Nota Informativa e Condizioni di assicurazione

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1 Nota Informativa e Condizioni di assicurazione Nota Informativa Pag. 3 Disposizioni Generali Pag. 12 Disposizioni Speciali Pag. 14 Regolamento della Gestione Pag. 17 Disposizioni Aggiuntive Pag. 18 pagina 1

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3 Terminologia Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto che, ai sensi del D.Lgs. 124/93, ha facoltà di disporre delle somme assicurate per esercitare i diritti di prestazione, riscatto e trasferimento; Beneficiari: coloro ai quali spettano le somme assicurate; Compagnia: l impresa assicuratrice; Conclusione del contratto: è il momento a partire dal quale il contratto di assicurazione sulla vita produce i suoi effetti; Contraente: chi stipula il contratto con la Compagnia; Montante del piano individuale di previdenza: somma dei premi netti versati, aumentati degli interessi, utilizzata dalla Compagnia per realizzare il trattamento pensionistico; Premio: l importo corrisposto dal Contraente alla Compagnia; Premio netto: è il premio al netto delle spese in cifra fissa e percentuali gravanti sul premio stesso; Riserva matematica: l importo accantonato dalla Compagnia per far fronte in futuro ai propri obblighi contrattuali. NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente e all Assicurato tutte le informazioni preliminari necessarie per poter sottoscrivere, con cognizione di causa e fondatezza di giudizio, la forma pensionistica individuale attuata mediante il contratto di assicurazione sulla vita, denominata MPV PREVIDENZA, codice PFP5, collegata alla Gestione Speciale PROVVEDO, istituita dalla Compagnia. La Nota Informativa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n 174. La Nota Informativa, non soggetta a preventivo controllo da parte dell ISVAP, deve essere letta interamente prima della sottoscrizione del contratto. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA COMPAGNIA La denominazione sociale della Compagnia è MONTEPASCHI VITA ed è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni. La sede Legale e la Direzione Generale sono stabilite in Italia, in Via Aldo Fabrizi, Roma. La Compagnia è stata autorizzata all esercizio delle Assicurazioni Vita e Capitalizzazioni, con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/07/1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 08/08/1974. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 1. NATURA GIURIDICA E FINALITÀ DELLE ASSICURAZIONI PENSIONISTICHE INDIVIDUALI Le forme pensionistiche individuali sono disciplinate dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, che regolano la materia della previdenza complementare nel suo complesso. In particolare, le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita sono attivate ai sensi dell articolo 9-ter del decreto sopra indicato. La finalità delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, è quella di realizzare una forma di previdenza - secondo criteri di corrispettività (l entità della prestazione pensionistica dipende dall importo dei premi complessivamente versati) - mediante una gestione assicurativa dei premi versati, con le seguenti prestazioni erogate a favore degli aventi diritto: - prestazioni pensionistiche per vecchiaia, al compimento dell età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione a forme pensionistiche complessivamente non inferiore a 5 anni; - prestazioni pensionistiche per anzianità, alla cessazione dell attività lavorativa, purché l età raggiunta non sia più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell ordinamento obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione a forme pensionistiche complessivamente non inferiore a 15 anni. 2. DESTINATARI L adesione alle forme pensionistiche individuali attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita è libera, non essendo necessariamente legata ad una determinata occupazione o all esercizio di una libera professione. 3. DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA TARIFFARIA ADOTTATA Il piano individuale di previdenza MPV PREVIDENZA è un contratto di assicurazione sulla vita, alimentato con premi periodici. Ciascun premio netto, aumentato degli interessi calcolati con le modalità indicate al successivo punto 8, costituisce il montante del piano individuale di previdenza, che viene utilizzato dalla Compagnia per l erogazione delle prestazioni pensionistiche illustrate nel successivo punto 7. pagina 3

4 4. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, ENTRATA IN VIGORE E DURATA Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente l accettazione della proposta, per iscritto con raccomandata o mediante l invio del documento di polizza. In ogni caso il contratto si ritiene concluso il terzo giorno lavorativo successivo alla data di pagamento del premio sempre che, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta. L Assicurazione entra in vigore alle ore ventiquattro del giorno in cui il contratto è concluso. Il presente contratto ha una durata pari alla differenza tra l età prevista per il pensionamento di vecchiaia e quella dell Assicurato al momento della conclusione del contratto stesso. L Assicurato ha peraltro la facoltà di prolungare la durata della polizza oltre il raggiungimento del limite dell età pensionabile per vecchiaia, per un periodo non superiore a cinque anni, anche proseguendo nel versamento dei premi. Eventuali modifiche legislative o di professione dell Assicurato, incidenti sulla determinazione dell età pensionabile utile per il conseguimento del diritto alle prestazioni di vecchiaia, possono comportare la rideterminazione della durata contrattuale. 5. MODALITA E DURATA DI VERSAMENTO DEI PREMI MPV PREVIDENZA prevede il versamento di premi periodici, mensili o annuali, a scelta del Contraente, pagabili per l intera durata del contratto ovvero fino al verificarsi di una delle cause di scioglimento di cui al punto 14. In qualsiasi momento il Contraente può modificare, sospendere e riprendere il versamento dei premi, nonché effettuare dei versamenti aggiuntivi di importo minimo pari a euro 50. La Compagnia si impegna a considerare i versamenti come disponibili per la rivalutazione (vedi punto 8) a partire dalla data di valuta in cui i versamenti stessi risultano accreditati alla Compagnia. Il pagamento dei premi può essere effettuato mediante: addebito automatico su c/c bancario, previa autorizzazione; bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Compagnia. 6. SPESE E COMMISSIONI Tipologia Importo Periodicità di addebito Modalità di prelievo 10 premi annuali Spese in cifra fissa 1 premi mensili e aggiuntivi stessa periodicità del premio dai premi Spese percentuali 8% stessa periodicità del premio dai premi netti di caricamento in cifra fissa Commissione di sottoscrizione una tantum non previsto non previsto non previsto Commissioni di gestione non previsto non previsto non previsto Commissione di trasferimento 10 in unica soluzione al verificarsi dell evento dall importo trasferito Commissione per spese di erogazione rendita * 1,25 % * Già ricompresa nella determinazione dei coefficienti di conversione in rendita. Avvertenza Le spese e commissioni di qualsiasi tipo, nonché il meccanismo di rivalutazione descritto al successivo punto 8, incidono sulla redditività dell atto previdenziale. Occorre valutare con attenzione gli effetti che la presenza delle spese produce sull operazione di trasferimento della propria posizione previdenziale alla scadenza dei primi tre anni e negli anni successivi, descritta al punto PRESTAZIONI ASSICURATE La Compagnia si impegna a corrispondere, in caso di vita dell Assicurato alla scadenza contrattuale (da fissarsi convenzionalmente non prima del compimento dell età pensionabile per vecchiaia dell Assicurato stesso secondo il regime obbligatorio di appartenenza, ovvero, se l Assicurato non è titolare di reddito di lavoro o di impresa, al compimento di 57 anni) una rendita vitalizia il cui importo annuo si determina moltiplicando il montante del piano individuale di previdenza per il coefficiente di conversione in rendita, di cui agli allegati 1A e 1B alle Condizioni di Assicurazione, secondo le modalità ivi descritte. A scelta dell Assicurato, la Compagnia può erogare, unitamente alla rendita vitalizia, una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% del valore del montante del piano individuale di previdenza; in tale caso l importo pagina 4

