Informativa Precontrattuale Servizi di Investimento e Accessori della

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1 IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE: 1. INFORMAZIONI SULL INTERMEDIARIO E I SUOI SERVIZI 2. INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO 3. INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 4. INFORMAZIONI GENERALI IN MATERIA DI INCENTIVI E SUI COSTI E SUGLI ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI 5. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA 6. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI 7. TERMINI DEL CONTRATTO Egregio Signore, Gentile Signora, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, Le forniamo, di seguito, le informazioni necessarie, affinché Lei possa meglio comprendere la natura dei servizi di investimento e dei servizi accessori prestati dalla Banca, il tipo di strumenti finanziari trattati, i rischi che li accompagnano e, di conseguenza, Lei possa assumere le Sue decisioni di investimento con piena consapevolezza. Le informazioni Le vengono ora fornite in formato cartaceo; qualora Lei sia in possesso di un collegamento ad Internet e acconsenta espressamente a tale modalità di comunicazione, tutte le informazioni in tema di servizi di investimento e/o di servizi accessori prestati, nonché di distribuzione di prodotti finanziari di matrice assicurativa, sia generali sia a Lei personalmente indirizzate, avverranno tramite comunicazioni elettroniche. In particolare, per le informazioni non indirizzate a Lei personalmente, Le comunichiamo fin d ora che è attivo il sito internet Le informazioni ivi presenti sono sempre aggiornate e continuamente accessibili, per ogni Sua esigenza. Qualora Lei intenda accedere alla comunicazione in via elettronica delle informazioni a Lei personalmente indirizzate, dovrà fornirci l indirizzo e- mail cui destinarle. La ringraziamo per l attenzione che ci ha dimostrato e rimaniamo a disposizione per ogni Sua esigenza. Distinti saluti Banca di Cesena Credito Cooperativo di Cesena e Ronta Scrl

2 1. INFORMAZIONI SULL INTERMEDIARIO E I SUOI SERVIZI Fornite ai sensi dell art. 29 del Regolamento Intermediari Delibera Consob 16190/07. INFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione sociale: Banca di Cesena - Credito Cooperativo di Cesena e Ronta Forma giuridica: Società Cooperativa a Responsabilità Limitata Sede Legale e Direzione Generale: Cesena, Viale Bovio 76, Cesena (FC) Numero di telefono: Numero di fax: Indirizzo e mail : segreteria@bancadicesena.bcc.it Sito WEB: Codice ABI: Numero di iscrizione all Albo delle Banche: Numero di iscrizione all Albo delle Società Cooperative: A Numero di Repertorio Economico Amministrativo : Codice Fiscale : Iscrizione al Registro delle imprese di Forlì LINGUA NELLA QUALE IL CLIENTE PUO COMUNICARE CON LA BANCA E RICEVERE DOCUMENTI E ALTRE INFORMAZIONI Lingua italiana (ad eccezione dei vocaboli di uso comune, ad esempio: , web, ) o specifici del settore dell intermediazione finanziaria (ad esempio, put, call, index, etc.); nel caso in cui, con riferimento ai servizi di investimento e ai servizi accessori effettuati nonché agli strumenti finanziari trattati pervengano da terzi documenti ed informazioni riguardanti il cliente che siano redatti in altre lingue, la Banca, su richiesta, può fornirne traduzione al cliente in lingua italiana, previo rimborso delle spese allo scopo sostenute. METODI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI FRA LA BANCA E IL CLIENTE I metodi di comunicazione tra la Banca e il cliente possono essere: - di tipo tradizionale (comunicazioni a mezzo supporto cartaceo); - di tipo elettronico (e mail, web). Per quanto riguarda l invio e la ricezione di ordini da parte del cliente, presso gli sportelli Banca, è prevista la forma cartacea. L elenco delle succursali Banca è disponibile in via continuativa sul sito internet Banca. E possibile per il cliente, previo accordo con la Banca, impartire ordini anche via telefono o a mezzo comunicazione elettronica. Previa apposita integrazione contrattuale, il cliente, con l utilizzo di un proprio computer collegato alla rete Internet, potrà usufruire del servizio Trading On Line. La Banca inoltre utilizza, per fornire informativa non indirizzata personalmente al cliente, il proprio sito internet nonché i supporti cartacei disponibili in filiale (fogli di trasparenza, etc.). Per la risoluzione di controversie derivanti dai servizi di investimento prestati, il cliente può rivolgersi all Ufficio Reclami Banca e, in caso di mancato accoglimento del reclamo entro 90 giorni, all Ombudsman-Giurì bancario. Le modalità e i termini di funzionamento delle procedure sono illustrate nel Regolamento Gestione Reclami disponibile presso tutti i locali aperti al pubblico Banca. L indirizzo a cui il cliente può inoltrare i propri reclami, a prescindere dallo sportello presso il quale intrattiene rapporti è il seguente: Ufficio Reclami Banca di Cesena Viale Bovio, CESENA oppure tramite l indirizzo reclami@bancadicesena.bcc.it. AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO ED ACCESSORI E RECAPITO DELL AUTORITÀ COMPETENTE La Banca è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi di investimento e accessori: I servizi di investimento offerti dalla Banca alla propria clientela vengono forniti relativamente alle seguenti tipologie di strumenti finanziari: - quote o azioni di organismi di investimento collettivo quali Fondi comuni di investimento armonizzati, SICAV e ETF; - azioni e altri titoli/diritti rappresentativi del capitale di rischio, o comunque convertibili in capitale di rischio (obbligazioni convertibili); - obbligazioni e Titoli di Stato (titoli di debito); - obbligazioni emesse dalla Banca di Cesena; - pronti contro termine; - obbligazioni strutturate (titoli di debito con componente derivativa); - strumenti finanziari derivati (limitatamente a covered warrant, warrant e certificates); - prodotti finanziari emessi da compagnie di assicurazione (Unit e Index Linked e contratti di capitalizzazione). L elencazione sopra riportata può essere suscettibile di modifiche anche in rapporto alle scelte commerciali che la Banca si riserva di fare. La Banca, nel fornire alla propria clientela strumenti finanziari, altri prodotti finanziari e servizi d investimento, cura, ove possibile, che gli stessi siano in linea con le caratteristiche personali del Cliente o del potenziale Cliente. La Banca desume le caratteristiche di cui sopra, attraverso le risposte fornite dal Cliente al questionario di profilatura clientela proposto dalla Banca al momento dell apertura del rapporto inerente a servizi di investimento. La Banca è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi di investimento: 1.Ricezione e trasmissione ordini Servizio attraverso il quale la Banca riceve gli ordini dei Clienti aventi ad oggetto strumenti finanziari e li trasmette per la loro esecuzione ad un intermediario abilitato alla negoziazione in conto proprio ed all esecuzione di ordini per conto dei clienti. A tal fine la Banca si avvale dell intermediario negoziatore Iccrea Banca Spa Via Lucrezia Romana 41/ ROMA. 2. Collocamento e distribuzione Consiste nell offerta agli investitori di strumenti finanziari e/o servizi di investimento di terzi, sulla base di un accordo preventivo che intercorre tra la Banca e il soggetto che emette, vende od offre gli strumenti stessi. L attività Banca si sostanzia nella messa a disposizione clientela degli strumenti finanziari per i quali abbia ricevuto apposito incarico di collocamento da parte delle società emittenti o di altri intermediari all uopo abilitati. Il servizio può comprendere anche un attività di assistenza al Cliente successiva al collocamento iniziale (c.d. post vendita).

3 A fronte prestazione dei servizi di collocamento la Banca riceve una commissione ad hoc dalle società prodotto ed al fine di assolvere gli obblighi di trasparenza nei confronti clientela, rende trasparente al Cliente il meccanismo retrocessione delle commissioni percepite. 3. Esecuzione di ordini per conto dei clienti mediante negoziazione in conto proprio La negoziazione per conto proprio consiste nell attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari svolta professionalmente e nei confronti del pubblico dalla Banca che si pone in contropartita diretta con il Cliente movimentando il proprio portafoglio titoli. La negoziazione per conto proprio presuppone la titolarità del titolo o del valore mobiliare in capo alla Banca, che in precedenza lo ha acquistato sul mercato finanziario. Nella prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio la Banca comunica al Cliente, all'atto ricezione dell'ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all'assenso dell'investitore. Inoltre la Banca ha l obbligo di valutare l Appropriatezza degli strumenti e/o dei prodotti finanziari negoziati. In particolare la Banca svolge le seguenti attività di negoziazione per conto proprio: - Negoziazione obbligazioni emesse da Banca di Cesena - Negoziazione Pronti Contro termine non negoziati su mercati regolamentati 4. Consulenza in materia di investimenti L attività di consulenza in materia di investimenti se sottoscritta dal Cliente - si sostanzia nella prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, fornite per iscritto e riguardanti una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La prestazione del servizio presuppone una valutazione di adeguatezza dell operazione raccomandata rispetto al cliente, effettuata ai sensi dell art. 40 del Regolamento Consob 16190/2007. In caso di inadeguatezza la Banca avverte espressamente di tale circostanza il Cliente, il quale dopo aver dato atto dell avvertenza ricevuta qualora ritenga di dare comunque corso all operazione potrà procedere di sua iniziativa. In questo caso l operazione sarà soggetta alla sola valutazione di appropriatezza (ex art. 41 e 42 del Regolamento Consob 16190/2007). A tal fine la Banca acquisisce dal cliente le informazioni necessarie individuate nell art. 39 dello stesso Regolamento; ove non ottenga dette informazioni, si astiene dallo svolgimento del servizio. Il cliente che abbia fornito le informazioni di cui al comma precedente, si impegna a segnalarne, ad ogni richiesta di consulenza, modifiche e aggiornamenti significativi. Il servizio di consulenza in materia di investimenti è predisposto e prestato avendo riguardo sia alle caratteristiche del cliente e delle richieste dallo stesso avanzate, sia a quelle dell operazione e dello strumento finanziario consigliato. La Banca è libera di svolgere o meno il servizio richiesto, motivando in caso di diniego la sua decisione. Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato dalla Banca presso i propri sportelli, a titolo gratuito, esclusivamente in connessione con i seguenti servizi di investimento / strumenti finanziari: ricezione ordini di acquisto o sottoscrizione di titoli emessi dallo Stato Italiano; ricezione ordini di acquisto o sottoscrizione di obbligazioni di propria emissione; ricezione ordini di acquisto per operazioni pronti/termine di propria emissione; sottoscrizione di OICR, SICAV e obbligazioni bancarie emesse da società con le quali la Banca ha stabile accordo di collocamento. La Banca è inoltre autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi accessori: 5. Custodia ed amministrazione di strumenti finanziari e servizi connessi Consiste nella custodia e/o amministrazione, per conto del Cliente, di strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La Banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, ne cura il rinnovo e provvede all'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del Cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la Banca, su autorizzazione del Cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati. 6. Concessione di finanziamenti Consiste nella concessione di finanziamenti al Cliente per consentirgli di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari, nelle quali interviene, in qualità di intermediario, il soggetto che concede il finanziamento. 7. Intermediazione di cambi Consiste nell'attività di negoziazione di una valuta contro un'altra, a pronti o a termine, finalizzata all esecuzione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari. 8. Locazione di cassette di sicurezza Consiste in un contratto di locazione mediante il quale la Banca mette a disposizione del Cliente un contenitore (c.d. cassetta di sicurezza ), del quale la Banca stessa garantisce l integrità, collocato in appositi locali dotati di chiusure ermetiche e/o di dispositivi di allarme, nel quale il Cliente può introdurre, in modo riservato e senza che la Banca ne sia a conoscenza, valori ed oggetti vari (gioielli, valori, documenti importanti, etc.). Il Cliente può effettuare depositi, ritiri o semplici controlli dei beni riposti nella cassetta secondo le modalità contrattualmente pattuite. L Autorità competente che ha concesso tali autorizzazioni è: BANCA D ITALIA Via Nazionale ROMA, Tel. 06/ @bancaditalia.it (sito internet AUTORIZZAZIONE ALLA INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RECAPITO DELL AUTORITÀ COMPETENTE La Banca è autorizzata alla prestazione di intermediazione assicurativa, iscritta al RUI al numero: D L Autorità competente che ha concesso tale autorizzazione è: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale, Roma, Tel. 06/ scrivi@ivass.it. INDICAZIONE SULL UTILIZZO DI PROMOTORI FINANZIARI DA PARTE DELLA BANCA La Banca NON fornisce i propri servizi a mezzo di promotori finanziari. NATURA, FREQUENZA E DATE DELLA DOCUMENTAZIONE CHE LA BANCA FORNISCE ALL INVESTITORE Per i servizi di esecuzione ordini, ricezione e trasmissione ordini, collocamento (ivi compresa l offerta fuori sede) la Banca fornisce all investitore la seguente documentazione a rendiconto dell attività svolta. - all atto ricezione di un ordine allo sportello, rilascia al cliente un attestazione contenente, tra l altro, oltre ai dati identificativi dell ordine stesso, le eventuali avvertenze Banca al cliente in materia di non appropriatezza dell operazione cui si riferisce l ordine; - quanto prima, e al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell ordine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell intermediario cui è stato trasmesso, dell esecuzione dell ordine, invia al cliente un avviso di

