L ACE premia anche imprese individuali e società di persone

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1 Focus di pratica professionale di Luca Miele e Valeria Russo L ACE premia anche imprese individuali e società di persone Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 3 del D.M. del 14 marzo 2012, sono state rese note le disposizioni attuative dell incentivo alla crescita economica (ACE) introdotto dall art.1 del D.L. n.201/11. Si tratta di un agevolazione rivolta sia ai soggetti Ires che ai soggetti Irpef ed è proprio con riguardo a questi ultimi che il provvedimento attuativo reca significativi chiarimenti atti a determinare un incremento dell appeal della misura. Nel presente contributo, approfondiremo le disposizioni recate dal decreto di attuazione in ordine agli aspetti strutturali dell incentivo, rinviando a successivi interventi l esame delle specifiche problematiche connesse all operatività dell ACE in caso di opzione per i regimi della trasparenza e del consolidato fiscale e alle disposizioni antielusive. Ambito soggettivo Possono fruire dell agevolazione: le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, le società cooperative, di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l esercizio di un attività commerciale (ivi compresi i trust e i consorzi); le società in nome collettivo, in accomandita semplice e le imprese individuali, in regime di contabilità ordinaria; le società e gli enti commerciali non residenti, con esclusivo riferimento alle attività svolte mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. Sono esclusi dall ambito di applicazione gli enti non commerciali, ancorché esercenti un attività commerciale. Il decreto attuativo, all art.9, esclude, altresì, dal beneficio ACE, alle lettere da a) a c), le società sottoposte a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell esercizio dell attività economica per le quali si applicano criteri di determinazione del reddito diversi da quelli ordinari 4. Diversamente, la norma non esclude dall ambito di applicazione dell ACE le società in liquidazione e quelle che hanno avviato procedure che prevedono, invece, la continuazione dell attività d impresa allo scopo di evitare l instaurarsi di procedure concorsuali. Non possono accedere al beneficio le società che svolgono come attività prevalente 5 quelle attività per le quali hanno esercitato l opzione di cui all articolo 155 del Tuir (c.d. tonnage tax). L ACE, infine, non trova applicazione in sede di determinazione del reddito dei soggetti esteri considerati CFC ai sensi dell art.167 del Tuir in quanto tale determinazione avviene secondo le specifiche regole interne espressamente richiamate nel medesimo articolo 167. Un aspetto che necessita di chiarimenti ufficiali concerne l operatività del beneficio ACE per le c.d. società di comodo. Per tali società, il beneficio non dovrebbe venir meno G.U. n.66 del 19/03/12. Si tratta, in particolare, delle società: a) assoggettate alle procedure di fallimento, dall inizio dell esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento; b) assoggettate alle procedure di liquidazione coatta, dall inizio dell esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione; c) assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dall inizio dell esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l apertura della procedura di amministrazione straordinaria sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali di cui all art.54 del D.Lgs. n.270/99. Per attività prevalente si intende l attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d imposta, il maggiore ammontare di ricavi (così come risultanti dal Conto economico). 10

2 qualora il beneficiario non superi la verifica di operatività prevista dalla suddetta normativa. L importo che riduce il reddito complessivo netto per effetto dell agevolazione dovrebbe essere sommato agli altri importi che non concorrono a formare il reddito per effetto di disposizioni di favore. Tali importi sono sottratti dal reddito presunto per determinare il reddito minimo imponibile ai fini del successivo confronto di quest ultimo con il reddito effettivo 6. Sul punto è comunque auspicabile una conferma degli organi competenti in quanto la recente legislazione in materia di società di comodo, che sempre più tende a penalizzare tali soggetti, potrebbe indurre a un ripensamento degli orientamenti precedenti. In tale ipotesi, dovrebbero essere corretti il modello e le istruzioni di Unico SP 2012, laddove consentono nel prospetto riservato alla verifica dell operatività e alla determinazione del reddito minimo (righi RS11 RS20) di scomputare da quest ultimo il beneficio ACE (calcolato al rigo RS45). Il beneficio Il meccanismo applicativo dell ACE prevede un abbattimento del reddito determinato dall impresa secondo le modalità ordinarie. La parte di imponibile non soggetta a tassazione viene ottenuta moltiplicando il nuovo capitale proprio per un tasso di rendimento nozionale del capitale il quale, per i primi tre anni di applicazione della norma ( ), è stabilito nella misura del 3%. Al fine di poter fruire dell agevolazione è, quindi, necessaria la presenza di un imponibile Ires o Irpef positivo (al netto delle perdite pregresse). L ACE, infatti, non si configura come una variazione in diminuzione che concorre all imponibile di periodo, bensì rappresenta una quota di reddito non soggetta a tassazione. In presenza di una perdita fiscale, la quota di potenziale ACE non fruita (determinata come prodotto del nuovo capitale proprio rilevante nell anno per il coefficiente di rendimento nozionale 3% per il primo triennio) può essere riportata a nuovo e computata in aumento dell importo della quota ACE rilevante negli esercizi successivi. L agevolazione per i soggetti Ires Per i soggetti Ires, il punto di partenza per la fruizione del beneficio è il nuovo capitale proprio la cui entità, in caso di periodo di imposta superiore o inferiore a un anno, va ragguagliata alla durata del periodo stesso al fine di rendere tale variazione omogenea con il coefficiente di rendimento nozionale ad essa applicabile determinato su base annuale. Per determinare il nuovo capitale proprio, occorre sommare algebricamente incrementi e decrementi dello stesso. Una volta effettuata tale somma, la stessa va ridotta per effetto delle norme antielusive previste dall art.10 del decreto di attuazione (acquisizione di aziende infragruppo, conferimenti in denaro a società controllate, ecc. rigo RS113, col. 3). Si tratta di alcune operazioni specifiche effettuate prevalentemente 6 In tal senso, da ultimo, la C.M. n.53/e/09 concernente il c.d. bonus capitalizzazione. 11

