L AZZECCA E-COMMERCE

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1 6 L AZZECCA E-COMMERCE 6 L azzecca e-commerce L e-commerce secondo i sacri testi La bussola nel mare magnum normativo Il commercio elettronico al dettaglio e all ingrosso Le regole del Codice Civile La normativa europea Il cliente ha sempre ragione Non compro più Pubblicità e spamming La privacy Vietato copiare

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3 L AZZECCA E-COMMERCE 6 6. L azzecca e-commerce Chi ha intenzione di iniziare a vendere on line può facilmente disorientarsi di fronte a un universo complesso come quello delle normative da rispettare: tutela del consumatore, tutela della privacy, firma digitale... Se non sapete da che parte cominciare e temete che il vostro sito non risponda a qualche requisito, se non siete sicuri di sapere quali aspetti del vostro rapporto commerciale con i clienti sono regolati dalla legge, nelle pagine che seguono trovate una sorta di vademecum per capirci qualcosa in più. Vi consigliamo tuttavia di avvalervi anche del supporto di un consulente legale esperto sul tema: meglio qualche spesa in più oggi che pesanti sanzioni domani. Premettiamo che non esiste nel nostro ordinamento un corpus normativo omogeneo (come ad esempio un codice o un testo unico) riguardo all attività di commercio elettronico; di conseguenza bisogna prendere in considerazione di volta in volta le normative applicabili, a seconda degli aspetti che devono essere messi in rilievo (contratto di compravendita, tutela del consumatore, pubblicità, privacy). Il principale testo normativo di riferimento per la materia è il D.Lgs. n. 70 del 2003, emanato in attuazione di una Direttiva Comunitaria del 2000 (DIR n. 2000/31/CE, Direttiva sul Commercio Elettronico ). Non si può prescindere tuttavia da un analisi di altre fonti: le norme del codice civile che regolano il contratto in generale e l esercizio del commercio a seconda del settore merceologico, quelle che interessano la tutela dei consumatori e della privacy, il diritto d autore, la tutela del mercato e della concorrenza; in tutte queste materie la legislazione nazionale si trova in posizione subordinata rispetto a quella comunitaria, nel senso che le norme di maggiore impatto sono decise a questo livello. 99

4 6 L AZZECCA E-COMMERCE 6.1 L e-commerce secondo i sacri testi 100 La Commissione Europea nella Comunicazione n. 157 del 1997 ( Un iniziativa europea in materia di commercio elettronico ) definisce il commercio elettronico come lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse quali: la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica; la distribuzione on line di contenuti digitali; l effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa; gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni. La definizione offre un significato molto ampio del termine commercio elettronico, che comprende tutti i casi in cui si utilizza una strumentazione elettronica, ad esempio le televendite in radiodiffusione o le offerte off line tramite applicazioni informatiche. La direttiva n. 2000/31/CE sul Commercio Elettronico (sulla base della quale è stato emanato il D.Lgs. n. 70/2003 sopra citato) non fornisce invece nessuna ulteriore definizione, ma si limita a inserire il commercio elettronico tra i servizi della società dell informazione. Da queste definizioni emergono diverse tipologie di commercio elettronico, a seconda del bene commercializzato e del cliente di riferimento: si può vendere on line un prodotto, un servizio, ma anche un bene immateriale (ad esempio musica in formato digitale); il cliente può essere sia un consumatore finale (B2C), sia un altra impresa (B2B) sia una Pubblica Amministrazione (B2G). Prima di arrivare al commercio elettronico, tuttavia, è stato necessario regolamentarne a livello normativo i presupposti: il documento informatico e la firma digitale, aspetti che per quanto possano sembrare puramente burocratici, portano invece delle conseguenze dirette sullo svolgimento dell attività on line, specialmente in ambito B2B e B2G.