4 conferma scritto contenente le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell operazione eseguita quali, tra l altro, giorno e orario di esecuzione, tipologia dell ordine, identificativo sede di esecuzione, quantitativo, prezzo unitario, somma totale delle commissioni e spese; nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporta il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, di norma il giorno successivo a quello conclusione dell'operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi; nel caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio, le informazioni sono fornite direttamente dalle SGR o dalle SICAV secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse; - a richiesta del cliente, fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine; - nel caso di operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, comunica, entro la fine del giorno nel quale la soglia è superata (o del giorno successivo, se il superamento avviene in un giorno non lavorativo) eventuali perdite che superino la soglia predeterminata convenuta in contratto. In proposito si sottolinea comunque che la Banca limita la propria prestazione dei servizi finanziari a quegli strumenti finanziari che non rivestono tali caratteristiche; - invia al cliente, quanto meno una volta all anno, un rendiconto degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca contenente le informazioni concernenti gli strumenti finanziari stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto. SISTEMI DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI E SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, previsto dall articolo 62, comma 1, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 (sito web del Fondo Tale Fondo indennizza i crediti derivanti dalla prestazione di servizi di investimento nei confronti degli intermediari, entro il limite massimo complessivo di ECU [tasso di conversione: ECU/EURO = 1), nel caso di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo degli stessi. La Banca aderisce al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (sito web del Fondo Tale Fondo, alle condizioni previste, rimborsa i depositanti fino alla somma di Euro ,00 per ciascun depositante. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE In conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva 2004/39/CE (c.d. MiFID), la Banca è tenuta a mantenere ed applicare soluzioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti. A tal fine, la Banca applica e mantiene una politica aziendale di gestione di tali conflittualità adeguata alle dimensioni e all organizzazione Banca stessa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell attività svolta. La Banca fornisce, qui di seguito, una sintesi propria politica di gestione dei conflitti di interesse; tuttavia la Banca mette a disposizione maggiori dettagli ai clienti che ne facciano apposita richiesta. La Banca prioritariamente ha: - individuato, con riferimento ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa incidere negativamente sugli interessi di uno o più clienti; - definito efficaci procedure da seguire e idonee misure organizzative da adottare per gestire tali conflitti; - stabilito un idoneo sistema di registrazione dei conflitti di interessi. La politica di gestione dei conflitti di interesse non tratta le situazioni di conflitto caso per caso, ma definisce le misure che possono essere adottate al fine di gestire correttamente tali situazioni. Tali misure sono definite in coordinamento ed a integrazione sia di altre norme emanate nell ambito Banca in ottemperanza sia alla normativa concernente la prestazione dei servizi di investimento e/o accessori, sia di altre disposizioni di carattere generale (in via esemplificativa: le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro, delle procedure interne ed in particolare del Codice interno di autodisciplina). L articolo 24 del Regolamento Congiunto Banca d Italia Consob indica i criteri minimi che gli intermediari devono considerare per identificare la presenza di possibili conflitti di interesse fra la Banca o un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo (diretto o indiretto). Per quanto concerne l individuazione di soggetti rilevanti, tenuta presente la natura giuridica Banca (assenza di azionisti esercitanti un controllo diretto od indiretto) e la struttura organizzativa (assenza di promotori), sono individuati come tali: - i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale; - i dirigenti (compreso il Direttore Generale) e tutti i dipendenti che partecipano alla prestazione dei servizi di investimento ed accessori. In via generale le situazioni di conflitto di interesse rappresentano quelle circostanze nelle quali, al momento prestazione di servizi di investimento e accessori, o di una combinazione di essi, l interesse dell investitore potrebbe essere danneggiato a vantaggio dell impresa di investimento stessa, di soggetti rilevanti o collegati a questa, o a vantaggio di un altro cliente. Tipologie di conflitti di interesse Le principali circostanze che possono dar luogo a possibili conflitti d interesse sono state individuate nelle seguenti fattispecie operative: - esecuzione di ordini per conto dei clienti mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari di propria emissione; - consulenza in materia di investimenti su strumenti finanziari di propria emissione; - collocamento di strumenti finanziari di propria emissione ( obbligazioni); - collocamento e distribuzione di strumenti e prodotti finanziari, anche assicurativi, su mandato di società terze, quando prevedano incentivi diversi dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per il servizio; La Banca, all interno delle fattispecie operative sopra elencate, ha individuato i potenziali conflitti che possono sorgere nello svolgimento dei servizi di investimento, la cui presenza può danneggiare gli interessi dei clienti. Le principali macrocategorie di conflitti di interesse analizzate sono: - conflitti di interesse insiti nel servizio di investimento medesimo. In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che potrebbero derivare da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l interesse di un cliente a discapito di un altro. - conflitti di interesse connessi alla erogazione contestuale di due servizi di investimento. In tale categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che possono derivare dall erogazione contestuale di due servizi di investimento a cura medesima unità organizzativa, generando nella Banca interessi diversi rispetto a quelli del cliente. - conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti. In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato (ad es. collocamento a fermo di strumenti finanziari) ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dalla Banca.

5 - conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari emessi dalla Banca o da soggetti terzi che pagano incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto. - conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori aventi ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente, con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari. Gestione dei conflitti di interesse Le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate dalla Banca possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: - soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti (ad esempio: amministratori e dipendenti). A tal fine sono previste apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato: - soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti; - soluzioni volte alla eliminazione di ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse; - misure volte ad eliminare o limitare l esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento; - misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse (misure elaborate alla luce delle dimensioni Banca e relativa onerosità). La Banca applica tali misure sui conflitti di interesse attraverso l adozione di un efficace modello operativo, una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità e la disposizione di mirate regole di condotta. In particolare: - la Banca ha adottato un modello organizzativo che prevede un adeguata separatezza organizzativa fra la fase gestionale e la fase amministrativa; - la Banca si è dotata di un Codice di autodisciplina che dispone, per i soggetti rilevanti sopra definiti, obblighi di riservatezza e limiti quali-quantitativi alle operazioni personali di investimento; - la struttura organizzativa adottata prevede inoltre la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e l opportuna separatezza funzionale delle attività ritenute incompatibili ai fini prevenzione del conflitto di interesse; - le misure di separatezza organizzativa prevedono, inoltre, l assegnazione di una responsabilità diretta dei soggetti preposti allo svolgimento delle attività sensibili sopra identificate; ciascuno di tali soggetti sarà responsabile anche dell osservanza presente policy; - il servizio di negoziazione in conto proprio non rappresenta il core business Banca, ma si pone come supporto a specifiche esigenze clientela (in particolare, quelle di liquidabilità degli strumenti medesimi). - le procedure operative utilizzate nell ambito Banca garantiscono la sicurezza fisica di tutti i dati. L accesso al sistema informatico e agli archivi Banca è strutturato attraverso un accurata configurazione dei livelli di accesso concessi tramite specifiche autorizzazioni. Ciò garantisce un adeguata riservatezza, sicurezza e settorializzazione dei dati e delle funzionalità operative disponibili. Le informazioni alla clientela in merito ai conflitti di interesse Il sorgere di circostanze che dovessero inficiare l efficacia delle misure oggetto del presente documento, oltre ad esser motivo di possibile rivisitazione policy, sarà oggetto dell apposita procedura di comunicazione prevista ai sensi dell art. 26 del Regolamento congiunto Banca d Italia Consob. Qualora le disposizioni adottate per gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informerà chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, natura e delle fonti di tali conflitti di interesse affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati. 2. INFORMAZIONI SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA Fornite ai sensi dell art. 30 del Regolamento Intermediari Delibera Consob 16190/07. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari dei singoli Clienti detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello Banca e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. Le somme di denaro detenute dalla Banca seguono la disciplina del deposito bancario e pertanto, ai sensi dell'art Cod.Civ., la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del Cliente depositante di richiederne la restituzione. I premi eventualmente pagati dal contraente alla Banca, con riferimento ai prodotti assicurativi finanziari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione eventualmente regolate per il tramite Banca costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio Banca. Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze contabili, suddivise per ciascun Cliente, degli strumenti finanziari e del denaro detenuti dalla Banca per conto clientela. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Sub deposito dei titoli dematerializzati La Banca è autorizzata a sub-depositare, anche a mezzo di ICCREA Banca S.p.A., quale soggetto abilitato all attività di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi, gli strumenti finanziari presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato. Resta ferma la responsabilità Banca, conformemente alla legislazione vigente, per gli strumenti finanziari detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto omnibus intestato alla Banca, in cui sono immessi gli strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti. Il cliente prende atto dei rischi che ne derivano.

