ODEC MODENA COMMISSIONE DI STUDIO DI DIRITTO SOCIETARIO START-UP INNOVATIVE

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1 ODEC MODENA COMMISSIONE DI STUDIO DI DIRITTO SOCIETARIO START-UP INNOVATIVE Il D.L. n.179 del 18 Ottobre 2012, convertito con le modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, noto anche come decreto crescita-bis, ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di misure di favore finalizzate a stimolare e a supportare l innovazione e la nascita di una nuova categoria di imprese identificata come start-up innovative, favorendo, conseguentemente, la crescita sostenibile, la nuova imprenditorialità e l occupazione, e rafforzando la competitività. Per tale nuova categoria di imprese il decreto crescita-bis individua tre diverse tipologie di soggetti interessati: le Start-up innovative; le Start-up a vocazione sociale; gli Incubatori certificati. Per ognuna di tali tipologie di soggetti la norma in argomento prevede specifici requisiti. Start-up innovativa La start up innovativa è definita dall art 25, comma 2, del D.L. n. 179, quale società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europea, residente in Italia a norma dell art 73 del TUIR, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Requisiti soggettivi Per quanto attiene alle start-up innovative, oltre la richiesta di costituzione in forma di società di diritto italiano, quali società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata o in forma di cooperative, il Decreto, recentemente modificato dal D.L. 24/01/2015 n.3 e convertito, con modificazioni, dalla legge 24/03/2015 n. 33, prevede che le agevolazioni siano applicabili esclusivamente a condizione che la start up possegga contemporaneamente i seguenti requisiti: i soci, persone fisiche, detengano al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell assemblea ordinaria dei soci; la start-up sia costituita e svolga attività d'impresa da non più di sessanta mesi; la sede principale dei propri affari e interessi sia in Italia; a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non sia superiore a 5 milioni di euro; la società non distribuisca, e non abbia distribuito, utili; la società abbia, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; la start-up non sia nata da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; 1. Vi è poi un ulteriore serie di requisiti vincolanti, rispetto ai quali è però sufficiente il verificarsi anche di uno solo di essi. I requisiti aggiuntivi, alternativi tra di loro, sono: 1 Si rende opportuno precisare che l operazione di trasformazione, così come espressamente chiarito dall Agenzia delle Entrate con la Circolare n.16/e dell 11/06/2014, non ostacola il riconoscimento del regime previsto per le start up innovative. 1

2 1. spese in ricerca e sviluppo 2 uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai princìpi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso; le spese risultano dall ultimo bilancio approvato e vengono scritte in Nota integrativa; in assenza di bilancio, nel primo anno di vita della società, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa; 2. impiego di dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 3. la start-up sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa. Start-up innovativa a vocazione sociale Il secondo soggetto identificato dalla norma è quello della start-up a vocazione sociale, la quale oltre il rispetto dei requisiti richiesti per le start-up innovative, può operare esclusivamente nei settori considerati di utilità sociale dalla disciplina legislativa delle imprese sociali. Incubatori certificati Infine, terzo e ultimo soggetto, è quello degli incubatori certificati, ossia quei soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell art 73 del Tuir, costituiti in società di capitali, anche in forma cooperativa, ovvero in forma di Societas Europea, che offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative. Tali soggetti per rientrare nella disciplina di favore devono certificare il possesso di una serie di requisiti identificati dal comma 5, dell art. 25, quali: 2 Il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo è analizzato dal principio contabile OIC n. 24 e IAS n. 38 2

