MATERNITA E CONGEDI PARENTALI

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1 MATERNITA E CONGEDI PARENTALI Elaborato da Marino Elisabetta e Testa Marco 1

2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI: - D.lgs n. 151 del 26/3/2001 (Testo unico su maternita e paternita ) -Legge n. 92/ D.lgs n. 80 del 15/6/ Legge n. 104/92 - Circolare INPS n del 2011 INDICE: 1) CONGEDO DI MATERNITA (ASTENSIONE OBBLIGATORIA)..P. 03 2) CONGEDO DI PATERNITA.P. 11 3) CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA) P. 15 4) RIPOSI ORARI GIORNALIERI (PERMESSO ALLATTAMENTO). P. 29 5) CONGEDO PER MALATTIA DEL BAMBINO P. 31 6) ADOZIONE E AFFIDAMENTO P. 33 7) MATERNITA E PATERNITA DI FIGLI DI PORTATORI DI HANDICAP..P. 35 Elaborato da Marino Elisabetta e Testa Marco 2

3 1) CONGEDO DI MATERNITA (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) E il periodo nel quale la lavoratrice ha l obbligo di astenersi dal lavoro. La legge stabilisce un periodo di 5 mesi di astensione obbligatoria così suddiviso: - MODALITA TRADIZIONALE: 2 mesi precedenti alla data presunta del parto (prendendo a riferimento la data presunta del parto si va indietro nel tempo di due mesi) + 3 mesi dopo il parto; - FLESSIBILITA : 1 mese prima della data presunta del parto (a condizione che il medico specialista della ASL attesti che ciò non arrechi danno alla gestante e al nascituro) + 4 mesi dopo il parto. Elaborato da Marino Elisabetta e Testa Marco 3

4 A) CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEL PADRE: La legge n. 92/2012 art. 4 comma 24 lettera A e relativo DM del 22/12/2012 ha introdotto, in via sperimentale per gli anni , il diritto per il padre, lavoratore dipendente, ad un giorno di congedo obbligatorio da fruire entro il 5 mese del figlio (diritto aggiuntivo al congedo di maternità della madre) e a 2 giorni di congedo facoltativo anche continuativi, da sottrarre al congedo di maternità della madre, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post-partum. Per i giorni di congedo è prevista un indennità giornaliera a carico dell INPS pari al 100 % della retribuzione. La richiesta di congedo va inviata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore di 15 giorni sulla base della data presunta del parto. B) MODALITA DI FRUIZIONE B1) PRIMA DEL PARTO (DA EFFETTUARSI ENTRO IL 7 MESE DI GESTAZIONE) Presentazione all INPS della richiesta corredata del certificato medico del ginecologo attestante la data presunta del parto. In caso di scelta della flessibilità occorre anche che il certificato attesti la mancanza di rischi per la gestante ed il nascituro. La ricevuta dell invio telematico della domanda, insieme a una copia della stessa, vanno consegnati al datore di lavoro. Elaborato da Marino Elisabetta e Testa Marco 4

5 B2) DOPO IL PARTO Entro 30 giorni dallo stesso occorre inviare al datore di lavoro e all INPS il certificato di nascita e il codice fiscale del bambino. La data del parto è conteggiata nel periodo di congedo della maternità che precede il parto, ciò significa che il periodo di astensione obbligatoria post-partum decorre dal giorno successivo il parto. C) REGOLE C1) TRATTAMENTO ECONOMICO Il congedo di maternità viene retribuito attraverso il pagamento di un indennità pari al 100 % dell ultima retribuzione mensile intera precedente l inizio del congedo. Tale indennità è a carico dell INPS per l 80 %; il rimanente 20% è a carico del datore di lavoro. E prevista la corresponsione della sola indennità di maternità pagata dall INPS (80%) anche alle madri che abbiano cessato di lavorare, a condizione che fra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l inizio del periodo di congedo di maternità non siano trascorsi più di 60 giorni. L importo delle mensilità aggiuntive nell anno in cui si usufruisce della maternità obbligatoria risulta ridotto in quanto decurtato dei ratei giornalieri già percepiti attraverso il pagamento dell indennità di maternità. In pratica se su 12 mesi all anno, 5 sono stati di maternità obbligatoria, 13 e 14 verranno pagate per 7 dodicesimi in quanto i 5 di maternità comprendevano già il rateo giornaliero delle mensilità aggiuntive. Nei periodi di astensione obbligatoria matura l anzianità di servizio ai fini: - degli scatti di anzianità; Elaborato da Marino Elisabetta e Testa Marco 5

6 - della tredicesima; - della quattordicesima; - delle ferie; - del premio di produttività. C2) TRATTAMENTO PREVIDENZIALE A livello previdenziale il congedo di maternità è interamente coperto da contribuzione figurativa. C3) RIPERCUSSIONI SUL RAPPORTO DI LAVORO L astensione obbligatoria è calcolata ai fini dell anzianità di servizio e delle ferie ed è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti. Si ha inoltre diritto non solo alla conservazione del posto di lavoro ma anche al rientro nella medesima unità produttiva ed a svolgere le stesse mansioni. C4) DIVIETO DI LICENZIAMENTO Il divieto di licenziamento opera dall inizio del periodo di gestazione fino al compimento del 1 anno di età del bambino. Tale divieto non opera nei casi di licenziamento per giusta causa, cessazione di attività dell azienda, ultimazione della prestazione a cui era addetta la lavoratrice e di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine. Qualora non a conoscenza del datore di lavoro, lo stato di gravidanza va comunicato entro 90 giorni dalla data di licenziamento, ai fini dell impugnazione. Elaborato da Marino Elisabetta e Testa Marco 6

