La partecipazione del Consiglio regionale della Lombardia ai processi normativi dell'unione Europea
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- Roberta Paolini
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1 IL CONSIGLIO REGIONALE IN EUROPA La partecipazione del Consiglio regionale della Lombardia ai processi normativi dell'unione Europea
2 Ufficio Relazioni Internazionali, Istituzionali e Territoriali U.S.S. Comunicazione, Relazioni esterne e stampa Consiglio regionale della Lombardia 2017
3 IL CONSIGLIO REGIONALE SEGUE CON ATTENZIONE L EVOLVERSI DEL QUADRO LEGISLATIVO DELL UNIONE EUROPEA ED È IMPEGNATO ATTIVAMENTE AD ESERCITARE IL RUOLO CHE IL TRATTATO DI LISBONA RICONOSCE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE NAZIONALI E REGIONALI. Il Consiglio regionale partecipa al processo normativo europeo nella fase di formazione (fase ascendente) e nella fase di attuazione (fase discendente) degli atti normativi comunitari, nel rispetto della Costituzione italiana e secondo quanto previsto dal nuovo Statuto di autonomia e dalla Legge regionale 21 novembre 2011, n. 17: Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell Unione Europea, attuativa della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante Norme generali sulla partecipazione dell Italia alla formazione e all attuazione della normativa e delle politiche dell Unione europea.
4 L ORDINAMENTO DELL UNIONE EUROPEA Il TRATTATO DI MAASTRICHT (1992) ha avviato il riconoscimento dell importanza delle Regioni nel quadro normativo comunitario istituendo il Comitato delle Regioni, organo consultivo dell UE che rappresenta gli enti locali e regionali d Europa, ed introducendo il principio di sussidiarietà - fondamentale nell ambito del processo decisionale europeo che consente di stabilire quando l UE può legiferare e contribuisce a che le decisioni siano prese al livello più vicino possibile ai cittadini. Insieme al principio di attribuzione ed al principio di proporzionalità, il principio di sussidiarietà costituisce un elemento fondamentale nel funzionamento dell Unione Europea. Il TRATTATO DI LISBONA (2009), con i suoi Protocolli allegati sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell Unione europea (Protocollo n. 1) e sull applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (Protocollo n. 2), introduce una serie di novità normative all insegna di un Unione più democratica e trasparente, in particolare attraverso la valorizzazione del Parlamento Europeo e dei Parlamenti nazionali. Dal punto di vista dei Parlamenti Regionali, il Trattato di Lisbona ha consentito l apertura di spazi di partecipazione più attiva da parte degli Enti territoriali e locali europei alla elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie, valorizzando le articolazioni territoriali sub-statali e riconoscendo l importanza degli interessi regionali nell ambito del procedimento di adozione dell azione sussidiaria europea, mediante una attuazione più approfondita del principio di sussidiarietà e una definizione più incisiva del coerente ruolo del Comitato delle Regioni.
5 L ORDINAMENTO ITALIANO L adeguamento al Trattato di Lisbona a livello nazionale è garantito dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante Norme generali sulla partecipazione dell Italia alla formazione e all attuazione della normativa e delle politiche dell Unione europea la quale: disciplina il processo di partecipazione dell'italia alla formazione delle decisioni e alla predisposizione degli atti dell'unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi e l'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'italia all'unione europea, in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione, sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale collaborazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica. e stabilisce (art. 25) in merito alla Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano che: Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 8, le assemblee e i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono far pervenire alle Camere le loro osservazioni in tempo utile per l'esame parlamentare dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.
6 L ORDINAMENTO REGIONALE FASE ASCENDENTE Per quanto riguarda la fase ascendente, relativa all elaborazione delle politiche comunitarie, la partecipazione delle Regioni italiane al processo decisionale europeo può essere DIRETTA (delle Regioni in sede europea, nelle materie di loro competenza legislativa) oppure INDIRETTA (le Regioni vengono coinvolte nella definizione di una posizione nazionale da esprimere di fronte alle istituzioni comunitarie attraverso organismi di concertazione Stato/Regioni, ad es. il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), il Comitato tecnico di valutazione degli atti dell Unione europea, la Conferenza Stato-Regioni nella Sessione comunitaria). FASE DISCENDENTE Per quanto riguarda la fase discendente (attuazione delle norme europee) le Regioni e le Province Autonome, nelle materie di loro competenza, devono dare attuazione agli obblighi normativi derivanti dall appartenenza all Unione Europea. Con la Legge n. 234 del dicembre 2012 la Legge di delegazione europea e la Legge europea hanno sostituito la preesistente Legge C0munitaria annuale come strumento per mezzo del quale garantire l adeguamento dell ordinamento italiano alle direttive comunitarie.