5 della rendita vitalizia spettante all Assicurato viene proporzionalmente ridotto. Qualora l importo annuo della rendita pensionistica, che si ottiene convertendo l intero montante del piano individuale di previdenza sulla polizza, risulti inferiore all assegno sociale di cui all articolo 3 della legge 8 agosto 1999, n. 335, commi 6 e 7, l Assicurato può richiedere la liquidazione in capitale dell intero importo maturato. Il limite del 50% di cui sopra, a prescindere da quanto risulta essere l importo annuo della rendita pensionistica, non si applica agli Assicurati trasferiti da altri fondi pensione o da altre forme pensionistiche individuali che, sulla base della documentazione prodotta, risultino iscritti alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre Ove sussistano i requisiti di legge indicati al punto 1 della presente Nota Informativa, l Assicurato può richiedere anticipatamente la liquidazione delle prestazioni per anzianità. Resta ferma la facoltà dell Assicurato di percepire la rendita vitalizia di cui sopra in forma reversibile totalmente o parzialmente su altra persona designata tra i soggetti previsti dal regime obbligatorio di appartenenza. In tal caso l importo della rendita maturata risulterà ridotto e verrà determinato sulla base di coefficienti di conversione che saranno comunicati su richiesta. In caso di morte dell Assicurato prima dell accesso alle prestazioni pensionistiche, il montante del piano individuale di previdenza, calcolato alla data del decesso, verrà pagato agli eredi. La Compagnia, qualora il Contraente abbia richiesto una delle garanzie aggiuntive di cui al successivo punto 10, corrisponderà un ulteriore prestazione come ivi definita. 8. MODALITA DI CALCOLO E RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI Il montante del piano individuale di previdenza è annualmente rivalutato in base ad un tasso annuo di rivalutazione non inferiore all 85% del rendimento finanziario conseguito e dichiarato annualmente dalla Compagnia entro il 31 marzo dell anno successivo, dalla Gestione Speciale PROVVEDO. Detta aliquota di retrocessione verrà elevata alle misure minime dell 87,50%, 90,00% e 92,50% dopo che siano trascorsi rispettivamente 3, 8 e 13 anni interi dalla data di stipula del contratto. Il rendimento minimo trattenuto dalla Compagnia, tuttavia, non potrà essere inferiore a: - 0,75% nei primi tre anni interi dalla stipula del contratto; - 0,70% nei successivi cinque anni interi; - 0,65% dopo otto anni interi dalla stipula del contratto. E garantita la rivalutazione annua minima del 2,00%. Alla fine del primo anno solare il montante del piano individuale di previdenza sarà pari ai premi netti versati nell anno comprensivi degli interessi calcolati per il numero dei giorni trascorsi tra la data di ciascun versamento ed il 31/12 dell anno stesso, in base al tasso giornaliero equivalente al tasso annuo di rivalutazione riconosciuto per quell anno. Qualora sia stata sottoscritta una delle garanzie aggiuntive di cui al successivo punto 10, dall importo come sopra determinato, saranno sottratti i relativi costi mensili determinati ai sensi del successivo punto 11, capitalizzati per i giorni intercorrenti tra ogni ricorrenza mensile di polizza ed il 31/12 successivo, in base al tasso giornaliero di cui sopra. Sugli interessi maturati alla fine dell anno viene prelevata l imposta dell 11% di cui all art. 6, comma 2), del D. Lgs. 47/2000. Alla fine di ciascun anno solare successivo il montante del piano individuale di previdenza sarà pari al montante del piano individuale di previdenza dell anno precedente aumentato: degli interessi calcolati per un anno in base al tasso annuo di rivalutazione riconosciuto per quell anno; dei premi netti versati nel corso dell anno comprensivi degli interessi calcolati per il numero di giorni trascorsi tra la data di ciascun versamento ed il 31/12 dell anno stesso, in base al tasso giornaliero equivalente al tasso annuo di rivalutazione riconosciuto per quell anno. Qualora sia stata sottoscritta una delle garanzie aggiuntive di cui al successivo punto 10, dall importo come sopra determinato, saranno sottratti i relativi costi mensili determinati ai sensi del successivo punto 11, capitalizzati per i giorni intercorrenti tra ogni ricorrenza mensile di polizza ed il 31/12 successivo, in base allo stesso tasso giornaliero di cui sopra. Sugli interessi maturati alla fine dell anno viene prelevata l imposta dell 11% di cui all art. 6, comma 2), del D. Lgs. 47/2000. Alla data di richiesta della prestazione il montante del piano individuale di previdenza sarà pari al montante del piano individuale di previdenza dell anno precedente aumentato: degli interessi calcolati per il numero di giorni trascorsi dall'ultimo 31/12 alla predetta data di richiesta, in base al tasso giornaliero equivalente all'ultimo tasso annuo di rivalutazione riconosciuto; dei premi netti versati dal 31/12 dell anno precedente alla data di richiesta stessa, comprensivi degli interessi calcolati per il numero di giorni trascorsi tra la data di ciascun versamento e la data di richiesta stessa, in base al tasso giornaliero equivalente all ultimo tasso annuo di rivalutazione riconosciuto. Qualora sia stata sottoscritta una delle garanzie aggiuntive di cui al successivo punto 10, dall importo come sopra determinato, saranno sottratti i relativi costi mensili determinati ai sensi del successivo punto 11, capitalizzati per i giorni intercorrenti tra ogni ricorrenza mensile di polizza e la data di richiesta della prestazione stessa, in base allo stesso tasso giornaliero di cui sopra. pagina 5

6 Sugli interessi maturati alla data di richiesta della prestazione viene prelevata l imposta dell 11% di cui all art. 6, comma 2), del D. Lgs. 47/2000. La prestazione pensionistica (rendita) è annualmente rivalutata in base ad un tasso annuo di rivalutazione ottenuto scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico dell 1,50%, la differenza fra il rendimento riconosciuto e il suddetto tasso tecnico. Il rendimento riconosciuto si ottiene moltiplicando il rendimento di cui al punto 3 del Regolamento della gestione speciale PROVVEDO, per l aliquota di retrocessione prima stabilita per la rivalutazione del montante del piano individuale di previdenza. Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il valore della rendita assicurata, che non potrà essere riscattata durante il periodo di godimento, sarà incrementato di un importo ottenuto moltiplicando il tasso di rivalutazione di cui sopra per il valore della rendita stessa. L aumento della rendita, che resta definitivamente acquisito, sarà di volta in volta comunicato al Contraente. 9. DECESSO DELL ASSICURATO In caso di morte dell'assicurato in qualsiasi momento della durata contrattuale, il capitale da liquidare agli eredi sarà pari al montante del piano individuale di previdenza, calcolato con le modalità indicate al precedente punto 8 alla data di decesso dell Assicurato. Il capitale caso morte, calcolato come sopra, sarà maggiorato di un ulteriore importo pari al: - 5% del capitale stesso, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 35 anni; - 3% del capitale stesso, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età compresa tra 36 anni e 50 anni; - 1% del capitale stesso, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età compresa tra 51 anni e 65 anni; - 0,5% del capitale stesso, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età compresa tra 66 anni e 75 anni; - 0,1% del capitale stesso, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età superiore a 75 anni. Qualora il Contraente abbia sottoscritto una delle garanzie aggiuntive di cui al successivo punto 10, il capitale assicurato in caso morte sarà liquidato in aggiunta a quello precedentemente calcolato. 10. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE Il Contraente ha la facoltà di richiedere, all atto della sottoscrizione della proposta, una delle due seguenti garanzie aggiuntive: a) assicurazione di un capitale in caso di morte; b) assicurazione di un capitale in caso di morte e di una rendita mensile in caso di perdita dell autosufficienza. Le predette assicurazioni aggiuntive potranno essere accordate sulla base delle dichiarazioni contenute nel questionario sostitutivo del controllo medico e nei limiti delle prestazioni indicati nelle tabelle sottostanti: Età dell assicurato Capitale caso morte Compresa tra 18 e 60 Massimo euro Età dell assicurato Rendita mensile in caso di perdita dell autosufficienza Compresa tra 18 e 40 euro Compresa tra 41 e 49 euro 750 Compresa tra 50 e 60 euro 500 La rendita mensile in caso di perdita dell autosufficienza verrà incrementata del 2% ad ogni anniversario di polizza. Il Contraente ha comunque la facoltà di modificare in ogni momento l importo del capitale e/o della rendita assicurata. Per ogni modifica che comporti un aumento della copertura assicurativa, la Compagnia si riserva il diritto di richiedere nuove dichiarazioni sostitutive del controllo medico e decidere se accettare la variazione tenendo conto del loro esito. Sulla parte di capitale assicurato in aumento, si applicano le limitazioni di cui al punto 12. Il Contraente può, altresì, rinunciare in qualsiasi momento alla garanzia aggiuntiva precedentemente sottoscritta. La rinuncia alla copertura offerta dalle garanzie aggiuntive, sia all atto della sottoscrizione della proposta, sia in corso di contratto, preclude ogni possibile riattivazione delle stesse. Fatto salvo che la Compagnia non potrà in alcun caso recedere dal contratto, dal momento in cui inizierà l erogazione della prestazione pensionistica di base (rendita), la garanzia aggiuntiva sub a) cesserà, mentre proseguirà, vita natural durante dell Assicurato, e previo versamento del relativo premio, la garanzia relativa alla perdita di autosufficienza. Nel caso venga prescelta dal Contraente la garanzia complementare di cui alla lettera a) la Compagnia, in caso di morte dell Assicurato, pagherà agli aventi diritto il capitale indicato in polizza per tale garanzia. Detto capitale sarà liquidato in aggiunta a quello previsto al precedente punto 9. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato. E' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: - dolo del Contraente o del Beneficiario; - partecipazione attiva dell'assicurato a delitti dolosi; pagina 6