7 C5) DIMISSIONI VOLONTARIE Per evitare che dietro alle dimissioni si celi in realtà un licenziamento da parte del datore di lavoro vanno convalidate dalla direzione provinciale del lavoro. C6) PERMESSI PER ESAMI E VISITE Si ha diritto ai permessi retribuiti per sottoporsi a esami e visite mediche specialistiche prenatali presentando la relativa documentazione. Non sono invece previsti permessi retribuiti per i corsi di preparazione al parto. C7) TEST DI GRAVIDANZA Sono vietati i test di gravidanza in sede di visite mediche prima dell assunzione. D) CASI PARTICOLARI D1) ASTENSIONE OBBLIGATORIA ANTICIPATA In caso di gravidanza a rischio la lavoratrice può chiedere l astensione anticipata dal lavoro fin dall inizio della gestazione. A tal fine occorre rivolgersi alla propria ASL di competenza che provvederà una volta stabilita l attendibilità della richiesta ad autorizzare l astensione obbligatoria che viene considerata a tutti gli effetti come congedo di maternità obbligatoria con conseguente pagamento dell indennità all 80%; il rimanente 20% viene regolamentato dai contratti collettivi del lavoro. Elaborato da Marino Elisabetta e Testa Marco 7

8 Anche in caso di astensione anticipata occorre procedere all invio telematico della domanda compilando la stessa modulistica prevista per l astensione obbligatoria. D2) PARTO PREMATURO Si definisce parto prematuro quello che avviene oltre il 180 giorno dall inizio della gestazione. In questo caso la lavoratrice non perde il periodo di astensione obbligatoria non goduto per intero prima del parto, tale periodo si aggiunge ai 3 mesi spettanti dopo la nascita del bambino/a nel limite massimo dei tradizionali 5 mesi di astensione obbligatoria, a condizione che ci sia stata effettiva astensione dal lavoro. Nel caso in cui il bambino nasca morto o deceda successivamente al parto la lavoratrice ha comunque diritto alle prestazioni previste (astensione dal lavoro e pagamento dell indennità) per i tre mesi successivi al parto o per un periodo maggiore nel caso di parto prematuro. D3) PARTO AVVENUTO DOPO LA DATA PRESUNTA In questo caso la durata del congedo ante-partum sarà più lunga in quanto nel periodo tra la data presunta del parto e quella effettiva, la gestante non può essere adibita al lavoro. D4) VARIAZIONE DEL PERIODO DI FLESSIBILITA Il periodo di flessibilità anche quando è stato accordato puo essere successivamente variato modificando quindi il periodo di astensione ante-partum inizialmente richiesto. La malattia che intervenga durante l ottavo mese di gravidanza è da considerarsi congedo per maternità in quanto la malattia stessa rappresenta impedimento alla flessibilità del congedo di maternità. Elaborato da Marino Elisabetta e Testa Marco 8

9 D5) ABORTO Si considera aborto l interruzione della gravidanza, spontanea o terapeutica, avvenuta entro il 180 giorno dall inizio della gestazione intendendo per tale data il 300 giorno antecedente la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza. L aborto è considerato alla stregua della comune malattia e non da diritto ad alcuna indennità di maternità. D6) MALATTIA DURANTE IL CONGEDO DI MATERNITA L insorgere di una malattia durante il periodo di congedo per maternità post-partum non interrompe il congedo stesso. D7) INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE E previsto il pagamento dell indennità di maternità per i 5 mesi di astensione obbligatoria nei casi previsti in cui non opera il divieto di licenziamento. L indennità è prevista anche nel caso l astensione obbligatoria abbia inizio entro il termine massimo di 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora la lavoratrice benefici di trattamento di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione si ha diritto al pagamento dell indennità anche oltre i 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a condizione che all inizio dell astensione obbligatoria percepisca tali trattamenti. Elaborato da Marino Elisabetta e Testa Marco 9

10 D8) MATERNITA EXTRA LAVORO Ricordiamo che esiste la possibilità di accreditare gratuitamente i 5 mesi di astensione obbligatoria anche nel caso di nascita avvenuta in un periodo in cui non si prestava attività lavorativa, in questo caso occorre presentare apposita domanda all INPS. D9) MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande di congedo di maternità e paternità e di congedo parentale devono essere presentate esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali: - web: servizio telematico accessibile tramite PIN attraverso il portale dell INPS: - patronati: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi; - contact center INPS: attraverso il numero verde : Elaborato da Marino Elisabetta e Testa Marco 10

11 2) CONGEDO DI PATERNITA Si intende l astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice, o in alternativa del padre lavoratore. La legge riconosce al padre, dopo la nascita del bambino, il diritto di astenersi dal lavoro al posto della madre, usufruendo del congedo di paternità e della relativa indennità, esclusivamente nei seguenti casi: - morte o grave infermità della madre, - abbandono del bambino da parte della madre, - affidamento esclusivo al padre. In caso di abbandono avvenuto durante i 3 mesi successivi al parto, la madre perde il diritto al congedo di maternità dal momento dell abbandono, l eventuale residuo periodo di astensione può essere riconosciuto al padre dietro presentazione al datore si lavoro di idonea certificazione attestante la situazione. In caso di fruizione del congedo di paternità il divieto di licenziamento si applica anche al padre fino al compimento di 1 anno di età del bambino. Elaborato da Marino Elisabetta e Testa Marco 11

12 A) REGOLE GENERALI Valgono le regole indicate nel capitolo relativo al congedo di maternità con la differenza che la legge riconosce al padre lavoratore per questo tipo di congedo il diritto di astenersi dal lavoro solo nei tre mesi successivi alla nascita del figlio. Inoltre il padre deve presentare : - in caso di decesso della madre il relativo certificato di morte, - in caso di infermità la certificazione medica relativa, - in caso di abbandono un autocertificazione valida come dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà mentre in caso di affidamento unico la relativa documentazione. B) DISPOSIZIONI LEGISLATIVE La legge n. 92/2012 articolo 4, e relativo DM del 22/12/2012, ha introdotto, in via sperimentale per il triennio un congedo facoltativo di 2 giorni fruibili dal padre lavoratore dipendente. C) PARTO PLURIMO La durata del congedo non varia. D) DECORRENZA Il nuovo permesso si applica alle nascite, adozioni ed affidamenti, avvenuti a partire dall 1 Gennaio Elaborato da Marino Elisabetta e Testa Marco 12

