REGOLAMENTO GRUPPO PRODUZIONE CONTO TERZI

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1 REGOLAMENTO GRUPPO PRODUZIONE CONTO TERZI Art. 1 - Costituzione denominazione E' costituito, all'interno e nell'ambito di Cosmetica Italia (associazione nazionale imprese cosmetiche) ai sensi e ai fini dello Statuto della stessa, il Gruppo PRODUZIONE CONTO TERZI L'ambito di competenza del Gruppo fa riferimento alle problematiche e agli interessi collettivi delle imprese cosmetiche associate che operano nella produzione conto terzi. Art. 2 - Scopi Scopo del Gruppo é quello di trattare i problemi di specifico interesse delle imprese associate nel rispetto dei principi nazionali e comunitari di cui alla normativa antitrust. Al Gruppo, nell'ambito di competenza, é inoltre affidata la tutela sul piano tecnicoeconomico e di immagine e la promozione dell'industria cosmetica. Il Gruppo nel proprio ambito di competenza ha anche autonomia decisionale ed operativa nonché di rappresentanza all'esterno, purché le iniziative da assumere riguardino specificatamente il settore rappresentato nei limiti definiti dallo Statuto e dalla politica generale di Cosmetica Italia e siano esercitate senza omettere il nome ed il marchio di Cosmetica Italia quale ente esponenziale generale. Art. 3 - Requisiti Possono aderire al Gruppo le imprese aderenti a Cosmetica Italia, in qualità di soci effettivi, che attuano politiche di produzione e/o riempimento in conto terzi. Tali politiche devono costituire l attività prevalente dell Impresa, ovvero rappresentare non meno del 50% del volume di affari annuale, certificata da atto notorio sostitutivo. I criteri di valutazione e il facsimile dell atto notorio sono forniti in allegato al presente regolamento e ne costituiscono parte integrante. Tale dichiarazione dovrà essere compilata annualmente.

2 Art. 4 - Ammissione L'adesione al Gruppo é deliberata dal Consiglio Direttivo di Cosmetica Italia previo parere del Gruppo stesso. La richiesta di ammissione dovrà essere inoltrata dall'impresa interessata al Presidente del Gruppo per la verifica della conformità ai requisiti di cui all art. 3. Il diniego all ammissione non può essere motivato dall assenza di requisiti diversi da quelli stabiliti nell art. 3. Art. 5 - Obblighi L'adesione al Gruppo comporta l'obbligo di osservare il presente Regolamento, nonché le deliberazioni degli organi e i programmi istituzionali di attività approvati dall'assemblea del Gruppo. L'attività dell impresa nell ambito del Gruppo deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale e industriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, né di alcuno degli aderenti al gruppo. In ogni caso, la predetta attività deve essere esercitata in conformità con i principi di cui alla normativa antitrust ed in particolare seguendo le Linee guida e procedure per il rispetto della normativa antitrust predisposte da Cosmetica Italia. A tal fine, ogni aderente al Gruppo dichiara di aver preso visione delle citate Linee Guida, di conoscerne il contenuto e di farne applicazione. L'impresa può disdire la propria adesione con comunicazione da inviare al Presidente del Gruppo. Art. 6 Contributi Straordinari In conformità agli artt. 7 e 23 dello Statuto di Cosmetica Italia, qualora si rendessero necessari fondi per specifiche attività del Gruppo, le imprese del Gruppo devono versare un contributo straordinario secondo i criteri e con i parametri delineati dall'assemblea del Gruppo, su proposta della Commissione Direttiva. Il versamento dei contributi straordinari viene eseguito alla struttura operativa, società o ente indicato dall'assemblea che dovrà provvedere alla contabilizzazione relativa. Art. 7 Cessazione della condizione di impresa aderente La qualità di Impresa Aderente si perde: a) per disdetta da parte dell impresa; b) per espulsione nel caso di morosità nel pagamento dei contributi di cui all'art. 6 del presente Regolamento dopo sollecito definitivo da parte degli uffici amministrativi preposti, in questo caso l impresa non può richiedere l ammissione al Gruppo per i successivi 3 esercizi; c) per gravi inadempimenti agli obblighi derivanti dal presente Regolamento; d) per la sopraggiunta non conformità ai requisiti di cui all'art. 3; - 2 -