7 - partecipazione attiva dell'assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; - incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio; - suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione, o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione. Se il decesso è causato da uno dei predetti eventi, la Compagnia corrisponderà solamente il capitale previsto al precedente punto 9, alla data del decesso dell Assicurato. Le predette esclusioni riguardano anche il rischio di morte coperto nell assicurazione aggiuntiva di cui al punto b). Nel caso in cui venga prescelta dal Contraente la garanzia di cui alla lettera b), la Compagnia: - in caso di morte dell Assicurato pagherà agli aventi diritto il capitale indicato in polizza per tale garanzia. Detto capitale sarà liquidato in aggiunta al capitale previsto al precedente punto 9 alla data del decesso dell Assicurato; - in caso di perdita dell autosufficienza da parte dell Assicurato, nello svolgere almeno quattro delle sei attività elementari della vita quotidiana (ADL), come successivamente identificate, corrisponderà, all Assicurato stesso, l importo della rendita mensile indicata in polizza finché, in vita l Assicurato, permanga lo stato di perdita dell autosufficienza. Le sei attività elementari della vita quotidiana sono quelle di seguito indicate: - lavarsi: la capacità di farsi il bagno o la doccia; - vestirsi e svestirsi: la capacità di vestirsi e svestirsi e di riporre gli indumenti; - andare al bagno ed usarlo: la capacità di andare al bagno ed usarlo e di mantenere un livello ragionevole di igiene personale (ad esempio: lavarsi, radersi, pettinarsi); - deambulare: la capacità di camminare, (ad es. spostandosi dal letto alla sedia e viceversa); - continenza: la capacità di controllare le funzioni corporali; - mangiare e bere: la capacità di nutrirsi autonomamente, anche con cibo preparato da altri, e di bere. E inclusa nella copertura la perdita di capacità mentali che si manifesta con l incapacità di pensare, capire, ragionare o ricordare. I deficit cognitivi devono essere causati da patologie nervose o mentali di origine organica e si manifestano nell incapacità di badare a se stessi senza la supervisione continuativa di un altra persona. Resta escluso il caso di perdita dell autosufficienza dovuto alle seguenti cause: - tentativo di suicidio e lesioni provocate volontariamente; - abuso di alcol ed uso di droghe; - rifiuto di seguire le prescrizioni mediche; - contaminazione radioattiva; - malattie mentali e nervose di natura non organica. 11. PREMI RELATIVI ALLE GARANZIE AGGIUNTIVE La Compagnia garantisce le assicurazioni aggiuntive di cui al punto precedente prelevando mensilmente il relativo costo dal montante del piano individuale di previdenza con le modalità indicate al punto 8. Il costo delle garanzie aggiuntive è determinato in relazione alle garanzie prestate ed al loro ammontare ed è funzione dell età e del sesso dell Assicurato. La Compagnia, tenuto conto dell evoluzione dei dati relativi all esperienza statistica di riferimento, si riserva il diritto di rideterminare il costo relativo alla copertura contro la perdita dell autosufficienza, ad intervalli temporali non inferiori a 5 anni. La Compagnia invierà al Contraente la comunicazione della variazione con un preavviso di almeno 180 giorni, rispetto alla data di ricorrenza annuale di polizza. Il Contraente che non accetti la variazione di premio, ha la facoltà di rinunciare alla garanzia aggiuntiva di perdita dell autosufficienza. Il costo mensile è pari: - nel caso sub a) del punto 10, all importo che si ottiene moltiplicando il capitale caso morte prescelto per il tasso di premio di cui agli allegati 2A e 2B alle Condizioni di Assicurazione, relativo all età raggiunta e al sesso dell Assicurato; - nel caso sub b) del punto 10, alla somma degli importi ottenuti moltiplicando: 1) il capitale caso morte prescelto per il tasso di premio di cui agli allegati 2A e 2B alle Condizioni di Assicurazione, relativo all età raggiunta e al sesso dell Assicurato; 2) la rendita mensile prescelta, per il tasso di premio di cui agli allegati 3A e 3B alle Condizioni di Assicurazione, relativo all età raggiunta e al sesso dell Assicurato; In caso di rinuncia alla garanzia complementare in corso di contratto, la Compagnia sospenderà il prelievo del relativo costo alla ricorrenza mensile successiva alla data di ricevimento della richiesta. La Compagnia sospenderà altresì, l addebito del premio sub 2) dal mese successivo alla data di pervenimento della denuncia di perdita dell autosufficienza. Qualora lo stato di non autosufficienza non fosse accertato, con relativo rifiuto di erogazione della rispettiva prestazione, il prelievo del relativo costo sarà ripreso regolarmente con addebito degli arretrati e dei relativi interessi conteggiati su base annua al tasso del 3%. In caso di controversia sull accertamento dello stato di autosufficienza, il Contraente potrà promuovere la decisione del pagina 7

