Sconto multe e cauzione dimezzata Le novità del Decreto del fare al C.d.S.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Sconto multe e cauzione dimezzata Le novità del Decreto del fare al C.d.S."

Transcript

1 Seminario Sconto multe e cauzione dimezzata Le novità del Decreto del fare al C.d.S. a cura del dott. Danilo Salmaso Roma, 21/09/2013 (c/o Anita Servizi Viale Gino Cervi, 14) INDICE CONTENUTI - Introduzione pag. 2 - Riduzione del 30% della sanzione amministrativa pecuniaria pag. 3 - Casi in cui non è possibile avvalersi della riduzione del 30% pag. 3 - Riduzione della cauzione dovuta dal conducente professionale pag. 3 - Utilizzo di strumenti di pagamento elettronico e notificazioni pag. 4 - Come calcolare i 5 giorni pag. 4 APPENDICE - Art. 155 C.p.c. pag. 5 - Art. 202 C.d.S. aggiornato pag. 6 - Violazioni al C.d.S. (nuovo art. 202) pag. 8 - Circolare del 12/08/2013 pag. 11 ANITA Via Oglio, Roma Tel Fax ANITA SERVIZI Srl Viale Gino Cervi, 14 1/B Roma Tel Fax info@anitaservizi.it 1

2 Le novità per il Settore trasporto introdotte dal c.d. Decreto del fare (D.L. 69/20013) La legge di conversione del D.L. n. 69/2013 (la legge n. 98 del 9 agosto 2013, pubblicata sulla G.U. n. 194 del 20 agosto 2013), ha apportato significative modifiche in materia di circolazione stradale e in particolare, per il settore trasporto: 1) è stato modificato l art. 202 del Codice della Strada (Pagamento in misura ridotta), con l introduzione della possibilità, per il trasgressore, di ottenere una riduzione del 30% dell importo, qualora effettui il pagamento della sanzione entro 5 giorni dalla data di contestazione/notificazione* della violazione; *accertamento della violazione: questa è l ipotesi per cui il trasgressore, fermato da un operatore di Polizia Stradale (Polstrada, Vigili, Carabinieri, etc.), apprende immediatamente della violazione, ricevendo copia del verbale di accertamento tramite la cosiddetta contestazione immediata. La possibilità di fruire dello sconto è riferita alle violazioni accertate dal 21 agosto 2013; *notifica del verbale: questo è l ipotesi per cui, non essendo presente chi ha materialmente commesso la violazione (ad esempio: divieto di sosta ), il verbale viene consegnato successivamente all'indirizzo dell'obbligato in solido/proprietario del veicolo. In questo caso la possibilità di fruire dello sconto è riferita alle notifiche effettuate dal 21 agosto 2013 (a prescindere da quale sia la data di accertamento della violazione). 2) è stato previsto l utilizzo di strumenti di pagamento elettronico (solo all Organo di Polizia dotato di POS); 3) è stato ridotto l importo della cauzione dovuta dal conducente professionale che, nell esercizio dell attività di autotrasporto di persone o cose, commette determinate violazioni; 4) è stata prevista l emanazione di un decreto interministeriale contenente le procedure per la notificazione dei verbali tramite posta elettronica certificata (PEC), che entrerà in vigore quando sarà emanato l apposito decreto attuativo. 2

3 RIDUZIONE DEL 30% DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Al comma 1 dell art. 202 del C.d.S., è stata introdotta una integrazione al fine di consentire al trasgressore (ovvero all obbligato in solido) di pagare la somma pari al minimo edittale ridotta del 30%, qualora il pagamento della sanzione venga effettuato nel termine di 5 giorni dalla data della contestazione o della notificazione del verbale. Il Ministero dell Interno ha precisato che la riduzione in esame si applica anche ai casi di seguito elencati: - pagamenti immediati obbligatori previsti: a) dall art. 202, comma 2-bis, C.d.S., per le violazioni commesse da conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E, nell esercizio dell attività di autotrasporto di persone o cose; b) dall art. 207 C.d.S., per il conducente di un veicolo immatricolato all estero o munito di targa EE; - alle violazioni commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 7, di cui all art. 195, comma 2-bis, C.d.S. (naturalmente quelle che non comportino l applicazione di una sanzione accessoria ovvero la confisca del veicolo); - al pagamento ridotto previsto dall art. 193, comma 3, C.d.S. (assicurazione scaduta, ma operante, entro 15 gg successivi dal termine a scadenza), va applicata un ulteriore riduzione del 30% sull importo ottenuto dopo la riduzione ad ¼, sempre che il pagamento della sanzione, così determinata, avvenga entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. CASI IN CUI NON E POSSIBILE AVVALERSI DELLA RIDUZIONE DEL 30% - violazioni per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo ai sensi dell art. 210, comma 3 del C.d.S., o alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; - violazione della disciplina giuridica della circolazione stradale, c.d. complementare, non compresa nel C.d.S. e, pertanto, diversamente disciplinate anche per il pagamento in misura ridotta (vedasi L. 689/81), salvo che non vi sia in tali norme un espresso rinvio alle disposizioni del titolo VI C.d.S.; - violazioni per le quali, ex lege, non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 202, commi 3 e 3-bis C.d.S.). A tal proposito quanto precisato dal Ministero in una sua apposita circolare: Il dato letterale parrebbe ammettere al beneficio le più gravi ipotesi per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Sono altresì ammessi al beneficio della riduzione i soggetti diversi dal conducente/trasgressore e dall obbligo in solido che sono chiamati, in alcuni casi, a rispondere della stessa violazione che dà luogo alla sanzione accessoria della sospensione della patente (ad esempio il committente ed il proprietario del veicoli nell ipotesi di cui all art. 10, comma 23, C.d.S.; i soggetti della filiera del trasporto nei casi di responsabilità concorsuale di cui all art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286). RIDUZIONE DELLA CAUZIONE DOVUTA DAL CONDUCENTE PROFESSIONALE Con la modifica del comma 2-ter dell art. 202 del C.d.S., è stata eliminata la disparità di trattamento rispetto all analoga previsione dell art. 207, comma 2-bis, C.d.S., prevedendosi che il conducente professionale che commetteva una delle violazioni ivi previste e che non si avvalga, per qualsiasi ragione, della facoltà del pagamento in misura ridotta, versi all organo accertatore, a titolo di cauzione, non più (come in passato) una somma pari al metà del massimo bensì al minimo della sanzione pecuniaria prevista. 3

