Tesi: Tutela del Professionista e del Cittadino: l assicurazione obbligatoria per la prestazione professionale 1

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1 Tesi: Tutela del Professionista e del Cittadino: l assicurazione obbligatoria per la prestazione professionale 1 SINTESI Con il DL n. 138/2011 la copertura assicurativa della responsabilità civile professionale diviene obbligatoria per tutti i professionisti a far data dal 14 agosto Il Conaf, per venire incontro alle esigenze della categoria, ha avviato ormai da un anno le procedure e gli approfondimenti necessari per far fronte a tale obblico. Per la puntuale definizione delle procedure per l attuazione dell obbligo assicurativo, il Conaf: a) ha definito la polizza professionale del dottore agronomo e del dottore forestale, seguendo il principio della adeguatezza; b) ha individuato nel proprio consulente il broker AON, attraverso una gara ad evidenza pubblica per la fornitura della necessaria assistenza, in particolare per la definizione di una polizza collettiva e della sua operatività; c) ha approvato con Delibera di Consiglio n. 87 del 14 Marzo 2013 il Regolamento di attuazione dell obbligo assicurativo ai sensi dell art. 5, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 ; d) per consentire agli iscritti agli Ordini di ottemperare all obbligo assicurativo con una polizza idonea scritta appositamente per la Categoria, a propria tutela ed a tutela del cliente e del consumatore, Il Conaf ha approvato nella seduta del 9 maggio 2013 il Bando ed il capitolato, pubblicandolo il 13 maggio e) sta ultimando la progettazione di un sistema informatico per l'adesione alla polizza assicurativa che tuteli il sistema ordinistico attraverso il quale si censiranno le coperture degli iscritti e quindi il rispetto dell'obbligo assicurativo; Al termine della procedura concorsuale per l affidamento delle copertura assicurativa studiata dal CONAF, e dell aggiudicazione dell appalto secondo i criteri stabiliti nella gara che ne garantiranno la convenienza economica, verranno fissati dal Consiglio i contributi alla spesa per ciascun iscritto che attiverà la copertura assicurativa. Tali contributi di partecipazione rispetteranno criteri di proporzionalità al rischio ed equità rispetto all effettivo volume di affari dichiarato del professionista, differenziandosi grazie a ciò da un convenzionale premio di polizza assicurativa. Per essere in regola con l obbligo assicurativo l'iscritto dovrà registrarsi on line sul sito CONAF entro il 14 agosto

2 APPROFONDIMENTI 1. Il quadro normativo L introduzione dell obbligo assicurativo consegue ad un orientamento comunitario ormai prevalente di tutela dell utente/cliente (che di fatto ne costituisce l applicazione). I riferimenti normativi sono i seguenti: DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 Con questo Decreto e con il successivo emendamento governativo al patto di stabilità del 4 novembre 2011, il Governo introduce per la prima volta l obbligatorietà della copertura assicurativa della Responsabilità Civile professionale per tutte le professioni regolamentate. Conversione in legge 14 settembre 2011, n Nel provvedimento di conversione in Legge si stabilisce la facoltà che anche gli Ordini professionali e le Casse Previdenziali possano stipulare convenzioni per gli iscritti. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 Il Decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2012 e in vigore dal 15 agosto 2013 che espressamente prevede all'art. 5: Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto). Questa norma definisce definitivamente alcuni aspetti fondamentali per l'attività del professionista, tra i quali: - la possibilità di stipulare polizze anche attraverso convenzioni collettive negoziate dai Consigli Nazionali; - il concetto di idoneità della polizza professionale; - l'obbligo di comunicazione al Committente del numero di polizza e il massimale; - l'illecito disciplinare nel caso in cui il professionista sia sprovvisto di polizza idonea. 2