8 Collegio arbitrale di cui all Art. 31 delle Condizioni di Assicurazione. Qualora il montante del piano individuale di previdenza non sia più sufficiente per consentire il prelievo dei costi sopraindicati, le garanzie aggiuntive indicate al punto 10 cesseranno e non potranno essere riattivate. 12. CARENZA Le assicurazioni aggiuntive di cui al punto 10 vengono assunte senza visita medica. Qualora il decesso o la perdita di autosufficienza dell'assicurato intervengano entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto, la Compagnia corrisponderà una somma pari ai costi prelevati dal montante del piano individuale di previdenza per tali garanzie aggiuntive, ai sensi del punto 11. La Compagnia non applicherà la limitazione sopraindicata in caso di decesso, qualora il decesso stesso sia conseguenza diretta degli eventi indicati ai punti a, b, c dell Art. 30 delle Condizioni di Assicurazione. 13. BASI DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA Per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita del capitale maturato, la Compagnia ha formulato delle ipotesi in ordine all evoluzione della probabilità di sopravvivenza degli assicurati e ai rendimenti ottenibili con gli investimenti finanziari. In particolare i coefficienti di conversione sono calcolati tenendo conto: - della speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza RG48, distinta per sesso e anno di nascita, elaborata per queste forme assicurative sulla base delle proiezioni demografiche; - di un tasso di interesse dell 1,50%; - delle spese per il servizio di erogazione della rendita pari all 1,25%. Tuttavia poiché le ipotesi stesse si fondano su proiezioni che abbracciano un lunghissimo arco di tempo, è verosimile che possano verificarsi scostamenti significativi tra gli scenari previsti e gli effettivi andamenti demografici. A tale riguardo, nelle condizioni di polizza sono predefiniti i motivi, connessi alla variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli assicurativi, che nel corso della durata contrattuale giustifichino la modifica dei coefficienti di conversione. In ogni caso la modifica si rende possibile solo a condizione che: a) siano decorsi almeno cinque anni dalla data di conclusione del contratto; b) non sia iniziata l erogazione della rendita. La rideterminazione dei coefficienti di conversione incide sulla parte della rendita pagabile all Assicurato costituita con i premi versati successivamente all entrata in vigore della modifica. Nell ipotesi di modifica dei coefficienti di conversione, l Assicurato, prima della data di effetto della modifica stessa, può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza che ciò incida sulla porzione maturata. La Compagnia comunica all Assicurato la modifica almeno 120 giorni prima della data di effetto della modifica stessa, segnalando le conseguenze economiche sulla prestazione assicurata. 14. MODALITÀ DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO Il contratto si scioglie: - nel caso di esercizio del diritto di recesso; - per il verificarsi delle cause previste dal D.Lgs. n. 124/1993: - trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica; - richiesta, da parte dell Assicurato, di liquidazione del valore di riscatto totale in caso di cessazione dell attività lavorativa, senza che l Assicurato stesso abbia maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica; - richiesta, da parte degli eredi, di liquidazione della posizione individuale in caso di decesso dell Assicurato. L interruzione dei versamenti non comporta la risoluzione del contratto, ma dà luogo alla prosecuzione dell assicurazione per la prestazione determinata in base al montante del piano individuale di previdenza fino ad allora maturato. Tale montante continuerà a rivalutarsi con i medesimi criteri stabiliti al precedente punto 8. Le richieste di pagamento delle prestazioni devono essere inoltrate presso l Agenzia cui è assegnata la polizza, ovvero direttamente alla Direzione Generale della Compagnia, corredate dalla documentazione prevista all Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione. La Compagnia effettua i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. 15. TRASFERIMENTO E RISCATTO Trascorsi 3 anni dall entrata in vigore della polizza, l Assicurato ha la facoltà di trasferire il montante del piano individuale di previdenza in altra forma pensionistica individuale, ovvero in un fondo pensione. Il trasferimento non è subordinato a motivazioni specifiche. Il predetto limite temporale di 3 anni non si applica qualora l Assicurato intenda trasferire la propria posizione individuale presso un fondo pensione al quale abbia facoltà di accesso in relazione al cambiamento dell attività lavorativa. La somma oggetto del trasferimento è pari al montante del piano individuale di previdenza calcolato, con le modalità di cui al punto 8, alla data di richiesta del trasferimento stesso, al netto di una spesa fissa di 10. L Assicurato può ottenere, dietro apposita richiesta corredata di idonea documentazione, il riscatto - anche parziale - del montante del piano individuale di previdenza esclusivamente nei casi previsti dalla legge e cioè: pagina 8

9 - acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli; - interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione; - spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Il riscatto, anche parziale, nelle ipotesi sopra indicate, può essere chiesto dopo almeno otto anni di partecipazione a una forma pensionistica: ai fini della determinazione del numero di anni di partecipazione necessario per avvalersi della facoltà del riscatto, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche maturati dall Assicurato. In caso di cessazione dell attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica, l Assicurato ha facoltà di riscattare il capitale maturato sulla propria polizza. In caso di decesso dell Assicurato prima dell accesso alle prestazioni pensionistiche, il riscatto del capitale maturato sulla polizza è richiesto dagli eredi. Il valore di riscatto è pari al montante del piano individuale di previdenza, determinato con le modalità di cui al punto 8, alla data di richiesta del riscatto stesso. 16. INDICAZIONI DELLA NATURA DELLE ATTIVITA A COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI NEI CONTRATTI A CAPITALE VARIABILE La Compagnia ha istituito una speciale gestione patrimoniale, separata dalle altre attività, denominata GESTIONE SPECIALE PROVVEDO, disciplinata da apposito regolamento. Le somme corrispondenti ai premi netti incassati dalla Compagnia affluiscono nella predetta gestione e vengono impiegate nelle attività consentite dalla legge e secondo le previsioni del citato regolamento. La gestione speciale GESTIO- NE SPECIALE PROVVEDO viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione contabile, iscritta all Albo di cui all art. 161 del D.lgs. 24/02/98 n. 58, che attesta la correttezza della gestione e dei risultati conseguiti. Il Contraente può richiedere il prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono la GESTIONE SPECIALE PROVVEDO. 17. MODALITA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA Il Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, provvede al rimborso del premio eventualmente versato. Ai fini dell efficacia della revoca fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte della Compagnia. 18. MODALITA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Montepaschi Vita S.p.A., Via Aldo Fabrizi, Roma. Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente il premio. 19. REGIME FISCALE APPLICABILE Regime fiscale applicabile al contratto * Regime fiscale dei premi I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. Inoltre, i premi delle forme pensionistiche individuali assicurative a favore dell Assicurato sono deducibili - insieme ai contributi versati ad altre forme pensionistiche previste dal D. Lgs. 21 aprile 1993, n dal reddito complessivo a fini IRPEF dell Assicurato (o della persona di cui è fiscalmente a carico) alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Salvo casi particolari, la deducibilità spetta per un importo complessivamente non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque a euro 5.164,57; se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del D.Lgs. 124/93 e comunque entro i predetti limiti del 12% del reddito complessivo e di euro 5.164,57. Se l Assicurato non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione, deve comunicare alla Compagnia (entro il 30 settembre dell anno successivo a quello del versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione) l importo di premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi. In tal caso, il suddetto importo non concorrerà a formare la base imponibile per l imposta gravante sulla prestazione al momento della sua erogazione. * Disposizioni particolari trovano applicazione nei confronti dei soggetti già iscritti, alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre Regime fiscale dei risultati maturati durante la fase di costituzione Fino alla data in cui sorge il diritto all erogazione della prestazione, sul risultato netto maturato in ciascun anno, la Compagnia applica un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell 11%. pagina 9

10 Regime fiscale delle somme corrisposte Le forme pensionistiche individuali assicurative sono soggette al seguente regime fiscale: - Le prestazioni erogate in forma periodica (rendita): per l importo derivante dai premi versati e dedotti dal reddito complessivo ai fini IRPEF, costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente; per l importo pari alla differenza tra l ammontare di ciascuna rata di prestazione pensionistica e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, costituiscono redditi da capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%. - Le prestazioni erogate in forma di capitale e i riscatti anche parziali, corrisposti per causa diversa da quella di cui al punto successivo, sono soggetti a tassazione separata. In generale, la tassazione viene effettuata con i criteri previsti per il trattamento di fine rapporto; in sede di erogazione definitiva della prestazione, gli uffici finanziari provvederanno a riliquidare l imposta in base all aliquota media di tassazione degli ultimi cinque anni. Se i capitali complessivamente erogati non superano un terzo dell importo complessivamente maturato, l imposta verrà applicata sull importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Quest ultima disposizione si applica anche quando i due terzi dell importo complessivamente maturato darebbero luogo ad un ammontare annuo di rendita inferiore al 50% di quello dell assegno sociale stabilito dalla legge. Il capitale corrisposto in caso di riscatto per decesso dell Assicurato è altresì esente dall imposta sulle successioni. - Il valore di riscatto totale corrisposto a seguito della cessazione dell attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per l erogazione della prestazione - ad eccezione di quello corrisposto a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti - costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, limitatamente all importo corrispondente ai premi dedotti. - Il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica (individuale o collettiva) prevista dal D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, è esente da ogni onere fiscale. Comunicazioni dell Assicurato L Assicurato che non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione può comunicare alla Compagnia (entro il 30 settembre dell anno successivo a quello del versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione) l importo di premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi. L Assicurato iscritto alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 è altresì tenuto a produrre la documentazione attestante detta condizione, ai fini della identificazione delle prestazioni erogabili e del regime fiscale applicabile al contratto. In caso di trasferimento della posizione individuale in relazione alla sua nuova attività lavorativa ed in caso di riscatto, nelle ipotesi previste ai sensi dell articolo 7, comma 4 e dell articolo 10, comma 1 (cessazione dell attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per l erogazione della prestazione) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, l Assicurato è tenuto a produrre la documentazione necessaria, quale prevista dall Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione, attestante la sussistenza delle fattispecie indicate dalla Legge. 20. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società (Montepaschi Vita Spa - Servizio Clienti - Via Aldo Fabrizi, 9 - Roma Italia, fax: , mpvita@mpv.it). Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 21. LEGISLAZIONE APPLICABILE Al contratto si applica la legge italiana. 22. LINGUA UTILIZZABILE Il contratto è in lingua italiana. pagina 10