4 Può accadere che sia necessario pagare immediatamente una sanzione per non incorrere nel fermo amministrativo del veicolo. Pagando subito si perde il diritto a proporre ricorso. Se invece si è convinti di avere motivi validi per proporre un ricorso, può risultare utile pagare a titolo di cauzione ; il che consente di valutare l opportunità di ricorrere, ed eventualmente di procedere in tal senso. La cauzione che era richiesta ai conducenti di nazionalità italiana era pari alla metà del massimo della sanzione prevista: in altre parole i conducenti italiani pagavano il doppio di quelli stranieri quando volevano preservare il loro diritto di ricorrere. Ora invece i conducenti italiani sono equiparati a quelli comunitari (o patto SEE): per la cauzione dovranno pagare la sanzione minima prevista. Unica precisazione: la cauzione si paga subito, ma non dà diritto allo sconto del 30% per chi paga entro 5 giorni, a meno che non si decida, sempre entro i 5 giorni dall accertamento, di convertire la cauzione in pagamento a titolo di estinzione (in questo caso si otterrà la restituzione di ciò che è stato pagato in più). UTILIZZO DI STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO E NOTIFICAZIONI La nuova norma introduce la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta, così come indicato dal 1 comma, seconda parte, dell art. 202 C.d.S., direttamente nelle mani dell agente accertatore, se questi è dotato di strumentazione POS; tuttavia, stante l attuale indisponibilità di detta strumentazione di buona parte degli organi di polizia stradale, sarà difficile (ma non impossibile) ammettere il trasgressore a tale modalità di pagamento. A tal proposito si evidenzia che entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame, un apposito decreto interministeriale dovrà stabilire le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del C.d.S. tramite posta certificata, nei confronti dei soggetti abilitati all utilizzo, senza ulteriori spese (quindi senza le indigeste spese di notifica, che di regola vanno da 11 a 20 circa). COME CALCOLARE I 5 GIORNI? - A partire dal giorno della violazione, "giorno zero" che non si conteggia, il beneficio dei 5 giorni successivi termina alla mezzanotte del 5 giorno. Esempio: sanzione accertata il giorno 5, la decorrenza inizia il giorno 6 e termina il successivo giorno 10 alla mezzanotte. - Qualora il 5 giorno fosse festivo, la scadenza è prorogata (ex lege) al primo giorno feriale successivo. 4

5 Art. 155 del Codice di Procedura Civile Computo dei termini Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa. (1) (1) Commi aggiunti dalla legge 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo

6 ART. 202 C.d.S. AGGIORNATO Introduzione dello Sconto del 30% sulle sanzioni amministrative pecuniarie e modalità di pagamento "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI. Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI. Sezione I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME. Art Pagamento in misura ridotta. 1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. 2.1 Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. 2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, e' commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di 6

7 autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. l'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico. 2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, e' tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende. 2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, e' disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo e' affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis. 3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione. 3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni. 7

8 VIOLAZIONI AL C.d.S. Nuovo art. 202 Generalmente riconducibili al settore traporto, per le quali non è consentita l applicazione della riduzione del 30% per l oblazione entro 5 giorni. Violazioni a cui consegue la confisca del veicolo, non ammesse al pagamento in misura ridotta ai sensi dell articolo 210, comma 3 art. 93, comma 7 circolazione senza che sia stata rilasciata la carta di circolazione; art. 94-bis, comma 3 circolazione con veicolo cancellato dal PRA (per intestazione fittizia); art. 96, comma 2-bis circolazione con veicolo cancellato dal PRA (per mancato pagamento tassa automobilistica); art. 98, comma 4 violazione successiva alla terza relativa alla circolazione di prova; art. 99, comma 5 violazione successiva alla terza relativa al foglio di via; art. 134, comma 2 circolazione con documento provvisorio (EE) scaduto; art. 193, comma 4-bis circolazione senza copertura assicurativa con documenti assicurativi falsi; art. 214, comma 8 circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo; art. 217, comma 6 circolazione con carta di circolazione sospesa (la confisca è prevista per la reiterazione, ma già alla prima violazione è prevista la sospensione della patente). Violazioni a cui consegue la sospensione della patente art. 6, comma 12 inosservanza dei provvedimenti di sospensione della circolazione per veicoli per trasporto di cose; art. 10, comma 24 trasporto o veicolo eccezionale senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni o mezzi d opera adibiti a uso diverso o mezzi d opera in eccedenza dei limiti di massa su strade non percorribili; art. 62, comma 7 circolazione con veicolo eccedente i limiti di massa; art. 116, comma 15-bis circolazione con patente di categoria diversa nei casi previsti; art. 117, comma 5 inosservanza delle limitazioni per i neopatentati; art. 125, comma 4 circolazione con patente speciale con veicolo diverso da quello consentito; art. 126, comma 12 circolazione in violazione dei commi 3 e 4 (in relazione all art. 116/15-bis); art. 142, comma 9 superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h e non oltre 60 km/h; art 142, comma 9-bis superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km/h; art. 143, comma 12 circolazione contromano in corrispondenza di curve, raccordi convessi, ecc.; 8

9 art. 148, comma 16 sorpasso vietato nelle singole ipotesi (mezzi commerciali); art. 168, comma 8 trasporto merci pericolose senza autorizzazione o non rispettando le prescrizioni stabilite nell autorizzazione (pure non ammesso al pmr ai sensi dell art. 202/3-bis); art. 168, comma 9 trasporto di merci pericolose senza osservare le prescrizioni o condizioni fissate; art. 176, comma 22 circolare in autostrada sulle corsie di emergenza o, nei modi non consentiti, nelle corsie di variazione di velocità (in relazione al comma 1, lett. c e d); art. 179, comma 2 circolazione con veicolo non munito di cronotachigrafo o con cronotachigrafo non idoneo o non funzionante, ecc.; art. 179, comma 2-bis circolazione con veicolo non munito di limitatore di velocità o con limitatore di velocità non funzionante; art. 186, comma 2, lett. a) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico tra 0,5 e 0,8 g/l; art. 186-bis, comma 3 come sopra; art. 189, comma 5, secondo periodo inottemperanza all obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno grave a veicoli da richiederne la revisione; art. 193, comma 4-bis avere falsificato o contraffatto i documenti assicurativi (già prevista la confisca del veicolo); art. 213, comma 2-ter rifiuto di assumere la custodia del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo; art. 213, comma 4 circolazione con veicolo sottoposto a sequestro; art. 214, comma 1 rifiuto di assumere la custodia di veicolo sottoposto a fermo amministrativo; art. 217, comma 6 circolazione con carta di circolazione sospesa (pure non ammesso al pmr ai sensi dell art. 202/3-bis). 9