5 L AZZECCA E-COMMERCE 6 La legge n. 59/97 stabilisce che: gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. Questo riconoscimento del documento informatico è un presupposto fondamentale per il commercio elettronico perché pone le basi della contrattazione su Internet e ne legittima la validità. Il documento informatico, definito come la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, ha piena rilevanza giuridica a tutti gli effetti di legge. 6.2 La bussola nel mare magnum normativo Premettiamo che per operare in rete è necessario rispettare le regole che valgono per ogni altra attività, ovvero: legittimazione soggettiva: anche se si desidera svolgere un attività on line è necessario possedere tutti i requisiti soggettivi previsti dalla legge e assolvere agli adempimenti richiesti (ad esempio, per un agente di commercio l iscrizione in un Ruolo pubblico in Camera di Commercio); regole che riguardano lo svolgimento dell attività (ad esempio, quelle contenute nel Codice Civile); regole che riguardano oggettivamente il prodotto o servizio (ad esempio, le regole speciali per la vendita di armi, di medicinali). Analizziamo più in dettaglio le normative che si applicano al commercio elettronico, cercando di evidenziare quali sono invece gli aspetti distintivi e gli ulteriori adempimenti richiesti rispetto alle attività commerciali tradizionali. 101

6 6 L AZZECCA E-COMMERCE Il commercio elettronico al dettaglio e all ingrosso Il D.Lgs. 114/98 (cosiddetto Decreto Bersani ) contiene un articolo che regola una serie di vendite al dettaglio a distanza (art. 18, Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione ), applicabile anche al commercio elettronico, dal quale si evince che per la vendita a distanza al dettaglio 5 è obbligatorio inviare una comunicazione al Comune nel quale l operatore ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale se società, effettuata tramite il modello COM 6 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale, n. 94 del 23 aprile 1999), oppure tramite comunicazione che contenga gli stessi elementi. L attività potrà essere esercitata solo decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune. È necessario comunicare anche eventuali variazioni o subingressi. Per vendere on line all ingrosso 6 è sufficiente invece che i commercianti possiedano i requisiti soggettivi (ad esempio assenza di condanne penali per il titolare, idoneità professionale per la gestione di prodotti alimentari) previsti dall art. 5, che valgono per tutte le altre imprese (in particolare, esistono dei requisiti professionali da rispettare se il commercio riguarda prodotti appartenenti al settore alimentare) e non sono necessari adempimenti particolari. La logica del decreto è quella di tutelare i consumatori da possibili truffe da parte di venditori a distanza. 5. Per commercio al dettaglio, si intende l'attivita' svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale (D.lgs. 114/1998, art. 4). 6. Per commercio all ingrosso si intende l attivita' svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande (D.lgs. 114/1998, art. 4). 102

7 L AZZECCA E-COMMERCE 6 La comunicazione di avvio di attività di vendita on line Potete scaricare il modulo da inviare al vostro comune sia dal sito del Ministero delle Attività Produttive, sia dal sito del vostro Comune (ad esempio nel Comune di Milano è raggiungibile seguendo il percorso Home > Ho bisogno di > Attività produttive > Commercio in sede fissa > Comunicare Forme Speciali di Vendita) La circolare del Ministero dell Industria n. 3847/C del 2000 recepisce il contenuto del D.Lgs. 114/98 per quanto riguarda il commercio al dettaglio e all ingrosso: prevede che l operatore che svolga sia l attività all ingrosso sia al dettaglio on line tramite un unico sito, utilizzi aree del sito distinte, in modo che il potenziale acquirente sia in condizione di individuare chiaramente le zone del sito che si riferiscono alle due diverse attività. La prassi più utilizzata è quella di inserire un area riservata con accesso tramite password per i clienti interessati al commercio all ingrosso. In sintesi: adempimenti per l avvio dell attività per avviare un attività di commercio elettronico al dettaglio è obbligatorio inviare una comunicazione al Comune e attendere 30 giorni; non è necessario per le attività all ingrosso; dallo stesso sito si può vendere all ingrosso e al dettaglio, ma è obbligatorio utilizzare due aree distinte; in entrambi i casi (ingrosso e dettaglio), bisogna rispettare tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti per le attività tradizionali. 103

8 6 L AZZECCA E-COMMERCE Le regole del Codice Civile Continuando nell analisi della disciplina di riferimento, le regole sulla disciplina del contratto contenute nel Codice Civile sono applicabili anche al commercio elettronico. In particolare: le regole relative ai vizi della volontà e al dolo: ad esempio, il contratto è annullabile per errore quando l errore è essenziale e riconoscibile da parte dell altro contraente ( il caso tipico, è quello di un totale carrello calcolato in modo sbagliato); le norme relative al tempo di conclusione del contratto: proposta ed accettazione producono i loro effetti dal momento in cui vengono a conoscenza del relativo destinatario (art.1334), a meno che questi non provi di essere stato, senza sua colpa, nell impossibilità di prenderne conoscenza (art.1335): applicando questo concetto all e-commerce, il contratto stipulato via Internet si intende concluso quando l accettazione dell ordine effettuato da parte del venditore giunge all indirizzo di posta elettronica del cliente; quest ultimo è tenuto a controllare la posta in arrivo (la conoscibili- 104