11 INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO 23. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA La Compagnia comunicherà per iscritto qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale, con riferimento ai seguenti elementi: - denominazione sociale; - forma giuridica; - indirizzo della sede sociale; - indirizzo dell agenzia o filiale cui il contratto è assegnato. 24. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Nel corso della durata contrattuale la Compagnia comunicherà per iscritto, al Contraente, qualsiasi modificazione delle norme contrattuali o variazione nella legislazione ad esso applicabile. 25. INFORMAZIONI SULLA RIVALUTAZIONE DEL CONTRATTO Annualmente la Compagnia invierà al Contraente un informativa sulla posizione individuale maturata, tramite un estratto conto contenente il dettaglio dei premi versati e delle corrispondenti prestazioni in rendita, con evidenza dei relativi importi complessivi nonché del valore della posizione previdenziale riscattabile o trasferibile. A richiesta del Contraente, da inoltrare alla MONTEPASCHI VITA S.p.A. - Via Aldo Fabrizi Roma, la Compagnia fornirà sollecitamente e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta (pervenuta alla Compagnia o alla rete di vendita), l informazione relativa al valore di riscatto o di trasferimento maturato. 26. SERVIZIO CLIENTI Il Contraente può richiedere informazioni telefonando al seguente numero verde istituito presso la Compagnia: pagina 11

12 SEZIONE 1 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Definizione e oggetto del contratto MPV PREVIDENZA è un piano individuale di previdenza che prevede, in caso di vita dell Assicurato, il pagamento di una prestazione pensionistica complementare sotto forma di rendita vitalizia annualmente rivalutabile, sulla base di quanto previsto al successivo Art. 12. Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato Le dichiarazioni del Contraente e dell'assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa ha diritto: a) quando esiste dolo o colpa grave: - di impugnare il contratto, dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Trascorso detto termine la Compagnia decade da tale diritto; - di rifiutare, in caso di sinistro ed in ogni tempo, qualsiasi pagamento; b) quando non esiste dolo o colpa grave: - di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da fare all Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza; - di ridurre, in caso di sinistro, la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. La Compagnia rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall entrata in vigore dell assicurazione. Art. 3 Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell Assicurazione Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente l accettazione della proposta, per iscritto con raccomandata o mediante l invio del documento di polizza. In ogni caso il contratto si ritiene concluso il terzo giorno lavorativo successivo alla data di pagamento del premio sempre che, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta. L Assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, alle ore ventiquattro del giorno in cui il contratto è concluso. Art. 4 - Rischio di morte Il rischio di morte di cui alla Sezione 2 delle presenti Condizioni è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato. Art. 5- Beneficiari L Assicurato è beneficiario delle prestazioni previste al successivo Art. 12. In caso di morte dell Assicurato, beneficiari delle prestazioni dovute sono gli eredi. Art. 6 - Pagamenti della Compagnia Le richieste di pagamento rivolte alla Compagnia debbono essere accompagnate dalla documentazione necessaria a verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Per tutti i pagamenti debbono essere consegnati l originale della polizza ed eventuali appendici. Per i pagamenti conseguenti al decesso dell Assicurato debbono consegnarsi: - il certificato di morte; - la relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo; - copia del testamento o, in assenza, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) attestante che il decesso è avvenuto in assenza di testamento, con l indicazione (se del caso) degli eredi legittimi; - certificato di esistenza in vita dei Beneficiari; - decreto del Giudice Tutelare nel caso di beneficiari di minore età, con l indicazione della persona designata alla riscossione. La Compagnia si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria. Nel caso la polizza preveda la garanzia aggiuntiva prevista nella Sezione 5, saranno richiesti gli ulteriori documenti previsti all Art. 25. Per i pagamenti conseguenti a riscatto ai sensi del successivo Art. 15, debbono consegnarsi (a seconda dei casi): - documento attestante la cessazione dell attività lavorativa e dichiarazione attestante che l Assicurato non svolge nessuna attività lavorativa; - atto notarile comprovante l acquisto della prima casa; pagina 12

13 - attestazione delle spese sostenute, corredata di certificazione attestante l ammissibilità delle stesse ai sensi della L.449/97. Per i trasferimenti ai sensi del successivo Art. 15, debbono consegnarsi: - richiesta dell Assicurato; - attestazione inerente la nuova attività lavorativa svolta dall Assicurato nel caso il trasferimento venga richiesto prima di tre anni di partecipazione al piano di previdenza individuale. La Compagnia esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto. I pagamenti saranno eseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario. Art. 7 - Tasse e imposte Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto. Art. 8 - Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Montepaschi Vita S.p.A., Via Aldo Fabrizi, Roma. Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale di invio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto. Qualora sia stata sottoscritta una delle garanzie aggiuntive di cui alle Sezioni 4 e 5, la Compagnia rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto. Art. 9 Foro competente Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dei Beneficiari ovvero degli aventi diritto. pagina 13

14 SEZIONE 2 DISPOSIZIONI SPECIALI Art. 10 Durata Il piano individuale di previdenza MPV PREVIDENZA ha durata indeterminata e comunque non inferiore alla differenza fra: - le età previste all Art. 12 per l erogazione delle prestazioni pensionistiche; - l età dell Assicurato al momento della conclusione del contratto. Art Premi e spese Il piano prevede il versamento di premi mensili o annuali. In qualsiasi momento il Contraente può sospendere, modificare e riprendere il versamento dei premi, nonché effettuare dei versamenti aggiuntivi di importo minimo pari a euro 50. Il pagamento dei premi può avvenire mediante addebito automatico su c/c bancario, previa autorizzazione oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Compagnia. Su ciascun premio versato saranno prelevate le seguenti spese: - euro 10 sui versamenti annuali, euro 1 sui versamenti mensili; - sul versamento netto di spese fisse, sarà trattenuta un spesa percentuale pari all 8%. Art Prestazioni: requisiti di accesso, modalità di calcolo e facoltà di revisione della base demografica Ciascun premio netto versato, diminuito del costo delle eventuali garanzie aggiuntive di cui alle Sezioni 4 e 5 e aumentato degli interessi calcolati con le modalità indicate nell Art. 13, costituisce il montante del piano individuale di previdenza, che viene utilizzato dalla Compagnia per l erogazione delle seguenti prestazioni: a) pensione di vecchiaia: - in favore degli Assicurati titolari di reddito di lavoro o d impresa, al compimento dell età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, purché siano maturati almeno cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche; - in favore degli Assicurati non titolari di reddito di lavoro o d impresa, al compimento dell età prevista dall articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n.335. b) pensione di anzianità: - in caso di cessazione dell attività lavorativa, purchè siano trascorsi quindici anni dalla conclusione del contratto e l Assicurato non abbia un età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista dal regime obbligatorio di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia. Al raggiungimento dei limiti di età pensionabile sopra previsti, l Assicurato ha la facoltà di proseguire il contratto per non più di cinque anni, anche proseguendo nel versamento dei premi. Ai sensi dell art. 9-bis del D.Lgs 124/93, la liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale può essere chiesta per un importo non superiore al 50% del montante del piano individuale di previdenza, salvo che l importo annuo della prestazione pensionistica risulti di ammontare inferiore al 50% dell assegno sociale di cui all art. 3, commi 6 e 7, della legge n Il limite del 50% di cui sopra, a prescindere da quanto risulta essere l importo annuo della rendita pensionistica, non si applica agli Assicurati trasferiti da altri fondi pensione o da altre forme pensionistiche individuali che, sulla base della documentazione prodotta, risultino iscritti alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre Le prestazioni pensionistiche di cui sopra potranno essere pagate, a scelta dell Assicurato in forma di: a) rendita vitalizia; b) rendita vitalizia, reversibile totalmente o parzialmente su altra persona designata tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio. L importo annuo della rendita vitalizia viene determinato moltiplicando il montante del piano individuale di previdenza per il coefficiente di conversione in rendita di cui agli allegati 1A e 1B delle Condizioni di Assicurazione, stabilito in relazione al sesso, alla data di nascita, all età pensionabile dell Assicurato e alla rateazione prescelta. Il risultato ottenuto deve essere diviso per Qualora la prestazione pensionistica venga erogata a partire da un età pensionabile diversa da quella indicata nella polizza, il predetto coefficiente sarà modificato utilizzando le medesime basi demografiche. Con criteri analoghi viene determinata la rendita di cui al punto sub b); i relativi coefficienti di conversione saranno comunicati su richiesta. Trascorsi almeno cinque anni dal perfezionamento del contratto, purché non sia iniziata l erogazione della rendita, la Compagnia si riserva la facoltà di modificare le basi demografiche utilizzate ai fini del calcolo dei coefficienti di conversione in rendita di cui sopra. Detta modifica potrà conseguire esclusivamente ad una variazione delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico, nonché dalle risultanze di studi effettuati sui portafogli polizze. A tale scopo la Compagnia trasmetterà all ISVAP una relazione tecnica, sottoscritta dall attuario incaricato, che descriva le risultanze secondo le quali si è proceduto alla revisione della base demografica e la metodologia applicata. La Compagnia comunicherà preventivamente all Assicurato l introduzione della nuova base demografica almeno 120 pagina 14