6 La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari dei clienti detenuti. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal sub depositario indicato. La Banca si obbliga a rendere nota l eventuale modifica del sub-depositario mediante apposita comunicazione o nell ambito rendicontazione periodicamente fornita al cliente. In relazione ai titoli sub depositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli stessa specie di quelli sub depositati, tramite i sub depositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell organismo di deposito centralizzato. Il Regolamento dei servizi dell organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del Cliente. Informazioni su privilegi e diritti Il contratto quadro relativo ai servizi di investimento prevede che: - se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine di 3 giorni dal ricevimento lettera; - se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3, 2761, commi 3 e 4 c. c., realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei titoli depositati; - la Banca si soddisfa sul ricavato netto vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente; - se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni. Compensazione legale e volontaria Le condizioni generali che regolano i rapporti tra Banca/cliente prevedono la compensazione legale e volontaria tra le parti, nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate Banca stessa. 3. INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI Fornite ai sensi dell art. 31 del Regolamento Intermediari Delibera Consob 16190/07. TIPOLOGIE DI STRUMENTI E PRODOTTI FINANZIARI TRATTATI La Banca, nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, nonché di distribuzione di prodotti finanziari di matrice assicurativa, esegue operazioni aventi per oggetto: - quote o azioni di organismi di investimento collettivo quali Fondi comuni di investimento armonizzati, SICAV e ETF; - azioni e altri titoli/diritti rappresentativi del capitale di rischio, o comunque convertibili in capitale di rischio (obbligazioni convertibili); - obbligazioni e Titoli di Stato (titoli di debito); - obbligazioni emesse dalla Banca di Cesena; - pronti contro termine; - obbligazioni strutturate (titoli di debito con componente derivativa); - strumenti finanziari derivati (limitatamente a covered warrant, warrant e certificates); - prodotti finanziari emessi da compagnie di assicurazione (Unit e Index Linked e contratti di capitalizzazione). Pur nella consapevolezza che la Banca ha deciso di non consentire alcuna operatività sugli strumenti finanziari derivati ritenuti a più elevata rischiosità (opzioni, futures, ecc.) limitandosi alla trasmissione di ordini relativi a Warrant Covered Warrant Certificates, di seguito si forniscono alcune informazioni di base relative ai rischi degli investimenti in tutti i principali strumenti finanziari. Ulteriori e dettagliate informazioni sulla natura e sui rischi delle operazioni e di specifici strumenti finanziari di esse oggetto, necessarie per consentire al cliente di assumere decisioni di investimento informate e consapevoli, sono fornite all investitore al momento richiesta di conferire l ordine ad operare su strumenti e prodotti finanziari. Qualora gli strumenti siano oggetto di offerta al pubblico, ai sensi degli artt. 94 e ss.gg. del D. Lgs. 58/1998, la Banca mette a disposizione il prospetto informativo, predisposto ai sensi di legge. AVVERTENZE GENERALI Raccomandazione di informarsi sui rischi e la natura dell operazione Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L investitore deve concludere un operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l investitore e l intermediario devono valutare se l investimento è adeguato per l investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi di investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest ultimo. Descrizione delle caratteristiche e rischi dei titoli di capitale e dei titoli di debito L acquirente di titoli di capitale diviene socio società emittente e quindi partecipa interamente al rischio economico società medesima. Ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l assemblea degli azionisti eventualmente deciderà di distribuire. L acquirente di titoli di debito diviene finanziatore società o dell ente emittente, e quindi ha diritto a percepire gli interessi previsti dal regolamento di emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale. A parità di condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante è più strettamente legato all andamento economico società emittente. Il detentore di titoli di debito rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto società emittente. In caso di fallimento società emittente: - i detentori di titoli di debito potranno partecipare con gli altri creditori alla suddivisione degli eventuali proventi derivanti dal realizzo delle attività societarie

7 - i detentori di titoli di capitale solo in casi eccezionali potranno vedersi restituire di quanto investito Le obbligazioni convertibili sono strumenti finanziari che hanno natura intermedia fra i titoli di capitale e i titoli di debito. Questi strumenti offrono all investitore di restare creditore società emittente e di convertire, in tutto o in parte, in determinato arco temporale e in base ad un rapporto di cambio prefissato, le obbligazioni in azioni società emittente (conversione diretta) o di altra società (conversione indiretta), diventando socio delle stesse e assumendo i rischi tipici di un investimento in titoli di capitale. Fino a quando il cliente mantiene lo stato di creditore, subisce il rischio riduzione del diritto di conversione in caso di andamento negativo società di cui può diventare azionista. Il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito accompagnati da un altro strumento finanziario (warrant), che conferisce la facoltà di ottenere un certa quantità di titoli (di capitale o di debito) dell emittente o di una società (collegata o non collegata), ad una data scadenza e in un arco di tempo prefissato, contro pagamento di una somma di denaro. Il warrant diversamente dal diritto di conversione può essere diviso dall obbligazione e negoziato separatamente da essa. Il sottoscrittore di tale tipo di titolo corre il rischio di vedere diminuire il valore del warrant, in caso di andamento negativo del titolo che il cliente può acquistare mediante l opzione che gli è stata concessa Il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito con una componente derivativa (titoli strutturati). Tali titoli sono particolarmente rischiosi per l investitore in quanto il valore degli stessi è legato all andamento dell attività sottostante (azioni, tassi di interesse, cambi, indici di mercato, etc.). LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI Per poter valutare il rischio derivante da un investimento nei predetti strumenti finanziari, è necessario tenere presente i seguenti elementi: - variabilità del prezzo di strumento finanziario (c.d. volatilità ) - liquidità - divisa di denominazione - altri fattori fonte di rischi generali - effetto leva Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda sua natura. 1) Variabilità del prezzo 1.1) titoli di capitale e titoli di debito. Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale ( i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che: a) acquistando titoli di capitale si diviene soci società emittente, partecipando per intero al rischio economico medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l assemblea dei soci deciderà di distribuire. L assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo; b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori società o degli enti che li hanno emessi e si ha il diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato. A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all andamento economico società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario società emittente. Inoltre, in caso di fallimento società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito. 1.2) Rischio specifico e rischio generico. Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso. 1.3) Il rischio emittente. Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell emittente tanto maggiore è il tasso d interesse che l emittente dovrà corrispondere all investitore. Per valutare la congruità del tasso d interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza. 1.4) Il rischio d interesse. Con riferimento ai titoli di debito, l investitore deve tenere presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall investitore fino alla scadenza. Qualora l investitore avesse necessità di smobilizzare l investimento prima scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di

8 interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all anno; l aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. E dunque importante per l investitore, al fine di valutare l adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l investimento. 1.5) L effetto diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo. Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d investimento e Società d investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico ( maggiorato o diminuito delle commissioni previste) quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono di investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti. 2) La liquidità La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi. 3) La divisa Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l investitore, tipicamente l'euro per l investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l investimento. L investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell investimento. 4) Gli altri fattori fonte di rischi generali 4.1) Denaro e valori depositati. L investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato. 4.2) Commissioni ed altri oneri. Prima di avviare l operatività, l investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d intermediazione. L investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite. 4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni. Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni. 4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni. Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere. 4.5) Sistemi elettronici di negoziazione. I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione gridati. Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all hardware o al software dei sistemi medesimi. 4.6) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati. Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L intermediario a cui si rivolge l investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

9 Per questi motivi, tali operazioni comportano l assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti. PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in prodotti finanziari-assicurativi è necessario tenere presente che essi differiscono in base al sottostante collegato al prodotto; si possono infatti distinguere tre tipologie di prodotti finanziari-assicurativi: - unit linked, collegati a fondi interni assicurativi/oicr; - index linked, collegati ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici oppure ad un paniere di titoli solitamente azionari; - prodotti di capitalizzazione, generalmente collegati ad una gestione interna separata. Il grado di rischiosità del prodotto finanziario-assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione dei rischi per ciascuna tipologia di prodotto finanziario-assicurativo. 1) Prodotti finanziari-assicurativi di tipo unit linked Questi prodotti prevedono l acquisizione, tramite i premi versati dall Investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/oicr e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse; il valore quota di un fondo interno/oicr risente a sua volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito dall Investitore-contraente. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall investimento del patrimonio del fondo interno/oicr in strumenti finanziari occorre considerare gli elementi di seguito indicati. - La variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l investimento in fondi interni assicurativi/oicr permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi assicurativi /OICR. - L eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno /OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell investimento; infatti, nel caso in cui il fondo interno/oicr sia classificato come protetto e/o garantito, i rischi a carico dell investitore-contraente legati alla variabilità di prezzo in senso negativo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantisce un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito). - La liquidità del fondo interno/oicr, che in generale è maggiore dei singoli strumenti finanziari nei quali lo stesso è investito. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato periodicamente, tale valore è pubblicato su quotidiani nazionali e la liquidazione delle somme richieste dall investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato di regola giornalmente ed è pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dall Investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione. - La divisa nella quale è denominato il fondo interno/oicr, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati. Comunque, anche nel caso in cui il fondo interno/oicr sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno/oicr investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall Euro. - L utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno/oicr. Alcuni fondi, infatti, prevedono l utilizzo degli strumenti derivati nella gestione del portafoglio; l utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso leva. I fondi interni/oicr possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto normativa IVASS. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso. L utilizzo degli strumenti derivati è permesso solo se finalizzato i) alla copertura dei rischi, ii) ad una più efficiente gestione del portafoglio. - L investimento in strumenti finanziari-assicurativi emessi in paesi in via di sviluppo, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati. Alcuni fondi prevedono delle operazioni sui mercati emergenti che espongono l'investitore-contraente a rischi aggiuntivi, connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono inoltre da tenere presenti i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti. 2) Prodotti finanziari-assicurativi di tipo index linked I prodotti index linked hanno la caratteristica di avere le somme dovute dall Impresa di Assicurazione direttamente collegate al valore di un parametro di riferimento. Pertanto, l investitore-contraente assume il rischio connesso all andamento di tale parametro di riferimento. Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked comporta per l investitorecontraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario. Spesso le index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio legato alla variabilità di prezzo a carico dell investitore-contraente si concretizza solo nel corso durata dell investimento e non a scadenza. Le index linked potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle unit linked, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo potrebbe non esprimere un prezzo attendibile a causa ridotta frequenza degli scambi o dell irrilevanza dei volumi trattati. 3) Prodotti finanziari-assicurativi di capitalizzazione I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per l investitore-contraente laddove siano collegati ad una gestione separata. Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked o per le index linked. PRONTI CONTRO TERMINE (PCT) L operazione di PCT si realizza attraverso l acquisto da parte del Cliente, ad una certa data (a pronti), di strumenti finanziari di proprietà Banca (sottostante); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (a termine), i medesimi strumenti finanziari. Il