13 E) DURATA CONGEDO FACOLTATIVO DEL PADRE I 2 giorni di congedo facoltativo possono essere utilizzati entro i 5 mesi di vita del figlio, anche in via continuativa, a condizione che la madre lavoratrice dipendente non fruisca di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità con conseguente anticipazione del termine finale del periodo post-partum di astensione obbligatoria. F) MODALITA DI RICHIESTA Con preavviso di 15 giorni rispetto all evento nascita sulla base della data presunta del parto mediante comunicazione scritta al datore di lavoro, indicando la data di inizio e di fine del congedo. Inoltre il padre deve allegare una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per il numero di giorni pari a quelli fruiti dal padre con conseguente riduzione del congedo medesimo e relativa comunicazione della stessa al proprio datore di lavoro. G) TRATTAMENTO ECONOMICO L INPS riconosce un indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione e relativa copertura assicurativa. Elaborato da Marino Elisabetta e Testa Marco 13

14 Si allega dichiarazione: (1) Alla Società datore di lavoro (DDL) della madre (se ricorre) a cura della lavoratrice (2) e del padre a cura del lavoratore; allegare la documentazione prevista (1) Spett (2) Spett Amministrazione Personale di Gruppo RILEVAZIONE PRESENZE GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCpA Mogliano Veneto TV CONGEDO FACOLTATIVO PADRE DICHIARAZIONE DELLA MADRE PER RIDUZIONE DEL CONGEDO DI MATERNITA LEGGE 92/2012 I dati personali saranno trattati dalla società datore di lavoro del padre sotto indicata nel rispetto della normativa privacy vigente La sottoscritta C Fiscale Società DDL Matricola/CID Madre di nato/a il / /_201 Dichiara, sotto la propria responsabilità, che, a fronte della fruizione del congedo facoltativo del padre dello stesso figlio/a: Dati del padre C Fiscale Società Matricola/CID Fruizione del congedo (a giorno intero): 1 giorno / / 1 giorno / / 2 giorni consecutivi dal / / al / / Non fruirà del corrispondente numero di (uno o due) giorni di congedo di maternità, con conseguente riduzione del congedo stesso. DATA / /_201 FIRMA LEGGIBILE DELLA MADRE DICHIARANTE Elaborato da Marino Elisabetta e Testa Marco 14

15 3) CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA) Per congedo parentale si intende la possibilità da parte di entrambi i genitori di astenersi dal lavoro facoltativamente entro i primi 8 anni di vita del bambino. I congedi parentali non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi, elevabili a 11 qualora il padre usufruisca di almeno 3 mesi di congedo secondo il seguente schema: MADRE PADRE MADRE PADRE TOTALE DIPENDENTE DIPENDENTE CASALINGA DIPENDENTE AUTONOMA DIPENDENTE DIPENDENTE AUTONOMO Elaborato da Marino Elisabetta e Testa Marco 15

16 Questo schema evidenzia che la madre non può mai superare i 6 mesi di congedo e che il padre ha la possibilità di elevare a 7 i mesi di congedo a condizione che la madre ne usufruisca solamente 4 ( 3 se autonoma). L astensione può essere goduta in un unica soluzione o frazionata ; in caso di frazionamento tra un periodo di congedo e l altro anche di un solo giorno ci deve essere effettiva ripresa dell attività lavorativa (vedi circolare INPS del 18/10/2011, n sotto riportata) Circolare del 18 ottobre 2011, n Criteri di computo ed indennizzo del congedo parentale di cui agli artt. 32 e ss. del d.lgs. 151/ Ulteriori Precisazioni: Sul punto, facendo seguito alle istruzioni fornite con circolare del , si precisa che ai fini del computo e dell indennizzo dei giorni di congedo parentale i giorni festivi, le domeniche ed i sabati (in caso di settimana corta) che ricadono all interno di un periodo di ferie, malattia, o assenze ad altro titolo non sono in alcun caso indennizzabili, né computabili in conto congedo parentale. Pertanto, nel caso in cui un lavoratore, con orario di lavoro articolato su cinque giorni lavorativi (c.d. settimana corta), fruisca di congedo parentale nel seguente modo: 1^ settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale Sabato e domenica 2^ settimana: dal lunedì al venerdì = ferie - malattia - assenza ad altro titolo Sabato e domenica 3^ settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o malattia o assenza ad altro titolo Sabato e domenica 4^ settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale il sabato e la domenica compresi tra la seconda e la terza settimana non sono computabili, né indennizzabili a titolo di congedo parentale in quanto tali giorni - compresi in un periodo unico di congedo parentale posto che, dalla prima alla quarta settimana, non vi è ripresa dell attività lavorativa - risultano comunque ricompresi all interno di un periodo di assenza fruita ad altro titolo (periodo neutro ai fini di interesse). Viceversa, il sabato e la domenica ricadenti tra la prima e la seconda settimana e tra la terza e la quarta sono computabili ed indennizzabili in conto congedo parentale in quanto tali giorni cadono, rispettivamente, subito dopo e subito prima il congedo parentale richiesto. Quanto sopra vale anche nei casi in cui il lavoratore alterni congedo parentale e ferie nel seguente modo: dal martedì al giovedì = congedo parentale venerdì = ferie sabato e domenica lunedì = ferie dal martedì a giovedì = congedo parentale. Anche in tale ultima ipotesi, infatti, il sabato e la domenica non si computano a titolo di congedo parentale in quanto inclusi in un periodo, seppur breve, di ferie (venerdì e lunedì). A chiarimento di quanto sopra esposto si espongono ancora due possibili casi: Elaborato da Marino Elisabetta e Testa Marco 16