10 Violazioni non ammesse al pagamento in misura ridotta ai sensi dell art. 202, commi 3 e 3bis art. 192, comma 1 inottemperanza all invito a fermarsi; art. 192, comma 2 rifiuto di esibire i documenti; art. 192, comma 7 non fermarsi a posto di blocco art. 83, comma 6 adibire ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza titolo prescritto o violazioni di prescrizioni o limiti della licenza; art. 88, comma 3 adibire a trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o violazioni di prescrizioni o limiti dell autorizzazione; art. 100, comma 12 circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta; art. 114, comma 7 violazione delle disposizioni sulle macchine operatrici; art. 168, comma 8 trasporto di merci pericolose senza regolare autorizzazione; art. 176, comma 19 inversione di marcia in autostrada; art. 216, comma 6 circolazione con documento di circolazione o con patente ritirati; art. 217, comma 6 circolazione con carta di circolazione sospesa; art. 218, comma 6 guida con patente sospesa di validità. In caso di reiterazione, violazioni a cui consegue la confisca del veicolo art. 168, comma 8 trasporto merci pericolose senza autorizzazione o senza rispettare le prescrizioni di sicurezza (la confisca è prevista per la reiterazione, ma già alla prima violazione è prevista la sospensione della patente); art. 218, comma 6 guida con patente sospesa di validità (la confisca è prevista per la reiterazione, ma già alla prima violazione non è espressamente ammessa al pmr). In caso di reiterazione, violazioni a cui consegue la sospensione della patente art. 7, comma 13-bis circolazione con veicolo appartenente a classe di inquinamento inferiore a quella consentita in provvedimento di sospensione della circolazione; art. 145, comma 10 violazione delle regole di precedenza dei veicoli; art. 146, comma 3 passaggio con semaforo rosso o con agente che vieta la marcia; art. 147, comma 5 violazione delle regole di comportamento ai passaggi a livello; art. 148, comma 15 violazione delle regole di sorpasso di cui al comma 3; art. 149, comma 5 mancato rispetto della distanza di sicurezza tra veicoli con danno grave ai veicoli da richiederne la revisione; art. 150, comma 5 mancato rispetto delle regole sull incrocio tra veicoli con danno grave ai veicoli da richiederne la revisione; art. 172, comma 10 mancato uso dei dispositivi di ritenuta; art. 173, comma 3-bis violazione al divieto di usare apparecchi radiotelefonici o cuffie sonore. 10

11 Circolare - 12/08/2013 Prot. n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 (Modifica all'art. 202 Codice della Strada) OGGETTO: Legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Modifica dell'art. 202 del Codice della Strada. MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato - Servizio Polizia Stradale. Prot. n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 Roma, 12 agosto 2013 Si rende noto che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, che ha profondamente modificato ed integrato l'art. 202 del Codice della Strada, introducendo la possibilità di ridurre del 30 per cento le sanzioni amministrative per molte violazioni del medesimo; ha previsto l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronico; ha ridotto la cauzione dovuta dal conducente professionale che nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose commette determinate violazioni; ha deliberato l'emanazione di un decreto interministeriale contenente procedure per la notificazione dei verbali tramite posta elettronica certificata senza spese per il destinatario; ha apportato modifiche alle norme sull'omologazione e l'abilitazione all'uso di macchine agricole. Nel trasmettere una copia del testo del citato provvedimento nella versione approvata definitivamente, che entrerà in vigore a seguito della pubblicazione sulla G.U., si forniscono le prime indicazioni applicative, con riserva di eventuali ulteriori precisazioni. 1. Riduzione del 30 per cento della sanzione amministrativa pecuniaria L'integrazione del comma 1 dell'art. 202, ha di fatto statuito che, per le violazioni alle norme del Codice della Strada per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore o l'obbligato in solido possono pagare la somma pari al minimo fissata dalle singole norme ridotta del 30 per cento, se il pagamento della sanzione è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale. La riduzione in esame deve ritenersi applicabile anche ai casi di pagamento immediato obbligatorio previsti dall'art. 202, comma 2-bis, per le violazioni commesse da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose; nonché dall'art. 207 C.d.S., per il conducente di un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE. È consentita, altresì, nei seguenti casi: la violazione è stata commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7, di cui all'art. 195, comma 2-bis; 11

12 di pagamento ridotto previsto dall'art. 193, comma 3, C.d.S., applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sull'importo ottenuto dopo la riduzione ad un quarto, sempre che il pagamento della sanzione cosi determinata avvenga entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Non si applica, invece: alle violazioni della disciplina giuridica della circolazione stradale, c.d. complementare, non compresa nel Codice della Strada, salvo che non vi sia in tali norme un espresso rinvio alle disposizioni del titolo I del C.d.S. a tutte le violazioni per le quali il pagamento in misura ridotta non sia consentito; alle violazioni del Codice della Strada per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi dell'art. 210, comma 3, C.d.S., o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Deve ritenersi ammesso al beneficio chiunque può utilmente ancora effettuare il pagamento in misura agevolata alla data di entrata in vigore della presente legge, non essendo trascorsi cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, senza che a tal fine sia necessario effettuare una nuova notifica del verbale. Per le violazioni contestate o notificate dopo l'entrata in vigore della presente legge, nelle more di una modifica dei modelli dei verbali, dovrà invece indicarsi, quale ulteriore modalità di pagamento, quella in forma agevolata, ridotta del 30 per cento, entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione. Si allega, a tale scopo, una tabella riassuntiva degli importi delle sanzioni previste per le varie modalità di pagamento. Riduzione della cauzione dovuta dal conducente professionale ai sensi dell'art. 202, comma 2-ter del C.d.S. Come è noto, l'art. 37 della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha introdotto nell'ordinamento, per alcune violazioni ritenute importanti in tema di sicurezza stradale e sociale, un meccanismo di pagamento immediato delle relative sanzioni amministrative pecuniarie analogo a quello previsto dall'articolo 207 del C.d.S. per i conducenti dei veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE. In sostanza, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167 (in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico) 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente deve effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dal comma 1 dell'articolo 202. Qualora non intenda avvalersi di tale facoltà e voglia fare ricorso ovvero opposizione al verbale, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. In mancanza del pagamento immediato e del versamento della cauzione è disposto il fermo amministrativo del veicolo, presso uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 214-bis, fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. L'indicazione, a suo tempo, da parte del legislatore, di una somma pari alla metà del massimo, ha generato una disparità di trattamento rispetto all'analoga previsione dell'art. 207, comma 2-bis, che riguarda il conducente di un veicolo 12