10 Cliente e la Banca concordano preventivamente un rendimento predeterminato (Tasso PCT concordato) svincolato dall andamento dell attività finanziaria sottostante, talché la differenza tra il controvalore pagato a pronti e quello incassato a termine corrisponde agli interessi maturati in ragione del tasso concordato. Il rischio dipende dal rating Banca, cioè dalla valutazione dell affidabilità di chi emette l operazione di pronti contro termine. OBBLIGAZIONI STRUTTURATE (TITOLI DI DEBITO CON COMPONENTE DERIVATIVA) I titoli strutturati sono titoli di debito costituiti da una obbligazione e da una o più componenti definite derivative, cioè contratti di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari (come indici, azioni, valute ). Tali titoli differiscono dai normali titoli di debito nelle modalità di calcolo del rendimento, sia esso previsto nella forma di pagamenti periodici (c.d. cedole ) che in quella di pagamento unico a scadenza ( rendimento a scadenza ). I titoli strutturati, infatti, potrebbero presentare un duplice rendimento, ossia quello derivante dalla parte fissa e quello derivante dalla parte variabile. Il rendimento dovuto alla parte fissa è spesso pari a zero (o comunque più basso dei tassi applicati sul mercato dei capitali), garantendo all investitore il solo rimborso del capitale inizialmente investito o, in alcuni casi, un rendimento minimo garantito a prescindere dall andamento variabile collegata al titolo stesso. Il rendimento variabile può essere strutturato anche in forme molto complesse, ed è collegato o all andamento di uno strumento/indice finanziario sottostante (ad es. un paniere di azioni, un indice azionario o un paniere di fondi), oppure al verificarsi di un determinato evento collegato allo strumento/indice finanziario sottostante (ad es. il superamento di un dato valore di un indice azionario o di una valuta, piuttosto che la differenza tra due tassi di interesse). I titoli strutturati presentano comunque tutte le caratteristiche e i rischi propri di un titolo di debito, come dettagliato nel presente capitolo ai paragrafi da 1.1) a.1.4). Durante la vita del titolo, le oscillazioni del prezzo possono essere maggiori rispetto ai titoli di debito non strutturati, con rischi di perdite accentuate in caso di smobilizzo prima scadenza. A scadenza, il rischio principale è rappresentato dal rendimento che può essere superiore ma anche inferiore rispetto ai c.d. titoli plain vanilla. In generale, le obbligazioni strutturate sono strumenti complessi e necessitano di una completa comprensione del loro funzionamento. LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell investitore è ostacolato dalla loro complessità. E quindi necessario che l investitore concluda un operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati. 1) I futures 1.1) L effetto leva Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto effetto di leva. Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l intermediario; tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l investitore debitore di ogni altra passività prodottasi. 1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio. Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l esecuzione di tali ordini. Anche strategie d investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le proposte combinate standard potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni lunghe o corte. 2) Opzioni Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare ( put e call). 2.1) L acquisto di un opzione L acquisto di un opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l investitore avrà perso l intera somma utilizzata per l acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell acquisto di un opzione, l investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo americano, esercitarla prima scadenza. L esercizio dell opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l acquisto o la consegna dell attività sottostante. Se l opzione ha per oggetto contratti futures, l esercizio medesima determinerà l assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un opzione relativa ad un attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l opzione ( deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l esercizio dell opzione diventi profittevole è remota. 2.2) La vendita di un opzione. La vendita di un opzione comporta in generale l assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l opzione venduta è di tipo americano, il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l attività sottostante. Nel caso l opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l adeguamento dei margini di garanzia. L esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante ( titoli, indici o altre) corrispondente a quella con riferimento alla quale l opzione è stata venduta. 3) Warrant

11 Strumento finanziario che conferisce ai detentori la facoltà di sottoscrivere, acquistare o vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di azioni a condizioni prestabilite o da stabilire secondo criteri prefissati. Pur essendo sempre collegato ad una operazione principale, il warrant può avere vita autonoma ed un suo mercato se il regolamento di emissione lo prevede o lo ritiene implicitamente ammissibile. Il prezzo del warrant sul mercato secondario è essenzialmente funzione dei seguenti parametri: - prezzo di esercizio e quotazione di mercato dell azione di compendio; - periodo o periodi previsti per l esercizio facoltà; - aspettative sull andamento Borsa e dell azione di compendio in particolare. - il Warrant può produrre guadagni o perdite per l investitore a seconda dell andamento quotazione dell azione di compendio; - le perdite sono tanto più elevate quanto più la quotazione delle azioni di compendio si avvicina al prezzo di esercizio, sino a giungere alla perdita totale del capitale investito in warrant qualora la quotazione dell azione di compendio risultasse inferiore al prezzo di esercizio nel caso di warrant per sottoscrivere/acquistare, o superiore al prezzo di esercizio nel caso di warrant per vendere. 4) Covered warrant Strumento finanziario che conferisce la facoltà di acquistare (call covered warrant) o vendere (put covered warrant), alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo dell attività sottostante ad un prezzo prestabilito ovvero di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra prezzo di liquidazione dell attività sottostante e il prezzo di esercizio (per un call covered warrant) o come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell attività sottostante (per un put covered warrant). Le principali differenze dei covered warrant rispetto ai warrant tradizionali sono le seguenti: - possono avere per oggetto un indice o un titolo azionario, un tasso di interesse, un rapporto di cambio; - se riferiti ad attività sottostanti costituite da azioni o da titoli di Stato devono essere emessi da soggetti diversi e indipendenti dagli emittenti le attività sottostanti; - possono essere esercitati in qualsiasi momento entro la data di scadenza e non in periodi ben circoscritti come avviene di solito per i warrant; - normalmente non si giunge alla consegna dell attività sottostante ma viene liquidato il differenziale monetario. - rispetto alle opzioni la principale differenza consiste nel fatto che i covered warrant sono opzioni materializzate sotto forma di titoli negoziabili, cioè contrattabili sul mercato fino alla scadenza. - la variabilità del prezzo e la conseguente possibilità di produrre guadagni o perdite per l investitore è analoga a quella sopra descritta per i warrant. 5) Certificates Strumenti finanziari derivati cartolarizzati, diversi dai covered warrant,che replicano l andamento di una attività sottostante. I certificates possono prevedere condizioni risolutive o la modifica delle caratteristiche contrattuali originarie al raggiungimento di determinati livelli di prezzo dell attività sottostante. La variabilità del prezzo e la conseguente possibilità di produrre guadagni o perdite per l investitore è analoga a quella sopra descritta per i warrant. 6) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures ed opzioni. Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati, l investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi. 6.1) Termini e condizioni contrattuali. L investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell organo di vigilanza del mercato o clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti. 6.2) Sospensione o limitazione degli scambi e relazione tra i prezzi. Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers). possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l opzione non lo fosse. L assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività valorizzazione del contratto derivato. 6.3) Rischio di cambio I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

12 7) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps. Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L intermediario a cui si rivolge l investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazione, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti. 7.1) I contratti di swaps. I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l investitore può essere chiamato dall intermediario a versare margini di garanzia anche prima data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l investitore deve informarsi solidità stessa e accertarsi che l intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie. 4. INFORMAZIONI IN MATERIA DI INCENTIVI E SUI COSTI E SUGLI ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI Fornite ai sensi dell art. 32 del Regolamento Intermediari Delibera Consob 16190/07. Le disposizioni in materia di incentivi è disciplinata dall art. 26 Direttiva 2006/73/CE, dal CESR The Committee of European Securities Regulators (Inducements under MiFID Recommendations, May 2007) nonché dall art. 6 del Testo Unico Finanza e dagli artt. 52 del Regolamento Consob n /07 in materia di Intermediari ed è finalizzata a garantire che le imprese di investimento operino in modo equo, professionale ed onesto, e adempiano alle regole imposte per le diverse fattispecie di remunerazioni ricevute e/o corrisposte in relazione alla prestazione dei servizi resi ai clienti. Tipologie di Incentivi In base alle tipologie di Incentivi identificate dalla normativa citata e all analisi effettuata dalla Banca sulle principali tipologie di incentivi dalla stessa percepiti o pagati in relazione ai servizi prestati nei confronti clientela, la Banca: percepisce compensi o commissioni oppure riceve prestazioni non monetarie esclusivamente nelle seguenti ipotesi: - (art. 52 lettera a) percepisce compensi, commissioni pagati da un cliente o da chi agisca per conto di questi; - (art. 52 lettera b) percepisce compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: o o l esistenza, la natura e l importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al cliente in modo completo, accurato e comprensibile, prima prestazione del servizio di investimento o accessorio; il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e non deve ostacolare l adempimento da parte Banca dell obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente; - (art.52 lettera c) paga compensi o commissioni che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine (ad es.: i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, o le spese legali) e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere Banca di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti. La Banca percepisce/ paga tali incentivi in quanto ciò le permette di accrescere la qualità dei servizi prestati al cliente attraverso: - l ampliamento gamma dei prodotti e dei servizi in relazione alle esigenze clientela; - un costante aggiornamento professionale dei suoi dipendenti mediante l erogazione di corsi di formazione interni ed esterni; - una concreta attività di assistenza e supporto nella fase post vendita. La Banca ha verificato, anche mediante i test di ammissibilità previsti dalle norme, la legittimità degli incentivi percepiti o pagati e si è dotata di un sistema di monitoraggio atto a garantire il permanere del requisito di legittimità e a comunicare tempestivamente al Cliente, ove normativamente previsto, ogni modifica apportata all assetto commissionale. Nella tabella e nei paragrafi che seguono vengono evidenziati i valori massimi praticati alla clientela quali costi o oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento o accessori (negoziazione, collocamento, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini concernenti strumenti finanziari, consulenza e custodia e amministrazione). Il Cliente e la Banca potranno concordare condizioni economiche più favorevoli per il Cliente, tali condizioni verranno riportate in dettaglio nella sezione Condizioni economiche - Remunerazioni spettanti alla Banca in relazione ai servizi prestati parte integrante e sostanziale del CONTRATTO PER I SERVIZI DI INVESTIMENTO E DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI. Non sono indicati i valori dei corrispettivi totali che i clienti devono pagare in relazione a ogni strumento finanziario, tuttavia le voci di costo descritte costituiscono una base di calcolo completa che consente una agevole verifica dei corrispettivi esatti. Le commissioni, i costi e gli oneri accessori dovuti possono essere pagati dal Cliente mediante addebito su conto corrente bancario acceso presso la Banca