9 L AZZECCA E-COMMERCE 6 tà si consegue già con la trasmissione del messaggio al Provider, non è necessario che il cliente scarichi la posta); le norme relative alla revoca della proposta o dell accettazione del contratto (art.1328): la revoca è possibile finché il contratto non è stato concluso; tenendo conto che la conclusione avviene non appena il venditore (proponente) invia una comunicazione al Provider del cliente (acquirente), se questi non intende perfezionare l ordine, deve revocarlo prima che giunga tale comunicazione; le norme sulle clausole vessatorie (art.1469-bis e 1469-sexies cc.): sono definite come vessatorie le clausole contenute nei contratti conclusi tra consumatori e professionisti che, anche se sono state inserite in buona fede, determinano uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi derivanti dall accordo. Tali clausole sono inefficaci, mentre rimane in piedi il contratto nelle parti rimaste valide. Il Codice Civile (art bis) elenca una serie di clausole che sono da considerarsi vessatorie fino a prova contraria, ad esempio, le clausole che hanno per oggetto o per effetto di: escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un omissione del professionista; escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; prevedere l estensione dell adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. 105

10 6 L AZZECCA E-COMMERCE In sintesi: dalla disciplina civilistica del contratto Anche per il commercio elettronico vale la disciplina sul contratto del Codice Civile, in particolare ricordate che: si applicano direttamente gli articoli relativi ai vizi della volontà e al dolo; la conclusione del contratto avviene quando il venditore invia una mail di conferma all acquirente (non è necessario che questi l abbia letta); la proposta può essere revocata prima della conclusione del contratto; le clausole vessatorie, inserite in buona fede ma che determinano uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, non hanno efficacia, mentre il contratto rimane valido La normativa europea Infine è importante il D.lgsl. n. 70/2003 ( Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico ), che è la principale disciplina di riferimento per il commercio elettronico. Questo decreto legislativo contiene regole che riguardano: gli obblighi informativi a carico del prestatore di servizi elettronici; la normativa sui contratti conclusi per via elettronica, in particolare: le informazioni che devono essere fornite al contraente da parte del proponente; modalità e tempi di conclusione del contratto. 106

11 L AZZECCA E-COMMERCE 6 Premettendo che per un approfondimento delle tematiche si consiglia di consultare l intero testo legislativo, riepiloghiamo alcune regole importanti da ricordare per chi ha intenzione di iniziare a vendere on line: obbligatorio rendere facilmente accessibili agli utenti una serie di informazioni generali che permettono di identificare l impresa, quali: la ragione sociale, la sede legale, i contatti (compreso l indirizzo di posta elettronica); il numero di partita IVA; il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche o al registro delle imprese, l indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio (per l elenco dettagliato, si veda l art. 7 del Decreto); per le attività di vendita al dettaglio, il venditore deve fornire in modo chiaro e inequivocabile le seguenti informazioni dirette alla conclusione del contratto: le fasi da seguire per concludere il contratto; dove e come il contratto sarà archiviato; come correggere eventuali errori prima di inoltrare l ordine; eventuali codici di condotta a cui aderisce; le lingue a disposizione; gli strumenti di composizione delle controversie (per l elenco dettagliato, si veda l art. 12 del Decreto); 107

12 6 L AZZECCA E-COMMERCE riguardo alla conclusione dei contratti, si applicano le norme del codice civile; il venditore è tenuto a inviare all acquirente una ricevuta dell ordine contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili (art. 13); l ordine e la consegna si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi (ovvero quando viene inviata una mail all acquirente); se è adottato un codice di condotta, questo deve prevedere la garanzia della protezione dei minori e la salvaguardia della dignità umana, deve essere redatto in italiano, in inglese e almeno in un altra lingua comunitaria e infine deve essere reso accessibile per via telematica (art. 18). Le sanzioni pecuniarie previste per violazione delle regole contenute nel decreto vanno dai 103 ai euro. In sintesi: i principali obblighi informativi a carico del venditore (D.lgsl. n. 70/2003) Prima dell invio dell ordine: indicare tutte le informazioni che permettono di identificare l impresa; segnalare chiaramente se verranno inviate comunicazioni commerciali a seguito dell adesione ed eventualmente specificarne la natura; indicare tutti i passaggi per perfezionare l ordine, dove sarà archiviato il contratto, come correggere eventuali errori, gli strumenti di composizione delle controversie; All invio dell ordine: allegare ricevuta con riepilogo delle condizioni, informazioni dettagliate sulle caratteristiche del bene, prezzo, dei mezzi di pagamento, del diritto di recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili. 108