13 immatricolato in uno Stato membro dell'unione europea o aderente all'accordo sullo spazio economico europeo. Oggi, con la modifica del comma 2-ter dell'art. 202, si è eliminata tale disparità di trattamento, prevedendosi che il conducente professionale che commetta una delle suddette violazioni e che non si avvalga, per qualsiasi ragione, della facoltà del pagamento in misura ridotta, versi all'organo accertatore, a titolo di cauzione, non più una somma pari alla metà del massimo bensì al minimo della sanzione pecuniaria prevista. Utilizzo di strumenti di pagamento elettronico e notificazione dei verbali tramite posta elettronica certificata La legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, ha infine affrontato alcune altre importanti questioni in ordine alle quali si fa riserva di riferire. Si tratta della possibilità, qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura, di effettuare immediatamente il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico e in ordine ai quali il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà promuovere la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari. Un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame, dovrà stabilire le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata, nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, senza spese per costoro. 13

ANVU ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D ITALIA

ANVU ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D ITALIA ANVU ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D ITALIA "Art. 202 Pagamento in misura ridotta 1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma

Dettagli

CITTA' DI SAN GIORGIO A CREMANO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

CITTA' DI SAN GIORGIO A CREMANO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE CITTA' DI SAN GIORGIO A CREMANO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Al Responsabile S.O.T. Funz. Attilio De Vita Al Responsabile S.O.S. Funz. Fabiana Briganti Al Responsabile Servizio Polizia Mortuaria Funz. Enrico

Dettagli

Circolare N.132 del 5 Settembre 2013

Circolare N.132 del 5 Settembre 2013 Circolare N.132 del 5 Settembre 2013 Sconto del 30% se si pagano le multe entro 5 giorni dalla contestazione dell infrazione Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che la legge di conversione

Dettagli

MODIFICHE ALL ART. 202 DEL CODICE DELLA STRADA

MODIFICHE ALL ART. 202 DEL CODICE DELLA STRADA MODIFICHE ALL ART. 202 DEL CODICE DELLA STRADA Testo vigente dell art. 202, D.Lgs. 4 luglio 2006, n. 223 (Codice della Strada) (a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito

Dettagli

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI Ufficio Studi e Formazione

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI Ufficio Studi e Formazione CITTA' DI TORINO DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI Ufficio Studi e Formazione CIRCOLARE N. 71 Operativa OGGETTO: Circolazione stradale. Procedura sanzionatoria.

Dettagli

Periodico informativo n. 83/2013. Decreto del fare e sanzioni previste dal Codice della Strada

Periodico informativo n. 83/2013. Decreto del fare e sanzioni previste dal Codice della Strada Periodico informativo n. 83/2013 Decreto del fare e sanzioni previste dal Codice della Strada Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo comunicarle che il Decreto del

Dettagli

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti Articolo 16 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti 1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe

Dettagli

Modifiche la CdS. Sanzione 38 conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal Regolamento CE 561/2006.

Modifiche la CdS. Sanzione 38 conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal Regolamento CE 561/2006. Modifiche la CdS Tempi di guida e di riposo dei conducenti nuove sanzioni previste dall art. 174 c.d.s. Tutti i calcoli e le percentuali delle eccedenze Scheda riassuntiva Comma 4 38 conducente che supera

Dettagli

PERIODO DI GUIDA. COMPRESO Guida Da A 9 ore 9 ore e 1 min. 9 ore e 54 min. 10 ore e 1 min. 11 ore

PERIODO DI GUIDA. COMPRESO Guida Da A 9 ore 9 ore e 1 min. 9 ore e 54 min. 10 ore e 1 min. 11 ore ART. 174 COMMA 4 SUPERAMENTO Violazione protratta entro il 10 % del limite consentito ART. 174 COMMA 5 SUPERAMENTO Violazione protratta oltre il 10 % ma entro il 20 % del limite consentito ART. 174 COMMA

Dettagli

TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO. ( terza parte )

TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO. ( terza parte ) TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO ( terza parte ) L attività giornaliera dei conducenti professionali è, come ben sappiamo, prevalentemente regolata dal Reg. 561/2006 che ne fissa agli art. 6-7 ed 8 rispettivamente

Dettagli

Sanzione 38 ( 50,67 notturna )

Sanzione 38 ( 50,67 notturna ) Rispetto della normativa CEE in materia di orari di lavoro, tempi di, interruzioni e riposi. Norme precettive ed ipotesi di violazioni ai sensi dell art. 174 c.d.s. modificato con Legge 29 luglio 2010,

Dettagli

PROVINCIA DI COMO COMANDO POLIZIA LOCALE. Pagamento delle sanzioni in misura ridotta del 30%

PROVINCIA DI COMO COMANDO POLIZIA LOCALE. Pagamento delle sanzioni in misura ridotta del 30% COMANDO POLIZIA LOCALE Chi può beneficiare della riduzione Pagamento delle sanzioni in misura ridotta del 30% Il trasgressore, il proprietario del veicolo o qualsiasi altro obbligato in solido può pagare

Dettagli

SINISTRI STRADALI ESAME DEI DOCUMENTI DI GUIDA E DI CIRCOLAZIONE

SINISTRI STRADALI ESAME DEI DOCUMENTI DI GUIDA E DI CIRCOLAZIONE CELLE LIGURE (SV) 2 OTTOBRE 2014 SINISTRI STRADALI ESAME DEI DOCUMENTI DI GUIDA E DI CIRCOLAZIONE dott. Marco Massavelli Vice Comandante P.M. Druento (TO) CONTROLLO DEI DOCUMENTI E INVITO A PRESENTARLI

Dettagli

* * * Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot. 12409 del 18 maggio 2011 18 maggio 2011 R.U. USCITA

* * * Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot. 12409 del 18 maggio 2011 18 maggio 2011 R.U. USCITA Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot. 12409 del 18 maggio 2011 18 maggio 2011 R.U. USCITA - ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE - ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA - AI

Dettagli

COMUNE DI BARICELLA Provincia di Bologna CORPO POLIZIA MUNICIPALE VIA ROMA N 31-40052 BARICELLA TEL. N 051-6622408/6622409 FAX.