13 CATEGORIA STRUMENTO FINANZIARIO Informativa Precontrattuale Commissioni percentuali (%) CONDIZIONI MASSIME APPLICABILI Commissioni minime (Euro) Spese ineseguito e revoca (Euro) ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI MEDIANTE NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO, PRONTI / TERMINE Spese di regolamento (Euro) Obbligazioni emesse dalla Banca - 10,00 Pronti contro termine - 32,00 RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI AZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI - Titoli azionari e relativi diritti di opzione, covered warrants, certificates, obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant ed ETF negoziati unicamente o prevalentemente sui mercati regolamentati italiani e sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da Borsa Italiana SpA ed EuroTlx - Titoli azionari nazionali non quotati - Titoli azionari e relativi diritti di opzione, covered warrants, certificates, obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant ed ETF negoziati unicamente o prevalentemente sui mercati regolamentati non nazionali 0,70 0,70 0,90 20,00 20,00 100,00 5,00 (ineseguito) 5,00 (revoca) 5,00(r) 5,00 10,00 10,00 10,00 OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO - Titoli di stato ed obbligazioni negoziati unicamente o prevalentemente sui mercati regolamentati (MOT ed EuroMOT) o sui sistemi multilaterali di negoziazione (ExtraMOT) gestiti da Borsa Italiana SpA 0,50 15,00 5,00 (ineseguito) 5,00 (revoca) 10,00 - Titoli di stato ed obbligazioni non negoziati sui mercati regolamentati italiani 0,70 15,00 5,00 10,00 COLLOCAMENTO Sottoscrizione BOT in sede d asta, con durata residua - fino a 80 giorni - tra 81 e 140 giorni - tra 141 e 270 giorni - oltre 270 giorni 0,03 0,05 0,10 0,15 Sottoscrizione altri titoli di Stato Italiani 0,00 - CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI La Banca presta gratuitamente il servizio di Consulenza in materia di investimenti ai sensi di quanto previsto dagli art. 17, 18, 19 del CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO, PER IL DEPOSITO TITOLI, PER LA VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DALLA BANCA E PER LE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE. Legenda - Ove non diversamente specificati i valori sono indicati in EURO - Nella colonna Categoria strumento finanziario, si evidenziano gli strumenti finanziari trattati dalla Banca, nell ambito prestazione di servizi di investimento e/o accessori. - Nella colonna Commissioni e spese applicate dalla Banca si evidenziano le componenti di costo applicate dalla Banca a remunerazione sua attività, in particolare le Commissioni percentuali con i relativi Minimi commissionali e le Spese Fisse. Tali commissioni e spese sono già comprensive di quelle pagate, allo stesso titolo, dalla Banca all eventuale negoziatore - Si evidenzia che vi possono essere alcune componenti di costo aggiuntive direttamente riferibili a specifici mercati regolamentati esteri (a titolo di esempio non esaustivo: Norvegia, Grecia, Hong Kong, Singapore, ecc.). In questi casi la Banca si limiterà, in aggiunta alle commissioni e spese sopra elencate, a recuperare dai clienti detti costi, senza applicare maggiorazioni- Qualora il Corrispettivo Totale dell operazione di investimento comporti il regolamento in una divisa estera, il cambio a tal fine applicato sarà fissato nella giornata in cui il mercato dei cambi tratterà a pronti la divisa con valuta pari alla valuta di regolamento dell operazione, quindi di norma il giorno successivo a quello conclusione dell operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi. - Le commissioni valutarie sono applicate dalla Banca al Cliente nel caso di esecuzione di ordini di compravendita di strumenti finanziari regolate in divise diverse dall Euro, in assenza di pertinente conto valutario, e sono calcolate sul controvalore degli strumenti finanziari aumentato o diminuito delle commissioni di compravendita, a seconda che si tratti di operazione di acquisto o vendita COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI-ASSICURATIVI In relazione ai servizi di collocamento e di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi le società emittenti possono richiedere le seguenti commissioni o recuperi di spese: - commissioni di ingresso e/o commissioni di uscita in relazione alle operazioni di investimento o disinvestimento; - diritti fissi e spese amministrative in relazione alle operazioni disposte (switch, disinvestimenti totali o parziali, trasferimenti, ecc ); - commissioni di gestione; - commissioni di performance in relazione ai rendimenti ottenuti dagli OICR. Si precisa che gli importi di tali commissioni o spese saranno indicati dalla Banca volta per volta prima prestazione del servizio al Cliente. Relativamente a tali strumenti la Banca può ricevere dalle società emittenti o offerenti incentivi economici e di altra natura, come di seguito specificati.

14 INCENTIVI CONNESSI AL COLLOCAMENTO DI QUOTE/AZIONI DI OICR O GESTIONE DI PORTAFOGLI DI TERZI La Banca, per il servizio prestato in qualità di intermediario collocatore, riceve dalle società emittenti (SGR o SICAV) una retribuzione che consiste nella retrocessione alla Banca di tutto o di una parte delle commissioni corrisposte dal Cliente. Tali incentivi accrescono la qualità del servizio fornito al Cliente e non ostacolano l adempimento dell obbligo da parte Banca di servire al meglio gli interessi del Cliente. Il pagamento di tale remunerazione permette al Cliente l accesso ad una più ampia gamma di strumenti finanziari e consente alla Banca l attività di assistenza post vendita in favore del Cliente medesimo. Nella seguente tabella si riepilogano le incentivazioni percepite dalla Banca; precisando che la natura e l importo o, qualora l importo non sia accertato, il metodo di calcolo di tale importo, saranno comunicati al Cliente volta per volta in occasione di ogni operazione (investimento, disinvestimento, switch, ecc..). Tipologia di incentivo Retrocessione da parte dell Emittente alla Banca di commissioni per l attività di distribuzione prestata e per le attività accessorie e di assistenza post vendita svolte Oggetto e base di calcolo dell incentivo - Percentuale commissione di ingresso oppure percentuale commissione di uscita eventualmente percepita dall Emittente in relazione alle operazioni di investimento o disinvestimento disposte dal Cliente (massimo: 100% di quanto pagato dal cliente). - Percentuale commissione di gestione corrisposta periodicamente all Emittente dal Cliente in ragione del valore complessivo delle quote detenute (massimo 70% di quanto pagato dal cliente). Prestazioni non monetarie da SGR/SICAV alla Banca - Organizzazione di corsi formativi per la rete commerciale allo scopo di migliorare il servizio fornito al Cliente. INCENTIVI CONNESSI AD OPERAZIONI SUL CAPITALE (OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO/VENDITA/SOTTOSCRIZIONE) NELLE QUALI LA BANCA RACCOGLIE LE RICHIESTE PER CONTO DELLA PROPRIA CLIENTELA Nella seguente tabella si riepilogano le incentivazioni percepite; precisando che la natura e l importo o qualora l importo non sia accertato, il metodo di calcolo di tale importo, saranno comunicati al Cliente volta per volta in occasione di ogni operazione di investimento. Tipologia di incentivo Retrocessione di somme di denaro da parte dell Offerente al soggetto che raccoglie le richieste clientela Oggetto e base di calcolo dell incentivo - Percentuale sugli importi delle somme relative agli aderenti all offerta o somme una-tantum per aderente INCENTIVI CONNESSI ALLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI Per il servizio prestato in qualità di intermediario collocatore, La Banca riceve dalle Società di assicurazione, per conto delle quali distribuisce le polizze, una retribuzione per il servizio prestato che consiste nella retrocessione alla Banca di tutto o di una parte delle commissioni pagate dal Cliente alla Compagnia assicurativa. Tali incentivi accrescono la qualità del servizio fornito al Cliente e non ostacolano l adempimento dell obbligo da parte Banca di servire al meglio gli interessi del Cliente. Il pagamento di tale remunerazione permette al Cliente l accesso ad una più ampia gamma di strumenti finanziari e consente alla Banca l attività di assistenza post vendita in favore del Cliente medesimo. Nella seguente tabella si riepilogano le incentivazioni percepite, precisando che la natura e l importo o qualora l importo non sia accertato, il metodo di calcolo di tale importo saranno comunicati al Cliente volta per volta in occasione di ogni acquisto/sottoscrizione del Cliente. Tipologia di incentivo Retrocessione da parte Compagnia di assicurazioni alla Banca di commissioni per l attività di distribuzione prestata e per le attività accessorie e di assistenza post vendita svolte Prestazioni non monetarie dalla Compagnia di assicurazioni alla Banca Oggetto e base di calcolo dell incentivo - Percentuale commissione di ingresso e commissione di gestione percepita dalla Compagnia assicurativa in relazione alle operazioni di investimento disposte dal Cliente (massimo 2,5% del capitale investito dal cliente). - Percentuale commissione di gestione corrisposta periodicamente dal Cliente in ragione del valore complessivo delle quote detenute alla Compagnia assicurativa (massimo 1,6% del capitale investito dal cliente).. - Organizzazione di corsi formativi per la rete commerciale allo scopo di migliorare il servizio fornito al Cliente.