13 L AZZECCA E-COMMERCE Il cliente ha sempre ragione Non compro più Il D.Lgs. n. 50/1992 ha introdotto il principio di base del recesso del consumatore ogniqualvolta il contratto sia stato negoziato fuori dai locali commerciali. In particolare, il decreto stabilisce: l obbligo di informare il consumatore dell esistenza del diritto di recesso per iscritto (in caratteri tipografici non inferiori a quelli impiegati per le altre informazioni), delle modalità e sui termini per il suo esercizio (art.5); l obbligo di indicare il soggetto a cui si indirizza il recesso; le modalità del recesso: raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, telex (art.6); gli effetti conseguenti l esercizio di tale diritto: il consumatore deve restituire la merce (in normale stato di conservazione, custodita ed eventualmente adoperata con l uso della normale diligenza ) entro i termini previsti e le spese sono a suo carico; l azienda entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso deve rimborsare le somme già eventualmente corrisposte; la competenza territoriale in merito alle controversie, che viene individuata presso il giudice civile del luogo di residenza o domicilio del consumatore, se all interno dello Stato (art.12). 109

14 6 L AZZECCA E-COMMERCE Si applica al commercio elettronico. il D.Lgs. 185/1999 (che recepisce la direttiva 97/7/CE) Disciplina dei contratti a distanza. In particolare tale decreto stabilisce: alcuni obblighi informativi del fornitore verso il consumatore (quali caratteristiche del bene; prezzo dettagliato; modalità di pagamento; spese di consegna; tempi di eventuale restituzione. Per l elenco completo si veda l art. 4) e pone l obbligo di inviare tali informazioni anche per iscritto (per iscritto dev essere inviata anche l informativa relativa al servizio di assistenza e garanzia); se la merce ordinata non è disponibile, l obbligo del fornitore di informare il consumatore e di rimborsarne il prezzo entro 30 giorni; il termine di esercizio del diritto di recesso in 10 giorni lavorativi; il consumatore non è tenuto a fornire alcuna spiegazione né può essere soggetto ad alcuna penalità; l esclusione del diritto di recesso (salvo diverso accordo tra le parti) per i beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente; per prodotti audiovisivi o software sigillati che sono già stati aperti; per giornali, riviste o periodici e altre fattispecie indicate all art. 3; In sintesi: la tutela del consumatore nelle vendite on line il consumatore ha diritto di recesso entro 10 giorni lavorativi, senza dare motivazioni e senza penalità; il venditore deve eseguire il contratto (inviare il prodotto) entro 30 giorni dalla ricezione dell ordine; il venditore ha l obbligo di informare il compratore dell esistenza del diritto di recesso, della modalità di esercizio, dei termini; il venditore deve inviare al compratore tutte le informazioni di riepilogo relative al prodotto, al prezzo dettagliato, alla garanzia. 110

15 L AZZECCA E-COMMERCE 6 i termini per l esecuzione del contratto da parte del fornitore, che sono fissati in 30 giorni dal giorno successivo alla trasmissione dell ordine da parte del consumatore, salvo diverso accordo tra le parti; la non ammissibilità di adempimenti al contratto con forniture diverse. Infine, dal 23 ottobre 2005 è in vigore il nuovo Codice del consumo (D.L. 206/2005), che disciplina tutti i processi di natura negoziale e/o contrattuale in cui sono coinvolti i consumatori e fa un po di ordine anche in materia di vendite a distanza e di commercio elettronico. Il decreto legislativo è un testo unico volto ad allineare la normativa nazionale a quella comunitaria, ordinando i diversi atti normativi che sino ad ora regolavano la materia. Il nuovo codice del consumo regola, agli articoli dal 45 al 68, i contratti conclusi al di fuori degli esercizi commerciali (o per strada o in alberghi o su autobus) e i contratti a distanza recependo la disciplina del D.Lgs. 114/1998. In particolare riguardo al commercio elettronico, il codice rinvia alla disciplina del D.Lgs. 70/2003. I principali articoli da conoscere contenuti nel codice del consumo sono riportati nell appendice del volume. 111