COMUNE DI BARICELLA Provincia di Bologna CORPO POLIZIA MUNICIPALE VIA ROMA N 31-40052 BARICELLA TEL. N 051-6622408/6622409 FAX. COMUNE DI BARICELLA Provincia di Bologna CORPO POLIZIA MUNICIPALE VIA ROMA N 31-40052 BARICELLA TEL. N 051-6622408/6622409 FAX.N 051-6622418 Legge n. 98 del 09 agosto 2013 di conversione del decreto legge

Dettagli

Circolare N.35 del 7 Marzo 2014

Circolare N.35 del 7 Marzo 2014 Circolare N.35 del 7 Marzo 2014 POS per i professionisti. Con la conversione del DL Milleproroghe slitta al 30.06.2014 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che è stata approvata definitivamente

Dettagli

Prot. n. 231/2013/Area III/ MAN Avelline, 26 settembre 2013.

Prot. n. 231/2013/Area III/ MAN Avelline, 26 settembre 2013. MINISTERO DELL'INTERNO Prot. n. 231/2013/Area III/ MAN Avelline, 26 settembre 2013. Al Sig. COMANDANTE Polizia Provinciale di AVELLINO Ai Sigg.ri COMANDANTI POLIZIE MUNICIPALI dei Comuni della Provincia

Dettagli

TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO

TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO L art. 174 del CDS disciplina, come ben sappiamo, la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose. Tale articolo, completamente rinnovato dalla

Dettagli

POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO

POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO Prot. n.. Comuni Borgo San Lorenzo Marradi Palazzuolo sul Senio Comando Struttura Unica Borgo San Lorenzo, lì 20 agosto 2013 A tutto il personale dei Distretti di - Borgo

Dettagli

PROVINCIA DI ROMA. Regolamento sulla riscossione delle contravvenzioni al codice della strada

PROVINCIA DI ROMA. Regolamento sulla riscossione delle contravvenzioni al codice della strada PROVINCIA DI ROMA Regolamento sulla riscossione delle contravvenzioni al codice della strada Adottato con delibera del Consiglio Provinciale: n. 25 del 25 luglio 2011 ART. 1 Oggetto e scopo del regolamento.

Dettagli

5 da 84,00 a 335,00. 3 da 168,00 a 674,00. 6 da 527,00 a 2.108,00. 10 da 821,00 a 3.287,00. 10 da 318,00 a 1.272,00. 4 da 41,00 a 168,00

5 da 84,00 a 335,00. 3 da 168,00 a 674,00. 6 da 527,00 a 2.108,00. 10 da 821,00 a 3.287,00. 10 da 318,00 a 1.272,00. 4 da 41,00 a 168,00 Art. 141 Comma 9, 3 periodo Articolo Norma violata Punti Velocità non regolata in relazione alle condizioni ambientali Non più operativo abrogato dalla Legge 214/2003 Sanzione amministrava 5 da 84,00 a

Dettagli

STRALCIO N. 259-01. <<Disposizioni concernenti le revisioni periodiche dei veicoli a motore >>

STRALCIO N. 259-01. <<Disposizioni concernenti le revisioni periodiche dei veicoli a motore >> Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI STRALCIO N. 259-01

Dettagli

LE NUOVE REGOLE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E SISTEMA SANZIONATORIO

LE NUOVE REGOLE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E SISTEMA SANZIONATORIO LE NUOVE REGOLE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E SISTEMA SANZIONATORIO di Franco MEDRI * Con la sostanziale modifica del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (vedasi D. Lgs. 16 gennaio

Dettagli

Sanzioni per violazioni del Codice della Strada Art. 174

Sanzioni per violazioni del Codice della Strada Art. 174 Sanzioni per violazioni del Codice della Strada Art. 174 ART. 174 COMMA 4 Conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal Regolamento CE 561/2006 per eccedenze fino al 10% 9 ore (540

Dettagli

Le recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese

Le recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese Assolombarda - CdS slides 3 1 Le recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese VITO DATTOLICO Coordinatore Giudici di Pace di Milano Milano, 7

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Prestiti ai dipendenti pubblici anche da intermediatori finanziari (Decreto Ministero delle economia e delle Finanze 27.12.2006, n. 313) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 32, serie generale, del

Dettagli

Speciale Asaps TUTTO SU IL SOVRACCARICO Il calcolo, le sanzioni e i punti da decurtare * di Franco MEDRI

Speciale Asaps TUTTO SU IL SOVRACCARICO Il calcolo, le sanzioni e i punti da decurtare * di Franco MEDRI Speciale Asaps TUTTO SU IL SOVRACCARICO Il calcolo, le sanzioni e i punti da decurtare * di Franco MEDRI Due profili identificano l applicazione dell articolo 167 (Trasporto di cose su veicoli a motore

Dettagli

Maggioli Editore. Manuale della Circolazione Stradale 3/2010. Come funziona in sintesi il sistema della patente a punti

Maggioli Editore. Manuale della Circolazione Stradale 3/2010. Come funziona in sintesi il sistema della patente a punti Manuali elettronici Patente a punti Maggioli Editore Manuale della Circolazione Stradale 3/2010 Page 1 of 10 Come funziona in sintesi il sistema della patente a punti Quanti punti si hanno a disposizione?

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. _/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

SITO ISTITUZIONALE MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

SITO ISTITUZIONALE MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SITO ISTITUZIONALE MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE www.sistri.it SISTRI L ENNESIMO TENTATIVO DI RIPARTENZA Quadro riferimento normativo Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme

Dettagli

Oggetto della consulenza: Scadenza CQC in ambito comunitario, stati aderenti al c.d. Patto SEE e la Svizzera.