3 e) per la mancata adesione alle iniziative di carattere istituzionale approvate dall'assemblea; f) per comportamento commerciale o per iniziative pubblicitarie non conformi all'obbligo deontologico previsto dall'art. 5 del presente Regolamento. La delibera di espulsione, presa a maggioranza dalla Commissione Direttiva del Gruppo con decisione inappellabile, deve essere comunicata al Consiglio Direttivo di Cosmetica Italia e da questo approvata. Art. 8 - Assemblea L'Assemblea é costituita dai rappresentanti delle imprese aderenti al Gruppo. L'Assemblea é convocata dal Presidente con avviso scritto almeno quindici giorni prima della data fissata ed é valida con la presenza di almeno un quinto delle imprese aderenti o rappresentate. All Assemblea partecipa, senza diritto di voto, l Advisor del Gruppo, nominato ai sensi dell articolo 14 del presente Regolamento o un suo delegato. Ciascuna impresa dispone nell Assemblea di 1 voto. Le imprese possono farsi rappresentare, per delega scritta, da altra impresa avente diritto al voto. Ciascuna impresa può disporre al massimo di due deleghe. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza delle Imprese presenti. Per quanto attiene le nomine si adotta lo scrutinio segreto. Non sono ammesse alle votazioni le imprese non in regola sia con il versamento della quota associativa a Cosmetica Italia sia con il versamento degli eventuali contributi straordinari al Gruppo. Art. 9 Attribuzioni dell Assemblea Sono di competenza dell'assemblea, che si riunirà almeno una volta nel corso dell'anno solare: a) l elezione del Presidente e del Vice Presidente; b) l'elezione dei componenti la Commissione Direttiva, previa determinazione del numero da cinque a undici, in una lista di candidati predisposta in numero superiore ai seggi da ricoprire; c) la determinazione delle direttive di massima dell'attività del Gruppo, delle politiche generali del settore di competenza e l'esame di qualsiasi argomento rientrante negli scopi del Gruppo; d) l'approvazione di eventuali contributi straordinari; in questo caso la delibera è adottata con il voto favorevole della maggioranza delle imprese presenti, che rappresentino però almeno un quinto delle imprese del Gruppo; e) le modifiche del presente Regolamento, da sottoporre alla Giunta di Cosmetica Italia; f) lo scioglimento del Gruppo, da sottoporre alla Giunta di Cosmetica Italia

4 Art. 10 Commissione Direttiva La Commissione Direttiva é composta dai componenti eletti dall'assemblea. I componenti della Commissione Direttiva durano in carica tre anni. Nel caso vengano a mancare i componenti eletti dall Assemblea, essi sono sostituiti dai primi dei non eletti, in ordine al numero di preferenze riportate. Ogni impresa non può avere più di un rappresentante in Commissione Direttiva. Non é ammessa la delega tra i componenti. Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive. Ogni componente, compreso il Presidente, ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. Partecipa alla riunione della Commissione Direttiva, senza diritto di voto, l Advisor, nominato ai sensi dell articolo 14 del presente Regolamento, o un suo delegato. Art. 11 Attribuzioni della Commissione Direttiva Spetta alla Commissione Direttiva, nel quadro degli orientamenti generali seguiti da Cosmetica Italia: a) eleggere, nell ambito dei componenti la Commissione Direttiva, l eventuale componente aggiuntivo in Giunta di cui all art. 15 dello Statuto di Cosmetica Italia. b) promuovere ed attuare quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi del Gruppo; c) proporre all'approvazione dell'assemblea le delibere di cui ai punti c), d) ed e) dell'articolo 9 del presente Regolamento; d) individuare e proporre a Cosmetica Italia eventuali rappresentanti presso Amministrazioni, Associazioni, Enti, Istituzioni, Commissioni ed Organizzazioni nazionali ed internazionali per i problemi di specifico interesse del settore; e) predisporre il programma delle attività del Gruppo, all interno della politica generale di Cosmetica Italia; f) nominare Comitati Tecnici, Gruppi di Lavoro e Commissioni per determinati scopi e lavori, o singole iniziative deliberate; g) deliberare sulle domande di adesione secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento; h) vigilare sull attività del Gruppo per garantire il pieno rispetto della normativa antitrust. Art Presidente Il Presidente, eletto dall Assemblea, dura in carica tre anni e può essere rieletto per un altro triennio consecutivo. E' rieleggibile, decorsi tre anni di intervallo dalla sua ultima permanenza in carica, per un ulteriore triennio. Il Presidente adempie a tutte le funzioni previste dal presente Regolamento, convoca l'assemblea e la Commissione Direttiva

5 Il Presidente del Gruppo deve comunicare tempestivamente al Presidente di Cosmetica Italia le decisioni e le attività dei Gruppi stessi per l'esame di conformità ai principi e agli scopi dell'associazione. Il Presidente é componente di diritto della Giunta e del Consiglio Direttivo di Cosmetica Italia in base agli artt. 15 e 18 dello Statuto di quest'ultima. Il Presidente può delegare al Vice Presidente o a determinati componenti la Commissione Direttiva, congiuntamente o singolarmente, alcune delle proprie attribuzioni. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente é sostituito dal Vice Presidente. Venendo a mancare il Presidente per motivi diversi dalla scadenza, il Vice Presidente assume la presidenza pro tempore e provvede a convocare l Assemblea. Art. 13 Vice Presidente Il Vice Presidente, eletto dall Assemblea, dura in carica tre anni. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione del Gruppo. Venendo a mancare il Vice Presidente per motivi diversi dalla scadenza, la Commissione Direttiva provvede, su proposta del Presidente, alla sua sostituzione. Il Vice Presidente eletto resta in carica sino alla scadenza del mandato della Commissione Direttiva

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