16 6 L AZZECCA E-COMMERCE Pubblicità e spamming Molto importante è rispettare, anche on line, le norme dell Autorità garante della concorrenza e del mercato, che sono per la maggior parte emanate in attuazione di direttive europee. Riguardo al commercio elettronico, si possono sottolineare le indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 70/2003: le comunicazioni commerciali devono contenere, sin dal primo invio, una specifica informativa chiara che indica: che si tratta di un informazione commerciale; il soggetto per cui la comunicazione è effettuata; se si tratta di un offerta promozionale le relative condizioni d accesso, se si tratta di un concorso le condizioni di partecipazione; le comunicazioni commerciali non sollecitate devono poter essere identificate in modo inequivocabile come tali da parte del destinatario e devono contenere l indicazione che il destinatario può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni (ad esempio, si usa inserire al termine di una mail l indicazione : Se non desideri ricevere più queste comunicazioni clicca qui ). Per consultare le normative in vigore e gli aggiornamenti più recenti: Autorità garante della concorrenza e del mercato ( 112

17 L AZZECCA E-COMMERCE La privacy Chi svolge un attività di commercio elettronico si trova a dover richiedere, gestire e archiviare una serie di dati per il cui trattamento deve attenersi alle normative in vigore riguardo alla riservatezza e all utilizzo dei dati personali, contenute nel D.Lgs 196/2003 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ). Per consultare le normative in vigore e gli aggiornamenti più recenti: Autorità garante per la protezione dei dati personali: In particolare, quando l acquirente fornisce i propri dati per effettuare un ordine, è necessario specificare in modo chiaro le finalità per le quali verranno utilizzati e richiedere il consenso per l utilizzo: obbligatoriamente, per l invio dell ordine stesso e il riepilogo dell ordine alla casella ; facoltativamente, per ricevere una newsletter o materiale promozionale o per essere ceduto a terzi. Ad esempio, al termine del form tramite il quale si effettua l ordine potete inserire i seguenti check box: 1. Ho letto l informativa di cui al D.Lgs n. 196 ed acconsento al trattamento dei miei dati personali (consenso necessario per effettuare la registrazione) Si No 113

18 6 L AZZECCA E-COMMERCE 2. Voglio che mio indirizzo di posta elettronica sia utilizzato per ricevere le vostre newsletter Si No 3. Ho letto l informativa di cui al D.Lgs n. 196 ed acconsento che il mio numero di telefono sia utilizzato per ricevere SMS contenenti vostri messaggi promozionali Si No 4. Ho letto l informativa D.Lgs n. 196 ed acconsento che i miei dati personali siano comunicati alle aziende di cui all informativa. Si No 6.4 Vietato copiare Le attività di commercio elettronico sono soggette a tutte le norme sulla concorrenza che riguardano le imprese: le norme del Codice Civile (art e ss.); la legge n. 287/1990 (cosiddetta legge antitrust ) e tutto il complesso della normativa comunitaria. Vi sono alcune fattispecie di concorrenza sleale tipiche di Internet, che sono state oggetto di provvedimenti dell Autorità garante in materia. Esse riguardano in particolare la riproduzione del contenuto di pagine web altrui sul proprio sito, ad esempio: l hyperlinking: quando si inseriscono i collegamenti ad altri siti web, è necessario specificare in 114

19 L AZZECCA E-COMMERCE 6 modo chiaro che i contenuti di essi appartengono ai siti di destinazione e non a quello di partenza, per non violare i diritti di proprietà intellettuale; è meglio creare i collegamenti con la pagina iniziale del sito raggiunto, che contiene le inserzioni pubblicitarie e le informazioni per l utilizzo del sito; il fraiming: in questo caso il contenuto del sito a cui ci si collega viene addirittura inserito nella pagina web del proprio sito, con lo stesso dominio e senza alcun richiamo al sito di appartenenza: in questo caso si configura un illecito. 115

20 6 L AZZECCA E-COMMERCE 116 Le mie note:

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