15 giorni prima della relativa data di effetto, indicando il nuovo coefficiente di conversione. La revisione delle basi demografiche sarà applicata e produrrà effetti esclusivamente sulla parte di montante del piano individuale di previdenza, costituita dai premi versati successivamente all entrata in vigore della modifica stessa. Entro i 30 giorni successivi all entrata in vigore della revisione delle basi demografiche, l Assicurato può trasferire il montante maturato del piano individuale senza alcun onere o spesa. In caso di morte dell Assicurato, prima dell accesso alle prestazioni pensionistiche, il montante del piano individuale di previdenza calcolato alla data del decesso verrà pagato ai suoi eredi. Qualora il Contraente abbia sottoscritto una delle garanzie aggiuntive di cui alle Sezioni 4 e 5, sarà liquidato un ulteriore capitale come ivi definito. Art Rivalutazione Il piano individuale di previdenza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Compagnia riconosce una rivalutazione delle prestazioni nella misura e con le modalità sotto indicate. A tal fine la Compagnia gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione speciale PROVVEDO, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche. 1. Rivalutazione del montante del piano individuale di previdenza A) Tasso di rivalutazione La Compagnia dichiara, entro il 31/3 di ogni anno, il tasso di rivalutazione ottenuto moltiplicando il rendimento di cui al punto 3 del Regolamento della Gestione Speciale PROVVEDO per l aliquota di retrocessione di volta in volta stabilita. Tale aliquota, tuttavia, non può essere inferiore all 85%. L aliquota minima di retrocessione sarà elevata alle misure dell 87,50%, 90,00% e 92,50% dopo che siano trascorsi rispettivamente 3, 8 e 13 anni interi dalla data di stipula del contratto. Il rendimento minimo trattenuto dalla Compagnia, tuttavia, non potrà essere inferiore allo: - 0,75% nei primi tre anni interi dalla stipula del contratto; - 0,70% nei successivi cinque anni interi; - 0,65% dopo otto anni interi dalla stipula del contratto. Viene comunque garantito un tasso annuo minimo di rivalutazione del 2,00%. B) Rivalutazione Alla fine del primo anno solare il montante del piano individuale di previdenza sarà pari ai premi netti versati nell anno comprensivi degli interessi calcolati per il numero dei giorni trascorsi tra la data di ciascun versamento ed il 31/12 dell anno stesso, in base al tasso giornaliero equivalente al tasso annuo di rivalutazione riconosciuto per quell anno. Qualora sia stata sottoscritta una delle garanzie aggiuntive di cui alle Sezioni 4 e 5, dall importo come sopra determinato, saranno sottratti i relativi costi mensili determinati ai sensi degli artt. 18 e 22, capitalizzati per i giorni intercorrenti tra ogni ricorrenza mensile di sottoscrizione al 31/12 successivo, in base al tasso giornaliero di cui sopra. Sugli interessi maturati alla fine dell anno viene prelevata l imposta dell 11% di cui all art. 6, comma 2), del D. Lgs. 47/2000. Alla fine di ciascun anno solare successivo il montante del piano individuale di previdenza sarà pari al montante del piano individuale di previdenza dell anno precedente aumentato: degli interessi calcolati per un anno in base al tasso annuo di rivalutazione riconosciuto per quell anno; dei premi netti versati nel corso dell anno comprensivi degli interessi calcolati per il numero di giorni trascorsi tra la data di ciascun versamento ed il 31/12 dell anno stesso, in base al tasso giornaliero equivalente al tasso annuo di rivalutazione riconosciuto per quell anno. Qualora sia stata sottoscritta una delle garanzie aggiuntive di cui alle Sezioni 4 e 5, dall importo come sopra determinato, saranno sottratti i relativi costi mensili determinati ai sensi degli artt. 18 e 22, capitalizzati per i giorni intercorrenti tra ogni ricorrenza mensile di polizza ed il 31/12 successivo, in base allo stesso tasso giornaliero di cui sopra. Sugli interessi maturati alla fine dell anno viene prelevata l imposta dell 11% di cui all art. 6, comma 2), del D. Lgs. 47/2000. Alla data di richiesta della prestazione il montante del piano individuale di previdenza sarà pari al montante del piano individuale di previdenza dell anno precedente aumentato: degli interessi calcolati per il numero di giorni trascorsi dall'ultimo 31/12 alla predetta data di richiesta, in base al tasso giornaliero equivalente all'ultimo tasso annuo di rivalutazione riconosciuto; dei premi netti versati dal 31/12 dell anno precedente alla data di richiesta stessa, comprensivi degli interessi calcolati per il numero di giorni trascorsi tra la data di ciascun versamento e la data di richiesta stessa, in base al tasso giornaliero equivalente all ultimo tasso annuo di rivalutazione riconosciuto. Qualora sia stata sottoscritta una delle garanzie aggiuntive di cui alle Sezioni 4 e 5, dall importo come sopra determinato, saranno sottratti i relativi costi mensili determinati ai sensi degli artt. 18 e 22, capitalizzati per i giorni intercorrenti tra ogni ricorrenza mensile di polizza e la data di richiesta della prestazione stessa, in base allo stesso tasso giornaliero di cui sopra. pagina 15