7 LA NORMATIVA DELLA REGIONE LOMBARDIA I rapporti della Regione Lombardia con l Unione Europea sono definiti dal nuovo Statuto di Autonomia della Regione Lombardia e da apposita legge regionale n. 17 del 21 novembre Lo STATUTO DI AUTONOMIA DELLA REGIONE LOMBARDIA (art. 6) in merito ai Rapporti internazionali e comunitari afferma che: la Regione concorre al processo di integrazione europea e si impegna a favorire, in collaborazione con le altre Regioni europee, la piena realizzazione dei principi dell autonomia, dell autogoverno e delle identità regionali anche nell ambito dell Unione europea. e stabilisce (art. 39) la Legge comunitaria regionale come strumento di adeguamento dell ordinamento regionale a quello comunitario. La LEGGE 17 DEL 21 NOVEMBRE 2011 PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA disciplina la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto dell'unione europea e stabilisce che il Consiglio regionale si riunisca in Sessione comunitaria per l'esame del programma legislativo annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.
8 La Regione Lombardia ha quindi distinto in due fasi la partecipazione al processo di formazione delle norme europee: con la prima fase, secondo quanto previsto dall art. 103 del Regolamento generale del Consiglio regionale della Lombardia, ed ai sensi della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17, il Consiglio, nella Sessione comunitaria annuale, esprime una valutazione sul Programma legislativo della Commissione Europea e formula il proprio indirizzo sui singoli atti. La sessione comunitaria comprende infatti la presa d atto della relazione di conformità dell ordinamento regionale alla normativa comunitaria, l esame del progetto di legge comunitaria regionale e l analisi del Programma legislativo della Commissione europea. La fase successiva si svolge invece durante tutto l anno: in ottemperanza alle previsioni del Trattato di Lisbona, recepite tramite le disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la Commissione consiliare competente e le altre commissioni coinvolte per materia, valutano gli atti e i provvedimenti comunitari di maggiore impatto regionale, su cui, se necessario, esprimono osservazioni approvando una apposita Risoluzione nei tempi previsti dalla Legge. La partecipazione delle Assemblee legislative regionali alla formazione ed alla attuazione delle politiche europee permette alle Regioni di influenzare gli sviluppi normativi comunitari nelle materie di loro competenza legislativa, contribuendo così a realizzare un Unione Europea più vicina ai territori ed ai cittadini.
9 LA CONFERENZA DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONALI EUROPEE (CALRE) La CALRE è stata fondata nel 1997 ad Oviedo (Spagna) con lo scopo di dotare le ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONALI EUROPEE di uno strumento di reale ed efficace coinvolgimento e di partecipazione agli sviluppi normativi dell Unione Europea. La CALRE attribuisce ai Parlamenti regionali rilievo europeo e contribuisce a dare voce ai territori e alle Regioni nell affermazione delle proprie priorità e degli interessi di maggiore impatto regionale. Nel Regolamento della CALRE si afferma infatti che: Fin dalla Dichiarazione di fondazione di Oviedo del 1997, la missione di CALRE è stata quella di approfondire i principi democratici e partecipativi nell ambito dell ordinamento dell UE, al fine di difendere i valori e i principi della democrazia regionale e di rafforzare i legami tra le Assemblee Legislative Regionali. [ ] La CALRE si impegna a far rispettare e consolidare il principio di sussidiarietà nell Unione Europea [ ] ed opera per il rafforzamento delle relazioni con altre organizzazioni europee, in particolare con il Comitato delle Regioni [ ]. La Conferenza delle Assemblee Legislative Regionali Europee (CALRE) riunisce 74 Assemblee Legislative Regionali Europee rappresentanti 8 Paesi europei: i parlamenti delle comunità spagnole, le regioni italiane, gli stati confederati tedeschi ed austriaci, le regioni portoghesi delle Azzorre e di Madera, la Scozia e l Irlanda in Gran Bretagna, le isole Ǻland in Finlandia e le comunità e le regioni del Belgio. La Conferenza è stata presieduta, per la prima volta per due anni consecutivi ( ), dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Lombardia.
10 IL COMITATO DELLE REGIONI (Art. 305 Trattato sul funzionamento dell Unione Europea) Il COMITATO DELLE REGIONI (CdR) é un organo consultivo dell'unione Europea istituito nel 1992 con il Trattato di Maastricht, ed è l'assemblea dei rappresentanti regionali e locali dell'ue. Il compito del CdR è di dar voce alle regioni, alle città nel processo decisionale europeo, fungere cioè da anello di congiunzione tra Bruxelles e realtà locali e cittadini, nella convinzione che la cooperazione tra livello europeo, nazionale, regionale e locale sia indispensabile per costruire un'unione sempre più stretta e solidale, un'europa unita nella sua diversità e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. L'assemblea é formata da 350 membri provenienti dai 28 paesi dell'unione che restano in carica per cinque anni, tra questi viene eletto un Presidente che dirige i lavori del CdR e rimane in carica due anni e mezzo. La Commissione europea, il Consiglio e il Parlamento europeo consultano il CdR nel momento dell'elaborazione dei testi legislativi su materie che hanno un impatto sugli enti regionali e locali. Il Comitato delle Regioni deve esser obbligatoriamente consultato dal Consiglio o dalla Commissione nei casi previsti del Trattato, in particolare per quanto riguarda la formazione, la cultura, la sanità pubblica, le reti trans europee, le infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell energia, la coesione economica e sociale, la politica dell occupazione, la legislazione sociale. La partecipazione dei Consigli Regionali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell Unione Europea è disciplinata dall art. 27 della Legge 234/2012, che stabilisce le modalità di nomina dei membri italiani presso il Comitato delle Regioni.
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