3 tra società appartenenti al medesimo gruppo al verificarsi delle quali opera in modo automatico un meccanismo di neutralizzazione della base di calcolo dell ACE al fine di evitare capitalizzazioni di comodo. La somma algebrica di incrementi e decrementi, al netto delle riduzioni, non può comunque superare il Patrimonio netto risultante dal bilancio al termine dell esercizio (rigo RS 113, col. 5). È da evidenziare, in via preliminare, che il nuovo capitale proprio rilevante ai fini ACE non è una grandezza statica, ossia non è un valore che si determina per ciascun periodo d imposta avuto riguardo agli incrementi e decrementi che si sono verificati in quel singolo periodo; si tratta, invero, di una grandezza dinamica che si modifica nell ammontare anno per anno in dipendenza delle variazioni in aumento e in diminuzione rilevanti ai fini ACE. In sostanza, il nuovo capitale proprio di un periodo d imposta si cumula al nuovo capitale proprio dei periodi d imposta successivi. Incrementi e decrementi del capitale Concorrono alla formazione del nuovo capitale proprio: come incrementi a) i conferimenti in denaro; b) gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili. come decrementi a) le riduzioni di Patrimonio netto con attribuzione ai soci, a qualsiasi titolo effettuate; b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate; c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende 7. Per quanto concerne i conferimenti in denaro, rilevano non solo quelli tipici destinati ad aumento del capitale sociale ma anche quelli destinati al ripianamento di perdite o contabilizzati a riserva. Il decreto ha chiarito che hanno natura di conferimento in denaro anche: le rinunce incondizionate dei soci al diritto alla restituzione di crediti verso la società; ovvero la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale nominale. L art.5, co.2, lett. a), del provvedimento attuativo ha, inoltre, precisato che non rilevano i conferimenti in denaro relativi ad aumenti di capitale deliberati/sottoscritti entro la chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, ancorché eseguiti successivamente a tale data. Per tali versamenti, infatti, non sussiste l effetto incentivante che dovrebbe derivare dall applicazione dell ACE in quanto la delibera è stata assunta prima del periodo di imposta Per quanto concerne gli accantonamenti a riserva di utili, il decreto attuativo, al comma 5 dell art.5, ha chiarito che costituiscono riserve di utili non disponibili che non rilevano, quindi, come elemento positivo della variazione ACE - le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti, ai sensi dell art.2433 c.c., in quanto derivanti da processi di valutazione nonché quelle formate con utili realmente conseguiti che, per obbligo di legge, non sono distribuibili né utilizzabili ad altri fini (copertura di perdite e aumenti gratuiti di capitale). Ne deriva che restano escluse dall agevolazione, in primis, tutte quelle riserve formate con utili non effettivamente realizzati in quanto derivanti da operazioni di valutazione. 7 In questa sede, ci soffermiamo sull analisi delle variazioni in diminuzione di cui alla lett. a), rinviando l esame delle variazioni negative sub b) e c) ad un successivo approfondimento, atteso che le variazioni in diminuzione per acquisti di partecipazioni e di aziende o rami di aziende costituiscono, nella sostanza, riduzioni virtuali riconducibili nell ambito delle disposizioni più propriamente antielusive. 12