3 2. Le fasi attraverso le quali il Conaf ha affrontato il tema dell'obbligo Assicurativo 2.1 La definizione di una polizza professionale adeguata alle attività del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale Il Conaf, nella previsione che la Riforma delle Professioni avrebbe con molta probabilità introdotto l'obbligo assicurativo, ha ritenuto necessario avviare fin dal 2011 le procedure e gli approfondimenti necessari per la definizione di una polizza professionale adeguata alle esigenze del dottore agronomo e del dottore forestale. La definizione del valore di rischio di attività è stato l'elemento di partenza determinante per la definizione della adeguatezza della polizza, quest ultimo determinato attraverso l analisi dei dati relativi al fatturato della categoria correlati alla rischiosità delle attività del dottore agronomo e dottore forestale. Per quest ultimo dato ciascuna prestazione professionale è stata proporzionata al livello di rischio attribuendo la creazione di cluster (11 nel caso dello studio) una percentuale sul fatturato proporzionale al livello di rischiosità[g1] L analisi, tenuto anche conto degli studi di settore, i ha delineato il livello di redditività per fasce di reddito e volumi d'affari dichiarati per le attività del dottore agronomo e dottore forestale di circa iscritti agli Ordini, dei quali circa iscritti anche alla Cassa di previdenza di categoria (Epap). Tra i dati più significativi quelli relativi al numero delle partite IVA (7.655 pari a circa il 37% dell'intera categoria), con incrementi medi riscontrati negli ultimi anni di circa 500 posizioni all'anno. Nell'ambito di queste posizioni fiscali, circa iscritti hanno presentato studi di settore e risultano comprese in una fascia di reddito inferiore ai euro anno. Questi iscritti, insieme a quelli che ancorché dipendenti esercitano, anche occasionalmente o saltuariamente, attività professionale, sono tenuti all'obbligo assicurativo. Il volume d'affari complessivo della categoria dei dottori agronomi e dottori forestali, derivante dagli studi di settore, è pari a circa di euro, con un reddito medio attestato intorno ai ,00 euro annui. Questi dati serviranno a definire un premio assicurativo adeguato non soltanto al fatturato ma anche al livello di rischiosità delle attività della categoria, anche per attuare quel principio di sussidiarietà teso a difendere le fasce più deboli in termini di reddito, di cui occorre tener conto nella definizione di una polizza collettiva o nella stipula di convenzioni Le risultanze dello studio sono state illustrate dal Presidente del Conaf Andrea Sisti all Assemblea dei Presidenti del 21 marzo 2013, allo scopo di acquisire le osservazioni della dirigenza ordinistica, nel principio di condivisione delle iniziative attuato dal Conaf sin dal suo insediamento. 3

4 2.2 L'individuazione del supporto di consulenza: il ricorso al Broker assicurativo In data a seguito di procedura di selezione ad evidenza pubblica CONAF ha deliberato l affidamento dei servizi assicurativi al broker Aon per avere assistenza e consulenza in materia di assicurazione professionale e regolamentazione dell obbligo assicurativo. Con l aiuto del broker sono state identificate alcune delle caratteristiche imprescindibili di idoneità della copertura affinché il professionista ed il cliente/utente siano effettivamente tutelati (non stabilite dal d.p.r. 137 con il rischio di un obbligatoria spesa per una copertura inadeguata). 2.3 La definizione e l'approvazione del Regolamento assicurativo Per la puntuale definizione delle procedure per l attuazione dell obbligo assicurativo, il Conaf ha approvato con Delibera di Consiglio n. 87 del 14 Marzo 2013 il Regolamento di attuazione dell obbligo assicurativo ai sensi dell art. 5, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n La progettazione di un sistema informatico per l'adesione alla polizza assicurativa Per la vigilanza sull obbligo Assicurativo in capo ai Consigli di Disciplina degli Ordini territoriali il CONAF ha progettato un sistema informatico che tuteli il sistema ordinistico attraverso il quale si censiranno le coperture degli iscritti. Perché gli iscritti possano ottemperare all obbligo assicurativo con una polizza idonea scritta appositamente per la Categoria, a propria tutela ed a tutela del cliente e del consumatore, il CONAF ha contrattato una polizza collettiva e ne ha studiato il meccanismo di operatività. Gli Assicuratori sono in corso di selezione attraverso una procedura ad evidenza pubblica per la quale è stato approvato il Bando e il relativo capitolato con Delibera n. del 9 maggio Procedure in via di definizioni e scadenze per l'ottemperanza dell'obbligo assicurativo Al termine della procedura concorsuale per l affidamento delle copertura assicurativa studiata dal CONAF, e dell aggiudicazione dell appalto secondo i criteri stabiliti nella gara che ne garantiranno la convenienza economica, verranno fissati dal Consiglio i contributi alla spesa per ciascun iscritto che attiverà la copertura assicurativa. Tali contributi di partecipazione rispetteranno criteri di proporzionalità al rischio ed equità rispetto all effettivo volume di affari dichiarato del professionista, differenziandosi grazie a ciò da un convenzionale premio di polizza assicurativa. Per essere in regola con l obbligo assicurativo l'iscritto dovrà registrarsi on line sul sito CONAF entro il 14 agosto