Oggetto della consulenza: Scadenza CQC in ambito comunitario, stati aderenti al c.d. Patto SEE e la Svizzera. Quesito: I miei autisti di trasporto cose, con CQC ricevuta per documentazione e scadenza 9/9/14 hanno la CQC stessa valida fino al 9/9/16; ma questo vale solo qui in Italia o anche all'estero? Oggetto

Dettagli

CITTA DI FIUMICINO (Provincia di Roma) COMANDO DI POLIZIA LOCALE

CITTA DI FIUMICINO (Provincia di Roma) COMANDO DI POLIZIA LOCALE CITTA DI FIUMICINO (Provincia di Roma) COMANDO DI POLIZIA LOCALE INFORMAZIONI PER GLI UTENTI INTERESSATI ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI DEBITI RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE

Dettagli

TRASPORTI ECCEZIONALI: I MEZZI D'OPERA ED IL LORO REGIME DI CIRCOLAZIONE

TRASPORTI ECCEZIONALI: I MEZZI D'OPERA ED IL LORO REGIME DI CIRCOLAZIONE Attenzione: la Guida che state stampando è aggiornata al 30/06/2008. I file allegati con estensione.doc,.xls,.pdf,.rtf, etc. non verranno stampati automaticamente; per averne copia cartacea è necessario

Dettagli

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO *

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO * LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO * La questione che si pone è se sia applicabile a carattere residuale la violazione dell art. 82/8 e 10 comma del Nuovo

Dettagli

SULPL ALESSANDRIA NEWS Periodico di informazione tecnica, giuridica, sindacale e di attualità per gli operatori della polizia locale

SULPL ALESSANDRIA NEWS Periodico di informazione tecnica, giuridica, sindacale e di attualità per gli operatori della polizia locale REGIONE PIEMONTE SEGRETERIA PROVINCIALE ALESSANDRIA e_mail: alessandria@sulpm.net SULPL ALESSANDRIA NEWS Periodico di informazione tecnica, giuridica, sindacale e di attualità per gli operatori della polizia

Dettagli

STUDIO GIAMPAOLI Gall. Dei Fonditori 3 PESARO

STUDIO GIAMPAOLI Gall. Dei Fonditori 3 PESARO STUDIO GIAMPAOLI Gall. Dei Fonditori 3 PESARO Pesaro, lì 30 luglio 2009 A TUTTI I SIGNORI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE n. 07/2009 1 Proroga di ferragosto; 2 Autotrasporto di merci per Conto Terzi: Obbligo

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. 23/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

ARTT. 186/187 C.d.S. - NORMALI CONTROLLI SU STRADA. Cronologico atti da espletare

ARTT. 186/187 C.d.S. - NORMALI CONTROLLI SU STRADA. Cronologico atti da espletare ARTT. 186/187 C.d.S. - NORMALI CONTROLLI SU STRADA Cronologico atti da espletare 1. Fermare i veicoli da sottoporre a controllo nei modi previsti dalla Legge; 2. farsi consegnare i documenti di guida del

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 10 dicembre 2012 Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della

Dettagli

Le nuove sanzioni per la durata della guida e dei riposi degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose (aggiornate biennio 2013 2014)

Le nuove sanzioni per la durata della guida e dei riposi degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose (aggiornate biennio 2013 2014) Le nuove sanzioni per la durata della guida e dei riposi degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose (aggiornate biennio 2013 2014) Tabelle di sintesi con i calcoli delle percentuali e delle

Dettagli

Incidente con auto non assicurata: cosa fare? Giovedì 28 Giugno 2012 20:20

Incidente con auto non assicurata: cosa fare? Giovedì 28 Giugno 2012 20:20 In Italia circolano circa quattro milioni di vetture senza polizza assicurativa (cioè l'8% del parco auto circolante nel Bel Paese). Questo significa che, se si rimane coinvolti in un incidente stradale

Dettagli

Traccia 1. 2. Chi conferisce la qualità di agente di pubblica sicurezza a norma della Legge 65/1986?

Traccia 1. 2. Chi conferisce la qualità di agente di pubblica sicurezza a norma della Legge 65/1986? Traccia 1 1. Il Sindaco ha competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica? A) No; B) Si, ma solo nei Comuni con meno di 1.000 abitanti; C) Si: 2. Chi conferisce la qualità di agente di pubblica sicurezza

Dettagli

Tabella completa dei punteggi previsti dall art.126-bis Articolo Violazione commessa Punti

Tabella completa dei punteggi previsti dall art.126-bis Articolo Violazione commessa Punti Tabella completa dei punteggi previsti dall art.6-bis Articolo Violazione commessa Punti Velocità non commisurata alle situazioni ambientali, di sicurezza (intersezioni, centri abitati ecc.) e di visibilità

Dettagli

Codice di comportamento in materia di Internal Dealing. Codice di comportamento di Internal Dealing

Codice di comportamento in materia di Internal Dealing. Codice di comportamento di Internal Dealing Codice di comportamento di Internal Dealing 1 Reply S.p.A. Codice di comportamento in materia di Internal Dealing relativo alle operazioni su strumenti finanziari emessi da Reply S.p.A. compiute da Soggetti

Dettagli

Le recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese

Le recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese Assolombarda - CdS slides 1 1 Le recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese CHIARA SOMARE Avvocato STUDIO LEGALE I - 20122 MILANO - VIA CURTATONE,

Dettagli

Circolare N.10 del 17 Gennaio 2013. Quota annuale all albo autotrasportatori prorogata al 31 marzo 2013

Circolare N.10 del 17 Gennaio 2013. Quota annuale all albo autotrasportatori prorogata al 31 marzo 2013 Circolare N.10 del 17 Gennaio 2013 Quota annuale all albo autotrasportatori prorogata al 31 marzo 2013 Quota annuale all albo autotrasportatori prorogata al 31 marzo 2013 Gentile cliente con la presente

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

Limiti di dimensione e di massa nel trasporto cose Limiti di dimensione Sagoma limite. Le dimensioni massime che un veicolo può raggiungere compreso il suo carico. Sagoma del veicolo Le dimensioni di ogni