17 Caso 1 da lunedì a venerdì = congedo parentale sabato e domenica da lunedì a mercoledì = ferie giovedì = ripresa del lavoro Caso 2 da lunedì a venerdì = congedo parentale sabato e domenica da lunedì a mercoledì = ferie giovedì = congedo parentale venerdì = ripresa del lavoro Nel primo caso (caso 1) il sabato e la domenica rimangono evidentemente esclusi dal computo del congedo parentale in quanto la frazione di congedo termina il venerdì (infatti, successivamente alle ferie, il lavoratore riprende l attività lavorativa). Viceversa, nel secondo caso (caso 2), il sabato e la domenica vanno conteggiati ed indennizzati in conto congedo parentale in quanto tali giorni sono compresi in un unica frazione di congedo (dal lunedì della prima settimana al giovedì della seconda) e ricadono immediatamente dopo il congedo parentale. I criteri sopra indicati trovano applicazione anche nell ipotesi in cui il lavoratore, avendo già richiesto un periodo di congedo parentale, presenti un altra domanda (o diverse domande) di congedo parentale determinanti di fatto una proroga del periodo di congedo precedentemente richiesto. A) MODALITA DI RICHIESTA Presentazione all INPS della domanda di congedo parentale (mod INPS AST FAC) almeno 15 giorni prima della data in cui si intende usufruire del congedo, compilata in tutte le sue parti e corredata dai documenti di identità del richiedente e dai codici fiscali dell altro genitore e del figlio/a; la ricevuta dell invio telematico della domanda e copia della domanda stessa vanno consegnati al datore di lavoro. B) REGOLE GENERALI Il congedo parentale è riconosciuto a tutti i lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro dipendente, il diritto all indennità giornaliera si esaurisce al momento della cessazione del rapporto di lavoro o della morte del bambino. Il congedo può essere usufruito contemporaneamente dai genitori, secondo i limiti indicati. La madre può usufruire di tali permessi solo dopo il congedo di maternità, il padre dalla nascita del bambino. Il genitore ha diritto al congedo anche se il figlio non è convivente. Elaborato da Marino Elisabetta e Testa Marco 17

18 La legge n. 228/2012 che ha introdotto il congedo obbligatorio di un giorno per il padre lavoratore ha anche inserito la possibilità di utilizzo del congedo parentale ad ore, demandandone la regolamentazione sia a contratti nazionali di lavoro che a contratti di secondo livello (integrativi). Il padre ha un diritto individuale al congedo per cui ne può usufruire anche quando la madre non ne abbia diritto. Alcuni contratti integrativi in vigore prevedono l estensione del diritto ad usufruire del congedo parentale oltre l ottavo anni di vita del bambino, mantenendo invariata la normativa di riferimento. C) TRATTAMENTO ECONOMICO Fino al compimento del 3 anno di età del bambino entro il limite massimo di 6 mesi il congedo viene retribuito attraverso il pagamento di un indennità al 30 % dell ultima retribuzione mensile. D) TRATTAMENTO PREVIDENZIALE Se fruito entro il compimento del 3 anno del bambino per il periodo complessivo di 6 mesi tra i genitori il periodo di congedo parentale è coperto integralmente da contribuzione figurativa. E) DIVIETO DI LICENZIAMENTO Rimangono valide le regole valide nel congedo di maternità in quanto il divieto di licenziamento opera dall inizio del periodo di gestazione fino al compimento del primo anno di età del bambino. F) CASI PARTICOLARI Parto gemellare: la legge prevede il diritto al congedo parentale per ciascun figlio, di conseguenza in caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascun genitore ha diritto a fruire di tale congedo per ciascuno dei gemelli secondo le consuete modalità; si tenga presente che dovranno essere presentate domande separate per ciascun bambino Elaborato da Marino Elisabetta e Testa Marco 18

19 (alla presentazione della domanda è necessario indicare anche i dati anagrafici relativi all altro gemello). Malattia durante il congedo parentale: l insorgere di malattie durante il periodo di congedo parentale interrompe il periodo stesso con conseguente slittamento della scadenza e fa maturare il trattamento economico relativo alle assenze per malattia. E evidente che in tal caso occorrerà inviare all azienda il relativo certificato medico e comunicare esplicitamente la volontà di sospendere il congedo per la durata del periodo di malattia ed eventualmente spostarne l utilizzo. G) ACCORDO , CIA DI GRUPPO CONGEDO PARENTALE AD ORE G1) DECORRENZA E DURATA: Dal 25 giugno al 31 dicembre 2015 Fino al compimento dei 3 anni del figlio (fruibili anche da genitore adottivo e affidatario) con indennità pari al 30%. Con preavviso di almeno 2 giorni al Datore di Lavoro, compatibilmente con le esigenze aziendali. Sono ammessi alla richiesta del congedo i lavoratori e le lavoratrici inquadrati come: personale amministrativo personale di parte terza La richiesta all INPS va effettuata sempre per uno o più giorni interi. Sono utilizzabili al massimo 2 mesi del congedo parentale facoltativo (ovvero massimo 300 ore, riproporzionate in base al part-time). La fruizione è ammessa nelle fasce di orario rigido e con la presenza di almeno 3 ore giornaliere (da lunedì al giovedì) e di 2 ore nei semifestivi/venerdì; i part-time e i lavoratori di Parte Terza si atterranno alle particolarità dell Accordo. In particolare la fruizione va articolata solo ad ore intere o a mezze giornate, garantendo che la durata totale dei permessi equivalga al totale delle ore stabilite per ogni giorno richiesto; inoltre il primo giorno di permesso deve essere quello Elaborato da Marino Elisabetta e Testa Marco 19