5 3. Il regolamento di attuazione dell obbligo assicurativo Il regolamento di attuazione che recepisce la legge istitutiva dell obbligo assicurativo è costituito da 9 articoli con allegati i Massimali Obbligatori per fascia di rischio, le Prestazioni Professionali, il Livello di Rischio ai fini del calcolo del valore di rischio e lo Schema di Polizza di Responsabilità Civile Professionale. Gli articoli del regolamento più importanti sono quelli che normano coloro che hanno l obbligo assicurativo, l idoneità della polizza, le forme di responsabilità, le procedure e le caratteristiche delle polizze e della polizza collettiva, più precisamente: Art. 3: Obbligo assicurativo Questo articolo disciplina gli iscritti negli albi che sono soggetti all obbligo assicurativo ovvero: 1. Ai sensi dell art. 5 del DPR del 7 agosto 2012 n. 137 e dell art. 3 dell Ordinamento Professionale sono tenuti all obbligo assicurativo i seguenti soggetti iscritti all Albo professionale: a. Gli iscritti all albo che esercitano l attività professionale in qualità di libero professionista individuale o in forma associata; b. Gli iscritti all albo che esercitano l attività professionale in qualità di soci di società professionali stabilite dalle norme vigenti; c. Gli iscritti all albo che esercitano l attività professionale in qualità di dipendenti dei soggetti di cui ai commi a) e b); 2. Le diverse forme di esercizio dell attività professionale devono essere dichiarate dall iscritto nel proprio stato giuridico professionale contenuto nel fascicolo dell Albo depositato presso il Consiglio dell Ordine di appartenenza. Art. 4: Caratteristiche dell idoneità della polizza assicurativa Questo articolo norma i requisiti di idoneità che deve contenere la polizza ovvero: 1. Ai fini della definizione dell idoneità della polizza assicurativa che ogni iscritto deve contrarre per l esercizio dell attività professionale, si stabiliscono i seguenti criteri: a. abbia come attività assicurata quella prevista e disciplinata dall Ordinamento Professionale vigente; b. preveda la copertura di tutti i danni provocati ai terzi/clienti/consumatori nell esercizio dell attività professionale ivi inclusi quelli di natura non patrimoniale; c. abbia massimale di copertura per ogni sinistro per anno, secondo la tabella A; d. si basi su valore e tipologie delle prestazioni professionali che identificano il rischio dell assicurato, secondo la tabella B; e. preveda che la copertura sia valida con retroattività illimitata e ultrattività decennale per i professionisti che cessino l attività nel periodo di vigenza della polizza; 5

6 Art. 5: Responsabilità e vigilanza Questo articolo disciplina le responsabilità e gli obblighi dell assicurato e le responsabilità di controllo degli ordini provinciali ovvero: a. L iscritto all Albo dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali è ritenuto personalmente responsabile dell inadempienza all obbligo assicurativo e della verifica dell idoneità della polizza assicurativa individuale secondo quanto previsto dall art. 4. b. Il Consiglio dell Ordine territoriale cura l osservanza dell obbligo assicurativo. c. Ai sensi dell art. 5 comma 2 del DPR 137 /2012, in caso di inadempienza rispetto all obbligo assicurativo, l iscritto è sottoposto a procedimento disciplinare. La mancanza della copertura assicurativa costituisce quindi una inadempienza e come tale sarà sottoposta al rinvio del provvedimento disciplinare; Articolo 6: Procedure e forme assicurative Questo articolo stabilisce le procedure e le modalità di adesione alle varie forme predisposte lasciando la massima libertà di scelta attraverso quale tipo di polizza assicurarsi. 1. Le forme assicurative per ottemperare all obbligo assicurativo previsto dall art. 5 del DPR del 7 agosto 2012, n. 137 sono le seguenti: a. adesione ad una polizza assicurativa collettiva; b. adesione a polizze assicurative sulla base di convenzioni con società assicuratrici; c. adesione a una polizza assicurativa individuale. Art. 7: Polizza collettiva L articolo n.7 infine elenca le specifiche inerenti la polizza collettiva appositamente predisposta dal Conaf. In particolare l adozione della polizza collettiva, novità assoluta nel panorama delle polizze professionali, è stata pensata per offrire agli iscritti un costo del premio adeguato al proprio reddito ed al rischio professionale. a. Attraverso la polizza collettiva con regolazione ad adesione il CONAF pone a carico del proprio bilancio gli oneri del premio assicurativo attraverso la costituzione di un apposito capitolo tra le uscite, denominato Capitolo assicurazione civile professionale. Il capitolo è costituito dal premio e dagli oneri derivanti dalla gestione. b. Le spese imputate al Capitolo assicurazione civile professionale sono ripartite in quote contributive tra gli iscritti tenuti all obbligo assicurativo di cui all art. 3. c. Gli iscritti con età inferiore al 35 anno di età ed entro i primi tre anni di iscrizione sono soggette a forme agevolate del contributo. Le donne nel periodo di maternità per 3 anni e gli uomini nel periodo di paternità per 1 anno possono accedere alle stesse forme agevolative. d. Con apposita deliberazione del CONAF sono stabilite le diverse fasce contributive dei soggetti iscritti all Albo per i relativi massimali stabiliti dalla Tabella A. e. Il contributo assicurativo è versato direttamente al CONAF nei modi e nei tempi stabiliti con deliberazione del CONAF. 6