15 SERVIZI ACCESSORI - CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE Nell ambito dei servizi accessori a quelli d investimento, le commissioni massime applicate dalla Banca, per il servizio di custodia ed amministrazione, sono riepilogate nel prospetto seguente: Le commissioni e spese sono recuperate con periodicità pari al periodo di rendicontazione (attualmente annuale). Sono esenti dal calcolo delle spese di tenuta conto (diritti di custodia) i seguenti titoli: obbligazioni di nostra emissione, depositi fiduciari (DF), pronti contro termine (PCT) e tutti i titoli invendibili. Non appena i titoli invendibili diventano trattabili, quindi negoziabili, saranno nuovamente soggetti al calcolo delle spese di tenuta conto. S intendono titoli invendibili quelli soggetti a crack finanziari e/o procedure fallimentari. Imposta di bollo applicata annualmente secondo le tariffe tempo per tempo vigenti. DIRITTI di CUSTODIA dossier titoli con solo Titoli di Stato Italia Commissione Semestrale Euro 10,00 dossier titoli con titoli azionari o misti Commissione Semestrale Euro 50,00 ALTRE SPESE Spese per chiusura deposito titoli Franco Commissioni trasferimento per codice titolo Solo spese reclamate dal subdepositario Commissioni trasferimento per dossier Solo spese reclamate dal subdepositario Spese per iscrizione pegno di titoli esteri nel registro vincoli con conseguente cambio depositario Euro 25,00 Spese per ogni operazione societaria Euro 10,00 Spese accredito dividendi Euro 3,00 Spese accredito cedole con esclusione dei titoli di Stato Euro 3,00 Spese rimborso titoli estratti o scaduti Franco Spese consegna titoli allo sportello Da concordare caso per caso Spese per ogni duplicato relativo a documenti contabili Euro 10,00 Spese per ogni copia di documentazione o registrazione di cui al regolamento CONSOB Euro 10,00 Spese per informativa periodica spese invio documento di sintesi e/c Euro 2,00 Spese comunicazione a clientela per informativa variazione condizioni generalizzate e/o singole Euro 0,00 Commissione per informativa precontrattuale Euro 0,00 VALUTE DI ACCREDITAMENTO CEDOLE E TITOLI ESTRATTI O SCADUTI (per il regolamento delle operazioni in conto corrente) Cedole con esclusione dei titoli di stato valuta 1 gg. Rimborsi Titoli valuta giorno stesso (data regolamento operazione) Dividendi Valuta gg 1 lavorativo dalla data di accredito del corrispondente Cedole e Titoli Paesi Extra Uem Valuta gg 1 lavorativo dalla data di accredito del corrispondente SERVIZI ACCESSORI - CASSETTE DI SICUREZZA Nell ambito dei servizi accessori a quelli d investimento, le commissioni massime applicate dalla Banca di Credito Cooperativo, per il servizio di cassette di sicurezza, sono riepilogate nel prospetto seguente. Le commissioni e spese sono recuperate con periodicità annuale. TIPO CASSETTA Piccola Canone annuo (iva compresa) Euro 50,00 Media Canone annuo (iva compresa) Euro 110,00 Grande Canone annuo (iva compresa) Euro 200,00 Piccola self service Canone annuo (iva compresa) Euro 100,00 Media self service Canone annuo (iva compresa) Euro 200,00 Grande self service Canone annuo (iva compresa) Euro 250,00 Extra Grande self service Canone annuo (iva compresa) Euro 300,00 Ai canoni sopra definiti si aggiungono: - diritto fisso, una tantum, accensione rapporto, all'atto stipula del contratto in aggiunta all'imposta di bollo: Euro 10,00 - cointestazione e/o deleghe - diritto fisso annuo per ciascun cointestatario o mandatario: Euro 10,00 - smarrimento chiave ed apertura forzata cassetta: recupero delle spese effettive reclamate dalla ditta incaricata del lavoro - commissione per ogni informativa periodica (documento di sintesi): Euro 2,00 - imposta di bollo con pagamento canone per cassa: tariffa pro tempore vigente TRATTAMENTO FISCALE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI Il trattamento fiscale applicato agli strumenti finanziari descritti è quello previsto dalle disposizioni di legge per tempo vigenti. Il trattamento fiscale si intenderà conformemente variato al variare delle medesime.

16 5. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA Fornite ai sensi dell art. 35 c. 2 del Regolamento Intermediari Delibera Consob 16190/07. INFORMAZIONI SULLE CATEGORIE DI CLASSIFICAZIONE E SUL CONSEGUENTE LIVELLO DI TUTELA La normativa prevede la classificazione clientela nelle seguenti tre categorie: - Cliente al dettaglio - Cliente professionale - Controparte qualificata. A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione che si riflette in particolare sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare. I clienti al dettaglio sono tutti i clienti che non sono classificati come controparti qualificate e come clienti professionali. Ai clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda in particolare l ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, l effettuazione delle verifiche di adeguatezza e di appropriatezza dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere, l esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (c.d. best execution). Al fine di garantire la tutela prevista, la Banca è fra l altro tenuta a richiedere agli investitori di cui trattasi specifiche informazioni circa: a) la loro conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari; b) la loro situazione finanziaria; c) i loro obiettivi di investimento. Le informazioni di cui alla lettera a) servono alla Banca per poter valutare se il servizio/prodotto proposto o richiesto è appropriato per il cliente; il rilascio delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c) è addirittura presupposto necessario affinché il cliente possa fruire del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di gestione di portafogli (nell ambito dei quali possono essere consigliate o effettuate soltanto operazioni adeguate alle caratteristiche del cliente). I clienti professionali sono soggetti in possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che essi siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni e di valutare correttamente i rischi che si assumono. Conseguentemente, per tali clienti il procedimento per la valutazione di adeguatezza è semplificato, mentre la valutazione di appropriatezza può essere omessa (in quanto si presume abbia esito positivo). Le norme applicabili hanno identificato le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerare clienti professionali (c.d. clienti professionali di diritto): si tratta ad esempio di banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione, investitori istituzionali, agenti di cambio, imprese di grandi dimensioni (quelle cioè che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a) totale di bilancio euro; b) fatturato netto euro; c) fondi propri euro). Alcuni clienti al dettaglio - anche persone fisiche - qualora risultino in possesso di determinati requisiti, possono richiedere di essere trattati come professionali (c.d. clienti professionali su richiesta). Le controparti qualificate sono un sottoinsieme categoria dei clienti professionali (ad esempio banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione) e si identificano con gli investitori ritenuti meno bisognosi di protezione, in assoluto. In particolare, la categoria delle controparti qualificate rappresenta quella parte di clienti professionali che non necessita di alcuna tutela in rapporto ai servizi di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini mediante negoziazione per conto proprio e ai servizi accessori ad essi connessi. CLASSIFICAZIONE INIZIALE La Banca, prima di procedere alla prestazione di servizi di investimento, comunica al cliente la classificazione assegnatagli. In considerazione del fatto che i clienti al dettaglio rappresentano la quasi totalità clientela Banca, i contratti che essa propone alla propria clientela prevedono di norma l applicazione delle tutele riconosciute a tale categoria di clienti. Tenuto presente che la classificazione cliente al dettaglio offre il maggior grado di protezione, la Banca ha adottato in materia una politica che prevede di non classificare alcun cliente come cliente professionale. MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE La normativa prevede che la classificazione originariamente assegnata ai clienti possa essere modificata, sia su iniziativa Banca (solo con l effetto di attribuire una maggiore protezione) sia a fronte di una richiesta del cliente. La politica adottata in materia dalla Banca non prevede la fattispecie di cliente professionale su richiesta La Banca, di conseguenza, si riserva ricorrendone i presupposti di consentite unicamente il passaggio di classificazione da cliente al dettaglio a controparte qualificata o viceversa.