20 comunicato all INPS (es per un lavoratore a tempo pieno, la giornata di lunedì genera 8 ore, il venerdì 5 ore; per un part-time di 25 ore settimanali, ogni giorno genera 5 ore di permesso). Timbrature: Il personale operativo in sede dotata di lettore di presenza dovrà timbrare senza alcuna causale, fino a diverse indicazioni. G2) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA La richiesta dei permessi è subordinata al completamento delle seguenti fasi: almeno 15 giorni prima: Accordo con il Responsabile per l articolazione della fruizione del permesso; Richiesta di Congedo Parentale all INPS (maternità on-line) con PIN dispositivo (come le altre prestazioni a sostegno del reddito), e in attesa di disposizioni INPS e contestualmente alla domanda del punto precedente; Caricamento sulla Richiesta del sito INPS di: Modulo Domanda di Congedo Parentale ad ore, compilato e firmato; Trasmissione a Servizio Personale competente e anche a rilevazione.presenze@generali.com, dei due documenti prodotti da INPS Ricevuta maternità on-line e Riepilogo Dati maternità online più il Modulo Domanda di Congedo Parentale ad ore ; Consegna al proprio Responsabile di copia del Domanda di Congedo Parentale ad ore. In caso di variazioni: avvisare immediatamente l Azienda (Servizio Personale competente, ufficio Rilevazione Presenze, Responsabile) e, per legge INPS, con il dettaglio delle variazioni intervenute. Si rammenta agli interessati che è necessario controllare personalmente il rispetto del totale periodo di congedo facoltativo durante il caricamento della richiesta sul sito INPS. Elaborato da Marino Elisabetta e Testa Marco 20

21 G3) DOMANDA DI CONGEDO PARENTALE AD ORE Il/La sottoscritt : Società DDL Matricola/CID Genitore di nato/a il / /_201 Dichiara, sotto la propria responsabilità, che, a fronte della fruizione del congedo parentale richiesto per il giorno per il figlio/a richiamato e in base alle previsioni dall Accordo Aziendale , punto 4, la fruizione sarà così ripartita: 1) giorno / / dalle ore : alle ore : (totale ore : ) 2) giorno / / dalle ore : alle ore : (totale ore : ) 3) giorno / / dalle ore : alle ore : (totale ore : ) 4) giorno / / dalle ore : alle ore : (totale ore : ) 5) giorno / / dalle ore : alle ore : (totale ore : ) 6) giorno / / dalle ore : alle ore : (totale ore : ) 7) giorno / / dalle ore : alle ore : (totale ore : ) 8) giorno / / dalle ore : alle ore : (totale ore : ) per un totale di ore : Dichiarando di aver ottenuto la approvazione formale della Azienda, allego copia dell Accordo nella parte di interesse e rimango a disposizione per ogni necessità. DATA / /_201 FIRMA LEGGIBILE Elaborato da Marino Elisabetta e Testa Marco 21

22 G4) DECRETO LEGISLATIVO N. 80 del 15/6/2015 Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act) Congedo parentale. Elevazione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni ed elevazione dei limiti temporali di indennizzo a prescindere dalle condizioni di reddito da 3 a 6 anni. SOMMARIO: Premessa 1. Le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti possono fruire dell eventuale periodo di congedo parentale ancora spettante fino al compimento dei 12 anni di età del figlio oppure fino a 12 anni dall ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. La novità riguarda periodi fruiti entro il I periodi di congedo fruiti fino a 6 anni di età del figlio, oppure fino a 6 anni dall ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, sono indennizzati al 30% della retribuzione media giornaliera a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente. La novità riguarda i periodi fruiti entro il La fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12 anno del bambino ovvero fino al 12 anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento; nei limiti temporali ai quali è sottoposta la riforma in oggetto, l allungamento della fruibilità del congedo parentale si applica anche al beneficio di cui al comma 5 dell art.35 del D.lgls.151/ Le domande all INPS, anche per i periodi fruibili in base alla riforma, sono presentate on line, fatto salvo il periodo transitorio dal 25 giugno alla data dell aggiornamento della procedura di presentazione delle domande. PREMESSA Con la legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, c.d. Jobs Act, il Governo è stato delegato, tra l altro, ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e Elaborato da Marino Elisabetta e Testa Marco 22

23 l aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (art. 1, commi 8 e 9 della citata legge). Nell ambito della delega, il legislatore ha altresì indicato i principi ed i criteri direttivi per l esercizio della stessa e, tra questi, ha previsto una maggiore flessibilità dei congedi obbligatori e parentali e la necessità di garantire alle lavoratrici madri parasubordinate una tutela economica per la maternità anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente. Con decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, attuativo dell art. 1, commi 8 e 9 della legge delega, il Governo ha previsto una serie di modifiche al T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001). La riforma interessa in particolare alcune disposizioni in materia di congedo di maternità e paternità (artt. 16, 24, 26, 28, 31, 64 bis e 64 ter, 66, 67 del T.U.), e di congedo parentale (artt. 32, 34 e 36 del T.U.). Alcune di queste disposizioni non comportano novità sostanziali rispetto al diritto vigente in quanto si limitano a recepire precedenti pronunce di legittimità costituzionale (artt. 24 e 31 del T.U.). L art. 26 del decreto in esame prevede che le nuove riforme si applichino in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell anno Quindi, tenuto conto che il citato decreto è entrato in vigore il 25 giugno 2015 (giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2015 serie generale n.144, supplemento ordinario n 34), le nuove disposizioni trovano applicazione per le giornate di astensione fruite dal 25 giugno al 31 dicembre Per gli anni successivi, il riconoscimento dei benefici previsti dalle riforme in questione potrà avvenire previa adozione di appositi decreti legislativi che individuino adeguata copertura finanziaria. Sono invece stabilmente recepite le modifiche alle disposizioni di cui agli artt. 24 e 31 del citato T.U. Con la presente circolare si forniscono istruzioni in ordine alla modifica degli artt. 32, 34 e 36 del T.U. maternità/paternità in materia di estensione dei limiti di fruizione ed indennizzo del congedo parentale per lavoratori e lavoratrici dipendenti. Con successive circolari si forniranno le istruzioni operative per l attuazione della altre modifiche normative sopra citate. Per completezza si segnala che il decreto legislativo in questione, interviene anche in ordine alla modalità oraria di fruizione del congedo parentale (art. 7, lettera b del Elaborato da Marino Elisabetta e Testa Marco 23

