capoverso 2 LIC
Eidgenössisches Departement für della formazione e della ricerca DEFR Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen BFK Direttiva concernente la concessione e la ripartizione di aiuti finanziari alle organizzazioni
DettagliFacoltà di Ingegneria dell'informazione (V Facoltà di Ingegneria) Nuovo Ordinamento degli Studi REGOLAMENTO DELLA PROVA FINALE DI LAUREA SPECIALISTICA
Facoltà di Ingegneria dell'informazione (V Facoltà di Ingegneria) Bozza 21/4/04 Nuovo Ordinamento degli Studi REGOLAMENTO DELLA PROVA FINALE DI LAUREA SPECIALISTICA Cap. 0 - Premessa Art. 0.1 - Richiamo
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 16 giugno 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche
DettagliLegge federale in favore delle zone di rilancio economico 1
Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1 951.93 del 6 ottobre 1995 (Stato 7 novembre 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31 bis capoversi 2 e
DettagliOrdinanza del DDPS sull identificazione militare. Sezione 1: Disposizioni generali. del 29 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014)
Ordinanza del DDPS sull identificazione militare 518.01 del 29 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d intesa
DettagliISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Via Calamandrei, RUFINA (FI) TEL 055/ FAX C.F
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Via Calamandrei, 5-50068 RUFINA (FI) TEL 055/8398803 - FAX 055 8399197 C.F.80019690488 e-mail: fiic83000l@istruzione.it Prot n. 3595/D1 Rufina 4/11/2014 All Albo dell Istituto
Dettagli