17 6. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI Fornite ai sensi degli artt. 46 c. 1 e 48 c. 3 del Regolamento Intermediari Delibera Consob 16190/07. La Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla Banca è messa gratuitamente a disposizione del pubblico presso ogni agenzia e sul sito oppure Il presente Documento Informativo di Sintesi contiene una descrizione riassuntiva Strategia adottata al fine di fornire al cliente le informazioni appropriate in tempo utile prima prestazione del servizio di investimento La Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) è la Direttiva approvata dal Parlamento europeo nel 2004 che, dal 1 novembre 2007, introduce nei mercati dell Unione Europea le nuove regole per la negoziazione di strumenti finanziari. Obiettivo MiFID è quello di definire un quadro organico di regole finalizzato a garantire un maggior livello di protezione degli investitori, a rafforzare l integrità e la trasparenza dei mercati, a disciplinare l esecuzione organizzata delle transazioni da parte delle Borse, degli altri sistemi di negoziazione e delle imprese di investimento e a stimolare la concorrenza tra le Borse tradizionali e gli altri sistemi di negoziazione. Nel quadro generale delle nuove regole introdotte dalla MiFID assume importanza primaria la disciplina dell esecuzione degli ordini alle migliori condizioni (c.d. best execution). La best execution obbliga gli intermediari ad adottare tutte le misure ragionevoli e a mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere nell esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile per i clienti, avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e oggetto dell ordine. L importanza relativa di tali fattori deve essere definita dagli intermediari tenendo conto delle caratteristiche del cliente, dell ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto dell ordine, delle sedi di esecuzione alle quali l ordine può essere diretto. Con tale disciplina, pertanto, si vuole assicurare una ampia protezione agli investitori, in particolare per quelli classificati nella categoria dei clienti al dettaglio. Le controparti qualificate sono escluse dall ambito di applicazione best execution, in virtù loro esperienza e conoscenza dei mercati finanziari. Tuttavia, le stesse controparti qualificate possono richiedere per sé stesse o per i propri clienti verso i quali effettuano il servizio di ricezione e trasmissione ordini, l applicazione delle regole di best execution, raggiungendo un maggior livello di protezione e di tutela. Si precisa, altresì, che il principio di best execution si riferisce ai servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti mediante negoziazione per conto proprio e, con regole meno stringenti, ai servizi di ricezione e trasmissione ordini. Per quanto non sia dettata una puntuale disciplina best execution con riguardo al collocamento, tuttavia, la Banca si impegna al rispetto dei principi generali di comportarsi con chiarezza e correttezza nell interesse del cliente. La Banca, nell esercizio propria attività, svolge il ruolo di intermediario trasmettitore per gli ordini ricevuti dalla clientela. Per il servizio di trasmissione ordini la Banca, al momento, ha selezionato come unico intermediario negoziatore Iccrea Banca Spa. Tale scelta, mirata a garantire il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente, è stata effettuata tenendo conto che: 1. Iccrea Banca Spa adotta una politica di esecuzione degli ordini basata su una gerarchia dei fattori di esecuzione perfettamente condivisa e coincidente con quella scelta dalla Banca per la propria strategia di trasmissione degli ordini. 2. Iccrea Banca Spa è in grado di raggiungere direttamente tutti i mercati regolamentati nazionali e ha selezionato una lista di brokers di primario standing in grado di assicurare l accesso diretto ai principali mercati non nazionali. 3. Iccrea Banca Spa è aderente diretto e per l esecuzione degli ordini per conto terzi al sistema multilaterale di negoziazione denominato HI-MTF gestito dalla società HI-MTF Sim Spa, via Cavallotti Milano. Su tale mercato Iccrea Banca Spa ricopre anche il ruolo di Market Maker. Su questo mercato sono trattati Titoli di Stato esteri, obbligazioni corporate, obbligazioni bancarie, e obbligazioni strutturate (l elenco dei titoli trattati è rintracciabile sul sito internet Iccrea Banca Spa è aderente diretto per l esecuzione degli ordini per conto terzi al sistema multilaterale di negoziazione denominato EuroTLX gestito dalla società EuroTLX Sim Spa, Via Cavriana, 20 I Milano. Su questo mercato sono trattati Titoli di Stato, obbligazioni corporate, obbligazioni bancarie e obbligazioni strutturate (l elenco dei titoli trattati è rintracciabile sul sito internet 4. Iccrea Banca Spa è dotata dell applicativo Smart Order Router (SOR) che rende possibile la gestione dinamica degli ordini relativi a titoli obbligazionari multi-listed, ossia negoziati contestualmente sui mercati regolamentari italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (MOT ed EuroMOT) e sui sistemi multilaterale di negoziazione denominati HI-MTF gestito dalla società HI-MTF Sim Spa e EuroTLX gestito dalla società EuroTLX Sim Spa. 5. Iccrea Banca Spa offre le seguenti garanzie: - garanzia per i clienti Banca di un offerta continuativa delle migliori condizioni possibili, in quanto Iccrea Banca Spa, anche in virtù del suo rapporto continuativo con la Banca, può garantire la propria offerta di servizi di investimento in maniera tempestiva ed efficace - garanzia di costi competitivi, in quanto Iccrea Banca Spa può convogliare e gestire presso di sé i flussi provenienti da tutto il sistema d offerta del Credito Cooperativo - garanzia di integrazione dei sistemi informatici di Iccrea Banca Spa con quelli Banca - gestione integrata di tutte le complesse fasi del processo di negoziazione degli strumenti - assenza del rischio di dumping strumentale, in quanto Iccrea Banca Spa, quale banca di banche si esimerà dal competere con la Banca nel medesimo bacino di utenza. Si precisa che la scelta di un negoziatore unico per la medesima categoria di strumenti finanziari esime la Banca dall assumere la figura di raccoglitore attivo di ordini, che comporterebbe al fine di individuare, in quello specifico momento, il negoziatore migliore la dotazione di una struttura organizzativa e investimenti informatici per indirizzare al meglio gli ordini (c.d. sistema di smart order routing systems), non compatibili, anche sotto il profilo degli investimenti economici relativi, con le dimensioni e l attività Banca. La Banca mette inoltre a disposizione clientela, per la consultazione, sul sito internet il documento relativo alle politiche di esecuzione degli ordini adottate dall intermediario negoziatore Iccrea Banca Spa. Il medesimo documento è disponibile anche presso tutte le filiali Banca. La Banca, inoltre, è autorizzata a svolgere anche il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti mediante negoziazione per conto proprio, che consiste nell attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti. In tale ambito la Banca garantisce l adozione di tutte le misure ragionevoli e mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile per i suoi clienti (principio delle condizioni più favorevoli ), avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni e alla natura dell ordine. La Banca provvede alla negoziazione in contropartita diretta senza qualificarsi come

18 sede di esecuzione ovverosia assumendo la qualifica di internalizzatore non sistematico o liquidity provider, secondo quanto previsto dalla Direttiva MiFID. Le misure interne adottate dalla Banca al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il cliente, si riassumono nella STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI e nella STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI MEDIANTE NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO adottate, che individuano per ciascuna categoria di strumento finanziario la gerarchia dei fattori di esecuzione e le sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l esecuzione degli ordini del cliente. La Banca si impegna, altresì, a riesaminare le sopracitate misure con periodicità annuale ovvero al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere il miglior risultato possibile per l esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi/broker inclusi nelle strategie. Qualsiasi modifica rilevante alle strategie di trasmissione/esecuzione comporterà un aggiornamento immediato del presente documento di sintesi nonché una pronta comunicazione ai clienti a cura Banca. Tale comunicazione sarà resa disponibile al cliente tramite avviso pubblicato sul sito internet societario ovvero tramite posta. In ogni caso saranno rese disponibili anche presso le filiali Banca. La Banca si impegna a dimostrare ai propri clienti, su richiesta degli stessi ed in qualsiasi momento, che gli ordini sono stati eseguiti in conformità alla strategia di trasmissione/esecuzione adottata. Di seguito viene riportata una sintesi delle strategie di trasmissione/esecuzione adottate dalla Banca. In particolare, descrive, ciascuna tipologia di strumento finanziario e di servizio di investimento, i fattori di esecuzione e le sedi di esecuzione/negoziatori presi in considerazione dalla Banca per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente nonché la condotta Banca in relazione alle modalità di esecuzione e trasmissione degli ordini. STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI Di seguito sono elencate le tipologie di strumenti finanziari per i quali la Banca svolge il servizio di ricezione e trasmissione ordini con indicazione dei negoziatori a cui sono trasmessi gli ordini. - Titoli azionari e relativi diritti di opzione, covered warrants, certificates, obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant ed ETF negoziati unicamente o prevalentemente sui mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italia Spa; - Titoli azionari e relativi diritti di opzione, covered warrants, certificates, obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant ed ETF negoziati unicamente o prevalentemente sui mercati regolamentati non nazionali; - Titoli azionari ed obbligazioni convertibili negoziati unicamente sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Hi-Mtf ; - Titoli azionari non negoziati sui mercati regolamentati italiani e/o su sistemi multilaterali di negoziazione e per i quali l Istituto non assicura la condizione di liquidità; - Titoli di stato ed obbligazioni negoziati unicamente o prevalentemente sui mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana Spa o sui sistemi multilaterali di negoziazione denominati HI-MTF, EUROTLX ed ExtraMOT ; - Titoli di stato ed obbligazioni non negoziati sui mercati regolamentati e/o su sistemi multilaterali di negoziazione raggiunti da Iccrea Banca e per i quali Iccrea Banca assicura la condizione di liquidità - Titoli di stato ed obbligazioni non negoziati sui mercati regolamentati e/o su sistemi multilaterali di negoziazione raggiunti da Iccrea Banca e per i quali Iccrea Banca non assicura la condizione di liquidità La Banca non riceve ordini aventi per oggetto strumenti finanziari che rientrano nell ambito di applicazione dell art.100 bis del TUF D.Lgs. 58/98 e ordini su strumenti derivati ad eccezione per i covered warrants e certificates In accordo con la strategia di esecuzione e trasmissione ordini di Iccrea Banca si rinvia al documento predisposto dallo stesso istituto per quanto attiene l elenco e l ordine dei fattori di negoziazione e le sedi di esecuzione. Fattori e sedi di esecuzione (in ordine di priorità) Vedi Execution Policy di Iccrea Banca Spa (messa gratuitamente a disposizione del pubblico sul sito internet Banca di Cesena e Per ulteriori informazioni sulla Strategia di esecuzione degli ordini e sulla Strategia di trasmissione degli ordini adottate dai negoziatori di cui la Banca si avvale, si rinvia ai relativi documenti messi a disposizione del pubblico presso tutte le agenzia Banca e sul sito internet oppure STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI MEDIANTE NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO Al fine di adempiere all obbligo di adottare, da parte Banca, tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile, Le sintetizziamo di seguito, suddivise per tipologia di strumento trattato: - l importanza attribuita dalla Banca ai fattori di esecuzione (corrispettivo totale, comprensivo di prezzo dello strumento finanziario e di tutti i costi sopportati dal cliente, velocità di esecuzione probabilità di esecuzione, etc.); - la scelta delle sedi di esecuzione (mercati regolamentati sia italiani sia esteri, brokers utilizzati da intermediari negoziatori, negoziazione in conto proprio da parte di intermediari negoziatori). Strumento Finanziario Obbligazioni emesse dalla Banca di Cesena Pronti contro termine non negoziati in mercati regolamentati Fattori di Esecuzione (in ordine di importanza) Sedi di Esecuzione Probabilità di esecuzione e regolamento Banca di Cesena - conto proprio Corrispettivo totale (non sistematico) Velocità di esecuzione Natura dell ordine Dimensione dell ordine Come per le obbligazioni emesse da Banca di Cesena Banca di Cesena - conto proprio (non sistematico)