Dettagli

P r o v i n c i a d i P a d o v a

P r o v i n c i a d i P a d o v a SANZIONI DISCIPLINARI Riferimento: articolo 21 della L. 298/1974 Secondo il sopra citato articolo, le imprese che esercitano il trasporto di merci in conto terzi e in conto proprio possono essere sanzionate

Dettagli

SERVIZIO QUALITA D.L.VO 285/1992 E SUCC. MODIFIC. E INTEGRAZ. CASSINELLI. SERVIZIO PROPONENTE: d Ufficio VERBALE NON CONTESTATO

SERVIZIO QUALITA D.L.VO 285/1992 E SUCC. MODIFIC. E INTEGRAZ. CASSINELLI. SERVIZIO PROPONENTE: d Ufficio VERBALE NON CONTESTATO RIFERIMENTO NORMATIVO D.L.VO 285/1992 E SUCC. MODIFIC. E INTEGRAZ. SETTORE VIGILANZA SERVIZIO: VIGILANZA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DELL ISTRUTTORIA CASSINELLI AGENTI DI PM ISTANZA DEL

Dettagli

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio CIRCOLARE A.F. N. 13 del 31 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che con un

Dettagli

La presente normativa si applica sia alla patente di guida che al certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

La presente normativa si applica sia alla patente di guida che al certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. La presente normativa si applica sia alla patente di guida che al certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Procedura Accertamento della violazione da cui consegue decurtazione di punteggio (1)

Dettagli

Il Ministro dell economia e delle finanze

Il Ministro dell economia e delle finanze Il Ministro dell economia e delle finanze Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni recante la disciplina dell imposta di bollo;

Dettagli

Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche

Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 27/06/2013 INDICE Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione Art. 2 Gestione del servizio

Dettagli

ORDINANZA N. 47 DEL 11/03/2014

ORDINANZA N. 47 DEL 11/03/2014 Città di Nardò (Provincia di Lecce) Prot. N. 8621 del 11/03/2014 AREA ISTITUZIONALE - STAFF SINDACO Servizio Corpo degli Operatori di Polizia Locale ORDINANZA N. 47 DEL 11/03/2014 OGGETTO: Ordinanza di

Dettagli

Dr. Domenico Rosati Giudice di Pace Coordinatore di Scandiano

Dr. Domenico Rosati Giudice di Pace Coordinatore di Scandiano Dr. Domenico Rosati Giudice di Pace Coordinatore di Scandiano TERMINE: 60gg dalla contestazione o dalla notificazione, sia per verbali con sanzioni pecuniarie, sia con aggiunta di sanzioni accessorie SOGGETTI

Dettagli

Circolare N.11 del 18 Gennaio 2013

Circolare N.11 del 18 Gennaio 2013 Circolare N.11 del 18 Gennaio 2013 Benefici fiscali sul gasolio per autotrazione per il quarto trimestre 2012. Appuntamento al 31 Gennaio 2013 Benefici fiscali sul gasolio per autotrazione per il quarto

Dettagli

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE Approvato con Delibera Consiglio comunale n 24 del 25-06-2013 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6

Dettagli

La scheda di trasporto : le istruzioni rese con la circolare dei Ministeri dei Trasporti e dell Interno del 17 luglio 2009

La scheda di trasporto : le istruzioni rese con la circolare dei Ministeri dei Trasporti e dell Interno del 17 luglio 2009 ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 11 6 AGOSTO 2009 La scheda di trasporto : le istruzioni rese con la circolare dei Ministeri

Dettagli

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Decreto Ministero dell Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 G.U. 3 febbraio 2015 n. 27 Modalita' e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni.

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina

Dettagli

Art. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi)

Art. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi) Testo in vigore dal: 15-8-2012 Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 Modificato dalla L.127/2010, dalla L.10/2011, dalla L.148/2011 e dalla

Dettagli

La recente normativa in tema di data retention

La recente normativa in tema di data retention Security Summit Roma 11 giugno 2009 La recente normativa in tema di data retention Stefano Aterno Docente informatica giuridica La Sapienza di Roma www.studioaterno.it La normativa in vigore: in Italia

Dettagli

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 22/12/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 102 - Supplemento n.

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 22/12/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 102 - Supplemento n. Regione Lazio Atti della Giunta Regionale e degli Assessori Deliberazione 9 dicembre 2015, n. 706 Art. 4 della L. R. n. 11 del 29 luglio 2015 - Modalità e termini per l'applicazione della riduzione del

Dettagli

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE Staff Comandante Ufficio Informazioni Istituzionali Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada Ripassiamo il Codice della Strada.- Art. 193. Obbligo dell'assicurazione

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO INTERMINISTERIALE 20 maggio 2015 (G.U. n. 149 del 30.6.2015)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO INTERMINISTERIALE 20 maggio 2015 (G.U. n. 149 del 30.6.2015) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO INTERMINISTERIALE 20 maggio 2015 (G.U. n. 149 del 30.6.2015) Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli

Dettagli

VIANINI LAVORI S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO

VIANINI LAVORI S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO VIANINI LAVORI S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO 2 1. Finalita Il presente Codice di Comportamento viene emanato, ai sensi dell art. 114 comma 7 - del Testo Unico Finanziario e degli articoli 152-sexies,

Dettagli

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell

Dettagli

MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia Il presente modello deve essere

Dettagli

Aldrovandi. Oggetto: I recenti provvedimenti che interessano i soggetti colpiti dal

Aldrovandi. Oggetto: I recenti provvedimenti che interessano i soggetti colpiti dal Circolare n. 24 Marzo 2013 Oggetto: I recenti provvedimenti che interessano i soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012 Con precedenti informative, alle quali si rinvia, avevamo dato conto della possibilità,

Dettagli

CIRCOLARE N. 40/E. Roma, 4 agosto 2011. Direzione Centrale Normativa

CIRCOLARE N. 40/E. Roma, 4 agosto 2011. Direzione Centrale Normativa CIRCOLARE N. 40/E Direzione Centrale Normativa Roma, 4 agosto 2011 OGGETTO: Imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni

Dettagli

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE OGGETTO: Adeguamento, a partire dal 1 gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l accesso al pensionamento del personale appartenente