16 Sugli interessi maturati alla fine dell anno viene prelevata l imposta dell 11% di cui all art. 6, comma 2), del D. Lgs. 47/ Rivalutazione delle prestazioni pensionistiche La Compagnia dichiara, entro il 31/3 di ciascun anno, il rendimento annuo da attribuire alle prestazioni pensionistiche ottenuto moltiplicando il rendimento di cui al punto 3 del Regolamento della gestione speciale PROVVEDO per l aliquota di retrocessione stabilita con le modalità di cui al precedente punto A). Il tasso annuo di rivalutazione si ottiene scontando, per un periodo di un anno al tasso tecnico dell 1,50%, la differenza fra il rendimento attribuito e il suddetto tasso tecnico. Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il valore della rendita assicurata, che non potrà essere riscattata durante il periodo di godimento, sarà incrementato di un importo, ottenuto moltiplicando il tasso di rivalutazione di cui sopra per il valore della rendita stessa. L aumento della rendita, che resta definitivamente acquisito, sarà di volta in volta comunicato al Contraente. Art.14 Decesso dell Assicurato In caso di morte dell'assicurato in qualsiasi momento della durata contrattuale, il capitale da liquidare agli eredi sarà pari al montante del piano individuale di previdenza calcolato con le modalità indicate al precedente Art. 13 alla data del decesso dell Assicurato. Il capitale caso morte, calcolato come sopra, sarà maggiorato di un ulteriore importo pari al: - 5% del capitale stesso, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 35 anni; - 3% del capitale stesso, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età compresa tra 36 anni e 50 anni; - 1% del capitale stesso, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età compresa tra 51 anni e 65 anni; - 0,5% del capitale stesso, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età compresa tra 66 anni e 75 anni; - 0,1% del capitale stesso, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età superiore a 75 anni. Qualora il Contraente abbia sottoscritto una delle garanzie aggiuntive di cui alle Sezioni 4 e 5, il capitale assicurato in caso morte sarà liquidato in aggiunta a quello precedentemente calcolato. Art.15 - Trasferimenti e riscatti Trascorsi 3 anni dall entrata in vigore della polizza, l Assicurato ha la facoltà di trasferire il montante del piano individuale di previdenza in altra forma pensionistica individuale, ovvero in un fondo pensione. Il trasferimento non è subordinato a motivazioni specifiche. Il predetto limite temporale di 3 anni non si applica qualora l Assicurato intenda trasferire la propria posizione individuale presso un fondo pensione al quale abbia facoltà di accesso in relazione al cambiamento dell attività lavorativa. La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In tali casi, dall importo trasferito verrà trattenuta una spesa fissa di euro 10. In caso di trasferimento da fondo pensione complementare o da altra forma pensionistica individuale, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili per effettuare il trasferimento. In tal caso, ai fini dell erogazione delle prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di permanenza alle altre forme pensionistiche di cui sopra per le quali non sia stato esercitato il riscatto. L importo trasferito andrà ad incrementare il montante del piano individuale di previdenza, con le stesse modalità previste per i premi, in esenzione delle spese indicate all Art. 11. Trascorsi almeno otto anni di partecipazione a forme pensionistiche, l Assicurato può richiedere il riscatto, anche parziale, del montante del piano individuale di previdenza per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a, b, c, e d del primo comma dell articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell articolo 1 comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n Il riscatto totale liquidato a seguito delle predette motivazioni non è causa di scioglimento del contratto. In caso di cessazione dell attività lavorativa dell Assicurato, senza aver maturato i requisiti per l accesso alle prestazioni pensionistiche, il piano individuale di previdenza potrà essere riscattato. Al di fuori dei suddetti casi, la legge non prevede altre forme di riscatto delle prestazioni. pagina 16

17 SEZIONE 3 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE "PROVVEDO" 1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della MONTE- PASCHI VITA S.p.A., che viene contraddistinta con il nome "GESTIONE SPECIALE PROVVEDO ed indicata, nel seguito, con la sigla "PROVVEDO". Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della "PROVVE- DO". La GESTIONE SPECIALE PROVVEDO è conforme alle norme stabilite dall Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo con la circolare n. 71 del 26/03/1987 e si adeguerà ad eventuali sue disposizioni successive. 2. La gestione PROVVEDO è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all Albo di cui all art. 161 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58, il quale attesta la rispondenza della stessa al presente regolamento; in particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a "PROVVEDO", il rendimento annuo, quale descritto al seguente punto 3 e la adeguatezza del valore delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche. 3. Il rendimento annuo della PROVVEDO" per l esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza di quell esercizio al valore medio degli investimenti nella gestione del fondo. Per risultato finanziario della gestione "PROVVEDO" si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo determinati per quota di competenza del fondo stesso, al lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella "PROVVEDO" e cioè: al prezzo di acquisto, per i beni di nuova acquisizione, al valore di mercato all atto dell iscrizione nella "PROVVEDO", per i beni già di proprietà della Compagnia. Per valore medio degli investimenti nella gestione del fondo si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività conferita nella gestione stessa. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella "PROVVEDO". Ai fini della determinazione del rendimento annuo della "PROVVEDO" l esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 Gennaio e cessa al 31 Dicembre del medesimo anno. 4. La Compagnia si riserva di apportare al punto 3 quelle variazioni che si rendessero necessarie a seguito di modificazioni nell attuale legislazione fiscale. pagina 17

18 SEZIONE 4 DISPOSIZIONI DELL ASSICURAZIONE AGGIUNTIVA IN CASO DI MORTE (VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA) Art Assicurazione aggiuntiva in caso di morte. Oggetto della garanzia Su richiesta del Contraente, da esercitare all atto della sottoscrizione della proposta, le prestazioni garantite dal presente contratto possono essere estese ad una assicurazione in caso di morte di un capitale determinato nei limiti della tabella sottostante: Età dell assicurato Capitale caso morte Compresa tra 18 e 60 Massimo euro La rinuncia alla presente garanzia aggiuntiva, sia al momento della conclusione del contratto, sia nel corso del rapporto contrattuale, preclude una successiva adesione alla stessa. Fatto salvo che la Compagnia non potrà in alcun caso recedere dal contratto, dal momento in cui inizierà l erogazione della prestazione pensionistica di base, la predetta assicurazione aggiuntiva cesserà. Art Prestazione garantita In caso di morte dell Assicurato, la Compagnia pagherà agli aventi diritto il capitale indicato in polizza. Detto capitale sarà liquidato in aggiunta a quello previsto dall Art. 14 delle presenti Condizioni di Assicurazione. Art Premi Il costo mensile dell assicurazione di cui alla presente Sezione è pari all importo che si ottiene moltiplicando il capitale assicurato caso morte per il tasso di premio di cui agli allegati 2A e 2B, in base all età raggiunta e al sesso dell Assicurato. Tale costo sarà prelevato dal montante del piano individuale di previdenza con le modalità indicate alla lettera B dell Art. 13, anche in caso di sospensione del pagamento dei premi. Qualora il montante del piano individuale di previdenza non sia più sufficiente per consentire il prelievo del costo della presente garanzia aggiuntiva, la stessa cesserà e non potrà essere riattivata. Art Modifica del capitale assicurato. Rinuncia. Cessazione Nei limiti previsti all Art. 16, il Contraente ha la facoltà di modificare in ogni momento l importo del capitale assicurato. Per ogni modifica che comporti un aumento della copertura assicurativa, la Compagnia si riserva il diritto di richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere se accettare la variazione, tenendo conto del loro esito. Sulla parte di capitale assicurato in aumento, si applicano le condizioni di carenza di cui all Art. 30. Il Contraente può altresì rinunciare in qualsiasi momento alla garanzia aggiuntiva precedentemente scelta. In tal caso i prelievi mensili di premio cesseranno dalla ricorrenza mensile successiva alla data di ricevimento della richiesta da parte della Compagnia. La rinuncia, in qualunque istante, alla garanzia aggiuntiva, preclude ogni sua successiva riattivazione. pagina 18