7 4. Illustrazione del sistema del Conaf per verificare il rispetto dell'obbligo assicurativo Il sistema informativo ideato dal CONAF per verificare il rispetto dell obbligo assicurativo è parte di un progetto informativo più ampio che in area riservata permetterà ad ogni iscritto di accedere al proprio fascicolo professionale. Tale fascicolo, suddiviso in sezioni (anagrafica, assicurazione professionale e formazione continua) permetterà ad ogni iscritto di verificare la propria posizione in riferimento, oltre che all obbligo assicurativo, anche ai crediti formativi maturati. In merito all assicurazione professionale, il portale è stato pensato per agevolare sia l iscritto nella attuazione dell obbligo assicurativo in applicazione dell art. 5, comma 1, del DPR 7 agosto 2012, n. 137 sia gli Ordini nella loro funzione di controllo. Il sistema infatti è strutturato secondo una procedura a passi successivi semplice ed intuitiva che permette all iscritto, una volta entrato nella sua area riservata, di verificare se è soggetto ad obbligo assicurativo, di comunicare gli estremi di eventuale polizza già in essere o di aderire alla polizza collettiva stipulata dal Conaf, pagando il contributo previsto. Lo schema di flusso della procedura informatica è riportata nella figura seguente. 7

8 5. Conclusioni Il sistema CONAF attua la tutela del Professionista e del Cittadino nello spirito che ha ispirato il Legislatore L obbligo di assicurazione è a tutela del cliente/consumatore, che deve essere garantito per qualsiasi tipo di danno derivante dalla prestazione professionale del Dottore Agronomo e Dottore Forestale e per tutte le competenze specifiche di queste professioni. Il Professionista è quindi indirettamente tutelato perché non dovrà concorrere al risarcimento dei danni con il proprio patrimonio. Attraverso questo sistema ogni professionista iscritto, che abbia attivato la sua posizione assicurativa sul Sito CONAF, sarà tutelato in ogni ambito professionale e, contrariamente agli usi del mercato assicurativo, senza alcuna esclusione sostanziale, salvo il caso di dolo. Dal punto di vista della tutela va considerato anche all aspetto temporale: le richieste di risarcimento nei confronti del professionista, anche quelle la cui origine possa esser fatta risalire anni addietro saranno coperte senza limite di retroattività. Il cliente potrà avere la certezza che l assicurazione sarà valida e operante nel momento in cui se ne dovesse ravvisare il bisogno (ovvero si dovessero manifestare dei danni), anche se ciò si verificasse in un momento successivo rispetto all epoca dei fatti all origine del sinistro e anche qualora il Dottore Agronomo/Dottore Forestale non eserciti più la professione per cessazione definitiva (a tutela della clientela, a tutela del Professionista pensionato, dei suoi eredi). Il sistema studiato da CONAF comprende l identificazione nel regolamento sull obbligo assicurativo del massimale adeguato alle competenze professionali ed al fatturato. Il massimale rappresenta l esposizione degli Assicuratori per sinistro e per periodo assicurativo ed è stato fissato in proporzione al volume dei propri affari proprio nello spirito della tutela nei confronti del cliente/consumatore. Infine, quale importantissima garanzia di certezza, il consumatore attraverso il sistema informatico creato da CONAF, potrà procedere alla verifica dell ottemperanza all obbligo assicurativo ed alla segnalazione all Ordine Territoriale di competenza dei professionisti che non fossero in regola per l applicazione della relativa sanzione per illecito disciplinare così come stabilito dal Legislatore. 8

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