24 decreto n. 80 del 2015 che aggiunge il comma 1-ter all art. 32 del T.U.). Su tale riforma verrà emanata apposita circolare. 1. Elevazione da 8 a 12 anni del limite temporale di fruibilità del congedo parentale L art. 32 del T.U. maternità/paternità prevede, a seguito della riforma, che per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita (e non più 8 anni di vita come previsto in precedenza), ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. La novella in esame lascia invece invariato il periodo massimo di fruizione del congedo parentale (limite massimo individuale pari a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale; limite massimo complessivo tra i genitori pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi; limite massimo di 10 mesi in caso di genitore solo). In attuazione del nuovo art. 32 T.U., dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, ciascun genitore lavoratore o lavoratrice dipendente può fruire di periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio. La novella trova applicazione anche per i casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Pertanto, per l anno 2015, il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l età del minore, entro 12 anni (e non più 8 anni) dall'ingresso del minore in famiglia. Rimane fermo che il congedo non può essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore (art. 36 del T.U. maternità/paternità novellato). Esempio: domanda presentata il 15 dicembre 2015, per la fruizione di congedo parentale dal 20 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016: Caso 1 - il figlio compie gli 8 anni dopo il 10 gennaio 2016 il periodo, in presenza dei requisiti di legge, è fruibile interamente (su tale domanda infatti è ininfluente l estensione del limite fino a 12 anni) Caso 2 - il figlio, alla data del 20 dicembre 2015 ha già compiuto 8 anni - il periodo, in presenza dei requisiti di legge, è fruibile in parte, per il periodo dal 20 al 31 dicembre 2015 (la riforma infatti trova applicazione, al momento, per i periodi di Elaborato da Marino Elisabetta e Testa Marco 24

25 congedo fruiti entro il 31 dicembre 2015) 2. Elevazione da 3 a 6 anni dei limiti temporali di indennizzo L art. 34 del T.U. maternità/paternità prevede, a seguito della riforma, che Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al 6 anno di vita del bambino (e non più fino al 3 anno di vita del bambino), un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi La riforma eleva, quindi, da 3 a 6 anni di vita del figlio il periodo entro il quale, nel limite massimo di 6 mesi, il genitore, che fruisce di periodi di congedo parentale, ha diritto all indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera. Quanto sopra si applica anche ai casi di adozione o affidamento; in particolare, il novellato comma 3 dell art. 36 del T.U., prevede il diritto all indennità per congedo parentale, a prescindere dalle condizioni di reddito, per i periodi fruiti entro i 6 anni (e non più i 3 anni) dall ingresso in famiglia del minore. Si rammenta che le nuove disposizioni trovano applicazione limitatamente ai periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre Si riepilogano di seguito, alla luce della riforma in esame, le fattispecie in presenza delle quali il congedo parentale: -- è indennizzato a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente; -- è indennizzato subordinatamente alle condizioni di reddito del genitore richiedente; -- non è indennizzato. 2.1 Periodi di congedo parentale indennizzabili a prescindere dalle condizioni di reddito Il genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente, ha diritto all indennità di congedo parentale, pari al 30% della retribuzione media giornaliera, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, fruiti entro i 6 anni di vita del bambino oppure entro i 6 anni dall ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Quindi, rispetto alla disciplina precedente - che prevedeva l indennizzo del 30% per un periodo complessivo di sei mesi di congedo parentale fruito fino a 3 anni di vita del bambino, oppure fino a 3 anni dall ingresso in famiglia del minore adottato o Elaborato da Marino Elisabetta e Testa Marco 25

26 affidato l attuale disciplina comporta che anche i periodi di congedo parentale fruiti dai 3 a 6 anni siano indennizzati a prescindere dal reddito del genitore richiedente. Esempio 1: genitore di un figlio che ha 5 anni, per il quale residuino ancora periodi di congedo parentale. Questi periodi residui, se fruiti tra il 25 giugno ed il 31 dicembre 2015, danno diritto all indennità al 30% purché i periodi di congedo fruiti da entrambi i genitori non superino i 6 mesi. Se la fruizione dei periodi supera i 6 mesi complessivi tra i genitori, il congedo è indennizzabile subordinatamente alle condizioni di reddito. 2.2 Periodi di congedo parentale indennizzabili subordinatamente alle condizioni di reddito I periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al menzionato limite di 6 mesi oppure fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni di vita del bambino (oppure tra i 6 e gli 8 anni dall ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) sono indennizzati nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Tale limite di reddito, annualmente rivalutato, è pari per l anno 2015 ad euro 6.531,07 (valore provvisorio vedi circolare n. 78 del 16 aprile 2015). Quindi, rispetto alla disciplina precedente - che prevedeva, per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto ai 6 mesi e per i periodi fruiti dai 3 agli 8 anni di vita del bambino, oppure dai 3 anni agli 8 anni dall ingresso in famiglia del minore adottato o affidato l attuale disciplina ha lasciato inalterato il limite degli 8 anni. Esempio 1: il genitore di un figlio che ha 5 anni, per il quale l altro genitore ha già fruito di 6 mesi di congedo parentale, può fruire dei periodi ulteriori che saranno indennizzati subordinatamente alle condizioni di reddito (periodi ulteriori rispetto ai 6 mesi). Esempio 2: il genitore di un figlio che ha 7 anni, per il quale residuano complessivi 9 mesi di congedo parentale, può fruire di tali periodi che saranno indennizzati subordinatamente alle condizioni di reddito (periodi superiori a 6 anni di vita del bambino). Elaborato da Marino Elisabetta e Testa Marco 26