19 SEZIONE 5 DISPOSIZIONI DELL ASSICURAZIONE AGGIUNTIVA IN CASO DI MORTE E DI PERDITA DELL AUTOSUFFICIENZA (VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA) Art Assicurazione aggiuntiva in caso di morte e di perdita dell autosufficienza. Oggetto della garanzia Su richiesta del Contraente, da esercitare all atto della sottoscrizione della proposta, le prestazioni garantite dal presente contratto possono essere estese ad una assicurazione in caso di morte e di perdita dell autosufficienza nei limiti indicati nelle tabelle sottostanti. Tab (A) Tab (B) Età dell assicurato Capitale caso morte Compresa tra 18 e 60 Massimo euro Età dell assicurato Rendita mensile in caso di perdita dell autosufficienza Compresa tra 18 e 40 euro Compresa tra 41 e 49 euro 750 Compresa tra 50 e 60 euro 500 La rendita mensile assicurata in caso di perdita dell autosufficienza verrà incrementata automaticamente ad ogni ricorrenza annuale della polizza di una percentuale pari al 2% del suo valore. La rinuncia alla presente garanzia aggiuntiva, sia al momento della conclusione del contratto, sia nel corso del rapporto contrattuale, preclude una successiva adesione alla stessa. Fatto salvo che la Compagnia non potrà in alcun caso recedere dal contratto, dal momento in cui inizierà l erogazione della prestazione pensionistica di base, la predetta assicurazione aggiuntiva, relativamente alla sola copertura caso morte, cesserà, mentre proseguirà, vita natural durante dell Assicurato, e previo versamento del relativo premio, la copertura relativa al rischio per la perdita dell autosufficienza. Art Prestazioni garantite In caso di morte dell Assicurato, la Compagnia pagherà agli aventi diritto il capitale indicato in polizza e stabilito nei limiti di cui alla tab. (A) dell Art. 20, in aggiunta a quello previsto dall Art. 14 delle presenti Condizioni di Assicurazione. In caso di perdita dell autosufficienza ai sensi dell Art. 24, la Compagnia corrisponderà all Assicurato una rendita mensile determinata con le modalità di cui all Art. 20, pagabile finché, in vita l Assicurato, permanga lo stato di non autosufficienza ai sensi degli artt. 24 e 27. Art Premi Il costo mensile dell assicurazione di cui alla presente Sezione è pari alla somma: 1. dell importo che si ottiene moltiplicando il capitale caso morte prescelto per il tasso di premio di cui agli allegati 2A e 2B in base all età raggiunta e al sesso dell Assicurato; 2. dell ulteriore importo ottenuto moltiplicando la rendita mensile prescelta, per il tasso di premio di cui agli allegati 3A e 3B in base all età raggiunta e al sesso dell Assicurato. Tale costo sarà prelevato dal montante del piano individuale di previdenza, con le modalità indicate alla lettera B dell Art. 13, anche in caso di sospensione del pagamento dei premi. Qualora il montante del piano individuale di previdenza non sia più sufficiente per consentire il prelievo del costo della presente garanzia aggiuntiva, la stessa cesserà e non potrà essere riattivata. Dalla data di inizio dell erogazione della prestazione pensionistica di base, la copertura per il caso morte cesserà mentre proseguirà, vita natural durante dell Assicurato e salvo quanto previsto agli Artt. 23, 26 e 28, la copertura relativa al solo rischio per la perdita dell autosufficienza, previo versamento del relativo premio di cui al punto 2. Art Modifica degli importi assicurati. Rinuncia. Cessazione Nei limiti previsti all Art. 20, il Contraente ha la facoltà di modificare in ogni momento l importo del capitale assicurato e/o della rendita. Per ogni modifica che comporti un aumento delle coperture assicurative, entro i limiti stabiliti all Art. 20, la Compagnia si riserva il diritto di richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere se accettare la variazione tenendo conto del loro pagina 19

20 esito. Sulla parte di capitale assicurato e/o della rendita in aumento si applicano le condizioni di carenza di cui all Art.30. Il Contraente può altresì rinunciare in qualsiasi momento alla garanzia aggiuntiva precedentemente scelta. In tal caso i prelievi mensili di premio cesseranno dalla ricorrenza mensile successiva alla data di ricevimento della richiesta da parte della Compagnia. La rinuncia, in qualunque istante, alla garanzia aggiuntiva, preclude ogni sua successiva riattivazione. Art Definizione di perdita dell autosufficienza Viene definito non autosufficiente colui il quale è incapace di svolgere, in modo presumibilmente permanente, almeno quattro su sei delle seguenti attività elementari della vita quotidiana (in seguito indicate come ADL): - Lavarsi: la capacità di farsi il bagno o la doccia; - Vestirsi e svestirsi: la capacità di vestirsi e svestirsi e di riporre gli indumenti; - Andare al bagno ed usarlo: la capacità di andare al bagno ed usarlo e di mantenere un livello ragionevole di igiene personale (ad esempio: lavarsi, radersi, pettinarsi); - Deambulare: la capacità di camminare, (ad es. spostandosi dal letto alla sedia e viceversa); - Continenza: la capacità di controllare le funzioni corporali; - Mangiare e bere: la capacità di nutrirsi autonomamente, anche con cibo preparato da altri, e di bere. E inclusa nella copertura la perdita di capacità mentali che si manifesti con l incapacità di pensare, capire, ragionare o ricordare. I deficit cognitivi devono essere causati da patologie nervose o mentali di origine organica e si manifestano nell incapacità di badare a se stessi senza la supervisione continuativa di un altra persona. Resta escluso il caso di perdita dell autosufficienza dovuto alle seguenti cause: - tentativo di suicidio e lesioni provocate volontariamente; - abuso di alcol ed uso di droghe; - rifiuto di seguire le prescrizioni mediche; - contaminazione radioattiva; - malattie mentali e nervose di natura non organica. Art Denuncia di sinistro Qualora sopravvenga uno stato di non autosufficienza, obiettivamente accertabile, ai sensi dell Art. 24 delle presenti Condizioni, il Contraente deve farne denuncia alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata. La denuncia deve essere accompagnata o seguita da un certificato del medico curante che accerti lo stato di non autosufficienza. L Assicurato ha l obbligo di sottoporsi a tutti gli accertamenti medici richiesti dalla Compagnia, ritenuti necessari per la valutazione della capacità fisica ed è tenuto a fornire copia di tutta la relativa documentazione sanitaria. Art Accertamento dello stato di non autosufficienza La Compagnia si impegna ad accertare lo stato di non autosufficienza entro 180 giorni dalla denuncia del sinistro, qualora il Contraente e l Assicurato abbiano provveduto all inoltro di tutta la documentazione prevista. Una volta riconosciuto il diritto alla prestazione, la Compagnia corrisponderà la rendita mensile pattuita alla prima scadenza di pagamento successiva, corrispondendo anche eventuali rate arretrate, scadute prima del riconoscimento della non autosufficienza. Con effetto dalla prima ricorrenza mensile successiva alla data di ricezione della denuncia, non sarà prelevato il costo previsto al punto 2 dell Art. 22. Qualora lo stato di non autosufficienza non fosse accertato, con relativo rifiuto della corresponsione della rendita, il prelievo del relativo costo sarà ripreso regolarmente con addebito degli arretrati e dei relativi interessi conteggiati su base annua al tasso del 3%. Il decesso dell Assicurato durante il periodo di accertamento, viene equiparato al riconoscimento dello stato di non autosufficienza e dà diritto alle rate di rendita scadute nel frattempo. In caso di controversia sull accertamento dello stato di non autosufficienza si applica il successivo Art. 31. Art Rivedibilità dello stato di non autosufficienza La Compagnia si riserva il diritto di far sottoporre, ogni dodici mesi, l Assicurato non autosufficiente alle visite ed agli esami necessari ad accertare il perdurare di tale stato. L Assicurato è tenuto altresì a fornire in modo completo e veritiero le dichiarazioni e le prove richieste per conservare il diritto all erogazione della prestazione. Qualora l accertamento evidenzi il recupero dell autosufficienza, la Compagnia comunica al Contraente la sospensione della liquidazione della rendita. In caso di controversia sull esito della verifica dello stato di non autosufficienza, si applica il successivo Art. 31. Art Revisione periodica dell importo del premio La Compagnia, tenuto conto dell evoluzione dei dati relativi all esperienza statistica di riferimento, si riserva il diritto di rideterminare il costo relativo alla copertura contro la perdita dell autosufficienza, ad intervalli temporali non inferiori a 5 anni. La Compagnia invierà al Contraente la comunicazione della variazione con un preavviso di almeno 180 giorni, rispetto alla data di ricorrenza annuale di polizza. Il Contraente che non accetti la variazione di premio ha la facoltà di rinunciare alla garanzia aggiuntiva di perdita dell autosufficienza ai sensi dell Art. 23. pagina 20

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