Dettagli

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Servizio circolari per la clientela Circolari specialistiche sui temi giuridici. tributari e finanziari. Circolare Gennaio 2008 n 3 Milano, 25 gennaio 2008 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Dal 30/04/2008 cambiano

Dettagli

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi a14 a 12 10 a 8 a 6 a 4 a a a18 16 a 20 22 a A UTO M I 24 a 26 a 28 a 30 a 32 a 34 a 36 a 38 a CLASSI DI MERITO 2 a A B C L D E F G H I AUTOVETTURE AutoMia Reale Contratto di assicurazione per la tutela

Dettagli

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE INDICE Art. 1 - Oggetto e contenuto Art. 2 - Organizzazione e gestione della cassa economale Art. 3 - Fondi di anticipazione a favore del cassiere

Dettagli

Roma, 15 marzo 2007. Prot. n. 3498-2007/DPF/UFF. All Ufficio XY. Oggetto:

Roma, 15 marzo 2007. Prot. n. 3498-2007/DPF/UFF. All Ufficio XY. Oggetto: Roma, 15 marzo 2007 MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Dipartimento per le Politiche Fiscali Ufficio Federalismo Fiscale Reparto IV Prot. n. 3498-2007/DPF/UFF All Ufficio XY Oggetto: Legge 27 dicembre

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio N. 165 del 6 Novembre 2013 News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi POS obbligatorio per esercenti di attività di vendita di prodotti e servizi, anche professionali (Articolo 15 commi

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 7 dicembre 2012 Comunicazione della data in cui sono resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. due questionari

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA ALLEGATO A Alla delibera n. REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA Art. 1 (Definizioni) 1. 1.

Dettagli

La riforma dell autotrasporto per conto terzi

La riforma dell autotrasporto per conto terzi La riforma dell autotrasporto per conto terzi Milano, 11 luglio 2007, Hotel dei Cavalieri dott. Paolo Stella I decreti attuativi che completano la riforma prevista dal D.Lgs. 286/2005 Con il decreto dirigenziale

Dettagli

Circolare N. 117 del 2 Settembre 2015

Circolare N. 117 del 2 Settembre 2015 Circolare N. 117 del 2 Settembre 2015 La revisione delle macchine agricole Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, con il DM 20.5.2015 è stata recentemente disposta la revisione generale,

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI APPROVATO

REGOLAMENTO PER L USO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI APPROVATO REGOLAMENTO PER L USO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DELL 08.04.2008 ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento disciplina la gestione e l uso

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2009 INDICE PREMESSA

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2009 INDICE PREMESSA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2009 INDICE PREMESSA Art.1 Oggetto del regolamento Art.2 Funzionario Responsabile

Dettagli

COMUNE DI LONDA (Provincia di Firenze)

COMUNE DI LONDA (Provincia di Firenze) 1 COMUNE DI LONDA (Provincia di Firenze) Regolamento per l utilizzo di autoveicoli e macchine operatrici Approvato con atto consiliare n 86 del 30.11.2006 1 2 ART. 1 Norma di carattere generale La gestione

Dettagli

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Direttiva del 28 settembre 2009 Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell

Dettagli

Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n..

Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n.. Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n.. Regolamento recante la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

Dettagli

Roma, 8 novembre 2011

Roma, 8 novembre 2011 CIRCOLARE N. 49/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Normativa Settore Imposte Indirette Ufficio Registro e altri tributi indiretti Roma, 8 novembre 2011 OGGETTO: Tasse automobilistiche Addizionale

Dettagli

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2013

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2013 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2013 Modalita' per la pubblicazione dello scadenzario contenente l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti,

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 37 dello Statuto

Dettagli

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER I TRIBUTI COMUNALI: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI E LA DETERMINAZIONE DELLA LORO ENTITA

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER I TRIBUTI COMUNALI: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI E LA DETERMINAZIONE DELLA LORO ENTITA COMUNE DI BAVENO DELIBERAZIONE DEL C.C. N 26 DEL 19.05.1998 IN VIGORE DAL 01.04.1998 AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER I TRIBUTI COMUNALI: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE E LA DETERMINAZIONE DELLA LORO

Dettagli

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati

Dettagli

COMUNE DI CUTRO Provincia di Crotone Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche

COMUNE DI CUTRO Provincia di Crotone Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche COMUNE DI CUTRO Provincia di Crotone Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del INDICE Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione Art.

Dettagli

Benefici gasolio ad uso autotrazione quarto trimestre 2013: presentazione della dichiarazione entro il 31.01.2014

Benefici gasolio ad uso autotrazione quarto trimestre 2013: presentazione della dichiarazione entro il 31.01.2014 CIRCOLARE A.F. N. 6 del 15 Gennaio 2014 Ai gentili clienti Loro sedi Benefici gasolio ad uso autotrazione quarto trimestre 2013: presentazione della dichiarazione entro il 31.01.2014 (Nota Agenzia delle

Dettagli

e, p.c. Ufficio Audit e Sicurezza SEDE

e, p.c. Ufficio Audit e Sicurezza SEDE Direzione Regionale delle Marche Ufficio Gestione Tributi Ancona, 22 marzo 2013 Ai Comuni della Regione Marche LORO SEDI e, p.c. Ufficio Audit e Sicurezza SEDE Reg. Uff. n. 7446 - All. n. 1 OGGETTO: Codice

Dettagli

1) MODIFICHE AL TESTO UNICO BANCARIO IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL ARTICOLO 33 COMMA 1, LETTERA E), DELLA LEGGE 7 LUGLIO 2009, N.

1) MODIFICHE AL TESTO UNICO BANCARIO IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL ARTICOLO 33 COMMA 1, LETTERA E), DELLA LEGGE 7 LUGLIO 2009, N. 1) MODIFICHE AL TESTO UNICO BANCARIO IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL ARTICOLO 33 COMMA 1, LETTERA E), DELLA LEGGE 7 LUGLIO 2009, N. 88 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto

Dettagli

N. 300/A/1/44285/101/3/3/9 Roma 7 settembre 2005

N. 300/A/1/44285/101/3/3/9 Roma 7 settembre 2005 N. 300/A/1/44285/101/3/3/9 Roma 7 settembre 2005 OGGETTO: Modifiche al Codice della Strada. Legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 recante

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE Protocollo n. 146981/2008 Provvedimento di determinazione della misura del credito d imposta di cui all articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

Dettagli