27 2.3 Periodi di congedo parentale non indennizzabili I periodi di congedo parentale fruiti nell arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino, oppure dagli 8 anni ai 12 anni dall ingresso in famiglia del minore adottato o affidato non sono in alcun caso indennizzati. Rispetto alla disciplina previgente - che individuava negli 8 anni di vita del bambino, oppure negli 8 anni dall ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, il limite temporale oltre il quale non era più possibile fruire del congedo parentale l attuale disciplina estende l arco temporale di fruibilità del congedo dagli 8 ai 12 anni. Esempio: genitore solo di un figlio che ha già 11 anni di vita, per il quale residuino ancora 10 mesi di congedo parentale. Il congedo è fruibile fino ai 12 anni di vita ma non è indennizzabile. 3. Contribuzione figurativa dei periodi di congedo parentale fruiti in corso di rapporto di lavoro. Riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale caduti fuori dal rapporto di lavoro. In forza del combinato disposto degli articoli 35, 34 e 32 del D.lgls.151/2001, e dei limiti temporali ai quali è sottoposta la riforma di cui alla presente circolare (vedasi quanto detto in premessa e al punto 1) la fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12 anno di vita del bambino ovvero fino al 12 anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento. Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dal settimo anno di vita in poi si applica il comma 2 dell art.35 del d.lgs.151/2001 ( retribuzione convenzionale, integrabilità con riscatto o versamenti volontari ). Nei limiti temporali ai quali è sottoposta la riforma in oggetto, l allungamento della fruibilità del congedo parentale si applica anche al beneficio di cui al comma 5 dell art.35 del d.lgs.151/2001 (riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro). 4. Presentazione della domanda e periodo transitorio Le domande di congedo parentale, anche per i periodi fruibili in base alla riforma, vanno presentate in modalità telematica. Le relative applicazioni informatiche sono Elaborato da Marino Elisabetta e Testa Marco 27

28 state aggiornate per consentire l acquisizione di tali periodi. Le modalità di presentazione della domanda nel periodo transitorio, necessario per l adeguamento della procedura di domanda telematica, sono state esplicitate con messaggio n.4576 del 6 luglio G5) CIRCOLARE INPS 152/2015 Modalità di presentazione della domanda telematica L applicazione per la presentazione all Istituto delle domande di congedo parentale su base oraria è stata inserita all interno del gruppo di servizi denominati Domande di maternità on line. L acquisizione delle domande in oggetto è possibile tramite i seguenti tre canali: WEB: il servizio è disponibile tra i servizi OnLine dedicati al Cittadino presenti sul sito dell INPS ( in particolare, una volta effettuato l accesso tramite PIN, il cittadino dovrà selezionare le voci Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito, Maternità, Acquisizione domanda ; CONTACT CENTER INTEGRATO: contattando il numero verde , gratuito da rete fissa, o il numero da telefono cellulare. In questo caso, il servizio è a pagamento in base al piano tariffario applicato dai diversi gestori telefonici; PATRONATI: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. I documenti utili per l istruttoria della domanda di congedo parentale vanno allegati telematicamente seguendo le istruzioni indicate nella procedura. Tali documenti, differenti a seconda dell evento trattato, sono quelli previsti per le domande di congedo parentale a mesi e/o giornate, indicati anche nell ambito della procedura on line (a titolo esemplificativo, in caso di domanda di congedo parentale presentata per figlio adottato, al fine di accelerare i tempi dell istruttoria, il genitore ha la possibilità di allegare la sentenza di adozione). Si precisa che anche per tali tipologie di domande, sarà necessario che il cittadino sia dotato di PIN di tipo dispositivo. In caso di PIN non dispositivo, sarà comunque possibile accedere al servizio e acquisire la domanda, ma la stessa verrà istruita solo a seguito dell avvenuto rafforzamento del PIN. Anche l acquisizione della domanda di congedo parentale su base oraria prevede la possibilità che il richiedente possa acquisire la specifica domanda in modo parziale, in tempi diversi, e di ufficializzarne la trasmissione in modo esplicito solo alla fine del processo, momento in cui viene assegnato un numero di protocollo e una ricevuta di presentazione per la domanda. Per agevolare la presentazione di domande di congedo parentale a ore successive alla prima, l applicazione consente inoltre le seguenti possibilità: acquisizione di una nuova domanda avente le stesse caratteristiche di una domanda di congedo parentale su base oraria già presentata (funzione di Replica ); acquisizione, a partire da una domanda già presentata, di una nuova domanda, indicando solamente il numero di giornate intere da fruire su base oraria all interno di un nuovo periodo (funzione Nuovo periodo ). La funzione consente quindi di inserire direttamente un nuovo periodo all interno della domanda replicata senza necessità di ripercorrere le pagine relative ad altri dati. Elaborato da Marino Elisabetta e Testa Marco 28

29 4) RIPOSI ORARI GIORNALIERI (PERMESSO ALLATTAMENTO) A) MODALITA DI FRUIZIONE Spettano dopo il congedo di maternità e fino al compimento del primo anno di vita del bambino. Consistono in due interruzioni giornaliere di un ora ciascuna, anche cumulabili, la cui distribuzione deve essere concordata con il datore di lavoro. Per coloro che effettuano un orario giornaliero inferiore alle 6 ore, l interruzione è di 1 ora. B) CHI PUO USUFRUIRNE La madre lavoratrice; In alternativa il padre se ricorrono le seguenti condizioni; La madre lavoratrice non se ne avvalga; Morte o grave infermità della madre; La madre non è una lavoratrice dipendente; Nel caso in cui i figli siano affidati al padre. Elaborato da Marino Elisabetta e Testa Marco 29