4 Ne sono un esempio: la riserva determinata a fronte di maggiori valori conseguenti alla valutazione effettuata a norma dell art.2426, co.1, n. 4 c.c. (equity method); la riserva di cui all art.2426, n. 8-bis) c.c., derivante da attività e passività in valuta; la riserva per rivalutazioni volontarie; le riserve di cui all art.6 del D.Lgs. n.38/05. Non possono, altresì, fruire del beneficio le riserve non distribuibili né utilizzabili a copertura perdite e aumenti di capitale. È il caso, ad esempio, della riserva per acquisto azioni proprie. Costituiscono, invece, accantonamenti di utili a riserva rilevanti ai fini del beneficio, ad esempio, la riserva legale e le riserve indivisibili effettuate dalle cooperative e loro consorzi ai sensi dell art.12 della L. n.904/77, le riserve in sospensione d imposta di cui all art.42, co.2-quater del D.L. n.78/10 (reti d impresa), a nulla rilevando che l accantonamento a riserva degli utili sia finalizzato all ottenimento di un regime di sospensione ai fini delle imposte sui redditi 8, nonché le riserve statutarie e quelle facoltative. Un importante precisazione contenuta nella relazione al decreto attuativo è quella volta a sancire la rilevanza ai fini ACE, quale elemento positivo della variazione del capitale, delle riserve disponibili divenute tali per effetto della riclassificazione di riserve indisponibili a seguito del venir meno della condizione di indisponibilità, sempreché tali riserve indisponibili si siano formate a decorrere dal periodo d'imposta Ad esempio, una riserva per differenze di cambio formata nel corso del 2011 per un acquisto in valuta diviene riserva rilevante ai fini ACE nel corso del 2012 laddove in tale periodo di imposta sia estinto il debito. Per quanto concerne i decrementi del capitale proprio, rilevano le riduzioni del Patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. Rilevano, quindi: sia la devoluzione di riserve di utili (ad esempio, distribuzione di dividendi ai soci); sia quella di capitale o riserve di capitale (ad esempio, riduzione del Capitale sociale o di voci del patrimonio assimilate al capitale, quali la riserva sovrapprezzo azioni, la riserva per versamenti di denaro a fondo perduto o in conto capitale, la riserva per interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni). Diversamente, non assumono rilevanza come decremento le riduzioni del patrimonio derivanti da perdite poiché per le stesse non si è in presenza di un atto volontario di devoluzione ai soci. Non rilevano, altresì, le distribuzioni dell utile dell esercizio. Momento di rilevanza Per quanto attiene al momento di rilevanza delle variazioni del capitale proprio, gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dalla rinuncia ai crediti dalla data (certa) dell atto di rinuncia; quelli derivanti dall accantonamento di utili rilevano a partire dall inizio dell esercizio in cui le relative riserve sono formate, vale a dire dall inizio dell esercizio nel corso del quale l assemblea delibera di destinare, in tutto o in parte, a riserva l utile di esercizio. I decrementi rilevano, per l intero ammontare, a partire dall inizio dell esercizio in cui si sono verificati. 8 In tal senso, relazione illustrativa al decreto attuativo. 13

5 Limite del Patrimonio netto In ciascun esercizio, la variazione in aumento rilevante ai fini ACE, così come risultante dalla somma di incrementi e decrementi, non può comunque eccedere il Patrimonio netto risultante dal relativo bilancio (incluso l utile di esercizio 9 e con esclusione della riserva per azioni proprie). Come chiarito dalla relazione illustrativa, la funzione limitativa del Patrimonio netto è quella di evitare che si ottenga una variazione agevolabile agli effetti dell ACE che presuppone l esistenza di un patrimonio figurativo non corrispondente all'effettiva entità contabile. Modello Unico 2012 L ACE si applica sin dal periodo d imposta 2011 per gli incrementi di capitale proprio formati nel corso del medesimo periodo. Quindi, le società che, nel corso del 2011, hanno incrementato il capitale proprio possono usufruire dell incentivo già all atto del versamento Ires del giugno L incremento, come detto, può derivare anche semplicemente dal mantenimento nell impresa dell utile relativo al 2010; tale utile, infatti, costituisce incremento del capitale proprio. In Unico 2012, è stato inserito un apposito prospetto per gestire l agevolazione ACE (rigo RS113 di Unico SC 2012). Esempio Si ipotizzi che la società Alfa Spa, nel corso del 2011 abbia: accantonato a riserva l utile conseguito nel 2010 per ; ricevuto versamenti soci in conto capitale in data 1 ottobre 2011 per Tali operazioni determinano un incremento rilevante ai fini ACE per il 2011 ammontante a ( ). Quindi, l Ace spettante per il 2011 = X 3% = 675,60. Supponendo che il Patrimonio netto di Alfa alla data del 31 dicembre 2011 ammonti a e che la stessa società nel 2011 abbia conseguito un reddito di 500, in Unico 2012, la società dovrà compilare il quadro RN e il prospetto del rigo RS113 nel modo seguente L agevolazione per i soggetti Irpef L articolo 8 del decreto attuativo ha stabilito le modalità applicative del beneficio per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria, per natura o per opzione, prevedendo che si assume quale entità agevolabile agli effetti dell ACE il Patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio, incluso l utile di esercizio (al netto dei prelevamenti in conto utili) È da sottolineare come, nelle istruzioni a UNICO 2012-SC, sia erroneamente indicato che dall importo del Patrimonio netto da indicare nel rigo RS113, colonna 5, vada escluso l utile dell esercizio stesso. Il versamento soci di rileva dalla data di esecuzione e, quindi, deve essere ragguagliato secondo la proporzione di 92/