19 La presente gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire alla clientela al dettaglio primaria importanza alla total consideration. L operatività concernente gli strumenti finanziari in oggetto può essere fortemente influenzata dal rischio che l ordine inoltrato dal cliente non sia eseguito o sia eseguito con ritardo. Pertanto, in relazione a questa operatività, fattori quali la rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento possono risultare più critici rispetto al corrispettivo totale. La scelta del conto proprio come unica sede di esecuzione viene utilizzata in quanto permette di ottenere vantaggi in termini di: - rapidità, in quanto l esecuzione non risulta essere vincolata alle tempistiche di altri market makers; - probabilità di esecuzione, in quanto l operazione viene chiusa con la Banca stessa e non è subordinata alla disponibilità di una controparte terza a concludere l operazioni. È onere Banca operare a prezzi di mercato competitivi, offrendo su richiesta del cliente una quotazione denaro-lettera che sia in linea con gli obblighi di best execution e che, tenendo conto del tempo trascorso fra l offerta quotazione e l accettazione del cliente, non sia manifestamente superata dalle mutate condizioni di mercato. La Banca, al fine di assicurare la liquidità delle proprie obbligazioni ai sensi Comunicazione Consob n del 2 marzo 2009, definisce, adotta e mette in atto regole interne formalizzate che individuano procedure e modalità di negoziazione. A tal fine, le obbligazioni emesse dalla Banca sono valutate sulla base metodologia definita nel documento Policy di Valutazione e Pricing adottata dalla Banca stessa. Sia pur rinviando al documento appena citato si evidenzia che la componente obbligazionaria è valutata attualizzando i flussi di cassa sulla base curva dei tassi euro risk free alla quale viene applicato uno spread banca. Nel caso di obbligazioni con componente derivativa, al valore determinato secondo le metodologie sopra descritte, viene sommato il valore componente opzionale. Ai prezzi così determinati, la Banca applica uno spread denaro (proposte di acquisto) e lettera (proposte di vendita). Nell effettuare il servizio di negoziazione in conto proprio la Banca può applicare spese fisse per l esecuzione dell operazione, come contrattualmente definito con il cliente ed eventualmente descritto nella documentazione di offerta. La Banca non applica altri oneri o commissioni per il servizio di negoziazione dei propri prestiti obbligazionari sul mercato secondario. Il documento Policy di valutazione e pricing è disponibile presso tutte le Filiali e sul sito Internet all indirizzo Per i Pronti Contro Termine, la determinazione del rendimento dello strumento finanziario avviene tramite l ausilio di un sistema di pricing interno che tiene conto di parametri di riferimento quali durata, scadenza, rendimenti e tassi di mercato (euribor 365 per duration 90 e 180 giorni). Al prezzo così determinato non saranno aggiunte commissioni mentre verrà applicata una spesa di negoziazione come da listino (attualmente 16 per ciascuno dei due fissati bollati). AVVERTENZE Si segnala che nel caso di istruzioni specifiche del cliente in merito all esecuzione di ordini (quali, a titolo esemplificativo, indicazione nell ordine di specifica sede di esecuzione, di quantità e di prezzo), tali istruzioni possono pregiudicare le misure previste dalla Banca nella propria strategia di esecuzione e trasmissione volte al raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente. Limitatamente agli oggetti di tali istruzioni, pertanto, la Banca è sollevata dall onere di ottenere il miglior risultato possibile. Si precisa, inoltre, che nel caso di istruzioni parziali ricevute dal cliente (quali, a titolo esemplificativo, indicazione nell ordine di limiti di prezzo ma senza indicazione sede di esecuzione), la Banca esegue l ordine secondo tali istruzioni ricevute, applicando la propria strategia di esecuzione e trasmissione per la parte lasciata alla propria discrezionalità. Si avverte infine che la STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI MEDIANTE NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, in base alla normativa vigente, richiede uno specifico assenso preliminare da parte del cliente che verrà formalizzato in sede di definizione contrattuale del servizio stesso. 7. TERMINI DEL CONTRATTO Fornite ai sensi dell art. 34 c. 2 del Regolamento Intermediari Delibera Consob 16190/07. PARTE PRIMA CONDIZIONI GENERALI Art. 1 - Diligenza Banca nei rapporti con la clientela 1. Nei rapporti con il Cliente, la banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art cod. civ. Art. 2 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami 1. La Banca osserva, nei rapporti con il Cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. In qualsiasi momento il Cliente può richiedere, in formato elettronico o cartaceo, copia del presente contratto e del Documento di sintesi aggiornato con le condizioni economiche. 2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all interpretazione ed applicazione di contratti concernenti servizi bancari e finanziari, il cliente - prima di adire l autorità giudiziaria ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 3 e Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. La banca risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito chiedere presso le Filiali Banca d Italia, oppure chiedere alla banca. 4. Il cliente può singolarmente o in forma congiunta con la banca attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo è esperito dall Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR ( 5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d Italia e di rivolgersi in qualunque momento all autorità giudiziaria competente. 6. Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all interpretazione ed applicazione di contratti concernenti servizi bancari e finanziari, rivolgersi all autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l improcedibilità relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento innanzi all ABF secondo la procedura di cui al comma 3. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell apposito registro ministeriale.la procedura di mediazione si svolge davanti all organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l assistenza di un avvocato. Art. 3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente

20 1. La Banca, determinandone le modalità di esecuzione, è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente, nei limiti e secondo le previsioni contenute nelle singole Sezioni del presente contratto; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, salve le previsioni contenute nelle singole Sezioni del presente contratto. 2. Il Cliente ha facoltà di revocare l incarico conferito alla Banca, salva la disciplina specifica contenuta nelle singole Sezioni del presente contratto, finché l incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione. L ordine di pagamento impartito tramite carta Bancomat, o altri strumenti elettronici, è tuttavia irrevocabile in quanto contestualmente eseguito. 3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall art cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. Art. 4 - Invio corrispondenza alla Banca 1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, debbono essere inviati alla dipendenza presso la quale è costituito il rapporto ed hanno corso a rischio del Cliente medesimo, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione. 2. Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro, leggibile e completo, con inchiostro o con altra sostanza indelebile. Restano impregiudicate le disposizioni contenute nelle singole Sezioni del presente contratto, in ordine al regime degli ordini impartiti alla Banca. Art. 5 - Invio corrispondenza al Cliente 1. L'invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione Banca, comprese le comunicazioni periodiche, quelle di variazione delle condizioni nonché quelle relative ai servizi di pagamento, sono validamente effettuati all'indirizzo indicato all'atto costituzione del singolo rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione. 2. Le modalità di invio documentazione periodica, delle comunicazioni di variazione delle condizioni di cui all art. 118 TUB (Testo Unico Bancario), nonché di quelle relative ai servizi di pagamento sono effettuate in forma cartacea o elettronica secondo l opzione esercitata dal Cliente. Il Cliente ha comunque il diritto di comunicare, con la stessa modalità prescelta, la modifica tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell operazione o del servizio. 3. Qualora venga scelta la forma elettronica, la Banca è autorizzata a inoltrare le comunicazioni di cui al comma 1 esclusivamente mediante visualizzazione e consultazione nella specifica sezione protetta all interno del sito Internet riservato dalla Banca ai servizi di virtual banking. Si tratta in ogni caso di supporto durevole non modificabile, che consente al Cliente, mediante l utilizzo delle chiavi di accesso fornite dalla Banca, la visualizzazione, la stampa o il trasferimento e la conservazione dei documenti su proprio supporto. Detti documenti rimangono disponibili sul sito Internet Banca e consultabili dal cliente per un periodo non inferiore ad un anno dalla loro messa a disposizione. È onere del Cliente provvedere alla periodica consultazione, sulla menzionata sezione del sito Internet Banca, delle comunicazioni a lui destinate e alla conservazione dei documenti stessi su proprio supporto. Ne segue che, per le comunicazioni fornite ai sensi degli artt. 118 e 119 del T.U.B, per giorno di ricevimento, agli effetti dell esercizio del diritto di recesso o di altri diritti e contestazione dell estratto conto, si intende il giorno successivo a quello in cui è possibile la visualizzazione e la consultazione nella predetta sezione protetta del sito Internet Banca. 4. Per rendere più agevole e tempestiva la consultazione, la Banca può inviare all indirizzo di posta elettronica o al numero di cellulare fatti conoscere dal Cliente, un avviso ogni qual volta siano disponibili comunicazioni destinate al Cliente. Resta inteso che l eventuale mancato invio o ricezione di tale avviso non pregiudica l efficacia delle comunicazioni, che resta regolata dal precedente comma È onere del Cliente informare la Banca di eventuali variazioni del recapito indicato per la ricezione delle comunicazioni cartacee / dell indirizzo di posta elettronica / del numero di cellulare indicati ai sensi dei commi precedenti. 6. Qualunque sia la forma scelta e nel caso in cui il rapporto sia cointestato, per scegliere la modalità di trasmissione è necessario il consenso scritto di tutti i cointestatari e le comunicazioni così effettuate dalla Banca ad uno solo dei cointestatari sono operanti, a tutti gli effetti, anche nei confronti degli altri. La modifica scelta originaria salvo che la nuova modalità sia incompatibile con la natura dell operazione o del servizio - può essere disposta da ciascuno dei cointestatari con effetto nei confronti di tutti, ma il cointestatario che la dispone è tenuto ad informarne gli altri cointestatari. Art. 6 - Identificazione clientela 1. All'atto costituzione dei singoli rapporti, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione, anche in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il Cliente stesso e per il titolare effettivo. 2. Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizione di pagamento, ecc.). Art. 7 - Deposito delle firme autorizzate 1. Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso la medesima. 2. Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero previo accordo fra le parti nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi. Art. 8 - Poteri di rappresentanza 1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. 2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma oppure la stessa sia stata presentata alla dipendenza presso la quale è intrattenuto il rapporto; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione rappresentanza di enti e società. 3. Qualora il rapporto sia intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al comma precedente. 4. Nelle ipotesi dei commi 2 e 3 sarà onere del Cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati. 5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone, nel qual caso dette altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza hanno effetto solo se relative a tutti i cointestatari. Art. 9 - Cointestazione del rapporto 1. Quando il rapporto sia intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, anche in deroga all'art cod. civ., con piena liberazione Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. In tali rapporti la facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che avrà l'onere di darne comunicazione agli altri cointestatari. 2. In ogni caso, i cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario. 3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei titolari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace. 4. Tuttavia, nei casi in cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando anche solo da uno di essi le sia stata presentata o recapitata opposizione, a mezzo di lettera raccomandata, alla dipendenza presso la quale è intrattenuto il rapporto. 5. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate con lettera raccomandata, o mediante comunicazione scritta consegnata allo sportello ove è aperto il rapporto, e sono opponibili alla Banca decorsi due giorni lavorativi dalla ricezione. Art Pagamenti di debiti in valuta estera 1. Nei rapporti di debito in valuta estera, i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente alla Banca nella valuta in cui è espresso il debito, dovendosi qualificare la presente pattuizione come clausola effettivo ai sensi e per gli effetti dell'art cod. civ.. Art Diritto di garanzia

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