3 disporre di strutture, anche immobiliare, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca; disporre di attrezzature adeguate all attività di start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove, prototipi; essere amministrati o diretti da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e disporre di una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente; avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative; avere adeguata e comprovata esperienza nell attività di sostegno a start-up innovative, la cui esistenza dovrà essere valutata in base ad una serie di parametri minimi che saranno individuati da un apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Panoramica sulle misure di sostegno L art. 26 e seguenti del D.L. 179 ha introdotto in favore delle start-up una serie di benefici sia di carattere fiscale che di natura civilistica. In particolare: 1. Esonero da diritti camerali e imposte di bollo: start-up innovative e incubatori certificati non dovranno pagare il diritto annuale ed i diritti di segreteria dovuti in favore delle Camere di Commercio, nonché, come chiarito dalla circolare 16/E emessa l 11 giugno 2014 dall Agenzia delle Entrate, l imposta di bollo per qualsiasi adempimento da effettuare presso il Registro delle imprese. L esenzione dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione. 2. Gestione societaria flessibile: l atto costitutivo delle start-up innovative create in forma di società a responsabilità limitata può prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione. 3. Facilitazioni nel ripianamento delle perdite: in caso di perdite sistematiche le start up innovative godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo). In sostanza, tale agevolazione costituisce una deroga agli arti 2446, comma 2, e 2482 bis, comma 4, del nostro codice civile disponendo che, se la perdita riduce di oltre un terzo il capitale sociale, il termine entro il quale la perdita stessa deve essere diminuita a meno di un terzo per evitare la riduzione del capitale stesso coincide con la fine del secondo esercizio successivo a quello in cui sono state rilevate le perdite. Nel caso in cui, invece, vengano registrate perdite di oltre un terzo del capitale, che ne comportino una riduzione al di sotto del minimo legale, l assemblea può deliberare il rinvio della decisione sulla ricapitalizzazione alla chiusura dell esercizio successivo, sterilizzando per un anno la causa di scioglimento. 4. Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale: le start-up possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi work for equity. Il regime fiscale e contributivo che si applica a questi strumenti è vantaggioso ed è concepito su misura rispetto alle esigenze tipiche di una start-up. Anche gli incubatori certificati possono utilizzare questa modalità di remunerazione. 3

4 5. Credito d imposta per l assunzione di personale altamente qualificato: è stato definito un accesso prioritario alle agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato nelle start up innovative e negli incubatori certificati. Tali agevolazioni consistono in un credito d imposta pari al 35% del costo aziendale totale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, nel primo anno del nuovo rapporto di lavoro. 6. Disciplina del lavoro tagliata su misura: la start-up innovativa potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi senza i vincoli quantitativi previsti per le altre società. All interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in start-up solo con un contratto a tempo indeterminato. La disposizione è posta al fine di favorire la stabilizzazione dei rapporti nel tempo e ad evitare che al termine dei 48 mesi si instaurino rapporti di lavoro con ricorso a forme contrattuali potenzialmente elusive degli obblighi inerenti i rapporti di lavoro dipendente (es. partita Iva, collaborazioni a progetto ecc.). 7. Facoltà di remunerazione flessibile: la retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up innovativa non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni. 8. Introduzione di incentivi fiscali per investimenti in start up provenienti da persone fisiche (detrazioni Irpef del 19%) e giuridiche (deduzioni dell imponibile Ires del 20%) per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 (decreto attuativo): gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in start up, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di altre società che investono prevalentemente in start up. Il beneficio fiscale è maggiore se l investimento riguarda le start-up a vocazione sociale e quelle che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico: detrazioni Irpef al 25%, deduzioni dall imponibile Ires al 27%. L utilizzo del beneficio per l anno 2016 è sottoposto alla preventiva autorizzazione da parte dell autorità comunitaria. L Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.16/e dell 11 giugno 2014, ha commentato le modalità di fruizione della detrazione o della deduzione di imposta per soggetti passivi IRPEF ed IRES che effettuano conferimenti in denaro in una start-up innovativa e le agevolazioni previste per le imprese aventi i requisiti per essere start-up innovative. Per quanto attiene alle modalità di effettuazione del conferimento in denaro occorre precisare che l agevolazione è concessa per i conferimenti in denaro effettuati sia in sede di costituzione della startup innovativa, sia in sede di aumento del capitale sociale in presenza di start-up già costituite. Rientrano tra i conferimenti agevolabili anche quelli derivanti dalla conversione di obbligazioni in azioni o quote di nuova emissione della start up innovativa, mentre i conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in voci del patrimonio netto diverse dalla riserva sovrapprezzo azioni o dal capitale sociale non possono essere agevolati. Destinatari dell agevolazione, qualora investano in start-up innovative, sono: persone fisiche; gli esercenti arti e professioni; 4