6 Nessuna rilevanza assumono, pertanto, le regole applicative previste per i soggetti Ires; il mancato richiamo di tali regole è frutto di una precisa scelta operata al fine di dare diretta rilevanza all entità contabile del Patrimonio netto, così come esistente alla chiusura dell esercizio. In conseguenza di tale scelta, tutto il Patrimonio netto contabile costituirà la base su cui applicare il rendimento nozionale, non assumendo alcun rilievo che si tratti di capitale di vecchia formazione (vale a dire, risultante dall esercizio 2010) ovvero di nuova formazione, anche derivante da apporti in natura. Rilevano, altresì, tutte le riserve di utile, a nulla influendo le specifiche disposizioni sul punto applicabili alle società di capitali e agli enti commerciali. Si tratta di una scelta dettata anche da esigenze di ordine semplificativo in considerazione dell estrema complessità che sarebbe derivata dall applicazione ai soggetti Irpef di regole analoghe a quelle previste per le società di capitali. È da sottolineare, quindi, che per i soggetti Irpef anche il Patrimonio netto formatosi nel passato è atto a determinare vantaggi fiscali. Nel Patrimonio netto sono comprese tutte le riserve generate nel passato, prima fra tutte la riserva per rivalutazione degli immobili ai sensi del D.L. n.185/08. Il comma 3 dell art.8 del D.M. 14 febbraio 2012 stabilisce che la quota ACE concorre alla formazione del reddito complessivo, ai fini della determinazione dell Irpef, nonché delle detrazioni spettanti. In sostanza, la disposizione rende rilevante la quota ACE ai fini dell'individuazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all art.11 del Tuir. Pertanto, il reddito agevolato, in presenza di altri redditi imponibili, concorre alla formazione del primo scaglione e dei successivi fino a concorrenza del suo intero ammontare. Gli eventuali altri redditi, rispetto a quello agevolato, si aggiungono a quello agevolato ai fini della formazione degli scaglioni successivi. Analogamente, ai fini della determinazione delle detrazioni per carichi di famiglia, da lavoro, per oneri e per canoni di locazione, la quota ACE concorre alla formazione del reddito complessivo, rilevando in tutti i casi in cui la misura di tali detrazioni è correlata all importo di tale reddito. Pertanto, la presenza del beneficio ACE - che in linea teorica potrebbe comportare un beneficio anche in termini di detrazioni spettanti in quanto l ammontare delle stesse diminuisce all aumentare del reddito complessivo - non determina, invece, alcun vantaggio in conseguenza dell'espressa previsione che impone di tenere conto della quota ACE ai fini della determinazione del reddito complessivo. Esempio Si ipotizzi che l impresa individuale del sig. Verdi presenti un Patrimonio netto al 31/12/11 costituito dalle seguenti poste: Conferimento iniziale Riserve di utili Utile esercizio Totale Patrimonio netto Si ipotizzi, per semplicità, che il sig. Verdi disponga unicamente di reddito d impresa pari ad Rendimento nozionale spettante ( x 3%) =

7 La compilazione del quadro RN avverrà come segue indicando nel rigo RN1, colonna 5, la differenza tra il reddito d impresa da quadro RF ( ) e l importo del rendimento utilizzato in abbattimento dello stesso ( 3.146) Per le società di persone, l incremento di capitale proprio, come per le imprese individuali, è pari all intero Patrimonio netto, incluso l utile di esercizio (al netto dei prelevamenti dei soci in conto utili). Una volta calcolata la quota ACE, la stessa riduce il reddito della società di persone che viene poi imputato per trasparenza ai soci; l eventuale eccedenza di quota ACE è attribuita a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili e il socio la può utilizzare a riduzione del reddito d impresa, laddove abbia altre partecipazioni o imprese. Esempio Si ipotizzi che la Gamma Snc presenti un Patrimonio netto al 31/12/11 costituito dalle seguenti poste: Capitale sociale Riserve di utili Utile esercizio Prelevamento soci (50.000) Totale Patrimonio netto Rendimento nozionale spettante ( x 3%) = Si ipotizzi che il reddito, per effetto di alcune riprese in aumento, sia pari ad La compilazione del quadro RF avverrà come segue: Le istruzioni a Unico PF 2012 chiariscono infatti che il reddito complessivo da indicare in colonna 5 del rigo RN1 va va diminuito di quanto indicato nel rigo RS37, colonna

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