30 C) PARTO PLURIMO In caso di parto plurimo, qualunque sia il numero di figli nati, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre indipendentemente dal fatto che la madre stia usufruendo di periodi di congedo di maternità e parentale. D) TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti. Si ha diritto all accredito figurativo, utile per la pensione. Elaborato da Marino Elisabetta e Testa Marco 30

31 5) CONGEDO PER LA MALATTIA DEL BAMBINO A) COSA SI INTENDE Si intende l astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice/lavoratore in dipendenza della malattia stessa. B) CHI NE HA DIRITTO E PER QUANTO TEMPO Entrambi i genitori in alternativa tra loro e indipendentemente dal fatto che l altro genitore abbia un suo autonomo diritto: per tutta la durata della malattia, entro il terzo anno di vita del bambino nei limiti di 5 giorni lavorativi all anno per ciascun genitore per figli di eta compresa tra i 3 e gli 8 anni. C) MODALITA DI RICHIESTA Presentando al datore di lavoro un certificato medico dell ASL. Nel caso in cui tale permesso venga richiesto dal padre questi deve anche consegnare la dichiarazione della lavoratrice, se lavora, che attesti la sua rinuncia a esercitare tale diritto. Elaborato da Marino Elisabetta e Testa Marco 31

32 D) TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE Trattasi di permessi non retribuiti, tali permessi sono computabili nell anzianità di servizio ad eccezione delle ferie, degli automatismi economici e di carriera, dalla 13 e dalla 14 mensilità. Si ha diritto all accredito figurativo, utile per la pensione, nelle seguenti percentuali: - 100% fino al terzo anno di età del bambino - in misura ridotta dopo i 3 anni e fino agli 8 anni del bambino con possibilità di completare la copertura con il riscatto del periodo scoperto e la prosecuzione volontaria. Elaborato da Marino Elisabetta e Testa Marco 32

33 6) ADOZIONE E AFFIDAMENTO A) ADOZIONE Spettano 5 mesi (usufruibili anche dal padre qualora non siano stati richiesti dalla madre) dall entrata del minore in famiglia. A1) NAZIONALE Il congedo va fruito entro i primi 5 mesi successivi all effettivo ingresso del minore in famiglia. A2) INTERNAZIONALE Il congedo può essere anticipato e fruito anche in parte, prima dell ingresso del minore in Italia, durante il periodo della permanenza all estero per l incontro con il minore e la gestione delle pratiche adottive. Tale periodo non può comunque superare i 5 mesi. Elaborato da Marino Elisabetta e Testa Marco 33

34 B) AFFIDAMENTO Spettano 3 mesi da utilizzarsi nei 5 mesi dell affidamento dello stesso. Il congedo obbligatorio di 1 giorno spetta anche al padre adottivo o affidatario. C) CONGEDI PARENTALE Nei casi di adozione nazionale, internazionale e di affidamento spettano massimo 6 mesi per entrambi i genitori regolamentati come per i genitori naturali. Tale diritto può essere esercitato solo nei primi 8 anni dall ingresso in famiglia. Il periodo di massimo 6 mesi è coperto da indennità a carico dell INPS al 30% della retribuzione mensile. D) PERMESSO PER ALLATTAMENTO Possono essere fruiti in caso di adozione e affidamento entro il primo anno dall ingresso del minore in famiglia. E) MALATTIA DEL BAMBINO Spettano gli stessi congedi per i genitori naturali secondo il seguente specchietto: Fino a 6 anni: tutto il tempo necessario; Dai 6 agli 8 anni: 5 giorni all anno per ciascun genitore; Dagli 8 ai 12: 5 giorni all anno usufruibili alternativamente nei primi 3 anni dall ingresso in famiglia. Elaborato da Marino Elisabetta e Testa Marco 34

35 7) MATERNITA E PATERNITA DI FIGLI DI PORTATORI DI HANDICAP A) CONDIZIONI NECESSARIE La legislazione vigente offre ulteriori tutele ai genitori con figli portatori di handicap. Condizione necessaria per poterne usufruire è il riconoscimento da parte della propria ASL competente per territorio dello stato di handicap grave ai sensi dell art. 4, capo 1 della legge 104/92 (a tal proposito si ricorda che lo stato di handicap grave viene definito, nel verbale ASL, dal riconoscimento del comma 3, articolo 3 della legge 104). La gravità della situazione di handicap viene definita qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l autonomia personale, correlata all età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. L altra condizione per poter usufruire di tali permessi è il non ricovero del disabile a tempo pieno in istituti specializzati. Elaborato da Marino Elisabetta e Testa Marco 35

36 B) PERMESSI E possibile usufruire di : 2 ore di permesso giornaliero retribuito, con le medesime norme dei permessi orari ( permessi allattamento) fino al 3 anno di vita del bambino. In alternativa al punto precedente la madre o il padre hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito fruibili anche in maniera continuativa o alternabile tra i 2 genitori a condizione che la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno ( la domanda va presentata presso l INPS di appartenenza). Dopo il compimento del 18 anno di vita del figlio è possibile continuare ad usufruire dei 3 giorni di permesso retribuito avendo come condizione la convivenza con il figlio o, se non convivente, dimostrando che l assistenza al figlio, non necessariamente quotidiana, assuma i caratteri della sistematicità e dell adeguatezza alle concrete esigenze del disabile. I genitori dei figli portatori di handicap hanno diritto di scelta, compatibilmente con le esigenze organizzative, della sede più vicina e non possono essere trasferiti senza il loro consenso. L astensione dal lavoro per 2 anni: i genitori o, in caso di loro scomparsa, fratelli e sorelle conviventi di soggetti portatori di handicap grave possono usufruire di un congedo di 2 anni. L indennità percepita sarà pari all' ultima retribuzione. Elaborato da Marino Elisabetta e Testa Marco 36

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