5 gli enti non commerciali; gli imprenditori individuali; le società di persone e di capitali. Per i soggetti passivi IRPEF, per i quali è prevista una detrazione dall imposta lorda di un importo pari al 19% del conferimento in denaro effettuato fino alla soglia massima di euro, è stabilito che in caso di incapienza dell ammontare complessivo della detrazione dall imposta lorda del singolo periodo di imposta del contribuente, l eccedenza potrà essere riportata in avanti fino al terzo periodo di imposta successivo. Per i soggetti passivi IRES è invece prevista una deduzione dal reddito d impresa per un importo pari al 20% del conferimento in denaro effettuato, fino a una soglia massima di Nel caso in cui gli investimenti siano effettuati in start up innovative operanti in ambito sociale o in start up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (di cui codici ATECO: 27.1, 27.2, 27.32, 27.33, 28.11, 28.12, 28.13, 28.14, 28.15, 28.21, 28.25, , 29.31, 72.1) l agevolazione fiscale prevede delle aliquote incrementate, e in particolare una detrazione IRPEF del 25% anziché del 19%; e una deduzione IRES del 27% anziché del 20%. La documentazione rilevante al fine di portare in deduzione/detrazione i conferimenti in denaro effettuati nella start-up è costituita da una certificazione della start-up innovativa che attesti il rispetto del limite di di conferimenti agevolati incassati nel singolo periodo di imposta. La startup dovrà, inoltre, certificare l entità dell investimento agevolabile effettuato dal soggetto IRPEF o IRES, a cui è correlata la detrazione o la deduzione di imposta da inserire nella dichiarazione dei redditi. Tra gli interventi del Legislatore a vantaggio delle start up innovative, merita di essere segnalata la non applicazione della disciplina delle società non operative e della disciplina delle società in perdita sistematica. 9. Introduzione dell equity crowdfunding, la cui regolamentazione di dettaglio è stata predisposta dalla Consob: con la pubblicazione del testo definitivo del Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line l Italia è il primo Paese al mondo ad aver regolamentato il fenomeno con uno strumento normativo dedicato. Le start up innovative possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso portali online autorizzati. Se la start-up è di piccole dimensioni può accedere, attraverso la realizzazione di piani d impresa e tramite una procedura valutativa con procedimento allo sportello, alla concessione di un finanziamento agevolato, senza interessi, nella forma della sovvenzione rimborsabile, per un importo pari al 70% delle spese e/o costi ammissibili. Per le start-up innovative localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel territorio del cratere sismico aquilano, il finanziamento agevolato è restituito dall'impresa beneficiaria in misura parziale, per un ammontare pari all'80% dell'importo del finanziamento agevolato concesso. Nel caso di start-up innovative, la cui compagine sia interamente costituita da giovani di età non superiore ai 35 anni e/o da donne, o preveda la presenza di almeno un esperto, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, l'importo del finanziamento agevolato è pari all'80% delle spese ammissibili, prevedendo: durata massima di 8 anni; tasso 0; 5

6 rimborso dopo 12 mesi a decorrere dall erogazione dell ultima quota dell agevolazione, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno; assenza di garanzie, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono comunque assistiti da privilegio ai sensi dell art. 24, comma 33. L. n.449/97; servizi di tutoraggio tecnico gestionale limitatamente alle imprese costituite da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per accedere al nuovo regime di finanziamenti è necessario fare riferimento alla recente circolare ministeriale n del , che fissa termini e modalità per la presentazione delle istanze. Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 10. Accesso semplificato, gratuito e diretto per le start-up al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, un fondo governativo che facilita l accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. La garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alla start-up, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un istruttoria che beneficia di un canale prioritario. Gli incubatori certificati possono beneficiare dello stesso regime speciale riservato alle start-up. 11. Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle start up da parte dell Agenzia ICE: include l assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali e l attività volta a favorire l incontro delle start-up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione. In particolare, è stata autorizzata l emissione della Carta Servizi Start- up che dà diritto a uno sconto del 30% sulle tariffe dei servizi di assistenza erogati dall Agenzia. 12. Fail-fast: introduzione di procedure volte a rendere più rapido e meno gravoso il processo che si instaura nel caso in cui la start-up non decolli. Sottraendo le start-up innovative dalla disciplina del fallimento, si permette all imprenditore di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale in modo più semplice e veloce, affrontando più agevolmente il procedimento liquidatorio. Sul piano culturale, si mira ad aggredire il paradigma, molto radicato, della stigmatizzazione del fallimento. Pubblicità legale Particolare è il regime di pubblicità legale che costituisce condizione necessaria per fruire dei benefici di legge. E previsto che le Camere di commercio istituiscano una apposita sezione speciale del Registro delle imprese a cui la start-up innovativa e l incubatore certificato devono necessariamente essere iscritti. La sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2, art. 25 del suddetto decreto, deve essere attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante della società e depositata presso l Ufficio del Registro delle Imprese, con successive autocertificazioni, comunicate entro 30 giorni dall approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, attestanti il mantenimento del possesso dei requisiti richiesti. La mancata presentazione della dichiarazione comporta la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale. Nella fase di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese, devono essere fornite tutte le informazioni previste al comma 12 e 13 dell art. 25 del D.L In particolare, per quanto riguarda le sole start-up innovative, le informazioni sono le seguenti: 6

7 a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; c) oggetto sociale; d) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo; e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding; f) elenco delle società partecipate; g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili; h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca; i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale. Tali informazioni devono essere aggiornate ogni semestre. Anche quando non vi siano aggiornamenti da segnalare, la società start-up deve comunque confermare che le informazioni già depositate sono aggiornate. Start-up precostituite Proseguendo nell esame della normativa, l art 25, comma 3, dispone che le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti già dettagliati precedentemente, sono considerate start-up innovative se depositano presso l Ufficio del registro delle imprese, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso di detti requisiti (art. 25 comma 2). Start-up non residenti Il decreto attuativo 3 all art. 1, comma 2, chiarisce che la nozione di start-up innovativa comprende le società anche non residenti in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell Unione Europea o in Stati aderenti all Accordo sullo spazio economico europeo ed esercitano nel territorio dello Stato un attività d impresa mediante una stabile organizzazione. La stabile organizzazione in Italia, deve svolgere un attività ammissibile al regime delle start-up innovative, anche se non necessariamente coincidente con quella della società estera e possedere almeno uno dei requisiti di cui all art. 25 comma 2. Start-up costituite in forma di S.r.l. Per quanto riguarda le start-up costituite in forma di S.r.l., si ritiene doveroso approfondire quanto già accennato al punto 2 del paragrafo precedente Panoramica sulle misure di sostegno, precisando che la nuova disciplina deroga alle disposizioni previste dal codice civile (con specifico riferimento alle S.r.l.) consentendo che l atto costitutivo individui categorie di quote fornite di diritti diversi e determini liberamente il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall art 2468 c.c.; lo stesso atto costitutivo può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta, ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Inoltre, derogando all art 2474 del c.c., il decreto permette di non osservare il divieto di acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare 3 Decreto interministeriale del 30 gennaio 2014 Min.Economia e Finanze 7

8 prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto e sottoscrizione, al fine di consentire e favorire l introduzione di piani di incentivazione per determinate categorie di collaboratori della start- up. Investimenti indiretti tramite OICR L investimento, in una o più start-up innovative, può essere effettuato direttamente dall investitore ovvero, come previsto dall art.2, comma 2 di detto decreto attuativo, indirettamente per tramite di intermediari qualificati, e cioè organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, cosi come definiti dalle lettere e) ed f) del comma 2, art. 1 del decreto attuativo. Ai sensi della lettera e), per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i soggetti di cui all art. 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e quindi Fondi comuni di investimento e Società a capitale variabile (SICAV), che al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell anno in cui è effettuato l investimento agevolato, detengano azioni o quote di start-up innovative di valore almeno pari al 70% del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal rendiconto o dal bilancio chiuso nel corso dell anzidetto periodo di imposta. Stessa percentuale deve essere detenuta dalle altre società di capitali individuate dalla lettera f). Investimenti ammissibili ai fini del finanziamento agevolato Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative, il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto ad istituire, con il Decreto 24/09/2014, un apposito regime di aiuto che prevede la possibilità, per le start-up innovative che realizzano piani d impresa, di richiedere ed ottenere finanziamenti agevolati. Per maggiori approfondimenti si rimanda al punto 9 del paragrafo Panoramica sulle misure di sostegno. In relazione ai piani di impresa 4, si precisa che sono considerati ammissibili quelli: a) caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o b) mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell economia digitale, e/o c) finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata. Relativamente alla lettera a), sono ammissibili alle agevolazioni i piani d impresa che: i. prevedano l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive nuove rispetto al mercato di riferimento dell'impresa proponente, anche in chiave di riduzione dell'impatto ambientale, oppure ii. siano funzionali all' ampliamento del target di utenza del prodotto-servizio offerto, rispetto al bacino attualmente raggiunto dagli altri operatori attivi nel medesimo mercato di riferimento e/o nel medesimo settore, oppure iii. prevedano lo sviluppo e la vendita di prodotti-servizi innovativi o migliorativi rispetto ai bisogni dei clienti e/o destinati ad intercettare nuovi bisogni e/o rivolti a innovative combinazioni prodottoservizio/mercato, oppure iv. propongano l'adozione di modelli di business orientati all'innovazione sociale, anche attraverso l'offerta di prodotti-servizi volti ad intercettare bisogni sociali o ambientali. Relativamente alla lettera b), sono ammissibili alle agevolazioni i piani d impresa orientati a sviluppare e/o produrre servizi/prodotti digitali, ovvero adottare tecnologie digitali come elemento abilitante di nuovi processi e/o modelli di business con conseguente miglioramento dell efficienza gestionale, organizzativa e/o produttiva. 4 Occorre fare riferimento alla Circ. n del 10 dicembre 2014 Min.Sviluppo Economico 8

9 Relativamente alla lettera c), sono ammissibili alle agevolazioni i piani d impresa orientati alla valorizzazione economica: i. degli esiti di progetti/studi/ricerche brevettati, oppure che risultino da un progetto/studio/ricerca, effettuati da soggetti (pubblici o privati) in possesso di titoli e/o qualifiche idonei. In particolare, in assenza di risultati brevettati, dovrà darsi evidenza che si tratti di risultati di attività di analisi e/o di lavori sperimentali e/o di indagini pianificate, miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, e che tali attività siano state svolte da soggetti normalmente operanti nel sistema della ricerca (università, centri di ricerca, funzioni R&D di aziende, ricercatori operanti in dette organizzazioni). I risultati delle attività di analisi, dei lavori sperimentali, delle indagini pianificate e/o di invenzioni brevettate, devono essere legittimamente sfruttabili, per titolarità o in virtù di accordi, da parte del soggetto proponente; ii. del know-how e/o delle conoscenze tecniche, scientifiche e tecnologiche, maturate dai componenti della compagine nell ambito del sistema della ricerca così come sopra definito, opportunamente documentati e dimostrabili. Nell ambito dei piani di impresa come sopra analizzati, le voci di spesa ammissibili, ai fini delle agevolazioni di natura finanziaria, possono essere suddivise in due categorie: investimenti durevoli: o impianti, macchinari e attrezzature tecnologiche; o componenti hardware e software funzionali al progetto; o brevetti e licenze; o know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, correlate alle esigenze produttive e gestionali dell impresa; o consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto di investimento, ; spese di gestione: o personale dipendente e collaboratori; o licenze e diritti per titoli di proprietà industriale; o licenze relative all utilizzo di software, purché direttamente correlati alle esigenze produttive dell impresa; o servizi di incubazione e di accelerazione d impresa; o canoni di leasing; o interessi su finanziamenti esterni. Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda ed entro i due anni successivi alla stipula del contratto di finanziamento. Occorre precisare che gli investimenti durevoli, sopra menzionati, devono: 1. essere ammortizzabili; 2. essere utilizzati esclusivamente nella unità produttiva destinataria dell aiuto; 3. essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l acquirente; 4. figurare nell attivo di bilancio dell impresa beneficiaria per almeno 3 anni; 5. essere pagati esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato. Ipotesi di decadenza delle agevolazioni fiscali 9

10 Qualora la start-up innovativa perda anche uno solo dei requisiti qualificanti previsti dal comma 2 dell art. 25 del D.L. 179, cessa l applicazione di tutta la disciplina di favore (in ambito societario, fiscale e occupazionale) prevista per le start-up innovative. Per quanto riguarda in particolare le agevolazioni di natura fiscale rappresentate dalla riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni o di deduzioni, l art. 6 del decreto attuativo ne prevede la decadenza, anche nel caso in cui determinati eventi avvengano entro due anni dalla data in cui è stato effettuato l investimento. Le ipotesi previste sono: cessione, anche parziale, a titolo oneroso delle partecipazioni ricevute in cambio dell investimento in start-up innovative che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni; riduzione di capitale e ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative; perdita di uno dei requisiti previsti dall art 25, comma 2 del decreto. Verificatasi la causa di decadenza, per i soggetti IRPEF, occorre incrementare l IRPEF dovuta, per il periodo d imposta in cui si verifica la decadenza dell agevolazione, di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi d imposta precedenti; per i soggetti IRES, occorre incrementare il reddito del periodo d imposta in cui si verifica la decadenza dell ammontare che non ha concorso al reddito nei periodi precedenti. Cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle Imprese Qualora, prima della scadenza (quattro anni dalla costituzione o del diverso termine stabilito per le start-up già costituite) la start-up innovativa o l incubatore certificato perdano anche uno solo dei requisiti tassativamente stabiliti dall art. 25 comma 2 e 5 del D.L. 179, necessari per mantenere tale qualifica ovvero, nel caso in cui il legale rappresentante della società ometta la presentazione dell autocertificazione attestante il mantenimento del possesso di detti requisiti e, in ogni caso, decorsi quattro anni dalla data della loro costituzione, la start-up innovativa o l incubatore certificato verranno cancellate d ufficio dalla sezione speciale del Registro imprese entro i 60 giorni successivi dalla perdita di detti requisiti, ferma restando l iscrizione alla sezione ordinaria del registro stesso. Aprile 2015 Rag. Gianluigi Rizzuti 10

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